Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.4 enti previdenziali |
Data: | 31/12/1971 |
Numero: | 1388 |
Sommario |
Art. unico. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito il casellario centrale per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e degli elementi [...] |
§ 77.4.65 - D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388.
Istituzione del casellario centrale dei pensionati
(G.U. 27 marzo 1972, n. 82)
Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito il casellario centrale per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e degli elementi relativi ai titolari di trattamenti pensionistici a carico:
a) dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
b) di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione o che ne abbiano comunque comportato la esclusione o l'esonero;
c) di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti;
d) di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio;
e) di qualunque altra forma di previdenza integrativa e complementare [1] .
Gli enti erogatori di pensione trasmettono annualmente, e trimestralmente per i trattamenti pensionistici da iscrivere o da cancellare in corso d'anno, al casellario centrale dei pensionati i dati e gli elementi necessari per la gestione del casellario stesso su supporto magnetico o per via telematica, secondo le specifiche di acquisizione e di trasmissione elaborate e comunicate agli enti interessati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale [2] .
Le comunicazioni annuali al casellario centrale dei pensionati di cui al precedente comma devono essere effettuate entro il 30 novembre di ciascun anno e, relativamente al trattamento di pensione erogato nell'anno 1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni trimestrali al casellario centrale dei pensionati relative alle iscrizioni e cancellazioni devono essere effettuate entro il mese successivo alla scadenza del trimestre stesso [3] .
Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici devono trasmettere al casellario delle pensioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi ai trattamenti pensionistici che verranno erogati nel corso dello stesso anno [4] .
Entro il mese di giugno dello stesso anno, sulla base dei dati e degli elementi di cui al comma precedente, il casellario centrale dei pensionati, mediante l'utilizzo di procedure automatizzate, individua i soggetti titolari di due o più trattamenti pensionistici, calcola l'aliquota dei percipienti, determina le detrazioni spettanti e comunica all'ente che eroga il trattamento di minore importo, l'aliquota di imposta e le detrazioni da operare, nonché gli eventuali contributi da trattenere [5] .
A partire dalla data della comunicazione, l'ente che eroga il trattamento di minore importo provvede ad assoggettare a tassazione il trattamento pensionistico che corrisponde, integrando le disposizioni degli articoli 23 e 29, del
Entro il termine previsto dai citati articoli 23 e 29 del
Sulla base delle dichiarazioni o degli elenchi presentati dagli enti erogatori dei trattamenti pensionistici in qualità di sostituti d'imposta, l'Amministrazione finanziaria provvede ad effettuare gli eventuali ulteriori conguagli iscrivendo a ruolo le imposte senza applicazione di sanzioni. Sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 9 del
I titolari soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Ai fini dell'applicazione delle altre disposizioni di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 1, quarto comma, del
Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto anche ai fini del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale previsto dall'articolo 5, comma 13, della
Il casellario centrale dei pensionati è tenuto a fornire le notizie risultanti dalle schede in proprio possesso, agli organi gestori dei regimi pensionistici ed a rilasciare le attestazioni concernenti l'iscrizione a chiunque sia tenuto a documentare lo stato di pensionato.
Le spese per la costituzione e per il funzionamento del casellario centrale, saranno ripartite tra le gestioni interessate, nella misura stabilita annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e gli altri Ministri interessati, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il contributo da parte degli enti diversi dallo Stato dovrà essere versato entro due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma precedente.
Per la parte a carico dello Stato si provvederà, a decorrere dall'esercizio 1973, con iscrizione della relativa spesa di bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
(Omissis) [11].
[1] Comma così sostituito dall'art. 6 del
[2] Comma così sostituito dall'art. 6 del
[3] Comma così sostituito dall'art. 6 del
[4] Comma aggiunto dall'art. 6 del
[5] Comma aggiunto dall'art. 6 del
[6] Comma aggiunto dall'art. 6 del
[7] Comma aggiunto dall'art. 8 del
[8] Comma aggiunto dall'art. 8 del
[9] Comma aggiunto dall'art. 8 del
[10] Comma aggiunto dall'art. 6 del
[11] Comma abrogato dall'art. 7 del