Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico |
Capitolo: | 14.4 disciplina generale |
Data: | 20/02/2006 |
Numero: | 77 |
Sommario |
Art. 1. Valore simbolico dei siti e degli elementi del patrimonio culturale immateriale italiani UNESCO |
Art. 2. Priorità di intervento |
Art. 3. Piani di gestione |
Art. 4. Misure di sostegno |
Art. 5. Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti e degli elementi UNESCO e per i sistemi turistici locali |
§ 14.4.161 - L. 20 febbraio 2006, n. 77.
Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO [1].
(G.U. 10 marzo 2006, n. 58)
Art. 1. Valore simbolico dei siti e degli elementi del patrimonio culturale immateriale italiani UNESCO [2]
1. I siti e gli elementi del patrimonio culturale immateriale italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa esecutiva dalla
Art. 2. Priorità di intervento
1. I progetti di tutela e restauro dei beni culturali, paesaggistici e naturali inclusi nel perimetro di riconoscimento dei siti e degli elementi italiani UNESCO acquisiscono priorità di intervento qualora siano oggetto di finanziamenti secondo le leggi vigenti [3].
Art. 3. Piani di gestione
1. Per assicurare la conservazione dei siti e degli elementi italiani UNESCO e creare le condizioni per la loro valorizzazione sono approvati appositi piani di gestione [4].
2. I piani di gestione definiscono le priorità di intervento e le relative modalità attuative, nonchè le azioni esperibili per reperire le risorse pubbliche e private necessarie, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 4, oltre che le opportune forme di collegamento con programmi o strumenti normativi che perseguano finalità complementari, tra i quali quelli disciplinanti i sistemi turistici locali e i piani relativi alle aree protette.
3. Gli accordi tra i soggetti pubblici istituzionalmente competenti alla predisposizione dei piani di gestione e alla realizzazione dei relativi interventi sono raggiunti con le forme e le modalità previste dal
Art. 4. Misure di sostegno
1. Ai fini di una gestione compatibile dei siti e degli elementi italiani UNESCO e di un corretto rapporto tra flussi turistici e servizi culturali offerti, sono previsti interventi volti [5]:
a) allo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, ambientali, scientifiche e tecniche relative ai siti e agli elementi italiani UNESCO, ivi compresa l'elaborazione dei piani di gestione [6];
b) alla predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonchè servizi di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza;
c) alla realizzazione, anche in zone contigue ai siti, di aree di sosta e sistemi di mobilità, purchè funzionali ai siti medesimi [7];
d) alla promozione, tutela e valorizzazione dei siti e degli elementi italiani UNESCO, alla diffusione della loro conoscenza e alla loro riqualificazione; nell'ambito delle istituzioni scolastiche, la valorizzazione è attuata anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole [8];
d-bis) alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio enologico caratterizzante il sito, nell'ambito della promozione del complessivo patrimonio tradizionale eno-gastronomico e agro-silvo-pastorale [9].
2. Gli interventi di cui al comma 1, nonchè l'ammontare di risorse rispettivamente destinato, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste dal presente articolo, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), il decreto è adottato previo parere della Commissione di cui all'articolo 5. Tutti gli interventi sono attuati in conformità alle disposizioni dettate in materia dal Codice [10].
3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, lettere a), c) e d), pari a 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, lettera b), pari a 500.000 euro per l'anno 2006 e a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;
b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c) quanto a 300.000 euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
5. A decorrere dall'anno 2009, agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5. Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti e degli elementi UNESCO e per i sistemi turistici locali [11]
1. La Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti e degli elementi UNESCO e per i sistemi turistici locali, costituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali, oltre a esercitare le funzioni previste dal decreto 27 novembre 2003, rende pareri, a richiesta del Ministro, su questioni attinenti ai siti e agli elementi italiani UNESCO e si esprime ai sensi dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, della presente legge.
2. I componenti della Commissione di cui al comma 1 esercitano le loro funzioni nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali. Ad essi non sono attribuiti gettoni o indennità di funzione.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali designano ciascuno tre rappresentanti tra i componenti della Commissione di cui al comma 1.
[1] Titolo così modificato dall'art. 1 della
[2] Articolo così modificato dall'art. 1 della
[3] Comma così modificato dall'art. 1 della
[4] Comma così modificato dall'art. 1 della
[5] Alinea così modificato dall'art. 1 della
[6] Lettera così modificata dall'art. 1 della
[7] Lettera così modificata dall'art. 3 ter del
[8] Lettera già sostituita dall'art. 3 ter del
[9] Lettera aggiunta dall'art. 31 della
[10] Comma così modificato dall'art. 31 della
[11] Articolo già modificato dall'art. 31 della