Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.2 ristrutturazioni e riconversioni industriali |
Data: | 05/01/2023 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale |
Art. 1 bis. Continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa |
Art. 2. Amministrazione straordinaria delle società partecipate |
Art. 3. Compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi |
Art. 4. Compensi degli amministratori giudiziari |
Art. 4 bis. Disposizioni relative al comitato di sorveglianza |
Art. 5. Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 |
Art. 6. Disposizioni in materia di sequestro |
Art. 7. Disposizioni in materia di responsabilità penale |
Art. 8. Disposizione transitoria |
Art. 9. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 10. Entrata in vigore |
§ 55.2.116 - D.L. 5 gennaio 2023, n. 2. [1]
Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale.
(G.U. 5 gennaio 2023, n. 4)
Capo I
Disposizioni relative al settore siderurgico, al settore aeronautico
e alle aree di crisi industriale complessa [2]
Art. 1. Modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale
1. All'articolo 1 del
a) al comma 1-ter, dopo le parole: «finanziamenti in conto soci,» sono inserite le seguenti: «secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima»;
b) al comma 1-quinquies, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale sociale o a erogare finanziamenti in conto soci secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-ter» [3].
1-bis. Al fine di garantire la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali nell'area di Taranto, ai sensi del
Art. 1 bis. Continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa [5]
1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonchè al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-bis, della
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 993.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 2. Amministrazione straordinaria delle società partecipate
1. All'articolo 2, comma 2, del
Art. 3. Compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi
1. All'articolo 47, comma 1, del
a) alla lettera b), dopo le parole: «parametrato al fatturato dell'impresa» sono inserite le seguenti: «solo ove la gestione commissariale nell'esercizio d'impresa sia caratterizzata almeno dal pareggio tra ricavi e costi, con esclusione, quanto a questi ultimi, di quelli riferiti alle spese legali correlate alla rappresentanza in giudizio del commissario straordinario nell'ambito del contenzioso afferente agli interessi coinvolti nella procedura e agli adempimenti previsti dal presente decreto»;
b) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) corresponsione di acconti sul compenso spettante ai sensi della lettera b) nella sola fase di esercizio dell'impresa;
b-ter) subordinazione del 25 per cento del compenso complessivamente spettante ai sensi della lettera b) alla verifica da parte dell'Autorità vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e in particolare, per il 15 per cento di tale compenso, avendo riguardo alle seguenti attività: 1) adempimento, sotto il profilo della tempestività e completezza, della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie; 2) adeguato soddisfacimento del ceto creditorio anche con riferimento ai creditori chirografari; 3) adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali; 4) restituzione dell'eventuale importo della garanzia di cui all'articolo 2-bis del
b-quater) riduzione del 10 per cento del compenso, qualora la chiusura dell'esercizio di impresa avvenga dopo tre anni dall'apertura dell'amministrazione straordinaria per le imprese di cui al presente decreto, e dopo quattro anni per le imprese di cui al
b-quinquies) incremento del 10 per cento del compenso, ove all'atto della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia accertato il ritorno in bonis dell'imprenditore, in ragione dell'avvenuta soddisfazione integrale dello stato passivo» [7].
Art. 4. Compensi degli amministratori giudiziari
1. All'articolo 8 del
«2-bis. Nei casi riguardanti le grandi imprese per le quali trova applicazione il
1-bis. Le previsioni di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del
Art. 4 bis. Disposizioni relative al comitato di sorveglianza [10]
1. All'articolo 45 del
«2-bis. I membri del comitato durano in carica tre anni, rinnovabili sino all'estinzione della procedura. Possono essere nominati solo esperti che non risultino già membri di un comitato».
2. I soggetti già nominati come membri del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 45 del
Capo II
Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionale
Art. 5. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta, in fine, la seguente:
«b-bis) l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
b) all'articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
c) all'articolo 45, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La nomina del commissario di cui al primo periodo è sempre disposta, in luogo della misura cautelare interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
d) all'articolo 53, dopo il comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente:
«1-ter. Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
Art. 6. Disposizioni in materia di sequestro
1. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
«1-bis.1. Quando il sequestro ha ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
1-bis. 2. Nei casi disciplinati dal comma 1-bis.1, il provvedimento con cui il giudice abbia escluso o revocato l'autorizzazione alla prosecuzione, o negato la stessa in sede di istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto, nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, può essere oggetto di impugnazione ai sensi dell'articolo 322-bis del codice, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy o del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma.» [12].
Art. 7. Disposizioni in materia di responsabilità penale
1. Chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
Art. 8. Disposizione transitoria
1. Fino alla data di perdita di efficacia del Piano Ambientale di cui all'articolo 2, comma 6, del
Art. 9. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 10. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Viste le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, di cui al
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per fronteggiare le problematiche relative alla gestione dell'ex Ilva;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure anche di carattere processuale e procedimentale finalizzate ad assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Disposizioni relative al settore siderurgico
Art. 1. Modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale
1. All'articolo 1 del
a) al comma 1-ter, dopo le parole: «finanziamenti in conto soci,» sono inserite le seguenti: «secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima»;
b) al comma 1-quinquies, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia è autorizzata a sottoscrivere, aumenti di capitale sociale o finanziamento in conto soci secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-ter.».
Art. 2. Amministrazione straordinaria delle società partecipate
1. All'articolo 2, comma 2, del
Art. 3. Compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi
1. All'articolo 47, comma 1, del
a) alla lettera b), dopo le parole: «parametrato al fatturato dell'impresa» sono inserite le seguenti: «solo ove non siano prodotte ulteriori perdite rispetto alla situazione esistente al momento della dichiarazione dello stato di insolvenza»;
b) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) corresponsione di acconti sul compenso spettante ai sensi della lettera b) nella sola fase di esercizio dell'impresa;
b-ter) subordinazione del 25 per cento del compenso complessivamente spettante ai sensi della lettera b) alla verifica da parte dell'Autorità vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a: 1) adempimento, sotto il profilo della tempestività e completezza, della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie; 2) adeguato soddisfacimento del ceto creditorio anche con riferimento ai creditori chirografari; 3) adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali; 4) restituzione dell'eventuale importo della garanzia di cui all'articolo 2-bis del
Art. 4. Compensi degli amministratori giudiziari
1. All'articolo 8 del
Capo II
Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionale
Art. 5. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta, in fine, la seguente:
«b-bis) l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
b) all'articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
c) all'articolo 45, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La nomina del commissario di cui al primo periodo è sempre disposta, in luogo dell'applicazione cautelare della misura interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
d) all'articolo 53, dopo il comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-ter. Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
Art. 6. Disposizioni in materia di sequestro
1. All'articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, di cui al
«1-bis.1. Quando il sequestro ha ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
1-bis.2. Nei casi disciplinati dal comma 1-bis.1, il provvedimento con cui il giudice abbia escluso o revocato l'autorizzazione alla prosecuzione, o negato la stessa in sede di istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto, nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, può essere oggetto di impugnazione ai sensi dell'articolo 322-bis del codice, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy o del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma.».
Art. 7. Disposizioni in materia di responsabilità penale
1. Chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
Art. 8. Disposizione transitoria
1. Fino alla data di perdita di efficacia del Piano Ambientale di cui all'articolo 2, comma 6, del
Art. 9. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 10. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[5] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[9] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[10] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.