Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 11/06/2024 |
Numero: | 76 |
Sommario |
Art. 1. Contributi per beni mobili |
Art. 2. Contributi per la delocalizzazione e l'acquisto di aree alternative |
Art. 3. Azioni ispettive, di controllo e di vigilanza |
Art. 4. Procedure di selezione pubblica e proroga della struttura commissariale |
Art. 5. Soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione |
Art. 6. Infrastrutture stradali e ferroviarie |
Art. 6 bis. Disposizioni in materia di gestione dei materiali di scarto |
Art. 7. Interpretazione autentica del comma 437 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, in materia di spese di gestione e funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione nei territori colpiti [...] |
Art. 7 bis. Istituzione di un tavolo tecnico per la verifica dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relative al sisma del 1990 |
Art. 8. Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività volte al superamento di emergenze di protezione civile |
Art. 8 bis. Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche |
Art. 9. Disposizioni urgenti per la piena attivazione della capacità operativa dell'Agenzia ItaliaMeteo |
Art. 9 bis. (Ambito di applicazione). |
Art. 9 ter. (Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei). |
Art. 9 quater. (Misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei). |
Art. 9 quinquies. (Misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica). |
Art. 9 sexies. (Contributi per l'autonoma sistemazione). |
Art. 9 septies. (Interventi di nuova costruzione). |
Art. 9 octies. (Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei). |
Art. 9 novies. (Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili). |
Art. 9 decies. (Supporto alla capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri). |
Art. 9 undecies. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 9 duodecies. (Ulteriori disposizioni per la gestione degli interventi post sisma del 2016 nel Centro Italia). |
Art. 9 terdecies. (Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124). |
Art. 10. Disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice G7 di Brindisi. |
Art. 11. Fondazione «Milano Cortina 2026» |
Art. 11 bis. Disposizioni urgenti per i grandi eventi sportivi internazionali |
Art. 12. Entrata in vigore |
§ 17.2.564 - D.L. 11 giugno 2024, n. 76. [1]
Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali.
(G.U. 11 giugno 2024, n. 135)
Capo I
RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ
Art. 1. Contributi per beni mobili
1. All'articolo 20-sexies del
«6-ter. Il Commissario straordinario, con i provvedimenti di cui al comma 1, può concedere, nel limite di spesa di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), i contributi di cui al comma 6-quater del presente articolo.
6-quater. Per danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, presenti all'interno di immobili di proprietà di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi eventi alluvionali, il Commissario straordinario , ai sensi del comma 6-ter, riconosce un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonchè nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il rispetto dei limiti di spesa. I contributi di cui al presente comma sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei beni mobili di cui al precedente periodo.» [2].
1-bis. All'articolo 9, comma 1, del
a) al primo periodo, le parole: «di beni mobili, e» sono soppresse;
b) il secondo periodo è soppresso [3].
2. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, del
Art. 2. Contributi per la delocalizzazione e l'acquisto di aree alternative
1. All'articolo 20-sexies del
«3-bis. I contributi di cui al comma 3 possono essere altresì destinati, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies:
a) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;
b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.
3-ter. Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 3-bis, lettera a), nonchè gli immobili danneggiati di cui al comma 3-bis, lettera b) sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies.
3-quater. I contributi di cui al comma 3-bis sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di cui al comma 3 e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione.».
Art. 3. Azioni ispettive, di controllo e di vigilanza [5]
1. All'articolo 20-septies, comma 5, del
Art. 4. Procedure di selezione pubblica e proroga della struttura commissariale
1. All'articolo 20-ter, comma 1, secondo periodo, del
2. All'attuazione di quanto previsto al comma 1 si provvede, per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20-ter, comma 6, del
3. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, del
a) al primo periodo, le parole: «, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi» sono sostituite dalle seguenti: «decorrenti dalla data di effettiva assunzione e comunque sino al 31 dicembre 2025»;
b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi o derivanti dalle procedure di cui all'articolo 3-bis del
Art. 5. Soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione
1. All'articolo 20-novies del
«2-bis. Per assicurare la celere realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 20-octies, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, può individuare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, quali soggetti attuatori, purchè siano già in possesso delle professionalità necessarie per far fronte alle relative attività:
a) gli enti di cui ai commi 1 e 2;
b) le amministrazioni centrali dello Stato e gli organismi in house delle medesime amministrazioni;
c) gli enti pubblici economici;
d) le società partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati;
e) le aziende unità sanitarie locali;
f) le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al
2-ter. Le attività svolte dagli organismi in house di cui al comma 2-bis, lettera b), e dalle società e dai soggetti di cui al comma 2-bis, lettera d), sono definite in specifiche convenzioni. Gli oneri derivanti dalle convenzioni di cui al primo periodo, posti a carico del quadro economico dell'intervento, non possono superare il limite massimo del 2 per cento del medesimo quadro economico. Alle convenzioni stipulate con la Società ANAS S.p.A., si applica quanto previsto dal terzo periodo del comma 3.» [8].
2. All'articolo 20-novies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
2-bis. All'articolo 50 del
«9-quinquies. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione, i soggetti attuatori di interventi di ricostruzione pubblica possono nominare i responsabili unici di progetto (RUP) previsti dall'articolo 15 del codice dei contratti pubblici, di cui al
Art. 6. Infrastrutture stradali e ferroviarie
1. All'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), del
a) dopo le parole: «infrastrutture stradali» sono inserite le seguenti: «e ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 3-bis, nel limite di 255 milioni di euro, comprensivo di IVA, per le infrastrutture ferroviarie»;
b) dopo le parole: «altresì l'individuazione» sono inserite le seguenti: «, per le infrastrutture stradali,»;
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le infrastrutture ferroviarie, il Commissario straordinario provvede, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione quadro con la società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. per la definizione degli interventi alla stessa affidati, dei relativi oneri finanziari e delle modalità di rendicontazione e monitoraggio nonchè degli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali della RFI S.p.A., dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Degli interventi oggetto della convenzione di cui al periodo precedente è data evidenza nel contratto di programma - parte servizi stipulato tra la RFI S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.» [10].
2. All'articolo 20-novies, comma 3, primo periodo, del
3. All'articolo 20-novies del
«3-bis. La società RFI S.p.A., secondo quanto previsto nel piano di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), e sulla base della convenzione quadro sottoscritta con il Commissario straordinario ai sensi del medesimo articolo 20-octies, comma 2, lettera e), provvede, in qualità di soggetto attuatore, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, nel limite massimo di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino degli impianti ferroviari danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis nonchè agli interventi di contrasto al dissesto di versante incombente sugli impianti ferroviari e sulle aree contigue, anche se di proprietà ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi.» [12].
Art. 6 bis. Disposizioni in materia di gestione dei materiali di scarto [13]
1. All'articolo 20-decies, comma 5, primo periodo, del
Art. 7. Interpretazione autentica del comma 437 dell'articolo 1 della
1. L'articolo 1, comma 437, della
1-bis. Al fine di evitare che la presenza di edifici ancora danneggiati dal sisma possa rallentare o pregiudicare la valorizzazione urbanistica e funzionale dei borghi abruzzesi e del comune dell'Aquila e di sostenere il completamento del processo di ricostruzione, per le unità immobiliari private ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è riconosciuto un incremento del contributo per la riparazione e il miglioramento sismico, sino a concorrenza del costo degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici, comprese le rifiniture, a copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato completamento o del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del
1-ter. All'articolo 11, comma 12, del
Art. 7 bis. Istituzione di un tavolo tecnico per la verifica dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della
1. Al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Capo II
DISPOSIZIONI DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 8. Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività volte al superamento di emergenze di protezione civile
1. All'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «, verificatisi nell'anno 2021,» sono inserite le seguenti: «e relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1° giugno 2024, con riferimento agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice e non siano stati previsti con norma primaria finanziamenti per le predette finalità della citata lettera e) del comma 2 dell'articolo 25, verificatisi negli anni 2022 e 2023,» [19].
2. All'attuazione di quanto previsto al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente stanziate dal citato articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 8 bis. Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche [20]
1. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e successive modifiche ed estensioni, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023, è ulteriormente prorogato fino al 17 settembre 2025 al fine di consentire la prosecuzione dell'azione commissariale nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente stanziate per il superamento del predetto contesto emergenziale.
Art. 9. Disposizioni urgenti per la piena attivazione della capacità operativa dell'Agenzia ItaliaMeteo [21]
1. Tenuto conto della necessità di attivare la piena capacità operativa dell'Agenzia ItaliaMeteo di cui all'articolo 1, comma 551, della
2. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della
Capo II-bis [23]
ULTERIORI MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO CONNESSO AL FENOMENO BRADISISMICO NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI
Art. 9 bis. (Ambito di applicazione). [24]
1. Le disposizioni del presente capo disciplinano l'attuazione e il finanziamento delle prime misure urgenti relative:
a) al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico localizzato nella "zona di intervento" delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
b) alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari incluse nella ricognizione operata con delibera della Giunta regionale della Campania n. 7 del 10 gennaio 2024 ai sensi e nei termini di cui all'articolo 5 del citato
Art. 9 ter. (Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei). [25]
1. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), nonchè di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede, in particolare:
a) a predisporre, d'intesa con la regione Campania e sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri:
1) sulla base dei criteri e delle priorità indicati nel piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate approvato con il citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
2) anche sulla base degli esiti dell'attività svolta dalla regione Campania ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato
b) ad attuare gli interventi inseriti nei programmi di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del presente comma ed approvati ai sensi del comma 3, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
c) ad esercitare i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente capo; ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari.
3. I programmi predisposti dal Commissario straordinario ai sensi del comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), sono approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e contengono, per ciascun intervento, l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
4. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 resta in carica sino al 31 dicembre 2027. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 1 in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
5. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a venticinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e due di personale dirigenziale di livello non generale, nominate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del
6. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, nonchè, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Unità Tecnica-Amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, dell'Agenzia del demanio, della regione Campania e dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con le società in house dello Stato, della regione Campania ovvero dei comuni di cui al medesimo primo periodo o con le società partecipate a controllo statale, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento.
7. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 3 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 14.
8. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la protezione civile, d'intesa con la regione Campania e sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi di cui al comma 3 pianificati e non ancora ultimati nonchè il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi. Le risorse diverse da quelle di cui al primo periodo, derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 7, ancora disponibili al termine della gestione commissariale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4, 5 e 6, quantificati nel limite massimo di euro 1.856.294 per l'anno 2024 e nel limite massimo di euro 3.712.586 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
10. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), è autorizzata la spesa complessiva di euro 420.755.000 nel periodo 2024-2029, di cui euro 44.084.000 per l'anno 2024, euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 77.250.000 per l'anno 2027, euro 97.026.000 per l'anno 2028 ed euro 89.095.000 per l'anno 2029. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate:
a) nella misura di euro 23.484.000 per l'anno 2024, di euro 25.750.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e di euro 35.226.000 per l'anno 2028, alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numero 1);
b) nella misura di euro 20.600.000 per l'anno 2024, di euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 51.500.000 per l'anno 2027, di euro 61.800.000 per l'anno 2028 e di euro 89.095.000 per l'anno 2029, alla realizzazione degli interventi inseriti nel primo piano di interventi urgenti di cui al comma 2, lettera a), numero 2).
11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 44.084.000 per l'anno 2024, a euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 77.250.000 per l'anno 2027, a euro 97.026.000 per l'anno 2028 e a euro 89.095.000 per l'anno 2029, si provvede:
a) quanto a euro 7.800.000 per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della
b) quanto a euro 20.834.000 per l'anno 2024, a euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 41.200.000 per l'anno 2027, a euro 40.376.000 per l'anno 2028 e a euro 42.745.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
c) quanto a euro 15.450.000 per l'anno 2024, a euro 25.750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 36.050.000 per l'anno 2027, a euro 56.650.000 per l'anno 2028 e a euro 46.350.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
12. All'articolo 11 della
a) degli interventi conclusi, di quelli in corso di svolgimento, con la specificazione dello stato di avanzamento, nonchè di quelli da avviare alla data del 3 luglio 2024;
b) della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate ovvero destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal programma;
c) dell'entità delle risorse stanziate, di quelle impegnate e di quelle erogate in relazione a ciascuno degli interventi previsti dal programma;
d) dell'entità delle risorse occorrenti per il completamento degli interventi inseriti nel programma e non ancora avviati;
e) dei rapporti attivi e passivi di titolarità del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della
f) degli eventuali contenziosi e del loro esito;
g) dell'entità delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Presidente della regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della
13. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati:
a) sentito il Commissario straordinario di cui al comma 1, gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della
b) sulla base del contenuto della relazione di cui al comma 12 e degli esiti dell'istruttoria svolta congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile, limitatamente a quanto di competenza in relazione alla rilevanza degli interventi ai fini dell'attuazione della pianificazione di emergenza, e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in contraddittorio con la Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della
14. La realizzazione degli interventi individuati ai sensi del comma 13, lettera a), è affidata al Commissario straordinario di cui al comma 1 che vi provvede con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6. A decorrere dalla data indicata con il decreto adottato ai sensi del comma 13, alinea, il Commissario straordinario provvede altresì al completamento degli interventi individuati ai sensi della lettera b) del comma 13, subentrando nella titolarità dei rapporti attivi e passivi afferenti alla loro esecuzione. La regione Campania provvede al completamento degli interventi diversi da quelli trasferiti al Commissario straordinario di cui al comma 1 e già attribuiti alla responsabilità di attuazione delle competenti strutture regionali ai sensi dell'articolo 59 della legge reg. della Campania 30/1/2008, n. 1, trasmettendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ciascun anno e fino alla data di conclusione, una relazione sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dei citati interventi. Con i decreti di cui al comma 13, alinea, è altresì disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi diversi da quelli indicati dal secondo e dal terzo periodo del presente comma e in corso alla data del 3 luglio 2024, nonchè il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi.
15. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività del Commissario straordinario di cui al comma 1, che illustra lo stato di attuazione dei programmi e degli interventi, le principali criticità emerse e le soluzioni prospettate, con indicazione delle risorse utilizzate.
16. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del
a) al primo periodo, le parole da: ", per la cui esecuzione" fino alla fine del periodo sono soppresse;
b) il secondo periodo è soppresso.
17. In aggiunta alle risorse previste dal comma 10, lettera a), del presente articolo, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), del citato
Art. 9 quater. (Misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei). [26]
1. Gli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), quelli previsti dai decreti di cui al comma 13 del medesimo articolo 9-ter nonchè quelli indicati nell'articolo 9-quinquies sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi di quanto previsto dal presente articolo.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter, comma 1, alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del
a) articolo 95 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al
b) articolo 5, comma 6, del regolamento di cui al
c) articoli 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216 del
d) codice dei contratti pubblici, di cui al
1) all'articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
2) all'articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
3) all'articolo 119, comma 5, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, ferma restando la possibilità di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità di cui all'articolo 140, comma 7, del medesimo codice.
3. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, possono essere previsti, previa specifica nei documenti di gara ovvero nelle lettere di invito, premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto dall'articolo 126 del codice di cui al
Art. 9 quinquies. (Misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica). [27]
1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività scolastica, il Commissario straordinario di cui all'articolo 9-ter, comma 1, provvede, con i poteri e le modalità previsti dal medesimo articolo 9-ter nonchè dall'articolo 9-quater, all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di euro 15.000.000 per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della
2. Nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Campania può avvalersi, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di euro 1.250.000 per l'anno 2024. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al
Art. 9 sexies. (Contributi per l'autonoma sistemazione). [28]
1. La regione Campania, avvalendosi dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, può assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data del 3 luglio 2024, dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 400 per i nuclei monofamiliari, di euro 500 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 700 per quelli composti da tre persone, di euro 800 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900 mensili previsti per il nucleo familiare.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, anche a seguito dell'attuazione degli interventi disciplinati dall'articolo 9-novies, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e comunque non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.
3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite massimo di euro 3.453.000 per l'anno 2024 e di euro 6.906.000 per l'anno 2025, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al
Art. 9 septies. (Interventi di nuova costruzione). [29]
1. Al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), entro il 1° ottobre 2024, la regione Campania adotta gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nella medesima zona di intervento e ad evitare l'incremento del carico urbanistico in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, il Consiglio dei ministri provvede ai sensi dell'articolo 8 della
Art. 9 octies. (Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei). [30]
1. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-novies, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), e della quantificazione dei relativi oneri economici, i comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dall'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del
2. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del citato
Art. 9 novies. (Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili). [31]
1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro il 3 luglio 2024, dalle competenti autorità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per metro quadro di superficie coperta dell'edificio, come individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ff), dell'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 130 del 15 dicembre 2022 ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso nel limite massimo per edificio di euro 450 per metro quadro per edifici con danni leggeri e di euro 1.200 per metro quadro per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili, attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dai paragrafi 8.4, 8.4.1 e 8.4.2 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018.
3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF dei beneficiari.
4. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata dal soggetto legittimato di cui al comma 2 al comune nel cui territorio è ubicato l'immobile sgomberato. Alla domanda, che contiene anche la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
a) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio, ove prescritto;
b) la copia del provvedimento di sgombero di cui al comma 1;
c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti il nesso di causalità tra l'evento sismico del 20 maggio 2024 e i danni all'immobile alla base del provvedimento di sgombero. La dichiarazione deve recare altresì la descrizione dei danni prodotti, i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonchè la quantificazione delle competenze tecniche nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori. La dichiarazione asseverata attesta altresì la finalità e l'idoneità degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno, ai fini della revoca del provvedimento di sgombero;
d) la documentazione attestante lo stato legittimo dell'unità immobiliare ai sensi dell'articolo 9-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
5. Per le finalità di cui al presente articolo, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, il riconoscimento del contributo in favore degli aventi diritto è subordinato alla presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018. Il contributo, ai sensi di quanto previsto dal primo periodo, è dovuto anche qualora tra le unità immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 1, unità immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale.
6. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di contributo. Nel termine stabilito con il decreto di cui al comma 8, a pena di decadenza del diritto al contributo, gli interventi di cui al comma 2 devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione.
7. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica, di quelli eventuali riconosciuti da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalità o per la riparazione del medesimo danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni e sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità ad esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda.
8. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottato entro il 1° settembre 2024, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della regione Campania, sono definiti:
a) i criteri di riparto tra i comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli delle risorse di cui al comma 1 e le modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate;
b) le procedure e i criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi nonchè i criteri di determinazione del contributo riconoscibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e le modalità di erogazione in favore dei beneficiari;
c) le modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modulistica uniforme;
d) i termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi per le finalità di cui al comma 6, secondo periodo;
e) i tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei comuni dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.
9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della
b) quanto a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4.185.639 euro per l'anno 2025 e 4.861.576 euro per l'anno 2026;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 931.882 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 645.150 euro per l'anno 2025 e 780.885 euro per l'anno 2026;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 465.576 euro per l'anno 2025;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 621.499 euro per l'anno 2025 e 752.551 euro per l'anno 2026;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 917.524 euro per l'anno 2025;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 465.576 euro per l'anno 2025 e 564.413 euro per l'anno 2026;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.186.002 euro per l'anno 2025 e 680.370 euro per l'anno 2026;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 724.386 euro per l'anno 2025 e 1.300.194 euro per l'anno 2026;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 1.149.735 euro per l'anno 2025 e 412.453 euro per l'anno 2026;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 777.177 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 250.703 euro per l'anno 2025 e 1.069.965 euro per l'anno 2026;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 985.636 euro per l'anno 2025 e 269.236 euro per l'anno 2026;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 932.369 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 761.146 euro per l'anno 2025 e 921.876 euro per l'anno 2026.
Art. 9 decies. (Supporto alla capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri). [32]
1. In considerazione dell'aggravio dei carichi operativi, amministrativi e gestionali derivanti dalle misure di cui al presente capo, al fine di supportare la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'articolo 2, comma 4, del
a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";
b) al terzo periodo, le parole: "dieci unità" sono sostituite dalle seguenti: "venti unità", le parole: "nove di personale non dirigenziale" sono sostituite dalle seguenti: "diciannove di personale non dirigenziale" e le parole: "fino al numero massimo di quattro unità" sono sostituite dalle seguenti: "fino al numero massimo di otto unità";
c) all'ottavo periodo, le parole: "e di 655.664 euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 907.339 euro per l'anno 2024 e di 1.159.014 euro per l'anno 2025".
Art. 9 undecies. (Disposizioni finanziarie). [33]
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9-decies, quantificati in euro 251.675 per l'anno 2024 e in euro 1.159.014 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti nel territorio della regione Campania, con delibera del CIPESS, da adottare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del
Capo II-ter [34]
DISPOSIZIONI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE E DI COESIONE
Art. 9 duodecies. (Ulteriori disposizioni per la gestione degli interventi post sisma del 2016 nel Centro Italia). [35]
1. A decorrere dal 1° settembre 2024 è disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 della
2. A far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2024, è riconosciuto un contributo denominato "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contribuito è riconosciuto altresì, con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 3, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
3. I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, sono disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del
4. I comuni interessati curano l'istruttoria, concedono ed erogano il contributo per il disagio abitativo di cui ai commi 2 e 3 secondo i criteri e le modalità stabilite dal Commissario straordinario del Governo ai sensi del comma 3. I Presidenti delle regioni interessate, anche in qualità di Vice Commissari, assicurano l'assistenza e la collaborazione al Commissario straordinario del Governo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, con particolare riguardo alla raccolta e alla verifica dei dati, avvalendosi delle rispettive strutture organizzative.
5. A decorrere dal 1° settembre 2024, i nuclei familiari che alla data degli eventi sismici di cui al comma 2 dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.
6. Al fine di consentire al Commissario straordinario del Governo l'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3 per l'anno 2024, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri trasferisce, entro il 15 agosto 2024, sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo la somma di euro 34.000.000, che costituisce limite di spesa.
7. Le risorse necessarie a dare attuazione alle misure di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono trasferite con provvedimenti del Commissario straordinario del Governo sulla contabilità speciale dei Presidenti delle regioni, che procedono, con propri provvedimenti e nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definiti ai sensi del comma 3, alla successiva assegnazione in favore dei comuni interessati.
8. Per le medesime finalità di cui al comma 6, il Dipartimento della protezione civile, all'esito del completamento dell'attività di rendicontazione delle spese sostenute dai comuni per il riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, provvede a trasferire le eventuali economie di spesa sulla contabilità speciale del Commissario straordinario del Governo.
Art. 9 terdecies. (Modifiche all'articolo 19 del
1. All'articolo 19 del
a) al comma 1, le parole: "A decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2025";
b) al comma 3:
1) alla lettera a), le parole: "euro 2.631.154 per l'anno 2024 e euro 5.262.307 annui" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.268.803 annui";
2) alla lettera b), le parole: "euro 5.639.375 per l'anno 2024 e euro 11.278.750 annui" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11.908.750 annui";
3) alla lettera c), le parole: "euro 1.505.000 per l'anno 2024 e euro 3.010.000 annui" sono sostituite dalle seguenti: "euro 3.177.860 annui";
4) alla lettera d), le parole: "euro 2.902.500 per l'anno 2024 e euro 5.805.000 annui" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.128.730 annui";
5) alla lettera e), le parole: "euro 35.991.000 per l'anno 2024 e euro 71.982.000 annui" sono sostituite dalle seguenti: "euro 75.996.252 annui";
c) al comma 8:
1) all'alinea, le parole: "euro 62.669.029 per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "euro 14.000.000 per l'anno 2024";
2) alla lettera a), le parole: "euro 62.669.029 per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "euro 14.000.000 per l'anno 2024".
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 6.142.338 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto ad euro 6.142.338 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ "Capacità per la coesione 2021-2027" approvato con decisione di esecuzione della Commissione C (2023) 374 del 12 gennaio 2023, ferme restando le modalità di rendicontazione del Programma, ai sensi degli articoli 37 e 95 del
b) quanto a euro 1.006.496 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
c) quanto a euro 630.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del
d) quanto a euro 167.860 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della
e) quanto a euro 323.730 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della
f) quanto a euro 4.014.252 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della
Capo III
DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DI GRANDI EVENTI INTERNAZIONALI
Art. 10. Disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice G7 di Brindisi.
1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Vertice dei Capi di Stato e di Governo (G7) di Brindisi, in programma dal 13 al 15 giugno 2024, anche al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici e di prevenzione del terrorismo, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 13.950.130 in favore delle Forze di polizia impegnate nei predetti servizi, di cui 4.676.230 euro per spese di personale e 9.273.900 euro per spese di funzionamento [37].
2. Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice di cui al comma 1, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 342, della
3. Al fine di assicurare la necessaria cornice di sicurezza marittima e aerea per lo svolgimento del Vertice di cui al comma 1, attraverso l'impiego di assetti aeronavali della Difesa, è autorizzata la spesa di euro 5.750.718 per l'anno 2024, di cui 334.993 euro per spese di personale.
4. Al fine di assicurare il dispositivo di soccorso tecnico urgente in occasione del Vertice di cui al comma 1, è autorizzata, per il maggior impegno del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in termini di prestazioni di lavoro straordinario, la spesa complessiva di euro 1.810.282 per l'anno 2024, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
5. Le assunzioni straordinarie previste dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativamente alle unità da assumere non prima del 1° ottobre 2023 nelle qualifiche iniziali del ruolo dei vigili del fuoco, nel limite di 229 unità, possono essere effettuate non prima del 31 dicembre 2024.
6. Le spese inerenti al trattamento economico accessorio erogato ai sensi di quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo si intendono in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del
7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a complessivi 25.266.279 euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a euro 38.244.175 mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno dell'importo di euro 19.695.750, delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della
b) quanto a euro 1.810.282 mediante utilizzo, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno dell'importo di euro 932.295, delle risorse rivenienti ai sensi del comma 5;
c) quanto a euro 4.040.378, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui ai commi da 1 a 4;
d) quanto a euro 597.856 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
Art. 11. Fondazione «Milano Cortina 2026» [40]
1. L'articolo 2, comma 2, del
2. La Fondazione «Milano Cortina 2026» opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali.
Art. 11 bis. Disposizioni urgenti per i grandi eventi sportivi internazionali [42]
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la realizzazione di grandi eventi sportivi a carattere internazionale, in relazione ai quali la richiesta di contributo a carico dello Stato supera la soglia di 5.000.000 di euro, il sostegno finanziario statale alla candidatura è condizionato all'accoglimento del relativo piano economico finanziario, comprensivo di cronoprogramma di realizzazione delle eventuali opere pubbliche da eseguire e della stima dei costi diretti e indiretti, presentato dal soggetto o dai soggetti che propongono la candidatura medesima secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 5.
2. Ciascuna proposta di candidatura, corredata del piano economico finanziario di cui al comma 1, è preventivamente trasmessa dal proponente al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento per lo sport, entro sessanta giorni dal ricevimento, esprime la propria valutazione tecnica sulla proposta di candidatura e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport per l'adozione del decreto di approvazione della candidatura, sentito il Consiglio dei ministri. Il termine può essere sospeso dal Dipartimento una sola volta, per mezzo di motivata richiesta di integrazioni. In caso di mancato riscontro alla richiesta di integrazioni del Dipartimento entro i sessanta giorni successivi alla richiesta stessa, la proposta si intende ritirata. Allo scopo di supportare il Dipartimento nella valutazione di cui al presente comma, è istituito, presso il Dipartimento stesso, un Nucleo di valutazione, composto da un massimo di dieci tecnici. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati le modalità di funzionamento del Nucleo, i requisiti per farne parte, il procedimento di nomina dei suoi componenti, la durata e i compensi per la partecipazione, fino a un massimo di 30.000 euro per ciascun componente in ragione d'anno, in relazione alle attività effettivamente svolte, inclusi gli eventuali oneri a carico dell'amministrazione conferente, nel limite massimo complessivo di 300.000 euro. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, il Dipartimento può avvalersi anche della società Sport e salute S.p.a., previa stipula di apposita convenzione, nei limiti di quanto previsto dal comma 6.
3. La candidatura approvata ai sensi del comma 2 è gestita da un Comitato con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di promozione della candidatura e, in caso di assegnazione, di organizzazione dell'evento, da costituire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a partecipare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla costituzione del Comitato di cui al primo periodo. Il Comitato provvede alla gestione delle risorse destinate all'evento, sia nella fase antecedente sia nella fase successiva all'eventuale aggiudicazione.
4. Il Comitato di cui al comma 3 è altresì composto da rappresentanti di eventuali altre amministrazioni statali e territoriali, del Comitato italiano paralimpico e del Comitato olimpico nazionale italiano, anche unitamente alle federazioni interessate, in misura proporzionale rispetto all'impegno finanziario assunto da ciascuno di essi. I rappresentanti di cui al primo periodo assumono l'incarico a titolo gratuito e agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi o altri emolumenti comunque denominati. La segreteria del Comitato è in ogni caso assicurata dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la composizione di ciascun Comitato, i criteri di erogazione del contributo e le modalità di rendicontazione e di monitoraggio.
5. In caso di aggiudicazione dell'evento sportivo, il contratto da stipulare con l'organismo internazionale aggiudicante è sottoscritto dagli enti interessati e, per il Governo, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport. Le attività svolte in esecuzione del contratto di aggiudicazione rimangono soggette al regime giuridico proprio delle organizzazioni sportive internazionali anche paralimpiche, con cui lo stesso contratto è stipulato, in conformità alle regole dell'ordinamento sportivo internazionale e nel rispetto della Carta olimpica e paralimpica.
6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5 sono autorizzate la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, di cui 150.000 euro per il funzionamento del Nucleo di valutazione di cui al comma 2 e 50.000 euro per la copertura delle spese tecniche derivanti dalla stipula della convenzione di cui all'ultimo periodo del comma 2, e la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui 300.000 euro annui per il funzionamento del Nucleo di valutazione di cui al comma 2 e 100.000 euro annui per la copertura delle spese tecniche derivanti dalla stipula della convenzione di cui all'ultimo periodo del comma 2. In ogni caso, la copertura delle spese tecniche deve essere tale da garantire la proporzionalità del corrispettivo rispetto alle attività da svolgere al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della convenzione di cui al comma 2. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 200.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del
Art. 12. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Visto il «Codice della protezione civile» di cui al
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2023;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 agosto 2023 con il quale è stato disciplinato il passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e delle altre attività previste dal
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2024, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena e delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2024;
Ritenuta la straordinaria necessità di definire misure urgenti per il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, funzionali ad assicurare l'erogazione di contributi anche in caso di impossibilità di ricostruzione in loco, al rafforzamento della capacità amministrativa degli enti interessati e all'estensione del perimetro delle attività di ricostruzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di chiarire la disciplina di finanziamento della gestione e del funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione operanti in relazione al sisma 2009;
Ritenuta la straordinaria necessità di definire misure urgenti di protezione civile, funzionali a garantire il rafforzamento e il completamento delle attività correlate all'emergenza;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la piena attivazione della capacità operativa dell'Agenzia per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo»;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire misure per l'impiego del personale militare e di soccorso per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Vertice del «Gruppo dei sette» (G7), in programma dal 13 al 15 giugno 2024 nella città di Brindisi;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di chiarire le modalità di azione della Fondazione «Milano-Cortina 2026», al fine di agevolare le complesse attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi Olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 e garantirne lo svolgimento nell'ambito temporale immediato e predefinito delle predette competizioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 10 giugno 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri per la protezione civile e le politiche del mare, per lo sport e i giovani, dell'interno e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Ricostruzione post-calamità
Art. 1. Contributi per beni mobili
1. All'articolo 20-sexies del
«6-ter. Il Commissario straordinario di cui al presente articolo, con i provvedimenti di cui al comma 1, può concedere, nel limite di spesa di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), i contributi di cui al comma 6-quater.
6-quater. Per danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, presenti all'interno di immobili di proprietà di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi eventi alluvionali, il Commissario straordinario ai sensi del comma 6-ter riconosce un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonchè nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il rispetto dei limiti di spesa. I contributi di cui al presente comma sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei beni mobili di cui al precedente periodo.».
2. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, del
Art. 2. Contributi per la delocalizzazione e l'acquisto di aree alternative
1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni dalla
«3-bis. I contributi di cui al comma 3 possono essere altresì destinati, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies:
a) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;
b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.
3-ter. Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 3-bis, lettera a), nonchè gli immobili danneggiati di cui al comma 3-bis, lettera b) sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies.
3-quater. I contributi di cui al comma 3-bis sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di cui al comma 3 e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione.».
Art. 3. Azioni ispettive, di controllo e di vigilanza)
1. All'articolo 20-septies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
Art. 4. Procedure di selezione pubblica e proroga della struttura commissariale
1. All'articolo 20-ter, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
2. All'attuazione del comma 1 si provvede, per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20-ter, comma 6, del
3. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, del
a) le parole: «, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi» sono soppresse;
b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, gli enti locali possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo colloquio, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.».
Art. 5. Soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione
1. All'articolo 20-novies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
«2-bis Per assicurare la celere realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 20-octies, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, può individuare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, quali soggetti attuatori, purchè siano già in possesso delle professionalità necessarie per far fronte alle relative attività:
a) gli enti di cui ai commi 1 e 2;
b) le amministrazioni centrali dello Stato e gli organismi in house delle medesime amministrazioni;
c) gli enti pubblici economici;
d) le società partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati;
e) le aziende unità sanitarie locali;
f) le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM)", limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al
2-ter. Le attività svolte dagli organismi in house di cui al comma 2-bis, lettera b), e dalle società e soggetti di cui al comma 2-bis, lettera d), sono definite in specifiche convenzioni. Gli oneri derivanti alle convenzioni di cui al primo periodo, posti a carico del quadro economico dell'intervento, non possono superare il limite massimo del 2 per cento del medesimo quadro economico. Alle convenzioni stipulate con la Società ANAS S.p.A., si applica quanto previsto dal terzo periodo del comma 3.».
2. All'articolo 20-novies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
Art. 6. Infrastrutture stradali e ferroviarie
1. All'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
a) dopo le parole: «infrastrutture stradali» sono inserite le seguenti: «e, nel limite di 255 milioni, comprensivo di IVA, ferroviarie»;
b) dopo le parole: «altresì l'individuazione» sono inserite le seguenti: «, per le infrastrutture stradali,»;
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le infrastrutture ferroviarie, il Commissario straordinario provvede, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione quadro con RFI S.p.A. per la definizione degli interventi alla stessa affidati, dei relativi oneri finanziari e delle modalità di rendicontazione e monitoraggio e degli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali di RFI, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Degli interventi oggetto della convenzione di cui al periodo precedente è data evidenza nel contratto di programma - parte servizi - stipulato tra RFI S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
2. All'articolo 20-novies, comma 3, primo periodo, del
«del codice della protezione civile, di cui al
3. All'articolo 20-novies del
«3-bis. La società RFI S.p.A., secondo quanto previsto nel piano di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), e sulla base della convenzione quadro sottoscritta con il Commissario straordinario ai sensi del medesimo all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), provvede, in qualità di soggetto attuatore, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, nel limite massimo di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino degli impianti ferroviari danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, nonchè agli interventi di contrasto al dissesto di versante incombente sugli impianti ferroviari e sulle aree contigue, anche se di proprietà ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi.».
Art. 7. Uffici speciali per la ricostruzione sisma 2009
1. L'articolo 1, comma 437, della
Capo II
Disposizioni di protezione civile
Art. 8. Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività volte al superamento di emergenze di protezione civile
1. All'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «, verificatisi nell'anno 2021,» sono inserite le seguenti: «nonchè relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1° giugno 2024, con riferimento agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice e non siano stati previsti con norma primaria finanziamenti per le predette finalità della citata lettera e), verificatisi negli anni 2022 e 2023».
2. All'attuazione di quanto previsto al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente stanziate dal citato articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 9. Disposizioni urgenti per la piena attivazione della capacità operativa dell'Agenzia Italia Meteo
1. Tenuto conto della necessità di attivare la piena capacità operativa dell'Agenzia Italia Meteo di cui all'articolo 1, comma 551, della
2. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della
Capo III
Disposizioni urgenti per lo svolgimento di grandi eventi internazionali
Art. 10. Disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice G7 di Brindisi.
1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Vertice dei Capi di Stato e di Governo (G7) di Brindisi, in programma dal 13 al 15 giugno 2024, anche al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 13.950.130 in favore delle Forze di polizia impegnate nei predetti servizi, di cui 4.676.230 euro per spese di personale e 9.273.900 euro per spese di funzionamento.
2. Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice di cui al comma 1, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 342, della
3. Al fine di assicurare la necessaria cornice di sicurezza marittima e aerea per lo svolgimento del Vertice di cui al comma 1, attraverso l'impiego di assetti aeronavali della Difesa, è autorizzata la spesa di euro 5.750.718 per l'anno 2024, di cui 334.993 euro per spese di personale.
4. Al fine di assicurare il dispositivo di soccorso tecnico urgente in occasione del Vertice di cui al comma 1, è autorizzata, per il maggior impegno del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in termini di prestazioni di lavoro straordinario, la spesa complessiva di euro 1.810.282 per l'anno 2024, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
5. Le assunzioni straordinarie previste dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativamente alle unità da assumere non prima del 1° ottobre 2023 nelle qualifiche iniziali del ruolo dei vigili del fuoco, nel limite di 229 unità, possono essere effettuate non prima del 31 dicembre 2024.
6. Le spese inerenti al trattamento economico accessorio di cui al presente articolo si intendono in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del
7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a complessivi 25.266.279 euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a euro 38.244.175 mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno dell'importo di 19.695.750, delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le finalità indicate dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017;
b) quanto a euro 1.810.282 mediante utilizzo, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno dell'importo di 932.295, delle risorse rinvenienti ai sensi del comma 5;
c) quanto a euro 4.040.378, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui ai commi da 1 a 4;
d) quanto a 597.856 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
Art. 11. Fondazione «Milano Cortina 2026»)
1. L'articolo 2, comma 2, del
2. La Fondazione «Milano Cortina 2026» opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali.
Art. 12. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma inserito dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Articolo così modificato dalla L. di conversione.
[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[9] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[13] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[14] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[16] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[17] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[18] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[19] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[20] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[21] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[22] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[23] Il Capo II-bis, artt. 9 bis - 9 undecies, è stato inserito dalla L. di conversione.
[24] Il Capo II-bis, artt. 9 bis - 9 undecies, è stato inserito dalla L. di conversione.
[25] Il Capo II-bis, artt. 9 bis - 9 undecies, è stato inserito dalla L. di conversione.
[26] Il Capo II-bis, artt. 9 bis - 9 undecies, è stato inserito dalla L. di conversione.
[27] Il Capo II-bis, artt. 9 bis - 9 undecies, è stato inserito dalla L. di conversione.
[28] Il Capo II-bis, artt. 9 bis - 9 undecies, è stato inserito dalla L. di conversione.
[29] Il Capo II-bis, artt. 9 bis - 9 undecies, è stato inserito dalla L. di conversione.
[30] Il Capo II-bis, artt. 9 bis - 9 undecies, è stato inserito dalla L. di conversione.
[31] Il Capo II-bis, artt. 9 bis - 9 undecies, è stato inserito dalla L. di conversione.
[32] Il Capo II-bis, artt. 9 bis - 9 undecies, è stato inserito dalla L. di conversione.
[33] Il Capo II-bis, artt. 9 bis - 9 undecies, è stato inserito dalla L. di conversione.
[34] Il Capo II-ter, artt. 9 duodecies - 9 terdecies, è stato inserito dalla L. di conversione.
[35] Il Capo II-ter, artt. 9 duodecies - 9 terdecies, è stato inserito dalla L. di conversione.
[36] Il Capo II-ter, artt. 9 duodecies - 9 terdecies, è stato inserito dalla L. di conversione.
[37] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[38] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[39] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[40] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[41] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[42] Articolo inserito dalla L. di conversione.