§ 80.9.883 - D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129.
Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:22/07/2009
Numero:129


Sommario
Art. 1.  Organizzazione del Ministero
Art. 2.  Dipartimento delle politiche europee e internazionali
Art. 3.  Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità
Art. 4.  Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari
Art. 5.  Consiglio nazionale dell'agricoltura dell'alimentazione e della pesca
Art. 6.  Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura
Art. 7.  Organismi operativi
Art. 8.  Altri organismi e istituzioni
Art. 9.  Dotazioni organiche e misure attuative
Art. 10.  Disposizioni finali


§ 80.9.883 - D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129. [1]

Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

(G.U. 7 settembre 2009, n. 207)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 33 e 34;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui si prevede l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri;

     Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, ed in particolare l'articolo 1;

     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;

     Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;

     Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e successive modificazioni;

     Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49;

     Visto il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

     Visto il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, ed in particolare l'articolo 14-terdecies;

     Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, ed in particolare l'articolo 2;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2006, recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali, con riferimento alla sede centrale ed alle sedi periferiche, dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

     Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416 e 1047;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n. 70, recante riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anteriormente al 4 luglio 2006;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, concernente regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 24 dicembre 2006, n. 296;

     Visto l'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con il quale è stata confermata la denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono state confermate al predetto Ministero, tra l'altro, le competenze in materia di produzione e prima trasformazione dei prodotti agricoli, come definiti al paragrafo 1 dell'articolo 32 del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonchè dei prodotti definiti agricoli dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale;

     Visto l'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

     Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2009;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 aprile 2009;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;

     Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per le riforme per il federalismo;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Organizzazione del Ministero

     1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato: «Ministero», per l'esercizio delle funzioni e dei compiti statali ad esso spettanti in materia di agricoltura e foreste, caccia, alimentazione, pesca, produzione e prima trasformazione dei prodotti agricoli, come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, ratificato con legge 16 giugno 1998, n. 209, nonchè dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, è organizzato nei seguenti Dipartimenti:

     a) Dipartimento delle politiche europee e internazionali;

     b) Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità;

     c) Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.

     2. I capi dei Dipartimenti svolgono esclusivamente i compiti ed esercitano i poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e collaborano tra loro e con gli altri uffici e organismi, di cui al presente regolamento.

     3. Ogni Direzione generale assicura il coordinamento con le politiche regionali di settore nel rispetto delle intese raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito degli uffici esistenti.

 

     Art. 2. Dipartimento delle politiche europee e internazionali

     1. Il Dipartimento delle politiche europee e internazionali esercita le competenze del Ministero in materia di politiche di mercato nel settore agricolo e agro-alimentare, della pesca e dell'acquacoltura e cura i rapporti con l'Unione europea nella fase di formazione e di attuazione della normativa comunitaria del Consiglio, del Parlamento e della Commissione.

     2. Il Dipartimento cura, nelle materie di spettanza del Ministero, le relazioni comunitarie ed i rapporti internazionali in sede bilaterale e multilaterale, ivi compresi i lavori dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in raccordo con il Ministero degli affari esteri.

     3. Il Dipartimento è articolato in due uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le competenze di seguito indicate, oltre ad un ufficio di livello dirigenziale non generale:

     a) Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in sede comunitaria per gli aspetti di mercato e i sostegni diretti di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e successive modificazioni; partecipazione ai processi di elaborazione della posizione comune e di formazione della politica agricola comune, di seguito denominata: (PAC), e di definizione dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni dell'Unione europea connessi con tale politica; predisposizione delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare la applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di organizzazioni di mercato agricolo e agroalimentare e di sostegni diretti; analisi, monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione della PAC, compreso l'andamento della spesa; rappresentanza dell'amministrazione nel Comitato speciale agricoltura, nei comitati e nei gruppi di lavoro dell'Unione europea per la elaborazione della normativa comunitaria di settore; rapporti con le istituzioni comunitarie e con gli Stati membri dell'Unione europea, nonchè con i Paesi terzi per le tematiche connesse agli aspetti di mercato e ai sostegni diretti della politica agricola comune; coordinamento dell'attività svolta, in materia di mercati, dalle regioni, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dagli Organismi pagatori e dalle altre amministrazioni deputate all'applicazione della regolamentazione comunitaria ed esecuzione degli obblighi comunitari riferibili al livello statale; adempimenti relativi all'attuazione della normativa comunitaria concernente il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); riconoscimento degli organismi pagatori previsti dalla normativa comunitaria e supervisione della attività dei medesimi; monitoraggio dell'andamento dei mercati in collaborazione con le competenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico e gli enti competenti in materia; trattazione delle tematiche relative ai processi di allargamento dell'Unione europea e agli accordi bilaterali dell'Unione con i Paesi terzi; rappresentanza degli interessi e delle posizioni nazionali negli organismi internazionali multilaterali quali l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); contingenti ed ostacoli tecnici e tariffari in materia di importazione ed esportazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; funzioni connesse con l'applicazione degli accordi internazionali concernenti i mercati e gli aiuti. La Direzione generale si articola in nove uffici dirigenziali non generali;

     b) Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici; aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura; gestione del fondo per il credito peschereccio; ricerca applicata alla pesca ed alla acquacoltura; tutela, valorizzazione, qualità dei prodotti ittici; adempimenti nazionali relativi al Fondo europeo della pesca (FEP). Per le funzioni di propria competenza, la Direzione generale si avvale delle Capitanerie di porto, ivi compreso, sulla base delle direttive del Ministro, il reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto. La Direzione generale si articola in cinque uffici dirigenziali non generali.

 

     Art. 3. Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità

     1. Il Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità esercita le competenze del Ministero in materia di sviluppo del mondo rurale, delle imprese e dei mercati del sistema agricolo ed agroalimentare e della tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico; politiche strutturali e di sviluppo rurale comunitarie e nazionali; problematiche discendenti dalla normativa fiscale e previdenziale in agricoltura; tutela dei patrimoni genetici e regolazione delle sementi; tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale e animale ai fini del miglioramento della produzione agricola e forestale; tutela del consumatore nel settore agricolo e agroalimentare, comunicazione e promozione agroalimentare e della pesca in ambito nazionale e comunitario; attività venatoria e gestione programmata della stessa; economia montana nell'ambito della politica di sviluppo rurale; coordinamento dell'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; servizi generali e personale, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; attività di competenza del Ministero relative al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN); supporto al funzionamento della Camera arbitrale nazionale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Sono fatte salve le competenze in materia del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

     2. Il Dipartimento è articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate, oltre a due uffici di livello dirigenziale non generale di cui uno relativo alla organizzazione e gestione della biblioteca storica e corrente del Ministero:

     a) Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in materia di sviluppo rurale; elaborazione delle linee di programmazione in materia di politiche strutturali in coerenza con la PAC dell'Unione europea e connessi rapporti con le regioni; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo rurale, ivi compresi gli aspetti relativi alla politica forestale, della montagna e del paesaggio rurale, in coerenza con quelle dell'Unione europea; politiche e strumenti in materia di politiche imprenditoriali, dei soggetti giuridici in agricoltura, ivi comprese quelle giovanili e di ricambio generazionale, e delle strutture aziendali agricole; contratti agrari, ricomposizione fondiaria, bonifica, usi civici; coordinamento degli Osservatori per l'imprenditorialità agricola giovanile e femminile; risoluzione di problemi della pluriattività; coordinamento dell'Osservatorio per i servizi in agricoltura; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, nonchè gli interventi per la razionalizzazione del sistema logistico irriguo nazionale; attività di competenza relativa alle materie trasferite dal citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, ferma restando l'autonoma gestione delle stesse da parte del commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, dello stesso decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104; gestione degli interventi a favore delle imprese agricole colpite da eccezionali avversità atmosferiche o da crisi di mercato; problematiche in materia di aiuti di Stato; programmi nazionali di ricerca; indirizzo e monitoraggio degli istituti e laboratori operanti nell'ambito della ricerca agricola e agroalimentare; innovazione e trasferimento tecnologico in agricoltura; studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione; disciplina generale e coordinamento in materia di impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; salvaguardia e tutela dei patrimoni genetici delle specie animali e vegetali; regolazione delle sementi, materiale di propagazione, registri di varietà vegetali e libri genealogici e registri anagrafici del bestiame e relativi controlli funzionali; attività in materia venatoria e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali venatorie; disciplina generale e coordinamento del settore fitosanitario e dei fertilizzanti; discipline innovative in materia di multifunzionalità. La Direzione generale si articola in dodici uffici dirigenziali non generali;

     b) Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità: disciplina generale e coordinamento in materia di tracciabilità delle produzioni di cui all'articolo 1, comma 1; certificazione delle attività agricole ecocompatibili; elaborazione, attuazione e coordinamento delle politiche di sviluppo economico delle imprese agricole, della cooperazione agroalimentare, dell'organizzazione e integrazione dei mercati, nonchè della prima trasformazione industriale dei prodotti agricoli fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; gestione dei procedimenti riguardanti il credito agrario e la meccanizzazione agricola; disciplina generale e coordinamento in materia di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, ivi compresi quelli definiti ai sensi dei regolamenti (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006 e n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, e del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008; supporto organizzativo-logistico al Comitato nazionale vini di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164; attività concernenti il Codex alimentarius di cui alla risoluzione della Commissione mista FAO-OMS del 3 luglio 1963; disciplina generale e coordinamento in materia di agricoltura biologica; disciplina generale e coordinamento in materia di attività agricole ecocompatibili; esercizio delle attribuzioni in materia di trasformazione e commercializzazione agroalimentare, nel rispetto delle attribuzioni regionali; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo settoriale, di filiera e di distretto; incentivi nel settore agricolo e agroalimentare, ivi compresi gli strumenti di programmazione negoziata e i contratti di filiera per quanto di competenza; disciplina generale, coordinamento e gestione degli strumenti e degli interventi di regolazione di mercato; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; agroenergie e sviluppo fonti rinnovabili; borsa merci e vendita diretta dei prodotti agricoli; educazione alimentare non sanitaria; promozione della produzione agroalimentare italiana in ambito comunitario e internazionale; attività di comunicazione e di informazione in materia di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui all'articolo 1, comma 1. La Direzione generale si articola in undici uffici dirigenziali non generali;

     c) Direzione generale dei servizi amministrativi: gestione unificata delle risorse umane e strumentali; reclutamento e concorsi; trattamento giuridico ed economico e di quiescenza, istruzione e gestione del relativo contenzioso; attività di formazione e aggiornamento professionale; relazioni con le organizzazioni sindacali, supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione collettiva integrativa; mobilità; politiche del personale per le pari opportunità; prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro del Ministero; attività di amministrazione e cura degli affari di carattere generale; gestione contabile; coordinamento dell'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; predisposizione, d'intesa con gli altri Dipartimenti, del bilancio del Ministero; coordinamento e gestione delle attività dell'Ufficio relazioni con il pubblico; gestione della funzione statistica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e del SIAN; compiti previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; vigilanza amministrativa e assistenza agli enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e agli altri enti, società e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero, secondo la normativa vigente, nonchè attività di vigilanza sui consorzi agrari ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e sulle gestioni di ammasso; problematiche del lavoro nel mercato agricolo; coordinamento della comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali e alla rete Internet; gestione delle attività di competenza connesse alla organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169. La Direzione generale si articola in otto uffici dirigenziali non generali.

 

     Art. 4. Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari

     1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, di seguito denominato «Ispettorato», ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico, ha competenze in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il settore primario; vigilanza sulle produzioni di qualità registrata che discendono da normativa comunitaria e nazionale; programmi di controllo per contrastare l'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi terzi e i fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori a supporto degli interventi a sostegno delle produzioni colpite da crisi di mercato. Ai fini dello svolgimento della propria attività, l'Ispettorato opera con organico proprio e propria organizzazione amministrativa e contabile e si avvale della gestione unitaria, assicurata dalla Direzione generale dei servizi amministrativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), dei servizi comuni e del personale, limitatamente al reclutamento, alla formazione generale, al trattamento giuridico ed economico e al relativo contenzioso. L'Ispettorato assume l'acronimo ICQRF.

     2. L'Ispettorato si articola, a livello di amministrazione centrale, in due uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate e in un ufficio di livello dirigenziale non generale e, a livello periferico, in dodici uffici e cinque laboratori di livello dirigenziale non generale ed un laboratorio di livello non dirigenziale:

     a) Direzione generale della vigilanza per la qualità e la tutela del consumatore: riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione, vigilanza sugli organismi pubblici e privati di controllo nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari biologici e di qualità registrata; procedure sanzionatorie delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale e relativo contenzioso; analisi e programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e logistiche dell'Ispettorato e relativa attività contrattuale; tenuta della contabilità economico-analitica; procedure di fornitura di beni e servizi: coordinamento della gestione e manutenzione dei beni periferici dell'Ispettorato; coordinamento dell'attività di esecuzione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori presso gli uffici periferici e i laboratori; vigilanza amministrativa sugli uffici periferici ed i laboratori; supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione collettiva integrativa; trattamento economico accessorio e mobilità del personale dell'Ispettorato; formazione specifica per il personale dell'Ispettorato. La Direzione generale si articola in quattro uffici dirigenziali non generali;

     b) Direzione generale della prevenzione e repressione frodi: programmazione delle attività istituzionali; monitoraggio e valutazione dei programmi di attività svolti dagli uffici periferici e dai laboratori; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività ispettiva svolta dagli uffici periferici; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività analitica e sulla qualità dei laboratori; attività di studio nelle materie di competenza dell'Ispettorato; aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; promozione di attività di studio e ricerca nel settore analitico da parte dei laboratori; rapporti con altri organismi di controllo nazionali e internazionali; gestione dei comitati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; gestione operativa del sistema informativo dell'Ispettorato; analisi di revisione ai sensi dell'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204. La Direzione generale si articola in quatto uffici dirigenziali non generali.

 

     Art. 5. Consiglio nazionale dell'agricoltura dell'alimentazione e della pesca

     1. Il Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca è organo tecnico consultivo del Ministro ed ha il compito di svolgere attività di alta consulenza, di studio e ricerca.

     2. Il Consiglio è presieduto dal Ministro ed è composto da un dirigente di prima fascia, con funzioni di vicepresidente e da dodici esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica nelle scienze agrarie, alimentari, economiche, giuridiche e politiche e di comprovata esperienza professionale nei corrispondenti settori di attività. Alle riunioni del Consiglio partecipa il capo Dipartimento competente per l'affare da trattare.

     3. I componenti del Consiglio sono nominati dal Ministro fra i docenti universitari, magistrati ordinari o amministrativi avvocati dello Stato, ricercatori di enti pubblici e privati, dirigenti di amministrazioni ed enti pubblici, organizzazioni internazionali e altri esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione. Tre componenti sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati nell'incarico per una sola volta.

     4. Nella prima riunione, il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti il regolamento interno di funzionamento, nonchè la ripartizione in classi, con i relativi ambiti di competenza.

     5. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate da un dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero. Il Segretario del Consiglio costituisce posto di funzione dirigenziale di struttura ministeriale.

     6. Il Ministro determina, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le indennità spettanti ai componenti.

 

     Art. 6. Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura

     1. Il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura è presieduto dal Ministro e svolge le funzioni e i compiti previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, e successive modificazioni, compresi quelli di studio e predisposizione di programmi agroalimentari a supporto dell'attività della FAO.

 

     Art. 7. Organismi operativi

     1. Il Corpo forestale dello Stato, alle dirette dipendenze del Ministro, svolge le funzioni di cui alla legge 6 febbraio 2004, n. 36.

     2. Il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, istituito presso il Ministero, svolge controlli straordinari sulla erogazione e percezione di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti. Il Comando dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

     3. Il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto, istituito presso il Ministero ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita funzioni di supporto alle attività di vigilanza e controllo della pesca marittima e dell'acquacoltura e delle relative filiere.

 

     Art. 8. Altri organismi e istituzioni

     1. Nell'ambito del Ministero operano anche gli organismi di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n. 70.

     2. Il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione, coordinamento e verifica, è presieduto dal Capo di Gabinetto ed è composto da dieci membri scelti tra soggetti esperti nelle discipline di informatica e statistica. Il Nucleo svolge le funzioni di indirizzo e monitoraggio del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, anche ai fini del Sistema statistico nazionale. Al Nucleo partecipano i capi di Dipartimento. Il Ministro determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'indennità spettante ai componenti del nucleo.

     3. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, in data 4 novembre 1999, e successive modificazioni, esercita i compiti e le funzioni ivi previste.

 

     Art. 9. Dotazioni organiche e misure attuative

     1. Le dotazioni organiche del Ministero (ruolo agricoltura e ruolo ICQRF) sono rispettivamente determinate dalle tabelle A e B allegate al presente regolamento e facenti parte integrante dello stesso, tenuto conto delle misure di razionalizzazione e riorganizzazione delle strutture ministeriali adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

     2. Con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, da adottare ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale, ivi compresi gli uffici e laboratori a livello periferico e sono definiti le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio.

     3. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi degli uffici dirigenziali attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione. In applicazione dell'articolo 74, comma 1, lettera a), e del comma 4 del medesimo articolo del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, il numero di uffici e di posti di funzione di livello dirigenziale non generale individuato con i suddetti decreti è fissato in settantasette di cui due presso gli uffici di diretta collaborazione.

     4. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del CCNL del comparto Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007, sarà ripartito il contingente di personale delle aree prima, seconda e terza, come sopra determinato dalle tabelle A e B, in profili professionali e fasce retributive. Con il medesimo provvedimento, si provvede alla distribuzione del personale dell'Ispettorato, nell'ambito della sede centrale e delle sedi periferiche dello stesso.

     5. Il Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, può inviare in lunga missione e con onere a carico del Ministero, personale di supporto agli addetti del Ministero che svolgano l'incarico di esperti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

     6. In sede di attuazione delle attività di formazione, riqualificazione e riconversione del personale, si tiene conto della nuova organizzazione del Ministero.

 

     Art. 10. Disposizioni finali

     1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza.

     2. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, fino alla emanazione del nuovo regolamento.

     3. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, nonchè l'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79.

     4. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 132

 

 

     TABELLA A

     (prevista dall'articolo 9, comma 1)

     Dotazione organica del personale - Ruolo agricoltura

 

Ruolo Agricoltura

Unità

 

 

Qualifiche dirigenziali

 

Dirigente di 1ª fascia

8

Dirigente di 2ª fascia

50

Totale

58

Aree funzionali

 

Area funzionale III

518

Area funzionale II

426

Area funzionale I

4

Totali aree funzionali

948

Totale complessivo

1.006

 

     TABELLA B

     (prevista dall'articolo 9, comma 1)

     Dotazione organica del personale - Ruolo ICQRF

 

Ruolo ICQRF

Unità

 

 

Qualifiche dirigenziali

 

Dirigente di 1ª fascia

3

Dirigente di 2ª fascia

27

Totale

30

Aree funzionali

 

Area funzionale III

459

Area funzionale II

479

Area funzionale I

10

Totali aree funzionali

948

Totale complessivo

978

 


[1] Abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 41.