Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.2 interventi particolari |
Data: | 27/01/2023 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 79.2.1674 - L. 27 gennaio 2023, n. 9.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.
(G.U. 1 febbraio 2023, n. 26)
1. Il D.L. 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 DICEMBRE 2022, N. 186
All'articolo 1:
al comma 1, alinea, le parole: «la residenza, ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «la residenza ovvero»;
al comma 4, le parole: «, sono, altresì» sono sostituite dalle seguenti: «sono altresì».
Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
«Art. 5 bis. (Rafforzamento dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale). - 1. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale è autorizzata, nell'ambito della vigente dotazione organica, a reclutare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o attraverso le speciali procedure di immissione nei ruoli del personale in servizio presso l'Autorità consentite dalla legislazione vigente, un contingente di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia fino a 8 unità e un contingente di personale non dirigenziale fino a 82 unità. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa nel limite di 2.500.000 euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 607 dell'articolo 1 della
Art. 5 ter. (Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione). - 1. Al fine di garantire, nell'isola di Ischia, il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, e degli immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del
2. Il Commissario straordinario, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva con ordinanza, acquisito in conferenza di servizi il parere dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e sentita la regione Campania, un piano di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme, utilizzando a tale scopo anche gli esiti delle indagini e gli studi prodotti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell'11 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2022. Il piano, che contiene anche una ricognizione degli interventi e delle risorse impiegate e disponibili contro il dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'isola di Ischia, ha validità quinquennale ed è attuato progressivamente nel limite delle risorse allo scopo finalizzate. Nelle more dell'adozione del predetto piano, il Commissario straordinario provvede, con propri atti, alla ricognizione e all'attuazione degli interventi per le più urgenti necessità nel limite delle risorse allo scopo finalizzate e disponibili nella contabilità speciale intestata al medesimo Commissario. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della
3. Le previsioni del piano commissariale di cui al comma 2 integrano il piano di ricostruzione previsto dall'articolo 24-bis del
4. Ai fini dell'attuazione del piano commissariale di cui al comma 2, il Commissario straordinario può definire accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con altri enti e organismi pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario provvede anche mediante ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono comunicate al Presidente della regione Campania e al Presidente del Consiglio dei ministri. Ai provvedimenti di natura regolatoria e organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario, si applica quanto previsto dall'articolo 33 del
6. Per gli interventi di conto capitale di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 51-ter, della
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 5 quater. (Aggiornamento del piano di assetto idrogeologico per l'isola di Ischia). - 1. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto del dissesto idrogeologico nell'isola di Ischia.
2. L'aggiornamento del piano è approvato in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità di cui all'articolo 67 del
Art. 5 quinquies. (Progettazione e attuazione degli interventi). - 1. Alle procedure finalizzate all'affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori relativi agli interventi individuati nel piano di cui all'articolo 5-quater del presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del
Art. 5 sexies. (Misure in materia di fanghi e inerti da colata). - 1. Con riferimento alla gestione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata conseguente all'evento calamitoso del 26 novembre 2022, il Commissario straordinario esercita i poteri di cui al comma 1 dell'articolo 191 del
2. Con apposite ordinanze ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario individua più siti destinati allo stoccaggio provvisorio.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2023. Con le ordinanze commissariali adottate ai sensi del comma 1 è assicurato altresì il raccordo con le misure precedentemente adottate in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 5 septies. (Rafforzamento della capacità amministrativa e risorse). - 1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 18 del
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: «ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2024, di 3 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 2 milioni di euro per l'anno 2028»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «e dal comma 1, del» sono sostituite dalle seguenti: «, e dal comma 1 del» e le parole: «ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2024, a 3 milioni di euro per l'anno 2025, a 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a 2 milioni di euro per l'anno 2028»;
alla lettera b), le parole: «ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025, 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 2 milioni di euro per l'anno 2028».