Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 5. Ambiente |
Capitolo: | 5.4 disciplina generale |
Data: | 06/02/2014 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate, è [...] |
§ 5.4.175 - L. 6 febbraio 2014, n. 6.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
(G.U. 8 febbraio 2014, n. 32)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 DICEMBRE 2013, N. 136
All'articolo 1:
al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le indagini di cui al presente comma sono svolte unitamente alla verifica e alla ricognizione dei dati in materia già in possesso degli enti competenti. I risultati delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nei siti internet istituzionali dei Ministeri competenti e della regione Campania»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella regione Campania, l'Istituto superiore di sanità analizza e pubblica i dati dello studio epidemiologico "Sentieri" relativo ai siti di interesse nazionale campani effettuato dal 2003 al 2009 e aggiorna lo studio per le medesime aree, stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in merito ai registri delle malformazioni congenite e ai registri dei tumori, e fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai casi di superamento dei valori stabiliti per le polveri sottili. Tali attività sono svolte con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della regione Campania secondo gli indirizzi comuni e le priorità definiti con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari,» sono inserite le seguenti: «del Corpo delle capitanerie di porto,» e dopo le parole: «organismi scientifici» sono inserite le seguenti: «ed enti di ricerca»;
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In particolare, l'Istituto nazionale di economia agraria, nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conduce un'analisi sulle prospettive di vendita dei prodotti agroalimentari delle aree individuate come prioritarie dalla direttiva di cui al comma 1, verificando le principali dinamiche del rapporto tra la qualità effettiva dei prodotti agroalimentari e la qualità percepita dal consumatore ed elaborando un modello che individui le caratteristiche che il consumatore apprezza nella scelta di un prodotto agroalimentare»;
al comma 4:
al primo periodo, dopo la parola: «diritti» sono inserite le seguenti: «di proprietà e di diritti» e dopo la parola: «indagini» è inserita la seguente: «dirette»;
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai suddetti soggetti deve essere comunque preventivamente notificata la richiesta di accesso ai terreni»;
al quarto periodo, le parole: «qualora sia dimostrato il venire meno dei presupposti per tale indicazione» sono sostituite dalle seguenti: «qualora sia stata posta in essere la bonifica o sia stata rimossa la causa di indicazione per provate e documentate motivazioni»;
al comma 5:
al primo periodo, dopo le parole: «possibili interventi di bonifica» sono inserite le seguenti: «, sui tempi e sui costi» e dopo le parole: «relativi ai terreni» sono inserite le seguenti: «e alle acque di falda»;
il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Entro trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui al primo periodo e tenendo conto dei risultati della medesima, con ulteriore direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, possono essere indicati altri terreni della regione Campania, destinati all'agricoltura o utilizzati ad uso agricolo, anche temporaneo, negli ultimi venti anni, da sottoporre alle indagini tecniche ai sensi del presente articolo. In tal caso, nei successivi novanta giorni, gli enti di cui al comma 1 presentano con le medesime modalità di cui al primo periodo una relazione riguardante i restanti terreni oggetto dell'indagine»;
al comma 6:
al primo periodo, le parole: «e al secondo periodo del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «e al terzo periodo del comma 5», dopo le parole: «sono indicati» sono inserite le seguenti: «, anche tenendo conto dei principi di cui agli articoli 14 e 15 del
al secondo periodo, le parole: «solo a produzioni agroalimentari determinate» sono sostituite dalle seguenti: «solo a determinate produzioni agroalimentari»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ove, sulla base delle indagini di cui al comma 5, non sia possibile procedere all'indicazione della destinazione dei terreni ai sensi del presente comma, con i decreti di cui al primo periodo possono essere altresì indicati i terreni da sottoporre ad indagini dirette, da svolgere entro i novanta giorni successivi all'emanazione del decreto medesimo. Sulla base di tali ulteriori indagini, con le modalità di cui al primo periodo, si procede all'indicazione della destinazione dei terreni ai sensi del primo e del secondo periodo»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Ai titolari di diritti di proprietà e di diritti reali di godimento o del possesso dei terreni oggetto delle indagini di cui al presente articolo, che si oppongono alla concessione dell'accesso ai terreni stessi, o nel caso in cui l'impossibilità di accesso ai terreni sia imputabile agli stessi soggetti, è interdetto l'accesso a finanziamenti pubblici o incentivi di qualsiasi natura per le attività economiche condotte sui medesimi terreni per tre anni.
6-ter. I terreni di cui al comma 6 sono circoscritti e delimitati da una chiara segnaletica e sono periodicamente e sistematicamente controllati dal Corpo forestale dello Stato. All'attuazione del presente comma il Corpo forestale dello Stato provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6-quater. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il divieto di cui all'articolo 1, comma 143, della
6-quinquies. La regione Campania, al termine degli adempimenti previsti dal presente articolo, anche attraverso la stipulazione di contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del
6-sexies. All'articolo 166 del
"4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
All'articolo 2:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «azioni e interventi di» sono inserite le seguenti: «prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale,», dopo la parola: «monitoraggio,» sono inserite le seguenti: «anche di radiazioni nucleari,», dopo le parole: «tutela e bonifica nei terreni» sono inserite le seguenti: «, nelle acque di falda e nei pozzi» e le parole: «e dal Presidente della regione Campania» sono sostituite dalle seguenti: «e dal Ministro della difesa. Il Presidente della regione Campania partecipa di diritto ai lavori del Comitato»;
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «previa valutazione e idonea pubblicazione dei dati e delle informazioni già acquisiti da parte del medesimo Comitato,», dopo le parole: «di monitoraggio e tutela nei terreni» sono inserite le seguenti: «, nelle acque di falda e nei pozzi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè dall'incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania e delle problematiche connesse e dal commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Commissione può avvalersi di esperti di chiara fama scelti tra le eccellenze accademiche e scientifiche, anche internazionali; agli esperti non sono corrisposti gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati»;
al comma 4:
al primo periodo, dopo le parole: «enti di cui all'articolo 1, comma 1,» sono inserite le seguenti: «nonchè dell'incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania e delle problematiche connesse e del commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010,»;
dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La Commissione deve inoltre prevedere, nell'ambito degli interventi di bonifica e riequilibrio dell'ecosistema, l'utilizzo di sistemi naturali rigenerativi e agroecologici, attraverso piante con proprietà fitodepurative previste dalla legislazione vigente. Tra i soggetti attuatori degli interventi di bonifica, sono individuate anche le società partecipate dalla regione che operano in tali ambiti.»;
al secondo periodo, le parole: «, ovvero attraverso la nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11 della
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Comitato interministeriale predispone una relazione con cadenza semestrale, da trasmettere alle Camere, avente ad oggetto il quadro aggiornato delle procedure di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, dello stato di avanzamento specifico dei lavori e dei progetti nonchè il rendiconto delle risorse finanziarie impiegate e di quelle ancora disponibili. Le opere e gli interventi di bonifica sono attuati unicamente facendo ricorso a bandi a evidenza pubblica»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Ai sensi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva dalla
4-ter. Anche ai fini degli opportuni interventi di bonifica dei terreni inquinati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
4-quater. La regione Campania, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, nei limiti delle risorse di cui al comma 4-octies, per gli anni 2014 e 2015, anche ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, la tipologia di esami per la prevenzione e per il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni, con esclusione dei comuni capoluogo, di cui all'articolo 2, comma 1, della direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che risultino interessati da inquinamento causato da sversamenti illegali e smaltimenti abusivi di rifiuti, in esito ai lavori del gruppo di cui all'articolo 1, comma 3, della citata direttiva.
4-quinquies. La regione Puglia, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, nei limiti delle risorse di cui al comma 4-octies, per gli anni 2014 e 2015, anche ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, modalità di offerta di esami per la prevenzione e per il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte.
4-sexies. Gli esami previsti ai commi 4-quater e 4-quinquies sono effettuati senza alcuna compartecipazione alla spesa da parte dei pazienti.
4-septies. Il Ministero della salute, sentiti le regioni Campania e Puglia e l'Istituto superiore di sanità, stabilisce le modalità con cui sono trasmessi, in forma aggregata, i dati raccolti nel corso delle attività di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies.
4-octies. Per le attività di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 25 milioni di euro e, per l'anno 2015, la spesa di 25 milioni di euro, a valere sulle risorse complessivamente finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma straordinario urgente di cui al comma 4, per il 2014 si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione del programma straordinario urgente di cui al comma 4 si provvede, nell'anno 2014,»;
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse di cui al presente comma sono integrate con quelle finalizzate allo scopo nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti la regione Campania e della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa alla medesima regione, determinata con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica di cui all'articolo 1, comma 8, della
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Fino alla conclusione degli interventi di cui al presente comma, una quota del Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del
al comma 6, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 5 e 6» e le parole da: «2.900.000 euro nel 2014» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «3.900.000 euro nel 2014, si provvede, quanto a 100.000 euro nel 2013 e a 2.900.000 euro nel 2014, con le risorse europee disponibili nell'ambito del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti industriali e di terreni contaminati e, quanto a un milione di euro nel 2014, con le risorse europee disponibili nell'ambito del programma di sviluppo rurale Campania 2007-2013 finalizzate all'assistenza tecnica»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Azioni e interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei comuni di Taranto e Statte».
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. (Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento delle attività di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate). [1]- 1. Il prefetto della provincia di Napoli, quale prefetto del capoluogo della regione Campania, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonchè nelle erogazioni e nelle concessioni di provvidenze pubbliche, connessi alle attività di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate.
2. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituito, con il decreto di cui al comma 2, il Gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate (GIMBAI), che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale nè quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con il medesimo decreto sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'interno disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le funzioni e la composizione del Gruppo, che opera in stretto raccordo con la sezione specializzata di cui al comma 2.
4. Lo schema del decreto di cui al comma 2, corredato di relazione tecnica che ne evidenzi la neutralità finanziaria, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro venti giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
5. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
6. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo di Napoli, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente articolo. Il Governo presenta alle Camere una relazione annuale concernente l'attuazione del presente comma».
All'articolo 3:
al comma 1, capoverso Art. 256-bis:
al comma 1, primo periodo, le parole: «in aree non autorizzate» sono soppresse;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica»;
al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 255, comma 1,» sono inserite le seguenti: «e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del
al comma 4, dopo la parola: «aumentata» sono inserite le seguenti: «di un terzo» e le parole: «i fatti di cui al comma 1 sono commessi» sono sostituite dalle seguenti: «il fatto di cui al comma 1 è commesso»;
al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato» e, al secondo periodo, le parole: «compartecipe al reato» sono sostituite dalle seguenti: «concorrente nel reato»;
al comma 2, la parola: «prioritariamente» è soppressa e dopo le parole: «finanziarie disponibili,» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 264, della
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nel corso delle operazioni di cui al comma 2 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.
2-ter. Il personale di cui al comma 2 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2014.
2-quater. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nel contingente di cui al comma 2 è attribuita un'indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 2. La predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.
2-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 264, della
2-sexies. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto nonchè di garantire adeguati livelli di tutela agroambientale, con particolare riferimento al monitoraggio del territorio rurale e alla lotta alla combustione dei rifiuti in aree a vocazione agricola anche attraverso l'impiego della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato, il programma "Interventi per soccorsi" della missione "Soccorso civile" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è integrato di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 263, della
All'articolo 4:
al comma 1, capoverso 3-ter:
al primo periodo, dopo le parole: «codice penale» sono inserite le seguenti: «o da leggi speciali»;
al terzo periodo, le parole da: «anche quando» fino a: «custodia cautelare» sono soppresse;
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I procedimenti di competenza delle amministrazioni di cui ai periodi precedenti, che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti anche in pendenza del procedimento penale, in conformità alle norme vigenti. Per le infrazioni di maggiore gravità, sanzionate con la revoca di autorizzazioni o con la chiusura di impianti, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati, può sospendere il procedimento amministrativo fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare strumenti cautelari».
All'articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del
All'articolo 6:
al comma 1:
alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) al comma 1, primo periodo, le parole: "non oltre i sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre i cinque anni"»;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) al comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le disposizioni dei provvedimenti già emanati in attuazione del presente articolo per garantire l'efficace espletamento dell'incarico dei commissari"»;
alla lettera b), le parole da: «I commissari» fino a: «dell'ANAS» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui i commissari possono avvalersi per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonchè per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, sono stabiliti dai decreti di nomina di cui al primo periodo del presente comma»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2015 i Presidenti delle regioni subentrano ai Commissari straordinari anche nella titolarità delle contabilità speciali per la gestione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 111, della
1-ter. All'articolo 32, comma 4, della
"n-sexies) delle spese effettuate dalle regioni a valere sulle risorse di cui al comma 1-bis dell'articolo 6 del
All'articolo 7, comma 1:
alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) al comma 6, dopo le parole: "acquisite e valutate le eventuali osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni" sono inserite le seguenti: "anche da parte degli enti locali interessati nel cui territorio insistono gli impianti dell'impresa commissariata"»;
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) al comma 7, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il piano di cui al comma 5 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, entro quindici giorni dalla proposta e comunque entro il 28 febbraio 2014. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine della formulazione della proposta di cui al periodo precedente, acquisisce sulla proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del Commissario straordinario e quello della regione competente, che sono resi entro dieci giorni dalla richiesta, decorsi i quali la proposta del Ministro può essere formulata anche senza i pareri richiesti. La proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è formulata entro quindici giorni dalla richiesta dei pareri e comunque non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo. Il piano di cui al comma 6 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata entro quindici giorni dalla presentazione del piano medesimo"»;
alla lettera d), le parole: «il 70» sono sostituite dalle seguenti: «l'80»;
alla lettera e):
al primo periodo, le parole: «delle misure di risanamento ambientale e sanitario» sono sostituite dalle seguenti: «delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria»;
al secondo periodo, la parola: «novanta»è sostituita dalla seguente: «sessanta» e la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «trenta»;
all'ottavo periodo, le parole: «preposte alla tutela ambientale, culturale» sono sostituite dalle seguenti: «preposte alla tutela ambientale, sanitaria, culturale»;
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
"11-bis. Al commissario straordinario, previa approvazione del piano industriale, è attribuito il potere, al fine di finanziare gli investimenti ivi previsti per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria:
a) nel caso di impresa esercitata in forma individuale, di richiedere al titolare dell'impresa le somme necessarie ai fini del risanamento ambientale;
b) nel caso di impresa esercitata in forma societaria, di aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura necessaria ai fini del risanamento ambientale, in una o più volte, con o senza sovrapprezzo a seconda dei casi: offrendo le azioni emittende in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute, con le modalità previste dall'articolo 2441, secondo comma, del codice civile e nel rispetto del diritto di prelazione di cui al medesimo articolo 2441, terzo comma, primo periodo, ovvero, nel caso in cui non siano stati esercitati, in tutto o in parte, i diritti di opzione, collocando l'aumento di capitale presso terzi; ovvero anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione, previa predisposizione della relazione di cui al citato articolo 2441, sesto comma, primo periodo, e rilascio, in tale ultimo caso, da parte del collegio sindacale, del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni entro quindici giorni dalla comunicazione della predetta relazione allo stesso e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tutti i casi di cui alla presente lettera, le azioni di nuova emissione possono essere liberate esclusivamente mediante conferimenti in denaro.
11-ter. Il soggetto o i soggetti che intendono sottoscrivere le azioni offerte in opzione e quelli individuati per il collocamento dell'aumento di capitale presso terzi devono, prima di dare corso all'operazione, impegnarsi, nei confronti dell'impresa soggetta a commissariamento nonchè del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a far sì che le risorse finanziarie rivenienti dall'aumento di capitale siano messe a disposizione dell'impresa soggetta a commissariamento ai fini dell'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e del piano industriale.
11-quater. Le somme eventualmente messe a disposizione dal titolare dell'impresa o dal socio di maggioranza sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del
11-quinquies. Qualora con le modalità di cui al comma 11-bis non sia possibile reperire le risorse necessarie per l'attuazione del piano industriale in tempi compatibili con le esigenze dell'impresa soggetta a commissariamento, e comunque non oltre l'anno 2014, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento. In caso di proscioglimento del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al periodo precedente da tali reati, le predette somme, per la parte in cui sono impiegate per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, e salvo conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque ripetibili. In caso di condanna del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al primo periodo per i suddetti reati, resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi, nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite al commissario straordinario che derivano da sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale"».
All'articolo 8, comma 1, capoverso Art. 2-quinquies:
al comma 1, le parole: «dei commi che seguono» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 2 e 3»;
al comma 2:
alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e in contraddittorio con l'A.R.P.A. Puglia. I costi delle analisi effettuate dall'A.R.P.A. Puglia sono a carico della società Ilva Spa»;
alla lettera d), le parole da: «ne dà comunicazione» fino a: «in contraddittorio prima» sono sostituite dalle seguenti: «provvede all'avvio del recupero o allo smaltimento dei rifiuti, prima del campionamento sul suolo superficiale e» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dandone comunicazione agli enti locali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la necessaria pubblicazione. Con le medesime modalità si procede alla rimozione dei rifiuti contenenti amianto, al conferimento dei medesimi rifiuti nelle discariche di cui all'allegato 2 al
alla lettera e), le parole: «ne dà comunicazione all'A.R.P.A. Puglia e» sono soppresse;
alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «solo dopo essere stati analizzati dall'A.R.P.A. Puglia. I costi delle analisi sono a carico della società Ilva Spa»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. Tutti gli interventi e le operazioni previsti e disciplinati dal presente articolo devono essere documentati e facilmente rintracciabili nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4-ter. Al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella regione Puglia, l'Istituto superiore di sanità analizza e pubblica i dati dello studio epidemiologico "Sentieri" relativo ai siti di interesse nazionale pugliesi effettuato dal 2003 al 2009 e aggiorna lo studio per le medesime aree, stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in merito ai registri delle malformazioni congenite e ai registri dei tumori, e fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai casi di superamento dei valori stabiliti per le polveri sottili. Tali attività sono svolte con il supporto dell'A.R.P.A. Puglia secondo gli indirizzi comuni e le priorità definiti con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il presidente della regione Puglia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
[1] Articolo inserito dalla L. di conversione.