Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 31/12/1996 |
Numero: | 670 |
Sommario |
Art. 1. Differimento del termine di rimozione delle strutture istallate dall'Istituto nazionale di fisica nucleare |
Art. 2. Differimento di termini riguardanti l'organizzazione scolastica |
Art. 3. Proroga di termini concernenti l'ex Agensud |
Art. 4. Offerte anomale |
Art. 5. Proroga termini in materia di risorse agricole |
Art. 6. Proroghe concernenti trasporti eccezionali |
Art. 7. Differimento di termini in materia di sicurezza di impianti ed edifici |
Art. 8. Differimento termini in materia di servizio pubblico radiotelevisivo |
Art. 9. Proroga termini relativi a manifestazioni sportive |
Art. 10. Proroga termini relativi alla concessione ferroviaria Domodossola-Locarno |
Art. 11. Proroga della partecipazione dell'Italia alle operazioni della NATO in Bosnia |
Art. 12. Entrata in vigore |
§ 98.1.29328 - D.L. 31 dicembre 1996, n. 670 [1].
Proroga di termini.
(G.U. 31 dicembre 1996, n. 305 del)
Art. 1. Differimento del termine di rimozione delle strutture istallate dall'Istituto nazionale di fisica nucleare
1. Per consentire il completamento delle operazioni di rimozione delle strutture dell'esperimento scientifico EASTOP dalle pendici del Monte Aquila, il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della
Art. 2. Differimento di termini riguardanti l'organizzazione scolastica
1. Ai fini del conferimento delle supplenze annuali al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l'anno scolastico 1997-98, il termine di aggiornamento delle graduatorie provinciali, di cui al comma 2 dell'articolo 581 del testo unico approvato con il
2. La validità delle graduatorie del concorso per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo della scuola, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 14 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 - 4a serie speciale - del 26 ottobre 1993, così come prevista dal comma 1 dell'articolo 552 del testo unico approvato con
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3 e dal comma 11 dell'articolo 8 della
Art. 3. Proroga di termini concernenti l'ex Agensud
1. Le funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici dagli articoli 9 e 9-bis del
2. Al comma 5 dell'articolo 9-bis del
Art. 4. Offerte anomale
1. Al comma 1-bis dell'articolo 21 della
Art. 5. Proroga termini in materia di risorse agricole
1. Il termine fissato dall'articolo 14 della
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 6. Proroghe concernenti trasporti eccezionali
1. Le autorizzazioni periodiche già rilasciate ai sensi dell'articolo 10 del
2. Le disposizioni relative al servizio di scorta tecnica per i veicoli ed i trasporti eccezionali, fissate dall'articolo 10 del
Art. 7. Differimento di termini in materia di sicurezza di impianti ed edifici
1. Al comma 2 dell'articolo 30 del
2. Per le contravvenzioni di cui al
3. Il termine di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4 della
4. Gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas all'interno di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della
Art. 8. Differimento termini in materia di servizio pubblico radiotelevisivo
1. E' prorogata al 31 dicembre 1997 la convenzione stipulata il 23 dicembre 1988 tra il Ministero delle finanze e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Ministro delle finanze del 23 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1989 e concernente la regolamentazione dei rapporti relativi alla gestione dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni.
2. Alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo continuano ad applicarsi i limiti di trasmissione di messaggi pubblicitari di cui all'articolo 8, comma 6, della
Art. 9. Proroga termini relativi a manifestazioni sportive
1. Il termine previsto dall'articolo 2 del
Art. 10. Proroga termini relativi alla concessione ferroviaria Domodossola-Locarno
1. Per assicurare il regolare svolgimento della relazione ferroviaria Domodossola-Locarno ai sensi della convenzione internazionale stipulata in data 12 novembre 1919, ratificata il 12 gennaio 1923, e resa esecutiva con
Art. 11. Proroga della partecipazione dell'Italia alle operazioni della NATO in Bosnia
1. Al fine di continuare ad assicurare il rispetto dell'accordo di pace sottoscritto tra i Presidenti della Serbia, della Bosnia-Erzegovina e della Croazia il giorno 15 dicembre 1995 a Parigi, è autorizzata la partecipazione italiana alle operazioni NATO nella Bosnia-Erzegovina, condotte in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1088 del 12 dicembre 1996.
2. Ai fini indicati nel comma 1 è prorogata fino al 31 dicembre 1997 la presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, fermo quanto previsto dal
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 193,218 miliardi, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della
Art. 12. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 20-bis, comma 2,
[2] Comma così modificato con errata-corrige pubblicato nella G.U. 8 gennaio 1997, n. 5.