Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.2 ristrutturazioni e riconversioni industriali |
Data: | 26/06/2025 |
Numero: | 92 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni finanziarie per assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA |
Art. 2. Disposizioni per la realizzazione di impianti per la produzione del preridotto |
Art. 3. Semplificazioni per gli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale |
Art. 4. Ulteriori misure a favore dell'indotto degli stabilimenti di interesse strategico nazionale |
Art. 5. Misure urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi |
Art. 6. Esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa |
Art. 7. Misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese |
Art. 8. Misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di cessazione dell'attività produttiva |
Art. 9. Modifiche all'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 |
Art. 10. Misure urgenti in favore della filiera produttiva della moda |
Art. 11. Disposizioni finanziarie |
Art. 12. Entrata in vigore |
§ 55.2.135 - D.L. 26 giugno 2025, n. 92.
Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi.
(G.U. 26 giugno 2025, n. 146)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
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Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere ulteriori misure, anche di carattere finanziario, finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere interventi in ordine alla semplificazione e accelerazione degli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di potenziare le misure in materia di ammortizzatori sociali e, nello specifico in termini di esonero della contribuzione addizionale per le imprese nelle aeree di crisi industriale complessa e di sostegno degli occupati in gruppi di imprese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Misure per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale e per la decarbonizzazione
Art. 1. Disposizioni finanziarie per assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA
1. Al fine di supportare gli indifferibili e urgenti interventi di ripristino e manutenzione, anche straordinaria, nonchè di sostenere gli ulteriori oneri diretti a preservare la funzionalità e continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del
2. L'amministrazione straordinaria della società ILVA S.p.A. provvede alla restituzione allo Stato dell'importo corrispondente ai finanziamenti concessi ai sensi del comma 1, per capitale, interessi e spese maturate, entro il termine di 120 giorni dalla data di cessione degli impianti predetti a valere sulle somme corrisposte quale prezzo di vendita o, in mancanza, entro il termine di 5 anni dalla data di concessione del prestito, in ogni caso in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura, anche in deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al
3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 11.
Art. 2. Disposizioni per la realizzazione di impianti per la produzione del preridotto
1. All'articolo 1, comma 1-quater, del
a) al sesto periodo, le parole da: «Al fine di dare attuazione agli interventi» a: «Comunicazione della Commissione europea C/2022/481 del 27 gennaio 2022, la società» sono sostituite dalle seguenti: «La società» e le parole: «con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili,» sono soppresse;
b) al settimo periodo, le parole: «, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili,» sono soppresse;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In alternativa a quanto previsto dal nono periodo, la società costituita ai sensi del primo periodo può procedere alla realizzazione e alla gestione dell'impianto mediante selezione di socio privato ai sensi dell'articolo 17 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.».
Art. 3. Semplificazioni per gli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale
1. Per gli investimenti, superiori ai 50 milioni di euro, localizzati all'interno delle aree industriali ex Ilva, nonchè per quelli localizzati nelle aree esterne purchè correlati alla funzionalità dello stabilimento, l'investitore può chiedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3 e seguenti, del
Art. 4. Ulteriori misure a favore dell'indotto degli stabilimenti di interesse strategico nazionale
1. All'articolo 2-quater, comma 4, del
Art. 5. Misure urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
1. Quando il commissario straordinario promuove l'azione di risoluzione per inadempimento dell'acquirente o di annullamento o di accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del contratto di vendita dei complessi aziendali, l'acquirente può cedere il contratto di acquisto, secondo le modalità e con le forme stabilite nel comma 2 del presente articolo, senza incorrere nella violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 63, comma 2, del
2. La cessione del contratto è consentita in caso di offerta irrevocabile di acquisto presentata da altra impresa, anche in controllo pubblico, contenente la dichiarazione di voler subentrare nel contratto di cui al comma 1, e l'impegno di subentro in tutti gli obblighi assunti dall'acquirente con il piano industriale nonchè in quelli previsti dall'articolo 63 del
3. L'offerta è autorizzata dal Ministero delle imprese e del made in Italy e l'autorizzazione costituisce condizione sospensiva del contratto di cessione. Possono essere autorizzate modifiche al Piano industriale a condizione che le stesse non determinino conseguenze pregiudizievoli sugli aspetti occupazionali.
4. Se l'acquirente rifiuta ingiustificatamente l'offerta il commissario straordinario può integrare la domanda chiedendo il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla mancata accettazione.
5. La conclusione del contratto di cessione determina la cessazione della materia del contendere rispetto alle domande di cui al comma 1 e alle eventuali domande accessorie. In tal caso le eventuali garanzie concesse dall'originario acquirente in relazione alla realizzazione del piano industriale non sono escusse dal commissario straordinario.
Capo II
Misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali
Art. 6. Esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa
1. I datori di lavoro che richiedono e ottengono per l'anno 2025, l'autorizzazione all'utilizzo dell'integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del
2. L'esonero non spetta o, se è già in godimento, si interrompe qualora il datore di lavoro attivi, durante il periodo di utilizzo della integrazione salariale straordinaria, una procedura di licenziamento collettivo ai sensi e per gli effetti della
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione per 9,3 milioni di euro per l'anno 2025 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
Art. 7. Misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese
1. Per le imprese appartenenti a gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a mille unità impiegati sul territorio italiano, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 30,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 32 milioni di euro per l'anno 2027. Ai maggiori oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 30,7 milioni di euro per l'anno 2025, 31,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 32 milioni di euro per l'anno 2027 e alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate in 0,8 milioni di euro per l'anno 2026, 0,9 milioni di euro per l'anno 2027 e in 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 30,7 milioni di euro per l'anno 2025, 31,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 32 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2027 mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dal comma 1;
c) quanto a 1,6 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 8. Misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di cessazione dell'attività produttiva
1. All'articolo 44 del
«1-ter. Per l'anno 2025, entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, per tale anno, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
1-quater. Nelle ipotesi di crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell'attività produttiva, laddove l'impresa sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 1-ter, il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria decade dal trattamento qualora:
a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente;
b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza.
1-quinquies. Le previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quater si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. L'impresa ammessa al trattamento straordinario di integrazione di cui ai commi 1 e 1-ter comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco dei lavoratori che sono interessati dalle sospensioni, ai fini del loro inserimento nella piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del
Art. 9. Modifiche all'articolo 1, comma 171, della
1. All'articolo 1, comma 171, della
Art. 10. Misure urgenti in favore della filiera produttiva della moda
1. All'articolo 2, del
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La misura di cui al comma 1 può essere riconosciuta per un ulteriore periodo massimo di dodici settimane a decorrere dal 1° febbraio 2025 fino al 31 dicembre 2025, nel limite di spesa previsto per l'anno 2025 di cui al comma 4.»;
b) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «è erogata» sono sostituite dalle seguenti: «può essere erogata»;
2) al terzo periodo, le parole: «Il datore di lavoro in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie,» sono sostituite dalle seguenti: «In alternativa, il datore di lavoro»;
3) al quinto periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».
Capo III
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 11. Disposizioni finanziarie
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 203,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dagli articoli 6, comma 3 e 7, comma 2 e delle maggiori entrate, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dall'articolo 7, comma 2;
b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, delle somme iscritte in conto residui sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del
Art. 12. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.