Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.2 ristrutturazioni e riconversioni industriali |
Data: | 03/03/2023 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1, |
§ 55.2.117 - L. 3 marzo 2023, n. 17.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale.
(G.U. 6 marzo 2023, n. 55)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 GENNAIO 2023, N. 2
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «da convertire» sono sostituite dalle seguenti: «che si convertono»;
alla lettera b), dopo le parole: «autorizzata a sottoscrivere» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «aumenti di capitale sociale o finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «aumenti di capitale sociale o a erogare finanziamenti»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali nell'area di Taranto, ai sensi del
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa). - 1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonchè al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-bis, della
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 993.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: «che detenga» sono inserite le seguenti: «, direttamente o indirettamente,».
All'articolo 3:
al comma 1:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) alla lettera b), dopo le parole: "parametrato al fatturato dell'impresa" sono inserite le seguenti: ", solo ove la gestione commissariale nell'esercizio d'impresa sia caratterizzata almeno dal pareggio tra ricavi e costi, con esclusione, quanto a questi ultimi, di quelli riferiti alle spese legali correlate alla rappresentanza in giudizio del commissario straordinario nell'ambito del contenzioso afferente agli interessi coinvolti nella procedura e agli adempimenti previsti dal presente decreto"»;
alla lettera b):
al capoverso b-ter), le parole: «e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a» sono sostituite dalle seguenti: «e in particolare, per il 15 per cento di tale compenso, avendo riguardo alle seguenti attività» e le parole: «per il rimanente 15 per cento al completamento del programma senza il beneficio di alcuna proroga, anche se disposta per effetto di legge, salvo diversa previsione della stessa.» sono sostituite dalle seguenti: «per il rimanente 10 per cento, avendo riguardo all'avvenuta chiusura dell'esercizio di impresa entro i due anni successivi all'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria ai sensi del presente decreto, ovvero entro i tre anni successivi per le imprese di cui al
dopo il capoverso b-ter) sono aggiunti i seguenti:
«b-quater) riduzione del 10 per cento del compenso, qualora la chiusura dell'esercizio di impresa avvenga dopo tre anni dall'apertura dell'amministrazione straordinaria per le imprese di cui al presente decreto, e dopo quattro anni per le imprese di cui al
b-quinquies) incremento del 10 per cento del compenso, ove all'atto della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia accertato il ritorno in bonis dell'imprenditore, in ragione dell'avvenuta soddisfazione integrale dello stato passivo».
All'articolo 4:
al comma 1, capoverso 2-bis, le parole: «In ogni caso gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi riguardanti le grandi imprese per le quali trova applicazione il
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le previsioni di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del
Nel capo I, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:
«Art. 4-bis (Disposizioni relative al comitato di sorveglianza). - 1. All'articolo 45 del
"2-bis. I membri del comitato durano in carica tre anni, rinnovabili sino all'estinzione della procedura. Possono essere nominati solo esperti che non risultino già membri di un comitato".
2. I soggetti già nominati come membri del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 45 del
Alla rubrica del capo I sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al settore aeronautico e alle aree di crisi industriale complessa».
All'articolo 5:
al comma 1:
alla lettera c), le parole: «in luogo dell'applicazione cautelare della misura interdittiva» sono sostituite dalle seguenti: «in luogo della misura cautelare interdittiva»;
alla lettera d), capoverso 1-ter, dopo le parole: «stabilimenti industriali» sono inserite le seguenti: «o parti di essi», le parole: «o loro parti,» sono soppresse e le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo».
All'articolo 6:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «delle disposizioni di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie»;
al capoverso 1-bis.1, al terzo periodo, le parole: «giudice detta le prescrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice detta le prescrizioni» e, al sesto periodo, le parole: «il provvedimento di cui ai periodi precedenti, anche se negativo, è trasmesso» sono sostituite dalle seguenti: «i provvedimenti emessi dal giudice ai sensi dei periodi precedenti, anche se negativi, sono trasmessi».