Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 72. Organizzazioni internazionali |
Capitolo: | 72.2 adesioni |
Data: | 07/05/1948 |
Numero: | 1182 |
Sommario |
Art. 1. E’ costituito il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ed eventualmente con altri [...] |
Art. 2. Presidente del Comitato è il Ministro per l'agricoltura e le foreste, vice presidente è l'Alto Commissario per l'alimentazione |
Art. 3. Oltre il presidente ed il vice presidente fanno parte del Comitato i seguenti componenti rappresentanti rispettivamente |
Art. 4. Nel seno del Comitato è costituita una Giunta esecutiva di cui fanno parte i seguenti componenti, rappresentanti rispettivamente |
Art. 5. Il Comitato può nominare sottocomitati e commissioni e chiedere il parere di Enti pubblici e privati e di esperti su questioni particolari |
Art. 6. Il Comitato avrà un Segretariato generale diretto dal segretario generale, nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Alto Commissariato per [...] |
Art. 7. Il finanziamento del Comitato è assicurato con contribuzioni a carico del bilancio dello Stato |
§ 72.2.8 – D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1182. [1]
Costituzione del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.
(G.U. 27 settembre 1948, n. 225).
E’ costituito il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ed eventualmente con altri analoghi Istituti internazionali.
Al Comitato spetta di curare il coordinamento fra i vari dicasteri ed enti interessati, nelle loro relazioni con gli Istituti predetti, e di esprimere avviso sui provvedimenti da emanarsi, che interessino l'agricoltura e l'alimentazione e che ad esso vengano sottoposti.
Qualsiasi altro provvedimento da emanarsi concernente le materie predette e non sottoposte all'avviso del Comitato, deve tuttavia essere a questo comunicato, per il tramite del suo Segretario a scopo informativo e di studio.
Presidente del Comitato è il Ministro per l'agricoltura e le foreste, vice presidente è l'Alto Commissario per l'alimentazione.
Il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato.
I membri del Comitato di cui all'articolo 3, i membri della Giunta di cui all'articolo 4, i membri del Collegio amministrativo e il segretario generale di cui all'articolo 6 durano in carica cinque anni [2]
Oltre il presidente ed il vice presidente fanno parte del Comitato i seguenti componenti rappresentanti rispettivamente:
due il Ministero degli affari esteri;
uno il Ministero dell'interno;
uno il Ministero del tesoro;
quattro il Ministero dell'agricoltura e foreste;
uno il Ministero dell'industria e commercio;
uno il Ministero del commercio con l'estero;
uno l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
tre l'Alto Commissariato per l'alimentazione;
uno il Comitato interministeriale per la ricostruzione;
uno l'Istituto per il commercio con l'estero;
uno l'Istituto centrale di statistica;
uno l'Istituto di economia agraria;
uno l'Istituto della nutrizione del Consiglio nazionale delle ricerche;
uno l'Istituto agronomico per l'Africa italiana.
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con proprio decreto, provvede alla nomina dei rappresentanti suddetti, in base a designazione delle rispettive Amministrazioni.
Il segretario generale, di cui all'articolo 6, è membro di diritto del Comitato, ove non risulti tra i componenti di cui al presente articolo [3].
Nel seno del Comitato è costituita una Giunta esecutiva di cui fanno parte i seguenti componenti, rappresentanti rispettivamente:
uno il Ministero degli affari esteri;
uno il Ministero del tesoro;
due il Ministero dell'agricoltura e foreste;
uno il Ministero del commercio con l'estero;
uno l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
uno l'Alto Commissariato dell'alimentazione.
I componenti della Giunta sono designati dai capi delle rispettive Amministrazioni, fra quelli già facenti parte del Comitato stesso.
E’ presidente della Giunta uno dei due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e foreste, nominato dal Ministro del suddetto dicastero. E’ vice presidente della Giunta, il rappresentante dell'Alto Commissariato dell'alimentazione che fa parte della Giunta stessa.
Il segretario generale, di cui all'articolo 6, è membro di diritto della Giunta, ove non risulti tra i componenti di cui al comma precedente [4].
Il Comitato può nominare sottocomitati e commissioni e chiedere il parere di Enti pubblici e privati e di esperti su questioni particolari.
Le funzioni di cui al presente articolo non importano oneri per il bilancio statale.
Al personale estraneo all'Amministrazione statale, agli Enti pubblici o di diritto pubblico, chiamato a partecipare alle sedute del Comitato, dei Sottocomitati o Commissioni, sarà corrisposto il trattamento di missione previsto per i funzionari statali di grado 7°, qualora per partecipare alle sedute stesse debbano recarsi fuori della loro ordinaria residenza.
Il Comitato avrà un Segretariato generale diretto dal segretario generale, nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Alto Commissariato per l'alimentazione.
Nell'ambito del Comitato è costituito un Collegio amministrativo composto dal segretario generale e da quattro componenti del Comitato appartenenti al Ministero delle politiche agricole e forestali. Alla nomina dei componenti provvede il Ministro-presidente [5].
Il Collegio amministrativo predispone il regolamento per il funzionamento e la gestione del Segretariato stabilendo anche la consistenza numerica, i requisiti, le modalità di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico, di previdenza e di quiescenza del personale assunto direttamente dal Comitato. Le stesse modalità predisposte nel regolamento vengono seguite nel caso in cui non sia possibile usufruire del personale del Ministero [6].
Il regolamento è sottoposto all'esame del Comitato che lo rimette all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale vi provvede di concerto con quello dell'economia e delle finanze [7].
Per il controllo dei fondi occorrenti per il funzionamento del Comitato è costituito un Collegio sindacale di cui fanno parte tre sindaci effettivi e due supplenti. Il Ministro delle politiche agricole e forestali nomina due sindaci effettivi ed un supplente; il Ministro dell'economia e delle finanze nomina un sindaco effettivo e un supplente [8].
Il Collegio esercita le sue funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili [9].
I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati [10].
Un delegato della Corte dei conti, nominato dal presidente della medesima, partecipa ai lavori del Collegio sindacale a norma di legge [11].
Con provvedimento dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere comandati presso il Comitato dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre amministrazioni dello Stato [12].
L'onere per il complessivo trattamento economico dovuto al personale comandato ai sensi del comma nono fa carico sugli stanziamenti previsti per il funzionamento del Comitato [13].
Il finanziamento del Comitato è assicurato con contribuzioni a carico del bilancio dello Stato.
Possono essere richiesti, inoltre, contributi per specifiche attività ad Amministrazioni non statali partecipanti all'attività del Comitato o comunque interessate al suo funzionamento.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che ha effetto dal 1° novembre 1946.
[1] L'Ente di cui al presente decreto è stato soppresso dall'art. 7 del
[2] Comma aggiunto dall'art. 14 novies del
[3] Comma aggiunto dall'art. 14 novies del
[4] Comma aggiunto dall'art. 14 novies del
[5] Comma così sostituito dall'art. 14 novies del
[6] Comma già sostituito dall'art. unico della
[7] Comma così sostituito dall'art. 14 novies del
[8] Comma così sostituito dall'art. 14 novies del
[9] Comma così sostituito dall'art. 14 novies del
[10] Comma così sostituito dall'art. 14 novies del
[11] Comma così sostituito dall'art. 14 novies del
[12] Comma così sostituito dall'art. 14 novies del
[13] Comma così sostituito dall'art. 14 novies del