§ 17.2.564 - D.L. 11 giugno 2024, n. 76.
Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:11/06/2024
Numero:76


Sommario
Art. 1.  Contributi per beni mobili
Art. 2.  Contributi per la delocalizzazione e l'acquisto di aree alternative
Art. 3.  Azioni ispettive, di controllo e di vigilanza)
Art. 4.  Procedure di selezione pubblica e proroga della struttura commissariale
Art. 5.  Soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione
Art. 6.  Infrastrutture stradali e ferroviarie
Art. 7.  Uffici speciali per la ricostruzione sisma 2009
Art. 8.  Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività volte al superamento di emergenze di protezione civile
Art. 9.  Disposizioni urgenti per la piena attivazione della capacità operativa dell'Agenzia Italia Meteo
Art. 10.  Disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice G7 di Brindisi.
Art. 11.  Fondazione «Milano Cortina 2026»)
Art. 12.  Entrata in vigore


§ 17.2.564 - D.L. 11 giugno 2024, n. 76.

Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali.

(G.U. 11 giugno 2024, n. 135)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Visto il decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile» e, in particolare, l'articolo 11;

     Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l'articolo 67-ter, comma 2;

     Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 437;

     Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'articolo 1, comma 551;

     Visto il «Codice della protezione civile» di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

     Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»;

     Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli- Cesena, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2023;

     Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2023;

     Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023;

     Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 agosto 2023 con il quale è stato disciplinato il passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e delle altre attività previste dal decreto legislativo n. 1 del 2018 alla gestione commissariale straordinaria ai sensi dell'articolo 20-ter, commi 1 e 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 11 settembre 2023;

     Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2024, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena e delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2024;

     Ritenuta la straordinaria necessità di definire misure urgenti per il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, funzionali ad assicurare l'erogazione di contributi anche in caso di impossibilità di ricostruzione in loco, al rafforzamento della capacità amministrativa degli enti interessati e all'estensione del perimetro delle attività di ricostruzione;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di chiarire la disciplina di finanziamento della gestione e del funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione operanti in relazione al sisma 2009;

     Ritenuta la straordinaria necessità di definire misure urgenti di protezione civile, funzionali a garantire il rafforzamento e il completamento delle attività correlate all'emergenza;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la piena attivazione della capacità operativa dell'Agenzia per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo»;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire misure per l'impiego del personale militare e di soccorso per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Vertice del «Gruppo dei sette» (G7), in programma dal 13 al 15 giugno 2024 nella città di Brindisi;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di chiarire le modalità di azione della Fondazione «Milano-Cortina 2026», al fine di agevolare le complesse attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi Olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 e garantirne lo svolgimento nell'ambito temporale immediato e predefinito delle predette competizioni;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 10 giugno 2024;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri per la protezione civile e le politiche del mare, per lo sport e i giovani, dell'interno e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Capo I

Ricostruzione post-calamità

 

Art. 1. Contributi per beni mobili

     1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti:

     «6-ter. Il Commissario straordinario di cui al presente articolo, con i provvedimenti di cui al comma 1, può concedere, nel limite di spesa di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), i contributi di cui al comma 6-quater.

     6-quater. Per danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, presenti all'interno di immobili di proprietà di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi eventi alluvionali, il Commissario straordinario ai sensi del comma 6-ter riconosce un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonchè nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il rispetto dei limiti di spesa. I contributi di cui al presente comma sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei beni mobili di cui al precedente periodo.».

     2. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, la somma di 560 milioni di euro disponibile nell'ambito della contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, confluisce per l'anno 2024 alla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

 

     Art. 2. Contributi per la delocalizzazione e l'acquisto di aree alternative

     1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. I contributi di cui al comma 3 possono essere altresì destinati, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies:

     a) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;

     b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.

     3-ter. Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 3-bis, lettera a), nonchè gli immobili danneggiati di cui al comma 3-bis, lettera b) sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies.

     3-quater. I contributi di cui al comma 3-bis sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di cui al comma 3 e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione.».

 

     Art. 3. Azioni ispettive, di controllo e di vigilanza)

     1. All'articolo 20-septies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: «avvalendosi della propria struttura di supporto» sono inserite le seguenti: «ovvero, sulla base di convenzioni non onerose, di enti pubblici o organi statali aventi competenza nelle attività ispettiva, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici,» e, dopo le parole: «previo sorteggio dei beneficiari» sono inserite le seguenti: «o loro selezione in applicazione di indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attività di controllo».

 

     Art. 4. Procedure di selezione pubblica e proroga della struttura commissariale

     1. All'articolo 20-ter, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

     2. All'attuazione del comma 1 si provvede, per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20-ter, comma 6, del decreto-legge n. 61 del 2023.

     3. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: «, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi» sono soppresse;

     b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, gli enti locali possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo colloquio, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.».

 

     Art. 5. Soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione

     1. All'articolo 20-novies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

     «2-bis Per assicurare la celere realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 20-octies, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, può individuare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, quali soggetti attuatori, purchè siano già in possesso delle professionalità necessarie per far fronte alle relative attività:

     a) gli enti di cui ai commi 1 e 2;

     b) le amministrazioni centrali dello Stato e gli organismi in house delle medesime amministrazioni;

     c) gli enti pubblici economici;

     d) le società partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati;

     e) le aziende unità sanitarie locali;

     f) le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM)", limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

     2-ter. Le attività svolte dagli organismi in house di cui al comma 2-bis, lettera b), e dalle società e soggetti di cui al comma 2-bis, lettera d), sono definite in specifiche convenzioni. Gli oneri derivanti alle convenzioni di cui al primo periodo, posti a carico del quadro economico dell'intervento, non possono superare il limite massimo del 2 per cento del medesimo quadro economico. Alle convenzioni stipulate con la Società ANAS S.p.A., si applica quanto previsto dal terzo periodo del comma 3.».

     2. All'articolo 20-novies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, al comma 3, terzo periodo, le parole «comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-ter».

 

     Art. 6. Infrastrutture stradali e ferroviarie

     1. All'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo le parole: «infrastrutture stradali» sono inserite le seguenti: «e, nel limite di 255 milioni, comprensivo di IVA, ferroviarie»;

     b) dopo le parole: «altresì l'individuazione» sono inserite le seguenti: «, per le infrastrutture stradali,»;

     c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le infrastrutture ferroviarie, il Commissario straordinario provvede, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione quadro con RFI S.p.A. per la definizione degli interventi alla stessa affidati, dei relativi oneri finanziari e delle modalità di rendicontazione e monitoraggio e degli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali di RFI, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Degli interventi oggetto della convenzione di cui al periodo precedente è data evidenza nel contratto di programma - parte servizi - stipulato tra RFI S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

     2. All'articolo 20-novies, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 61 del 2023, dopo le parole:

     «del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1» sono inserite le seguenti: «e relativamente agli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue, anche se di proprietà ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi,».

     3. All'articolo 20-novies del decreto-legge n. 61 del 2023, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. La società RFI S.p.A., secondo quanto previsto nel piano di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), e sulla base della convenzione quadro sottoscritta con il Commissario straordinario ai sensi del medesimo all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), provvede, in qualità di soggetto attuatore, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, nel limite massimo di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino degli impianti ferroviari danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, nonchè agli interventi di contrasto al dissesto di versante incombente sugli impianti ferroviari e sulle aree contigue, anche se di proprietà ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi.».

 

     Art. 7. Uffici speciali per la ricostruzione sisma 2009

     1. L'articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si interpreta nel senso che, nell'ambito della quota parte delle risorse statali che il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) può destinare al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, possono rientrare, per la parte non coperta con le risorse del Ministero dell'interno già finalizzate allo scopo in via ordinaria e previa istruttoria predisposta della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, anche le risorse per il finanziamento delle spese di gestione e di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, responsabili dell'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

 

Capo II

Disposizioni di protezione civile

 

     Art. 8. Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività volte al superamento di emergenze di protezione civile

     1. All'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «, verificatisi nell'anno 2021,» sono inserite le seguenti: «nonchè relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1° giugno 2024, con riferimento agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice e non siano stati previsti con norma primaria finanziamenti per le predette finalità della citata lettera e), verificatisi negli anni 2022 e 2023».

     2. All'attuazione di quanto previsto al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente stanziate dal citato articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 9. Disposizioni urgenti per la piena attivazione della capacità operativa dell'Agenzia Italia Meteo

     1. Tenuto conto della necessità di attivare la piena capacità operativa dell'Agenzia Italia Meteo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è estesa per la predetta Agenzia di un ulteriore quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

     2. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017.

 

Capo III

Disposizioni urgenti per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

 

     Art. 10. Disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice G7 di Brindisi.

     1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Vertice dei Capi di Stato e di Governo (G7) di Brindisi, in programma dal 13 al 15 giugno 2024, anche al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 13.950.130 in favore delle Forze di polizia impegnate nei predetti servizi, di cui 4.676.230 euro per spese di personale e 9.273.900 euro per spese di funzionamento.

     2. Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice di cui al comma 1, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 1.500 unità. Dalla data di impiego del predetto personale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.755.149 per l'anno 2024.

     3. Al fine di assicurare la necessaria cornice di sicurezza marittima e aerea per lo svolgimento del Vertice di cui al comma 1, attraverso l'impiego di assetti aeronavali della Difesa, è autorizzata la spesa di euro 5.750.718 per l'anno 2024, di cui 334.993 euro per spese di personale.

     4. Al fine di assicurare il dispositivo di soccorso tecnico urgente in occasione del Vertice di cui al comma 1, è autorizzata, per il maggior impegno del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in termini di prestazioni di lavoro straordinario, la spesa complessiva di euro 1.810.282 per l'anno 2024, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

     5. Le assunzioni straordinarie previste dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativamente alle unità da assumere non prima del 1° ottobre 2023 nelle qualifiche iniziali del ruolo dei vigili del fuoco, nel limite di 229 unità, possono essere effettuate non prima del 31 dicembre 2024.

     6. Le spese inerenti al trattamento economico accessorio di cui al presente articolo si intendono in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

     7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a complessivi 25.266.279 euro per l'anno 2024, si provvede:

     a) quanto a euro 38.244.175 mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno dell'importo di 19.695.750, delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le finalità indicate dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017;

     b) quanto a euro 1.810.282 mediante utilizzo, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno dell'importo di 932.295, delle risorse rinvenienti ai sensi del comma 5;

     c) quanto a euro 4.040.378, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui ai commi da 1 a 4;

     d) quanto a 597.856 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

 

     Art. 11. Fondazione «Milano Cortina 2026»)

     1. L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è da intendersi nel senso che le attività svolte dalla Fondazione «Milano Cortina 2026» non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico.

     2. La Fondazione «Milano Cortina 2026» opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali.

 

     Art. 12. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.