§ 80.9.559 - D.P.R. 23 marzo 2005, n. 79.
Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:23/03/2005
Numero:79


Sommario
Art. 1.  Organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali
Art. 2.  Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari
Art. 3.  Dipartimento delle politiche di sviluppo
Art. 4.  Consiglio nazionale dell'Agricoltura
Art. 5.  Uffici di diretta collaborazione
Art. 6.  Misure transitorie e definizione dell'ordinamento
Art. 7.  Norma finanziaria
Art. 8.  Abrogazioni


§ 80.9.559 - D.P.R. 23 marzo 2005, n. 79. [1]

Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

(G.U. 9 maggio 2005, n. 106)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonchè per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina, ed in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, relativo al riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2003, n. 264, emanato a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, che individua le unità dirigenziali di livello generale ed istituisce l'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato;

Visti il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, e il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, relativi all'Ispettorato centrale repressione frodi;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativa al nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva sugli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2004;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali

     1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato: «Ministero», per l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia, pesca, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonchè dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, è organizzato nei due seguenti dipartimenti:

     a) Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari;

     b) Dipartimento delle politiche di sviluppo.

     2. I Capi dei dipartimenti svolgono i compiti ed esercitano i poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo.

     3. I Dipartimenti di cui agli articoli 2 e 3 assicurano forme di collaborazione tra loro e di intesa per le attività relative alla elaborazione delle linee di politica nei settori di competenza del Ministero.

 

     Art. 2. Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari

     1. Il Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari ha competenze, limitatamente a quelle attribuite al Ministero dalla legislazione vigente, in materia di politiche economiche di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. Il Dipartimento ha competenza, inoltre, in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonchè dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

     2. Il Dipartimento è articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale con le denominazioni e le competenze di seguito indicate:

     a) Direzione generale delle politiche agricole: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli in materia di politiche di mercato, in sede comunitaria ed internazionale; analisi, monitoraggio e valutazioni d'impatto dei problemi agricoli, internazionali, ai fini della elaborazione della posizione italiana in sede di Unione europea e di organizzazioni internazionali; adempimenti relativi al FEOGA, sezione garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, concernenti la verifica della regolarità delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia, di cui al regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989; promozione e mantenimento di relazioni con gli organi della Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti alle materie di competenza; collaborazione con il Segretario Generale del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura; riconoscimento e vigilanza degli organismi pagatori statali di cui al regolamento (CEE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e successive modificazioni;

     b) Direzione generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati: trattazione, cura e rappresentanza in materia di trasformazione e commercializzazione agroalimentare, in sede comunitaria ed internazionale; elaborazione e coordinamento delle linee di programmazione in materia di politiche agroalimentari in coerenza con la Politica agricola comunitaria (P.A.C.) dell'Unione europea; definizione delle politiche agroalimentari in sede comunitaria e internazionale e attuazione in sede nazionale nel rispetto delle attribuzioni regionali; elaborazione e coordinamento dei piani strategici di settore per lo sviluppo delle filiere di trasformazione e commercializzazione; gestione degli strumenti di integrazioni di filiera nonchè degli strumenti di programmazione negoziata in agricoltura; accordi interprofessionali di dimensione nazionale;

     c) Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura: disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici, di aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura, gestione del fondo per il credito peschereccio; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura in sede comunitaria ed internazionale; ricerca applicata alla pesca ed alla acquacoltura; tutela, valorizzazione, qualità dei prodotti ittici e relativa educazione. Per le funzioni di propria competenza, la Direzione generale si avvale delle Capitanerie di porto.

     3. Il Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari assicura il necessario coordinamento delle attività delle direzioni generali del dipartimento in funzione del perseguimento di obiettivi di sviluppo per tutti i soggetti delle filiere agricole.

 

     Art. 3. Dipartimento delle politiche di sviluppo

     1. Il Dipartimento delle politiche di sviluppo ha competenze, limitatamente a quelle attribuite al Ministero dalla legislazione vigente, in materia di politiche strutturali e di sviluppo rurale, sviluppo della qualità per il settore agricolo e agroalimentare, tutela del consumatore, comunicazione e promozione agroalimentare in ambito nazionale e comunitario; gestione dei servizi a supporto degli uffici del Ministero forniti nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.); responsabilità sui servizi generali; coordinamento dell'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; Camera arbitrale nazionale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

     2. Il Dipartimento cura i rapporti con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'ambito della lotta alle frodi agroalimentari, sulla base degli indirizzi del Ministro.

     3. Il Dipartimento è articolato in quattro uffici di livello dirigenziale generale con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate:

     a) Direzione generale dello sviluppo rurale: elaborazione e coordinamento delle linee di programmazione in materia di politiche strutturali in coerenza con la Politica agricola comunitaria (P.A.C.) dell'Unione europea; definizione delle politiche strutturali in sede comunitaria e internazionale e connessi rapporti con le regioni; elaborazione e coordinamento dei quadri comunitari di sostegno; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo rurale e di politica agricola e forestale della montagna, in coerenza con quelle dell'Unione europea; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo settoriale; risoluzione di problematiche in materia di politiche imprenditoriali e delle strutture aziendali agricole, contratti agrari, ricomposizione fondiaria, bonifica, usi civici; coordinamento degli osservatori per l'imprenditorialità giovanile e femminile; risoluzione di problemi della pluriattività; coordinamento dell'osservatorio per i servizi in agricoltura; indirizzo operativo e monitoraggio degli istituti e laboratori operanti nell'ambito della ricerca agricola e agroalimentare; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, nonchè gli interventi per la razionalizzazione del sistema logistico nazionale; gestione dei procedimenti riguardanti il credito agrario, la cooperazione agricola e la meccanizzazione agricola, fatte salve le competenze del Ministero delle attività produttive;

     b) Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari: attività legate alla tracciabilità delle produzioni di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea; disciplina generale e coordinamento in materia di impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione per la qualità; disciplina generale e coordinamento in materia di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonchè dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, e relativa educazione, di agricoltura biologica, di valorizzazione economica dei prodotti agricoli e agroalimentari, esclusi quelli ittici; certificazione delle attività agricole ecocompatibili; salvaguardia e tutela dei patrimoni genetici delle specie animali e vegetali, di regolazione delle sementi, di materiale di propagazione, nonchè del settore fitosanitario e dei fertilizzanti, dei registri di varietà vegetali e dei libri genealogici e registri anagrafici del bestiame e relativi controlli funzionali, delle attività venatorie e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; elaborazione, per quanto di competenza, del Codex alimentarius; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli e venatorie; per le attività di controllo nella qualità delle merci di importazione e di contrasto delle iniziative di concorrenza sleale in agricoltura; gestione degli interventi per il sostegno agli operatori agricoli colpiti da eccezionali avversità atmosferiche; attività di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;

     c) Direzione generale per la tutela del consumatore: coordinamento della comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali e alla rete Internet; promozione della produzione agroalimentare italiana in ambito comunitario e internazionale; attività di comunicazione e di informazione in materia di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari, come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonchè dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, e relativa educazione;

     d) Direzione generale dell'amministrazione: gestione delle risorse umane e strutturali e cura del trattamento giuridico ed economico e di quiescenza del personale del Ministero; programmazione e gestione delle attività di formazione e aggiornamento professionale; relazioni con le organizzazioni sindacali; contrattazione e mobilità; attività di amministrazione e cura degli affari di carattere generale; gestione contabile e predisposizione del bilancio del Ministero; coordinamento e gestione delle attività dell'Ufficio relazioni con il pubblico; gestione della funzione statistica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; vigilanza amministrativa e assistenza agli enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, agli altri enti, società e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero, secondo la normativa vigente; attività di vigilanza sui consorzi agrari ai sensi della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e sulle gestioni di ammasso.

 

     Art. 4. Consiglio nazionale dell'Agricoltura

     1. Il Consiglio nazionale dell'Agricoltura è organo tecnico consultivo del Ministro ed ha il compito di svolgere attività di alta consulenza, di studio e ricerca.

     2. Il Consiglio è presieduto dal Ministro ed è composto da un dirigente di prima fascia, con funzioni di vicepresidente e da dodici esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica nelle scienze agrarie, economiche, giuridiche e politiche e di comprovata esperienza professionale nei corrispondenti settori di attività [2].

     3. I componenti del Consiglio sono nominati dal Ministro fra i docenti universitari, magistrati ordinari o amministrativi e equiparati, ricercatori di enti pubblici e privati, dirigenti di amministrazioni ed enti pubblici, organizzazioni internazionali e altri esperti, anche estranei alla Pubblica Amministrazione. Due componenti sono nominati su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati nell'incarico per una sola volta.

     4. Nella prima riunione, il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti il regolamento interno di funzionamento, nonchè la ripartizione in classi, con i relativi ambiti di competenza [3].

     5. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate da un dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero.

     6. Il Ministro determina, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le indennità spettanti ai componenti.

 

     Art. 5. Uffici di diretta collaborazione

     1. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, recante regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali.

     2. L'Ufficio di Gabinetto promuove, con cadenza almeno mensile, azioni di coordinamento delle attività operative dei Dipartimenti di cui agli articoli 2 e 3.

     3. Nell'ambito del Gabinetto opera il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione, coordinamento e verifica, composto di dieci addetti scelti tra soggetti esperti nelle discipline di informatica e statistica, coordinato dal responsabile dei servizi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Il Ministro determina, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'indennità spettante ai componenti del nucleo. L'Ufficio di Gabinetto si avvale del Nucleo per l'esercizio delle funzioni di indirizzo del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.). Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     4. Alle dipendenze funzionali del Ministro opera il reparto specializzato Comando carabinieri politiche agricole, istituito presso il Ministero, che svolge controlli straordinari sulla erogazione e percepimento di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti. Esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale repressione frodi, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

     5. [Il Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, può inviare in lunga missione e con onere a carico del Ministero, personale di supporto agli addetti del Ministero che svolgano l'incarico di esperti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni] [4].

 

     Art. 6. Misure transitorie e definizione dell'ordinamento

     1. Con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, da adottare ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale e sono definiti le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio. Fino all'adozione dei predetti decreti, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi degli uffici dirigenziali attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione, fermo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

     2. Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa complessiva per il personale e di miglioramento nella utilizzazione delle risorse umane, stabiliti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la dotazione organica del Ministero è rideterminata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo, secondo i dati della tabella A, allegata al presente decreto. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'onere derivante dal trattamento economico spettante ai titolari dei due nuovi incarichi dirigenziali di livello generale, rispetto al numero degli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, ad esclusione degli incarichi dirigenziali di livello generale presso l'Ispettorato centrale repressione frodi e il Corpo forestale dello Stato, è compensato sopprimendo contestualmente al conferimento presso l'amministrazione quattro posti di livello dirigenziale di seconda fascia effettivamente coperti alla data del 30 settembre 2004.

     3. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Ministero, al fine di accertarne la funzionalità ed efficienza, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400; analoga verifica viene effettuata, ogni due anni, ai sensi del medesimo articolo 17, comma 4-bis, lettera d), in ordine alla consistenza dell'organico e alla distribuzione delle risorse umane fra le suddette aree.

     4. Ai fini dell'attuazione delle attività di formazione e riqualificazione del personale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo emanato in attuazione della disposizione medesima, il Ministero utilizza anche le risorse provenienti dai risparmi di spesa conseguenti alla riorganizzazione della struttura.

     5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi al Ministero, e alla stipula dei relativi contratti.

     6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alla stipula dei relativi contratti.

 

     Art. 7. Norma finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 8. Abrogazioni

     1. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, è abrogato.

 

 

TABELLA A

(prevista dall’articolo 6, comma 2)

 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Dotazione organica del personale

 

Qualifiche dirigenziali

Dirigente di 1^ fascia 9

Dirigente di 2^ fascia 69 (cfr. nota 1)

Totale 78

 

Area funzionale C – posizione economica C3

Coordinatore amministrativo 96

Coordinatore tecnico 97

Totale 193

 

Area funzionale C – posizione economica C2

Direttore amministrativo 124

Direttore tecnico 77

Totale 201

 

Area funzionale C – posizione economica C1

Collaboratore amministrativo 96

Collaboratore tecnico 67

Totale 163

 

Area funzionale B – posizione economica B3

Assistente amministrativo 168

Assistente tecnico 40

Totale 208

 

Area funzionale B – posizione economica B2

Operatore amministrativo 74

Operatore tecnico 45

Totale 119

 

Area funzionale B – posizione economica B1

Addetto amministrativo 170

Addetto tecnico 70

Totale 240

 

Area funzionale A – posizione economica A1

Ausiliario 22

Totale 22

 

Totale qualifiche dirigenziali 78

Totali aree funzionali 1146

Totale complessivo 1224

 

(nota 1: 4 posti sono indicati in via transitoria ai sensi dell’art. 6 comma 2)


[1] Abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 18, ad esclusione del comma 5 dell'art. 5.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70.

[4] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129.