Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 23/03/2005 |
Numero: | 79 |
Sommario |
Art. 1. Organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali |
Art. 2. Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari |
Art. 3. Dipartimento delle politiche di sviluppo |
Art. 4. Consiglio nazionale dell'Agricoltura |
Art. 5. Uffici di diretta collaborazione |
Art. 6. Misure transitorie e definizione dell'ordinamento |
Art. 7. Norma finanziaria |
Art. 8. Abrogazioni |
§ 80.9.559 - D.P.R. 23 marzo 2005, n. 79. [1]
Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
(G.U. 9 maggio 2005, n. 106)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della
Vista la
Visto il
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Vista la
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Visto il
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva sugli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato: «Ministero», per l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia, pesca, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla
a) Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari;
b) Dipartimento delle politiche di sviluppo.
2. I Capi dei dipartimenti svolgono i compiti ed esercitano i poteri di cui all'articolo 5 del
3. I Dipartimenti di cui agli articoli 2 e 3 assicurano forme di collaborazione tra loro e di intesa per le attività relative alla elaborazione delle linee di politica nei settori di competenza del Ministero.
Art. 2. Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari
1. Il Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari ha competenze, limitatamente a quelle attribuite al Ministero dalla legislazione vigente, in materia di politiche economiche di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. Il Dipartimento ha competenza, inoltre, in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla
2. Il Dipartimento è articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale con le denominazioni e le competenze di seguito indicate:
a) Direzione generale delle politiche agricole: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli in materia di politiche di mercato, in sede comunitaria ed internazionale; analisi, monitoraggio e valutazioni d'impatto dei problemi agricoli, internazionali, ai fini della elaborazione della posizione italiana in sede di Unione europea e di organizzazioni internazionali; adempimenti relativi al FEOGA, sezione garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, concernenti la verifica della regolarità delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia, di cui al
b) Direzione generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati: trattazione, cura e rappresentanza in materia di trasformazione e commercializzazione agroalimentare, in sede comunitaria ed internazionale; elaborazione e coordinamento delle linee di programmazione in materia di politiche agroalimentari in coerenza con la Politica agricola comunitaria (P.A.C.) dell'Unione europea; definizione delle politiche agroalimentari in sede comunitaria e internazionale e attuazione in sede nazionale nel rispetto delle attribuzioni regionali; elaborazione e coordinamento dei piani strategici di settore per lo sviluppo delle filiere di trasformazione e commercializzazione; gestione degli strumenti di integrazioni di filiera nonchè degli strumenti di programmazione negoziata in agricoltura; accordi interprofessionali di dimensione nazionale;
c) Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura: disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici, di aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura, gestione del fondo per il credito peschereccio; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura in sede comunitaria ed internazionale; ricerca applicata alla pesca ed alla acquacoltura; tutela, valorizzazione, qualità dei prodotti ittici e relativa educazione. Per le funzioni di propria competenza, la Direzione generale si avvale delle Capitanerie di porto.
3. Il Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari assicura il necessario coordinamento delle attività delle direzioni generali del dipartimento in funzione del perseguimento di obiettivi di sviluppo per tutti i soggetti delle filiere agricole.
Art. 3. Dipartimento delle politiche di sviluppo
1. Il Dipartimento delle politiche di sviluppo ha competenze, limitatamente a quelle attribuite al Ministero dalla legislazione vigente, in materia di politiche strutturali e di sviluppo rurale, sviluppo della qualità per il settore agricolo e agroalimentare, tutela del consumatore, comunicazione e promozione agroalimentare in ambito nazionale e comunitario; gestione dei servizi a supporto degli uffici del Ministero forniti nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.); responsabilità sui servizi generali; coordinamento dell'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; Camera arbitrale nazionale di cui all'articolo 16 del
2. Il Dipartimento cura i rapporti con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'ambito della lotta alle frodi agroalimentari, sulla base degli indirizzi del Ministro.
3. Il Dipartimento è articolato in quattro uffici di livello dirigenziale generale con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate:
a) Direzione generale dello sviluppo rurale: elaborazione e coordinamento delle linee di programmazione in materia di politiche strutturali in coerenza con la Politica agricola comunitaria (P.A.C.) dell'Unione europea; definizione delle politiche strutturali in sede comunitaria e internazionale e connessi rapporti con le regioni; elaborazione e coordinamento dei quadri comunitari di sostegno; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo rurale e di politica agricola e forestale della montagna, in coerenza con quelle dell'Unione europea; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo settoriale; risoluzione di problematiche in materia di politiche imprenditoriali e delle strutture aziendali agricole, contratti agrari, ricomposizione fondiaria, bonifica, usi civici; coordinamento degli osservatori per l'imprenditorialità giovanile e femminile; risoluzione di problemi della pluriattività; coordinamento dell'osservatorio per i servizi in agricoltura; indirizzo operativo e monitoraggio degli istituti e laboratori operanti nell'ambito della ricerca agricola e agroalimentare; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla
b) Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari: attività legate alla tracciabilità delle produzioni di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea; disciplina generale e coordinamento in materia di impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione per la qualità; disciplina generale e coordinamento in materia di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla
c) Direzione generale per la tutela del consumatore: coordinamento della comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali e alla rete Internet; promozione della produzione agroalimentare italiana in ambito comunitario e internazionale; attività di comunicazione e di informazione in materia di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari, come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla
d) Direzione generale dell'amministrazione: gestione delle risorse umane e strutturali e cura del trattamento giuridico ed economico e di quiescenza del personale del Ministero; programmazione e gestione delle attività di formazione e aggiornamento professionale; relazioni con le organizzazioni sindacali; contrattazione e mobilità; attività di amministrazione e cura degli affari di carattere generale; gestione contabile e predisposizione del bilancio del Ministero; coordinamento e gestione delle attività dell'Ufficio relazioni con il pubblico; gestione della funzione statistica di cui all'articolo 6 del
Art. 4. Consiglio nazionale dell'Agricoltura
1. Il Consiglio nazionale dell'Agricoltura è organo tecnico consultivo del Ministro ed ha il compito di svolgere attività di alta consulenza, di studio e ricerca.
2. Il Consiglio è presieduto dal Ministro ed è composto da un dirigente di prima fascia, con funzioni di vicepresidente e da dodici esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica nelle scienze agrarie, economiche, giuridiche e politiche e di comprovata esperienza professionale nei corrispondenti settori di attività [2].
3. I componenti del Consiglio sono nominati dal Ministro fra i docenti universitari, magistrati ordinari o amministrativi e equiparati, ricercatori di enti pubblici e privati, dirigenti di amministrazioni ed enti pubblici, organizzazioni internazionali e altri esperti, anche estranei alla Pubblica Amministrazione. Due componenti sono nominati su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati nell'incarico per una sola volta.
4. Nella prima riunione, il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti il regolamento interno di funzionamento, nonchè la ripartizione in classi, con i relativi ambiti di competenza [3].
5. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate da un dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero.
6. Il Ministro determina, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le indennità spettanti ai componenti.
Art. 5. Uffici di diretta collaborazione
1. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione resta disciplinata dal
2. L'Ufficio di Gabinetto promuove, con cadenza almeno mensile, azioni di coordinamento delle attività operative dei Dipartimenti di cui agli articoli 2 e 3.
3. Nell'ambito del Gabinetto opera il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione, coordinamento e verifica, composto di dieci addetti scelti tra soggetti esperti nelle discipline di informatica e statistica, coordinato dal responsabile dei servizi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10 del
4. Alle dipendenze funzionali del Ministro opera il reparto specializzato Comando carabinieri politiche agricole, istituito presso il Ministero, che svolge controlli straordinari sulla erogazione e percepimento di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti. Esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale repressione frodi, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.
5. [Il Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, può inviare in lunga missione e con onere a carico del Ministero, personale di supporto agli addetti del Ministero che svolgano l'incarico di esperti ai sensi dell'articolo 168 del
Art. 6. Misure transitorie e definizione dell'ordinamento
1. Con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, da adottare ai sensi dell'articolo 4 del
2. Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa complessiva per il personale e di miglioramento nella utilizzazione delle risorse umane, stabiliti dall'articolo 1, comma 1, del
3. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Ministero, al fine di accertarne la funzionalità ed efficienza, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera c), della
4. Ai fini dell'attuazione delle attività di formazione e riqualificazione del personale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera s), della
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 5, del
Art. 7. Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 8. Abrogazioni
1. Il
TABELLA A
(prevista dall’articolo 6, comma 2)
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Dotazione organica del personale
Qualifiche dirigenziali
Dirigente di 1^ fascia 9
Dirigente di 2^ fascia 69 (cfr. nota 1)
Totale 78
Area funzionale C – posizione economica C3
Coordinatore amministrativo 96
Coordinatore tecnico 97
Totale 193
Area funzionale C – posizione economica C2
Direttore amministrativo 124
Direttore tecnico 77
Totale 201
Area funzionale C – posizione economica C1
Collaboratore amministrativo 96
Collaboratore tecnico 67
Totale 163
Area funzionale B – posizione economica B3
Assistente amministrativo 168
Assistente tecnico 40
Totale 208
Area funzionale B – posizione economica B2
Operatore amministrativo 74
Operatore tecnico 45
Totale 119
Area funzionale B – posizione economica B1
Addetto amministrativo 170
Addetto tecnico 70
Totale 240
Area funzionale A – posizione economica A1
Ausiliario 22
Totale 22
Totale qualifiche dirigenziali 78
Totali aree funzionali 1146
Totale complessivo 1224
(nota 1: 4 posti sono indicati in via transitoria ai sensi dell’art. 6 comma 2)
[1] Abrogato dall'art. 10 del
[2] Comma così sostituito dall'art. 2 del
[3] Comma così sostituito dall'art. 2 del
[4] Comma abrogato dall'art. 10 del