§ 14.4.98 - L. 23 febbraio 2001, n. 29.
Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:23/02/2001
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Interventi su beni culturali).
Art. 2.  (Disposizioni in materia di personale).
Art. 3.  (Piano per l'arte contemporanea).
Art. 4.  (Interventi per Genova capitale europea della cultura 2004).
Art. 5.  (Disposizioni in materia di spettacolo e di attività e istituzioni culturali).
Art. 6.  (Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale).
Art. 7.  (Rifinanziamento di interventi per la città di Siena e concessione di un contributo per la realizzazione dell'Auditorium del Maggio musicale fiorentino).
Art. 8.  (Copertura finanziaria).
Art. 9.  (Entrata in vigore).


§ 14.4.98 - L. 23 febbraio 2001, n. 29.

Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali.

(G.U. 2 marzo 2001, n. 51).

 

Art. 1. (Interventi su beni culturali).

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 513, nonché per la valorizzazione e il potenziamento di musei, è autorizzata la spesa di lire 27.000 milioni per l'anno 2001, di lire 28.500 milioni per l'anno 2002, nonché di lire 40.000 milioni per l'anno 2003.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Soprintendenze competenti per territorio.

     3. Gli interventi di cui al presente articolo, nonché quelli di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal comma 9 dell'articolo 5 della presente legge, possono essere direttamente effettuati dai soggetti proprietari, possessori o detentori dei beni ai quali sono assegnate le relative risorse, sotto la vigilanza della competente Soprintendenza.

 

     Art. 2. (Disposizioni in materia di personale).

     1. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi del personale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, fino al 31 dicembre 2001, nonché del personale di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per ulteriori due mesi a decorrere dalla scadenza dei singoli contratti. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 32.500 milioni per l'anno 2001.

 

     Art. 3. (Piano per l'arte contemporanea).

     1. Al fine di consentire l'incremento del patrimonio pubblico di arte contemporanea, anche mediante acquisizione di opere di artisti italiani e stranieri, il Ministro per i beni e le attività culturali predispone un "Piano per l'arte contemporanea", per la realizzazione del quale, ivi comprese le connesse attività propedeutiche e di gestione del medesimo, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2002, la spesa annua di lire 10.000 milioni.

     2. [1].

 

     Art. 4. (Interventi per Genova capitale europea della cultura 2004).

     1. Al fine di consentire i primi interventi propedeutici al programma "Genova capitale europea della cultura 2004", è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. L'individuazione degli interventi è effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con il sindaco di Genova.

 

     Art. 5. (Disposizioni in materia di spettacolo e di attività e istituzioni culturali).

     1. Per il potenziamento delle strutture e del patrimonio delle biblioteche ecclesiastiche è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti beneficiari e le modalità di erogazione dei contributi.

     2. Per le attività istituzionali della Biblioteca Ambrosiana di Milano è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

     3. Per l'esercizio delle attività istituzionali del Centro nazionale di studi leopardiani e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli, è autorizzata la spesa, in favore di ciascuno dei due soggetti, di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

     4. A decorrere dall'anno 2002, sono concessi, per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali, un contributo annuo di lire 4.000 milioni all'Associazione Reggio Parma Festival, un contributo annuo di lire 1.000 milioni alla Fondazione Festival Pucciniano di Viareggio-Torre del Lago, nonché un contributo annuo di lire 300 milioni all'Associazione Centro Europeo di Toscolano.

     5. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono individuati i soggetti ammessi a fruire, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5-bis, del contributo per le spese inerenti ai servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione di pubblici spettacoli, nonché le modalità applicative del beneficio, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 [2].

     5-bis. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del beneficio di cui al comma 5, è autorizzata la spesa annua di 5.164.560 euro a decorrere dall'anno 2004. [3]

     6. A decorrere dall'anno 2002, è concesso all'Istituto universitario di architettura di Venezia un contributo annuo di lire 1.000 milioni per le attività connesse alla formazione specialistica di soggetti operanti nel campo della produzione teatrale e dello spettacolo dal vivo.

     7. Per favorire la ripresa delle attività musicali in attesa della ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari è concesso, a decorrere dall'anno 2002, un contributo annuo di lire 500 milioni in favore dell'Associazione Amici del Teatro Petruzzelli.

     8. All'articolo 146, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: ", secondo quanto previsto" fino alla fine del comma sono soppresse.

     9. [4].

     10. [5].

     11. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 2 ed il comma 5 dell'articolo 3 della legge 1º dicembre 1997, n. 420, nonché il regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604, ed il regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1928, n. 462. Il museo nazionale di Castel Sant'Angelo continua ad essere ufficio dirigenziale di seconda fascia del Ministero per i beni e le attività culturali, fino al riordino di tali uffici, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

     12. Per la più efficace attuazione del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, è autorizzata la spesa annua di lire 5.000 milioni, a decorrere dall'anno 2002.

     13. Il Ministro per i beni e le attività culturali, dopo il primo biennio di attuazione della presente legge, presenta alle Camere una relazione sull'attività dei soggetti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, relativamente ai contributi stanziati ai sensi dei medesimi commi.

 

     Art. 6. (Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale).

     1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le università deliberano gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di durata biennale relativamente alle professionalità nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, sulla base di criteri predeterminati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

     2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definiti i criteri per individuare le lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, per l'accesso alle predette scuole.

 

     Art. 7. (Rifinanziamento di interventi per la città di Siena e concessione di un contributo per la realizzazione dell'Auditorium del Maggio musicale fiorentino).

     1. E' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1998, n. 444.

     2. E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, in favore del comune di Firenze, per la realizzazione dell'Auditorium del Maggio musicale fiorentino.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

 

     Art. 8. (Copertura finanziaria).

     1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 5, pari a lire 36.000 milioni per l'anno 2001, a lire 35.300 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003 e a lire 31.800 milioni a decorrere dal 2004, si provvede, per gli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, utilizzando, quanto a lire 830 milioni per l'anno 2001 e a lire 130 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a lire 34.670 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e a lire 34.800 milioni per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

     2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 4, pari a lire 29.000 milioni per l'anno 2001, a lire 30.500 milioni per l'anno 2002 e a lire 40.000 milioni per l'anno 2003, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 27.000 milioni per il 2001, a lire 28.500 milioni per il 2002 e a lire 40.000 milioni per il 2003, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

 

     Art. 9. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


[1] Modifica il comma 11, art. 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 11 novembre 2003, n. 310, a decorrere dall’anno 2004.

[3] Comma inserito dall'art. 2 della L. 11 novembre 2003, n. 310, a decorrere dall’anno 2004.

[4] Modifica il comma 83, art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

[5] Modifica il comma 1, art. 7, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.