§ 17.3.154 - D.L. 30 maggio 1994, n. 328 .
Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:30/05/1994
Numero:328


Sommario
Art. 1.      1. È assegnato un contributo straordinario per l'anno 1993 alle regioni Liguria, di lire 75 miliardi, Piemonte, di lire 75 miliardi, Valle d'Aosta, di lire 30 miliardi, [...]
Art. 2.      1. È assegnato un contributo straordinario alle regioni Veneto, Sardegna, Puglia e Sicilia, rispettivamente di lire 5 miliardi ciascuna per l'anno 1994, per provvedere [...]
Art. 3.      1. Le disponibilità di cui agli articoli 1 e 2 sono destinate, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, all'integrazione dei bilanci [...]
Art. 4.      1. Per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 nel settore delle opere pubbliche ivi comprese quelle [...]
Art. 5.      1. Le regioni possono delegare la programmazione degli interventi da realizzare ai sensi del presente decreto alle province, che in tal caso promuovono appositi accordi [...]
Art. 6.      1. Le risorse derivanti dai contributi di cui all'art. 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, destinate alla realizzazione di interventi di ricostruzione o [...]
Art. 7.      1. Alla copertura dei maggiori oneri, anche per mutui sostenuti per il ripristino delle autostrade, delle strade statali o provinciali danneggiate dagli eventi [...]
Art. 8.      1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi e turistiche che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi [...]
Art. 9.      1. Le regioni sono tenute ad inviare semestralmente al Dipartimento della protezione civile ed al Ministero dei lavori pubblici una relazione dettagliata sullo stato di [...]
Art. 10.      1. La gestione degli interventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, è assoggettata al controllo consuntivo della Corte dei conti, che ne esamina, anche [...]
Art. 11.      1. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quello di cui all'art. 4, pari a lire 243 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 122 [...]
Art. 12.      1. Per far fronte ai danni conseguenti agli eventi alluvionali di cui al presente decreto, le disponibilità finanziarie di cui all'art. 2 della legge 28 ottobre 1986, n. [...]
Art. 13.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 17.3.154 - D.L. 30 maggio 1994, n. 328 [1] .

Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993.

(G.U. 1 giugno 1994, n. 126)

 

 

     Art. 1.

     1. È assegnato un contributo straordinario per l'anno 1993 alle regioni Liguria, di lire 75 miliardi, Piemonte, di lire 75 miliardi, Valle d'Aosta, di lire 30 miliardi, Lombardia, di lire 4 miliardi e di lire 16 miliardi per l'anno 1994, Toscana, di lire 7 miliardi e di lire 13 miliardi per l'anno 1994, Lazio, di lire 3,5 miliardi e di lire 1,5 miliardi per l'anno 1994, Friuli-Venezia Giulia, di lire 1,5 miliardi e di lire 3,5 miliardi per l'anno 1994, per provvedere alla realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993, nei comuni individuati con delibera delle rispettive giunte regionali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 2.

     1. È assegnato un contributo straordinario alle regioni Veneto, Sardegna, Puglia e Sicilia, rispettivamente di lire 5 miliardi ciascuna per l'anno 1994, per provvedere agli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre-dicembre 1993 nei comuni individuati con delibera delle rispettive giunte regionali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 3.

     1. Le disponibilità di cui agli articoli 1 e 2 sono destinate, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, all'integrazione dei bilanci delle amministrazioni delle province, dei comuni e delle comunità montane e della regione stessa per interventi urgenti di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità e relativi:

     a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie, igienico-sanitarie;

     b) alla realizzazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico della rete idrogeologica di competenza regionale nelle aree colpite;

     c) al ristoro dei danni subiti da beni mobili dei privati cittadini nel limite massimo del 30 per cento delle somme stanziate a favore delle regioni interessate [2] .

     2. Su richiesta degli enti di cui al comma 1 è comunque consentito alle regioni disporre, con propria deliberazione e in casi specifici, che gli interventi di cui al medesimo comma siano realizzati a gestione diretta.

     3. Ai fini di una considerazione unitaria dei danni e delle relative risorse finanziarie per le regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Toscana, relativamente alla tipologia degli interventi indicati nel presente articolo, i contributi di cui all'art. 1 costituiscono integrazione dei finanziamenti già disposti con i decreti-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25, e 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, e con la legge 23 dicembre 1992, n. 505.

     4. Ai fini del contributo straordinario di cui all'art. 1 sono considerate le quote, rispettivamente, di lire 32 miliardi per la Regione Liguria, lire 32 miliardi per la Regione Piemonte e lire 11 miliardi per la Regione Valle d'Aosta, a valere sulle disponibilità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalle legge 19 luglio 1993, n. 236, e per le medesime finalità, nonché per la finalità di sistemazione definitiva a carattere idraulico ed idrogeologico.

 

          Art. 4.

     1. Per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 nel settore delle opere pubbliche ivi comprese quelle urgenti realizzate ai sensi dell'articolo 3 e già individuate con apposite deliberazioni delle giunte regionali, nell'ambito delle residue disponibilità dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane, in relazione alle opere di rispettiva competenza, entro il complessivo importo di lire 1.000 miliardi; l'onere di ammortamento dei mutui è assunto a totale carico del bilancio dello Stato [3] .

     2. Fra gli interventi finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 1 sono ricompresi anche quelli di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo, e di ripristino delle discariche danneggiate [4] .

     3. Per essere ammessi ai benefici di cui ai commi 1 e 2 i legali rappresentanti degli enti territoriali interessati presentano domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti in coerenza con i piani regionali di ripristino e prevenzione contenenti la specificazione dell'ente, delle opere da ripristinare o da realizzare e del conseguente fabbisogno finanziario per ogni singola opera; tali piani, predisposti sulla base delle attestazioni di danno degli enti interessati e degli accertamenti dei servizi tecnici regionali della difesa del suolo, sono approvati dalle regioni competenti, previo parere della Autorità di bacino, che si esprimono entro trenta giorni, e trasmessi alla Cassa depositi e prestiti in coerenza con le determinazioni della Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome in ordine al riparto dell'importo disponibile e alle modalità e procedure. Trascorso il termine di cui sopra si prescinde dal parere [5] .

     4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 186 miliardi per l'anno 1995 e in lire 110 miliardi annue a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

 

          Art. 5.

     1. Le regioni possono delegare la programmazione degli interventi da realizzare ai sensi del presente decreto alle province, che in tal caso promuovono appositi accordi di programma tra gli enti competenti, ivi comprese le autorità di bacino, al fine di coordinare l'utilizzo di tutte le risorse statali, regionali, degli enti locali e degli enti pubblici anche economici, disponibili per le finalità di prevenzione, difesa e riassetto del territorio.

     1 bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, le giunte regionali interessate possono indire apposita conferenza di servizi alla quale partecipano i rappresentanti degli organismi competenti ad esprimere pareri e a rilasciare autorizzazioni. Le decisioni della conferenza sostituiscono tutti i pareri e le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa statale e regionale [6] .

 

          Art. 6.

     1. Le risorse derivanti dai contributi di cui all'art. 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, destinate alla realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, sono integrate di ulteriori 50 miliardi di lire per l'anno 1994 che dovranno essere utilizzati per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al presente decreto nei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 2.

 

          Art. 7.

     1. Alla copertura dei maggiori oneri, anche per mutui sostenuti per il ripristino delle autostrade, delle strade statali o provinciali danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto nelle regioni di cui gli articoli 1 e 2, è destinata la complessiva somma di lire 100 miliardi per l'anno 1994, di cui all'ANAS lire 50 miliardi per le autostrade e le strade statali e alle province lire 50 miliardi per le strade provinciali, da prelevarsi dal maggiore introito affluito al fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. La predetta somma di lire 100 miliardi sarà versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

     1 bis. L'importo di lire 50 miliardi di cui al comma 1, destinato al ripristino delle strade provinciali, è assegnato alle province, previo parere delle regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [7] .

 

          Art. 8.

     1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi e turistiche che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, nei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 2, è destinato un contributo a fondo perduto fino al 90 per cento del danno accertato. Le relative domande sono presentate alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corredate da una perizia giurata redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, dall'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa, comprensivi di quelli relativi alle scorte, idoneamente documentati, dalla valutazione e quantificazione del loro ammontare, nonché dalla dichiarazione del nesso di causalità tra il danno e gli eventi calamitosi di cui agli articoli 1 e 2. Il contributo è corrisposto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a valere sui fondi che saranno ad esse conferiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con appositi ordini di accreditamento da emettere anche in deroga ai limiti di somma previsti dalla normativa vigente. I fondi destinati alla Valle d'Aosta sono trasferiti alla regione autonoma che, in base allo statuto, provvederà alla ripartizione degli stessi come disposto dalla propria legislazione. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1993 e di lire 43 miliardi per l'anno 1994. I benefici non potranno in ogni caso comportare oneri superiori ai suddetti stanziamenti [8] .

     2. [9]

     3. A favore delle aziende agricole singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, situate nei territori dei comuni danneggiati dagli eventi di cui agli articoli 1 e 2 e individuati dalle regioni ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure della stessa legge n. 185 del 1992. A tal fine il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura è integrato dalle somme di lire 100 miliardi per l'anno 1993 e di lire 25 miliardi per l'anno 1994.

     4. Per la realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il prefetto competente per territorio, ai fini di una uniforme distribuzione delle forze-lavoro, inoltra alla commissione regionale per l'impiego le richieste relative all'utilizzazione di soggetti in Cassa integrazione guadagni o in mobilità ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

     5. Per far fronte agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino delle infrastrutture delle ferrovie Torino-Ceres, Canavesana e Domodossola-confine svizzero in concessione e della ferrovia Genova-Casella in gestione commissariale governativa, interessate dagli eventi alluvionali indicati al comma 1 dell'art. 1, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1993.

     6. Per interventi sul patrimonio culturale danneggiato dagli eventi alluvionali di cui all'art. 1 nelle regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1993.

 

          Art. 9.

     1. Le regioni sono tenute ad inviare semestralmente al Dipartimento della protezione civile ed al Ministero dei lavori pubblici una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente decreto.

     2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il suo delegato al coordinamento della protezione civile, possono disporre ispezioni o verifiche ai sensi dell'art. 20 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

 

          Art. 10.

     1. La gestione degli interventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, è assoggettata al controllo consuntivo della Corte dei conti, che ne esamina, anche comparativamente, costi e risultati.

 

          Art. 11.

     1. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quello di cui all'art. 4, pari a lire 243 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 122 miliardi per l'anno 1994; si provvede, per l'anno 1993, a carico delle disponibilità in conto residui iscritte nei seguenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994: Ministero del tesoro, capitolo 8785 per lire 121 miliardi e capitolo 8317 per lire 100 miliardi; Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, capitolo 7053 per lire 7 miliardi; Ministero dei trasporti e della navigazione, capitolo 7305 per lire 10 miliardi; Ministero per i beni culturali e ambientali, capitolo 8005 per lire 1 miliardo e capitolo 8103 per lire 4 miliardi; per l'anno 1994, quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente utilizzo del maggior introito affluito al fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che sarà versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro; quanto a lire 52 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1994, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305; quanto a lire 20 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Le disponibilità in conto residui del predetto capitolo 7705 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli di spesa.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 12.

     1. Per far fronte ai danni conseguenti agli eventi alluvionali di cui al presente decreto, le disponibilità finanziarie di cui all'art. 2 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, relative ad interventi nel Comune di Assisi, possono essere utilizzate per interventi urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità, per accertate situazioni di estrema pericolosità, da realizzare anche su opere di urbanizzazione e su edifici pubblici e privati. Tali interventi sono realizzati in conformità alle norme di attuazione del piano generale di consolidamento del fenomeno franoso del Comune di Assisi.

 

          Art. 13.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 25 luglio 1994, n. 471.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 3 maggio 1995, n. 154.

[4]  Comma già sostituito dalla legge di conversione, e così ulteriormente sostituito dall' art. 1 del D.L. 3 maggio 1995, n. 154.

[5]  Gli originari commi da 1 a 6 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 1, 2 e 3 per effetto dell’art.1 del D.L. 3 maggio 1995, n. 154.

[6]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[7]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[8]  Comma sostituito dalla legge di conversione, modificato dall'art. 2 del D.L. 2 maggio 1995, n. 154 e così ulteriormente modificato dall'art. 6-bis del D.L. 13 maggio 1999, n. 132. L’importo di lire 43 miliardi di cui al presente comma è stato incrementato di lire 20 miliardi per l'anno 1996, dall' art. 11 del D.L. 29 dicembre 1995, n. 560.

[9]  Comma soppresso dalla legge di conversione.