§ 55.1.271 - D.L. 24 gennaio 2025, n. 3.
Misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti dell'ex ILVA S.p.A., nonchè per il riesame [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.1 finanziamenti
Data:24/01/2025
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Misure finanziarie
Art. 1 bis.  (Rapporto di valutazione del danno sanitario - VDS per gli impianti di interesse strategico nazionale).
Art. 1 ter.  (Procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale).
Art. 1 quater.  (Disposizioni transitorie).
Art. 1 quinquies.  (Clausola di invarianza finanziaria).
Art. 1 sexies.  (Stanziamento di ulteriori risorse per finalità ambientali nelle aree dell'ex ILVA S.p.A.).
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 55.1.271 - D.L. 24 gennaio 2025, n. 3. [1]

Misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti dell'ex ILVA S.p.A., nonchè per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale [2].

(G.U. 24 gennaio 2025, n. 19)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

     Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

     Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»;

     Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»;

     Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante «Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento»;

     Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante «Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»;

     Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico»;

     Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure di carattere finanziario finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2025;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Misure finanziarie

     1. All'articolo 39, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «fino a 150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 400 milioni».

 

     Art. 1 bis. (Rapporto di valutazione del danno sanitario - VDS per gli impianti di interesse strategico nazionale). [3]

     1. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, afferenti, in particolare, al rapporto tra valutazioni sanitarie e riesame del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) secondo l'interpretazione datane dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024, resa nella causa C-626/22, all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     "2-bis. Il decreto adottato ai sensi del comma 2 è aggiornato, almeno ogni sette anni, includendo criteri predittivi in ragione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche relative al rischio per la salute associato all'esposizione ad emissioni industriali. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2013, è aggiornato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

     2-ter. Il rapporto di VDS, in quanto elaborato alla luce delle risultanze correlate a un'installazione esistente e operante, ha l'obiettivo, in coerenza con la normativa dell'Unione europea in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di fornire elementi di valutazione di carattere sanitario, rilevanti anche ai fini del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.

     2-quater. Resta fermo, in ordine ai rapporti tra VDS e autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89".

 

     Art. 1 ter. (Procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale). [4]

     1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 29-octies, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli impianti di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, forniscono, oltre alle informazioni necessarie ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 29-octies, il rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo oggetto dell'istanza di riesame. Nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 1-bis, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 207 del 2012, introdotto dall'articolo 1-bis del presente decreto, i gestori degli impianti di interesse strategico nazionale di cui al primo periodo predispongono lo studio di valutazione di impatto sanitario (VIS).

     2. Lo studio di VIS a corredo dell'istanza di riesame dell'AIA, relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo interessato oggetto di riesame, è predisposto e valutato sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2019, utilizzando, per la valutazione dell'impatto sulla qualità dell'aria, i valori limite di riferimento di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e, per la valutazione del rischio sanitario, i valori di riferimento stabiliti dalla norma tecnica dell'Environmental Protection Agency degli Stati Uniti d'America (US-EPA), vigente alla data del 31 gennaio 2025.

     3. Per le attività di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS) che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'ISS trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il parere sulla base della documentazione in suo possesso, entro trenta giorni dalla ricezione dello studio di VIS. Ove siano necessarie integrazioni dello studio, esse sono richieste direttamente, e senza possibilità di reiterazione, dall'ISS al gestore entro quindici giorni. Il termine di cui al terzo periodo è sospeso sino alla produzione delle integrazioni da parte del gestore.

     4. La Commissione di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 rilascia il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle valutazioni rese ai sensi del comma 3. Entro dieci giorni dalla data di ricezione del parere della Commissione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di acquisire le determinazioni finali a chiusura del procedimento di riesame dell'AIA. La determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi è rilasciata entro sessanta giorni dalla data della prima riunione della conferenza medesima.

 

     Art. 1 quater. (Disposizioni transitorie). [5]

     1. Nel caso di procedimenti di riesame di cui all'articolo 29-octies del decreto legislativo n. 152 del 2006, in corso alla data del 31 gennaio 2025 e aventi a oggetto impianti di interesse strategico nazionale, gli atti già prodotti dal gestore rimangono validi se conformi a quanto previsto dall'articolo 1-ter del presente decreto, il parere dell'ISS è reso entro il 15 febbraio 2025, la Commissione di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, integrata con un esperto in materia sanitaria designato dal Ministero della salute, rilascia il proprio parere nei successivi trenta giorni e la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi è rilasciata nei successivi trenta giorni.

 

     Art. 1 quinquies. (Clausola di invarianza finanziaria). [6]

     1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1-bis a 1-quater del presente decreto le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 1 sexies. (Stanziamento di ulteriori risorse per finalità ambientali nelle aree dell'ex ILVA S.p.A.). [7]

     1. Per interventi di ripristino e di bonifica ambientale di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, da realizzare a cura dell'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. su aree di proprietà di quest'ultima ricomprese nel sito di interesse nazionale (SIN) di Taranto e diverse da quelle occupate dal gestore ovvero oggetto di trasferimento a terzi, che non trovano copertura finanziaria nelle residue disponibilità del patrimonio destinato di cui all'articolo 3, comma 1, del predetto decreto-legge n. 1 del 2015, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo con una dotazione di 68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028.

     2. L'organo commissariale di ILVA S.p.A. elabora un cronoprogramma degli interventi a valere sul fondo di cui al comma 1, aggiornato trimestralmente, approvato con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel limite delle risorse di cui al comma 3. Le somme necessarie sono erogate per stati di avanzamento su richiesta dell'organo commissariale e rendicontate con periodicità mensile.

     3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 20 marzo 2025, n. 31.

[2] Titolo così modificato dalla L. di conversione.

[3] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[4] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[5] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[6] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[7] Articolo inserito dalla L. di conversione.