Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.14 sostegno all'occupazione |
Data: | 28/10/2024 |
Numero: | 160 |
Sommario |
Art. 1. Misure di contrasto al lavoro sommerso |
Art. 2. Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda |
Art. 3. Misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 |
Art. 4. Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza |
Art. 5. Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale |
Art. 6. Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie al fine del conseguimento del target M4C1-30 del PNRR |
Art. 7. Disposizioni urgenti in materia di interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano |
Art. 8. Promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy - Piano Mattei |
Art. 9. Modifiche alla riforma del reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici |
Art. 10. Misure urgenti a favore del personale scolastico |
Art. 11. Disposizioni urgenti per la fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti |
Art. 12. Entrata in vigore |
§ 58.14.232 - D.L. 28 ottobre 2024, n. 160.
Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
(G.U. 28 ottobre 2024, n. 253)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
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Visto l'articolo 1, commi 498, della
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Considerato che è obiettivo prioritario del Governo il contrasto al lavoro sommerso che produce effetti distorsivi e negativi sulla qualità e sulla produttività del lavoro, nonchè sulla coesione sociale e sul buon funzionamento del mercato unico europeo;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di implementare e introdurre nuove misure nazionali di contrasto al lavoro sommerso, anche in attuazione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 dicembre 2022, e nel rispetto degli obiettivi ivi previsti;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l'azione dello Stato e degli enti preposti in materia di contrasto al lavoro sommerso, anche attraverso la ridefinizione delle relative competenze;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni per la risoluzione di situazioni di crisi occupazionali per le imprese operanti nel settore dell'informazione, dell'editoria e della moda;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni urgenti per garantire la piena operatività delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni in materia di promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy in concomitanza con l'avvio dell'anno formativo 2024-2025;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni in materia di ordinamenti e personale scolastico in ragione dell'avvio dell'anno scolastico 2024-2025 nonchè in relazione allo svolgimento di procedure concorsuali finalizzate, tra l'altro, ad assolvere agli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere, in vista del termine dell'esercizio finanziario 2024, alla migliore allocazione delle risorse economiche non ancora impegnate per le relative finalità, destinandole a ulteriori azioni realizzabili entro l'anno 2024;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere una disposizione interpretativa in materia di copertura assicurativa obbligatoria per i danni da eventi catastrofali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Disposizioni in materia di lavoro
Art. 1. Misure di contrasto al lavoro sommerso
1. All'articolo 6, comma 2, del
2. All'articolo 25-quater, comma 1, del
3. All'articolo 1 della
«863. Nel primo semestre di ciascun anno l'INAIL pubblica nel proprio sito istituzionale l'avviso pubblico con l'indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di ammissibilità di presentazione delle domande e rende noti i parametri associati sia all'oggetto della domanda sia alle caratteristiche proprie dell'impresa, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Nello stesso avviso sono definiti i criteri di premialità per le imprese che risultano iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del
4. All'articolo 29 del
«8. A seguito del rilascio dell'attestato di cui al comma 7 e per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL di cui al medesimo comma, il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità e l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l'iscrizione nella Lista di conformità INL, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonchè le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.».
5. A decorrere dal 1° gennaio 2026, per i soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del
6. Gli ISAC di cui al comma 5 hanno lo scopo di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all'imposizione contributiva e sono elaborati ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 15, del
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Ispettorato nazionale del lavoro, entro il 31 dicembre 2025, sono approvati gli ISAC per i primi due settori di cui al comma 6, nonchè sono stabilite le premialità da applicare ai soggetti di cui al comma 5, i criteri e le modalità per l'aggiornamento periodico degli stessi e le ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.
8. Con le medesime modalità di cui al comma 7 è stabilita l'estensione graduale degli ISAC ad almeno sei ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva, entro il 31 agosto 2026.
9. Dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 non devono derivare modifiche, rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte dei soggetti di cui al comma 5.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5 a 9, pari a 414.800 euro per l'anno 2025 e a 1,25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sugli stanziamenti relativi alla Misura 5 - Componente 2, Investimento 5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
11. All'articolo 10 del
«1-ter. L'Ispettorato nazionale del lavoro assicura, con modalità tecniche dallo stesso definite, l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i dati oggetto di condivisione ai sensi del comma 1, nonchè i soggetti abilitati ad accedere al Portale nazionale del sommerso ai sensi del presente comma.».
Art. 2. Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda
1. In deroga agli articoli 4 e 12 del
2. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, il datore di lavoro trasmette all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti a normativa vigente.
3. L'integrazione salariale di cui al presente articolo è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del
4. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nel limite di spesa di 64,6 milioni di euro per l'anno 2024 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. L'INPS provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al comma 4 dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa di cui al medesimo comma 4, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
7. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 64,6 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
Art. 3. Misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1 della
1. All'articolo 1 della
«6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è altresì annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria, ivi incluso il rifinanziamento della misura di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».
Capo II
Disposizioni in materia di sistema universitario
Art. 4. Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (ASN) e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche in attuazione dell'articolo 26, comma 7, del
2. Al fine di consentire il rafforzamento dell'organico dei docenti anche in funzione dell'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e stabilizzare il quadro del reclutamento universitario nelle more della sua revisione complessiva, all'articolo 24, comma 6, della
Art. 5. Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale
1. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività istituzionali nelle more della riforma del Consiglio universitario nazionale (CUN) di cui alla
Art. 6. Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie al fine del conseguimento del target M4C1-30 del PNRR
1. All'articolo 15 del
a) al comma 2-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole: «beni immobili dello Stato» sono inserite le seguenti: «e i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata» e dopo le parole: «su richiesta», sono inserite le seguenti: «del Ministero dell'università e della ricerca, del Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli interventi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-quater, commi 2 e 2-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338.»;
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di accelerare le procedure di verifica del raggiungimento del target M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del
Art. 7. Disposizioni urgenti in materia di interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano
1. Al fine di completare gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico «Campus Nord» a Bovisa Milano, anche in attuazione degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al Politecnico di Milano. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
Capo III
Disposizioni in materia di istruzione
Art. 8. Promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy - Piano Mattei
1. Alla
a) all'articolo 11, comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «, anche per i percorsi attivati all'estero,»;
b) all'articolo 14, comma 5-ter, le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11» e le parole: «altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni» sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga alle priorità individuate dall'articolo 11, comma 2».
2. Per la promozione dei processi di internazionalizzazione degli ITS Academy nell'ambito del Piano Mattei, è autorizzata la spesa di 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 per il potenziamento delle strutture e dei laboratori anche presso sedi all'estero, nonchè la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 per l'ampliamento della offerta formativa di cui al presente periodo. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 3,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della
Art. 9. Modifiche alla riforma del reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici
1. All'articolo 18-bis, comma 4, primo periodo, del
Art. 10. Misure urgenti a favore del personale scolastico
1. Il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 13.700.000 euro per l'anno 2024, al fine di incentivare il maggior impegno connesso al supporto delle azioni previste dal PNRR ed a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 7.400.000 euro per l'anno 2024, a mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della
Art. 11. Disposizioni urgenti per la fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti
1. All'articolo 23 del
«5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 è incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 12. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.