§ 4.4.84 - L.R. 4 luglio 2024, n. 23.
Norme in materia di Azienda siciliana trasporti s.p.a. - Disposizioni finanziarie varie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:04/07/2024
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Norme in materia di Azienda siciliana trasporti s.p.a.
Art. 2.  Modifica delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 maggio 2024, n. 20.
Art. 3.  Indennizzi alle imprese di produzione di foraggi e cereali.
Art. 4.  Disposizioni in materia di aiuti alle imprese.
Art. 5.  Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2024, n. 20.
Art. 6.  Interventi a favore di Siciliacque s.p.a.
Art. 7.  Anticipazione a favore di Siciliacque s.p.a.
Art. 8.  Anticipazione finanziaria per il supporto tecnico al Commissario per l'emergenza rifiuti.
Art. 9.  Impianto di depurazione consortile I.A.S. s.p.a.
Art. 10.  Contributi ai comuni per gli extra costi nel settore rifiuti.
Art. 11.  Compensi dei presidenti e vicepresidenti delle sezioni territoriali dell'URC.
Art. 12.  Incrementi ad autorizzazioni di spesa.
Art. 13.  Interventi per fronteggiare la crisi idrica in agricoltura.
Art. 14.  Continuità territoriale isole minori.
Art. 15.  Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino "ex PIP Emergenza Palermo".
Art. 16.  Riduzioni di autorizzazioni di spesa.
Art. 17.  Variazioni al bilancio della Regione.
Art. 18.  Entrata in vigore.


§ 4.4.84 - L.R. 4 luglio 2024, n. 23.

Norme in materia di Azienda siciliana trasporti s.p.a. - Disposizioni finanziarie varie.

(G.U.R. 9 luglio 2024, n. 31)

 

Art. 1. Norme in materia di Azienda siciliana trasporti s.p.a.

1. Per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale a carattere extraurbano, l'Azienda siciliana trasporti s.p.a. è trasformata in società in house, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni. Non possono far parte degli organi societari quanti siano incorsi in responsabilità amministrativo-contabile accertata con sentenza definitiva.

2. Al fine di consentire il risanamento della società di cui al comma 1, è autorizzata la spesa, come di seguito riportata, da iscrivere in appositi fondi del dipartimento regionale bilancio e tesoro:

a) per l'esercizio finanziario 2024 di euro 20.946.886,00 per il ripiano parziale delle perdite complessive ammontanti al 31 dicembre 2022 ad euro 28.709.747,00. La restante quota di perdita pari ad euro 7.762.861,00 trova copertura mediante l'utilizzo delle riserve presenti nel bilancio della società alla data del 31 dicembre 2022 (Missione 1, Programma 3);

b) per l'esercizio finanziario 2024 nel limite massimo di euro 8.000.000,00 e per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 nel limite massimo di euro 5.000.000,00, da destinare come spesa corrente all'acquisizione in leasing degli automezzi previsti nel redigendo piano industriale. (Missione 1, Programma 3).

3. Gli interventi finanziari previsti al comma 2 sono subordinati alla presentazione di apposito piano di risanamento aziendale, attestato da un professionista indipendente avente i requisiti di cui alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 che dovrà attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano da presentarsi entro sessanta giorni prorogabili di soli altri sessanta giorni, e alla sua approvazione, previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni, dal quale risulti contemplato il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario entro tre anni, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e di economicità e di qualità dei servizi [1].

 

     Art. 2. Modifica delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 maggio 2024, n. 20.

1. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 22 maggio 2024, n. 20 le parole "è autorizzata la spesa di 8.600 migliaia di euro da iscrivere nell'apposito fondo istituito presso il dipartimento regionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 (Missione 11, Programma 2, capitolo 117318)" sono sostituite dalle parole "è autorizzata la spesa complessiva di 8.600 migliaia di euro di cui 6.000 migliaia di euro da destinare a spese in conto capitale per la realizzazione di lavori e l'acquisizione di mezzi ed attrezzature per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi (Missione 11, Programma 2) e 2.600 migliaia di euro da destinare a spesa di parte corrente per acquisizione beni e servizi per fronteggiare la crisi (Missione 11, Programma 2, capitolo 117318)".

2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale n. 20/2024 è incrementata per l'esercizio finanziario 2024 di 20.000 migliaia di euro, da destinare a spese in conto capitale per la realizzazione di lavori e l'acquisizione di mezzi ed attrezzature per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi (Missione 11, Programma 2).

3. L'autorizzazione di spesa di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 20/2024 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2024, di 10.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma l, capitolo 154821).

 

     Art. 3. Indennizzi alle imprese di produzione di foraggi e cereali.

1. Per gli indennizzi ad ettaro alle imprese agricole di produzione di foraggi e cereali, da riferirsi alle dichiarazioni colturali di AGEA per l'annata agraria 2023/2024, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 10.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di aiuti alle imprese.

1. Il dipartimento regionale delle attività produttive è autorizzato ad erogare a Ir-fis FinSicilia s.p.a., per l'esercizio finanziario 2024, la somma di 45.000 migliaia di euro per la costituzione di un plafond nell'ambito del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni, destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis", per l'abbattimento degli interessi sui mutui in essere all'l gennaio 2024 erogati alle micro imprese e PMI aventi un'unità produttiva nel territorio della Regione da banche e intermediari finanziari per programmi di investimento o per fabbisogno finanziario circolante. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia previo parere della Commissione 'Bilancio' dell'Assemblea regionale siciliana sono indicate misure massime, condizioni, modalità di concessione, priorità e regolamentazione delle agevolazioni di cui al presente comma (Missione 14, Programma1).

2. Tutte le risorse restituite allo strumento finanziario 'Ripresa Sicilià gestito da Irfis FinSicilia s.p.a. a valere sulle risorse di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 129 del 23 marzo 2022, n. 610 del 29 dicembre 2022 e n. 101 del 15 febbraio 2023 sono riutilizzate nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 62 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021. Al termine del periodo di ammissibilità, tali risorse confluiscono nelle disponibilità del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 1/2019 e successive modificazioni e sono a destinazione vincolata per le medesime finalità dello strumento finanziario 'Ripresa Sicilia'.

3. Le misure di cui al comma 1 sono attuate entro i limiti e in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 e alle previsioni del Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, adottato con comunicazione della Commissione C/2023/1711 final del 9 marzo 2023 e aggiornato con comunicazione della Commissione C/2023/8045 final del 20 novembre 2023.

4. Il dipartimento regionale delle finanze e del credito è autorizzato ad erogare a Irfis FinSicilia s.p.a., per l'esercizio finanziario 2024, la somma di 2.500 migliaia di euro al fine di incrementare il Fondo Sicilia, di cui all'articolo 2 della L.R. 1/2019 e successive modificazioni, per la realizzazione di interventi ai sensi del decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 17/GAB del 17 giugno 2019, a favore dell'imprenditoria femminile, delle imprese giovanili e delle start-up (Missione 1, Programma3).

5. Il dipartimento regionale dell'agricoltura è autorizzato a erogare alle imprese agricole aventi un'unità produttiva nel territorio della Regione contributi a fondo perduto, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis", per l'abbattimento degli interessi passivi sui finanziamenti in essere all'l gennaio 2024 erogati da banche e intermediari finanziari. Ai fini del presente comma, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzata la spesa di 2.500 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

 

     Art. 5. Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2024, n. 20.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 maggio 2024, n. 20 è soppresso.

2. All'articolo 1 della legge regionale n. 20/2024 è aggiunto il seguente comma:

"6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, limitatamente all'importo di 5.000 migliaia di euro, si provvede per l'esercizio finanziario 2024 con le maggiori entrate di cui al Titolo l, Tipologia 103, capitolo 1023.".

3. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 20/2024, dopo le parole "in possesso della qualifica di allevamento indenne da brucellosi, tubercolosi e leucosi" sono aggiunte le parole "o che abbiano avviato le procedure di risanamento previste dalla normativa vigente".

 

     Art. 6. Interventi a favore di Siciliacque s.p.a.

1. La Regione è autorizzata a sottoscrivere e versare l'aumento oneroso del capitale sociale di Siciliacque s.p.a., in maniera inscindibile e in proporzione alla partecipazione dalla stessa detenuta, per euro 5.000.000,00 al fine di sostenere finanziariamente la società e consentire la prosecuzione del servizio idrico integrato nell'ambito della Regione e la realizzazione degli investimenti infrastrutturali strategici ed urgenti di efficientamento delle reti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le disponibilità della Missione l, Programma 3, capitolo 615609 sono incrementate, per l'esercizio finanziario 2024, di euro 5.000.000,00.

 

     Art. 7. Anticipazione a favore di Siciliacque s.p.a.

1. Al fine di scongiurare interruzioni del servizio pubblico essenziale in favore della collettività, consentendo a Siciliacque s.p.a. di superare le temporanee esigenze operative, l'Assessorato regionale dell'economia è autorizzato ad erogare, in proporzione alla partecipazione detenuta dalla Regione siciliana, il 25% del finanziamento complessivo richiesto dalla società ai soci, per un importo pari ad euro 5.000.000,00 sul totale complessivo di euro 20.000.000,00 (Missione 1, Programma3), la cui restituzione dovrà essere assicurata a decorrere all'l gennaio 2027, con modalità da definire in sede di erogazione delle somme (Titolo 5, Tipologia 300).

 

     Art. 8. Anticipazione finanziaria per il supporto tecnico al Commissario per l'emergenza rifiuti.

1. Agli oneri previsti per il supporto tecnico di cui al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legge 7 maggio 2024, n. 60 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2024, con somme anticipate per euro 200.000,00 a carico del bilancio della Regione. A seguito del trasferimento delle risorse finanziarie nella contabilità speciale prevista dalla medesima disposizione, le somme anticipate saranno riversate, entro il 31 dicembre 2025, dalla stessa contabilità speciale e per il medesimo importo, al bilancio della Regione (Titolo 5, Tipologia 300).

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di euro 200.000,00 (Missione 9, Programma 3).

 

     Art. 9. Impianto di depurazione consortile I.A.S. s.p.a.

1. Per il finanziamento, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 12 settembre 2023, degli interventi manutentivi per la messa in sicurezza dell'impianto di depurazione consortile della società per azioni Industria Acqua Siracusana s.p.a. (I.A.S. s.p.a.), sito nel territorio del comune di Priolo Gargallo (SR), volti alla manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti per un corretto funzionamento del processo e per garantire altresì la staticità e la sicurezza degli impianti e del personale operante, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di euro 9.024.340,00 (Missione 9, Programma 4) da erogarsi previo esperimento della procedura di cui all'articolo 108 del TFUE [2].

 

     Art. 10. Contributi ai comuni per gli extra costi nel settore rifiuti.

1. Al fine di supportare la finanza pubblica delle amministrazioni comunali, per l'esercizio finanziario 2024, è riconosciuto un contributo a copertura dei c.d. "extra costi" sostenuti nel settore dei rifiuti per il trasferimento, in ambito extraregionale, della quota dei rifiuti eccedente la capacità di smaltimento degli impianti regionali [3].

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito, con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, tra i comuni individuati secondo i criteri da adottarsi con decreto del dirigente generale nel rispetto degli articoli 182 e 182 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni riparametrando il contributo per ciascun comune al finanziamento previsto dal presente articolo [4].

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 50.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 3).

 

     Art. 11. Compensi dei presidenti e vicepresidenti delle sezioni territoriali dell'URC.

1. I compensi dei presidenti e dei vicepresidenti, interni ed esterni all'Amministrazione regionale, delle sezioni territoriali dell'Ufficio regionale di committenza (URC) sono calcolati nella misura prevista dall'articolo 2 del decreto presidenziale 14 gennaio 2005, n. 1, come ridotti dall'articolo 50, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni e dall'articolo l, comma 4, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 102.375,00 euro e per gli esercizi finanziari 2025 e 2026 la spesa di 175.500,00 euro annui (Missione 1, Programma 6, capitolo 276515).

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2027, l'onere per le finalità di cui al comma 1 è quantificato annualmente con legge di bilancio ai sensi del comma l dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

 

     Art. 12. Incrementi ad autorizzazioni di spesa.

1. Le autorizzazioni di spesa, di seguito elencate, di cui alla tabella 1 del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, per le finalità a fianco specificate, sono incrementate dei seguenti importi:

 

 

     Art. 13. Interventi per fronteggiare la crisi idrica in agricoltura.

1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi in conto capitale per far fronte allo stato di crisi e di emergenza idrica in agricoltura è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 15.000 migliaia di euro.

2. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'agricoltura, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1 nel rispetto del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

3. In considerazione della fortissima contrazione che ha interessato gli agricoltori che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli a causa della grave situazione climatica che ha determinato la dichiarazione di calamità naturale per l'emergenza idrica e dell'aumento vertiginoso dei costi di produzione, i Consorzi di bonifica della Sicilia sono autorizzati a sospendere fino al 31 ottobre 2024 la riscossione degli incassi relativi al servizio idrico e dei relativi ruoli consortili.

 

     Art. 14. Continuità territoriale isole minori.

1. È riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni in relazione agli obblighi assunti dalla Regione per la compartecipazione alle spese per la continuità territoriale siciliana inerente alla convenzione stipulata tra l'E.N.A.C. e ALITALIA CAI s.p.a. in data 26 giugno 2014 per il regolare affidamento dell'esercizio del servizio di trasporto aereo di linea sulle rotte delle isole minori di Pantelleria e Lampedusa.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa complessiva di euro 3.002.434,40 (Missione 10, Programma 4, Capitolo 478109).

 

     Art. 15. Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino "ex PIP Emergenza Palermo".

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni, la società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia (SAS) è autorizzata ad assumere, oltre al numero di soggetti già autorizzato dall'articolo 9 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8 e successive modificazioni, un ulteriore numero massimo di 960 soggetti appartenenti al bacino unico ad esaurimento "ex PIP Emergenza Palermo" da attingere dall'elenco del personale la cui selezione è stata già svolta, alla data di entrata in vigore della presente legge, dal competente servizio centro per l'impiego della Regione a norma dell'articolo 43 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1-ter e 1-quater, della legge regionale n. 8/2023 e successive modificazioni.

3. Per le finalità di cui al comma 1 sono trasferite alla società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia (SAS) le necessarie somme valutate nel limite massimo di ulteriori 3.700 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e di ulteriori 18.700 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026.

4. Nelle more della definizione dei processi di assunzione di cui al comma 1 sono iscritte nel bilancio della Regione, nel fondo di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 8/2023 e successive modificazioni (Missione 1, Programma 3, capitolo 214112), le ulteriori somme di 7.700 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026.

5. Le restanti somme corrispondenti agli importi massimi di ulteriori 3.700 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e di ulteriori 11.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 saranno iscritte nel fondo di cui al comma 4 in conseguenza della definizione dei processi di assunzione e in relazione all'effettivo fabbisogno, con decreto del Ragioniere generale, su proposta del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 (Missione 12, Programma 4, capitolo 313727).

6. Il personale di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 8/2023 e successive modificazioni e di cui al comma 1 del presente articolo può essere utilizzato presso i dipartimenti regionali e gli uffici equiparati, gli Uffici speciali della Regione, gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni e gli enti pubblici soci della società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia (SAS), previa convenzione che ne disciplini le modalità, i fabbisogni e i costi che non possono superare le disponibilità trasferite di cui al comma 2 [5].

 

     Art. 16. Riduzioni di autorizzazioni di spesa.

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. l, per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni, è ridotta dell'importo di euro 5.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2025 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302).

2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni, per le finalità di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni, è ridotta per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 di 4.000 migliaia di euro (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754).

3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale n. 1/2024, Tabella "A", è ridotta per l'esercizio finanziario 2026 di euro 9.345.500,00 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).

 

     Art. 17. Variazioni al bilancio della Regione.

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabella "A" e tabella "B", comprensive di quelle discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 18. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così sostituito dall'art. 32 della L.R. 12 agosto 2024, n. 25.

[2] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 12 agosto 2024, n. 25.

[3] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 12 agosto 2024, n. 25.

[4] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 12 agosto 2024, n. 25.

[5] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 12 agosto 2024, n. 25.