§ 55.2.132 - L. 15 marzo 2024, n. 28.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.2 ristrutturazioni e riconversioni industriali
Data:15/03/2024
Numero:28


Sommario
Art. 1. 


§ 55.2.132 - L. 15 marzo 2024, n. 28.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.

(G.U. 18 marzo 2024, n. 65)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Il decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, recante disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 9 del 2024.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, capoverso:

     al primo periodo, dopo le parole: «requisiti di cui all'articolo 1» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

     al secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 12 del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'articolo 12 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo» e dopo le parole: «disciplinati dallo stesso» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;

     al terzo periodo, le parole: «di cui all'articolo 12 decreto» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'articolo 12 del citato codice di cui al decreto»;

     dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo le parole: "tramite la cessione dei complessi aziendali" sono inserite le seguenti: "o dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali".

     1-ter. A seguito dell'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, il commissario straordinario, entro sei mesi dal provvedimento di ammissione, comunica il piano industriale al Ministero delle imprese e del made in Italy».

     All'articolo 2:

     al comma 1, capoverso 1-sexies:

     al primo periodo, dopo le parole: «esigenze di continuità» sono inserite le seguenti: «produttiva e»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «all'articolo 222 del» sono inserite le seguenti: «codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al»;

     è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il finanziamento di cui al presente comma è concesso con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa richiesta motivata del commissario straordinario».

     Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 2-bis (Misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle microimprese e delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria). - 1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024, è concessa a titolo gratuito, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 30 giugno 2023, di cui alla comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2023, a decorrere dal 3 febbraio 2024 e fino alla chiusura della predetta procedura di amministrazione straordinaria, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente, fino alla misura:

     a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;

     b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

     2. Per l'accesso alla garanzia del Fondo di cui al comma 1, le imprese di cui al suddetto comma 1 devono aver prodotto, in un periodo non risalente oltre i cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 35 per cento del fatturato medio complessivo nei confronti del committente sottoposto alle procedure di cui al medesimo comma 1. A tale fine, alla richiesta di garanzia del Fondo deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico, ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro, attestante la sussistenza, alla data della richiesta della garanzia del Fondo, del requisito di cui al primo periodo.

     3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, in prima istanza, a valere sulle risorse, libere da impegni alla data del 3 febbraio 2024, assegnate alla riserva del Fondo di garanzia istituita ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2017. Eventuali maggiori oneri che dovessero eccedere l'ammontare delle predette risorse sono posti a carico della dotazione del medesimo Fondo di garanzia a legislazione vigente, nel limite delle risorse libere da impegni e fino all'importo massimo di 30 milioni di euro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 2-ter (Istituzione del contributo in conto interesse per le imprese dell'indotto). - 1. Per l'anno 2024, sulle operazioni finanziarie di cui all'articolo 2-bis può essere altresì richiesta la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni. Il predetto contributo è riconosciuto alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dall'articolo 2-bis, ai sensi e nei limiti della vigente disciplina europea in materia di aiuti di importanza minore ("de minimis"), ed è pari al valore complessivo, attualizzato alla data di concessione dell'aiuto, della differenza tra gli interessi calcolati, nell'arco dell'intera durata dell'operazione, al tasso contrattuale e gli interessi determinati applicando alla medesima operazione un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso contrattuale. Per l'attualizzazione si applica il vigente tasso, determinato in conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

     2. Ai fini dell'accesso al contributo di cui al comma 1, il tasso di interesse applicato dal soggetto finanziatore all'operazione finanziaria non può essere superiore al tasso di interesse medio praticato, nell'ultimo anno, su operazioni finanziarie aventi finalità e forma tecnica analoghe concesse alla stessa impresa ovvero, in assenza di tale riferimento, a imprese con caratteristiche e profilo di rischio simili. A tal fine, il soggetto finanziatore che concede l'operazione finanziaria oggetto della richiesta della garanzia di cui all'articolo 2-bis e del contributo di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione.

     3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, ed è individuato il soggetto incaricato della relativa gestione, i cui oneri sono posti a carico delle risorse destinate all'intervento di cui al comma 4, entro il limite massimo del 2 per cento.

     4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

 

     Art. 2-quater (Ulteriori misure di protezione delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuità produttiva). - 1. I crediti vantati dalle imprese dell'indotto di cui al comma 3, o dai cessionari e garanti di tali crediti, inclusa la società Sace S.p.a., nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla data del 3 febbraio 2024, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 6 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e possono essere soddisfatti per il valore nominale del capitale, degli interessi e delle spese ai sensi dell'articolo 222, comma 3, del medesimo codice, se anteriori all'ammissione alla predetta procedura, ove riferiti a prestazioni di beni e servizi, anche non continuative.

     2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 166 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in ordine agli atti compiuti, ai pagamenti effettuati e alle garanzie prestate dal debitore, non sono soggetti a revocatoria i pagamenti e le cessioni dei crediti di cui al comma 1 effettuati tra il 3 febbraio 2024 e la data di apertura della procedura.

     3. Ai fini del presente articolo, l'indotto è rappresentato dalle imprese che hanno erogato:

     a) prestazioni di attività manutentive necessarie a consentire la funzionalità produttiva degli impianti;

     b) forniture di ricambi e materiale di consumo necessari a permettere la manutenzione e la funzionalità produttiva degli impianti;

     c) servizi di autotrasporto e di movimentazione di attrezzature, prodotti di consumo, materia prima, semilavorati e prodotti finiti, anche all'esterno dell'area degli impianti;

     d) servizi in materia di risanamento ambientale, di sicurezza e di attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014.

     4. In sede di approvazione del rendiconto dell'anno 2023 da parte dell'organo esecutivo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate, previa comunicazione all'amministrazione che ha erogato le somme, allo svincolo di quote di avanzo vincolato di amministrazione derivanti da trasferimenti statali, riferite a interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate di cui al primo periodo sono utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno delle imprese di cui al presente articolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

 

     Art. 2-quinquies (Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale). - 1. Ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2-bis, è riconosciuta, per l'anno 2024, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un periodo non superiore a sei settimane, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane.

     2. Il nesso causale della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di cui al comma 1 è individuato nella monocommittenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente. Si ha influsso gestionale prevalente quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente al 3 febbraio 2024, il 70 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.

     3. Al fine di garantire la continuità aziendale e i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, con apposito accordo quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati, da stipulare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le modalità di sospensione e riduzione dell'attività lavorativa anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori.

     4. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I datori di lavoro, previa comunicazione delle cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, dell'entità e della durata prevedibile e del numero dei lavoratori interessati, con il richiamo all'accordo quadro di cui al comma 3, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonchè alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trasmettono, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento di integrazione al reddito all'INPS, con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati e l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, dichiarando la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.

     5. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

     6. I periodi di utilizzo dell'integrazione al reddito autorizzati ai sensi del presente articolo non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 4, 12, 22 e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui al medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015.

     7. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono erogate direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS ai datori di lavoro o da questi ultimi conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In alternativa, i datori di lavoro possono richiedere che il trattamento di sostegno al reddito sia pagato direttamente dall'INPS ai lavoratori, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

     8. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nel limite di spesa di 16,7 milioni di euro per l'anno 2024 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

     9. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al comma 8 dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa di cui al medesimo comma 8, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

     10. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 16,7 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

     All'articolo 3:

     al comma 1, le parole: «piani di riorganizzazione aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «programmi di riorganizzazione aziendale», le parole: «prosecuzione aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «prosecuzione dell'esercizio d'impresa», le parole: «ai sensi al decreto-legge 23 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del decreto-legge 23 dicembre» e dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2023, n. 213,» sono inserite le seguenti: «e a valere sulle risorse di cui al medesimo comma 176,»;

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. In considerazione della complessità dei programmi di cui al comma 1, al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela ambientale, previa consultazione sindacale, i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza nonchè i lavoratori addetti all'implementazione, alla gestione e alla manutenzione dei presidi ambientali possono essere interessati dai processi di riduzione oraria o di sospensione dal lavoro, a rotazione, soltanto qualora non direttamente impegnati in specifici programmi di sorveglianza delle medesime attività afferenti alla sicurezza e alla tutela ambientale, ovvero in specifici programmi formativi, diversi dalla formazione professionale per la gestione delle bonifiche di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18»;

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, si applicano anche per l'anno 2024.

     2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in euro 973.400 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

     All'articolo 4:

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «Al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Nel decreto legislativo»;

     al capoverso Art. 74-bis:

     al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 131 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sostituito al curatore il commissario straordinario»;

     al comma 7, dopo le parole: «di archiviare la procedura di amministrazione straordinaria e» sono inserite le seguenti: «di autorizzare»;

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. All'articolo 45, comma 2-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole: "Possono essere nominati solo esperti che non risultino già membri di un comitato" sono sostituite dalle seguenti: "Gli esperti possono far parte di non più di tre comitati"».

     Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 4-bis (Misure in materia di amministrazione straordinaria). - 1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

     "1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1, fermo restando il requisito di cui alla lettera b) del medesimo comma, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria le imprese che svolgono le attività di rilevanza strategica di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonchè le imprese che detengono le reti e gli impianti di rilevanza strategica di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, quando impiegano un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a quaranta da almeno un anno";

     b) all'articolo 40, comma 1-bis, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed è depositata in cancelleria";

     c) all'articolo 62, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     "3-bis. Il commissario straordinario, previa autorizzazione del Ministro delle imprese e del made in Italy sentito il comitato di sorveglianza, può rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il commissario notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 48, possono iniziare azioni esecutive sui beni rimessi nella disponibilità del debitore";

     d) all'articolo 73, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Con l'istanza di cui al comma 1, il commissario straordinario, previa autorizzazione ministeriale, chiede al tribunale la conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale o, per le start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in liquidazione controllata. La richiesta di conversione di cui al primo periodo può essere presentata anche successivamente e, in tale ipotesi, si applicano gli articoli 71 e 72";

     e) all'articolo 74, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     "b-bis) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali nè i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata dal commissario straordinario con la relazione di cui all'articolo 40, comma 1-bis".

     2. Le disposizioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 si applicano alle procedure aperte dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e a quelle che si trovano, a tale data, ancora nella fase di esecuzione del programma autorizzata ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

 

     Art. 4-ter (Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale). - 1. In via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, nell'ambito del piano di politiche attive previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa, con la presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, nel quale è contenuto un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui l'impresa opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonchè per gestire processi di transizione occupazionale. La nuova impresa a seguito della costituzione può sottoscrivere l'accordo di cui al presente comma anche prima dell'operazione societaria di aggregazione a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l'impegno ad effettuare tale operazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sottoscrizione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati meccanismi che assicurino l'eventuale revoca in caso di mancata effettuazione dell'operazione.

     2. Il progetto di cui al comma 1 deve contenere:

     a) la descrizione del piano industriale della nuova impresa;

     b) il numero complessivo dei lavoratori coinvolti nel processo di aggregazione;

     c) il numero complessivo dei lavoratori a cui applicare le politiche attive del progetto e l'indicazione dei profili professionali oggetto di formazione compatibili con il piano industriale;

     d) il numero delle ore di formazione, non inferiore a 200 per ciascun lavoratore a tempo pieno da riproporzionare per i rapporti a tempo parziale;

     e) l'impegno del datore di lavoro a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni straordinarie di cui al comma 1 per almeno quarantotto mesi, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 7.

     3. In corso di realizzazione del progetto l'azienda può variare parte dei corsi di formazione o riqualificazione e ne dà dettagliata informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui al comma 1.

     4. Al datore di lavoro, nei casi previsti dal comma 1, spetta un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura massima del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite di importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore. L'esonero contributivo di cui al presente comma spetta per ulteriori dodici mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

     5. L'esonero contributivo di cui al comma 4 è riconosciuto solo con riferimento ai lavoratori di cui al comma 2, lettera c), e a condizione che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive da svolgere nel periodo di durata del beneficio.

     6. Alle disposizioni previste dal presente articolo non si applicano i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

     7. Al fine di tutelare il perimetro occupazionale ai sensi del comma 2, lettera e), è consentita l'interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie ovvero per effetto dell'utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori.

     8. Al fine di agevolare la transizione occupazionale, in via sperimentale le nuove imprese di cui al comma 1 possono avviare iniziative di politica attiva a gestione diretta aziendale finalizzata a ricollocare i lavoratori, con il loro consenso, anche in altri settori economici con un contratto di lavoro almeno corrispondente a quello in essere. Ferma restando la gestione diretta aziendale della ricollocazione, i fabbisogni occupazionali del territorio possono essere recuperati anche avvalendosi dei servizi forniti dalle agenzie per il lavoro, dai centri per l'impiego o da ogni altro operatore economico del territorio, comprese le associazioni di categoria. Al fine di svolgere le attività previste dal presente comma, le agenzie per il lavoro possono essere aggregate ai sensi del comma 1, anche attraverso reti d'impresa, consorzi o altre forme di partecipazione, anche di natura societaria.

     9. Qualora l'azienda interrompa il rapporto di lavoro per motivi diversi da quelli previsti dal comma 7, si applica la sanzione pari al doppio dell'esonero contributivo fruito limitatamente ai lavoratori interessati dalla violazione prevista dal presente comma.

     10. Gli incentivi non spettano con riferimento alle nuove imprese costituite da società del medesimo gruppo o che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o riconducibili al medesimo centro di interessi.

     11. Le disposizioni di cui al presente articolo sono compatibili con altri strumenti previsti dalla legislazione vigente nonchè con ogni altro incentivo o beneficio previsto dalla legislazione vigente nel periodo di sperimentazione finalizzato all'occupazione dei lavoratori.

     12. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica all'Ispettorato nazionale del lavoro gli accordi sottoscritti ai sensi del comma 1 al fine di verificare la corretta esecuzione degli impegni formativi assunti dal datore di lavoro nel rispetto delle disposizioni previste dal presente articolo.

     13. Nei primi quattro anni di svolgimento dell'attività della nuova impresa, a qualunque fine sia richiesto il rispetto o il possesso di specifici requisiti o autorizzazioni, compresi quelli necessari per la partecipazione a bandi pubblici, l'azienda può avvalersi anche di quelli in possesso dei soci che hanno dato luogo all'aggregazione.

     14. I benefici previsti dal presente articolo sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2024, 46,4 milioni di euro per l'anno 2025, 49,2 milioni di euro per l'anno 2026, 21,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2028. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prima della sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, verifica la disponibilità delle risorse sulla base della proiezione dei costi indicati nell'accordo. Il monitoraggio e la verifica del rispetto del limite di spesa sono effettuati, sulla base anche di quanto disciplinato dal decreto di cui al comma 1, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     15. Agli oneri derivanti dal primo periodo del comma 14, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2024, 46,4 milioni di euro per l'anno 2025, 49,2 milioni di euro per l'anno 2026, 21,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2028, e alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 14, valutate in 2,1 milioni di euro per l'anno 2029 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede:

     a) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2024, 24,9 milioni di euro per l'anno 2025, 29,2 milioni di euro per l'anno 2026, 10,1 milioni di euro per l'anno 2027, 2,8 milioni di euro per l'anno 2028, 2,1 milioni di euro per l'anno 2029 e 0,6 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

     b) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2025 e a 6 milioni di euro per l'anno 2026, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

     c) quanto a 5,4 milioni di euro per l'anno 2025, 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 14.

 

     Art. 4-quater (Modifica all'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84). - 1. Al fine di razionalizzare le attività, la logistica e gli investimenti nelle strutture portuali serventi gli stabilimenti del settore della raffinazione ricadenti all'interno del polo petrolchimico siracusano e riconosciuti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, all'allegato A, numero 9), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: "Porti di Augusta" sono inserite le seguenti: ", Siracusa (rada di Santa Panagia e rada del Porto Grande)"».