Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 5. Ambiente |
Capitolo: | 5.4 disciplina generale |
Data: | 23/03/2001 |
Numero: | 93 |
Sommario |
Art. 1. (Rifinanziamento delle leggi 8 ottobre 1997, n. 344, e 9 dicembre 1998, n. 426). |
Art. 2. (Disposizioni per le agenzie regionali per l'ambiente). |
Art. 3. (Contributi ad organismi internazionali per l'ambiente). |
Art. 4. (Emissioni di gas serra) |
Art. 5. (Personale del Ministero dell'ambiente e norme sulle risorse umane). |
Art. 6. (Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale). |
Art. 7. (Modello unico ambientale ed informazioni in materia di rifiuti). |
Art. 8. (Aree naturali protette). |
Art. 9. (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. Disciplina sanzionatoria). |
Art. 10. (Modifiche agli articoli 8, 41 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22). |
Art. 11. (Modifica all'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95). |
Art. 12. (Modifiche agli articoli 6 e 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22). |
Art. 13. (Tutela della "Posidonia Oceanica"). |
Art. 14. (Interventi di tutela dall'inquinamento marino). |
Art. 15. (Disposizioni in materia di attività mineraria). |
Art. 16. (Norme per il Piemonte). |
Art. 17. (Disposizioni per amministrazioni, enti ed associazioni impegnati nella tutela dell'ambiente). |
Art. 18. (Semplificazione delle procedure amministrative per le imprese che hanno ottenuto la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS). |
Art. 19. (Interventi per evitare la dispersione nell'ambiente di prodotti non biodegradabili di uso comune). |
Art. 20. (Censimento dell'amianto e interventi di bonifica). |
Art. 21. (Promozione di "Agende 21" e contabilità ambientale) |
Art. 22. (Organizzazione di traffico illecito di rifiuti). |
Art. 23. (Copertura finanziaria). |
§ 5.4.34 - L. 23 marzo 2001, n. 93.
Disposizioni in campo ambientale.
(G.U. 4 aprile 2001, n. 79).
Art. 1. (Rifinanziamento delle leggi 8 ottobre 1997, n. 344, e 9 dicembre 1998, n. 426).
1. Per la prosecuzione delle attività di cui agli articoli 2 e 3 della
2. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1 della
Art. 2. (Disposizioni per le agenzie regionali per l'ambiente).
1. Per le finalità indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del
a) assicurare uno standard minimo omogeneo di controlli sull'ambiente e sul territorio di attività informative e tecniche di supporto all'attuazione delle normative nazionali e regionali;
b) finanziare lo sviluppo delle agenzie regionali, secondo i progetti proposti dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ovvero, fino all'effettiva operatività di quest'ultima, dall'ANPA, volti a organizzare come sistema integrato a rete la struttura della funzionalità delle agenzie regionali e nazionali;
c) adeguare e qualificare la rete e la strumentazione dei laboratori per i controlli ambientali;
d) realizzare il coordinamento del sistema informativo ambientale, ivi compresa la cartografia geologica e geotematica, con i sistemi informativi geologici per la realizzazione di carte del rischio idrogeologico.
2. All'articolo 38 del
"4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresì che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalità indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del
3. I soggetti titolari degli organi dell'ANPA cessano dall'incarico alla data di emanazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui al comma 4 dell'articolo 38 del
Art. 3. (Contributi ad organismi internazionali per l'ambiente).
1. Per il pagamento della quota associativa dell'Italia all'Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN) è autorizzata la spesa di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 2000.
2. Per le attività previste dal
3. Per l'esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, di cui alla
4. Per l'attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, nonchè per il funzionamento della Consulta Stato-regioni dell'arco alpino, di cui alla
Art. 4. (Emissioni di gas serra)
1. I programmi di cooperazione bilaterale per l'Italia con gli Stati dell'Europa centro-orientale e con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla
Art. 5. (Personale del Ministero dell'ambiente e norme sulle risorse umane).
1. [1].
2. In relazione all'incremento ed alla accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero dell'ambiente e allo scopo di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive risorse pari a lire 1.000 milioni a decorrere dal 2001. Le modalità di ripartizione e di erogazione del suddetto importo saranno determinate nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa prevista dall'articolo 45 del
Art. 6. (Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale). [2]
1. La commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dal 1º gennaio 2001 è incrementata di venti unità. Per far fronte al relativo onere è autorizzata la spesa di lire 2.750 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Art. 7. (Modello unico ambientale ed informazioni in materia di rifiuti).
1. All'articolo 6 della
"2 bis. Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1º marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto".
2. Al fine di favorire il riciclaggio dei rifiuti e l'utilizzo dei materiali recuperati dai rifiuti, con apposito regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
3. Al fine di introdurre semplificazioni procedurali di attuazione del
Art. 8. (Aree naturali protette).
1. Per la realizzazione delle attività necessarie al mantenimento dell'ecosistema delle riserve naturali dello Stato denominate "Saline di Cervia" e "Saline di Tarquinia" è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 1.000 milioni e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a favore dei comuni di Cervia e di Tarquinia.
2. Per la sistemazione dei sentieri di alta quota situati nella provincia di Cuneo, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 da assegnare all'Amministrazione provinciale.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata, è istituito il Parco nazionale "Costa teatina". Il Ministro dell'ambiente procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della
4. [3].
5. Il Ministero dell'ambiente provvede, entro il 31 dicembre 2001, all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dell'area protetta marina di cui alla lettera ee-quater) dell'articolo 36, comma 1, della citata
6. All'articolo 1, primo comma, del regio
7. Per favorire l'estensione del patrimonio delle aree naturali protette, i beni immobili di interesse storico e artistico riconosciuti ai sensi del
8. All'articolo 18, comma 1, della citata
9. [4].
10. Per il funzionamento e la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. Nelle medesime aree protette marine è autorizzata per investimenti la spesa di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2000.
11. La segreteria tecnica per le aree protette marine, istituita dall'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dal 1º gennaio 2001 è incrementata di dieci unità. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 900 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Al relativo onere, pari a lire 900 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
Art. 9. (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. Disciplina sanzionatoria). [5]
Art. 10. (Modifiche agli articoli 8, 41 e 51 del
1. - 2. [6].
3. L'articolo 41, comma 7, del
4. [7].
5. Al fine di realizzare un modello a rete dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26 del citato
Art. 11. (Modifica all'articolo 15 del
1. All'articolo 15, comma 2, del
Art. 12. (Modifiche agli articoli 6 e 24 del
Art. 13. (Tutela della "Posidonia Oceanica").
1. Per la prosecuzione dei programmi di mappatura delle praterie di "Posidonia Oceanica", è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l'anno 2001. Il Ministro dell'ambiente riferisce al Parlamento annualmente sull'evoluzione dei programmi di mappatura.
Art. 14. (Interventi di tutela dall'inquinamento marino).
1. L'articolo 5 della
2. [Al fine di realizzare il supporto tecnico al Ministero dell'ambiente in materia di prevenzione e mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini e costieri, è istituita dal 1º luglio 2001 la segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi presso il competente Servizio difesa del mare, composta da dieci esperti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne stabilisce il funzionamento. La segreteria tecnica fornisce supporto alle politiche del Ministero dell'ambiente, nazionali ed internazionali, per standard normativi, tecnologie e per attuare pratiche ambientali e sostenibili in campo marittimo nel bacino mediterraneo. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'anno 2001 e di lire 900 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere, pari a lire 450 milioni per l'anno 2001 e a lire 900 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente] [9].
Art. 15. (Disposizioni in materia di attività mineraria).
1. Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 giugno 2001. Le risorse finanziarie previste dall'articolo 57, comma 2, della citata
2. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, è assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, con la regione Marche e con gli enti locali interessati, e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dalla regione Marche e dagli enti locali interessati. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
Art. 16. (Norme per il Piemonte).
1. Sono assegnate lire 1.000 milioni alla regione Piemonte, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, per il miglioramento e l'incremento del patrimonio boschivo dei comuni la cui sede è collocata ad un'altitudine superiore a 1.200 metri sul livello del mare. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
2. Sono assegnate lire 1.000 milioni all'amministrazione provinciale di Cuneo, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, da destinare a contributi per interventi migliorativi delle strutture adibite ad alpeggio estivo. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
Art. 17. (Disposizioni per amministrazioni, enti ed associazioni impegnati nella tutela dell'ambiente).
1. Il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri previsto dall'articolo 8, comma 4, della
2. Per l'attivazione di centri di accoglienza di animali in via di estinzione, da realizzare nel rispetto delle normative internazionali di settore e secondo le priorità e le prescrizioni indicate dalla commissione scientifica, istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della
3. [11].
4. All'articolo 2, comma 37, della
5. Su richiesta dei comuni interessati, il Ministero dell'ambiente, nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del
6. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
7. Il Ministero dell'ambiente per gli anni 2000 e 2001 assegna il riconoscimento "Città sostenibile delle bambine e dei bambini" e il premio per la migliore iniziativa finalizzata a migliorare l'ambiente urbano per e con i bambini, da attribuire annualmente ai comuni italiani sulla base della sperimentazione avviata con decreti del Ministro dell'ambiente del 3 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1998, e del 15 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1999.
Entro il 31 maggio 2001 il Ministro dell'ambiente definisce con proprio decreto i requisiti per l'attribuzione del riconoscimento e del premio nonchè le modalità per la partecipazione ed i criteri per la valutazione. Agli oneri previsti per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione del presente comma, determinati in lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede quanto all'anno 2000, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 2, della
8. Per le attività previste nel programma di azione nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di cui alla deliberazione CIPE del 21 dicembre 1999, n. 299, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000, il CIPE, con propria delibera, su proposta del Ministro dell'ambiente, assegna alle regioni ed alle autorità di bacino, per le parti di propria competenza, il contributo di lire 1.000 milioni annue per gli anni 2001 e 2002 e, per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccità ed alla desertificazione, di lire 1.000 milioni per l'anno 2001. Al corrispondente onere, pari a lire 2.000 milioni per l'anno 2001 e a lire 1.000 milioni per l'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
Art. 18. (Semplificazione delle procedure amministrative per le imprese che hanno ottenuto la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS).
1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste dalle norme di cui al comma 2 per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, ovvero per la reiscrizione all'Albo di cui alla norma prevista al comma 2, lettera b), le imprese che risultino registrate ai sensi del
2. Le procedure di cui al comma 1 sono quelle previste dalle seguenti norme:
a)
b)
c)
d) [
3. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi del
4. L'autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori di cui al comma 3 sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma 2, e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
5. L'autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori mantengono l'efficacia di cui al comma 4 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della validità della registrazione ottenuta ai sensi del
6. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di accertata difformità rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al comma 2, si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 4.
Art. 19. (Interventi per evitare la dispersione nell'ambiente di prodotti non biodegradabili di uso comune). [13]
[1. Al fine di prevenire la dispersione nell'ambiente, anche tramite gli scarichi fognari, di prodotti non biodegradabili, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bastoncini per la pulizia delle orecchie commercializzati sul territorio nazionale, dovranno essere prodotti esclusivamente con l'impiego di materiale biodegradabile, secondo le norme UNI 10785.
2. La produzione e la commercializzazione dei prodotti indicati al comma 1 che non abbiano le caratteristiche ivi indicate costituiscono, decorso il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, illeciti sanzionati in via amministrativa. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire novanta milioni. Nel caso di reiterazione anche non specifica delle violazioni indicate può essere applicata, dall'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o dal giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della
Art. 20. (Censimento dell'amianto e interventi di bonifica).
1. Per la realizzazione di una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgente, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 8.000 milioni per gli anni 2001 e 2002.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
a) i criteri per l'attribuzione del carattere di urgenza agli interventi di bonifica;
b) i soggetti e gli strumenti che realizzano la mappatura, prevedendo il coinvolgimento delle regioni e delle strutture periferiche del Ministero dell'ambiente e dei servizi territoriali regionali;
c) le fasi e la progressione della realizzazione della mappatura.
Art. 21. (Promozione di "Agende 21" e contabilità ambientale)
1. Ai fini di promuovere ed attuare presso i comuni, le province e le regioni l'adozione delle procedure e dei programmi denominati "Agende 21", ovvero certificazioni di qualità ambientale territoriale nonchè per la partecipazione alle attività di cooperazione internazionale per la revisione dell'Agenda 21 ed azioni di sperimentazione della contabilità ambientale territoriale, è costituito presso il Ministero dell'ambiente un fondo di sostegno di complessivi 7.000 milioni di lire per gli anni 2001 e 2002. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni, di cui 500 milioni per le iniziative di sviluppo sostenibile, per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono i finanziamenti previsti dall'articolo 109, comma 2, della
Art. 22. (Organizzazione di traffico illecito di rifiuti). [14]
Art. 23. (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 3, pari a lire 1.000 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 3, dell'articolo 5, comma 2, dell'articolo 6, dell'articolo 8, commi 1, 3 e 10, primo periodo, e dell'articolo 13, comma 1, pari a lire 61.450 milioni per l'anno 2001, a lire 29.650 milioni per l'anno 2002 e a lire 10.050 milioni per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
3. All'onere per l'anno 2000 derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, pari a lire 33.000 milioni, dell'articolo 8, comma 2, pari a lire 2.000 milioni, dell'articolo 8, comma 10, secondo periodo, pari a lire 2.000 milioni, dell'articolo 17, comma 2, pari a lire 2.000 milioni, e dell'articolo 20, comma 1, pari a lire 6.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e quanto a lire 43.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, dell'articolo 8, commi 2 e 10, secondo periodo, dell'articolo 17, comma 2, e dell'articolo 20, comma 1, pari a lire 107.000 milioni per l'anno 2001, a lire 44.000 milioni per l'anno 2002 e a lire 2.000 milioni per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, e quanto a lire 102.000 milioni per l'anno 2001, 39.000 milioni per l'anno 2002 e 2.000 milioni per l'anno 2003 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Sostituisce le lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 6 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 36 del
[3] Aggiunge la lett. ee quater) al comma 1, art. 36, della
[4] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 18 della
[5] Modifica l'art. 17 del
[6] Modifica gli artt. 8 e 41 del
[7] Aggiunge i commi 6 ter, 6 quater e 6 quinquies all'art. 17 del
[8] Modifica il comma 1, art. 6 e aggiunge il comma 2 bis all'art. 24 del
[9] Comma abrogato dall'art. 14 del
[10] Comma così modificato dall'art. 3 del
[11] Modifica il comma 1, art. 13, della
[12] Lettera abrogata dall’art. 19 del
[13] Articolo abrogato dall'art. 264 del
[14] Inserisce l'art. 53 bis nel