§ 58.14.232 - D.L. 28 ottobre 2024, n. 160.
Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.14 sostegno all'occupazione
Data:28/10/2024
Numero:160


Sommario
Art. 1.  Misure di contrasto al lavoro sommerso
Art. 2.  Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda
Art. 3.  Misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198
Art. 4.  Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
Art. 5.  Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale
Art. 6.  Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie al fine del conseguimento del target M4C1-30 del PNRR
Art. 7.  Disposizioni urgenti in materia di interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano
Art. 8.  Promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy - Piano Mattei
Art. 9.  Modifiche alla riforma del reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici
Art. 10.  Misure urgenti a favore del personale scolastico
Art. 11.  Disposizioni urgenti per la fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti
Art. 12.  Entrata in vigore


§ 58.14.232 - D.L. 28 ottobre 2024, n. 160.

Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

(G.U. 28 ottobre 2024, n. 253)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

     Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19;

     Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

     Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

     Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

     Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, recante «Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonchè il servizio di mensa nelle scuole»;

     Vista la legge 4 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»;

     Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante «Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30»;

     Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante «Riordino del Consiglio universitario nazionale»;

     Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante «Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia»;

     Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

     Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»;

     Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonchè per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;

     Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

     Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

     Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

     Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'articolo 1, comma 863;

     Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»;

     Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

     Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

     Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria»;

     Visto l'articolo 1, commi 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

     Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative di accelerazione e snellimento delle procedure»;

     Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore»;

     Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025» e, in particolare, l'articolo 3 che ha soppresso l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);

     Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

     Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, recante «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

     Considerato che è obiettivo prioritario del Governo il contrasto al lavoro sommerso che produce effetti distorsivi e negativi sulla qualità e sulla produttività del lavoro, nonchè sulla coesione sociale e sul buon funzionamento del mercato unico europeo;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di implementare e introdurre nuove misure nazionali di contrasto al lavoro sommerso, anche in attuazione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 dicembre 2022, e nel rispetto degli obiettivi ivi previsti;

     Considerata la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l'azione dello Stato e degli enti preposti in materia di contrasto al lavoro sommerso, anche attraverso la ridefinizione delle relative competenze;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni per la risoluzione di situazioni di crisi occupazionali per le imprese operanti nel settore dell'informazione, dell'editoria e della moda;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni urgenti per garantire la piena operatività delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni in materia di promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy in concomitanza con l'avvio dell'anno formativo 2024-2025;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni in materia di ordinamenti e personale scolastico in ragione dell'avvio dell'anno scolastico 2024-2025 nonchè in relazione allo svolgimento di procedure concorsuali finalizzate, tra l'altro, ad assolvere agli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere, in vista del termine dell'esercizio finanziario 2024, alla migliore allocazione delle risorse economiche non ancora impegnate per le relative finalità, destinandole a ulteriori azioni realizzabili entro l'anno 2024;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere una disposizione interpretativa in materia di copertura assicurativa obbligatoria per i danni da eventi catastrofali;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2024;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Capo I

Disposizioni in materia di lavoro

 

Art. 1. Misure di contrasto al lavoro sommerso

     1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».

     2. All'articolo 25-quater, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «dell'ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «dell'INAIL».

     3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 863 è sostituito dal seguente:

     «863. Nel primo semestre di ciascun anno l'INAIL pubblica nel proprio sito istituzionale l'avviso pubblico con l'indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di ammissibilità di presentazione delle domande e rende noti i parametri associati sia all'oggetto della domanda sia alle caratteristiche proprie dell'impresa, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Nello stesso avviso sono definiti i criteri di premialità per le imprese che risultano iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonchè gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenza e di revoca del contributo.».

     4. All'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il comma 8 è sostituito dal seguente:

     «8. A seguito del rilascio dell'attestato di cui al comma 7 e per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL di cui al medesimo comma, il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità e l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l'iscrizione nella Lista di conformità INL, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonchè le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.».

     5. A decorrere dal 1° gennaio 2026, per i soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono introdotti gli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva.

     6. Gli ISAC di cui al comma 5 hanno lo scopo di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all'imposizione contributiva e sono elaborati ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 15, del decreto-legge n. 50 del 2017, selezionando due settori economici di prima applicazione tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva. Le attività di cui al presente comma, salvo quanto disposto dal comma 10, sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Ispettorato nazionale del lavoro, entro il 31 dicembre 2025, sono approvati gli ISAC per i primi due settori di cui al comma 6, nonchè sono stabilite le premialità da applicare ai soggetti di cui al comma 5, i criteri e le modalità per l'aggiornamento periodico degli stessi e le ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.

     8. Con le medesime modalità di cui al comma 7 è stabilita l'estensione graduale degli ISAC ad almeno sei ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva, entro il 31 agosto 2026.

     9. Dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 non devono derivare modifiche, rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte dei soggetti di cui al comma 5.

     10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5 a 9, pari a 414.800 euro per l'anno 2025 e a 1,25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sugli stanziamenti relativi alla Misura 5 - Componente 2, Investimento 5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

     11. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

     «1-ter. L'Ispettorato nazionale del lavoro assicura, con modalità tecniche dallo stesso definite, l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i dati oggetto di condivisione ai sensi del comma 1, nonchè i soggetti abilitati ad accedere al Portale nazionale del sommerso ai sensi del presente comma.».

 

     Art. 2. Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda

     1. In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e alle disposizioni che disciplinano la durata della prestazioni erogata dal Fondo di solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato di cui all'art. 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonchè conciario, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo corrispondente al periodo che decorre dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2024.

     2. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, il datore di lavoro trasmette all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti a normativa vigente.

     3. L'integrazione salariale di cui al presente articolo è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione. In quest'ultimo caso il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all'art. 7, comma 5 bis, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per le prestazioni di cui al comma 1 non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

     4. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nel limite di spesa di 64,6 milioni di euro per l'anno 2024 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

     5. L'INPS provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     6. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al comma 4 dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa di cui al medesimo comma 4, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

     7. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 64,6 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

     Art. 3. Misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198

     1. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

     «6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è altresì annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria, ivi incluso il rifinanziamento della misura di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

 

Capo II

Disposizioni in materia di sistema universitario

 

     Art. 4. Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

     1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (ASN) e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche in attuazione dell'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nelle more della revisione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 sono istituiti i quadrimestri quarto e quinto, successivi a quelli previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 1796 del 27 ottobre 2023. A tal fine, la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, rispettivamente a decorrere dal 6 novembre 2024 ed entro il 4 marzo 2025, per il quarto quadrimestre, e a decorrere dal 5 marzo 2025 ed entro il 3 luglio 2025, per il quinto quadrimestre. I lavori riferiti al quinto quadrimestre si concludono entro il 3 novembre 2025. Le commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 1211 del 28 luglio 2023 restano in carica fino al 15 aprile 2026.

     2. Al fine di consentire il rafforzamento dell'organico dei docenti anche in funzione dell'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e stabilizzare il quadro del reclutamento universitario nelle more della sua revisione complessiva, all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «del quattordicesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «del quindicesimo anno».

 

     Art. 5. Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale

     1. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività istituzionali nelle more della riforma del Consiglio universitario nazionale (CUN) di cui alla legge 16 gennaio 2006, n. 18, di adeguarne l'organizzazione e il funzionamento alle esigenze di semplificazione e di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di contenere le spese di funzionamento, per garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il CUN, nella composizione in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua a svolgere le proprie funzioni sino al termine del 31 luglio 2025. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività del Consiglio, il mandato degli attuali componenti è prorogato sino al termine di cui al presente comma.

 

     Art. 6. Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie al fine del conseguimento del target M4C1-30 del PNRR

     1. All'articolo 15 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2-bis:

     1) al primo periodo, dopo le parole: «beni immobili dello Stato» sono inserite le seguenti: «e i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata» e dopo le parole: «su richiesta», sono inserite le seguenti: «del Ministero dell'università e della ricerca, del Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,»;

     2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli interventi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-quater, commi 2 e 2-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338.»;

     b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     «4-bis. Al fine di accelerare le procedure di verifica del raggiungimento del target M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, può avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le attività di supporto tecnico, ivi incluso il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi e il rilascio dell'attestazione certificante la creazione e la disponibilità all'assegnazione dei posti letto finanziati ai sensi degli articoli 1 e 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338.».

 

     Art. 7. Disposizioni urgenti in materia di interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano

     1. Al fine di completare gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico «Campus Nord» a Bovisa Milano, anche in attuazione degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al Politecnico di Milano. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

 

Capo III

Disposizioni in materia di istruzione

 

     Art. 8. Promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy - Piano Mattei

     1. Alla legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 11, comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «, anche per i percorsi attivati all'estero,»;

     b) all'articolo 14, comma 5-ter, le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11» e le parole: «altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni» sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga alle priorità individuate dall'articolo 11, comma 2».

     2. Per la promozione dei processi di internazionalizzazione degli ITS Academy nell'ambito del Piano Mattei, è autorizzata la spesa di 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 per il potenziamento delle strutture e dei laboratori anche presso sedi all'estero, nonchè la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 per l'ampliamento della offerta formativa di cui al presente periodo. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 3,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della legge 3 agosto 2007, n. 123, e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

 

     Art. 9. Modifiche alla riforma del reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici

     1. All'articolo 18-bis, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo le parole: «di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «ovvero con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, come richiamato all'articolo 5, comma 2».

 

     Art. 10. Misure urgenti a favore del personale scolastico

     1. Il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 13.700.000 euro per l'anno 2024, al fine di incentivare il maggior impegno connesso al supporto delle azioni previste dal PNRR ed a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 7.400.000 euro per l'anno 2024, a mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a 6.300.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

 

     Art. 11. Disposizioni urgenti per la fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti

     1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 è incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

 

     Art. 12. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.