§ 23.7.66 - D.L. 16 settembre 2024, n. 131.
Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:23. Comunità europee
Capitolo:23.7 unione europea
Data:16/09/2024
Numero:131


Sommario
Art. 1.  Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive - Procedura di infrazione n. 2020/4118
Art. 2.  Disposizioni sul trattamento previdenziale dei magistrati onorari - Procedura d'infrazione n. 2016/4081
Art. 3.  Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel [...]
Art. 4.  Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa-contabile del Ministero della giustizia - Procedura d'infrazione n. 2021/4037
Art. 5.  Disposizioni per il completo recepimento degli articoli 4, 5 e 8 della direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori [...]
Art. 6.  Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 in materia di controlli su strada - Procedura d'infrazione n. 2022/0231
Art. 7.  Disposizioni per l'attuazione degli obblighi derivanti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2019/317 e 2021/116 - Procedure di infrazione n. 2024/2190 e n. 2023/2056
Art. 8.  Disposizioni urgenti in materia sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea - Procedura d'infrazione n. 2019/2279
Art. 9.  Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi - Procedura d'infrazione n. 2023/2022
Art. 10.  Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo di periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali - Caso EU Pilot (2021)10047/Empl
Art. 11.  Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi per il settore privato - Procedura di [...]
Art. 12.  Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti [...]
Art. 13.  Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica - Procedura di infrazione n. 2023/2187
Art. 14.  Misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria - Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299
Art. 15.  Disposizioni urgenti in materia di diritto d'autore - Procedura di infrazione n. 2017/4092
Art. 16.  Disposizioni in materia di obblighi di pubblicità dei centri dati - attuazione della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023
Art. 17.  Disposizioni finanziarie
Art. 18.  Entrata in vigore


§ 23.7.66 - D.L. 16 settembre 2024, n. 131.

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

(G.U. 16 settembre 2024, n. 217)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 37;

     Considerato che il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana è superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea comparabili con la Repubblica italiana e che, pertanto, è necessario adottare misure urgenti per ridurre il numero di dette procedure, nonchè per evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

     Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione o l'aggravamento di quelle esistenti, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti normativi dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2024;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della cultura, della salute, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, e per la pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive - Procedura di infrazione n. 2020/4118

     1. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3:

     1) al comma 1:

     1.1) all'alinea, le parole: «Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento di cui all'articolo 4 e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 4, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027». Gli effetti della presente disposizione non pregiudicano la validità delle procedure selettive nonchè la decorrenza del rapporto concessorio, deliberati anteriormente a tale data con adeguata motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto, limitatamente alle procedure avviate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, delle modalità e dei criteri di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

     1.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;»;

     2) al comma 2, le parole: «Le concessioni» sono sostituite dalle seguenti: «Per le medesime finalità di cui al comma 1, le concessioni» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2027»;

     3) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, entro il 30 settembre 2027, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028.»;

     4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere, entro il 31 luglio 2027, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 30 giugno 2027, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresì alle Camere, entro il 30 giugno 2028, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale»;

     b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     «Art. 4 (Disposizioni in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive). - 1. La procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico - ricreative e sportive, di cui all'articolo 01, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si svolge nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento, anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili.

     2. L'ente concedente, anche su istanza di parte, avvia la procedura di affidamento di cui al comma 1 mediante la pubblicazione di un bando di gara, avente i contenuti previsti dal comma 4. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente concedente, e sull'albo pretorio on- line del comune ove è situato il bene demaniale oggetto di affidamento in concessione, per almeno trenta giorni, nonchè, per le concessioni demaniali di interesse regionale o nazionale, nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, e per le concessioni di durata superiore a dieci anni o di interesse transfrontaliero, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     3. L'ente concedente avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio. Alla scadenza del titolo concessorio, l'ente condente non dispone la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio, salvo nel caso in cui abbia già avviato la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 e solo per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione. In sede di prima applicazione del presente decreto, l'ente concedente, con riferimento ai titoli concessori con scadenza ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 in ogni caso entro e non oltre il 30 giugno 2027.

     4. Gli atti della procedura di affidamento sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'ente concedente con applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nel bando di gara sono indicati:

     a) l'oggetto e la finalità della concessione, con specificazione dell'ubicazione, dell'estensione, delle caratteristiche morfologiche e distintive dell'area demaniale e delle opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico necessari per il nuovo affidamento;

     b) il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati, nonchè gli obblighi di cui al comma 9;

     c) la durata della concessione determinata secondo i criteri di cui al comma 5;

     d) la misura del canone;

     e) il valore dell'indennizzo di cui al comma 9, nonchè i termini e le modalità di corresponsione dello stesso;

     f) la cauzione da prestarsi all'atto della stipula dell'atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario;

     g) i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94 e 95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

     h) i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti, adeguati e proporzionati alla concessione oggetto di affidamento e che agevolano la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili;

     i) le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande;

     l) il contenuto della domanda e la relativa documentazione da allegare, ivi compreso il piano economico-finanziario atto a garantire la sostenibilità economica del progetto e che include la quantificazione degli investimenti da realizzare;

     m) le modalità di svolgimento del sopralluogo presso l'area demaniale oggetto di affidamento;

     n) le modalità e i termini di svolgimento della procedura di affidamento;

     o) i criteri di aggiudicazione;

     p) lo schema di disciplinare della concessione, contenente le relative condizioni;

     q) i motivi dell'eventuale mancata suddivisione della concessione in lotti e l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente.

     5. La durata della concessione non è inferiore ai cinque anni e non è superiore ai venti anni ed è pari al tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario.

     6. Ai fini della valutazione delle offerte, l'ente concedente applica anche i seguenti criteri di aggiudicazione, nel rispetto del principio di parità di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalità:

     a) l'importo offerto rispetto all'importo minimo di cui al comma 4, lettera e);

     b) la qualità e le condizioni del servizio offerto agli utenti, anche in relazione al programma di interventi indicati dall'offerente, con particolare riferimento a quelli finalizzati a migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte delle persone con disabilità, nonchè l'offerta di specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione;

     c) la qualità degli impianti, dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali;

     d) l'offerta di servizi integrati che valorizzino le specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio;

     e) l'incremento e la diversificazione dell'offerta turistico-ricreativa;

     f) gli obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente e di salvaguardia del patrimonio culturale;

     g) l'impegno ad assumere, in misura prevalente o totalitaria, per le attività oggetto della concessione, personale di età inferiore a trentasei anni;

     h) l'esperienza tecnica e professionale dell'offerente in relazione ad attività turistico-ricreative comparabili, anche svolte in regime di concessione;

     i) se l'offerente, nei cinque anni antecedenti, ha utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sè e per il proprio nucleo familiare;

     l) al fine di garantire la massima partecipazione, il numero delle concessioni di cui è già titolare, in via diretta o indiretta, ciascun offerente nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente;

     m) il numero di lavoratori del concessionario uscente, che ricevono da tale attività la prevalente fonte di reddito per sè e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione.

     7. L'aggiudicazione della concessione diviene efficace dopo l'esito positivo della verifica da parte dell'ente concedente dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario. L'atto che regola il rapporto concessorio è stipulato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione. Fino alla data di stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

     8. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'ente concedente può ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario.

     9. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonchè pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025. Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è subordinato all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento. Il mancato tempestivo pagamento di cui al quarto periodo è motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio. La mancata adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2.

     10. All'articolo 03, comma 1, lettera a), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al punto 1) sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e di pregio naturale e ad alta redditività»;

     b) al punto 2), primo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «o destinati ad attività sportive, ricreative, sociali e legate a tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro».

     11. Con il decreto di cui al comma 9 si provvede, altresì, all'aggiornamento dell'entità degli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, lettera b) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonchè dei canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive. In caso di mancata adozione del decreto di cui al primo periodo, gli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, sono aumentati nella misura del 10 per cento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 04 del medesimo decreto-legge, e i canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive sono stabiliti ai sensi del comma 12.

     12. Per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, l'ente concedente determina i canoni tenendo conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonchè dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico. Una quota dei canoni, stabilita dall'ente concedente, è destinata alla realizzazione degli interventi di difesa delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere. L'importo del canone annuo, determinato in applicazione dei criteri di cui al primo periodo, non è comunque inferiore alla misura determinata ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

     13. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui al comma 1 avviate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione e ai relativi atti concessori.».

     2. L'articolo 10-quater del decreto-legge 22 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è abrogato.

 

     Art. 2. Disposizioni sul trattamento previdenziale dei magistrati onorari - Procedura d'infrazione n. 2016/4081

     1. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento, l'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, si interpreta nel senso che nei confronti dei magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono dovute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le contribuzioni obbligatorie per le seguenti tutele, con applicazione delle medesime aliquote contributive previste per la generalità dei lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti:

     a) assicurazione per l'invalidità vecchiaia e superstiti;

     b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

     c) assicurazione contro le malattie;

     d) assicurazione di maternità.

 

     Art. 3. Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari - Procedura d'infrazione n. 2023/2006

     1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 293, comma 1, lettera f), le parole: «ai familiari» sono sostituite dalle seguenti: «a un familiare o ad altra persona di fiducia»;

     b) all'articolo 350, comma 5, dopo la parola: «assumere», sono inserite le seguenti: «notizie e indicazioni» e le parole: «notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini» sono sostituite dalle seguenti: «quando ciò è imposto dalla necessità di evitare un imminente pericolo per la libertà, l'integrità fisica o la vita di una persona, oppure dalla necessità di compiere attività indispensabili al fine di evitare una grave compromissione delle indagini»;

     c) all'articolo 386, comma 1, lettera f), le parole: «ai familiari» sono sostituite dalle seguenti: «a un familiare o ad altra persona di fiducia»;

     d) all'articolo 387, comma 1, le parole: «ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'avvenuto arresto o fermo ai familiari dell'arrestato o del fermato o ad altra persona da essi indicata».

 

     Art. 4. Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa-contabile del Ministero della giustizia - Procedura d'infrazione n. 2021/4037

     1. Ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa-contabile e per garantire la piena operatività degli uffici centrali e territoriali in relazione alla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali nonchè di quelli relativi ai servizi di intercettazione nelle indagini penali, la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria è aumentata di 250 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 61 unità Area Funzionari e 189 unità Area Assistenti. Per le medesime finalità, il Ministero della giustizia, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un corrispondente contingente di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 61 unità appartenenti all'Area Funzionari e 189 unità appartenenti all'Area Assistenti, mediante l'espletamento di procedure concorsuali e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 5.002.710 per l'anno 2025 e di euro 10.005.420 annui a decorrere dall'anno 2026. È altresì autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonchè di euro 1.056.250 per l'anno 2025 e di euro 105.750 annui a decorrere dall'anno 2026 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale.

     3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede quanto a euro 2.000.000, per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; quanto a euro 6.058.960 per l'anno 2025 e a euro 10.111.170 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

 

     Art. 5. Disposizioni per il completo recepimento degli articoli 4, 5 e 8 della direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali - Procedura d'infrazione 2023/2090

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «minorenne» sono aggiunte le seguenti: «, assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonchè dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali»;

     b) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «responsabilità genitoriale» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o agli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter»;

     c) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

     «Art. 9 bis. (Valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della libertà personale). - 1. Fermo quanto previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonchè dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, il minorenne in stato di privazione della libertà personale è sottoposto senza indebito ritardo a visita medica volta a valutarne lo stato di salute fisica e psicologica. Le condizioni di salute sono rivalutate in ogni caso in presenza di specifiche indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze.

     2. Ai fini della sottoposizione all'interrogatorio, ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti, l'autorità giudiziaria tiene conto dei risultati delle visite mediche disposte sul minorenne in stato di privazione della libertà personale.»;

     d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 1, le parole: «di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede» sono sostituite dalle seguenti: «degli altri esercenti la responsabilità genitoriale»;

     2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Il minorenne è assistito da altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede ovvero designata da questa nel caso di inidoneità o di mancata indicazione, in presenza di una di una o più delle seguenti condizioni:

     a) la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale è contraria all'interesse superiore del minorenne;

     b) nonostante le ricerche compiute, non è stato possibile identificare e reperire alcuno degli esercenti la responsabilità genitoriale;

     c) sulla base di circostanze oggettive e concrete, vi è motivo di ritenere che l'informazione o la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale comprometterebbe in modo sostanziale il procedimento penale.

     1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, sussistendone i presupposti, l'autorità giudiziaria che procede informa prontamente il presidente del Tribunale per i minorenni per l'adozione dei provvedimenti di competenza.»;

     e) dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 12 bis. (Diritto all'informazione). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 e dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, al minorenne vengono fornite anche le informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

     2. Quando è informato di essere sottoposto alle indagini, il minorenne è informato altresì del diritto:

     a) a che vengano informati l'esercente la responsabilità genitoriale o gli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter;

     b) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento, anche durante le udienze, dall'esercente la responsabilità genitoriale o dagli altri soggetti di cui all'articolo 12;

     c) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento dai servizi di cui all'articolo 6;

     d) a ricevere una valutazione individuale delle proprie condizioni ai sensi dell'articolo 9;

     e) a che sia tutelata la riservatezza dei dati personali e della vita privata, anche con le misure di cui agli articoli 13 e 33.

     3. Quando è comunque sottoposto a privazione della libertà personale, il minorenne è informato altresì del diritto:

     a) a che la privazione della libertà personale sia limitata al più breve tempo possibile e sia disposta solo quando ogni altra misura è ritenuta inadeguata;

     b) a che la decisione sulla libertà personale sia rivalutata dall'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza di parte;

     c) a ricevere un trattamento specifico, adeguato alla sua personalità e alle sue esigenze educative sulla base di una valutazione individuale, volto a garantire la tutela della salute e fisica e psichica e il rispetto della libertà di religione e di credo, e altresì ad assicurare l'accesso all'istruzione e alla formazione, la tutela effettiva della vita familiare, l'accesso a programmi diretti a favorire lo sviluppo e il reinserimento sociale e la prevenzione della commissione di ulteriori reati, con modalità adeguate alla natura ed alla durata della privazione della libertà.

     4. Quando è sottoposto a misura cautelare detentiva il minorenne è altresì informato che:

     a) prima della sentenza definitiva, la custodia cautelare può essere disposta soltanto quando ogni altra misura cautelare risulti inadeguata;

     b) la durata della misura cautelare è soggetta a termini massimi predeterminati per legge, inferiori a quelli previsti per gli adulti;

     c) la privazione della libertà personale si svolge in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di età e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

     5. Le informazioni sono fornite con un linguaggio comprensibile, adeguato alla età e capacità del minorenne.

 

     Art. 12 ter. (Informazioni all'esercente la responsabilità genitoriale). - 1. Le informazioni dirette al minorenne sono al più presto comunicate anche all'esercente la responsabilità genitoriale ovvero alla persona ammessa o designata ai sensi dell'articolo 12 dall'autorità giudiziaria che procede.

     2. Alla cessazione delle circostanze indicate nell'articolo 12, comma 1-bis, le informazioni tuttora rilevanti ai fini del procedimento sono comunicate all'esercente la responsabilità genitoriale.».

     2. Al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1:

     1) al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272» sono aggiunte le seguenti: «, assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonchè dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali»;

     2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire i programmi di giustizia riparativa di cui al titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.»;

     b) dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

     «Art. 11 bis. (Informazioni relative alla detenzione). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, quando è disposta l'esecuzione della condanna a pena detentiva il minorenne è altresì informato che:

     a) ha diritto a che la privazione della libertà personale si svolga in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di età e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di età;

     b) ha diritto ad un progetto di intervento educativo personalizzato sulla base di una valutazione individuale;

     c) ha diritto ad accedere alle misure penali di comunità e alle altre misure alternative alla detenzione, nei casi e alle condizioni previsti dalla legge;

     d) ha diritto alla rivalutazione della decisione dell'autorità giudiziaria circa le modalità di esecuzione della pena e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure penali di comunità e delle altre misure alternative alla detenzione, tenuto conto che la pena detentiva è disposta solo quando le altre pene non risultino adeguate.».

 

     Art. 6. Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 in materia di controlli su strada - Procedura d'infrazione n. 2022/0231

     1. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Nel corso del controllo su strada, il conducente è autorizzato ad acquisire, anche tramite la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità, prima della conclusione del controllo su strada, le eventuali prove mancanti a bordo, idonee a documentare l'uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche. Ciò non pregiudica gli obblighi del conducente di garantire l'uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche.».

 

     Art. 7. Disposizioni per l'attuazione degli obblighi derivanti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2019/317 e 2021/116 - Procedure di infrazione n. 2024/2190 e n. 2023/2056

     1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/116 e all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/317. Si applicano, inoltre, le definizioni di cui all'articolo 3, del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018, all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 549/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 551/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004.

     2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) è l'Autorità nazionale competente per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo. Si applicano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro ai fornitori di servizi di navigazione aerea (ATS) che effettuano servizi di controllo del traffico aereo (ATC):

     a) nello spazio aereo terminale degli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino e nei settori «en-route» associati, che non attuano la sottofunzionalità di gestione degli arrivi e gestione integrata degli arrivi (sottofunzionalità AMAN) estesa all'orizzonte di 180 miglia nautiche entro il 31 dicembre 2024;

     b) nello spazio aereo terminale degli aeroporti di Milano Malpensa e nei settori di avvicinamento associati che non attuano la sottofunzionalità di gestione del traffico aereo (sottofunzionalità ATM) sull'integrazione fra gestione degli arrivi e gestione integrata degli arrivi e gestione delle partenze (integrazione AMAN/DMAN) entro il 31 dicembre 2027.

     4. Ai fornitori di ATS e agli operatori aeroportuali che effettuano servizi negli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Roma Fiumicino che non attuano la sottofunzionalità estesa sul piano operativo aeroportuale (AOP) entro il 31 dicembre 2027 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

     5. Ai fornitori di ATS e agli operatori aeroportuali che effettuano servizi negli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino che non attuano la funzionalità sulle reti di sicurezza degli aeroporti entro il 31 dicembre 2025 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

     6. Ai soggetti operativi che non attuano la sottofunzionalità ATM sulle operazioni sullo spazio aereo a rotte libere (FRA) transfrontaliero con almeno uno Stato confinante e la possibilità di connessione del FRA con le aree terminali di controllo (TMA) entro il 31 dicembre 2025 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

     7. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro ai soggetti operativi che forniscono servizi negli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino che non attuano, entro il 31 dicembre 2027, la sottofunzionalità ATM integrazione fra piano operativo aeroportuale e piano operativo della rete (integrazione AOP/NOP), nonchè, entro il 31 dicembre 2025, le seguenti ulteriori funzionalità relative alla gestione delle informazioni a livello di sistema:

     a) sottofunzionalità ATM sulle specifiche e infrastruttura tecnica del profilo di gestione delle informazioni a livello di sistema (SWIM) giallo per lo scambio di dati ATM per tutte le altre funzionalità ATM;

     b) sottofunzionalità ATM sullo scambio di informazioni aeronautiche;

     c) sottofunzionalità ATM sullo scambio di informazioni meteorologiche;

     d) sottofunzionalità ATM sullo scambio di informazioni tra reti cooperative;

     e) sottofunzionalità ATM sullo scambio di informazioni di volo (profilo giallo).

     8. Ai soggetti operativi che non forniscono e gestiscono le chiavi pubbliche di infrastruttura (PKI) e la sicurezza cibernetica entro il 31 dicembre 2024 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

     9. Ai fornitori di ATS e agli operatori aerei italiani che non attuano la sottofunzionalità ATM sulla condivisione iniziale delle informazioni sulla traiettoria aria-terra sopra al livello di volo 285 entro il 31 dicembre 2027 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

     10. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro ai fornitori di ATS che:

     a) non applicano la modulazione delle tariffe di navigazione aerea, secondo quanto previsto all'articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317;

     b) utilizzano le entrate derivanti dalle tariffe di rotta o presso i terminali non solo per coprire i costi determinati relativi ai servizi di rotta o presso i terminali, ma anche per finanziare proprie attività commerciali;

     c) omettono di porre in essere, nel periodo di riferimento, le misure individuate, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, dall'Autorità nazionale di vigilanza, ovvero dalla Commissione europea, per conseguire gli obiettivi prestazionali contenuti nel piano di miglioramento delle prestazioni;

     d) omettono di fornire all'autorità nazionale di vigilanza:

     1) le informazioni sulle condizioni locali pertinenti per la fissazione di obiettivi prestazionali nazionali o di obiettivi prestazionali a livello di blocco funzionale di spazio aereo;

     2) i dati necessari per stabilire il tasso di rendimento del capitale proprio per le tariffe di navigazione aerea;

     3) le informazioni circa gli investimenti previsti nei cinque anni successivi alla data della richiesta, che illustrino il profilo delle spese previste per gli investimenti nuovi e in corso durante e dopo il periodo di riferimento e il modo in cui i grandi investimenti contribuiscono alle prestazioni in ogni settore essenziale di prestazione;

     4) il piano aziendale di cui all'allegato III, punto ATM/ANS.OR.D.005, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione;

     5) le informazioni richieste ai fini della disapplicazione del dispositivo di ripartizione del rischio di costo, secondo quanto previsto all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317;

     6) i dati sulle basi di calcolo e le informazioni sulla ripartizione dei costi tra i servizi di navigazione aerea di rotta e presso i terminali, nonchè i dati sui proventi da attività commerciali e sui fondi pubblici ricevuti;

     e) omettono di fornire all'autorità nazionale di vigilanza i documenti, i dati, le informazioni e chiarimenti richiesti per monitorare il raggiungimento degli obiettivi prestazionali contenuti nei piani di miglioramento delle prestazioni;

     f) non consentono all'autorità nazionale di vigilanza l'accesso a locali, terreni o veicoli pertinenti, secondo quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317;

     g) omettono di fornire alle autorità competenti per la determinazione delle tariffe di rotta o di terminale l'indicazione dei costi relativi alla fornitura di servizi di navigazione aerea che sono compresi nella base di calcolo delle tariffe, così come individuati ai sensi dell'articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317;

     h) omettono di fornire alle autorità competenti per la determinazione delle tariffe di rotta o di terminale i dati relativi alle altre entrate di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

     11. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro ai fornitori di ATS, agli operatori aeroportuali italiani, ai coordinatori aeroportuali e agli operatori aerei italiani che:

     a) omettono di trasmettere alla Commissione europea gratuitamente, in formato elettronico, i dati di cui all'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, ovvero omettono di adottare le misure necessarie per garantirne la qualità, la convalida e la trasmissione tempestiva;

     b) omettono di fornire alla Commissione europea le informazioni da essa richieste sui loro controlli di qualità e sulle procedure di convalida adottate in relazione a tali dati.

     12. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il successivo trasferimento all'E.N.A.C ai fini del miglioramento della sicurezza del volo.

 

     Art. 8. Disposizioni urgenti in materia sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea - Procedura d'infrazione n. 2019/2279

     1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 10-bis:

     1) al comma 3:

     1.1) all'alinea, le parole: «definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36» e le parole: «tale da» sono sostituite dalla seguente: «deve»;

     1.2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) contenere gli elaborati e la documentazione di cui all'allegato 4.»;

     2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

     «5-bis. Per le gallerie individuate nell'allegato 4-quater, la richiesta di messa in servizio di cui al comma 5 è presentata entro i termini indicati per ciascuna galleria nel medesimo allegato. La richiesta di messa in servizio di cui al primo periodo non può in ogni caso essere presentata oltre il 31 dicembre 2027.

     5-ter. La trasmissione incompleta della documentazione a corredo della richiesta di messa in servizio di cui ai commi 5 e 5-bis, qualora non sanata entro trenta giorni dalla richiesta di integrazione da parte della Commissione, comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, diminuita di un terzo.»;

     3) al comma 6:

     3.1) le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»;

     3.2) la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta»;

     4) al comma 7, le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»;

     5) al comma 8, la lettera c) è abrogata;

     6) al comma 9, secondo periodo, le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»;

     b) all'articolo 10-ter, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio di cui all'articolo 10-bis, comma 6, e comunque fino all'adempimento delle prescrizioni eventualmente impartite dalla Commissione, il Gestore provvede ad adottare e mantiene, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime, la cui efficacia è asseverata, con cadenza semestrale, dal responsabile della sicurezza.»;

     c) all'articolo 16:

     1) al comma 1-bis:

     1.1) le parole: «centomila euro a trecentomila euro» sono sostituite dalle seguenti: «trecentomila euro a cinquecentomila euro»;

     1.2) le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 5 e 5-bis»;

     2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

     «1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis, commi 5 e 5-bis, in caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi comunicati dai Gestori ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 8, lettera a), dal quale deriva uno scostamento temporale superiore a sei mesi non giustificato da motivazioni tecniche e oggettive condivise dalla Commissione, il Gestore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a centocinquantamila euro.»;

     3) al comma 2, alinea, le parole: «diecimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro»;

     4) dopo il comma 5-bis è aggiunto, in fine, il seguente:

     «5-ter. Con decreto del direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione e all'aggiornamento delle modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 3. Dalla data di adozione del decreto di cui al primo periodo, le sanzioni sono irrogate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali sulla base delle risultanze istruttorie fornite dalla Commissione.»;

     d) all'Allegato 4, punto 3.4:

     1) la parola: «inoltra» è sostituita dalle seguenti: «trasmette gli elaborati progettuali e»;

     2) dopo le parole: «di sicurezza alla Commissione» sono inserite le seguenti: «, asseverata da parte di organismi di controllo terzi e accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 relativamente alla sussistenza dei requisiti minimi nonchè all'effettiva realizzazione degli interventi di sicurezza necessari alla messa in servizio»;

     e) dopo l'Allegato 4-ter è aggiunto l'Allegato 4-quater di cui all'allegato 1 del presente decreto.

 

     Art. 9. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi - Procedura d'infrazione n. 2023/2022

     1. All'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 15, è inserito il seguente:

     «15-bis. Il datore di lavoro che, in violazione del comma 3, mette a disposizione del lavoratore straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o a un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 5.500 euro per ciascun lavoratore straniero. Il canone è sempre eccessivo quando è superiore ad un terzo della retribuzione.».

 

     Art. 10. Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo di periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali - Caso EU Pilot (2021)10047/Empl

     1. All'articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Ai cittadini dell'Unione europea, degli altri Stati contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, della Confederazione Svizzera, di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Confederazione Svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate organizzazioni internazionali con i periodi assicurativi maturati in Italia, presso altri Stati membri dell'Unione europea, altri Stati contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e la Confederazione Svizzera.»;

     b) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

     c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «periodi di assicurazione» sono inserite le seguenti: «ai sensi dei commi 1 e 1-bis», e le parole: «maturati presso l'organizzazione internazionale» sono soppresse;

     d) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi in cui un ex dipendente di un'organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana soltanto tramite il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso l'organizzazione internazionale e maturati presso altri Stati membri dell'Unione europea, altri Stati contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e la Confederazione Svizzera, l'istituzione previdenziale italiana prende in considerazione i periodi assicurativi compiuti nel regime pensionistico dell'organizzazione internazionale, degli altri Stati membri dell'Unione europea, degli altri Stati contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, ad eccezione di quelli che sono stati oggetto di rimborso, come se fossero stati effettuati ai sensi della legislazione italiana, e calcola l'ammontare della prestazione esclusivamente in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana.».

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in euro 666.000 per l'anno 2025, euro 849.000 per l'anno 2026, euro 1.060.000 per l'anno 2027, euro 969.000 per l'anno 2028, euro 786.000 per l'anno 2029, euro 870.000 per l'anno 2030, euro 935.000 per l'anno 2031, euro 1.072.000 per l'anno 2032, euro 1.386.000 per l'anno 2033 ed euro 1.289.000 per l'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo dell'articolo 18, comma 9, della legge 29 luglio 2015, n. 115.

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dal 1° gennaio 2025.

 

     Art. 11. Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi per il settore privato - Procedura di infrazione 2014/4231

     1. All'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno.»;

     b) il comma 3 è abrogato.

 

     Art. 12. Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato - Procedura d'infrazione n. 2014/4231

     1. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.».

 

     Art. 13. Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica - Procedura di infrazione n. 2023/2187

     1. All'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di recepimento della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.».

 

     Art. 14. Misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria - Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299

     1. Al fine di concorrere all'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2002, in causa C-573/19, e del 10 novembre 2020, in causa C-644/18, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato uno specifico programma della durata massima di 54 mesi, finalizzato a promuovere la mobilità sostenibile, per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro a valere sulla dotazione del fondo previsto dall'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ripartiti nelle seguenti annualità: 50 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 140 milioni di euro per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per l'anno 2029. Gli interventi oggetto di finanziamento con le risorse di cui al primo periodo sono individuati, anche al fine di incrementarne l'efficacia in termini di miglioramento della qualità dell'aria, tenendo conto di quelli previsti e finanziati, in tutto o in parte, per le medesime finalità con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

     2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di interventi proposti dai comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 50.000 abitanti e dalle città metropolitane, il cui territorio ricade, in tutto o in parte, in zone di superamento dei valori limite di qualità dell'aria ambiente previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 e individuate dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2002, in causa C-573/19, in relazione agli ossidi di azoto ovvero dalla lettera di costituzione in mora della Commissione europea del 13 marzo 2024 relativa alla procedura di infrazione n. 2014/2147 in merito ai superamenti continui e di lungo periodo, in zone e agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di materiale particolato PM10. In fase di individuazione e di attuazione degli interventi, gli enti di cui al primo periodo possono avvalersi del supporto dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), le cui attività sono definite con apposita convenzione, con oneri nel limite delle risorse allo scopo complessivamente individuate al comma 3.

     3. Il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresì, le modalità di gestione e di monitoraggio del programma, i criteri di ripartizione delle risorse tra i destinatari, rappresentati dagli enti proponenti gli interventi e dall'ANCI per il supporto indicato dal comma 2, i requisiti degli interventi e le procedure di presentazione delle proposte, di trasferimento delle risorse e di rendicontazione e verifica dell'attuazione. Ai fini della gestione del programma di finanziamento, il medesimo decreto può prevedere l'attribuzione di attività a società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 1 nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall'articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021, nei quali rientrano anche gli oneri relativi alla convenzione di cui al comma 2. Con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede all'approvazione delle proposte di cui al primo periodo, con indicazione del cronoprogramma procedurale e di realizzazione, nei limiti delle risorse indicate al comma 1. Gli interventi sono identificati attraverso il Codice Unico di progetto (CUP) ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

     4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, al fine di individuare ulteriori misure e iniziative finalizzate ad assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, in causa C-644/2018, pronunciata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e della conseguente lettera di costituzione in mora della Commissione europea del 13 marzo 2024, adottata ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, in merito ai superamenti in zone e agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di materiale particolato PM10, nonchè della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2022, in causa C-573/2019, in merito ai superamenti, in zone e agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di biossido di azoto NO2, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia con il compito di elaborare, entro il 31 dicembre 2024, un Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria, comprensivo di cronoprogramma, di seguito denominato Piano.

     5. La cabina di regia di cui al comma 4 è presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministro delle imprese e del made in Italy, un rappresentante del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un rappresentante del Ministro della salute, un rappresentante del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR nonchè da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e da un rappresentante per ciascuna delle regioni interessate dalle procedure di infrazione di cui al comma 4. Le funzioni di segreteria della cabina di regia sono assicurate dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo modalità definite con apposito decreto adottato d'intesa dai capi dei predetti dipartimenti, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     6. Il Piano elaborato dalla cabina di regia è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La delibera di approvazione del Piano contiene, altresì, l'individuazione, in ragione della natura delle misure previste dal Piano medesimo e delle loro competenze, le Amministrazioni centrali, regionali e territoriali cui è demandata l'attuazione delle citate misure.

     7. Il Piano ha una durata di ventiquattro mesi decorrente dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con delibera del Consiglio dei ministri, adottata secondo le modalità di cui al comma 6, primo periodo, può essere prorogata la durata del Piano fino ad un massimo di ulteriori ventiquattro mesi, nonchè disposta la revisione ovvero l'aggiornamento dello stesso, anche sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio di cui al comma 9.

     8. Le Amministrazioni individuate nella delibera di approvazione del Piano sono tenute ad adottare le relative misure di carattere normativo, programmatico e, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, di carattere finanziario, volte ad assicurare il rispetto dei valori limite di materiale particolato PM10 e di biossido di azoto NO2, di cui all'allegato XI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, anche in accordo con gli altri enti locali interessati dall'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2022, in causa C-573/2019.

     9. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, procede al monitoraggio dell'attuazione delle Piano e delle relative misure, verificandone gli effetti e gli eventuali impedimenti, avvalendosi, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, del supporto delle Amministrazioni individuate nella delibera di approvazione del Piano e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). In caso di mancata attuazione delle misure del Piano o di scostamenti dal cronoprogramma approvato superiori al trimestre, la cabina di regia riferisce al Consiglio dei ministri che, con apposita deliberazione adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro dell'ambiente della sicurezza energetica, può anche autorizzare l'esercizio di poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. L'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al terzo periodo può essere deliberato, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche per la tempestiva attuazione di misure diverse da quelle previste dal Piano e ritenute necessarie per assicurare l'esecuzione delle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea e della lettera di costituzione in mora della Commissione europea di cui al comma 4.

     10. La cabina di regia di cui al comma 4 è istituita senza oneri a carico dello Stato. La partecipazione alla cabina di regia non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

 

     Art. 15. Disposizioni urgenti in materia di diritto d'autore - Procedura di infrazione n. 2017/4092

     1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni

     a) all'articolo 15-bis:

     1) al comma 1, dopo le parole: «In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori e degli editori (SIAE)» sono inserite le seguenti: «, gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti»;

     2) al comma 2-ter, terzo periodo, la congiunzione: «e» è sostituita dal seguente segno di interpunzione: «,» e, dopo le parole: «gestione collettiva», sono inserite le seguenti: «e le entità di gestione indipendenti»;

     b) all'articolo 180:

     1) al primo comma, dopo le parole: «gestione collettiva» sono inserite le seguenti: «e alle entità di gestione indipendenti»;

     2) al secondo comma, numero 1, primo periodo, dopo le parole: «gestione collettiva» sono inserite le seguenti: «e ciascuna entità di gestione indipendente», e al secondo periodo, dopo le parole: «gestione collettiva» sono inserite le seguenti: «e delle entità di gestione indipendenti»;

     3) al terzo comma, dopo le parole: «secondo le norme stabilite dal regolamento», sono inserite le seguenti: «e dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;

     4) al sesto comma, dopo le parole: «è conferito», le parole: «alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «all'organismo di gestione collettiva maggiormente rappresentativo per ciascuna categoria di titolari come individuato ai sensi del comma 2, n. 1»;

     5) al settimo comma, le parole: «riscossi dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono soppresse.

     2. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: «gestione collettiva» sono inserite le seguenti: «e le entità di gestione indipendenti», e, dopo le parole: «in Italia,» sono inserite le seguenti: «nonchè per gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti stabilite nel territorio dell'Unione europea operanti in Italia,».

     3. Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3, comma 2, le parole da: «agli articoli» fino a: «27,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 4, ad eccezione del comma 3, primo periodo, 13, comma 1, 14, commi 1 e 2, 17, 19, 22, 23, comma 3, 24, 26, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g) e l), 27 e 28, commi 1, 2 e 4,»;

     b) all'articolo 4:

     1) al comma 2, le parole: «, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento all'attività di intermediazione di diritti d'autore» sono soppresse;

     2) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «alcuna condizione» sono inserite le seguenti: «che ne renda gravoso l'esercizio»;

     3) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di entità di gestione indipendenti, le condizioni di adesione specificano altresì:

     a) lo scopo lucrativo dell'entità di gestione indipendente;

     b) le modalità di ripartizione della remunerazione del diritto d'autore, anche precisando l'eventuale esistenza di meccanismi di differenziazione tra gli aderenti alla entità di gestione indipendente;

     c) l'eventuale svolgimento da parte dell'entità di gestione indipendente di attività potenzialmente in conflitto di interessi rispetto all'attività di intermediazione.»;

     c) all'articolo 8:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione del diritto d'autore e dei diritti ad esso connessi»;

     2) al comma 1, alinea, dopo la parola: «intermediazione» sono inserite le seguenti: «del diritto d'autore o»;

     d) all'articolo 14, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

     «5-bis. Le entità di gestione indipendenti tengono separata contabilmente l'attività di intermediazione dei diritti rispetto alle altre attività. Gli investimenti delle entità di gestione indipendenti devono garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme, devono essere inoltre diversificati in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attività e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme.»;

     e) all'articolo 18, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

     «3-bis. Le entità di gestione indipendenti adottano tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti. In particolare, al più tardi entro novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 17, le entità di gestione indipendenti mettono a disposizione dei titolari dei diritti che rappresentano e degli altri soggetti legittimati, sulla base di una richiesta motivata, le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o più titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati, con particolare riguardo ai seguenti dati, se disponibili:

     a) il titolo dell'opera o altro materiale protetto;

     b) il nome del titolare dei diritti;

     c) il nome dell'editore o produttore pertinente;

     d) qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti.»;

     f) all'articolo 26, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, che non siano tenuti a farlo presso il Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicano, altresì, sul proprio sito web il bilancio o rendiconto annuale approvato e affidano la revisione legale ad una società iscritta nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Gli obblighi di cui al primo periodo si applicano altresì alla Società italiana autori ed editori (SIAE), che approva il proprio bilancio entro 120 giorni dalla conclusione dell'esercizio e lo pubblica sul proprio sito web e presso il Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 13.».

 

     Art. 16. Disposizioni in materia di obblighi di pubblicità dei centri dati - attuazione della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023

     1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e successivamente entro il 15 maggio di ciascun anno, i gestori di centri dati, come definiti nell'allegato A, punto 2.6.3.1.16, del regolamento (UE) 2024/264, della Commissione, del 17 gennaio 2024, con una domanda di potenza di tecnologia dell'informazione (IT) installata pari ad almeno 500 kW, rendono pubbliche le seguenti informazioni:

     a) denominazione del centro dati, nome del titolare e dei gestori del centro dati, data di entrata in funzione e comune in cui è ubicato il centro dati;

     b) superficie coperta del centro dati, potenza installata, traffico dati annuale in entrata e in uscita, quantità di dati conservati e trattati nel centro dati;

     c) prestazione del centro dati nell'ultimo anno civile completo secondo gli indicatori chiave di prestazione di cui al regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione europea, del 14 marzo 2024, sulla prima fase dell'istituzione di un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati.

     2. Il comma 1 non si applica ai centri dati che sono utilizzati o forniscono i loro servizi esclusivamente con il fine ultimo della difesa e della protezione civile e alle informazioni soggette al diritto dell'Unione e nazionale a tutela dei segreti commerciali e aziendali e della riservatezza.

 

     Art. 17. Disposizioni finanziarie

     1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 10 e 14, comma 1, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 18. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     Allegato 1

     (articolo 8, comma 1, lettera e), recante modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264)