| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 95. Tributi |
| Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
| Data: | 27/03/2026 |
| Numero: | 38 |
| Sommario |
| Art. 1. Trattamento IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento |
| Art. 2. Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati |
| Art. 2 bis. Imposizione fiscale dei redditi dei lavoratori marittimi |
| Art. 2 ter. Modifica all'articolo 48-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 |
| Art. 3. Rateizzazione della tassazione dell'avviamento negativo nelle operazioni di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali |
| Art. 4. Esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti |
| Art. 5. Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 |
| Art. 6. Disposizione in materia di ritenuta sulle provvigioni |
| Art. 7. Modifiche alla disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali |
| Art. 7 bis. Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale |
| Art. 8. Misure fiscali in favore delle imprese e in materia di competitività nel settore marittimo |
| Art. 8 bis. Misure in materia di accise |
| Art. 8 bis.1 Disposizioni in materia di sorveglianza dei prezzi dei carburanti |
| Art. 8 ter. Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole |
| Art. 8 quater. Misure urgenti per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane impattate dal rincaro dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto |
| Art. 9. Soglia per l'esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti |
| Art. 10. Modifiche in materia di riscossione coattiva e di riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione |
| Art. 10 bis. Modifiche alla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione |
| Art. 10 ter. Modifica del comma 3 dell'articolo 156 del decreto legislativo n. 152 del 2006 |
| Art. 10 quater. Misure in materia di termini per l'entrata in vigore delle norme recate dai decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111 |
| Art. 10 quinquies. Estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali |
| Art. 11. Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX |
| Art. 12. Modifica dell'imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche |
| Art. 12 bis. Interpretazione autentica dell'articolo 35, comma 11, della legge n. 182 del 2025 |
| Art. 13. Misure urgenti recanti proroghe in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e per garantire l'operatività di CONSAP |
| Art. 14. Misure in materia di crediti contributivi e di esigenze indifferibili di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale |
| Art. 14 bis. Integrazione delle misure di riforma dell'amministrazione fiscale degli enti territoriali e completamento del federalismo fiscale |
| Art. 14 ter. Disposizioni finanziarie urgenti per l'attuazione della delega di cui alla legge 4 luglio 2024, n. 102 |
| Art. 15. Disposizioni in materia di educazione finanziaria |
| Art. 15 bis. Modifica al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 |
| Art. 15 ter. Disposizione di interpretazione autentica in materia di fornitura della polizza assicurativa sanitaria per il personale della scuola |
| Art. 16. Disposizioni per garantire la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l'anno 2026 |
| Art. 17. Disposizioni in materia di contributo unificato per gli Enti patrocinati dall'Avvocatura dello Stato |
| Art. 17 bis. Disposizioni in materia di termini per i comuni situati in regioni colpite dagli eventi meteorologici verificatisi nell'anno 2026 |
| Art. 18. Disposizioni finanziarie |
| Art. 18 bis. Modifiche ai commi 383 e 383-bis dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 |
| Art. 19. Entrata in vigore |
§ 95.1.527 - D.L. 27 marzo 2026, n. 38. [1]
Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.
(G.U. 27 marzo 2026, n. 72)
Capo I
Misure urgenti in materia fiscale
Art. 1. Trattamento IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento [2]
1. All'articolo 13, comma 2, del
«d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 11, dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. In ogni caso, tale valore non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026 sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità alla disciplina vigente alla data del 31 dicembre 2025 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a variazioni rispetto all'imposta precedentemente liquidata.
3. I commi 138 e 139 dell'articolo 1 della
4. All'articolo 27, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
«d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 30, dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. In ogni caso, tale valore non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni».
Art. 2. Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati
1. All'articolo 1, comma 154, della
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2027.
Art. 2 bis. Imposizione fiscale dei redditi dei lavoratori marittimi [3]
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) all'articolo 3, comma 3, dopo la lettera d-ter) è aggiunta la seguente:
«d-quater) i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato dai lavoratori marittimi residenti in Italia, imbarcati per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi su navi battenti bandiera estera diverse da quelle di cui all'articolo 6-ter, comma 1, del
b) all'articolo 51, comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori marittimi imbarcati sulle navi».
2. All'articolo 5 della
3. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche dei redditi di cui alla lettera d-quater) del comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
Art. 2 ter. Modifica all'articolo 48-bis, comma 1-ter, del
1. All'articolo 48-bis, comma 1-ter, del
Art. 3. Rateizzazione della tassazione dell'avviamento negativo nelle operazioni di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali
1. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
«5-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
2. All'articolo 11 del
«4-novies. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 22,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 3 milioni di euro per l'anno 2027 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Art. 4. Esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti
1. In considerazione della possibilità di un consistente incremento dei rendimenti, gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti istituiti ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 16,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Art. 5. Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della
1. Ferma restando l'attività di adeguamento dei sistemi informativi da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, non si applica alle spedizioni, ivi indicate, di beni importati anteriormente alla data del 1° luglio 2026.
Art. 6. Disposizione in materia di ritenuta sulle provvigioni
1. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «dal 1° marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° maggio 2026».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 14,3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18 [5].
2-bis. All'articolo 39, comma 5, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al
2-ter. All'articolo 25-bis, quinto comma, del
2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, valutati in 7,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo [8].
Art. 7. Modifiche alla disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali
1. All'articolo 1, comma 427, della
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 95,6 milioni di euro per l'anno 2027, 191,5 milioni di euro per l'anno 2028, 297,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 267,6 milioni di euro per l'anno 2031, 172 milioni di euro per l'anno 2032, 45,2 milioni di euro per l'anno 2033 e 5,6 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 [9].
3-bis. All'articolo 16 del
a) al comma 1, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:
«b-ter) maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi da 427 a 436, della
b) al comma 2, dopo le parole: «la maggiorazione del costo del lavoro» sono inserite le seguenti: «, la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria» [10].
Art. 7 bis. Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale [11]
1. All'articolo 9, comma 3-bis, del
«c-bis) del 30 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c-ter) del 35 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 1 ma inferiore a 6».
2. All'articolo 9-bis del
«5-ter. Per il 2026 i programmi informatici di cui al comma 5-bis sono resi disponibili entro il 15 maggio 2026».
3. Per il biennio 2026-2027 il termine per aderire alla proposta di concordato, di cui all'articolo 9, comma 3, del
Art. 8. Misure fiscali in favore delle imprese e in materia di competitività nel settore marittimo [12]
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 770, secondo periodo, della
1-bis. Al fine di assicurare chiarezza applicativa e la conseguente tutela della competitività e della sovranità industriale europea nel settore marittimo, la lettera r-ter) del comma 7 dell'articolo 23 del
2. Entro il 30 aprile 2026, il GSE comunica ai soggetti interessati il credito d'imposta utilizzabile dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
3-bis. Alle imprese di cui al comma 1 è concesso un contributo, nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028. Il contributo è concesso in proporzione alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) e alle spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati, risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1. Il contributo di cui al presente comma non può eccedere per ciascuna istanza l'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede all'erogazione dei contributi, sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalità individuate con proprio decreto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi nonchè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.302,3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18 [17].
4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 80 milioni di euro per l'anno 2027 e a 60 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18 [18].
4-ter. Per il potenziamento delle infrastrutture del Porto di Piombino, e in particolare per il completamento della banchina nord del Porto in quanto funzionale alla piena riuscita dei progetti di reindustrializzazione del polo siderurgico finalizzati alla riqualificazione economico- produttiva dello stesso e alla salvaguardia occupazionale, sono stanziate risorse per complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 62 milioni di euro per l'anno 2028 [19].
4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla gestione e all'attuazione delle fasi di progettazione tecnico-economica delle opere infrastrutturali e alla realizzazione delle opere, in raccordo con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sulla base di un cronoprogramma. Le risorse sono erogate solo a seguito di richiesta corredata del quadro economico, dei cronoprogrammi procedurali e finanziari e dei codici unici di progetto (CUP) [20].
4-quinquies. Agli oneri di cui al comma 4-ter, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 62 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 11, del
4-sexies. Per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane di cui all'articolo 3 della
4-septies. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità di funzionamento, di intervento e di gestione dell'intervento, i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni nonchè ogni ulteriore disposizione necessaria per l'attuazione del comma 4-sexies [23].
4-octies. Agli oneri di cui al comma 4-sexies, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 30 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 11, del
4-novies. In ragione dello straordinario rilievo della trentottesima edizione della «Americàs Cup - Napoli 2027» sin dal suo avvio, che avrà luogo a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026 in occasione della prima «Regata Preliminare Louis Vuitton 38ª Americàs Cup», le persone giuridiche aventi sede legale in Italia, costituite nel 2026 dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti, sono esentate dall'imposta sul reddito delle società e dall'imposta regionale sulle attività produttive per le attività svolte in conformità agli scopi istituzionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, a condizione che tali attività siano direttamente ed esclusivamente correlate alla partecipazione all'evento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, alle medesime condizioni, anche alle stabili organizzazioni istituite in Italia nel 2026 in occasione dell'evento dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti[25].
4-decies. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato per le prestazioni rese all'ente organizzatore o alle squadre partecipanti in relazione allo svolgimento della trentottesima edizione della «Americàs Cup - Napoli 2027» e direttamente correlate alla loro partecipazione all'evento non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, nè ad imposte sostitutive sui redditi. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo di cui al presente comma, percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti che nel medesimo periodo si trasferiscono in Italia per svolgere la loro attività e divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, concorrono, per le medesime annualità, alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 35 per cento del loro ammontare. I benefici previsti dal presente comma non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 5 del
Art. 8 bis. Misure in materia di accise [27]
1. In continuità con quanto previsto dall'articolo 2 del
a) benzina: 472,90 euro per 1000 litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1000 litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi;
d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 308 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,4 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Art. 8 bis.1 Disposizioni in materia di sorveglianza dei prezzi dei carburanti [28]
1. A decorrere dal 30 giugno 2026, ove il Garante per la sorveglianza dei prezzi rilevi, in occasione di eventi straordinari o di particolari condizioni socio-economiche locali o internazionali, l'emergere di una possibile tendenza incrementale del prezzo dei carburanti, lo stesso trasmette al Ministro delle imprese e del made in Italy una relazione scritta. In questo caso, su segnalazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il Ministro delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto, può attivare lo speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti.
Art. 8 ter. Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole [29]
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole è riconosciuto, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto [30].
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato entro il 3 maggio 2026, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonchè alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
5.Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Art. 8 quater. Misure urgenti per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane impattate dal rincaro dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto [31]
1. Nel limite di 800 milioni di euro delle disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui al comma 1 se sussistono le seguenti condizioni:
a) le domande sono presentate entro il 31 dicembre 2026;
b) le domande riguardano il sostegno a iniziative volte alla transizione digitale o ecologica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1° giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2023;
c) le imprese richiedenti hanno subito un impatto negativo a causa del rincaro dei costi energetici o una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell'area del Golfo Persico.
3. Il cofinanziamento a fondo perduto di cui al comma 1 è elevato fino al 30 per cento per le imprese qualificabili come piccola e media impresa (PMI) come individuate dall'allegato 1 al
4. Le erogazioni afferenti al cofinanziamento a fondo perduto di cui ai commi 1 e 3 sono autorizzate, complessivamente, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2026 e di 140 milioni di euro per l'anno 2027.
5. Con una o più deliberazioni, il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della
Art. 9. Soglia per l'esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti
1. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 1.380.000 per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
2-bis. All'articolo 25, comma 2, della
a) all'alinea, le parole: «Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purchè riconosciute da enti di promozione sportiva» sono sostituite dalle seguenti: «Per le associazioni e le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del
b) alla lettera a), le parole: «dalle associazioni» sono soppresse [32].
Art. 10. Modifiche in materia di riscossione coattiva e di riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione
1. All'articolo 3 del
«3-bis. Per i soli carichi di cui al comma 3, lettera b), relativamente ai quali è decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata è effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al richiamato comma 3.».
2. All'articolo 211 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al
«3-bis. Per i soli carichi di cui al comma 3, lettera b), relativamente ai quali è decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata è effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al richiamato comma 3.».
2-bis. All'articolo 1, comma 95, alinea, della
2-ter. All'articolo 1, comma 756, terzo periodo, della
Art. 10 bis. Modifiche alla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione [36]
1. All'articolo 56 del
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta si applica anche alle formalità di registrazione di cui all'articolo 93-bis, comma 2, del
b) al comma 1-bis:
1) le parole: «ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «ove il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo, ha la sede legale o la residenza»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i soggetti passivi che operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli, nel caso in cui la sede legale è distinta dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività della persona giuridica, quest'ultima costituisce la sede da considerare ai fini della destinazione del gettito dell'imposta. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero operanti nel settore noleggio di veicoli, aventi più sedi secondarie in Italia, la provincia o la città metropolitana destinataria dell'imposta è quella ove è situata la sede secondaria in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività»;
c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 1-bis, le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi indicati nel medesimo comma 1-bis alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, riguardanti la sede della persona giuridica, costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
d) al comma 3, le parole: «le immatricolazioni» sono sostituite dalle seguenti: «le formalità»;
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia o la città metropolitana provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza»;
f) al comma 5, le parole: «al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 4 e 4-bis»;
g) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Ai fini della realizzazione delle proprie politiche tributarie, le province e le città metropolitane accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del pubblico registro automobilistico e della motorizzazione civile, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 dicembre 2026»;
h) il comma 10 è abrogato.
Art. 10 ter. Modifica del comma 3 dell'articolo 156 del
1. Il comma 3 dell'articolo 156 del
«3. La riscossione, sia volontaria che coattiva, della tariffa può essere affidata ai soggetti pubblici e privati iscritti nella sezione prima dell'albo di cui all'articolo 53 del
Art. 10 quater. Misure in materia di termini per l'entrata in vigore delle norme recate dai decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la riforma fiscale di cui alla
1. In conseguenza della modifica della data di decorrenza dell'applicazione delle norme richiamate nell'articolo 4, commi da 1 a 5, del
Art. 10 quinquies. Estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della
1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della
a) a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
b) il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della
c) il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
d) l'agente della riscossione invia la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 92, della
e) gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della
f) per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al
2. I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del
Art. 11. Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) all'articolo 58, comma 2, le parole «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,» sono soppresse;
b) all'articolo 59:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonchè quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente.»;
2) il comma 1-bis è abrogato;
c) all'articolo 87:
1) il comma 1.1 è abrogato;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) ed ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b). Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.»;
d) all'articolo 89:
1) al comma 2:
1.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.»;
1.2) al secondo periodo, le parole «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo» sono soppresse;
2) il comma 2.1 è abrogato;
3) al comma 3:
3.1) al primo periodo, le parole «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo» e le parole «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo» sono soppresse;
3.2) al secondo periodo, le parole «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo» e le parole «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo» sono soppresse;
4) al comma 3-bis, lettera a), le parole «di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro,» sono soppresse.
2. All'articolo 27 del
«3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico di cui al
3. All'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al
«5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico di cui al
4. I commi da 51 a 55 dell'articolo 1 della
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,2 milioni di euro per l'anno 2026, 43,9 milioni di euro per l'anno 2027, 45,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 45,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Art. 12. Modifica dell'imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche
1. All'articolo 13, comma 2-bis, lettera b), della tariffa, parte I, allegata al
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto [41].
Art. 12 bis. Interpretazione autentica dell'articolo 35, comma 11, della
1. L'articolo 35, comma 11, terzo periodo, della
Capo II
Ulteriori misure urgenti
Art. 13. Misure urgenti recanti proroghe in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e per garantire l'operatività di CONSAP
1. All'articolo 1, comma 830, secondo periodo, della
2. All'articolo 1, comma 607, primo periodo, della
3. All'articolo 1, comma 763, della
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.250.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e dal comma 3, pari a euro 500.000 per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Art. 14. Misure in materia di crediti contributivi e di esigenze indifferibili di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è determinata in due punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2026, 12,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 16,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
3. Gli uffici di amministrazioni pubbliche con sede in Tunisia sono autorizzati a stipulare per le attività di vigilanza, pulizia e manutenzione degli immobili, nei casi in cui l'ordinamento locale non consente il ricorso a contratti di appalto, contratti regolati esclusivamente dalla legge locale ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), della
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 258.150 per l'anno 2026, a euro 361.410 per l'anno 2027, a euro 379.481 per l'anno 2028, a euro 398.412 per l'anno 2029, a euro 419.064 per l'anno 2030, a euro 438.855 per l'anno 2031, a euro 461.228 per l'anno 2032, a euro 484.462 per l'anno 2033, a euro 508.556 per l'anno 2034, a euro 534.371 per l'anno 2035 e a euro 561.089 annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede mediante riduzione per euro 258.150 per l'anno 2026, euro 361.410 per l'anno 2027 ed euro 561.089 annui a decorrere dall'anno 2028 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 14 bis. Integrazione delle misure di riforma dell'amministrazione fiscale degli enti territoriali e completamento del federalismo fiscale [46]
1. All'articolo 5-bis, comma 3, del
Art. 14 ter. Disposizioni finanziarie urgenti per l'attuazione della delega di cui alla
1. Per dare attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della
2. All'articolo 4, comma 2, della
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 21.513 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Art. 15. Disposizioni in materia di educazione finanziaria
1. All'articolo 24-bis del
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «e la sistematicità» sono inserite le seguenti: «, nonchè il miglioramento della qualità»;
b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «dei soggetti privati» sono inserite le seguenti: «e delle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi» e le parole «che gli interventi siano continui nel tempo, promuovendo lo scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione delle relative esperienze, competenze e buone pratiche,» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso standard qualitativi adeguati alla complessità dei contenuti diffusi, la corretta sinergia tra soggetti presenti nonchè la loro indipendenza e terzietà, nonchè la continuità nel tempo degli interventi» [48];
b-bis) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «associazioni dei consumatori» sono inserite le seguenti: «, associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi» [49];
c) al comma 7, le parole «dal comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 8-bis e 9»;
d) al comma 8:
1) al primo periodo, le parole «composto da undici membri» sono sostituite dalle seguenti: «composto da dodici membri»;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, uno dal Corpo della guardia di finanza»;
e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il Comitato può avvalersi di un contingente di consulenti o esperti nella materia e di componenti delle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
f) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatta altresì salva la corresponsione al direttore del Comitato o ad altro membro da questi delegato dei rimborsi delle spese effettivamente documentate per la partecipazione a convegni, riunioni o iniziative, nazionali e internazionali, strettamente connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali, a valere sui fondi previsti dal comma 11.».
f-bis) al comma 10-bis, dopo le parole: «la Commissione di vigilanza sui fondi pensione» sono inserite le seguenti: «nonchè con le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi» [51];
f-ter) dopo il comma 10-bis è inserito il seguente:
«10-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato, sottoscrive appositi accordi con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e le principali associazioni di tutela dei consumatori e dei lavoratori al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, digitale, assicurativa e previdenziale direttamente nei luoghi di lavoro e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente» [52].
1-bis. All'articolo 3, comma 1-bis, della legge 20 agosto 2019, n. 92, le parole da: «, sentito il Comitato» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e con le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria» [53].
Art. 15 bis. Modifica al
1. All'articolo 15, comma 4, del
Art. 15 ter. Disposizione di interpretazione autentica in materia di fornitura della polizza assicurativa sanitaria per il personale della scuola [55]
1. Ai fini dell'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa, di cui all'articolo 14, comma 6, del
Art. 16. Disposizioni per garantire la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l'anno 2026
1. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di recepimento della
Art. 17. Disposizioni in materia di contributo unificato per gli Enti patrocinati dall'Avvocatura dello Stato
1. Per garantire il rispetto delle tempistiche processuali, a decorrere dall'anno 2026 è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui in favore dell'Avvocatura dello Stato, per il pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, per conto delle parti dalla stessa patrocinate.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Art. 17 bis. Disposizioni in materia di termini per i comuni situati in regioni colpite dagli eventi meteorologici verificatisi nell'anno 2026 [57]
1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del
Art. 18. Disposizioni finanziarie
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 1, 6, comma 1, 7, comma 1, 8, commi 1 e 3-bis, 8-bis, 8-ter, 9, comma 1, 11, comma 1, 13, commi 1 e 3, 14, comma 1, e 17, comma 1, valutati in 401,88 milioni di euro per l'anno 2026, 171,5 milioni di euro per l'anno 2027, 274,6 milioni di euro per l'anno 2028, 359,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 329,2 milioni di euro per l'anno 2031, 233,6 milioni di euro per l'anno 2032, 106,8 milioni di euro per l'anno 2033, 67,2 milioni di euro per l'anno 2034 e 61,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035 e pari a 2.166,25 milioni di euro per l'anno 2026, 314,75 milioni di euro per l'anno 2027, 254,5 milioni di euro per l'anno 2028, 165, 5 milioni di euro per l'anno 2029, 100,3 milioni di euro per l'anno 2030, 86,5 milioni di euro per l'anno 2031, 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 27,5 milioni di euro per l'anno 2035 e 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede [59]:
a) quanto a 60,3 milioni di euro per l'anno 2026, 54,05 milioni di euro per l'anno 2027, 46,9 milioni di euro per l'anno 2028, 52,5 milioni di euro per l'anno 2029, 50,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 50,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 89,9 milioni di euro per l'anno 2035 e 50,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, comma 1, 3, comma 2, 7, comma 1, 8-bis e 12, comma 1, e delle minori spese derivanti dagli articoli 7, comma 1, e 8-bis [60];
b) quanto a 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 770, della
b-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2026, 80 milioni di euro per l'anno 2027 e 60 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 460, della
b-ter) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della
b-quater) quanto a 64 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 30 marzo 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario [64];
b-quinquies) quanto a 497,626 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra dell'anno 2025, di cui all'articolo 23 del
b-sexies) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della
b-septies) quanto a euro 333.924.858 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a euro 94.756 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del
b-octies) quanto a euro 1.300.000 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del
b-novies) quanto a euro 398.600 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del
b-decies) quanto a euro 29.448.311 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del
b-undecies) quanto a euro 400.000 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del
b-duodecies) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 13 del
b-terdecies) quanto a euro 11.799.752 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del
b-quaterdecies) quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del
b-quinquiesdecies) quanto a euro 119.576.369 per l'anno 2026, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle risorse disponibili in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del
b-sexiesdecies) quanto a 222 milioni di euro per l'anno 2027, 199 milioni di euro per l'anno 2028, 165 milioni di euro per l'anno 2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030 e 86 milioni di euro per l'anno 2031, mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della
c) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2026, 100,2 milioni di euro per l'anno 2027, 223,8 milioni di euro per l'anno 2028, 307,1 milioni di euro per l'anno 2029, 208,9 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni di euro per l'anno 2031, 84,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 39,7 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
d) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2027, 100 milioni di euro per l'anno 2030, 200 milioni di euro per l'anno 2031, 99 milioni di euro per l'anno 2032, 17 milioni di euro per l'anno 2033, 17,1 milioni di euro per l'anno 2034 e 11,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 e agli articoli 2, 5, 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 8, commi da 4-ter a 4-octies, 8-quater, 10, 14, comma 3, 14-ter, 15 e 16, le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [78].
Art. 18 bis. Modifiche ai commi 383 e 383-bis dell'articolo 1 della
1. All'articolo 1 della
a) al comma 383, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «A seguito dell'adozione del Programma operativo da parte della struttura commissariale, le risorse di cui al comma 381 sono assegnate ed erogate, in anticipazione, nella misura del 20 per cento. A seguito della positiva valutazione del Programma operativo da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti, oltre che del recepimento delle eventuali relative prescrizioni vincolanti di cui al primo periodo, le risorse di cui al comma 381 sono assegnate ed erogate nella misura del 50 per cento, comprensivo del 20 per cento già erogato ai sensi del secondo periodo, entro il termine di sessanta giorni dalla definitiva approvazione del Programma operativo da parte dei suddetti Tavoli tecnici e Ministeri affiancanti»;
b) al comma 383-bis, le parole: «31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».
Art. 19. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti in materia fiscale;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti per garantire l'operatività delle pubbliche amministrazioni, nonchè il regolare svolgimento delle attività economiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Misure urgenti in materia fiscale
Art. 1. Modifiche alla decorrenza del nuovo regime IVA delle operazioni permutative
1. All'articolo 1 della
2. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente al 1° gennaio 2026 nonchè quelli adottati in conformità all'articolo 1, comma 138, della
Art. 2. Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati
1. All'articolo 1, comma 154, della
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2027.
Art. 3. Rateizzazione della tassazione dell'avviamento negativo nelle operazioni di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali
1. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
«5-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
2. All'articolo 11 del
«4-nonies. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 22,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 3 milioni di euro per l'anno 2027 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Art. 4. Esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti
1. In considerazione della possibilità di un consistente incremento dei rendimenti, gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti istituiti ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono esenti dall'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano agli interessi e agli altri proventi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2028.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 16,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Art. 5. Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della
1. Ferma restando l'attività di adeguamento dei sistemi informativi da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, non si applica alle spedizioni, ivi indicate, di beni importati anteriormente alla data del 1° luglio 2026.
Art. 6. Disposizione in materia di ritenuta sulle provvigioni
1. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «dal 1° marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° maggio 2026».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 14,3 milioni per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Art. 7. Modifiche alla disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali
1. All'articolo 1, comma 427, della
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 95,6 milioni di euro per l'anno 2027, 191,5 milioni di euro per l'anno 2028, 297,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 267,6 milioni di euro per l'anno 2031, 172 milioni di euro per l'anno 2032, 45,2 milioni di euro per l'anno 2033 e 5,6 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.
Art. 8. Misure fiscali in favore delle imprese
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 770, secondo periodo, della
2. Entro il 30 aprile 2026, il GSE comunica ai soggetti interessati il credito d'imposta utilizzabile dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.
3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 537 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Art. 9. Soglia per l'esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti
1. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 1.380.000 per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Art. 10. Modifiche in materia di riscossione coattiva e di riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione
1. All'articolo 3 del
2. All'articolo 211 del testo unico in materia di versamenti e riscossione di cui al
Art. 11. Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) all'articolo 58, comma 2, le parole «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,» sono soppresse;
b) all'articolo 59:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonchè quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente.»;
2) il comma 1-bis è abrogato;
c) all'articolo 87:
1) il comma 1.1 è abrogato;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) ed ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b). Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.»;
d) all'articolo 89:
1) al comma 2:
1.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.»;
1.2) al secondo periodo, le parole «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo» sono soppresse;
2) il comma 2.1 è abrogato;
3) al comma 3:
3.1) al primo periodo, le parole «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo» e le parole «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo» sono soppresse;
3.2) al secondo periodo, le parole «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo» e le parole «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo» sono soppresse;
4) al comma 3-bis, lettera a), le parole «di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro,» sono soppresse.
2. All'articolo 27 del
3. All'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al
4. I commi da 51 a 55 dell'articolo 1 della
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,2 milioni di euro per l'anno 2026, 43,9 milioni di euro per l'anno 2027, 45,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 45,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Art. 12. Modifica dell'imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche
1. All'articolo 13, comma 2-bis, lettera b), della tariffa, parte I, allegata al
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
Capo II
Ulteriori misure urgenti
Art. 13. Misure urgenti recanti proroghe in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e per garantire l'operatività di CONSAP
1. All'articolo 1, comma 830, secondo periodo, della
2. All'articolo 1, comma 607, primo periodo, della
3. All'articolo 1, comma 763, della
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.250.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e dal comma 3, pari a euro 500.000 per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Art. 14. Misure in materia di crediti contributivi e di esigenze indifferibili di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è determinata in due punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2026, 12,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 16,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
3. Gli uffici di amministrazioni pubbliche con sede in Tunisia sono autorizzati a stipulare per le attività di vigilanza, pulizia e manutenzione degli immobili, nei casi in cui l'ordinamento locale non consente il ricorso a contratti di appalto, contratti regolati esclusivamente dalla legge locale ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), della
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 258.150 per l'anno 2026, a euro 361.410 per l'anno 2027, a euro 379.481 per l'anno 2028, a euro 398.412 per l'anno 2029, a euro 419.064 per l'anno 2030, a euro 438.855 per l'anno 2031, a euro 461.228 per l'anno 2032, a euro 484.462 per l'anno 2033, a euro 508.556 per l'anno 2034, a euro 534.371 per l'anno 2035 e a euro 561.089 annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede mediante riduzione per euro 258.150 per l'anno 2026, euro 361.410 per l'anno 2027 ed euro 561.089 annui a decorrere dall'anno 2028 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 15. Disposizioni in materia di educazione finanziaria
1. All'articolo 24-bis del
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «e la sistematicità» sono inserite le seguenti: «, nonchè il miglioramento della qualità»;
b) al comma 3, lettera a), le parole «che gli interventi siano continui nel tempo, promuovendo lo scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione delle relative esperienze, competenze e buone pratiche,» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso standard qualitativi adeguati alla complessità dei contenuti diffusi, la corretta sinergia tra soggetti presenti nonchè la loro indipendenza e terzietà, nonchè la continuità nel tempo degli interventi»;
c) al comma 7, le parole «dal comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 8-bis e 9»;
d) al comma 8:
1) al primo periodo, le parole «composto da undici membri» sono sostituite dalle seguenti: «composto da dodici membri»;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, uno dal Corpo della guardia di finanza»;
e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il Comitato nazionale per l'educazione economica e finanziaria può avvalersi di un contingente di consulenti o esperti nella materia, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
f) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatta altresì salva la corresponsione al direttore del Comitato o ad altro membro da questi delegato dei rimborsi delle spese effettivamente documentate per la partecipazione a convegni, riunioni o iniziative, nazionali e internazionali, strettamente connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali, a valere sui fondi previsti dal comma 11.».
Art. 16. Disposizioni per garantire la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l'anno 2026
1. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di recepimento della
Art. 17. Disposizioni in materia di contributo unificato per gli Enti patrocinati dall'Avvocatura dello Stato
1. Per garantire il rispetto delle tempistiche processuali, a decorrere dall'anno 2026 è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui in favore dell'Avvocatura dello Stato, per il pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, per conto delle parti dalla stessa patrocinate.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Art. 18. Disposizioni finanziarie
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 1, 6, comma 1, 7, comma 1, 8, comma 1, 9, comma 1, 11, comma 1, 13, commi 1 e 3, 14, comma 1, valutati in 93,88 milioni di euro per l'anno 2026, 171,5 milioni di euro per l'anno 2027, 270,2 milioni di euro per l'anno 2028, 359,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 329,2 milioni di euro per l'anno 2031, 233,6 milioni di euro per l'anno 2032, 106,8 milioni di euro per l'anno 2033, 67,2 milioni di euro per l'anno 2034 e 61,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, e pari a 540,25 milioni di euro per l'anno 2026, 2,75 milioni di euro per l'anno 2027, 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034, 27,5 milioni di euro per l'anno 2035 e 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2036, si provvede:
a) quanto a 60,3 milioni di euro per l'anno 2026, 44,2 milioni di euro per l'anno 2027, 46,8 milioni di euro per l'anno 2028, 52,4 milioni di euro per l'anno 2029, 50,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2034, 89,9 milioni di euro per l'anno 2035 e 50,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, comma 1, 3, comma 2, 7, comma 1, 12, comma 1, e delle minori spese derivanti dall'articolo 7, comma 1;
b) quanto a 537 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 770, della
c) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2026, 100,2 milioni di euro per l'anno 2027, 223,8 milioni di euro per l'anno 2028, 307,1 milioni di euro per l'anno 2029, 208,9 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni di euro per l'anno 2031, 84,5 milioni di euro per l'anno 2032, 39,7 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
d) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2027, 100 milioni di euro per l'anno 2030, 200 milioni di euro per l'anno 2031, 99 milioni di euro per l'anno 2032, 17 milioni di euro per l'anno 2033, 17,1 milioni di euro per l'anno 2034 e 11,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, e agli articoli 2, 5, 10, 14, comma 3, 15 e 16, le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 19. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
[3] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[4] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[10] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[11] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[12] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[13] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[14] Comma inserito dalla L. di conversione.
[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[16] Comma inserito dalla L. di conversione.
[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[19] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[20] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[21] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[22] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[23] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[24] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[25] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[26] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[27] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[28] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[29] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[30] Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 2 del
[31] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[32] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[33] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[34] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[35] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[36] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[37] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[38] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[39] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[40] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[41] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[42] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[43] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[44] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[45] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[46] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[47] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[48] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[49] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[50] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[51] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[52] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[53] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[54] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[55] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[56] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[57] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[58] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[59] Alinea così sostituito dalla L. di conversione.
[60] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.
[61] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[62] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[63] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[64] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[65] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[66] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[67] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[68] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[69] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[70] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[71] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[72] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[73] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[74] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[75] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[76] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[77] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[78] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[79] Articolo inserito dalla L. di conversione.