§ 56.2.240 - D.L. 14 ottobre 2019, n. 111.
Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.2 inquinamento atmosferico
Data:14/10/2019
Numero:111


Sommario
Art. 1.  Misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria.
Art. 1 bis.  Coordinamento delle politiche pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Art. 1 ter.  Campagne di informazione e formazione ambientale nelle scuole
Art. 2.  Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane
Art. 3.  Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile
Art. 4.  Azioni per la riforestazione
Art. 4 bis.  Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne
Art. 4 ter.  Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani
Art. 4 quater.  Programma Italia verde
Art. 4 quinquies.  Programma sperimentale Mangiaplastica
Art. 5.  Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale
Art. 5 bis.  Attività di supporto dell'Unità Tecnica-Amministrativa
Art. 5 ter.  Programma sperimentale «Caschi verdi per l'ambiente»
Art. 6.  Pubblicità dei dati ambientali
Art. 7.  Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina
Art. 8.  Proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
Art. 8 bis.  Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 56.2.240 - D.L. 14 ottobre 2019, n. 111. [1]

Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

(G.U. 14 ottobre 2019, n. 241)

 

Art. 1. Misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria.

     1. [In coordinamento con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e con la pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute e gli altri Ministri interessati, nonchè sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria in cui sono individuate le misure di competenza nazionale da porre in essere al fine di assicurare la corretta e piena attuazione della normativa europea e nazionale in materia di contrasto al cambiamento climatico e della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e sono identificate le risorse economiche disponibili a legislazione vigente per ciascuna misura con la relativa tempistica attuativa] [2].

     2. Ciascuna amministrazione pubblica, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conforma le attività di propria competenza al raggiungimento degli obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell'aria.

     2-bis. [È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica, composto da un rappresentante del Ministero medesimo e di ciascuno dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di monitorare, e adeguare ai risultati, le azioni del Programma strategico nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del tavolo di cui al presente comma non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati] [3].

 

     Art. 1 bis. Coordinamento delle politiche pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. [4]

     1. Al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Comitato interministeriale per la programmazione economica assume la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). A decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

 

     Art. 1 ter. Campagne di informazione e formazione ambientale nelle scuole [5]

     1. Al fine di avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali, e in particolare sugli strumenti e le azioni di contrasto, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nelle scuole di ogni ordine e grado, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare uno specifico fondo denominato «Programma #iosonoAmbiente» con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

     2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare progetti, iniziative, programmi e campagne, ivi comprese le attività di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonchè alla promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell'ambito delle tematiche individuate dall'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sull'insegnamento dell'educazione civica.

     3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, le scuole di ogni ordine e grado, in forma singola o associata, anche congiuntamente alle associazioni di protezione ambientale, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a università statali e non statali, a centri di ricerca pubblici, a consorzi universitari ed interuniversitari, presentano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca proprie proposte progettuali coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa, da finanziare con il fondo di cui al comma 1.

     4. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri di presentazione e di selezione dei progetti nonchè le modalità di ripartizione e assegnazione del finanziamento.

     5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

     Art. 2. Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane

     1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità», con una dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni per l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021, euro 55 milioni per l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023 e euro 10 milioni per l'anno 2024, per le finalità di cui al presente comma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. Le disponibilità di bilancio relative all'anno 2020, anche in conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un "buono mobilità", pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonchè di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il "buono mobilità" può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al terzo periodo del presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, le risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, di un "buono mobilità", cumulabile con quello previsto al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonchè di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale. Il «buono mobilità» non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al sesto periodo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa [6].

     2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale o piste ciclabili è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. I progetti di cui al presente comma sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, ovvero da uno o più comuni finitimi anche in forma associata riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 50.000 abitanti per la realizzazione di un'unica opera, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni, decorsi i quali il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere, sono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande, adottando criteri che assicurino priorità ai progetti presentati dai comuni con i più elevati livelli di emissioni inquinanti [7].

 

     Art. 3. Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile

     1. Al fine di limitare le emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, selezionati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in base all'entità del numero di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell'inquinamento atmosferico. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario [8].

     2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria [9].

     3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, nonchè sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento [10].

 

     Art. 4. Azioni per la riforestazione

     1. Per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, purchè non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario [11].

     2. Al fine di procedere a un rapido avvio del programma sperimentale di cui al presente articolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni, decorsi i quali il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere, sulla base dell'istruttoria del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono definite le modalità per la progettazione degli interventi e di ogni eventuale successiva variazione e il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra le città metropolitane, tenendo conto, quali criteri di selezione, in particolare, della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 [12].

     3. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, ciascuna città metropolitana presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'approvazione di almeno un progetto, ove ammissibile in base ai requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, per ciascuna città metropolitana, con i relativi programmi operativi di dettaglio, e di ogni eventuale successiva variazione, sulla base di apposite istruttorie effettuate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che, a tal fine, può avvalersi, anche per la verifica della fase attuativa dei progetti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132 [13].

     4. Le autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico introducono, tra i criteri per l'affidamento della realizzazione delle opere, la pulizia, la manutenzione e il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali con relativo piano di manutenzione, laddove ritenuto necessario per prevenire il rischio idrogeologico, garantendo l'opportuno raccordo con la pianificazione e la programmazione delle misure e degli interventi per la sicurezza idraulica di competenza delle Autorità di bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali di cui al primo periodo si provvede secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le autorità competenti di cui al primo periodo, quando non ritengono necessario il rimboschimento per prevenire il rischio idrogeologico, devono darne motivatamente conto negli atti di affidamento, che, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono pubblicati, entro trenta giorni dalla loro adozione, nella sezione «Amministrazione trasparente» del rispettivo sito internet [14].

     4-bis. Le autorità competenti di cui al comma 4, tra i criteri per la programmazione degli interventi di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, tengono conto principalmente delle aree che hanno subito notevoli danni da eventi climatici eccezionali [15].

     4-ter. Lo svolgimento delle attività di rimboschimento di cui al comma 4 può essere affidato dalle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, nel rispetto della disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [16].

     4-quater. Al comma 2 dell'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «s-bis) bosco vetusto: superficie boscata costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una biodiversità caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee» [17].

     4-quinquies. All'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «13-bis. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti» [18].

     4-sexies. Dalle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica[19].

     4-septies. All'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, dopo il comma 13-bis, introdotto dal comma 4-quinquies del presente articolo, è aggiunto il seguente: «13-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con i principi di salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito»[20].

     4-octies. Dalla disposizione di cui al comma 4-septies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [21].

     4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree interessate da pericolosità o da rischio idraulico di grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di cui al periodo precedente [22].

 

     Art. 4 bis. Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne [23]

     1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e di contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021.

     2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

     4. I finanziamenti degli interventi a valere sulle risorse del fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

     5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4 ter. Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani [24]

     1. Al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale per il contenimento delle emissioni climalteranti e di assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, nonchè di favorire in tali aree investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale e di supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono, il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA). Nell'ambito delle suddette zone possono essere concesse, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, forme di sostegno alle nuove imprese e a quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale compatibile con le finalità di cui all'articolo 19, comma 6, lettere a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, a condizione che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni di cui al presente comma, pena la revoca dei benefici concessi, che non siano in stato di liquidazione o scioglimento e che le attività oggetto di sostegno siano coerenti con le finalità di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione delle misure di sostegno di cui al presente comma, assicurando il rispetto del limite delle risorse disponibili.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettere a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata a contributi in favore delle micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA, che svolgono attività economiche eco-compatibili, secondo modalità e condizioni definite ai sensi del comma 1 [25].

     3. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata al rifinanziamento del fondo per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, anche per finalità di riduzione delle emissioni climalteranti e di adattamento ai cambiamenti climatici mediante interventi di riduzione delle emissioni climalteranti degli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa, di diffusione del trasporto pubblico a basse emissioni, di efficientamento energetico degli edifici, nonchè per la riduzione delle emissioni di CO2 nelle aree portuali.

 

     Art. 4 quater. Programma Italia verde [26]

     1. Al fine di favorire e accelerare progetti, iniziative e attività di gestione sostenibile delle città italiane e di diffondere le buone prassi, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita verde e i relativi investimenti, nonchè il miglioramento della qualità dell'aria e della salute pubblica, ai fini dell'adesione ai programmi europei «Capitale europea verde» e «Foglia verde», il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di «Capitale verde d'Italia» ad una città italiana, capoluogo di provincia, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il titolo di «Capitale verde d'Italia» è conferito, in via sperimentale, a tre diverse città italiane, una per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

     2. Ai fini di cui al comma 1, le città capoluogo di provincia possono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un dossier di candidatura che raccoglie progetti cantierabili volti a incrementare la sostenibilità delle attività urbane, migliorare la qualità dell'aria e della salute pubblica, promuovere la mobilità sostenibile e l'economia circolare, con l'obiettivo di favorire la transizione ecologica.

     3. I progetti contenuti nel dossier di candidatura della città proclamata «Capitale verde d'Italia» sono finanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'anno del conferimento del titolo, nel limite di 3 milioni di euro.

     4. Il titolo di «Capitale verde d'Italia» nell'anno del conferimento rappresenta requisito premiale in tutti gli avvisi e bandi per il finanziamento di misure di sostenibilità ambientale avviati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

     5. In sede di prima attuazione, le candidature di cui al comma 2 sono presentate entro il 31 dicembre 2019.

     6. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

     7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4 quinquies. Programma sperimentale Mangiaplastica [27]

     1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato «Programma sperimentale Mangiaplastica», con una dotazione pari a euro 2 milioni per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020, euro 7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024, al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori. Ai relativi oneri, pari a euro 2 milioni per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020, euro 7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità per il riparto del fondo.

     2. A valere sulla dotazione del Programma sperimentale di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare progetti finalizzati all'acquisto di eco-compattatori, ai fini dell'ottenimento di un contributo corrisposto sino ad esaurimento delle relative risorse e nel limite di uno per comune ovvero di uno ogni 100.000 abitanti.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 5. Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale

     1. Il Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica, nell'ambito delle aree di intervento utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale, ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3 eccetto i subcommissari eventualmente individuati dal Commissario unico ai sensi del comma 3-bis, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per un massimo di 70 ore mensili pro capite. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare [28].

     1-bis. Le funzioni e le attività del Commissario unico di cui al comma 1 sono estese su richiesta delle singole regioni agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonchè su richiesta del Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale, limitatamente ai soli interventi per i quali sono stati già previsti finanziamenti a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle relative risorse da parte degli enti richiedenti. Sulla base di intese ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene predisposto un elenco dei siti con priorità di intervento che saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico [29].

     2. Il Commissario unico di cui al comma 1, scelto nei ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, resta in carica per un triennio ed è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in comando è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in comando, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. Al predetto Commissario è corrisposto in aggiunta al trattamento economico fondamentale che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi [30].

     3. Il Commissario unico di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da non più di quindici unità di personale in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza nel settore delle bonifiche e in materia di affidamento dei contratti pubblici in ragione dell'esperienza maturata e dei compiti di tutela ambientale attribuiti dall'ordinamento. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario unico [31].

     3-bis. Il Commissario unico può avvalersi di subcommissari, fino al numero massimo di tre, individuati tra i componenti della struttura di supporto di cui al comma 3, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico. A ciascun subcommissario è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 30.000 euro annui. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 324.000 euro annui [32].

     4. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico di cui al comma 1, unitamente alla struttura di supporto di cui al comma 3, opera presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [33].

     5. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1, sono poste a valere su una quota, non superiore al 2% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi [34].

     6. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonchè degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, un Commissario unico che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017, il quale cessa dal proprio incarico alla data di nomina del nuovo Commissario [35].

     7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Il Commissario unico può avvalersi fino a un massimo di due subcommissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico e per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico degli interventi. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo si provvede all'eventuale sostituzione o revoca dei subcommissari» [36].

 

     Art. 5 bis. Attività di supporto dell'Unità Tecnica-Amministrativa [37]

     1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

     2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 5 ter. Programma sperimentale «Caschi verdi per l'ambiente» [38]

     1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il programma sperimentale «Caschi verdi per l'ambiente» con lo scopo di realizzare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, anche rientranti nelle riserve di cui al programma «L'uomo e la biosfera» - MAB dell'Unesco, e di contrastare gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici. A tali fini è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1 giugno 2002, n. 120. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 6. Pubblicità dei dati ambientali

     1. In attuazione delle previsioni della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata e resa esecutiva con legge 16 marzo 2001, n. 108, fermo restando il diritto di accesso diffuso dei cittadini singoli nonchè delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, alle informazioni ambientali, i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i concessionari di servizi pubblici nonchè i fornitori che svolgono servizi di pubblica utilità pubblicano, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo, anche i dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuate dai medesimi ai sensi della normativa vigente [39].

     2. Ai fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell'inquinamento atmosferico, della qualità dell'aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico pubblicano in rete le informazioni sul funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e tutti i dati acquisiti.

     3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a svolgere le attività di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     4. I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono acquisiti, con modalità telematica, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il medesimo Istituto provvede, altresì, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e sulla base di una specifica convenzione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad acquisire e sistematizzare, in formato aperto e accessibile, ogni ulteriore dato ambientale e a renderlo pubblico attraverso una sezione dedicata e fruibile dal sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominata «Informambiente», anche nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» [40].

     5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata una spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

     6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 7. Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina

     1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato e di media e grande struttura di cui all'articolo 4, comma 1,  lettere d), e) ed f)  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, o per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente sia riutilizzabile e rispetti la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti [41].

     1-bis. Ai clienti è consentito utilizzare contenitori propri purchè riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare. L'esercente può rifiutare l'uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei [42].

     2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissate le modalità per l'ottenimento del contributo nonchè per la verifica dello svolgimento dell'attività di vendita per un periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

     5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 8. Proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

     1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 11 le parole «entro il 15 ottobre 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti «entro il 15 gennaio 2020, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020»;

     b) al comma 13 le parole «entro il 15 ottobre 2019, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti «entro il 15 gennaio 2020, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020».

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13,8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 8 bis. Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome [43]

     1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

     Art. 9. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

Decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111. (TESTO ORIGINALE)

Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare una politica strategica nazionale che permetta di fronteggiare l'emergenza climatica, tenuto conto dei lavori svolti a livello internazionale dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), in ambito Nazioni Unite, che evidenziano come la variabilità climatica sia strettamente legata alle attività umane e come le temperature e le emissioni di CO2 continueranno progressivamente a crescere con impatti negativi su numerose aree del pianeta e sulla salute pubblica;

     Ritenuta, altresì, la necessità di prevedere, in coerenza con gli impegni derivanti dalla normativa europea, misure straordinarie per consentire il raggiungimento degli obiettivi relativi alle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici;

     Considerata altresì la straordinaria necessità di disporre di prime misure aventi carattere di urgenza per la composizione delle procedure di infrazione in tema ambientale che direttamente e indirettamente contribuiscono al cambiamento climatico e ai livelli di qualità dell'aria, e in particolare al rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, in relazione a cui l'Unione europea ha aperto nei confronti dell'Italia le procedure d'infrazione nn. 2014/2147 e 2015/2043, anche alla luce degli impegni assunti dal Governo italiano e dalle Regioni e dalle Province autonome con il Protocollo "Aria Pulita" firmato il 4 giugno 2019 a Torino, a margine del "Clean Air Dialogue" con la Commissione europea;

     Considerata altresì la necessità di prorogare il termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2019;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari europei, per gli affari regionali e le autonomie e per la pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

     Art. 1. Misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute e gli altri Ministri interessati, è approvato il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria in cui sono individuate le misure di competenza nazionale da porre in essere al fine di assicurare la corretta e piena attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 e contrastare i cambiamenti climatici e sono identificate le risorse economiche disponibili a legislazione vigente per ciascuna misura con la relativa tempistica attuativa.

     2. Ciascuna amministrazione pubblica, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, conforma le attività di propria competenza al raggiungimento degli obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell'aria.

 

     Art. 2. Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane

     1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità", con una dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni per l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021, euro 55 milioni per l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023 e euro 10 milioni per l'anno 2024, per le finalità di cui al presente comma. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, a valere sul suddetto programma sperimentale, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, un "buono mobilità" pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamato da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonchè di biciclette anche a pedalata assistita. Il "buono mobilità" non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

     2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. I progetti di cui al presente comma sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni decorso il cui termine il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere, sono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande.

 

     Art. 3. Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile

     1. Al fine di limitare le emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, selezionati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in base alla portata del numero di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell'inquinamento atmosferico. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

     2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e sono riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti.

     3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento.

 

     Art. 4. Azioni per la riforestazione

     1. Per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

     2. Al fine di procedere a un rapido avvio del programma sperimentale di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni decorso il cui termine il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere, sulla base dell'istruttoria del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono definite le modalità per la progettazione degli interventi e il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra le città metropolitane, tenendo conto, quali criteri di selezione, in particolare, della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015.

     3. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, ciascuna città metropolitana presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'approvazione di almeno un progetto, ove ammissibile in base ai requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, per ciascuna città metropolitana, con i relativi programmi operativi di dettaglio, e di ogni eventuale successiva variazione, sulla base di apposite istruttorie effettuate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che, a tal fine, può avvalersi, anche per la verifica della fase attuativa dei progetti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.

     4. Le autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico introducono, tra i criteri per l'affidamento della realizzazione delle opere, il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali, laddove ritenuto necessario per prevenire il rischio idrogeologico.

 

     Art. 5. Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale

     1. Il Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotate di specifica competenza tecnica, nell'ambito delle aree di intervento utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale, ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per un massimo di 70 ore mensili pro capite. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

     2. Il Commissario unico, scelto nei ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, resta in carica per un triennio ed è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. Al predetto Commissario è corrisposto in aggiunta al trattamento economico fondamentale che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

     3. Il Commissario unico si avvale altresì di una struttura di supporto composta da non più di dodici unità di personale in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza nel settore delle bonifiche e in materia di affidamento dei contratti pubblici in ragione dell'esperienza maturata e dei compiti di tutela ambientale attribuiti dall'ordinamento. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario.

     4. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico, unitamente alla struttura di supporto di cui al comma 3, opera presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     5. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1, sono poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

     6. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonchè degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, un Commissario unico che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del precedente Commissario. Il Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017, cessa dal proprio incarico alla data di nomina del Commissario di cui al primo periodo.

     7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. Il Commissario unico può avvalersi fino a un massimo di due sub commissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico degli interventi. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo si provvede all'eventuale sostituzione o revoca dei sub commissari.".

 

     Art. 6. Pubblicità dei dati ambientali

     1. In attuazione delle previsioni della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata e resa esecutiva con legge 16 marzo 2001, n. 108, fermo restando il diritto di accesso diffuso dei cittadini singoli e associati di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, alle informazioni ambientali, i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e i concessionari di servizi pubblici pubblicano, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo, anche i dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuate dai medesimi ai sensi della normativa vigente.

     2. Ai fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell'inquinamento atmosferico, della qualità dell'aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico pubblicano in rete le informazioni sul funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e tutti i dati acquisiti.

     3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a svolgere le attività di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     4. I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono acquisiti, con modalità telematica, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il medesimo Istituto provvede, altresì, sulla base di una specifica convenzione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad acquisire e sistematizzare, in formato aperto e accessibile, ogni ulteriore dato ambientale e a renderlo pubblico attraverso una sezione dedicata e fruibile dal sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominata "Informambiente", anche nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente".

     5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata una spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

     6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 7. Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina

     1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato e di media struttura di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente non sia monouso.

     2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissate le modalità per l'ottenimento del contributo nonchè per la verifica dello svolgimento dell'attività di vendita per un periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

     5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 8. Proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

     1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 11 le parole "entro il 15 ottobre 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019" sono sostituite dalle seguenti "entro il 15 gennaio 2020, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020";

     b) al comma 13 le parole "entro il 15 ottobre 2019, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019" sono sostituite dalle seguenti "entro il 15 gennaio 2020, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020".

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13,8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 9. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 12 dicembre 2019, n. 141.

[2] Comma modificato dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 50 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

[3] Comma aggiunto dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 50 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

[4] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[5] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[6] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 229 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

[7] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 229 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[9] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[15] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[16] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[17] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[19] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[20] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[21] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[22] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 4 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dall'art. 16 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

[23] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[24] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[25] Comma così modificato dall'art. 55 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[26] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[27] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[28] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 43 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

[29] Comma inserito dall'art. 43 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

[30] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[31] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 43 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

[32] Comma inserito dall'art. 43 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

[33] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[34] Comma così modificato dall'art. 1, comma 747, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[35] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[36] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[37] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[38] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[39] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[40] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[41] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[42] Comma inserito dalla L. di conversione.

[43] Articolo inserito dalla L. di conversione.