§ 78.1.269 - D.L. 18 marzo 2026, n. 33.
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:78. Prezzi
Capitolo:78.1 prezzi
Data:18/03/2026
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Prevenzione e contrasto alle manovre speculative sui carburanti
Art. 2.  Misure in materia di accise
Art. 3.  Misure in favore dell'autotrasporto
Art. 4.  Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese ittiche
Art. 5.  Disposizioni finanziarie
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 78.1.269 - D.L. 18 marzo 2026, n. 33.

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali.

(G.U. 18 marzo 2026, n. 64)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti, nonchè a sostegno dell'economia;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2026;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Prevenzione e contrasto alle manovre speculative sui carburanti

     1. Le società petrolifere o i soggetti giuridici che assicurano l'approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti per autotrazione per uso civile comunicano giornalmente agli esercenti i prezzi consigliati di vendita ai clienti finali ovvero previsti per la propria rete di distribuzione e vendita, curandone la pubblicazione con adeguata evidenza sui propri siti internet e li trasmettono al Garante per la sorveglianza dei prezzi e al Garante per la concorrenza e il mercato ai fini del monitoraggio della filiera e delle valutazioni di competenza relative al corretto funzionamento del mercato. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma, si applica una sanzione pari allo 0,1 per cento del fatturato giornaliero.

     2. I prezzi comunicati dagli esercenti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 non possono essere variati in aumento nell'arco della giornata in cui è stata effettuata la comunicazione.

     3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy - Garante per la sorveglianza dei prezzi istituisce uno speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti al fine dell'immediato rilievo, previa individuazione di indici di anomalia, dell'andamento dei prezzi al consumo in rapporto alla variazione dei prezzi delle materie prime e raffinate sui mercati internazionali. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, sulla base del monitoraggio dell'andamento del prezzo alla pompa, se rileva un anomalo e repentino incremento dei prezzi rispetto alle quotazioni internazionali di riferimento comunica alla Guardia di finanza il dettaglio degli operatori della distribuzione e delle relative compagnie petrolifere, presso i quali accertare e verificare, sulla base della documentazione contabile disponibile, le eventuali anomalie sui costi e prezzi giornalieri di acquisto del carburante e, risalendo lungo la filiera, il costo giornaliero di acquisto del greggio e dei prodotti raffinati da parte del titolare dell'autorizzazione petrolifera sui mercati di riferimento.

     4. Le risultanze degli accertamenti della Guardia di finanza sono immediatamente trasmesse anche al Garante per la sorveglianza dei prezzi per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 199-quinquies della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e al Garante per la concorrenza e il mercato per l'eventuale avvio dei procedimenti sanzionatori di competenza previsti dalle vigenti disposizioni.

     5. Fermo quanto previsto dall'articolo 347 del codice di procedura penale, il Garante per la sorveglianza dei prezzi trasmette entro due giorni all'Autorità giudiziaria le risultanze istruttorie di cui al comma 3, corredate da un rapporto, anche al fine di verificare la sussistenza del reato di «manovre speculative su merci» di cui all'articolo 501-bis codice penale.

     6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per un periodo pari a tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 2. Misure in materia di accise

     1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio impiegato come carburante e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al ventesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, nelle seguenti misure:

     a) benzina: 472,90 euro per 1000 litri;

     b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1000 litri;

     c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 417,4 milioni di euro per l'anno 2026 e in 6,1 milioni di euro nell'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

 

     Art. 3. Misure in favore dell'autotrasporto

     1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

     2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

     3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonchè alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede ai sensi dell'articolo 5.

     6. In considerazione dell'andamento delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2026, l'aggiornamento di cui all'articolo 1, comma 250 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 avviene con cadenza mensile con riferimento alla sola componente riferita al costo del gasolio.

 

     Art. 4. Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese ittiche

     1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, è riconosciuto alle imprese esercenti l'attività di pesca, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

     2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

     3. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonchè alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

     5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

 

     Art. 5. Disposizioni finanziarie

     1. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 15,5 milioni di euro per l'anno 2027.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dagli articoli 3 e 4, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2026 e 15,5 milioni di euro per l'anno 2027 e dall'articolo 2, valutati in 417,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 6,1 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

     a) quanto a 527,4 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e cassa di ciascuno stato di previsione della spesa di cui all'Allegato 1;

     b) quanto a 15,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 2;

     c) quanto a 6,1 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     Allegato 1

     (Art. 5, comma 2, lett. a)

 

Ministero (Dati in migliaia di euro)

2026

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

127.500

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

15.025

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

16.690

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

10.510

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

25.148

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

25.691

MINISTERO DELL'INTERNO

30.170

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

16.715

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

96.500

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

25.382

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

25.355

MINISTERO DELLA CULTURA

25.012

MINISTERO DELLA SALUTE

86.053

MINISTERO DEL TURISMO

1.649