§ 80.9.1221 - D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57.
Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:15/03/2024
Numero:57


Sommario
Art. 1.  Funzioni
Art. 2.  Organizzazione
Art. 3.  I Dipartimenti
Art. 4.  Dipartimento per l'amministrazione generale - DiAG
Art. 5.  Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale - DiT
Art. 6.  Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale - DiVa
Art. 7.  Dipartimento per le attività culturali - DiAC
Art. 8.  Conferenza dei Capi dei Dipartimenti
Art. 9.  Direzione generale Risorse umane e organizzazione
Art. 10.  Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio
Art. 11.  Direzione generale Affari europei e internazionali
Art. 12.  Direzione generale Digitalizzazione e comunicazione
Art. 13.  Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio
Art. 14.  Direzione generale Archivi
Art. 15.  Direzione generale Musei
Art. 16.  Direzione generale Spettacolo
Art. 17.  Direzione generale Cinema e audiovisivo
Art. 18.  Direzione generale Creatività contemporanea
Art. 19.  Direzione generale Biblioteche e istituti culturali
Art. 20.  Uffici periferici del Ministero
Art. 21.  Commissioni regionali per il patrimonio culturale
Art. 22.  Unità di missione per l'attuazione del PNRR
Art. 23.  Soprintendenza speciale per il PNRR
Art. 24.  Uffici dotati di autonomia speciale
Art. 25.  Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma
Art. 26.  Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici
Art. 27.  Comitati tecnico-scientifici
Art. 28.  Consiglio superiore dello spettacolo
Art. 29.  Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo
Art. 30.  Comitato consultivo permanente per il diritto di autore
Art. 31.  Osservatorio per la parità di genere
Art. 32.  Uffici di diretta collaborazione
Art. 33.  Ufficio di Gabinetto
Art. 34.  Ufficio legislativo
Art. 35.  Ufficio Stampa e comunicazione
Art. 36.  Ulteriori uffici di diretta collaborazione
Art. 37.  Segreterie dei Sottosegretari di Stato
Art. 38.  Organismo indipendente di valutazione della performance
Art. 39.  Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale
Art. 40.  Dotazioni organiche
Art. 41.  Norme transitorie e abrogazioni


§ 80.9.1221 - D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57.

Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

(G.U. 3 maggio 2024, n. 102)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17;

     Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'articolo 13;

     Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», e, in particolare, l'articolo 12;

     Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, recante «Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonchè in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione», e, in particolare, l'articolo 10;

     Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 52, 53 e 54;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

     Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2023, n. 167, recante «Regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169»;

     Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 27 novembre 2023;

     Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2023;

     Visto il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici del 1° dicembre 2023;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 gennaio 2024;

     Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 2024;

     Sulla proposta del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Titolo I

ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA CULTURA

Capo I

Funzioni e organizzazione del Ministero della cultura

 

Art. 1. Funzioni

     1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione del Ministero della cultura, di seguito denominato «Ministero». Il Ministero provvede alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, alla gestione e valorizzazione, anche economica, del patrimonio culturale e alla promozione delle attività culturali ed esercita le funzioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonchè quelle ad esso attribuite da ogni altra norma in attuazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali.

     2. Il Ministro della cultura è di seguito denominato «Ministro».

 

     Art. 2. Organizzazione

     1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in:

     a) quattro dipartimenti, dodici uffici dirigenziali di livello generale centrali, ivi incluso quello di cui all'articolo 22, e quindici uffici dirigenziali di livello generale periferici dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24, commi 2, lettera a), e 3, lettera a); è, altresì, previsto un posto dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso il Gabinetto, secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 11;

     b) uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 32.

 

Capo II

I Dipartimenti del Ministero

 

     Art. 3. I Dipartimenti

     1. I Dipartimenti assumono la denominazione di:

     a) Dipartimento per l'amministrazione generale - DiAG;

     b) Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale - DiT;

     c) Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale - DiVa;

     d) Dipartimento per le attività culturali - DiAC.

     2. Il Dipartimento per l'amministrazione generale è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

     a) Direzione generale Risorse umane e organizzazione;

     b) Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio;

     c) Direzione generale Affari europei e internazionali;

     d) Direzione generale Digitalizzazione e comunicazione.

     3. Fino alla scadenza indicata dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, presso il Dipartimento per l'amministrazione generale opera l'Unità di missione di cui all'articolo 22.

     4. Il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale è articolato nei seguenti tre uffici dirigenziali di livello generale:

     a) Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio;

     b) Direzione generale Archivi;

     c) la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma di cui all'articolo 25, che opera nell'ambito del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, come articolazione organizzativa.

     5. Fino alla scadenza indicata dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, presso il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale opera la Soprintendenza speciale di cui all'articolo 23.

     6. Il Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale è articolato nei seguenti quindici uffici dirigenziali di livello generale:

     a) Direzione generale Musei;

     b) quattordici musei e parchi archeologici dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), che operano, come articolazioni organizzative, nell'ambito del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale.

     7. Il Dipartimento per le attività culturali è articolato nei seguenti quattro uffici dirigenziali di livello generale:

     a) Direzione generale Spettacolo;

     b) Direzione generale Cinema e audiovisivo;

     c) Direzione generale Creatività contemporanea;

     d) Direzione generale Biblioteche e istituti culturali.

     8. I Capi dei Dipartimenti, dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola ciascun Dipartimento, svolgono compiti di coordinamento, monitoraggio, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro.

     9. Essi svolgono i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento.

     10. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il Capo del Dipartimento:

     a) assicura la stretta integrazione tra le attività degli uffici nello svolgimento delle funzioni;

     b) rappresenta unitariamente i rispettivi Dipartimenti nelle relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti del settore pubblico;

     c) fornisce, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro.

     11. I Capi dei Dipartimenti, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e del combinato disposto dell'articolo 5, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999 e dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esercitano un'azione di indirizzo, di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sull'attività degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento. A tal fine adottano direttive specifiche per l'espletamento dei poteri di direzione e di indirizzo, nonchè per individuare categorie di atti e di provvedimenti amministrativi di particolare rilevanza, anche di spesa, di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con riferimento a tali atti e provvedimenti è previsto un potere sostitutivo in caso di inerzia, nonchè il rilascio di un preventivo nulla osta all'adozione, previa verifica di idoneità al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto delle priorità, dei piani, dei programmi e delle direttive, in attuazione degli indirizzi del Ministro. L'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia e il diniego del nulla osta sono comunicati al Ministro per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto. I Capi dei Dipartimenti esercitano, altresì, l'azione generale di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di monitoraggio di cui ai periodi precedenti anche sugli uffici di livello dirigenziale generale dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a), afferenti al proprio Dipartimento.

     12. I Capi dei Dipartimenti assicurano il coordinamento dell'azione amministrativa anche mediante la Conferenza dei Capi dei Dipartimenti di cui all'articolo 8, nonchè attraverso l'istituzione e il coordinamento di gruppi di lavoro temporaneo per la trattazione di questioni specifiche o per il perseguimento di particolari obiettivi che necessitano del concorso di più dipartimenti o di più direzioni generali, anche per gli atti di pianificazione strategica.

     13. I Dipartimenti e le Direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento, nonchè ogni altra funzione attribuita al Ministero dalla vigente normativa, raccordandosi con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ivi incluse:

     a) la gestione relativa al contenzioso, nelle materie di rispettiva competenza;

     b) la formulazione di proposte, nelle materie di rispettiva competenza, per la partecipazione del Ministero alla programmazione e all'impiego dei fondi europei, le politiche di coesione, nonchè la gestione dei piani e dei rispettivi fondi assegnati;

     c) l'individuazione di strategie di intervento idonee a garantire adeguata tutela, valorizzazione e promozione dell'intero patrimonio culturale;

     d) la promozione di iniziative di ricerca in materia di beni e attività culturali, nell'ambito delle rispettive competenze;

     e) la cura del raccordo tra l'ordinamento italiano e i processi normativi dell'Unione europea (UE) attraverso la partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE e all'attuazione delle normative europee sul piano interno nelle materie di rispettiva competenza, raccordandosi con gli uffici di diretta collaborazione;

     f) la formulazione di proposte al Ministro, sentiti i direttori generali afferenti e i titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     14. Presso uno dei Dipartimenti è conferito, nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche, un incarico di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 4.

     15. I Dipartimenti e le Direzioni generali possono stipulare convenzioni e accordi con istituti superiori, organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale, università statali e non statali e loro consorzi, in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito «Codice», dandone preventiva informazione al Dipartimento per l'amministrazione generale, anche al fine di assicurare l'unitarietà e l'economicità dell'azione dell'amministrazione.

     16. Il Ministero si avvale, altresì, delle società in house per le attività strumentali alle finalità ed alle attribuzioni istituzionali nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea e nazionale per la gestione in house.

 

     Art. 4. Dipartimento per l'amministrazione generale - DiAG

     1. Il Dipartimento per l'amministrazione generale esercita, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, le competenze del Ministero in materia di gestione delle risorse umane e organizzazione, formazione e benessere organizzativo; bilancio, programmazione e monitoraggio; pianificazione dei fabbisogni di acquisto e gestione del relativo processo; programmazione europea, affari europei e internazionali; rapporti con l'UNESCO; innovazione tecnologica, digitalizzazione e comunicazione.

     2. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di: pianificazione strategica e controllo anche in materia di bilancio del Ministero; coordinamento della gestione degli atti convenzionali con enti e società; supporto giuridico agli altri Dipartimenti in materia di consulenza giuridica e contenzioso ordinario e amministrativo. Il Dipartimento sovraintende all'esercizio del controllo analogo sulle società in house del Ministero e all'esercizio dei diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulle società partecipate dal Ministero.

     3. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle attività delle Direzioni generali afferenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 10.

     4. Il Dipartimento supporta la partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e ai comitati interministeriali comunque denominati operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; elabora, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, l'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Ministero, del Programma nazionale di riforma (PNR) e gli altri atti strategici nazionali; coordina le politiche di coesione, gli strumenti finanziari europei e ogni altro fondo europeo di competenza del Ministero, esercitando anche le relative funzioni di controllo.

     5. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di raccordo tra l'ordinamento italiano e i processi normativi dell'UE attraverso il coordinamento degli altri dipartimenti nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE e il monitoraggio dell'attuazione delle normative europee sul piano interno curata dall'Ufficio legislativo con il supporto dei singoli dipartimenti.

     6. Il Dipartimento cura i rapporti con l'UNESCO e con gli altri organismi internazionali nelle materie di competenza del Ministero. Cura, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione, la predisposizione delle relazioni previste dalla normativa vigente e delle informazioni alla Commissione europea e al Parlamento, di cui all'articolo 84 del Codice, sentiti i Dipartimenti per i rispettivi ambiti di competenza.

     7. Il Dipartimento cura l'informazione e la comunicazione istituzionale in raccordo con gli altri dipartimenti secondo gli indirizzi degli uffici di diretta collaborazione.

     8. Il Dipartimento cura, su parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, la predisposizione annuale di un Piano nazionale per l'educazione al patrimonio culturale che abbia ad oggetto la conoscenza del patrimonio e della sua funzione civile, da attuare anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero.

     9. Il Dipartimento raccoglie, coordina e analizza i fabbisogni del patrimonio immobiliare e mobiliare, di beni e di servizi del Ministero; cura i rapporti con l'Agenzia del demanio, ferme restando le attività di razionalizzazione degli immobili e degli spazi svolte dalle direzioni generali competenti; assicura l'applicazione uniforme dei canoni concessori come definiti con decreto del Ministro.

     10. Il Dipartimento coordina il Servizio ispettivo e approva il programma annuale dell'attività ispettiva, anche sulla base degli indirizzi impartiti dal Ministro.

     11. Il Dipartimento promuove studi, ricerche e iniziative scientifiche nelle materie di competenza, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali. Favorisce e promuove, nelle materie di competenza, la partecipazione del Ministero, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali, in raccordo con la Direzione generale Affari europei e internazionali.

     12. Presso il Dipartimento operano la Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti e degli elementi Unesco e per i sistemi turistici locali di cui all'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

     13. Il Capo del Dipartimento svolge i compiti di autorità centrale prevista dall'articolo 4 della direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012, in attuazione delle direttive del Ministro.

     14. Fino alla scadenza indicata dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, presso il Dipartimento per l'amministrazione generale opera l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR. Il Capo del Dipartimento coordina le iniziative e le attività connesse all'attuazione del PNRR, per la parte di competenza del Ministero, anche avvalendosi della medesima Unità di missione.

 

     Art. 5. Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale - DiT

     1. Il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale esercita, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, le competenze del Ministero in materia di tutela dei beni culturali, in particolare dei beni di interesse archeologico, anche subacqueo, di beni storici, artistici, demoetnoantropologici, architettonici e del patrimonio immateriale; di tutela e qualità del paesaggio, di tutela e valorizzazione del patrimonio archivistico nonchè di gestione e valorizzazione degli archivi statali. Esercita, altresì, le competenze in materia di sicurezza del patrimonio culturale.

     2. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle attività delle direzioni generali afferenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 10.

     3. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta il Dipartimento per l'amministrazione generale nelle funzioni di cui all'articolo 4, comma 5.

     4. Il Dipartimento collabora con il Dipartimento per l'amministrazione generale secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6.

     5. Al Dipartimento è demandata la formulazione, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione, di criteri omogenei e priorità relative alla tutela del patrimonio culturale.

     6. Fatte salve le competenze in materia della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento assicura, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione, la programmazione, il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio delle iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e il coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti; predispone, altresì, indirizzi alle strutture periferiche per la elaborazione di piani di conservazione programmata del patrimonio culturale.

     7. Fatte salve le competenze in materia della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento assicura il buon andamento e la necessaria unitarietà della gestione degli interventi operativi emergenziali di messa in sicurezza del patrimonio culturale mobile e immobile, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi. Il Dipartimento coordina tutte le iniziative avvalendosi delle strutture periferiche del Ministero, anche secondo i modelli organizzativi appositamente previsti per le fasi emergenziali.

     8. Il Dipartimento redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari.

     9. Il Dipartimento promuove studi, ricerche e iniziative scientifiche nelle materie di competenza, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali. Favorisce e promuove, nelle materie di competenza, la partecipazione del Ministero, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali, in raccordo con la Direzione generale Affari europei e internazionali.

     10. Nell'ambito del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale opera, come articolazione organizzativa, la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), n. 1), nonchè l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Il Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale esercita, d'intesa con il Dipartimento per l'amministrazione generale per i profili finanziari e contabili, la vigilanza sulla Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), n. 1), e ne approva il relativo bilancio e conto consuntivo su parere conforme del Dipartimento per l'amministrazione generale.

 

     Art. 6. Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale - DiVa

     1. Il Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale esercita, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, le competenze del Ministero in materia di valorizzazione, anche economica, del patrimonio culturale statale, di fruizione del patrimonio culturale, anche da parte delle persone diversamente abili; di adeguamento del sistema museale nazionale agli standard internazionali; di promozione della conoscenza del patrimonio culturale; di promozione dello sviluppo della cultura; di cura delle collezioni dei musei e luoghi della cultura statali; di coordinamento del sistema museale nazionale.

     2. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle attività delle direzioni generali afferenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 10.

     3. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta il Dipartimento per l'amministrazione generale nelle funzioni di cui all'articolo 4, comma 5.

     4. Il Dipartimento collabora con il Dipartimento per l'amministrazione generale secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6.

     5. Al Dipartimento sono inoltre demandate le iniziative volte a favorire la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alle attività di valorizzazione del patrimonio culturale.

     6. Al Dipartimento è demandata la formulazione, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione, di criteri omogenei e priorità relative alla valorizzazione del patrimonio culturale.

     7. Nell'ambito del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale operano, come articolazioni organizzative, i musei, i parchi archeologici e gli altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a).

     8. Il Capo del Dipartimento esercita, d'intesa con il Dipartimento per l'amministrazione generale per i profili finanziari e contabili, la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) e ne approva i relativi bilanci e conti consuntivi, su parere conforme del Dipartimento per l'amministrazione generale. Il Capo del Dipartimento, inoltre, propone al Dipartimento per l'amministrazione generale, sulla base dell'istruttoria elaborata informati i titolari degli uffici dirigenziali periferici del Ministero di cui all'articolo 24, gli interventi diretti al riequilibrio finanziario tra gli istituti e i luoghi della cultura statali, nonchè il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

     9. Il Dipartimento esercita, inoltre, le competenze in materia di ottimizzazione della gestione del patrimonio culturale e degli istituti e dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del Codice e adotta iniziative per favorire l'incremento della redditività e della capacità di automantenimento finanziario dei citati istituti e dei luoghi della cultura statali; raccoglie, elabora e diffonde i dati sul patrimonio culturale e sugli istituti e luoghi della cultura; definisce schemi e modelli giuridici, criteri economici e linee guida operative per la valorizzazione economica del patrimonio culturale, anche in raccordo con le realtà territoriali; elabora, d'intesa con i dipartimenti competenti, parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti a valutare la gestione degli istituti e dei luoghi della cultura statali, in termini di economicità, efficienza ed efficacia, nonchè di qualità dei servizi di fruizione e di valorizzazione erogati; esercita, d'intesa con il Dipartimento per l'amministrazione generale, la vigilanza sull'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A., limitatamente agli interventi in materia di beni e attività culturali. Promuove e favorisce la partecipazione del Ministero ad associazioni, fondazioni, consorzi o società per l'ottimizzazione della gestione del patrimonio culturale e predispone modelli di bandi di gara e convenzioni-tipo per l'affidamento dei servizi per il pubblico; cura i diritti patrimoniali immateriali.

     10. Il Dipartimento promuove studi, ricerche e iniziative scientifiche nelle materie di competenza, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali. Favorisce e promuove, nelle materie di competenza, la partecipazione del Ministero, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali, in raccordo con la Direzione generale per i rapporti internazionali.

     11. Nell'ambito del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale opera, come articolazione organizzativa, l'Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale.

 

     Art. 7. Dipartimento per le attività culturali - DiAC

     1. Il Dipartimento per le attività culturali esercita, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, le competenze del Ministero in materia di: promozione dello spettacolo, delle attività teatrali, musicali, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante; promozione delle attività cinematografiche e delle produzioni cinematografiche, audiovisive, radiotelevisive e multimediali; promozione delle imprese culturali e creative, della creatività contemporanea, della cultura urbanistica e architettonica, partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali; diritto d'autore e proprietà intellettuale; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; tutela dei beni librari e gestione e valorizzazione delle biblioteche statali.

     2. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle attività delle direzioni generali afferenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 10.

     3. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta il Dipartimento per l'Amministrazione generale nelle funzioni di cui all'articolo 4, comma 5.

     4. Il Dipartimento collabora con il Dipartimento per l'amministrazione generale secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6.

     5. Il Dipartimento promuove studi, ricerche e iniziative scientifiche nelle materie di competenza, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali. Favorisce e promuove, nelle materie di competenza, la partecipazione del Ministero, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali, in raccordo con la Direzione generale per i rapporti internazionali.

     6. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento promuove le attività di associazioni, fondazioni, accademie e altre istituzioni della cultura.

     7. Al Dipartimento è demandata la formulazione, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione, di criteri omogenei e priorità relative alla promozione e al sostegno delle attività culturali.

     8. Il Dipartimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, sentiti gli altri Dipartimenti competenti, svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonchè di indirizzo e, acquisite le valutazioni della Direzione generale bilancio, programmazione e monitoraggio, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2.

 

     Art. 8. Conferenza dei Capi dei Dipartimenti

     1. Per il coordinamento delle attività dipartimentali, anche al fine di prevenire conflitti di competenza e di consentire una ordinata programmazione delle attività amministrative nell'ottica della piena attuazione degli indirizzi del Ministro, è istituita la Conferenza dei Capi dei Dipartimenti con compiti di programmazione e di indirizzo, composta dal Ministro, che la presiede e la convoca, anche su proposta di almeno uno dei Capi dei Dipartimenti, nonchè dal Capo di Gabinetto e dai Capi dei Dipartimenti.

     2. La Conferenza di cui al comma 1 può essere presieduta e convocata anche su delega del Ministro, dal Capo di Gabinetto.

 

Capo III

Le Direzioni generali e gli uffici periferici del Ministero

 

     Art. 9. Direzione generale Risorse umane e organizzazione

     1. La Direzione generale risorse umane e organizzazione assicura la gestione efficiente, unitaria e coordinata degli affari generali e dei servizi comuni ed è competente in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale, di relazioni sindacali, di concorsi, assunzioni, sistemi di valutazione, assegnazioni, mobilità, cessazioni, politiche della formazione del personale e politiche per le pari opportunità e il benessere organizzativo, gestione del contenzioso del lavoro, procedimenti disciplinari e spese di lite.

     2. La Direzione generale, in particolare:

     a) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero;

     b) attua le direttive del Ministro in ordine alle politiche del personale, della formazione e della contrattazione collettiva e propone al Capo del Dipartimento per l'amministrazione generale le linee guida indirizzate ai Capi dei Dipartimenti, nonchè ai direttori generali centrali e periferici ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati;

     c) cura l'organizzazione, gli affari generali e la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici della sede centrale del Ministero;

     d) cura le relazioni sindacali e la gestione delle risorse umane;

     e) cura la gestione del trattamento giuridico ed economico del personale del Ministero;

     f) cura lo svolgimento delle procedure di reclutamento e dei concorsi, delle riqualificazioni del personale del Ministero, valutando e individuando le migliori soluzioni per rispondere alle necessità di personale degli uffici;

     g) elabora e attua le politiche del personale e della gestione delle risorse umane, anche in materia di lavoro a distanza;

     h) individua i fabbisogni formativi e cura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero;

     i) elabora proposte e cura i rapporti con le altre pubbliche amministrazioni e con le organizzazioni del terzo settore per l'utilizzo di personale nell'ambito dell'attività del Ministero, sentite le direzioni generali competenti per materia;

     l) svolge le funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

     m) sulla base dei dati forniti dalle strutture centrali e periferiche del Ministero, provvede alla programmazione generale del fabbisogno di personale, al dimensionamento degli organici del Ministero, sentiti i capi dei Dipartimenti e in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione, all'allocazione delle risorse umane e alla mobilità delle medesime tra le diverse direzioni e uffici, sia centrali, sia periferici, anche su proposta dei capi dei Dipartimenti;

     n) promuove, d'intesa con la Direzione generale digitalizzazione e comunicazione, l'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione; cura le relazioni con il pubblico;

     o) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale bilancio programmazione e monitoraggio limitatamente ai profili finanziari e contabili, di vigilanza sulla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali.

     3. La Direzione generale risorse umane e organizzazione si articola in uffici dirigenziali di livello non generale centrali.

 

     Art. 10. Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio

     1. La Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio cura il bilancio, la programmazione e il controllo di gestione del Ministero per le risorse finanziarie nonchè l'analisi, e la valutazione delle politiche pubbliche e la revisione della spesa di competenza del Ministero. La Direzione svolge attività di supporto e consulenza in materia contabile, finanziaria e fiscale.

     2. La Direzione generale, in particolare:

     a) cura, su proposta dei capi dei Dipartimenti, l'istruttoria per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa, nonchè dei programmi annuali di contributi in conto capitale, tenuto conto della necessità di integrazione delle diverse fonti di finanziamento, e attribuisce, anche mediante ordini di accreditamento, le relative risorse finanziarie agli organi competenti;

     b) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero; in attuazione delle direttive del Ministro, cura la gestione unitaria del bilancio; su proposta dei direttori generali centrali, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero in sede di formazione e di assestamento del bilancio e delle operazioni di variazione compensativa, la redazione delle proposte per il disegno di legge di bilancio, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

     c) cura la fase istruttoria relativa all'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di responsabilità e tutti gli atti connessi; predispone gli atti relativi alla gestione unificata delle spese strumentali individuate con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

     d) cura, in modo unitario per il Ministero, i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze; esercita il controllo analogo sulle società in house del Ministero e i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulle società partecipate dal Ministero, sentiti gli altri Dipartimenti;

     e) provvede al censimento delle attività delle strutture centrali e periferiche del Ministero, con riguardo al numero di procedimenti e di atti, alle risorse, nonchè a indicatori di impatto relativi all'efficacia, all'efficienza e all'economicità delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale; a tal fine riceve dalle strutture centrali e periferiche, per via telematica e sulla base di appositi standard, gli atti adottati e ogni altra informazione richiesta;

     f) cura l'istruttoria per la predisposizione dei programmi degli interventi da finanziare in attuazione dei programmi di ripartizione di risorse finanziarie provenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste;

     g) dispone le rilevazioni ed elaborazioni statistiche relative all'attività del Ministero, comprese quelle previste ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; tali rilevazioni ed elaborazioni statistiche sono costantemente aggiornate e messe a disposizione dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e delle altre strutture centrali e periferiche, secondo le rispettive competenze;

     h) cura i rapporti con il Ministero delle imprese e del made in Italy relativamente alle intese istituzionali di programma e ai relativi accordi attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

     i) cura, in attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il controllo di gestione, in raccordo con i centri di costo del Ministero, per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati; comunica all'Organismo indipendente di valutazione della performance gli esiti del controllo di gestione;

     l) supporta i Dipartimenti del Ministero negli adempimenti relativi alla contabilità economica di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

     m) coordina e svolge attività di supporto ai centri di costo del Ministero negli adempimenti relativi alla gestione del sistema informativo di contabilità, anche ai fini dell'adozione di un sistema di scritture di contabilità integrata economico-patrimoniale analitica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

     n) monitora e analizza la situazione finanziaria dei centri di responsabilità amministrativa del Ministero;

     o) analizza ed effettua il monitoraggio degli investimenti pubblici di competenza del Ministero, anche avvalendosi del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

     p) effettua la riprogrammazione degli interventi relativi ai programmi approvati;

     q) cura gli adempimenti relativi al riequilibrio finanziario degli istituti dotati di autonomia speciale, nonchè il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;

     r) assicura l'assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;

     s) esercita nei modi e nelle forme stabilite dalla legge, dai regolamenti e dagli atti istitutivi di ciascun ente e d'intesa con le direzioni generali competenti per materia, le funzioni di vigilanza contabile e finanziaria sugli Istituti dotati di autonomia e sugli enti vigilati o controllati dal Ministero, consistenti nell'esame dei bilanci adottati da ciascun istituto o ente, dalla fase previsionale a quella conclusiva dell'esercizio di bilancio;

     t) cura gli adempimenti connessi al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata alla finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

     u) svolge le funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

     v) cura gli adempimenti di competenza del Ministero in ordine al beneficio fiscale Art-bonus, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106; favorisce, altresì, coadiuvato dalla Direzione generale Musei e dalle Direzioni regionali Musei nazionali, l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; individua, con l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze, gli strumenti necessari ad assicurare il flusso delle risorse;

     z) coordina la programmazione dei fondi europei, anche svolgendo, ove richiesto e comunque nel rispetto della normativa europea in materia, le funzioni proprie della autorità di gestione dei programmi comunitari;

     aa) cura l'elaborazione, entro il 31 ottobre di ciascun anno, sulla base delle proposte e delle istruttorie curate dalle direzioni generali centrali competenti e dagli istituti di cui all'articolo 24 del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106; entro il 15 marzo di ciascun anno predispone una relazione concernente gli interventi del Piano strategico già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi;

     bb) coordina le attività per la realizzazione di interventi sul territorio di particolare complessità e rilievo strategico, in attuazione delle direttive del Ministro.

     2. Presso la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio opera il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, con funzioni di supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e realizzati dal Ministero.

     3. La Direzione generale Bilancio programmazione e monitoraggio si articola in uffici dirigenziali di livello non generale centrali.

 

     Art. 11. Direzione generale Affari europei e internazionali

     1. La Direzione generale Affari europei e internazionali cura le relazioni con le Istituzioni europee e internazionali negli ambiti di competenza del Ministero.

     2. La Direzione generale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in particolare:

     a) partecipa, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto e in collaborazione con le competenti direzioni generali, ai processi di definizione delle politiche e della legislazione europea; monitora l'applicazione della normativa europea sulla base delle informative acquisite dagli altri dipartimenti e fatte salve le competenze dell'Ufficio legislativo di cui all'articolo 34; coordina le attività di rilevanza europea delle direzioni generali dei dipartimenti;

     b) coordina, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto e in collaborazione con le competenti direzioni generali, le attività di competenza del Ministero nei processi di negoziato e di attuazione degli accordi internazionali; monitora l'applicazione degli accordi internazionali e il reporting alle istituzioni e agli organismi internazionali;

     c) coordina i rapporti del Ministero con l'UNESCO e promuove l'iscrizione di nuovi siti e di nuovi elementi nelle liste del patrimonio mondiale materiale e immateriale, sulla base dell'attività istruttoria compiuta dalle competenti direzioni generali;

     d) cura i rapporti con gli altri organismi internazionali nelle materie di competenza del Ministero, nonchè collabora con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al fine di promuovere il patrimonio culturale della Nazione all'estero, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione;

     e) supporta le direzioni generali del Ministero nello sviluppo di iniziative di collaborazione internazionale nelle materie di loro competenza, raccordandosi con l'Ufficio di Gabinetto;

     f) svolge le funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

     g) supporta l'Ufficio legislativo nelle attività relative al contenzioso internazionale ed europeo e alle fasi di precontenzioso sulla base del supporto istruttorio dei dipartimenti e delle direzioni generali competenti per materia.

     3. La Direzione generale Affari europei e internazionali si articola in uffici dirigenziali di livello non generale centrali.

 

     Art. 12. Direzione generale Digitalizzazione e comunicazione

     1. La Direzione generale per la Digitalizzazione e la comunicazione svolge funzioni e compiti in materia di trasformazione digitale, riorganizzazione dei processi e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero.

     2. La Direzione generale, in particolare:

     a) cura l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione, l'informatizzazione dei sistemi, l'organizzazione unificata e condivisa del sistema informativo del Ministero e dei necessari strumenti a presidio della trasparenza amministrativa, la sicurezza informatica, ivi compresi gli aspetti di attuazione della normativa in materia di garanzia della privacy;

     b) cura la gestione ed implementazione del sito internet e della rete intranet del Ministero e lo sviluppo di progetti applicativi e di altri portali in stretto coordinamento con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro; funzionamento e sviluppo dei sistemi per l'informazione geografica e la geolocalizzazione per gli aspetti informatici;

     c) cura la digitalizzazione del patrimonio culturale;

     d) cura il coordinamento e l'attuazione, per i profili di competenza del Ministero, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e politiche per la transizione digitale secondo le linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID); svolge, in particolare, i compiti previsti dall'articolo 17 del CAD;

     e) cura l'analisi dei processi di gestione delle procedure ammnistrative e revisione in chiave digitale e informatica degli stessi in collaborazione con gli altri dipartimenti;

     f) cura l'individuazione del fabbisogno di beni e servizi di Information Technology (IT) e fornisce supporto tecnico alla Direzione generale risorse umane e organizzazione nella gestione delle procedure di acquisto;

     g) cura la comunicazione istituzionale e l'elaborazione del programma delle iniziative di comunicazione ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro; promozione, diffusione e aggiornamento, in coordinamento con i dipartimenti e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, delle informazioni relative alle politiche del Ministero;

     h) cura la qualità, la tempestività e l'affidabilità dei flussi informativi relativi alle attività del Ministero, mediante azioni quali la standardizzazione delle procedure e l'informatizzazione dei processi e la dematerializzazione dei flussi documentali;

     i) rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel settore delle pubbliche amministrazioni, in raccordo con la Direzione generale Affari europei e internazionali;

     l) promuove l'adempimento degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; in particolare, per garantire la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, cura la pubblicazione degli atti aventi rilevanza esterna e dei provvedimenti del Ministero adottati nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione previste dal Codice;

     m) svolge le funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

     3. La Direzione generale per la Digitalizzazione e la comunicazione esercita i poteri di direzione, di indirizzo, di controllo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio limitatamente ai profili finanziari e contabili, di vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, programmazione e monitoraggio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. In caso di necessità, ricorrendone i presupposti, informato il Capo del Dipartimento per l'amministrazione generale, la Direzione generale esercita i poteri di avocazione e sostituzione con riferimento alle attività svolte dall'Istituto dotato di autonomia speciale di cui al primo periodo.

     4. La Direzione generale per la Digitalizzazione e la comunicazione si articola in uffici dirigenziali di livello non generale centrali. Nell'ambito della Direzione generale opera, come articolazione organizzativa, l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library.

 

     Art. 13. Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio

     1. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio svolge le funzioni e i compiti del Ministero relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonchè alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio. Con riferimento alle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, informato il Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, avocazione e sostituzione. Assicura che le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio esercitino le funzioni di tutela conformemente a criteri omogenei su tutto il territorio nazionale.

     2. La Direzione generale, in particolare:

     a) esprime il parere, per i settori di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale risorse umane e organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio programmazione e monitoraggio;

     b) elabora, anche su proposta dei titolari degli uffici dirigenziali periferici, i programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici; predispone indirizzi alle strutture periferiche per la elaborazione di piani di conservazione programmata del patrimonio culturale;

     c) esprime la volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni di interesse archeologico, architettonico, storico, artistico e demoetnoantropologico;

     d) autorizza, fatte salve le ipotesi di cui agli articoli 14, comma 2, lettera d), e 19, comma 1, lettera d), il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale ai sensi dell'articolo 66 del Codice; può, altresì, proporre alla Direzione generale Musei di dichiarare, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, e ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archeologici, storici, artistici e demoetnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi; in ogni caso, svolge le attività di cui alla presente lettera nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 67 del Codice e delle linee guida adottate dalla Direzione generale Musei in materia di attività di valorizzazione, e fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

     e) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice;

     f) adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dall'articolo 92 del Codice;

     g) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici, e cura il recupero delle somme dovute ai sensi degli articoli 34, comma 3, e 160, commi 3 e 4, del Codice;

     h) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96 e 98 del Codice;

     i) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82, del Codice; predispone e aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi a cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68 del Codice;

     l) esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

     m) istruisce i procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro;

     n) esprime il parere ai fini della stipula delle intese di cui all'articolo 143, comma 2, e di cui all'articolo 156, comma 3, del Codice;

     o) predispone la proposta per l'approvazione in via sostitutiva, da parte del Ministro, del piano paesaggistico limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;

     p) stipula l'intesa con le Regioni, previa istruttoria delle Soprintendenze territoriali, per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;

     q) propone al Ministro la stipulazione delle intese di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice;

     r) ai sensi dell'articolo 141 del Codice adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici che insistano su un territorio appartenente a più regioni;

     s) promuove la qualità del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate, al fine della ridefinizione e ricostituzione di paesaggi, secondo le previsioni della Convenzione europea del paesaggio di Firenze del 20 ottobre 2000, ratificata dall'Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

     t) fornisce, per le materie di competenza, il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici del Ministero;

     u) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;

     v) può adottare, informato il Capo del Dipartimento, i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonchè le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e seguenti, e 141-bis, del Codice; in tali ipotesi, qualora un ufficio periferico abbia già avviato procedimenti riferiti ai medesimi beni, si applica quanto previsto dal comma 1, secondo periodo;

     z) può richiedere alle commissioni di cui all'articolo 137 del Codice, anche su proposta della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente, l'adozione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del Codice;

     aa) svolge le funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

     bb) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale;

     cc) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi previsti dagli articoli 29 e 182 del Codice per la qualifica di restauratore, nonchè degli elenchi di cui all'articolo 9-bis del Codice; cura altresì i procedimenti relativi all'accreditamento degli istituti di formazione dei restauratori; cura altresì la tenuta e il funzionamento dell'elenco, disciplinato dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60, degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonchè dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e al relativo Allegato I.8.

     3. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio esercita le funzioni di indirizzo, e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio, di vigilanza, unitamente al Ministero dell'università e della ricerca, sulla Scuola archeologica italiana in Atene. Presso la Direzione generale opera il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 78.

     4. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio esercita i poteri di direzione, di indirizzo, di controllo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio, limitatamente ai profili finanziari e contabili, la vigilanza sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, l'Istituto centrale per il restauro, l'Istituto centrale per l'archeologia, l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, l'Opificio delle pietre dure e la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. In caso di necessità, ricorrendone i presupposti, informato il Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, la Direzione generale esercita i poteri di avocazione e sostituzione con riferimento alle attività svolte dagli Istituti dotati di autonomia speciale di cui al primo periodo.

     5. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio si articola in uffici dirigenziali di livello non generale centrali, nonchè nelle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio quali uffici dirigenziali di livello non generale periferici. Nell'ambito della Direzione generale operano, come articolazioni organizzative, l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, l'Istituto centrale per il restauro, l'Istituto centrale per l'archeologia, l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, l'Opificio delle pietre dure e la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo di cui all'articolo 24. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettere b), c), d), g), riferite ai beni demoetnoantropologici, la Direzione generale è supportata dall'Istituto centrale per il patrimonio immateriale.

 

     Art. 14. Direzione generale Archivi

     1. La Direzione generale Archivi svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici. Con riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità ricorrendone i presupposti, informato il Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, avocazione e sostituzione.

     2. La Direzione generale, in particolare:

     a) provvede, acquisite le valutazioni del Dipartimento per l'amministrazione generale, alla razionalizzazione degli immobili e degli spazi destinati agli archivi, al fine del miglioramento dell'efficienza e del contenimento della spesa, stipulando a tal fine convenzioni con l'Agenzia del demanio, le Regioni e gli enti locali e promuovendo la costituzione di poli archivistici per il coordinamento dell'attività degli istituti che svolgono funzioni analoghe nell'ambito dello stesso territorio;

     b) propone, ai fini dell'istruttoria per il settore di competenza, gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni degli Archivi di Stato e tenendo conto altresì dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio;

     c) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici sottoposti a tutela;

     d) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre o esposizioni ai sensi dell'articolo 48 del Codice; autorizza, altresì, l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale ai sensi dell'articolo 66 del Codice, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

     e) predispone linee guida e direttive per la formazione e consultazione degli archivi correnti e collabora, ai sensi degli articoli 23-ter, 40, comma 3, e 43, comma 4, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le amministrazioni competenti alla definizione delle regole tecniche e dei requisiti funzionali in materia di formazione, conservazione e consultazione di documenti digitali della pubblica amministrazione;

     f) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei beni archivistici, elaborazione scientifica e conservazione della memoria digitale, raccordandosi con l'Istituto per la digitalizzazione del patrimonio culturale, sentita la Direzione generale Digitalizzazione e comunicazione; sentita la Direzione generale Affari europei e internazionali, cura i rapporti con gli organismi internazionali di settore e coordina, altresì, le relazioni con le amministrazioni archivistiche estere, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione;

     g) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale;

     h) concede contributi per interventi sugli archivi vigilati;

     i) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalità di consultazione dei medesimi;

     l) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice e ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia a oggetto i beni medesimi;

     m) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici;

     n) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici;

     o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;

     p) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, secondo le modalità di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

     q) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale;

     r) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice;

     s) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione dei beni archivistici, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione e alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati e offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice;

     t) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre o esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale dei beni archivistici interessati dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice;

     u) cura la predisposizione, anche sulla base della rilevazione delle migliori pratiche, di modelli generali delle intese istituzionali di programma, degli accordi di programma quadro e degli altri strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonchè degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112, commi 4 e 9, del Codice;

     v) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio, limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale;

     z) svolge le funzioni di stazione appaltante, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

     aa) assicura, altresì, che le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche esercitino le funzioni di tutela conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del Codice.

     3. La Direzione generale Archivi esercita i poteri di direzione, di indirizzo, di controllo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio, limitatamente ai profili finanziari e contabili, la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per gli archivi anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, programmazione e monitoraggio del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. In caso di necessità, ricorrendone i presupposti, informato il Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, la Direzione generale esercita i poteri di avocazione e sostituzione con riferimento alle attività svolte dagli Istituti dotati di autonomia speciale di cui al primo periodo.

     4. La Direzione generale Archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attività di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia e applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento. A tal fine, la Direzione generale si raccorda con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio e con la Direzione generale risorse umane e organizzazione, nonchè con la Direzione generale digitalizzazione e comunicazione relativamente alle funzioni dell'Istituto per la digitalizzazione del patrimonio.

     5. La Direzione generale Archivi si articola in uffici dirigenziali di livello non generale centrali, nonchè nelle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e negli Archivi di Stato. Nell'ambito della Direzione generale operano, come articolazioni organizzative, l'Archivio centrale dello Stato, l'Istituto centrale per gli archivi e l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro.

 

     Art. 15. Direzione generale Musei

     1. La Direzione generale Musei cura le collezioni dei musei e i luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di conservazione e manutenzione programmata, acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione. Sovraintende al Sistema museale nazionale, cura e gestisce la piattaforma digitale «Museitaliani» e coordina le Direzioni regionali Musei nazionali. Svolge altresì funzioni e compiti di valorizzazione del patrimonio culturale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Codice, con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, del Codice medesimo, che siano di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato.

     2. La Direzione generale Musei, in particolare:

     a) cura le collezioni dei musei e i luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di conservazione e manutenzione programmata, acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

     b) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Risorse umane e organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio;

     c) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e, informata la Direzione generale affari europei e internazionali, straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre o esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale delle opere d'arte interessate dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice;

     d) cura, informata la Direzione generale Affari europei e internazionali, l'organizzazione di mostre, esposizioni e iniziative di carattere culturale in Italia e all'estero;

     e) stabilisce, sentiti i competenti organi consultivi, criteri tecnici e linee guida per la ricezione in comodato o in deposito, di cose o beni da parte di istituti e luoghi della cultura di pertinenza del Ministero, ai sensi dell'articolo 44 del Codice, e fornisce, a richiesta, il necessario supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione dei relativi atti;

     f) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione e alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati e offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice; elabora linee guida, in conformità con i più elevati standard internazionali, per la individuazione delle forme di gestione delle attività di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;

     g) cura, anche tramite le Direzioni regionali Musei nazionali, la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-Regioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti all'articolo 112, comma 4, del Codice, e degli accordi tra lo Stato, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, nonchè le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali, per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo articolo 112;

     h) assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice e provvede all'incremento della qualità degli inerenti servizi resi dall'amministrazione, al monitoraggio e alla revisione della carta dei servizi, anche con riguardo ai servizi per il pubblico resi in tutti gli istituti ed i luoghi della cultura dipendenti dal Ministero; predispone altresì linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM), e ne verifica il rispetto da parte dei musei statali;

     i) assicura, tramite le Direzioni regionali Musei nazionali e di concerto con gli altri uffici periferici del Ministero competenti per materia, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

     l) autorizza d'ufficio o su richiesta dei direttori regionali Musei o dei direttori degli istituti, musei o luoghi dotati di autonomia speciale interessati, l'assegnazione di beni culturali da un istituto o luogo della cultura di pertinenza del Ministero a un altro, nel rispetto comunque di eventuali previsioni contrattuali riguardanti la destinazione dei beni;

     m) adotta i provvedimenti in materia di acquisti di cose o beni culturali, mobili e immobili, secondo le modalità di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, sentiti i direttori generali competenti per materia e previo parere del competente Comitato tecnico-scientifico, avvalendosi anche del Comitato tecnico-scientifico per i musei e la valorizzazione, al fine della valutazione della destinazione e del relativo progetto di valorizzazione;

     n) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni culturali, dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

     o) elabora linee guida per la progettazione di allestimenti museali e di mostre temporanee, con particolare attenzione all'accessibilità e all'inclusività, assicurando supporto alle Direzioni regionali Musei nazionali e agli istituti e musei di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b);

     p) elabora linee guida in materia di orari di apertura, bigliettazione e politiche dei prezzi per l'accesso ai musei, alle aree e ai parchi archeologici anche in forma integrata, nell'ambito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112 del Codice;

     q) promuove, anche tramite le Direzioni regionali Musei nazionali, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio; al medesimo fine, favorisce la costituzione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice, di fondazioni museali aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati; individua altresì, secondo gli indirizzi e i criteri dettati dal Ministro e sentiti i direttori regionali Musei nazionali, i musei e i luoghi della cultura da affidare in gestione indiretta a soggetti privati ai sensi dell'articolo 115 del Codice;

     r) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, e ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali, anche nel rispetto degli accordi di cui alla lettera c), e delle linee guida di cui alla lettera t), sentite le direzioni generali competenti e fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

     s) definisce schemi giuridici, criteri economici e linee guida operative per la concessione in uso temporaneo di beni culturali in occasione di mostre, esposizioni, ovvero in attuazione di contratti di deposito o comodato;

     t) coordina l'elaborazione del progetto culturale di ciascun museo all'interno del sistema nazionale, in modo da garantire omogeneità e specificità di ogni museo, favorendo la loro funzione di luoghi vitali, accessibili, inclusivi, capaci di promuovere lo sviluppo della cultura, la diversità e la sostenibilità; elabora, altresì, linee guida per lo svolgimento dell'attività di valorizzazione di competenza del Ministero, in conformità con i più elevati standard internazionali, nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenza e di pubblico godimento;

     u) monitora l'adempimento degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con particolare riguardo ai bilanci degli istituti dotati di autonomia, da parte delle Direzioni regionali Musei nazionali, di musei e luoghi della cultura afferenti alla Direzione generale; redige, altresì, un rapporto annuale sulla gestione dei servizi per il pubblico presso i musei e i luoghi della cultura ad essa afferenti;

     v) svolge le funzioni di stazione appaltante, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

     z) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio, limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.

     3. La Direzione generale Musei i poteri di direzione, di indirizzo, di controllo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, sull'Istituto centrale per la grafica, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, programmazione e monitoraggio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. La Direzione generale esercita, inoltre, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio, limitatamente ai profili contabili e finanziari, la vigilanza sui musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), e ne approva i relativi bilanci e conti consuntivi, su parere conforme della Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio. In caso di necessità, ricorrendone i presupposti, informato il Capo del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, la Direzione generale esercita i poteri di avocazione e sostituzione con riferimento alle attività svolte dall'Istituto di cui al primo periodo, dalle Direzioni regionali Musei nazionali e dai direttori degli istituti e musei di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b).

     4. La Direzione generale Musei si articola in uffici dirigenziali di livello non generale centrali. Nell'ambito della Direzione generale operano, come articolazioni organizzative, musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), e l'Istituto centrale per la grafica.

 

     Art. 16. Direzione generale Spettacolo

     1. La Direzione generale Spettacolo svolge funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante, ai carnevali storici, alle rievocazioni storiche e alla promozione delle diversità delle espressioni culturali.

     2. La Direzione generale, in particolare:

     a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo dal vivo;

     b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;

     c) svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore della produzione musicale e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

     d) svolge le funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

     e) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio programmazione e monitoraggio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, sulle fondazioni lirico-sinfoniche, nonchè su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.

     3. Il Direttore generale partecipa alle commissioni in materia di spettacolo dal vivo secondo le disposizioni della normativa di settore, nonchè alle riunioni del Consiglio superiore dello spettacolo.

     4. Presso la Direzione generale opera l'Osservatorio per lo spettacolo di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

     5. La Direzione generale Spettacolo si articola in uffici dirigenziali di livello non generale centrali.

 

     Art. 17. Direzione generale Cinema e audiovisivo

     1. La Direzione generale Cinema e audiovisivo svolge le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero.

     2. La Direzione generale, in particolare:

     a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

     b) ai sensi della Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, propone e attua, con riferimento al settore di competenza, misure finalizzate a fornire alle industrie culturali nazionali autonome un accesso effettivo ai mezzi di produzione, di diffusione e di distribuzione delle attività, dei beni e dei servizi culturali;

     c) svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonchè dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

     d) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività cinematografiche e degli enti e delle iniziative per la diffusione della cultura cinematografica;

     e) svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

     f) cura, fermo restando il coordinamento del Capo del Dipartimento, le attività di rilievo internazionale concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva, nonchè gli adempimenti di competenza del Ministero in materia di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva;

     g) svolge le attività amministrative connesse alla verifica della classificazione delle opere cinematografiche ai sensi del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203; cura la tenuta del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive di cui all'articolo 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonchè la realizzazione della relazione annuale alle Camere di cui all'articolo 12, comma 6, della medesima legge;

     h) svolge le attribuzioni del Ministero in merito alla promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in tale ambito, raccordandosi con la Direzione generale risorse umane e organizzazione, cura i rapporti con gli altri Ministeri, con particolare riferimento al Ministero dell'istruzione e del merito, al Ministero dell'università e della ricerca e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per quanto concerne la promozione della formazione, con le Regioni e gli enti locali, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre istituzioni pubbliche e private;

     i) svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano;

     l) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli, nell'ambito di propria competenza, sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;

     m) svolge le funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

     n) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio programmazione e monitoraggio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.

     3. Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo.

     4. La Direzione generale Cinema e audiovisivo esercita i poteri di direzione, di indirizzo, di controllo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio, limitatamente ai profili finanziari e contabili, la vigilanza sull'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. In caso di necessità, ricorrendone i presupposti, informato il Capo del Dipartimento per le attività culturali, la Direzione generale esercita i poteri di avocazione e sostituzione con riferimento alle attività svolte dall'Istituto dotato di autonomia speciale di cui al primo periodo.

     5. La Direzione generale Cinema si articola in uffici dirigenziali di livello non generale centrali. Nell'ambito della Direzione generale opera, come articolazione organizzativa, l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi.

 

     Art. 18. Direzione generale Creatività contemporanea

     1. La Direzione generale Creatività contemporanea svolge le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, in tutte le loro espressioni, ivi inclusa la fotografia e la video-arte, il design e la moda, e della qualità architettonica e urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana.

     2. La Direzione generale, in particolare:

     a) promuove i valori dell'arte e della cultura architettonica contemporanee e della creatività contemporanea in tutte le sue espressioni; è responsabile del padiglione Italia alla Esposizione internazionale d'arte e alla mostra di architettura de La Biennale di Venezia;

     b) promuove e sostiene la ricerca, i talenti e le eccellenze italiane nel campo dell'arte visiva e dell'architettura, della fotografia, del design e della moda e delle altre espressioni della creatività contemporanea italiana;

     c) promuove la conoscenza dell'arte visiva e della architettura, della fotografia, del design, della moda e delle altre espressioni della creatività contemporanea italiana all'estero, in coordinamento con la Direzione generale Affari europei e internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e d'intesa con il medesimo;

     d) promuove la creatività e la produzione nel settore dell'arte visiva e dell'architettura contemporanea, della fotografia, del design, della moda, e ne diffonde la conoscenza, valorizzando, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti e creativi;

     e) attiva e promuove sul territorio nazionale processi innovativi e partecipati finalizzati alla rigenerazione e allo sviluppo urbano attraverso la cultura, anche tramite accordi e convenzioni con istituzioni pubbliche e private;

     f) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Risorse umane e organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio programmazione e monitoraggio;

     g) elabora, anche su proposta dei titolari degli uffici dirigenziali periferici, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione delle opere di arte e architettura contemporanee;

     h) cura la predisposizione e l'attuazione del Piano per l'arte contemporanea di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 29;

     i) elabora e cura l'attuazione del Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero;

     l) promuove la qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica; partecipa all'ideazione di opere pubbliche o fornisce consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività culturali o a quelle che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale; promuove altresì iniziative di rigenerazione urbana, anche tramite apposite convenzioni con enti territoriali ed enti locali, università e altri soggetti pubblici e privati;

     m) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dell'articolo 37 del Codice;

     n) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica e urbanistica ai sensi dell'articolo 37 del Codice;

     o) promuove, sentita la Direzione generale Biblioteche e istituti culturali, la formazione, in collaborazione con le università, le Regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza dell'arte contemporanea e della cultura architettonica e urbanistica, della fotografia, del design e della moda e delle altre espressioni della creatività contemporanea;

     p) promuove, d'intesa con la Direzione generale Archivi e con le altre istituzioni di settore, attività di ricerca, conoscenza e valorizzazione degli archivi di arte, architettura, fotografia, design e moda e delle altre espressioni della creatività contemporanea;

     q) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici del Ministero;

     r) cura e coordina, anche tramite gli uffici periferici del Ministero, la concertazione con le Regioni e con le autonomie locali, nella prospettiva della crescita, dell'inclusione sociale e della coesione territoriale, al fine della promozione e della realizzazione di programmi e piani di rigenerazione urbana e di riqualificazione, anche ambientale, delle periferie urbane, anche nel quadro della programmazione nazionale e regionale dei fondi europei;

     s) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717;

     t) assicura il coordinamento e l'attuazione delle iniziative in materia di promozione e sostegno delle industrie culturali e creative sul territorio nazionale, in collaborazione sia con le altre direzioni generali, sia con le altre amministrazioni competenti, nazionali ed europee; coordina altresì il Desk in Italia sul Programma Europa Creativa;

     u) svolge le funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

     v) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio programmazione e monitoraggio, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.

     3. La Direzione generale Creatività contemporanea si articola in uffici dirigenziali di livello non generale centrale.

 

     Art. 19. Direzione generale Biblioteche e istituti culturali

     1. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali svolge funzioni e compiti relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura. Svolge altresì le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni librari, anche avvalendosi delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche. Con riferimento all'attività esercitata dalle Biblioteche pubbliche statali, nonchè, limitatamente alle attività di tutela dei beni librari, dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità ricorrendone i presupposti, informato il Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, avocazione e sostituzione.

     2. La Direzione generale, in particolare:

     a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento, anche sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio;

     b) provvede, acquisite le valutazioni del Dipartimento per l'amministrazione generale, alla razionalizzazione degli immobili e degli spazi destinati alle biblioteche, al fine del miglioramento dell'efficienza e del contenimento della spesa, stipulando a tal fine convenzioni con l'Agenzia del demanio, le Regioni e gli enti locali e promuovendo la costituzione di poli bibliotecari per il coordinamento dell'attività degli istituti che svolgono funzioni analoghe nell'ambito dello stesso territorio;

     c) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del Codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;

     d) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

     e) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice e ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia a oggetto i beni medesimi, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

     f) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari;

     g) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni librari;

     h) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;

     i) promuove, presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, la diffusione della letteratura e della saggistica in raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito.

     l) promuove il libro e la lettura e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi, anche attraverso accordi con le scuole di ogni ordine e grado e con organismi e enti specializzati, avvalendosi della collaborazione del Centro per il libro e la lettura;

     m) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;

     n) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi dell'articolo 21 del Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

     o) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale;

     p) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16 e 128 del Codice;

     q) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione dei beni librari, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione e alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice;

     r) cura la predisposizione, anche sulla base della rilevazione delle migliori pratiche, di modelli generali delle intese istituzionali di programma, degli accordi di programma quadro e degli altri strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonchè degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112, commi 4 e 9, del Codice;

     s) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale dei beni librari interessati dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice;

     t) svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore librario, in raccordo con l'Agenzia delle entrate; assicura, tramite il Centro per il libro e la lettura, il funzionamento del Fondo per la promozione del libro e della lettura;

     u) svolge le funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

     v) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio limitatamente ai profili finanziari e contabili, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale;

     z) provvede allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 1° dicembre 1997, n. 420.

     3. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali esercita i poteri di direzione, di indirizzo, di controllo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio limitatamente ai profili finanziari e contabili, di vigilanza, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane, sul Centro per il libro e la lettura, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, programmazione e monitoraggio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. In caso di necessità, ricorrendone i presupposti, informato il Capo del Dipartimento per le attività culturali, la Direzione generale esercita i poteri di avocazione e sostituzione con riferimento alle attività svolte dagli Istituti dotati di autonomia speciale di cui al primo periodo.

     4. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali si articola in uffici dirigenziali di livello non generale centrali e nelle biblioteche pubbliche statali. Nell'ambito della Direzione generale operano, come articolazioni organizzative, la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane, il Centro per il libro e la lettura.

 

     Art. 20. Uffici periferici del Ministero

     1. Sono uffici periferici del Ministero:

     a) le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

     b) le Direzioni regionali Musei nazionali;

     c) i Musei, le aree e i parchi archeologici e gli altri luoghi della cultura;

     d) le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

     e) gli Archivi di Stato;

     f) le Biblioteche pubbliche statali.

 

     Art. 21. Commissioni regionali per il patrimonio culturale

     1. La Commissione regionale per il patrimonio culturale è organo collegiale a competenza intersettoriale. Coordina e armonizza l'attività di tutela e di valorizzazione nel territorio regionale, favorisce l'integrazione inter e multidisciplinare tra i diversi istituti, garantisce una visione complessiva del patrimonio culturale, svolge un'azione di monitoraggio, di valutazione e autovalutazione.

     2. La Commissione è presieduta dal Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio competente per il territorio del comune capoluogo di Regione, che la convoca anche in via telematica ed è composta dai soprintendenti di settore e dal direttore regionale Musei nazionali operante nel territorio della Regione. Tale composizione è integrata con i responsabili degli uffici periferici operanti in ambito regionale quando siano trattate questioni riguardanti i medesimi uffici. La partecipazione alla Commissione costituisce dovere d'ufficio e non è delegabile. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

     3. La Commissione svolge i seguenti compiti:

     a) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;

     b) dichiara, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;

     c) detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del Codice;

     d) autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonchè di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dal competente soprintendente.

     e) autorizza, su proposta del soprintendente, le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali, ai sensi degli articoli 55, 56, 57-bis e 58 del Codice;

     f) richiede alle commissioni regionali di cui all'articolo 137 del Codice, anche su iniziativa della competente Soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del Codice;

     g) adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della Regione, ai sensi dell'articolo 138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del medesimo Codice;

     h) provvede, anche d'intesa con la Regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del soprintendente, alla integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice;

     i) esprime l'assenso del Ministero, sulla base dei criteri fissati dal direttore generale Musei, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate dagli uffici periferici del Ministero presenti nel territorio regionale e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 44 del Codice;

     l) esprime pareri sugli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, anche sulla base delle indicazioni degli uffici periferici del Ministero.

     4. La Commissione svolge, altresì, le funzioni di Commissione di garanzia per il patrimonio culturale di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. A tal fine, la Commissione può riesaminare i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli uffici periferici del Ministero, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, che è trasmesso in via telematica dai competenti uffici periferici del Ministero, contestualmente alla sua adozione, anche alle altre amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell'atto entro tre giorni dalla ricezione dell'atto. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni di cui al precedente periodo, l'atto si intende confermato.

     5. Le risorse umane e strumentali per il funzionamento delle Commissioni sono assicurate dal Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio competente per il territorio del comune capoluogo di Regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Capo IV

Strutture per l'attuazione del PNRR

 

     Art. 22. Unità di missione per l'attuazione del PNRR

     1. Fino alla scadenza indicata dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, presso il Dipartimento per l'amministrazione generale opera l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR, di seguito Unità di missione, ufficio dirigenziale di livello generale straordinario, istituito ai sensi del citato articolo 8, che, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Capo del Dipartimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 14, assicura il coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero. In particolare, l'Unità di missione provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonchè al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo.

     2. L'Unità di missione svolge altresì le funzioni relative al coordinamento della fase attuativa del PNRR previste dagli articoli 8 e 9 del decreto-legge di cui al comma 1.

     3. Dipendono funzionalmente dall'Unità di missione gli uffici dirigenziali non generali del Dipartimento competenti per la programmazione, l'attuazione e il monitoraggio dei progetti del PNRR, con riferimento allo svolgimento di tali attività.

     4. Alla scadenza di cui al comma 1, l'ufficio dirigenziale di livello generale straordinario, istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, costituisce un posto dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso uno dei Dipartimenti.

 

     Art. 23. Soprintendenza speciale per il PNRR

     1. Fino alla scadenza del termine stabilito dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, opera presso il Ministero la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

     2. Presso la Soprintendenza speciale per il PNRR opera la segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

     3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad interim.

 

Capo V

Istituti centrali e uffici con finalità particolari

 

     Art. 24. Uffici dotati di autonomia speciale

     1. Gli uffici del Ministero dotati di autonomia speciale hanno autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

     2. Sono uffici dotati di autonomia speciale:

     a) quali uffici di livello dirigenziale generale:

     1) la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma;

     b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:

     1) l'Archivio centrale dello Stato;

     2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;

     3) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;

     4) il Centro per il libro e la lettura;

     5) l'Istituto centrale per gli archivi;

     6) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi;

     7) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

     8) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane;

     9) l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale;

     10) l'Istituto centrale per il restauro;

     11) l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library;

     12) l'Istituto centrale per la grafica;

     13) l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro;

     14) l'Istituto centrale per l'archeologia;

     15) l'Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale;

     16) la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo;

     17) l'Opificio delle pietre dure;

     18) l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, temporaneamente istituito ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede a Rieti.

     3. Sono, altresì, dotati di autonomia speciale i seguenti musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale:

     a) quali uffici di livello dirigenziale generale:

     1) i Musei reali di Torino;

     2) la Pinacoteca di Brera;

     3) le Gallerie dell'Accademia di Venezia;

     4) le Gallerie degli Uffizi;

     5) la Galleria dell'Accademia di Firenze e i Musei del Bargello;

     6) il Parco archeologico del Colosseo;

     7) il Museo nazionale romano;

     8) la Galleria Borghese;

     9) il Vittoriano e Palazzo Venezia;

     10) la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea;

     11) il Museo archeologico nazionale di Napoli;

     12) il Museo e il Real bosco di Capodimonte;

     13) il Parco archeologico di Pompei;

     14) la Reggia di Caserta;

     b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:

     1) le Residenze reali sabaude - Direzione regionale Musei nazionali Piemonte;

     2) i Musei nazionali di Genova - Direzione regionale Musei nazionali Liguria;

     3) il Palazzo Ducale di Mantova;

     4) i Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna;

     5) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare - Direzione regionale Musei nazionali Friuli-Venezia Giulia;

     6) il Museo nazionale dell'Arte digitale;

     7) il Complesso monumentale della Pilotta;

     8) le Gallerie Estensi;

     9) i Musei nazionali di Ferrara;

     10) i Musei nazionali di Ravenna;

     11) i Musei nazionali di Bologna - Direzione regionale Musei nazionali Emilia-Romagna;

     12) il Museo archeologico nazionale di Firenze;

     13) le Ville e le residenze monumentali fiorentine;

     14) i Musei nazionali di Siena;

     15) i Musei nazionali di Pisa;

     16) i Musei nazionali di Lucca;

     17) i Parchi archeologici della Maremma;

     18) i Musei nazionali di Perugia - Direzione regionale Musei nazionali Umbria;

     19) il Palazzo ducale di Urbino - Direzione regionale Musei nazionali Marche;

     20) il Pantheon e Castel Sant'Angelo - Direzione Musei nazionali della città di Roma;

     21) le Gallerie nazionali d'arte antica;

     22) il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia;

     23) il Museo delle Civiltà;

     24) il Parco archeologico dell'Appia antica;

     25) il Parco archeologico di Ostia antica;

     26) Villa Adriana e Villa d'Este;

     27) i Musei e i parchi archeologici di Praeneste e Gabii;

     28) il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia;

     29) le Ville monumentali della Tuscia;

     30) il Museo nazionale d'Abruzzo dell'Aquila;

     31) i Musei archeologici nazionali di Chieti - Direzione regionale Musei nazionali Abruzzo;

     32) il Parco archeologico di Sepino e il Museo Sannitico di Campobasso - Direzione regionale Musei nazionali Molise;

     33) il Palazzo Reale di Napoli;

     34) il Complesso monumentale e la Biblioteca dei Girolamini di Napoli;

     35) i Musei nazionali del Vomero;

     36) i Musei e i parchi archeologici di Capri;

     37) il Parco archeologico di Ercolano;

     38) il Parco archeologico dei Campi Flegrei;

     39) i Parchi archeologici di Paestum e Velia;

     40) il Castello Svevo di Bari - Direzione regionale Musei nazionali Puglia;

     41) il Museo archeologico nazionale di Taranto;

     42) i Musei nazionali di Matera - Direzione regionale Musei nazionali Basilicata;

     43) i Musei e i parchi archeologici di Melfi e Venosa;

     44) i Parchi archeologici di Crotone e Sibari;

     45) il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria;

     46) i Musei nazionali di Cagliari;

     47) la Direzione regionale Musei nazionali Calabria;

     48) la Direzione regionale Musei nazionali Campania;

     49) la Direzione regionale Musei nazionali Lazio;

     50) la Direzione regionale Musei nazionali Lombardia;

     51) la Direzione regionale Musei nazionali Sardegna;

     52) la Direzione regionale Musei nazionali Toscana;

     53) la Direzione regionale Musei nazionali Veneto.

     4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nel rispetto dell'invarianza della spesa, possono essere individuati eventuali altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nonchè possono essere assegnati ai musei di cui al comma 3, lettere a) e b), ulteriori istituti o luoghi della cultura. Con i medesimi decreti di cui al precedente periodo uno o più istituti di cui al comma 3, lettera b), possono essere assegnati agli istituti dotati di autonomia speciale aventi qualifica di ufficio dirigenziale di livello generale, operanti nel territorio della stessa Regione. I decreti di cui ai precedenti periodi possono, altresì, ridenominare gli uffici da essi regolati, nonchè definire i confini dei parchi archeologici e delle Soprintendenze di cui al presente articolo.

     5. L'organizzazione e il funzionamento degli uffici dotati di autonomia speciale, nonchè la definizione dei relativi compiti e funzioni, sono definiti con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

     6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al comma 2, lettera b), sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono. Gli incarichi di direzione degli uffici di cui al comma 2, lettera a), sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei e dei parchi archeologici di cui al comma 3, lettera a), sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei e dei parchi archeologici di cui al comma 3, lettera b), sono conferiti dal Direttore generale Musei ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001. In ogni caso gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di cui al comma 3 possono essere conferiti secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e possono essere rinnovati ai sensi dell'articolo 22, comma 7-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96. Ai Direttori degli istituti e musei di cui al comma 3, con l'atto di conferimento dei relativi incarichi, possono essere altresì conferite le funzioni di direttore regionale Musei, senza ulteriori emolumenti accessori.

     7. Il direttore dei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di cui al comma 3, lettere a) e b), oltre ai compiti attribuiti ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge, sotto la vigilanza del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, le seguenti funzioni:

     a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione del museo, ivi inclusa l'organizzazione di mostre ed esposizioni, nonchè di studio, valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio museale;

     b) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c), sentito, per i prestiti all'estero, il Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 13;

     c) autorizza le attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati;

     d) dispone, sulla base delle linee guida elaborate dal Capo del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione del museo, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;

     e) autorizza l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali mobili loro assegnati, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 21, comma 3;

     f) svolge attività di ricerca;

     g) amministra e controlla i beni dati in consegna all'istituto o al luogo della cultura da lui diretto ed esegue sugli stessi anche i relativi interventi conservativi; concede altresì l'uso dei medesimi beni culturali, ai sensi degli articoli 106 e 107, del Codice;

     h) svolge le funzioni di stazione appaltante, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

     8. I direttori dei parchi archeologici di rilevante interesse nazionale di cui al comma 3, lettere a) e b), esercitano, nel territorio di rispettiva competenza, anche le funzioni di tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonchè alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio. In particolare svolgono le funzioni di catalogazione e tutela del patrimonio culturale, nonchè le funzioni previste dagli articoli 14, 21, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 4, 32, 38, 46, 49, 50, 52, 88, comma 2, 106, 107, 138, comma 3, e 141-bis, comma 2 del Codice; istruiscono i procedimenti di verifica di cui all'articolo 12 del Codice; istruiscono e propongono i provvedimenti di cui all'art. 60 del Codice; si esprimono su ogni negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici, ai sensi degli articoli 55, 56 e 58 del Codice; svolgono le funzioni comunque spettanti alle soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. Il direttore del Parco archeologico del Colosseo esercita, altresì, le funzioni di cui al secondo periodo sull'area archeologica di cui all'accordo tra il Ministero e Roma Capitale per la valorizzazione dell'area archeologica centrale sottoscritto in data 21 aprile 2015.

     9. Con riguardo alle funzioni svolte ai sensi del comma 8, primo periodo, i parchi di cui al comma 3, lettera a), uffici di livello dirigenziale generale, sono sottoposti all'azione generale di direzione, di indirizzo, coordinamento e di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 11, ultimo periodo, del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale. I parchi di cui al comma 3, lettera b), uffici di livello dirigenziale non generale, sono sottoposti all'attività di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

 

     Art. 25. Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma

     1. La Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma svolge sull'intero territorio del Comune di Roma le funzioni e i compiti del Ministero relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonchè alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio. In particolare, svolge, limitatamente al medesimo ambito territoriale, le funzioni di cui all'articolo 24, comma 8, secondo periodo, fatte salve le competenze dei musei e parchi archeologici di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), e degli altri uffici del Ministero aventi sede nel medesimo territorio.

     2. La Soprintendenza di cui al comma 1 esercita, altresì, sugli istituti e i luoghi della cultura statali presenti nel territorio di sua competenza, e non assegnati ad altri uffici del Ministero, le funzioni di cui all'articolo 24, comma 7.

     3. La Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma svolge le funzioni di stazione appaltante secondo quanto indicato dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

     4. La Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma è sottoposta alla vigilanza del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, con riguardo alle funzioni di tutela, e del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, con riguardo alle funzioni di valorizzazione.

 

Titolo II

ORGANI CONSULTIVI DEL MINISTERO

 

     Art. 26. Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici

     1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato «Consiglio superiore», è organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici e opera presso l'Ufficio di Gabinetto di cui all'articolo 33.

     2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del Capo di Gabinetto o, tramite l'Ufficio di Gabinetto, dei capi dei Dipartimenti:

     a) sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

     b) sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

     c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonchè sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'educazione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale competente;

     d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni;

     e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti alla materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

     f) su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici;

     g) su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonchè da Stati esteri.

     3. Il Consiglio superiore può avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente alla materia dei beni culturali e paesaggistici.

     4. Il Consiglio superiore è composto da:

     a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;

     b) otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

     5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vicepresidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

     6. Il Consiglio superiore è integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti da tutto il personale, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a), ovvero su questioni aventi ad oggetto il personale del Ministero. Alle sedute del Consiglio sono ammessi altresì, senza diritto di voto, i vicepresidenti dei Comitati tecnico-scientifici i quali, in caso di assenza o impedimento dei rispettivi presidenti, svolgono le funzioni di componenti del Consiglio medesimo.

     7. Il termine di durata del Consiglio superiore è stabilito in tre anni dalla data dell'insediamento. I componenti del Consiglio superiore non possono esercitare le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengano a materie di competenza del ministero, nè essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero, nè assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio superiore.

     8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Dipartimento per l'Amministrazione generale.

     9. Il Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, il Consiglio superiore dello spettacolo e il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti alle sfere di competenza dei predetti organi consultivi.

 

     Art. 27. Comitati tecnico-scientifici

     1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:

     a) comitato tecnico-scientifico per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio;

     b) comitato tecnico-scientifico per l'arte e l'architettura contemporanee;

     c) comitato tecnico-scientifico per i musei e la valorizzazione;

     d) comitato tecnico-scientifico per gli archivi;

     e) comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali.

     2. I comitati di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1:

     a) avanzano proposte, nella materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;

     b) esprimono pareri, su richiesta dei capi dei dipartimenti e dei direttori generali, e avanzano proposte in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici;

     c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di particolare rilievo, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, su richiesta del Capo del Dipartimento o dei direttori generali competenti;

     d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;

     e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta con le modalità di cui alla lettera b).

     3. Il comitato di cui alla lettera c) del comma 1:

     a) avanza proposte per la definizione di piani e programmi per i beni culturali e paesaggistici finalizzati a favorire l'incremento delle risorse destinate al settore;

     b) esprime pareri, a richiesta dei capi dipartimento e dei direttori generali, e avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali;

     c) su richiesta del direttore generale Musei, esprime, altresì, pareri in merito ai provvedimenti in materia di acquisti di cose o beni culturali operati ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera m).

     4. Ciascun Comitato è composto:

     a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato; il rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per i musei e la valorizzazione è eletto, al proprio interno, da tutto il personale di livello dirigenziale e di area III del Ministero, appartenente sia a profili tecnico-scientifici sia a profili amministrativi;

     b) da tre esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere;

     c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale, sentite le Consulte o Società scientifiche nazionali del settore.

     5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera a), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 4, lettera b), la presenza di almeno un esperto per ciascuno degli ambiti archeologia, belle arti e paesaggio.

     6. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera e), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 4, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali.

     7. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, il Capo del Dipartimento e i direttori generali competenti per materia. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

     8. I comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente e il vicepresidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4. Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato designato prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 26, comma 7.

     9. I comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o del Capo del Dipartimento competente per materia per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.

     10. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti direzioni generali.

 

     Art. 28. Consiglio superiore dello spettacolo

     1. Il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonchè nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

     2. Presso il Consiglio superiore dello spettacolo opera un ufficio di segreteria, formato da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale Spettacolo.

 

     Art. 29. Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

     1. Il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonchè nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

     2. Presso il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo opera un ufficio di segreteria, formato da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo.

 

     Art. 30. Comitato consultivo permanente per il diritto di autore

     1. Il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è organo consultivo del Ministro e opera presso il Dipartimento per le attività culturali.

 

     Art. 31. Osservatorio per la parità di genere

     1. Presso il Dipartimento per l'amministrazione generale opera l'Osservatorio per la parità di genere, che svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione di politiche per la parità di genere, nonchè attività di ricerca e monitoraggio sulle condizioni della parità di genere negli ambiti di competenza del Ministero, individua e propone buone pratiche, promuove la formazione, la conoscenza e la cultura delle pari opportunità.

     2. L'Osservatorio è composto da un massimo di quindici membri, esperti delle politiche di genere e rappresentanti dei settori di competenza del Ministero, nominati dal Ministro. La partecipazione all'Osservatorio non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso delle spese di missione previste dalla normativa vigente documentate ed effettivamente sostenute per lo svolgimento dei lavori.

     3. A supporto dell'Osservatorio opera una segreteria, formata da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dell'Osservatorio sono assicurate dalla Direzione generale risorse umane e organizzazione.

 

Titolo III

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO

 

     Art. 32. Uffici di diretta collaborazione

     1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le altre strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, collaborando alla definizione degli obiettivi, alla elaborazione delle politiche pubbliche, alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione, con particolare riferimento all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefici e alla congruenza fra obiettivi e risultati. Essi sono costituiti nell'ambito del Gabinetto, il quale è centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

     2. Sono uffici di diretta collaborazione:

     a) l'Ufficio di Gabinetto;

     b) l'Ufficio legislativo;

     c) la Segreteria del Ministro;

     d) la Segreteria tecnica del Ministro;

     e) l'Ufficio stampa e comunicazione;

     f) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

     3. Al fine di assicurare il coordinato svolgimento dei rispettivi compiti, è istituito il Comitato di Gabinetto, coordinato dal Capo di Gabinetto e a cui prendono parte i responsabili degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui alle lettere da b) a e) del comma 2.

     4. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, è assegnato personale dipendente del Ministero e di altre amministrazioni pubbliche, enti, società in house, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel numero massimo di cento unità, comprensivo, in numero non superiore a venticinque, di esperti estranei alla amministrazione assunti con contratto a tempo determinato o di collaborazione comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Ministro, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. Per i dipendenti di società in house si applica l'art. 19, comma 9-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

     5. Il Ministro può nominare un proprio portavoce, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, nonchè un Consigliere diplomatico, individuato tra gli appartenenti alla carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, e un Segretario particolare.

     6. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto, fino a quindici Consiglieri, nonchè fino a ulteriori quindici Consiglieri a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, parametrate ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione e nel rispetto dei pertinenti stanziamenti di bilancio. I Consiglieri sono scelti tra esperti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, con incarichi di collaborazione, di durata comunque non superiore rispetto alla permanenza in carica del Ministro, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A un massimo di cinque dei trenta consiglieri di cui al presente comma può essere affidato l'incarico di responsabile per l'attuazione di specifici progetti. Il Ministro, con il decreto con cui dispone l'incarico, dà atto dei requisiti di particolare professionalità del Consigliere e allega un suo dettagliato curriculum.

     7. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di cui al comma 4 è determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle seguenti misure:

     a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante al Capo del Dipartimento dello stesso Ministero;

     b) per il Capo dell'Ufficio legislativo in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;

     c) per i Vice Capi di Gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore al doppio della misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione personale;

     d) per il Vice Capo dell'Ufficio legislativo nominato ai sensi dell'articolo 32, comma 10, per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Capo della Segreteria tecnica del Ministro, per il Segretario particolare del Ministro, per il Consigliere diplomatico, nonchè per i Capi delle Segreterie o, in via alternativa, per i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

     e) al Capo dell'Ufficio Stampa e comunicazione è corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo; al portavoce del Ministro è riconosciuto un trattamento economico determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150;

     f) per il Presidente e per gli altri componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 38, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali, nei limiti delle risorse indicate dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

     g) ai dirigenti di livello dirigenziale non generale assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonchè, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al 60 per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale;

     h) al dirigente di livello dirigenziale generale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonchè, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale;

     i) il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti del centro di responsabilità amministrativa «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero;

     l) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonchè delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dell'indennità da attribuire al personale interessato, fra quelle definite con il decreto di cui al periodo precedente, è individuata dal Capo di Gabinetto sentiti, per gli Uffici di cui al comma 2, i responsabili degli stessi.

     8. Per i titolari degli Uffici di cui al comma 2 e per il relativo personale il trattamento economico previsto dal comma 7 si applica nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, altresì, quanto previsto dall' articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

     9. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali assegnato agli Uffici di diretta collaborazione è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo.

     10. I Capi degli Uffici di cui al comma 2, i Vice Capi di Gabinetto e il Vice Capo dell'Ufficio legislativo di cui al comma 7, lettera d), sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo. In particolare, il Capo di Gabinetto, i Vice Capi di Gabinetto, il Capo dell'Ufficio legislativo e il Vice Capo dell'Ufficio legislativo di cui al primo periodo sono individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari di ruolo, dirigenti di livello generale delle pubbliche amministrazioni, nonchè tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalità. Il Capo della Segreteria, il Capo della Segreteria tecnica e il Segretario particolare possono essere individuati tra dipendenti pubblici e anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Le posizioni del Capo di Gabinetto, dei Vice Capi di Gabinetto, del Capo dell'Ufficio Legislativo, del Vice Capo dell'Ufficio Legislativo di cui al primo periodo, del Capo della Segreteria del Ministro, del Capo della Segreteria tecnica del Ministro, del Capo dell'Ufficio Stampa e comunicazione, del portavoce del Ministro, del Segretario particolare del Ministro, del Consigliere diplomatico e dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 4.

     11. Presso il Gabinetto è conferito, nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche del Ministero, un incarico di livello dirigenziale generale. ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     12. Presso gli Uffici di diretta collaborazione possono essere conferiti, nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche del Ministero, fino a tre incarichi di livello dirigenziale non generale.

     13. Possono essere inoltre conferiti incarichi di Vice Capo di Gabinetto, Vice Capo dell'Ufficio legislativo e di Vice Capo dell'Ufficio Stampa e comunicazione, nell'ambito del contingente di cui al comma 12 oppure nell'ambito dei contingenti di cui ai commi 4 e 6.

     14. L'assegnazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali agli Uffici di diretta collaborazione è disposta con atti del Capo di Gabinetto.

     15. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale Risorse umane e organizzazione. La suddetta Direzione generale fornisce, altresì, le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione.

     16. Gli Uffici di diretta collaborazione possono avvalersi, al di fuori del contingente di cui al comma 4 e con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, sulla base di convenzioni con le Università, di personale delle medesime Istituzioni per lo svolgimento di programmi di interesse comune, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 33. Ufficio di Gabinetto

     1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento dei propri compiti e di quelli delegati dal Ministro.

     2. In particolare, il Capo di Gabinetto supporta il Ministro nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali e coordina tutti gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro. Assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le competenze dei Capi dei Dipartimenti. Verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con i Dipartimenti e con le altre strutture dirigenziali di livello generale, con il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e con l'Organismo indipendente di valutazione della performance; cura l'istruttoria dei procedimenti di concessione del patrocinio del Ministero.

     3. Il Capo di Gabinetto può essere coadiuvato da non più di due Vice Capi di Gabinetto nominati ai sensi dell'articolo 32, commi 10 o 13.

 

     Art. 34. Ufficio legislativo

     1. L'Ufficio legislativo cura l'attività normativa e, in particolare, la definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, avvalendosi anche della collaborazione dei competenti Dipartimenti e Direzioni generali ai fini dello studio, della progettazione normativa, anche con riguardo alla qualità del linguaggio normativo, dell'analisi e valutazione dell'impatto della regolamentazione, dello snellimento e della semplificazione normativa; svolge attività di consulenza giuridica per il Ministro e, sulle questioni di particolare rilevanza, per gli Uffici di diretta collaborazione e per i Capi dei Dipartimenti.

     2. L'Ufficio di cui al comma 1 esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e cura i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri, con i Ministeri e con le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa degli atti dell'Unione europea; esamina i disegni di legge di iniziativa parlamentare nelle materie di competenza del Ministero e cura il raccordo permanente con l'attività legislativa del Parlamento, compresi gli atti di controllo e di sindacato ispettivo; esamina la legislazione regionale per le materie di interesse del Ministero e cura, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, i rapporti di natura tecnico-giuridica con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

     3. L'Ufficio di cui al comma 1 esamina la normativa dell'Unione europea nelle materie di interesse del Ministero, svolge attività di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi ai beni e alle attività culturali e la formazione delle relative disposizioni di recepimento in collaborazione con il Consigliere diplomatico.

     4. L'Ufficio di cui al comma 1 cura, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, i rapporti di natura tecnico-giuridica con le Autorità amministrative indipendenti, con l'Avvocatura generale dello Stato e con il Consiglio di Stato; sovraintende al contenzioso internazionale, europeo e costituzionale.

     5. Il Capo dell'Ufficio legislativo può essere coadiuvato da non più di due Vice Capi dell'Ufficio Legislativo nominati ai sensi dell'articolo 32, commi 10 o 13.

 

     Art. 35. Ufficio Stampa e comunicazione

     1. L'Ufficio Stampa e comunicazione, costituito ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, tiene i rapporti con la stampa, cura la comunicazione pubblica del Ministro e supervisiona la comunicazione istituzionale del Ministero. Cura, in particolare, i rapporti con le emittenti radiotelevisive italiane ed estere per promuovere lo sviluppo della cultura, anche mediante progetti specifici di comunicazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e delle attività di tutela e valorizzazione; a tal fine si raccorda con le strutture centrali e periferiche interessate.

     2. L'Ufficio organizza e coordina, in raccordo con la Direzione generale digitalizzazione e comunicazione, l'attività di comunicazione interna diretta agli uffici centrali e periferici del Ministero.

 

     Art. 36. Ulteriori uffici di diretta collaborazione

     1. La Segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed è coordinata da un Capo della Segreteria.

     2. La Segreteria tecnica del Ministro assicura il supporto conoscitivo specialistico per l'elaborazione delle politiche riguardanti i settori di competenza del Ministero, ai fini della definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, ed è coordinata da un Capo della segreteria tecnica.

     3. Il Segretario particolare del Ministro cura i rapporti diretti dello stesso nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

     4. Il Consigliere diplomatico, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, assiste il Ministro nello svolgimento dell'attività in campo europeo e internazionale; promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea; supervisiona l'attuazione dei suoi indirizzi in materie internazionali e sovrintende, in raccordo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e l'Ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi internazionali nelle materie di competenza del Ministero. Nello svolgimento delle sue funzioni il Consigliere diplomatico si raccorda con il Dipartimento per l'amministrazione generale e la Direzione generale affari europei e internazionali per la predisposizione degli atti di rilevanza europea e internazionale.

 

     Art. 37. Segreterie dei Sottosegretari di Stato

     1. I Capi delle Segreterie e i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai rispettivi Sottosegretari.

     2. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre il Capo della segreteria, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di otto unità, delle quali non più di tre estranee all'amministrazione assunte con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario.

 

     Art. 38. Organismo indipendente di valutazione della performance

     1. Presso il Ministero è istituito l'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato: «Organismo», che svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, raccordandosi, per la raccolta dei dati, con la Direzione generale risorse umane e organizzazione e la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio.

     2. L'Organismo è costituito con decreto del Ministro, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, in forma monocratica o collegiale.

     3. Al Presidente e, in caso di composizione collegiale, agli altri componenti dell'Organismo è corrisposto l'emolumento di cui all'articolo 32, comma 7, lettera f), determinato dal Ministro all'atto della nomina.

     4. Presso l'Organismo opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, prevista dall'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2009. Alla struttura di cui al precedente periodo sono assegnate, nei limiti previsti dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo n. 150 del 2009, le risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle relative funzioni e un contingente di tre unità di personale, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 32, comma 4.

     5. L'Organismo costituisce centro di costo del centro di responsabilità «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».

 

     Art. 39. Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale

     1. Il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale risponde funzionalmente al Ministro, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

     2. Con decreto da adottarsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78, ne è definito l'organico, fermo restando il disposto dell'articolo 827 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle esigenze del Comando si provvede mediante il centro di responsabilità «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 40. Dotazioni organiche

     1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono determinati secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

     2. Con uno o più decreti del Ministro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, centrali e periferici, del Ministero, alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, alla definizione dei relativi compiti e funzioni, nonchè all'organizzazione, al funzionamento e alla definizione dei compiti e delle funzioni degli uffici dotati di autonomia speciale ai sensi dell'articolo 24, comma 5.

     3. Ciascun dirigente di livello generale provvede ad indicare, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti assegnati alla propria Direzione, un vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. In caso di vacanza dell'ufficio di livello dirigenziale generale, le funzioni vicarie sono esercitate da un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento.

     4. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono determinate secondo l'allegata Tabella B, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

 

     Art. 41. Norme transitorie e abrogazioni

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2023, n. 167. Fino all'adozione dei corrispondenti decreti di cui all'articolo 40, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46, del D.P.C.M. n. 169 del 2019.

     2. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsti, dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106.

     3. Fino all'adozione dei corrispondenti decreti di cui all'articolo 40, comma 2, e alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero, continuano ad operare i preesistenti uffici di livello dirigenziale non generale e ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici.

     4. Gli incarichi dei soggetti preposti agli Uffici di diretta collaborazione cessano di avere efficacia alla scadenza dei mandati, rispettivamente, del Ministro o dei Sottosegretari di Stato che li hanno attribuiti, e possono essere da essi revocati in qualsiasi momento.

     5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono costituiti i Comitati tecnico-scientifici nella composizione prevista dall'articolo 27. Fino alla costituzione dei predetti Comitati tecnico-scientifici continuano ad operare i precedenti Comitati.

     6. Fino alla costituzione dei Comitati tecnico-scientifici nella composizione prevista dall'articolo 27 e all'elezione dei relativi presidenti continua ad operare il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nominato con decreto del Ministro della cultura 10 febbraio 2023, n. 63. Il presidente e i componenti del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 1, commi 1, lettere b) e c), e 2, del predetto decreto ministeriale restano in carica per ulteriori tre anni a decorrere dall'insediamento dei componenti di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a).

     7. Fino all'adozione dei corrispondenti decreti di cui all'articolo 40, comma 2, continuano ad operare le Commissioni regionali per il patrimonio culturale di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169.

     8. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero provvede all'attuazione del presente regolamento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

   Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2024  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1197

 

     Allegato