Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 09/01/2008 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Organizzazione del Ministero |
Art. 2. Dipartimento delle politiche europee e internazionali |
Art. 3. Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale |
Art. 4. Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari |
Art. 5. Consiglio nazionale dell'agricoltura dell'alimentazione e della pesca |
Art. 6. Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura |
Art. 7. Organismi operativi |
Art. 8. Altri organismi e istituzioni |
Art. 9. Dotazioni organiche e misure attuative |
Art. 10. Disposizioni finali |
§ 80.9.797 - D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 18. [1]
Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(G.U. 6 febbraio 2008, n. 31)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della
Visto l'articolo 1 della
Visto il
Visto il
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Visto il
Vista la
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Visto il
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Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2006, recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali, con riferimento alla sede centrale ed alle sedi periferiche, dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Vista la
Visto il
Considerata l'esigenza di adeguare l'organizzazione del Ministero alle nuove competenze, di riunire tutte le disposizioni normative relative allo stesso e di procedere alla razionalizzazione dei relativi uffici, ai sensi della citata
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2007;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2007;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Organizzazione del Ministero
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato: «Ministero», per l'esercizio delle funzioni e dei compiti statali ad esso spettanti in materia di agricoltura e foreste, caccia, alimentazione, pesca, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, ratificato con
a) Dipartimento delle politiche europee e internazionali;
b) Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale;
c) Dipartimento dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agro-alimentari.
2. I Capi dei Dipartimenti svolgono esclusivamente i compiti ed esercitano i poteri di cui all'articolo 5 del
Art. 2. Dipartimento delle politiche europee e internazionali
1. Il Dipartimento delle politiche europee e internazionali esercita le competenze del Ministero in materia di politiche di mercato nel settore agricolo e agro-alimentare, della pesca e dell'acquacoltura e cura i rapporti con l'Unione europea nella fase di formazione e di attuazione della normativa comunitaria del Consiglio, del Parlamento e della Commissione.
2. Il Dipartimento cura, nelle materie di spettanza del Ministero, le relazioni comunitarie ed i rapporti internazionali in sede bilaterale e multilaterale, ivi compresi i lavori dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico (OCSE) in raccordo con il Ministero degli affari esteri.
3. Il Dipartimento è articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le competenze di seguito indicate, oltre ad un ufficio di livello dirigenziale non generale:
a) Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in sede comunitaria per gli aspetti di mercato e i sostegni diretti di cui al
b) Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato: predisposizione delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare la applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di organizzazioni di mercato agricolo e agroalimentari e di sostegni diretti; coordinamento dell'attività svolta, in materia di mercati, dalle regioni, dall'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), dagli Organismi pagatori e dalle altre amministrazioni deputate all'applicazione della regolamentazione comunitaria ed esecuzione degli obblighi comunitari riferibili al livello statale; analisi, monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione della politica agricola comunitaria di mercato compreso l'andamento della spesa; monitoraggio dell'andamento dei mercati in collaborazione con le competenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico e gli enti competenti in materia; adempimenti relativi all'attuazione della normativa comunitaria concernente il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); riconoscimento degli organismi pagatori previsti dalla normativa comunitaria e supervisione della attività dei medesimi; contingenti ed ostacoli tecnici e tariffari in materia di importazione ed esportazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; funzioni connesse con l'applicazione degli accordi internazionali concernenti i mercati e gli aiuti. La Direzione generale si articola in cinque uffici dirigenziali non generali;
c) Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici; aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura; gestione del fondo per il credito peschereccio; ricerca applicata alla pesca ed alla acquacoltura; tutela, valorizzazione, qualità dei prodotti ittici; adempimenti nazionali relativi al Fondo europeo della pesca (FEP). Per le funzioni di propria competenza, la Direzione generale si avvale delle Capitanerie di porto, ivi compreso, sulla base delle direttive del Ministro, il reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto. La Direzione generale si articola in sei uffici dirigenziali non generali.
Art. 3. Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale
1. Il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale esercita le competenze del Ministero in materia di sviluppo delle imprese e dei mercati, di prodotti alimentari; tutela e valorizzazione della qualità; politiche strutturali e di sviluppo rurale comunitarie e nazionali; problematiche discendenti dalla normativa fiscale e previdenziale in agricoltura; tutela dei patrimoni genetici e regolazione delle sementi; tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale e animale ai fini del miglioramento della produzione agricola e forestale; tutela del consumatore nel settore agricolo e agroalimentare, comunicazione e promozione agroalimentare e della pesca in ambito nazionale e comunitario; attività venatoria e gestione programmata della stessa; economia montana nell'ambito della politica di sviluppo rurale; coordinamento dell'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; servizi generali e personale, anche ai sensi del
2. Il Dipartimento è articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate, oltre a due uffici di livello dirigenziale non generale:
a) Direzione generale sviluppo rurale, infrastrutture e servizi: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in materia di sviluppo rurale; elaborazione delle linee di programmazione in materia di politiche strutturali in coerenza con la Politica agricola comunitaria (P.A.C.) dell'Unione europea e connessi rapporti con le regioni; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo rurale, ivi compresi gli aspetti relativi alla politica forestale, della montagna e del paesaggio rurale, in coerenza con quelle dell'Unione europea; politiche e strumenti in materia di politiche imprenditoriali, dei soggetti giuridici in agricoltura, ivi comprese quelle giovanili e di ricambio generazionale, e delle strutture aziendali agricole; contratti agrari, ricomposizione fondiaria, bonifica, usi civici; coordinamento degli Osservatori per l'imprenditorialità agricola giovanile e femminile; risoluzione di problemi della pluriattività; coordinamento dell'Osservatorio per i servizi in agricoltura; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla
b) Direzione generale sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore: elaborazione, attuazione e coordinamento delle politiche di sviluppo economico delle imprese agricole, della cooperazione agroalimentare, dell'organizzazione e integrazione dei mercati, nonchè della trasformazione industriale dei prodotti agricoli fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare come definita all'articolo 1 della
c) Direzione generale dei servizi amministrativi: gestione unificata delle risorse umane e strumentali; reclutamento e concorsi; trattamento giuridico ed economico e di quiescenza, istruzione e gestione del relativo contenzioso; attività di formazione e aggiornamento professionale; relazioni con le organizzazioni sindacali, supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione collettiva integrativa; mobilità; politiche del personale per le pari opportunità; prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro del Ministero; attività di amministrazione e cura degli affari di carattere generale; gestione contabile; coordinamento dell'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; predisposizione, d'intesa con gli altri Dipartimenti, del bilancio del Ministero; coordinamento e gestione delle attività dell'Ufficio relazioni con il pubblico; gestione della funzione statistica di cui all'articolo 6 del
Art. 4. Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari
1. L'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, ha competenze in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il settore primario; vigilanza sulle produzioni di qualità registrata che discendono da normativa comunitaria e nazionale; programmi di controllo per contrastare l'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi terzi e i fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori a supporto degli interventi a sostegno delle produzioni colpite da crisi di mercato. Ai fini dello svolgimento della propria attività, l'Ispettorato opera con organico proprio e propria organizzazione amministrativa e contabile e si avvale della gestione unitaria, assicurata dalla Direzione generale dei servizi amministrativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), dei servizi comuni e del personale, limitatamente al reclutamento, alla formazione generale, al trattamento giuridico ed economico e al relativo contenzioso. L'Ispettorato assume l'acronimo ICQ.
2. L'Ispettorato si articola, a livello di amministrazione centrale, in due uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate e in un ufficio di livello dirigenziale non generale e, a livello periferico, in diciasette uffici e laboratori di livello dirigenziale non generale:
a) Direzione generale del controllo della qualità e dei sistemi di qualità: disciplina generale e coordinamento in materia di tracciabilità delle produzioni di cui all'articolo 1, comma 1; riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione; vigilanza sugli organismi pubblici e privati di controllo nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari biologici e di qualità registrata; certificazione delle attività agricole ecocompatibili; procedure sanzionatorie delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale e relativo contenzioso; analisi e programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e logistiche dell'Ispettorato e relativa attività contrattuale; tenuta della contabilità economico-analitica; procedure di fornitura di beni e servizi: coordinamento della gestione e manutenzione dei beni periferici dell'Ispettorato; coordinamento dell'attività di esecuzione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori presso gli uffici periferici e i laboratori; vigilanza amministrativa sugli uffici periferici ed i laboratori; supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione collettiva integrativa; trattamento economico accessorio e mobilità del personale dell'Ispettorato; formazione specifica per il personale dell'Ispettorato. La Direzione generale si articola in quattro uffici dirigenziali non generali;
b) Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi: programmazione delle attività istituzionali; monitoraggio e valutazione dei programmi di attività svolti dagli uffici periferici e dai laboratori; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività ispettiva svolta dagli uffici periferici; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività analitica e sulla qualità dei laboratori; attività di studio nelle materie di competenza dell'Ispettorato; aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; promozione di attività di studio e ricerca nel settore analitico da parte dei laboratori; rapporti con altri organismi di controllo nazionali e internazionali; gestione dei comitati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; gestione operativa del sistema informativo dell'Ispettorato; analisi di revisione ai sensi dell'articolo 1, comma 8-bis, del
Art. 5. Consiglio nazionale dell'agricoltura dell'alimentazione e della pesca
1. Il Consiglio nazionale dell'agricoltura è organo tecnico consultivo del Ministro ed ha il compito di svolgere attività di alta consulenza, di studio e ricerca. Esso assume la denominazione di Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca.
2. Il Consiglio è presieduto dal Ministro ed è composto da un dirigente di prima fascia, con funzioni di vicepresidente e da dodici esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica nelle scienze agrarie, alimentari, economiche, giuridiche e politiche e di comprovata esperienza professionale nei corrispondenti settori di attività. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Capo Dipartimento competente per l'affare da trattare.
3. I componenti del Consiglio sono nominati dal Ministro fra i docenti universitari, magistrati ordinari o amministrativi avvocati dello Stato, ricercatori di enti pubblici e privati, dirigenti di amministrazioni ed enti pubblici, organizzazioni internazionali e altri esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione. Due componenti sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati nell'incarico per una sola volta.
4. Nella prima riunione, il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti il regolamento interno di funzionamento, nonchè la ripartizione in classi, con i relativi ambiti di competenza.
5. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate da un dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero.
6. Il Ministro determina, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le indennità spettanti ai componenti.
Art. 6. Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura
1. Il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura è presieduto dal Ministro e svolge le funzioni e i compiti previsti dal
Art. 7. Organismi operativi
1. Il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, istituito presso il Ministero, svolge controlli straordinari sulla erogazione e percepimento di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti. Il Comando dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.
2. Il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto, istituito presso il Ministero ai sensi dell'articolo 4 del
3. Il Corpo forestale dello Stato svolge le funzioni di cui alla
Art. 8. Altri organismi e istituzioni
1. Il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione, coordinamento e verifica, è presieduto dal Capo di Gabinetto ed è composto da dieci membri scelti tra soggetti esperti nelle discipline di informatica e statistica. Il Nucleo svolge le funzioni di indirizzo e monitoraggio del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.) di cui all'articolo 15 del
2. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero, istituito ai sensi dell'articolo 1 della
Art. 9. Dotazioni organiche e misure attuative
1. Le dotazioni organiche del Ministero (ruolo agricoltura e ruolo ICQ) sono rispettivamente determinate dalle tabelle A e B, allegate al presente regolamento, tenuto conto delle misure di razionalizzazione e riorganizzazione delle strutture ministeriali adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 404 e seguenti, della
2. Con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, da adottare ai sensi dell'articolo 4 del
3. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi degli uffici dirigenziali attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione. In applicazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della
4. Per l'Ispettorato, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2, si procede alla ripartizione, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche previste nell'allegata tabella B, dei contingenti di personale con riferimento alla sede centrale ed alle sedi periferiche.
5. In sede di attuazione delle attività di formazione, riqualificazione e riconversione del personale, si tiene conto della nuova organizzazione del Ministero.
Art. 10. Disposizioni finali
1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del
2. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione resta disciplinata dal
3. E' abrogato il
4. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Tabella A
prevista dall'articolo 9, comma 1)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Dotazione organica del personale - Ruolo agricoltura
Qualifiche dirigenziali |
|
Dirigente di 1a fascia |
9 |
Dirigente di 2a fascia |
57 |
Totale |
66 |
|
|
Area funzionale C - posizione economica C3 |
|
Coordinatore amministrativo |
101 |
Coordinatore tecnico |
100 |
Totale |
201 |
|
|
Area funzionale C - posizione economica C2 |
|
Direttore amministrativo |
124 |
Direttore tecnico |
81 |
Totale |
205 |
|
|
Area funzionale C - posizione economica C1 |
|
Collaboratore amministrativo |
101 |
Collaboratore tecnico |
68 |
Totale |
169 |
|
|
Area funzionale B - posizione economica B3 |
|
Assistente amministrativo |
163 |
Assistente tecnico |
40 |
Totale |
203 |
|
|
Area funzionale B - posizione economica B2 |
|
Operatore amministrativo |
75 |
Operatore tecnico |
37 |
Totale |
112 |
|
|
Area funzionale B - posizione economica B1 |
|
Addetto amministrativo |
122 |
Addetto tecnico |
38 |
Totale |
160 |
|
|
Area funzionale A - posizione economica A1 |
|
Ausiliario |
5 |
Totale |
5 |
|
|
Totale qualifiche dirigenziali |
66 |
Totali aree funzionali |
1055 |
Totale complessivo |
1121 |
Tabella B
prevista dall'articolo 9, comma 1)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Dotazione organica del personale - Ruolo ICQ
Qualifiche dirigenziali |
|
Dirigente di 1a fascia |
3 |
Dirigente di 2a fascia |
28 |
Totale |
31 |
|
|
Area funzionale C - posizione economica C3 |
|
Coordinatore agrario |
89 |
Coordinatore amministrativo |
20 |
Coordinatore chimico |
20 |
Coordinatore tecnico di laboratorio |
1 |
Totale |
130 |
Area funzionale C - posizione economica C2 |
|
Direttore agrario |
153 |
Direttore amministrativo |
46 |
Direttore chimico |
56 |
Direttore tecnico di laboratorio |
17 |
Totale |
272 |
Area funzionale C - posizione economica C1 |
|
Collaboratore agrario |
57 |
Collaboratore amministrativo |
30 |
Collaboratore chimico |
1 |
Collaboratore informatico |
4 |
Collaboratore tecnico di laboratorio |
17 |
Totale |
109 |
Area funzionale B - posizione economica B3 |
|
Assistente amministrativo |
96 |
Assistente informatico |
26 |
Assistente tecnico agrario |
187 |
Assistente tecnico di laboratorio |
60 |
Totale |
369 |
Area funzionale B - posizione economica B2 |
|
Autista meccanico coordinatore |
9 |
Operatore amministrativo |
49 |
Operatore tecnico laboratorio |
31 |
Totale |
89 |
Area funzionale B - posizione economica B1 |
|
Addetto amministrativo |
61 |
Addetto tecnico di laboratorio |
11 |
Autista meccanico |
3 |
Totale |
75 |
Area funzionale A - posizione economica A1 |
|
Ausiliario |
11 |
Totale |
11 |
|
|
Totale qualifiche dirigenziali |
31 |
Totale aree funzionali |
1055 |
Totale complessivo |
1086 |
|
|
[1] Abrogato dall'art. 10 del