§ 51.4.205 - D.L. 10 agosto 2023, n. 105.
Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:10/08/2023
Numero:105


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di intercettazioni
Art. 2.  Istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni nonchè modifica alla disciplina in materia di registrazione delle spese per intercettazioni
Art. 2 bis.  Disposizioni urgenti in materia di contrasto della criminalità informatica e di cybersicurezza
Art. 3.  Modifiche in materia di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni
Art. 4.  Disposizioni in materia di corsi di formazione per il personale di magistratura
Art. 5.  Disciplina transitoria per il conferimento di incarichi superiori dirigenziali dei ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile
Art. 5 bis.  Disposizioni urgenti in materia di dirigenza penitenziaria
Art. 6.  Modifiche agli articoli 32-quater, 423-bis e 423-ter del codice penale
Art. 6 bis.  Modifica all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157
Art. 6 ter.  Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonchè al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Art. 7.  Destinazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa alle scelte effettuate dai contribuenti a favore dello Stato senza l'indicazione della tipologia [...]
Art. 8.  Modifiche agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in tema di destinazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
Art. 9.  Abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2
Art. 10.  Disposizioni in materia di cultura e di organizzazione del Ministero della cultura
Art. 11.  Disposizioni urgenti in materia di pubblica amministrazione
Art. 12.  Disposizioni finanziarie
Art. 13.  Entrata in vigore


§ 51.4.205 - D.L. 10 agosto 2023, n. 105. [1]

Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonchè in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

(G.U. 10 agosto 2023, n. 186)

 

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCESSO PENALE

 

Art. 1. Disposizioni in materia di intercettazioni

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano anche nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-quaterdeciese 630 del codice penale, ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

     2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2-bis. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, la parola: «indica» è sostituita dalle seguenti: «espone con autonoma valutazione» e dopo la parola: «necessaria» sono inserite le seguenti: «, in concreto,» [2].

     2-ter. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali è apposta l'espressa dicitura: "La conversazione omessa non è utile alle indagini"»;

     b) al comma 2-bis, le parole: «affinchè nei verbali» sono sostituite dalle seguenti: «affinchè i verbali siano redatti in conformità a quanto previsto dal comma 2 e negli stessi» e le parole: «dati personali definiti sensibili dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori» [3].

     2-quater. All'articolo 270, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1» sono soppresse [4].

     2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [5].

 

     Art. 2. Istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni nonchè modifica alla disciplina in materia di registrazione delle spese per intercettazioni [6].

     1. Al fine di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero, sono istituite apposite infrastrutture digitali interdistrettuali.

     2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le infrastrutture di cui al comma 1 e sono definiti i requisiti tecnici essenziali al fine di assicurare la migliore capacità tecnologica, il più elevato livello di sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi.

     3. Con ulteriore decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono definiti i requisiti tecnici specifici per la gestione dei dati, che assicurino l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati medesimi anche in relazione al conferimento e ai sistemi di ripristino, ed è disciplinato il collegamento telematico tra le infrastrutture di cui al comma 1 e i luoghi di ascolto presso le procure della Repubblica, garantendo il massimo livello di sicurezza e riservatezza [7].

     4. I requisiti tecnici delle infrastrutture garantiscono l'autonomia del procuratore della Repubblica nell'esercizio delle funzioni di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione e sui relativi dati, nonchè sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi. Fermi restando il segreto investigativo e le garanzie di riservatezza e sicurezza dei dati, il Ministero della giustizia assicura l'allestimento e la manutenzione delle infrastrutture nel rispetto delle predette funzioni e, in ogni caso, con esclusione dell'accesso ai dati in chiaro [8].

     5. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 1°marzo 2024, è disposta l'attivazione presso le infrastrutture di cui al comma 1, previo accertamento della loro piena funzionalità, dell'archivio digitale di cui agli articoli 269, comma 1, del codice di procedura penale e 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 [9].

     6. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, sono autorizzati la migrazione dei dati dalle singole procure della Repubblica e il conferimento dei nuovi dati. I tempi, le modalità e i requisiti di sicurezza della migrazione e del conferimento sono definiti con decreto del Ministro della giustizia. Le operazioni sono effettuate dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, di intesa con i singoli procuratori della Repubblica [10].

     7. Le attività di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono effettuate presso la procura della Repubblica che ha disposto le operazioni di intercettazione [11].

     8. Le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 28 febbraio 2025 sono effettuate mediante le infrastrutture digitali di cui al comma 1 [12].

     9. I decreti di cui al presente articolo sono adottati sentiti il Consiglio superiore della magistratura, il Garante per la protezione dei dati personali e il Comitato interministeriale per la cybersicurezza. Ciascuno dei pareri è espresso entro venti giorni dalla trasmissione della richiesta, decorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato.

     9-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 168-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente: «3-bis. L'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione è specificamente annotato nel foglio delle notizie di cui all'articolo 280» [13].

     10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 43 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la realizzazione delle infrastrutture informatiche e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la gestione, la manutenzione evolutiva e l'assistenza informatica dedicata, cui si provvede:

     a) quanto a 43 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

     b) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia [14].

     11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 2 bis. Disposizioni urgenti in materia di contrasto della criminalità informatica e di cybersicurezza [15]

     1. Per la medesima finalità, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza ed economicità dei sistemi informativi, nonchè a fini di contrasto della criminalità informatica, dopo il comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è inserito il seguente: «4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, l'Agenzia trasmette al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i dati, le notizie e le informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale».

     2. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo la lettera n) è inserita la seguente:

     «n-bis) nell'ambito delle funzioni di cui al primo periodo della lettera n), svolge ogni attività diretta all'analisi e al supporto per il contenimento e il ripristino dell'operatività dei sistemi compromessi, con la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che hanno subito incidenti di sicurezza informatica o attacchi informatici. La mancata collaborazione di cui al primo periodo è valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, commi 10 e 14, del decreto-legge perimetro, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge perimetro, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i), del decreto legislativo NIS e di cui all'articolo 40, comma 3, alinea, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; restano esclusi gli organi dello Stato preposti alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, nonchè gli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124».

     3. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 54-ter, comma 1, le parole: «nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,»;

     b) all'articolo 371-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies del codice penale nonchè, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies del codice penale. Si applicano altresì le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo»;

     c) all'articolo 724, comma 9, le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis»;

     d) all'articolo 727, comma 8, le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,».

     4. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali»;

     2) dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:

     «b-ter) gli ufficiali di polizia giudiziaria dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia finalizzate al contrasto dei reati informatici commessi ai danni delle infrastrutture critiche informatizzate individuate dalla normativa nazionale e internazionale e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a) ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali»;

     b) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè, nei casi di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo»;

     c) al comma 8, secondo periodo, le parole: «all'articolo 51, comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis».

     5. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,».

     6. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108, le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,».

 

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE

 

     Art. 3. Modifiche in materia di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni

     1. Sino alla data di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in deroga a quanto previsto dall'articolo 473-bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale il giudice, con provvedimento motivato, può delegare ad un giudice onorario specifici adempimenti, compresi l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, indicando puntualmente le modalità di svolgimento e le circostanze oggetto dell'atto. Il giudice onorario cui sia stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di attività istruttoria fa parte del collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei. La prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore [16].

 

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DI MAGISTRATURA

E DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di corsi di formazione per il personale di magistratura

     1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 26-bis:

     1) al comma 3, dopo le parole «dell'incarico direttivo», sono aggiunte le seguenti: «o semidirettivo»;

     2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione in data risalente a non più di cinque anni prima del termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso. Sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione i magistrati che nel medesimo lasso di tempo abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una porzione del periodo indicato, salvo che il Consiglio superiore della magistratura abbia espresso nei loro confronti una valutazione negativa circa la conferma nelle funzioni.» [17];

     b) alla rubrica del capo II-bis del titolo III, dopo le parole «degli incarichi direttivi» sono aggiunte le seguenti: «e semidirettivi».

     1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi bandite a decorrere dal 21 giugno 2022 e non ancora concluse [18].

 

     Art. 5. Disciplina transitoria per il conferimento di incarichi superiori dirigenziali dei ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile [19]

     1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario in possesso dell'anzianità di cui all'articolo 7 dello stesso decreto legislativo n. 63 del 2006, prevista per il conferimento degli incarichi superiori, possono essere conferiti gli incarichi superiori relativi ai ruoli della dirigenza penitenziaria di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile, anche a titolo di reggenza, fino al 31 marzo 2033.

     2. Fino alla data indicata al comma 1, ai dirigenti penitenziari assunti nei ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile, non in possesso dell'anzianità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 63 del 2006, può essere conferito l'incarico di direttore aggiunto negli uffici individuati come sede di incarico superiore.

     2-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, è abrogato [20].

 

     Art. 5 bis. Disposizioni urgenti in materia di dirigenza penitenziaria [21]

     1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, sezione II Ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario, colonna «Dotazione organica», la cifra: «45» è sostituita dalla seguente: «70».

     2. In conseguenza di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro della giustizia, in conformità a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, si provvede all'adeguamento della tabella C allegata al decreto del Ministro della giustizia 22 settembre 2016, concernente l'individuazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, dei posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti con incarico superiore nell'ambito degli uffici centrali e degli uffici territoriali dell'amministrazione penitenziaria e la definizione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del predetto decreto legislativo, della diversa rilevanza dei medesimi uffici di livello dirigenziale non generale, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 20 del 31 ottobre 2016.

     3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è autorizzata la spesa di euro 5.209 per l'anno 2023 e di euro 62.502 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI REATI IN MATERIA AMBIENTALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI PENALI E RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE [22]

 

     Art. 6. Modifiche agli articoli 32-quater, 423-bis e 423-ter del codice penale [23]

     1. All'articolo 423-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo comma, le parole: «o foreste» sono sostituite dalle seguenti: «, foreste o zone di interfaccia urbano-rurale» e le parole «da quattro» sono sostituite dalle seguenti: «da sei» [24];

     b) al secondo comma, le parole: «da uno» sono sostituite dalle seguenti: «da due»;

     c) dopo il quarto comma, è inserito il seguente: «La pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso al fine di trarne profitto per sè o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi».

     1-bis. All'articolo 423-ter, secondo comma, del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di cinque anni» [25].

     1-ter. All'articolo 32-quater del codice penale, le parole: «423-bis, primo comma,» sono soppresse [26].

 

     Art. 6 bis. Modifica all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 [27]

     1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserita la seguente:

     «c-bis) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 4.000 a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus)».

 

     Art. 6 ter. Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonchè al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 [28]

     1. Il comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio».

     2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli 316-bis, 316-ter,» sono inserite le seguenti: «353, 353-bis,»;

     b) all'articolo 25-octies.1:

     1) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote»;

     2) al comma 3, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis»;

     3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e trasferimento fraudolento di valori».

     3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 240-bis, primo comma, le parole: «dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies»;

     b) all'articolo 452-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi»;

     c) all'articolo 452-quater, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

 

Capo V

DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DELLE TOSSICODIPENDENZE

E DELLE ALTRE DIPENDENZE PATOLOGICHE

 

     Art. 7. Destinazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa alle scelte effettuate dai contribuenti a favore dello Stato senza l'indicazione della tipologia di intervento [29]

     1. La quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, attribuita alla diretta gestione statale, riferita a scelte non espresse dai contribuenti, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, è utilizzata prioritariamente per il finanziamento di interventi straordinari relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, sulla base delle domande presentate dagli interessati entro il 31 ottobre 2023, e, per la parte eventualmente rimanente, in proporzione alle scelte espresse [30].

     2. Con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2023, sono individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze della tipologia di interventi «recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche» e le modalità di istituzione della Commissione valutativa e di monitoraggio, composta da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dei quali con funzioni di Presidente, da cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e, da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia e da due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 30 novembre 2023, è individuata la quota da rendere disponibile per il finanziamento dei progetti. Ai componenti della Commissione di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati [31].

 

     Art. 8. Modifiche agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in tema di destinazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche [32]

     1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 47, terzo comma, terzo periodo, dopo le parole «scelte espresse» sono inserite le seguenti: «e la quota a diretta gestione statale è ripartita tra gli interventi di cui all'articolo 48, secondo le finalità stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio dei ministri o, in assenza, in proporzione alle scelte espresse»;

     b) all'articolo 48, dopo le parole «istruzione scolastica» sono aggiunte le seguenti: «nonchè recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche».

     2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), producono effetti con riferimento alle risorse dell'otto per mille oggetto di ripartizione nell'anno 2023. Dall'anno 2024 all'anno 2027 la deliberazione del Consiglio dei ministri include tra gli interventi tra cui ripartire le risorse anche quelli relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche [33].

     3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), producono effetti per le scelte effettuate dai contribuenti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023.

 

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISOLAMENTO, AUTOSORVEGLIANZA

E MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA

 

     Art. 9. Abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2

     1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 10-ter è abrogato;

     b) all'articolo 13, comma 1, le parole «, 10-ter, comma 2,» sono soppresse [34].

     2. All'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, al secondo periodo, le parole: «e li comunicano quotidianamente al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità» sono sostituite dalle seguenti: «e li comunicano al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità con periodicità stabilita con provvedimento della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute» e sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero della salute, anche sulla base dei dati ricevuti, verifica l'andamento della situazione epidemiologica. Resta fermo, ai fini dell'adozione delle misure eventualmente necessarie al contenimento e al contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2, quanto previsto dall'articolo 32, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativamente al potere del Ministro della salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.» [35].

 

Capo VII

DISOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

 

     Art. 10. Disposizioni in materia di cultura e di organizzazione del Ministero della cultura

     1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

     «Art. 53 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza dello Stato nelle seguenti aree funzionali:

     a) tutela dei beni culturali e paesaggistici;

     b) gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, degli istituti e dei luoghi della cultura;

     c) promozione dello spettacolo, delle attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante; promozione delle produzioni cinematografiche, audiovisive, radiotelevisive e multimediali;

     d) promozione delle attività culturali; sostegno all'attività di associazioni, fondazioni, accademie e altre istituzioni di cultura;

     e) studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza;

     f) promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; tutela del patrimonio bibliografico; gestione e valorizzazione delle biblioteche nazionali;

     g) tutela del patrimonio archivistico; gestione e valorizzazione degli archivi statali;

     h) diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;

     i) promozione delle imprese culturali e creative, della creatività contemporanea, della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali;

     i-bis) vigilanza sull'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, per quanto di competenza.» [36];

     b) all'articolo 54, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 53, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a trentadue, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.».

     2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, da adottare, entro il 31 marzo 2024, mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, continua ad applicarsi il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169. Gli incarichi dirigenziali generali e non generali decadono con il perfezionamento delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni delle strutture preposte all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonchè della Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 [37].

     3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), pari a 171.460 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

     4. All'articolo 2 della legge 31 agosto 2022, n. 140, il comma 3 è abrogato.

     5.All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole «15 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2023».

     5-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, nella gestione di istituti e luoghi della cultura o nella gestione di strutture, enti, organismi pubblici e privati, nonchè a esperti di riconosciuta fama nelle materie afferenti allo specifico istituto o luogo della cultura o in materie attinenti alla gestione del patrimonio culturale, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero della cultura. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96." [38].

 

Capo VIII

DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

     Art. 11. Disposizioni urgenti in materia di pubblica amministrazione

     1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono trattenere in servizio, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, i dirigenti generali, anche apicali, dei dipartimenti o delle strutture corrispondenti secondo i rispettivi ordinamenti, con esclusione di quelli già collocati in quiescenza, che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza [39].

     2. Il comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è abrogato. Gli incarichi dirigenziali conferiti o confermati in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 [40].

     3. Il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche nonchè agli incarichi dei relativi vice impegnati nella cura delle attività di vice Ministri dotati di delega di competenze per uno specifico intero comparto di materia. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 [41].

     3-bis. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «I comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti locali» [42].

 

Capo IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 12. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto agli articoli 2, 5-bis e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [43].

 

     Art. 13. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105. (TESTO ORIGINALE)

Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonchè in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni in materia di processo penale per consentire il suo efficace svolgimento rispetto ad alcune tipologie delittuose e per rendere efficiente e sicura l'attività di intercettazione;

     Considerate, a tal fine, le esigenze - emerse nella più recente esperienza giudiziaria e segnalate anche dalla procura nazionale antimafia e antiterrorismo e da numerose procure della Repubblica - di garantire i più alti standard di capacità investigativa rispetto a fattispecie di reato di particolare gravità e, nel contempo, di assicurare elevati ed uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite dagli uffici del pubblico ministero;

     Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di garantire un più celere svolgimento dei procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nel rispetto compiuto dei diritti;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni sui corsi di formazione per il personale di magistratura che aspira ad incarichi direttivi e semi-direttivi, al fine di risolvere i problemi logistici e applicativi creati dalla normativa vigente a carico della Scuola superiore della magistratura;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere una disciplina transitoria sul conferimento degli incarichi superiori dirigenziali dei ruoli dell'esecuzione penale esterna e degli istituti di pena minorili per garantire la copertura delle posizioni per le quali è richiesta la qualifica dirigenziale superiore in assenza di personale in servizio avente la necessaria anzianità;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consolidare e rafforzare il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi, in ragione della recente recrudescenza di episodi gravi e allarmanti;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere specifici interventi volti al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche;

     Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di abolire gli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e di modificare la disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dal virus SARS-CoV-2;

     Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di rivedere l'assetto organizzativo del Ministero della cultura e di dettare disposizioni urgenti per la cultura;

     Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di dettare misure per garantire l'efficienza della Pubblica Amministrazione;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2023;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della giustizia, della salute, della cultura, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Capo I

Disposizioni in materia di processo penale

 

     Art. 1. Disposizioni in materia di intercettazioni

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano anche nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-quaterdecies e 630 del codice penale, ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

     2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 2. Istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni

     1. Al fine di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero, sono istituite apposite infrastrutture digitali interdistrettuali.

     2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le infrastrutture di cui al comma 1 e sono definiti i requisiti tecnici essenziali al fine di assicurare la migliore capacità tecnologica, il più elevato livello di sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi.

     3. Con ulteriore decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono definiti i requisiti tecnici specifici per la gestione dei dati, che assicurano l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati medesimi anche in relazione al conferimento e ai sistemi di ripristino, ed è disciplinato il collegamento telematico tra le infrastrutture di cui al comma 1 e i luoghi di ascolto presso le procure della Repubblica, garantendo il massimo livello di sicurezza e riservatezza.

     4. I requisiti tecnici delle infrastrutture garantiscono l'autonomia delle funzioni del procuratore della Repubblica di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione e sui relativi dati, nonchè sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi. Fermi il segreto investigativo e le garanzie di riservatezza e sicurezza dei dati, il Ministero della giustizia assicura l'allestimento e la manutenzione delle infrastrutture nel rispetto delle predette funzioni e, in ogni caso, con esclusione dell'accesso ai dati in chiaro.

     5. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 1° marzo 2024, è disposta l'attivazione presso le infrastrutture di cui al comma 1, previo accertamento della loro piena funzionalità, dell'archivio digitale di cui agli articoli 269, comma 1, del codice di procedura penale e 89-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

     6. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, è autorizzata la migrazione dei dati dalle singole procure della Repubblica e il conferimento dei nuovi dati. I tempi, le modalità e i requisiti di sicurezza della migrazione e del conferimento sono definiti con decreto del Ministro della giustizia. Le operazioni sono effettuate dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, di intesa con i singoli procuratori della Repubblica.

     7. Le attività di cui all'articolo 89-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale sono effettuate presso la procura della Repubblica che ha disposto le operazioni di intercettazione.

     8. Le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 28 febbraio 2025 sono effettuate mediante le infrastrutture digitali cui al comma 1.

     9. I decreti di cui al presente articolo sono adottati sentiti il Consiglio superiore della magistratura, il Garante per la protezione dei dati personali e il Comitato interministeriale per la cybersicurezza. Ciascuno dei pareri è espresso entro venti giorni dalla trasmissione della richiesta, decorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato.

     10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 43 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la realizzazione delle infrastrutture informatiche e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la gestione, la manutenzione evolutiva e l'assistenza informatica dedicata, cui si provvede:

     a) quanto a 43 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

     b) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

     11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Capo II

Disposizioni in materia di processo civile

 

     Art. 3. Modifiche in materia di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni

     1. Sino al 31 dicembre 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 473-bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale il giudice, con provvedimento motivato, può delegare ad un giudice onorario specifici adempimenti, compresi l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, indicando puntualmente le modalità di svolgimento e le circostanze oggetto dell'atto. Il giudice onorario cui sia stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di attività istruttoria compone il collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei. La prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.

 

Capo III

Disposizioni in materia di personale di magistratura e del ministero della giustizia

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di corsi di formazione per il personale di magistratura

     1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 26-bis:

     1) al comma 3, dopo le parole «dell'incarico direttivo», sono aggiunte le seguenti: «o semidirettivo»;

     2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione in data risalente a non più di cinque anni prima del termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso. Sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione i magistrati che nel medesimo lasso di tempo abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una porzione del periodo indicato, salvo che il Consiglio superiore della magistratura abbia espresso nei loro confronti una valutazione negativa circa la conferma nelle funzioni.»;

     b) alla rubrica del capo II-bis del titolo III, dopo le parole «degli incarichi direttivi» sono aggiunte le seguenti: «e semidirettivi».

 

     Art. 5. Disciplina transitoria per il conferimento di incarichi superiori dirigenziali dei ruoli EPE e IPM

     1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario in possesso dell'anzianità di cui all'articolo 7 dello stesso decreto legislativo n. 63 del 2006, prevista per il conferimento degli incarichi superiori, possono essere conferiti gli incarichi superiori relativi ai ruoli della dirigenza penitenziaria di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile, anche a titolo di reggenza, fino al 31 marzo 2033.

     2. Fino alla data indicata al comma 1, ai dirigenti penitenziari assunti nei ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile, non in possesso dell'anzianità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 63 del 2006, può essere conferito l'incarico di direttore aggiunto negli uffici individuati come sede di incarico superiore.

 

Capo IV

Disposizioni in materia di contrasto agli incendi boschivi

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 423-bis del codice penale

     1. All'articolo 423-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo comma, le parole «da quattro» sono sostituite dalle seguenti: «da sei»;

     b) al secondo comma, le parole: «da uno» sono sostituite dalle seguenti: «da due»;

     c) dopo il quarto comma, è inserito il seguente: «La pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso al fine di trarne profitto per sè o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi».

 

Capo V

Disposizioni per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche

 

     Art. 7. Destinazione della quota Irpef dell'otto per mille relativa alle scelte effettuate dai contribuenti a favore dello Stato senza l'indicazione della tipologia di intervento

     1. La quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 47, della legge 20 maggio 1985, n. 222, attribuita alla diretta gestione statale, riferita a scelte non espresse dai contribuenti, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, è utilizzata prioritariamente per il finanziamento di interventi straordinari relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, sulla base delle domande presentate dagli interessati entro il 31 ottobre 2023 e, per la parte eventualmente rimanente, in proporzione alle scelte espresse.

     2. Con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2023, sono individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze della tipologia di interventi «recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche» e le modalità di istituzione della Commissione valutativa e di monitoraggio, composta da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dei quali con funzioni di Presidente, da cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia. Con decreto del Presidente del Consiglio, da adottarsi entro il 30 novembre 2023, è individuata la quota da rendere disponibile per il finanziamento dei progetti. Ai componenti della Commissione di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

 

     Art. 8. Modifiche agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in tema di destinazione della quota Irpef dell'otto per mille

     1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 47, terzo comma, terzo periodo, dopo le parole «scelte espresse» sono inserite le seguenti: «e la quota a diretta gestione statale è ripartita tra gli interventi di cui all'articolo 48, secondo le finalità stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio dei ministri o, in assenza, in proporzione alle scelte espresse»;

     b) all'articolo 48, dopo le parole «istruzione scolastica» sono aggiunte le seguenti: «nonchè recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche».

     2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), producono effetti, con riferimento alle risorse dell'otto per mille oggetto di ripartizione nell'anno 2023. Dall'anno 2024 all'anno 2027 la deliberazione del Consiglio dei ministri include tra gli interventi tra cui ripartire le risorse anche quelli relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

     3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), producono effetti per le scelte effettuate dai contribuenti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023.

 

Capo VI

Disposizioni in materia di isolamento, autosorveglianza e monitoraggio della situazione epidemiologica

 

     Art. 9. Abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2

     1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 10-ter è abrogato;

     b) all'articolo 13, comma 1, le parole «10-ter, comma 2» sono soppresse.

     2. All'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, al secondo periodo, le parole: «e li comunicano quotidianamente al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità» sono sostituite dalle seguenti: «e li comunicano al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità con periodicità stabilita con provvedimento della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute.» e sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero della salute, anche sulla base dei dati ricevuti, verifica l'andamento della situazione epidemiologica. Resta fermo, ai fini dell'adozione delle misure eventualmente necessarie al contenimento e al contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2, quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativamente al potere del Ministro della salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.».

 

Capo VII

Disposizioni in materia di cultura

 

     Art. 10. Disposizioni in materia di cultura e di organizzazione del Ministero della cultura

     1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

     «Art. 53 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza dello Stato nelle seguenti aree funzionali:

     a) tutela dei beni culturali e paesaggistici;

     b) gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, degli istituti e dei luoghi della cultura;

     c) promozione dello spettacolo, delle attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante; promozione delle produzioni cinematografiche, audiovisive, radiotelevisive e multimediali;

     d) promozione delle attività culturali; sostegno all'attività di associazioni, fondazioni, accademie e altre istituzioni di cultura;

     e) studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza;

     f) promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; tutela del patrimonio bibliografico; gestione e valorizzazione delle biblioteche nazionali;

     g) tutela del patrimonio archivistico; gestione e valorizzazione degli archivi statali;

     h) diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;

     i) promozione delle imprese culturali e creative, della creatività contemporanea, della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali.»;

     b) all'articolo 54, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 53, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a trentadue, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.».

     2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, da adottare, entro il 31 dicembre 2023, mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, è fatto salvo il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169. Gli incarichi dirigenziali generali e non generali decadono con il perfezionamento delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni delle strutture preposte all'attuazione degli interventi del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonchè della Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

     3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), pari a 171.460 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

     4. All'articolo 2 della legge 31 agosto 2022, n. 140, il comma 3 è abrogato.

     5. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole «15 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2023».

 

Capo VIII

Disposizioni per l'efficienza della pubblica amministrazione

 

     Art. 11. Disposizioni urgenti in materia di pubblica amministrazione

     1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono trattenere in servizio, fino al 31 dicembre 2026, i dirigenti generali, anche apicali, dei dipartimenti o delle strutture corrispondenti secondo i rispettivi ordinamenti, con esclusione di quelli già collocati in quiescenza, che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

     2. Il comma 4-bis, dell'articolo 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è abrogato. Gli incarichi dirigenziali conferiti o confermati in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

     3. Il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

 

Capo IX

Disposizioni finanziarie e finali

 

     Art. 12. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto agli articoli 2 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 13. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 9 ottobre 2023, n. 137.

[2] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[3] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[6] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[13] Comma inserito dalla L. di conversione.

[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[15] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[16] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 11 del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18.

[17] Numero così modificato dalla L. di conversione.

[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[19] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[20] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[21] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[22] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.

[23] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[24] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[25] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[26] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[27] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[28] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[29] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[30] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[31] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[32] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[33] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[34] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[35] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[36] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[37] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18.

[38] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[39] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[40] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[41] Comma così modificato dall'art. 12 bis del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla L. 12 luglio 2024, n. 101.

[42] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[43] Comma così modificato dalla L. di conversione.