Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 14/02/2012 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. Organizzazione del Ministero |
Art. 2. Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale |
Art. 3. Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca |
Art. 4. Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari |
Art. 5. Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca |
Art. 6. Organismi operativi |
Art. 7. Altri organismi e istituzioni |
Art. 8. Dotazioni organiche e misure attuative |
Art. 9. Disposizioni finali |
§ 80.9.1026 - D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 41. [1]
Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
(G.U. 16 aprile 2012, n. 89)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della
Visto il
Visto l'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del
a) un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 74 del
b) la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;
Visto il
Visto l'articolo 1, comma 3, del
a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 18 luglio 2011;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 30 agosto 2011;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Organizzazione del Ministero
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato: "Ministero", per l'esercizio delle funzioni e dei compiti statali ad esso spettanti in materia di agricoltura e foreste, caccia, alimentazione, pesca, produzione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, come definiti dall'articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonchè dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, è organizzato nei seguenti Dipartimenti:
a) Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;
b) Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca;
c) Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
2. I capi dei Dipartimenti svolgono esclusivamente i compiti ed esercitano i poteri di cui all'articolo 5 del
Art. 2. Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale esercita le competenze del Ministero in materia di politiche di mercato nel settore agricolo e agroalimentare, cura i rapporti con l'Unione europea nella fase di formazione e di attuazione della normativa comunitaria del Consiglio, del Parlamento e della Commissione.
2. Il Dipartimento cura, nelle materie di spettanza del Ministero le relazioni comunitarie e internazionali, anche in sede bilaterale e multilaterale, ivi compresi i lavori dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Agricoltura e le risorse alimentari (FAO) in raccordo con il Ministero degli affari esteri ed esercita le competenze in materia di: sviluppo del mondo rurale, delle imprese del sistema agricolo ed agroalimentare; politiche strutturali e di sviluppo rurale comunitarie e nazionali; tutela dei patrimoni genetici e regolazione delle sementi; tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale e animale ai fini del miglioramento della produzione agricola e forestale; attività venatoria e gestione programmata della stessa; promozione e valorizzazione delle pratiche agricole e alimentari tradizionali e dei siti rurali, assicurando l'attuazione delle leggi 6 aprile 1977, n. 184, e 27 settembre 2007, n. 167; economia montana nell'ambito della politica di sviluppo rurale; programmazione nazionale in materia di agriturismo; valorizzazione del comparto agrituristico nazionale; gestione del Fondo di solidarietà nazionale di cui al
3. Il Dipartimento è articolato in due uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le competenze di seguito indicate:
a) Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in sede comunitaria per gli aspetti di mercato e i sostegni diretti; partecipazione ai processi di elaborazione della posizione comune e di formazione della politica agricola comune (di seguito denominata PAC), e di definizione dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni dell'Unione europea connessi con tale politica; predisposizione delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare la applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di organizzazioni di mercato agricolo e agroalimentare e di sostegni diretti; analisi, monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione della PAC, compreso l'andamento della spesa; rappresentanza dell'amministrazione nel Comitato speciale agricoltura, nei comitati e nei gruppi di lavoro dell'Unione europea per la elaborazione della normativa comunitaria di settore; rapporti con le istituzioni comunitarie e con gli Stati membri dell'Unione europea, nonchè con i Paesi terzi per le tematiche connesse agli aspetti di mercato e ai sostegni diretti della politica agricola comune; coordinamento dell'attività svolta, in materia di mercati, dalle regioni, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dagli Organismi pagatori e dalle altre amministrazioni deputate all'applicazione della regolamentazione comunitaria ed esecuzione degli obblighi comunitari riferibili al livello statale; adempimenti relativi all'attuazione della normativa comunitaria concernente il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); riconoscimento degli organismi pagatori previsti dalla normativa comunitaria e supervisione della attività dei medesimi; monitoraggio dell'andamento dei mercati in collaborazione con le competenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico e gli enti competenti in materia; trattazione delle tematiche relative ai processi di allargamento dell'Unione europea e agli accordi bilaterali dell'Unione con i Paesi terzi; rappresentanza degli interessi e delle posizioni nazionali negli organismi internazionali multilaterali quali l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); contingenti ed ostacoli tecnici e tariffari in materia di importazione ed esportazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; funzioni connesse con l'applicazione degli accordi internazionali concernenti i mercati e gli aiuti; esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare come definita all'articolo 1 della
b) Direzione generale dello sviluppo rurale: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in materia di sviluppo rurale; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo rurale, ivi compresi gli aspetti relativi alla politica forestale, della montagna e del paesaggio rurale, in coerenza con quelle dell'Unione europea; politiche e strumenti in materia di politiche imprenditoriali, dei soggetti giuridici in agricoltura, ivi comprese quelle giovanili e di ricambio generazionale, e delle strutture aziendali agricole; contratti agrari, ricomposizione fondiaria, bonifica, usi civici; coordinamento degli Osservatori per l'imprenditorialità agricola giovanile e femminile; risoluzione di problemi della pluriattività; coordinamento dell'Osservatorio per i servizi in agricoltura; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla
Art. 3. Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca
1. Il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca esercita le competenze del Ministero nel settore della pesca, della tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della salute; cura le relazioni istituzionali con le regioni e gli enti territoriali; cura l'attuazione delle leggi pluriennali di spesa, i servizi generali e il personale, anche ai sensi del
a) Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare: disciplina generale e coordinamento in materia di tracciabilità delle produzioni di cui all'articolo 1, comma 1; certificazione delle attività agricole ecocompatibili; elaborazione, attuazione e coordinamento delle politiche di sviluppo economico delle imprese agricole, della cooperazione agroalimentare, nonchè della trasformazione industriale dei prodotti agricoli fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare come definita all'articolo 1 della
b) Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura: disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici; aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura; gestione del Fondo per il credito peschereccio; ricerca applicata alla pesca ed alla acquacoltura; tutela, valorizzazione, qualità dei prodotti ittici; adempimenti nazionali relativi al Fondo europeo della pesca (FEP); attività di controllo e vigilanza di tutte le autorità di controllo nazionali competenti per il rispetto delle norme della politica comune della pesca, raccolta, trattamento e certificazione dei dati sulle attività di pesca ai sensi del
c) Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali: gestione unificata delle risorse umane e strumentali; reclutamento e concorsi; trattamento giuridico ed economico e di quiescenza, istruzione e gestione del relativo contenzioso; attività di formazione e aggiornamento professionale; relazioni con le organizzazioni sindacali, supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione collettiva integrativa; mobilità; politiche del personale per le pari opportunità; prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro del Ministero; attività di amministrazione e cura degli affari di carattere generale; coordinamento dell'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; predisposizione, d'intesa con gli altri Dipartimenti, del bilancio del Ministero; organizzazione e gestione della biblioteca storica e corrente del Ministero; coordinamento e gestione delle attività dell'Ufficio relazioni con il pubblico; gestione della funzione statistica di cui all'articolo 6 del
Art. 4. Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, di seguito denominato: "Ispettorato", ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico, ha competenze in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il settore primario; vigilanza sulle produzioni di qualità registrata che discendono da normativa comunitaria e nazionale; programmi di controllo per contrastare l'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi terzi e i fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori a supporto degli interventi a sostegno delle produzioni colpite da crisi di mercato. Ai fini dello svolgimento della propria attività, l'Ispettorato opera con organico proprio e propria organizzazione amministrativa e contabile e si avvale della gestione unitaria, assicurata dalla Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dei servizi comuni e del personale, limitatamente al reclutamento, alla formazione generale, al trattamento giuridico ed economico e al relativo contenzioso. L'Ispettorato assume l'acronimo ICQRF.
2. L'Ispettorato si articola, a livello di amministrazione centrale, in due uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate e, a livello territoriale, in 12 uffici e 4 laboratori di livello dirigenziale non generale:
a) Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore: riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione, procedure sanzionatorie delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale e relativo contenzioso; avvio della procedura di esecuzione forzata delle ordinanze-ingiunzioni mediante emissione dei ruoli; analisi e programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e logistiche dell'Ispettorato e relativa attività contrattuale; tenuta della contabilità economico-analitica; procedure di fornitura di beni e servizi; coordinamento della gestione e manutenzione dei beni periferici dell'Ispettorato; coordinamento dell'attività di esecuzione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori presso gli uffici periferici e i laboratori; vigilanza amministrativa sugli uffici territoriali ed i laboratori; supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione collettiva integrativa; trattamento economico accessorio e mobilità del personale dell'Ispettorato; formazione specifica per il personale dell'Ispettorato, comunicazione istituzionale in raccordo con il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca. La Direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali non generali;
b) Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari: programmazione delle attività istituzionali; monitoraggio e valutazione dei programmi di attività svolti dagli uffici territoriali e dai laboratori; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività ispettiva svolta dagli uffici territoriali; vigilanza sugli organismi pubblici e privati di controllo nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari biologici e di qualità registrata; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività analitica e sulla qualità dei laboratori; attività di studio nelle materie di competenza dell'Ispettorato; aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; promozione di attività di studio e ricerca nel settore analitico da parte dei laboratori; rapporti con altri organismi di controllo nazionali e internazionali; gestione dei comitati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; gestione operativa del sistema informativo dell'Ispettorato; analisi di revisione ai sensi dell'articolo 1, comma 8-bis, del
Art. 5. Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca
1. Il Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca di cui all'articolo 5 del
2. Le funzioni di supporto strategico e alta consulenza al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono svolte nell'ambito della struttura del Gabinetto del Ministro, presso cui viene collocato il dirigente di prima fascia, previsto dal citato
Art. 6. Organismi operativi
1. Il Corpo forestale dello Stato, posto alle dirette dipendenze del Ministro, svolge le funzioni di cui alla
2. Il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, istituito presso il Ministero, svolge controlli straordinari sulla erogazione e percezione di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti. Il Comando dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.
3. Il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto, istituito presso il Ministero, ai sensi dell'articolo 4 del
Art. 7. Altri organismi e istituzioni
1. Nell'ambito del Ministero operano anche gli organismi di cui agli articoli 1 e 3 del
2. Il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione, coordinamento e verifica, è presieduto dal Capo di Gabinetto ed è composto da dieci membri scelti tra soggetti esperti nelle discipline di informatica e statistica. Il Nucleo svolge le funzioni di indirizzo e monitoraggio del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del
3. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero, istituito ai sensi dell'articolo 1 della
Art. 8. Dotazioni organiche e misure attuative
1. Le dotazioni organiche del Ministero (ruolo agricoltura e ruolo ICQRF) sono rispettivamente determinate dalle tabelle A e B allegate al presente regolamento e facenti parte integrante dello stesso, tenuto conto delle misure di razionalizzazione e riorganizzazione delle strutture ministeriali, adottate ai sensi dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del
2. Con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, da adottare ai sensi dell'articolo 4 del
3. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi degli uffici dirigenziali attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione. In applicazione dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del
4. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del CCNL del comparto Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007, sarà ripartito il contingente di personale delle aree prima, seconda e terza, come sopra determinato dalle tabelle A e B, in profili professionali e fasce retributive. Con il medesimo provvedimento si provvede alla distribuzione del personale dell'Ispettorato, nell'ambito della sede centrale e delle sedi periferiche dello stesso.
5. Il Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, può inviare in lunga missione e con onere a carico del Ministero, personale di supporto agli addetti del Ministero che svolgano l'incarico di esperti ai sensi dell'articolo 168 del
6. In sede di attuazione delle attività di formazione, riqualificazione e riconversione del personale, si tiene conto della nuova organizzazione del Ministero.
Art. 9. Disposizioni finali
1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del
2. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione resta disciplinata dal
3. E' abrogato il
4. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 247
TABELLA A
(prevista dall'articolo 8, comma 1)
Dotazione organica del personale - Ruolo agricoltura
Ruolo Agricoltura |
Unità |
Qualifiche dirigenziali |
|
Dirigente di 1a fascia |
8 |
Dirigente di 2a fascia |
38 |
Totale |
46 |
|
|
Aree funzionali |
|
|
|
Area funzionale III |
389 |
Area funzionale II |
323 |
Area funzionale I |
9 |
Totale aree funzionali |
721 |
Totale complessivo |
767 |
TABELLA B
(prevista dall'articolo 8, comma 1)
Dotazione organica del personale - Ruolo ICQRF
Ruolo ICQRF |
Unità |
Qualifiche dirigenziali |
|
Dirigente di 1a fascia |
3 |
Dirigente di 2a fascia |
24 |
Totale |
27 |
|
|
Aree funzionali |
|
Area funzionale III |
394 |
Area funzionale II |
415 |
Area funzionale I |
9 |
Totale aree funzionali |
818 |
Totale complessivo |
845 |
[1] Abrogato dall'art. 8 del