Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.5 programmazione economica |
Data: | 03/03/2023 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità) |
Art. 2. (Promozione dell'acquacoltura e dell'acquaponica) |
Art. 3. (Distretti del cibo) |
Art. 4. (Strumenti per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei centri storici, delle frazioni e borghi storici) |
Art. 5. (Sostegno all'imprenditoria femminile nei piccoli Comuni e modifica dell'articolo 42 della legge regionale 4/2005) |
Art. 6. (Valorizzazione dell'economia circolare) |
Art. 7. (Procedimenti di cui all'articolo 5, comma 55, della legge regionale 22/2022) |
Art. 8. (Modifica all'articolo 78 della legge regionale 8/2022) |
Art. 9. (Riqualificazione delle aree colpite dalla tempesta Vaia) |
Art. 10. (Circolazione dei crediti di imposta per interventi di efficientamento energetico) |
Art. 11. (Sviluppo dell'economia del Mare) |
Art. 12. (Rete regionale sull'economia del Mare) |
Art. 13. (Raccordo tra il sistema formativo regionale e quello occupazionale) |
Art. 14. (Norme per lo sviluppo del turismo nautico e modifica dell'articolo 29 della legge regionale 21/2016) |
Art. 15. (Istituzione Guardia costiera ausiliaria FVG) |
Art. 16. (Rete di piccoli aeroporti, aviosuperfici e idrosuperfici. Raccordo con il sistema formativo regionale) |
Art. 17. (Semplificazioni procedurali per la realizzazione o la ristrutturazione di aviosuperfici e idrosuperfici destinate a scalo avioturistico) |
Art. 18. (Arene per eventi e spettacoli all'aperto di rilevanza regionale e sovraregionale) |
Art. 19. (Interventi di formazione per il sistema regionale dello spettacolo) |
Art. 20. (Norme urgenti in materia di attività culturali) |
Art. 21. (Contributo straordinario all'ERAPLE) |
Art. 22. (Norme urgenti in materia di sport) |
Art. 23. (Modifica alla Tabella A riferita all'articolo 5 della legge regionale 6/2023) |
Art. 24. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 25/1996) |
Art. 25. (Modifiche agli articoli 12 bis e 12 ter della legge regionale 3/2001) |
Art. 26. (Modifiche alla legge regionale 5/2006) |
Art. 27. (Modifiche all'articolo 3 bis della legge regionale 8/2004) |
Art. 28. (Modifiche alla legge regionale 9/2007) |
Art. 29. (Modifica all'articolo 31 bis della legge regionale 21/2016) |
Art. 30. (Modifiche alla legge regionale 7/2019) |
Art. 31. (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 5/2020) |
Art. 32. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26/2020) |
Art. 33. (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 3/2021) |
Art. 34. (Autorizzazione ad acquisto aree) |
Art. 35. (Modifiche alla legge regionale 5/2007) |
Art. 36. (Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 12/2008) |
Art. 37. (Termini piani particolareggiati ed espropriazioni) |
Art. 38. (Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 44/1985) |
Art. 39. (Semplificazioni in materia strutturale) |
Art. 40. (Modifiche alla legge regionale 19/2009) |
Art. 41. (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 16/2007) |
Art. 42. (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 11/2015) |
Art. 43. (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 12/2016) |
Art. 44. (Canoni di derivazione d'acqua) |
Art. 45. (Semplificazioni in materia di caccia e pesca) |
Art. 46. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 26/2002) |
Art. 47. (Modifiche alla legge regionale 21/2017) |
Art. 48. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 59/1981) |
Art. 49. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 1/2014) |
Art. 50. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 22/2022) |
Art. 51. (Modifiche alla legge regionale 12/2021) |
Art. 52. (Security manager regionale per le infrastrutture critiche regionali) |
Art. 53. (Incentivi ai Comuni per la riqualificazione dei quartieri) |
Art. 54. (Devoluzione contributi agli eredi in caso di premorienza del beneficiario) |
Art. 55. (Convenzione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le società di concessione della rete autostradale) |
Art. 56. (Attivazione dei progetti di cui all'articolo 12 della legge regionale 13/2022) |
Art. 57. (Indennità consigliere di parità) |
Art. 58. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 22/2021) |
Art. 59. (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 22/2021) |
Art. 60. (Dote famiglia) |
Art. 61. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 19/2022) |
Art. 62. (Promozione e diffusione della cultura e della pratica cattolica attraverso la radiodiffusione sonora) |
Art. 63. (Modifica all'articolo 15 ter della legge regionale 13/2018) |
Art. 64. (Modifica alla legge regionale 13/2004) |
Art. 65. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 13/2021) |
Art. 66. (Convenzione AUSIR e Università di Udine e Trieste per l'innovazione e la ricerca nell'ambito delle tematiche dell'acqua e dei rifiuti) |
Art. 67. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 22/2022) |
Art. 68. (Modifica all'articolo 56 bis della legge regionale 18/2005) |
Art. 69. (Modifica all'articolo 26 della legge regionale 16/2022) |
Art. 70. (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 19/2006) |
Art. 71. (Anticipazione finanziaria alla Fondazione La Fonte) |
Art. 72. (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio) |
Art. 73. (Altre autorizzazioni di spesa) |
Art. 74. (Entrata in vigore) |
§ 6.5.46 - L.R. 3 marzo 2023, n. 10.
Misure per la semplificazione e la crescita economica.
(B.U. 1 marzo 2023, n. 9 - S.O. 6 marzo 2023, n. 11)
TITOLO I
OGGETTO E FINALITÀ
Art. 1. (Oggetto e finalità)
1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in armonia con la Costituzione e in conformità con i principi dell'Unione europea e la normativa statale in materia, anche a integrazione delle leggi regionali di settore, con la presente legge definisce, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, solidarietà ed equità economica, gli interventi di promozione e sostegno per i settori produttivi, nonché le misure di semplificazione dell'ordinamento regionale anche al fine di migliorare e incrementare i servizi per i cittadini e garantire le condizioni per la ripartenza economico-sociale del territorio.
TITOLO II
MISURE DI INNOVAZIONE NEI SETTORI PRODUTTIVI
Art. 2. (Promozione dell'acquacoltura e dell'acquaponica)
1. Dopo l'articolo 6 bis della
«Art. 6 ter. (Promozione dell'acquacoltura e dell'acquaponica)
1. La Regione definisce le attività di acquacoltura e acquaponica competitive, sostenibili sotto il profilo ambientale, redditizie sul piano economico e socialmente responsabili, nel rispetto del
2. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) pratica colturale fuori suolo: la pratica colturale realizzata in un ambiente controllato, basata su supporti di ordine tecnologico alternativi o integrativi rispetto alle tradizionali prassi di coltivazione e di allevamento e che non prevede l'utilizzo del terreno per una o più fasi dello sviluppo fenologico della pianta;
b) acquacoltura: attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine, ai sensi dell'articolo 3 del
c) idroponica: tecnica di coltivazione fuori suolo di specie vegetali realizzata in un ambiente controllato mediante l'impiego di un substrato inerte e di adeguate soluzioni nutritive;
d) acquaponica: tecnica di coltivazione fuori suolo di specie vegetali realizzata in un ambiente controllato derivante dall'integrazione tra la coltivazione idroponica di cui alla lettera c) e l'acquacoltura;
e) supporti di ordine tecnologico:
1) sistemi automatizzati per il controllo climatico della ventilazione e dell'aerazione e per il controllo della qualità del liquido nutritivo e della conseguente rigenerazione quando funzionali alla creazione dell'habitat più idoneo allo sviluppo delle piante;
2) sistemi computerizzati finalizzati alla gestione del ciclo della produzione anche da remoto.».
Art. 3. (Distretti del cibo)
1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare la Regione provvede a riconoscere i distretti del cibo di cui all'articolo 13 del
2. La Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, in quanto soggetto gestore dei cluster regionali dell'agroalimentare e della bioeconomia, già individuata distretto del cibo ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della
Art. 4. (Strumenti per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei centri storici, delle frazioni e borghi storici)
1. La Regione riconosce la priorità delle iniziative e delle misure finalizzate al rilancio economico e sociale dei centri storici, delle frazioni e dei borghi storici come individuati negli strumenti di pianificazione comunale, anche caratterizzati da un avanzato processo di declino e abbandono, per i quali i Comuni competenti per territorio prevedano progetti di recupero e rigenerazione al fine di integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione dei piccoli insediamenti storici con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione degli stessi.
2. Ai fini del comma 1 il Consiglio comunale può deliberare la riduzione del contributo previsto dall'articolo 29 della
3. I termini istruttori delle procedure urbanistico-edilizie sottesi alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo sono ridotti alla metà.
4. La Giunta regionale, con deliberazione, individua gli obiettivi prioritari per la concessione di contributi regionali al fine di incentivare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente dismesso o non utilizzabile ubicato nei centri storici, nelle frazioni e nei borghi storici, siti all'interno dei Comuni.
Art. 5. (Sostegno all'imprenditoria femminile nei piccoli Comuni e modifica dell'articolo 42 della
1. Al fine di sostenere la creazione e lo sviluppo di attività economiche artigiane, industriali, commerciali, agrituristiche, di trasformazione di prodotti agricoli nella filiera locale, turistiche e di servizi da parte delle donne nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia aventi una popolazione residente non superiore a 5.000 abitanti e nelle frazioni, nei borghi e nei centri storici come individuati negli strumenti di pianificazione comunale, siti all'interno di Comuni aventi una popolazione non superiore a 15.000 abitanti, la Regione è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a beneficio di società cooperative o società di persone con almeno il 60 per cento di donne socie, di società di capitali le cui quote e componenti degli organi di amministrazione siano per almeno i due terzi donne, di imprese individuali con titolare donna e di lavoratrici autonome.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono ammissibili i costi per l'avvio dell'attività, la realizzazione degli investimenti, gli interventi di ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'adeguamento dei locali e degli impianti alle normative vigenti in tema di sicurezza, nonché i costi per l'accesso al microcredito. Sono ammissibili anche i costi sostenuti nei ventiquattro mesi precedenti alla presentazione della domanda.
3. Con regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 nel rispetto della normativa dell'Unione europea concernente gli aiuti di Stato.
4. Dopo la lettera n septies) del comma 1 dell'articolo 42 della
«n octies) sostegno all'imprenditoria femminile nei piccoli Comuni di cui all'articolo 5 della
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante prelievo per pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. L'importo di 500.000 euro per l'anno 2023 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del
7. Per le finalità di cui all'articolo 42 della
Art. 6. (Valorizzazione dell'economia circolare)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto dell'ambiente e della responsabilità sociale delle attività economiche, riconosce tra gli obiettivi strategici l'economia circolare, in particolar modo i processi ecosostenibili a ciclo chiuso, senza utilizzo di nuove materie prime e a basso consumo di energia, per il recupero dei materiali, favorendo la realizzazione, tramite lavorazione o altro processo ad alto contenuto innovativo, di prodotti ecocompatibili e riciclabili con l'utilizzo prevalente di materie secondarie.
2. La Regione autorizza l'Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti (AUSIR) a porre in essere accordi e convenzioni con gli operatori del settore di natura pubblica o privata ai fini di cui al comma 1 per realizzare o incrementare le filiere di recupero di prodotti o sottoprodotti giunti a fine ciclo di vita da rigenerare in nuovi processi produttivi che garantiscono il pareggio del bilancio ambientale.
Art. 7. (Procedimenti di cui all'articolo 5, comma 55, della
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la misura di cui all'articolo 5, comma 55, della
2. Per le finalità di cui al comma 1 e di cui all'articolo 5, comma 55, della
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 57, della
5. In relazione alle entrate di cui al comma 4 è stanziata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 8. (Modifica all'articolo 78 della
1. Al comma 1 dell'articolo 78 della
2. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 78 della
Art. 9. (Riqualificazione delle aree colpite dalla tempesta Vaia)
1. Al fine di tutelare la biodiversità, valorizzare il paesaggio e rafforzare l'agricoltura e la zootecnia in montagna, la Regione promuove il recupero delle aree boschive colpite dalla tempesta Vaia favorendo la conversione a prati pascolo delle superfici pianeggianti o con pendenze non significative.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le aree interessate e, previ gli adeguamenti normativi eventualmente necessari, promuove l'adozione delle procedure e gli adempimenti pianificatori, urbanistici e autorizzatori funzionali alla conversione delle aree medesime con modalità semplificate e speditive coinvolgendo congiuntamente le direzioni centrali competenti in materia di paesaggio, urbanistica, risorse agricole e forestali. La Giunta regionale individua, altresì, le possibili opzioni di sostegno economico per gli interventi di conversione.
Art. 10. (Circolazione dei crediti di imposta per interventi di efficientamento energetico)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, anche al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC), riconosce la valenza strategica delle agevolazioni fiscali avviate a livello nazionale con il
2. Per favorire un'efficace diffusione dello strumento fiscale predisposto dal legislatore nazionale per l'attuazione degli interventi di efficientamento energetico di cui al comma 1 e agevolare sul territorio regionale la circolazione dei crediti di imposta maturati nell'ambito dei medesimi, per i quali la normativa statale consente la cessione come modalità di fruizione alternativa del beneficio fiscale, la Regione, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di concorrenza, è autorizzata a promuovere ogni iniziativa necessaria, anche attraverso enti e società strumentali regionali, per migliorare le condizioni di circolarità dei crediti fiscali conseguenti a interventi di cui al comma 1 e per sopperire alle esigenze di finanziamento delle micro, piccole e medie imprese.
TITOLO III
SVILUPPO DELL'ECONOMIA TERRITORIALE
Capo I
Economia del Mare
Art. 11. (Sviluppo dell'economia del Mare) [1]
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione della
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove:
a) la valorizzazione delle figure professionali impiegate e di quelle emergenti nei settori dell'economia del Mare, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di istruzione terziaria, ivi compresa l'istruzione tecnologica superiore, valutando le competenze richieste dalle imprese nei singoli settori economici, nonché il fabbisogno di professionalità delle stesse, al fine di conseguire una maggiore sinergia tra il sistema regionale dell'istruzione, della formazione, e accademico con quello produttivo;
b) il sostegno all'attività di ricerca e innovazione in collaborazione con le imprese, anche in un'ottica di creazione di sbocchi occupazionali nei settori interessati e di incremento occupazionale nell'ambito delle attività economiche collegate al mare, alla laguna, ai fiumi, ai laghi e alle coste;
c) il sostegno all'innovazione tecnologica del settore della nautica da diporto e del suo indotto, volto al rinnovo delle attrezzature e degli impianti dei porti turistici e delle associazioni nautiche sportive, a incentivare il refitting delle imbarcazioni con più di venti anni di vita, la demolizione di quelle non più recuperabili, la sostituzione di motori endotermici con motori elettrici, la diffusione sul territorio regionale dei settori economici emergenti per lo sviluppo del sistema produttivo regionale dell'economia del Mare;
d) lo sviluppo di progetti innovativi diretti alla trasformazione dei rifiuti, al loro riutilizzo e alla loro reintegrazione nel ciclo produttivo, ai fini della riduzione di sostanze inquinanti e della salvaguardia e della valorizzazione della biodiversità dell'ecosistema marino, lagunare, dei fiumi, dei laghi e delle coste, in raccordo, previa intesa, con i soggetti gestori delle aree naturali protette marine e favorendo l'utilizzo dello strumento del contratto di fiume di cui all'articolo 68 bis del
e) l'infrastrutturazione dei porti turistici regionali e delle vie d'acqua lagunari che privilegi la riqualificazione energetica, tecnologica e l'implementazione dei servizi diportistici;
f) lo sviluppo di progetti innovativi per la valorizzazione della laguna finalizzati a un turismo sostenibile ed esperienziale attraverso il sostegno economico e alla semplificazione amministrativa per l'utilizzo di imbarcazioni a propulsione sostenibile, quali quelle a propulsione elettrica e a idrogeno verde.
3. Per le finalità di cui al comma 2, lettere a) e b), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante prelievo per pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. L'importo di 100.000 euro per l'anno 2023 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del
Art. 12. (Rete regionale sull'economia del Mare) [2]
1. La Regione sostiene la creazione di una rete regionale dell'apprendimento permanente sull'economia del Mare, di seguito "rete", ai sensi dell'articolo 5 della
2. La rete, per la finalità di cui alla presente legge, in raccordo con le strutture regionali competenti, ha il compito di:
a) analizzare il mercato dell'economia del Mare, al fine di individuare le figure professionali da inserire nel mondo del lavoro;
b) promuovere lo sviluppo di competenze, conoscenza, innovazione e ricerca nelle materie interessate;
c) promuovere il sistema dei corsi di formazione professionale attraverso eventi e focus dedicati;
d) diffondere le opportunità offerte dall'economia del Mare, attraverso il sostegno alle attività di divulgazione, di promozione delle iniziative e dei risultati progettuali realizzati dal sistema educativo regionale, nell'ambito della formazione professionale in materia;
e) sensibilizzare l'adozione di politiche attive del lavoro volte a facilitare l'incontro tra l'offerta e la domanda di lavoro nel settore;
f) promuovere e sostenere economicamente la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo di un turismo ecosostenibile ed esperenziale della laguna, che faciliti l'utilizzo di imbarcazioni a propulsione elettrica e a idrogeno verde, anche attraverso ecoincentivi per la sostituzione dei motori nautici endotermici e la semplificazione amministrativa necessaria.
3. La rete presenta alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente, con cadenza annuale, una relazione informativa sui risultati raggiunti e su quelli programmati.
4. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, lettere da c) ad f), nonché per le finalità di cui al comma 2, lettera f), è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante prelievo per pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. L'importo di 400.000 euro per l'anno 2023 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del
Art. 13. (Raccordo tra il sistema formativo regionale e quello occupazionale) [3]
1. La Regione nell'ambito delle proprie competenze, promuove l'implementazione dell'offerta formativa di istruzione e formazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), da erogare nei settori tradizionali ed emergenti dell'economia del Mare, prioritariamente nelle seguenti aree:
a) trasporto merci e passeggeri;
b) filiera ittica;
c) estrazioni marine;
d) cantieristica;
e) turismo marittimo, lagunare, fluviale e lacuale, costiero e di crociera;
f) biotecnologia marina;
g) nautica da diporto, porti e porti a secco;
h) ricerca e tutela ambientale;
i) servizi di alloggio e ristorazione;
j) attività sportive e ricreative;
k) servizi di trasporto;
l) cultura, paesaggio e archeologia;
m) nuove tecnologie per l'informazione e la comunicazione;
n) informazione e formazione per la conoscenza degli effetti climatici e loro mitigazione;
o) difesa delle coste e riqualificazione del litorale;
p) sicurezza e protezione marittima, anche con la cooperazione della guardia costiera.
2. La Regione promuove un Coordinamento del sistema regionale di istruzione e formazione professionale, di istruzione terziaria, ivi compresa l'istruzione tecnologica superiore nell'ambito dell'economia del Mare in un'ottica transdisciplinare, al fine di valorizzare una formazione che risponda ai fabbisogni delle imprese, operando in collaborazione con i Comuni a vocazione marittima con sistemi portuali, cantieristici, servizi, potenzialità e attività economico-turistiche-culturali legati all'economia del Mare, per offrire opportunità di formazione e studio altamente qualificate e specialistiche.
3. La funzione di coordinamento è assegnata al soggetto di cui all'articolo 15, comma 2 quater, della
Art. 14. (Norme per lo sviluppo del turismo nautico e modifica dell'articolo 29 della
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, n. 10), della
2. Dopo il comma 8 bis dell'articolo 29 della
«8 ter. L'albergo nautico diffuso è una forma alternativa di ricettività e valorizzazione della fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio costiero e fluviale realizzata attraverso la concessione in uso di unità da diporto e l'offerta di servizi centralizzati, garantiti anche attraverso il convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi, prevedendo in tal caso idonee distinzioni per lo svolgimento del servizio di ricevimento.
8 quater. Il Boat&breakfast sono le attività di ospitalità esercitate a bordo di unità da diporto, in regola con le prescrizioni in materia di iscrizione nei pubblici registri, stabilmente ormeggiate in porto e che garantiscono:
a) esclusivamente il servizio di alloggio e prima colazione entro i limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 25, commi 2 e 3, in tali casi i riferimenti alle camere devono intendersi alle cabine delle unità da diporto;
b) dotazioni tecniche per il recupero dei liquami o impianti di filtraggio e depurazione delle acque reflue;
c) conformità alle pertinenti disposizioni del
Art. 15. (Istituzione Guardia costiera ausiliaria FVG) [4]
1. La Regione riconosce e valorizza la funzione sociale delle associazioni di Guardia costiera ausiliaria liberamente costituite.
2. Il servizio di Guardia costiera ausiliaria riconosciuta dalla Protezione civile svolge attività di supporto alle istituzioni, con particolare riferimento agli ambiti marittimo, fluviale e lacustre, in contesti operativi coordinati. La Protezione civile provvede a mettere a disposizione della Guardia costiera ausiliaria mezzi e strutture necessarie allo svolgimento delle attività.
3. Le attività di cui al comma 2 non sono condotte in maniera autonoma ma dirette e coordinate dalle autorità cui la legge attribuisce specifica competenza nelle relative materie.
4. I fini primari perseguiti dalla Guardia costiera ausiliaria disciplinata dal presente articolo consistono nel garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, attività coordinate dalla Capitaneria di porto in un più ampio contesto di Protezione civile. Gli obiettivi e i destinatari del servizio offerto sono:
a) servizi di assistenza, salvataggio e recupero di persone o beni in pericolo, in acqua;
b) assistenza ai naufraghi e alle loro famiglie;
c) interventi di ogni tipo diretti a migliorare la sicurezza e la salvaguardia della vita in mare;
d) concorrere alla tutela del patrimonio naturale, culturale, storico, monumentale e archeologico, legato all'ambiente marittimo e acque interne, quando vi sia pericolo di danneggiamento e/o inquinamento;
e) interventi in operazioni di soccorso su terraferma;
f) assistenza alle manifestazioni nautiche;
g) corsi di formazione, qualificazione e specializzazione.
5. L'operatività delle associazioni di cui al presente articolo è distinta in:
a) emergenza, nella quale si configurano eventi tragici ed eccezionali;
b) normalità, configurato nell'assistenza a diportisti in difficoltà in mare e in laguna; all'interno di tale attività si inseriscono periodiche azioni mirate all'informazione e alla sensibilizzazione dell'utenza nautica.
6. Nelle convenzioni le associazioni di Guardia costiera ausiliaria assicurano che i soci che svolgono le attività volontarie siano provvisti di cognizioni teoriche e pratiche di base sufficienti per conseguire una concreta efficacia nello svolgimento del servizio offerto. Nelle medesime convenzioni può essere anche previsto che, per particolari tipologie di trattamento, sia richiesto apposito addestramento. È fatto obbligo ai componenti delle associazioni di Guardia costiera ausiliaria di partecipare ai corsi di cui al comma 4 secondo le prescrizioni contenute nelle singole convenzioni.
7. Fermo restando il principio del servizio gratuito e disinteressato prestato dai volontari, gli enti pubblici che hanno stipulato convenzioni per le attività di volontariato possono concedere finanziamenti alle associazioni stesse per il funzionamento e, in particolar modo, per la copertura assicurativa dei volontari per la responsabilità civile verso terzi e per le malattie professionali e gli infortuni nei quali i medesimi dovessero incorrere durante l'esercizio delle attività nei termini e nei limiti previsti dalle convenzioni.
Capo II
Avioturismo
Art. 16. (Rete di piccoli aeroporti, aviosuperfici e idrosuperfici. Raccordo con il sistema formativo regionale)
1. La Regione riconosce, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, n. 10), della
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «avioturismo»: l'attività di volo effettuata con aeromobili da e verso scali avioturistici per il raggiungimento di mete turistiche;
b) «scalo avioturistico»: le strutture, dotate di area idonea al decollo e all'atterraggio, all'approdo aereo, o a servire unicamente o precipuamente l'aviazione da diporto effettuata con aeromobili, volo da diporto e sportivo e di aviazione generale turistica e loro equipaggi, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
c) «servizi complementari»: servizi di manutenzione e di rifornimento dei velivoli, di ospitalità e di ristoro per gli equipaggi e i passeggeri, nonché ogni altro servizio turistico;
d) «attività avioturistica»: le attività di ricezione e di ospitalità dei piloti e dei loro equipaggi esercitate dal gestore dello scalo avioturistico, anche nella forma di associazioni, società di capitali o di persone, attraverso l'utilizzazione dello scalo in rapporto di connessione con il territorio circostante e con le attività turistiche che vi insistono.
3. Per i servizi complementari turistici di cui al comma 2, lettera c), trovano applicazione le previsioni della
4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove l'implementazione dell'offerta formativa di istruzione e formazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), e la creazione di rete regionale dell'apprendimento permanente ai sensi dell'articolo 5 della
Art. 17. (Semplificazioni procedurali per la realizzazione o la ristrutturazione di aviosuperfici e idrosuperfici destinate a scalo avioturistico)
1. Al fine di incentivare la realizzazione di nuove aviosuperfici e idrosuperfici, come definite dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1 febbraio 2006 (Norme di attuazione della
2. Nel caso di aviosuperfici e idrosuperfici già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per gli interventi edilizi di cui al comma 1 non si applicano i limiti planivolumetrici prescritti dalla legislazione vigente o dagli strumenti di pianificazione comunali, fatti salvi, esclusivamente, eventuali vincoli ambientali e paesaggistici e ferma restando la destinazione d'uso dei fabbricati a scalo avioturistico.
3. Nel caso di ristrutturazione, con o senza demolizione, di edifici parti di aviosuperfici e idrosuperfici, è sempre consentito, anche in deroga agli strumenti di pianificazione comunale, l'incremento planivolumetrico nel limite massimo del 50 per cento della volumetria preesistente, purché sia garantito il rispetto delle norme in materia di sicurezza dell'aviazione e non venga ridotta l'area idonea alla partenza e all'approdo dei velivoli.
TITOLO IV
PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO E ALTRE NORME URGENTI IN MATERIA DI CULTURA E SPORT
Art. 18. (Arene per eventi e spettacoli all'aperto di rilevanza regionale e sovraregionale)
1. La Regione promuove la realizzazione di Arene e altri siti comunque denominati destinati a eventi e spettacoli all'aperto di rilevanza regionale e sovraregionale, con priorità a siti ubicati nei territori dei Comuni di preminente interesse turistico come individuati dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionale.
2. Con regolamento, da emanarsi sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti dei progetti finanziabili, tenendo conto della sostenibilità ecologico-ambientale dei progetti, l'idoneità logistica e insediativa, nonché la compartecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante prelievo per pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. L'importo di 500.000 euro per l'anno 2023 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del
Art. 19. (Interventi di formazione per il sistema regionale dello spettacolo)
1. L'Amministrazione regionale, in accordo con quanto previsto dalla
2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono organizzati da organismi ed enti di formazione accreditati dalla Regione secondo quanto previsto dalla
3. Al fine di favorire il riconoscimento delle competenze acquisite in ambito non formale e informale e di rafforzare l'offerta formativa formale, la Regione provvede al costante aggiornamento del Repertorio delle qualificazioni regionali.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante prelievo per pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. L'importo di 100.000 euro per l'anno 2023 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del
Art. 20. (Norme urgenti in materia di attività culturali)
1. All'articolo 6 della
a) al comma 27 le parole «anche tramite» sono sostituite dalle seguenti: «sia tramite i» e le parole «di cui al progetto» sono sostituite dalle seguenti: «già inseriti nel progetto pilota di cui al medesimo comma 26, che tramite altri soggetti, destinatari di incentivi concessi con procedura valutativa ai sensi dell'articolo 36 della
b) al comma 28 dopo la parola «soggetti» è inserita la seguente: «pubblici».
2. La Regione è autorizzata a sostenere la misura di cui all'articolo 6, comma 29, della
3. Per le finalità di cui al comma 2 e di cui all'articolo 6, comma 29, della
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
5. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 29, secondo periodo, della
6. Dopo l'articolo 29 bis della
«Art. 29 ter. (Accordi di collaborazione in partenariato)
1. La Regione, al fine di integrare le politiche di valorizzazione e riqualificazione culturale del territorio con le esigenze di rigenerazione e rivitalizzazione del tessuto economico locale, riconosce la priorità delle iniziative e delle progettualità, di elevato valore strategico, finalizzate alla rigenerazione culturale, alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, anche attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici e privati, favorendo l'insediamento di attività, anche di impresa, nel campo culturale, artistico, del turismo, dell'artigianato tradizionale locale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può stipulare accordi di collaborazione in partenariato, anche di durata pluriennale, con i soggetti di cui al comma 4, per la realizzazione degli interventi e delle attività di comune interesse pubblico.
3. Ai fini della presente legge, il comune interesse pubblico è individuato anche nelle espressioni di identità culturale collettiva e di tradizioni locali, nel valore culturale, storico, artistico, ambientale, sociale, formativo e di sviluppo economico relativo a beni materiali, immateriali e digitali, nonché al patrimonio culturale materiale e immateriale, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali alle finalità di cui al comma 1.
4. Per cittadini si intendono tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in gruppi informali o in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura, il recupero, la valorizzazione, la rigenerazione e l'animazione del comune interesse pubblico.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di accordo di collaborazione in partenariato di cui al comma 2, che dispone specifici finanziamenti e definisce gli indirizzi e le modalità per l'attuazione delle iniziative e delle progettualità.».
7. Per le finalità di cui all'articolo 29 ter della
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
9. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sull'avviso pubblico per la realizzazione di eventi e manifestazioni per la promozione della cultura storica ed etnografica della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2019, n. 1495 (Avviso pubblico per la realizzazione di eventi e manifestazioni per la promozione della cultura storica ed etnografica della Regione Friuli Venezia Giulia - avviso anno 2019), possono essere rendicontate fino al termine perentorio del 30 aprile 2023.
10. Al comma 21 dell'articolo 6 della
11. Per le finalità di cui al comma 21 dell'articolo 6 della
Art. 21. (Contributo straordinario all'ERAPLE)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Ente regionale ACLI per i problemi dei lavoratori emigrati (ERAPLE) per la realizzazione delle seguenti attività da realizzarsi nell'ambito dell'Adunata nazionale degli Alpini 2023:
a) una mostra fotografica inerente l'attività dell'Associazione nazionale Alpini nel mondo, rientrante nelle attività collaterali all'Adunata nazionale;
b) la partecipazione del Coro alpino "Monte Nero" di Cividale del Friuli, di una rappresentanza dei Presidenti delle sedi ANA del Friuli Venezia Giulia, unitamente alla fanfara ufficiale della Brigata Alpina Julia, a Roma presso la Camera dei Deputati, per un'esibizione della fanfara e del coro.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura regionale competente in materia di cultura. Il contributo può essere liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 25.000 euro per l'anno 2023, così ripartita:
a) 11.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025;
b) 14.000 euro a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 22. (Norme urgenti in materia di sport)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Buja il contributo concesso ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2017, n. 1628 (Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi per la pratica del calcio e del rugby, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Buja presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata di una relazione illustrativa del nuovo intervento realizzato e di un nuovo quadro economico.
3. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni della
Art. 23. (Modifica alla Tabella A riferita all'articolo 5 della
1. Alla Tabella A riferita all'articolo 5 della
TITOLO V
SEMPLIFICAZIONE DELL'ORDINAMENTO REGIONALE E INCREMENTO DEI SERVIZI
Capo I
Semplificazione dell'ordinamento regionale
Art. 24. (Modifiche all'articolo 2 della
1. All'articolo 2 della
a) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento si intende realizzato quando nell'attività agrituristica vengono utilizzati spazi aziendali, mezzi aziendali e prodotti derivanti dall'attività dell'azienda agricola e quando il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.
4. Nell'esercizio dell'attività agrituristica almeno l'80 per cento del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, con l'esclusione dei prodotti necessari alla preparazione degli alimenti e dell'acqua minerale, deve rientrare nelle seguenti tipologie:
a) beni di produzione aziendale;
b) beni acquistati da altri produttori agricoli singoli o associati della Regione Friuli Venezia Giulia, sempreché di provenienza regionale;
c) prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), denominazione di origine (DO) e indicazione geografica tipica (IGT) del Friuli Venezia Giulia;
d) prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 12 della
e) prodotti con il marchio "Io Sono Friuli Venezia Giulia";
f) prodotti con il marchio "AQUA" di cui alla
g) prodotti agroalimentari con indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di montagna" di cui all'articolo 31 del
h) prodotti ricompresi nelle piccole produzioni locali (PPL) del Friuli Venezia Giulia per cui sia stato approvato dalla Regione il regolamento che ne disciplina le modalità di produzione.
5. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 il valore annuo della materia prima di produzione aziendale deve rispettare i seguenti limiti minimi:
a) 20 per cento per le aziende site:
1) a un'altitudine superiore ai 500 metri sul livello del mare;
2) nei Comuni della soppressa Provincia di Trieste e nei restanti territori facenti parte dell'ex comunità montana del Carso;
3) nelle zone a parco o riserva naturale e nelle relative aree contigue, nei parchi comunali e intercomunali e nei biotopi naturali;
b) 35 per cento per tutte le altre aziende.»;
b) il comma 6 è abrogato;
c) alla lettera c) del comma 8 la parola «prevalentemente» è sostituita dalle seguenti: «, nel rispetto delle percentuali di cui ai commi 4 e 5,»;
d) dopo la lettera h bis) del comma 8 è inserita la seguente:
«h ter) la somministrazione di pasti e di bevande svolta fuori dalla sede aziendale, per non più del 30 per cento delle giornate di apertura e nel rispetto dei limiti previsti rispettivamente per i pasti e gli spuntini.».
Art. 25. (Modifiche agli articoli 12 bis e 12 ter della
1. Nella
a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 bis prima delle parole «ampliamenti di» sono inserite le seguenti: «modifiche e»;
b) all'articolo 12 ter:
1) al comma 1 dopo le parole «incremento della produzione» sono inserite le seguenti: «e della logistica aziendale»;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2 bis. Con la deliberazione di cui al comma 1 il Consiglio comunale può stabilire, ai sensi dell'articolo 29 della
Art. 26. (Modifiche alla
1. Alla
a) alla lettera g ter) del comma 1 dell'articolo 10 la parola «produttivi» è soppressa;
b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 è sostituita dalla seguente:
«a) comprovata conoscenza e competenza professionale per le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), d), g bis) e g ter);»;
c) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 è abrogata;
d) il comma 2 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
«2. Il requisito della conoscenza professionale si intende soddisfatto qualora il personale incaricato a svolgere l'attività di servizi per la promozione delle conoscenze sia in possesso di un diploma di istituto tecnico agrario o di un istituto professionale a indirizzo agrario, di un titolo di studio universitario che consenta l'iscrizione in un albo professionale del settore agrario ovvero di altre lauree attinenti agli specifici tematismi individuati dalla programmazione SISSAR.»;
e) alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 15 dopo le parole «dei periti agrari laureati» sono aggiunte le seguenti: «o ad altro albo attinente agli specifici tematismi individuati dalla Programmazione SISSAR»;
f) il comma 4 dell'articolo 15 è abrogato.
2. Per le finalità di cui all'articolo 10 della
Art. 27. (Modifiche all'articolo 3 bis della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 bis della
«2 bis. Con riferimento all'attività di gestione delle risorse finanziarie FEAGA e FEASR, I'ERSA, in qualità di OPR FVG, adotta una gestione separata dei pagamenti e delle entrate ai sensi dell'articolo 8 del
2 ter. L'istituto di credito tesoriere dell'ERSA effettua le operazioni di incasso e di pagamento riferite all'Organismo pagatore di cui al comma 1 ai sensi di quanto previsto dalla
Art. 28. (Modifiche alla
1. All'articolo 41 ter della
a) al comma 5 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d bis) le autorità esproprianti che realizzano gli interventi di cui al comma 4, lettera d).»;
b) al comma 14 dopo le parole «presente articolo,» sono inserite le seguenti: «anche sulla base della progressione della spesa,»;
c) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
«14 bis. Ai contributi previsti dal presente articolo non si applica la
2. Per le finalità di cui all'articolo 41 ter della
Art. 29. (Modifica all'articolo 31 bis della
1. All'articolo 31 bis della
a) alla lettera c) del comma 4 dopo le parole «fabbricabilità fondiaria di 0,2 metri cubi/metri quadrati,» sono inserite le seguenti: «anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi comunali,»;
b) dopo la lettera d) del comma 4 è aggiunta la seguente:
«d bis) non possono essere introdotte disposizioni regolamentari che limitino il numero minimo delle strutture realizzabili ai sensi del presente articolo.».
Art. 30. (Modifiche alla
1. All'articolo 4 della
a) alla lettera b) del comma 1 dopo la parola «materiali» è inserita la seguente: «durevoli»;
b) alla lettera c) del comma 1 dopo la parola «allestimenti» sono aggiunte le seguenti: «necessari a garantire le normative in materia di sicurezza e salute»;
c) alla lettera d) del comma 1 dopo la parola «servizi» sono inserite le seguenti: «, materiali di consumo»;
d) al comma 2 dopo le parole «indipendentemente dal numero di eventi o manifestazioni da essi organizzati nel corso dell'anno.» sono aggiunte le seguenti: «Il riconoscimento opera alla data della domanda. Nella determinazione dell'importo massimo annuo sono presi in considerazione gli eventi che si sono realizzati nell'anno di riferimento.»;
e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4 bis. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 e in relazione alla tipologia di beneficiari elencati al comma 1, il contributo agli enti privati è concesso solo nel caso di iniziativa aperta al pubblico senza scopo di lucro per il soggetto richiedente e organizzatore dell'evento.».
2. Al comma 1 dell'articolo 5 della
3. Alla fine del comma 3 dell'articolo 8 della
4. Per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della
Art. 31. (Modifica all'articolo 12 della
1. All'alinea del comma 9 dell'articolo 12 della
2. Per le finalità di cui all'articolo 12 della
Art. 32. (Modifiche all'articolo 4 della
1. All'articolo 4 della
a) al comma 61 dopo le parole «allevamenti di suini» sono inserite le seguenti: «e cinghiali»;
b) il comma 62 è sostituito dal seguente:
«62. Per le finalità di cui al comma 61 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto e il posizionamento di recinzioni e altri sistemi di prevenzione dei rischi di contagio a favore delle PMI con allevamenti di suini e cinghiali operativi in Regione.»;
c) il primo periodo del comma 63 è abrogato;
d) i commi 64 e 65 sono sostituiti dai seguenti:
«64. I contributi di cui al comma 62 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal
65. All'attuazione degli interventi di cui al comma 62 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 30 della
2. Per le finalità di cui all'articolo 4, commi da 61 a 66, della
Art. 33. (Modifiche all'articolo 17 della
1. All'articolo 17 della
a) al comma 1 le parole «non superiore a 3.000 abitanti, ovvero in frazioni e borghi aventi una popolazione non superiore a 3.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 5.000 abitanti, ovvero in frazioni e borghi aventi una popolazione non superiore a 5.000 abitanti»;
b) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera a) le parole «numero di 3» sono sostituite dalle seguenti: «numero di 2»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) un contributo sino a 120.000 euro qualora le nuove attività siano in numero di 4.»;
3) la lettera c) è abrogata.
2. Per le finalità di cui all'articolo 17 della
Art. 34. (Autorizzazione ad acquisto aree)
1. La Regione persegue l'interesse pubblico allo sviluppo economico del territorio regionale favorendo l'insediamento delle attività produttive nelle aree già oggetto delle attività industriali cessate, qualificate come D1 ovvero aree industriali di interesse strategico regionale, ricomprese nel perimetro del Sito di interesse nazionale (SIN) "Caffaro di Torviscosa".
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale autorizza il Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF) all'acquisizione delle aree rientranti nel perimetro del SIN attualmente nella disponibilità del Commissario straordinario di cui al
3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 35. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della
«1 bis. Qualora l'intesa obbligatoria per i mutamenti di destinazione dei beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato sia promossa dagli organi statali competenti, la Regione vi partecipa provvedendo di conseguenza al coordinamento degli strumenti di governo del territorio di propria competenza e promuovendo la conformazione ai medesimi degli strumenti urbanistici subordinati.
1 ter. L'intesa di cui al comma 1 bis può introdurre modifiche a eventuali perimetri oggetto di disposizioni normative regionali al fine di armonizzarli con gli obiettivi e i superiori interessi perseguiti con l'intesa stessa.».
2. Al comma 1 dell'articolo 20 della
3. Al comma 1 dell'articolo 40 della
4. Alla fine del comma 4 dell'articolo 57 quater della
5. All'articolo 63 quinquies della
a) nel primo periodo del comma 3 dopo le parole «l'ampliamento delle stesse» sono inserite le seguenti: «non finalizzato a insediamenti singoli esistenti»;
b) al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1) nell'introduzione dopo le parole «nuove zone omogenee D e H» sono inserite le seguenti: «o l'ampliamento delle stesse non finalizzato a insediamenti singoli esistenti»;
2) alla lettera b) le parole «la saturazione» sono sostituite dalle seguenti: «la saturazione o l'occupazione per una superficie superiore al 75 per cento»;
3) nell'alinea della lettera c) la parola «aree» è sostituita dalla seguente: «zone»;
4) al punto 1) della lettera d) le parole «media e» sono soppresse.
6. All'articolo 63 sexies della
a) alla lettera a) del comma 1 le parole «entro il limite di flessibilità o, in assenza,» sono soppresse e dopo le parole «singole zone omogenee» sono inserite le seguenti: «esistenti all'1 maggio 2019» e le parole «E ed F» sono sostituite dalle seguenti: «E, F e di verde privato»;
b) alla fine della lettera k) del comma 1 sono inserite le seguenti parole: «, se non nei casi e nei limiti di cui alla lettera d)»;
c) dopo la lettera l) del comma 1 è aggiunta la seguente:
«l bis) l'aggiornamento della carta delle aree edificate e urbanizzate.»;
d) al comma 2 le parole «depositata con i relativi elaborati progettuali presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicata alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune con i relativi elaborati progettuali e depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi».
Art. 36. (Modifica dell'articolo 3 della
1. Al comma 7 bis dell'articolo 3 della
Art. 37. (Termini piani particolareggiati ed espropriazioni)
1. All'articolo 48 della
a) al comma 1 le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 2 le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
c) al comma 3 le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
2. All'articolo 4 della
a) al comma 42 le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 43 le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
Art. 38. (Inserimento dell'articolo 9 bis nella
1. Dopo l'articolo 9 della
«Art. 9 bis. (Deroghe per gli esercizi commerciali storici)
1. Gli esercizi commerciali storici con attività continuativa superiore a cinquanta anni sono esentati dall'osservanza dei requisiti dimensionali e di dotazione previsti per i servizi igienici a uso del pubblico stabiliti dalla normativa di settore.
2. In tali casi, altresì, laddove non sia possibile assicurare l'illuminazione e la ventilazione naturale, i locali devono essere provvisti di illuminazione e ventilazione artificiale secondo le vigenti norme tecniche di settore.».
Art. 39. (Semplificazioni in materia strutturale)
1. In osservanza della
Art. 40. (Modifiche alla
1. All'articolo 3 della
a) alla lettera f) del comma 1 dopo le parole «androni di ingresso e porticati liberi,» sono inserite le seguenti: «verande, bussole,»;
b) al numero 1 della lettera g) del comma 1 dopo le parole «le rampe di scale aperte» sono aggiunte le seguenti: «e altre strutture comunque funzionali al collegamento dell'edificio o unità immobiliare»;
c) alla lettera n) del comma 1 dopo le parole «dai confini» sono inserite le seguenti: «di proprietà»;
d) dopo il comma 2 quater sono aggiunti i seguenti:
«2 quinquies. Nelle zone omogenee A gli strumenti urbanistici comunali possono ammettere anche l'ampliamento e la nuova costruzione, al fine del completamento del tessuto insediativo, nel rispetto degli indici e delle caratteristiche tipologiche previste dalle norme di attuazione.
2 sexies. Nelle zone omogenee B non sono soggetti all'obbligo della distanza tra pareti finestrate gli edifici tra i quali sia interposta una strada.
2 septies. In ogni caso gli strumenti urbanistici comunali possono ammettere distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti indipendenti dall'altezza del fabbricato più alto.».
2. All'articolo 4 della
a) al terzo periodo del punto 3) della lettera c) del comma 1 dopo le parole «Tali interventi possono prevedere, altresì,» sono inserite le seguenti: «riduzioni e»;
b) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole «l'originaria destinazione d'uso;» sono aggiunte le seguenti: «configurano altresì interventi di manutenzione straordinaria le conversioni di superfici accessorie in superfici utili in edifici o unità immobiliari esistenti, con o senza opere;».
3. Al comma 1 dell'articolo 5 della
a) alla lettera h) dopo le parole «dei mezzi di trasporto, uffici» sono inserite le seguenti: «, magazzini, depositi»;
b) alla lettera l) le parole «ubicate in zona agricola,» sono soppresse;
c) alla lettera m) le parole «ubicate in zona agricola,» sono soppresse.
4. Il comma 4 ter dell'articolo 7 della
«4 ter. Per il rilascio dei titoli abilitativi è obbligatorio il rispetto della normativa energetica nazionale di cui al
5. All'articolo 35 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga agli indici urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali, anche agli indici e parametri previsti dagli strumenti di pianificazione regionale e dal
b) al comma 2 bis dopo la parola «conservativo» è inserita la seguente: «anche».
6. All'articolo 39 ter della
a) al comma 1 le parole «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;
b) alla lettera a) del comma 3 le parole «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;
c) alla lettera b) del comma 3 le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;
d) al comma 4 le parole «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento»;
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4 bis. Nei Comuni classificati turistici secondo l'ordinamento regionale, le percentuali premiali di cui al comma 3 sono ammesse a condizione che il progetto riguardi l'intero edificio, nel rispetto di eventuali prescrizioni di carattere igienico-sanitario, di allineamento, planivolumetriche, tipologico-architettonico o per il raggiungimento di standard minimi di qualità, individuate tramite deliberazione del Consiglio comunale.».
7. Dopo il comma 4 dell'articolo 39 quater della
«4 bis. Nei Comuni classificati turistici secondo l'ordinamento regionale non trova applicazione il comma 4, ultimo periodo. In tali casi il Consiglio comunale, con deliberazione, può individuare specifici parametri di deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici o ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici e da regolamenti edilizi comunali, prescrivendo altresì una specifica dotazione di aree o servizi di relazione pertinenti all'intervento edile in deroga ovvero prescrizioni igienico-sanitarie, di allineamento o di carattere tipologico-architettonico o per il raggiungimento di standard minimi di qualità.».
8. Dopo il comma 4 dell'articolo 39 quinquies della
«4 bis. Nei Comuni classificati turistici secondo l'ordinamento regionale gli interventi previsti dal presente articolo sono soggetti, prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio, alla presentazione di un progetto architettonico unitario che dimostri l'inserimento delle superfici o volumi da realizzare nei confronti delle aree ed edifici preesistenti nel rispetto di eventuali prescrizioni comunali di carattere tipologico-architettonico e/o di inserimento nella rete viabilistica esistente.».
9. Dopo l'articolo 53 ter della
«Art. 53 quater. (Recupero del patrimonio edilizio esistente situato in zone territoriali omogenee A e B0)
1. Al fine di favorire la ristrutturazione e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, regolarmente edificato all'epoca della costruzione ma attualmente non conforme alle norme vigenti in materia urbanistico-edilizia, di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, situato nelle zone territoriali omogenee A e B0, sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, senza incremento di superfici e volumi utili.
2. Il progetto relativo agli interventi previsti dal presente articolo deve indicare specificamente l'adeguamento dell'immobile o dell'unità immobiliare oggetto di intervento alle normative vigenti applicabili e prevedere contestualmente l'efficientamento energetico e il miglioramento o l'adeguamento statico e sismico dell'immobile oggetto di intervento.
3. Resta fermo il rispetto degli eventuali atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio.».
Art. 41. (Modifica all'articolo 23 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 della
«4 bis. In caso di varianti dei piani urbanistici o di rilascio di titoli abilitativi incidenti sul clima acustico, il Piano comunale di classificazione acustica è adeguato entro un anno dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione della variante del piano urbanistico o dall'avviso di rilascio del titolo abilitativo.».
Art. 42. (Modifica all'articolo 15 della
1. Dopo il comma 12 bis dell'articolo 15 della
«12 ter. Le rendicontazioni delle spese sostenute per progetti e per opere affidate in delegazione amministrativa agli enti locali in data antecedente a venti anni dalla data di entrata in vigore della
a) il certificato di regolare esecuzione o collaudo;
b) l'intestazione dei beni eventualmente espropriati all'ente pubblico o la costituzione di servitù sempre a favore dello stesso.».
Art. 43. (Modifica all'articolo 19 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della
«3 bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, per le attività estrattive di pietra ornamentale, si applicano anche ai singoli lotti funzionali individuati nel progetto autorizzato.».
Art. 44. (Canoni di derivazione d'acqua)
1. I procedimenti amministrativi di riscossione delle entrate derivanti dal pagamento degli oneri relativi alle spese afferenti all'utilizzazione delle acque sotterranee da parte delle unità immobiliari di cui all'articolo 37, comma 1 bis, della
2. A pena di decadenza da ogni beneficio, il concessionario deve presentare domanda ai sensi del comma 1 alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, entro e non oltre la data del 30 aprile 2023, e pagare i relativi importi entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Il pagamento nei termini di cui ai commi 1 e 2 estingue, a ogni effetto, ogni diritto di credito dell'Amministrazione regionale a valere sui rapporti concessori di cui al comma 1 maturato sino al 31 dicembre 2022.
4. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti al disposto di cui al comma 3, previsti in 150.000 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 45. (Semplificazioni in materia di caccia e pesca)
1. All'articolo 7 ter della
a) al comma 3 dopo le parole «di cui almeno un dipendente regionale in qualità di Presidente» sono inserite le seguenti: «, da un esperto in materia fra quelli indicati dalle associazioni venatorie riconosciute di cui all'articolo 34 della
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Non sono soggetti a limitazione il numero massimo di cani e di cacciatori per singola cacciata e per squadra nella caccia alla specie cinghiale, lepre e volpe.».
2. Al comma 1 dell'articolo 6 della
3. All'articolo 26 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia e delle Aziende faunistico-venatorie)»;
b) al comma 1 dopo le parole «Riserve di caccia» sono inserite le seguenti: «o delle Aziende faunistico-venatorie» e dopo le parole «Direttore della Riserva di caccia» sono inserite le seguenti: «o il legale rappresentante dell'Azienda faunistico-venatoria»;
c) alla lettera d) del comma 2 dopo le parole «Riserva di caccia» sono inserite le seguenti: «o dell'Azienda faunistico-venatoria»;
d) al comma 3 dopo le parole «lepri, cinghiali» è inserita la seguente: «, cervi».
4. All'articolo 29 della
a) al comma 1 quater dopo le parole «da almeno tre componenti» sono inserite le seguenti: «fra quelli indicati dalle associazioni venatorie operanti in Regione», le parole «, di cui almeno» sono sostituite dalle seguenti: «e da» e le parole «degli eventuali» sono sostituite dalla seguente: «dei»;
b) al comma 5 dopo le parole «nominati dalla Regione» sono aggiunte le seguenti: «fra quelli indicati dalle associazioni venatorie operanti in Regione».
5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), trovano applicazione a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. All'articolo 32 della
a) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «La domanda di ammissione è presentata all'Amministrazione regionale dall'1 al 31 marzo di ogni anno.»;
b) il comma 4 bis è sostituito dal seguente:
«4 bis. Coloro che esercitano l'attività venatoria sul territorio regionale non possono contemporaneamente essere soci di Riserva di caccia ed esercitare l'attività venatoria in qualità di legali rappresentanti o associati di Azienda faunistico-venatoria.»;
c) dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente:
«4 ter. Coloro che esercitano l'attività venatoria sul territorio regionale possono contemporaneamente essere soci di una Riserva di caccia e titolari di permesso annuale in altra Riserva di caccia o Azienda faunistico-venatoria.».
7. La lettera b) del comma 2 bis dell'articolo 33 della
8. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le linee guida per lo svolgimento del servizio di guardia venatoria volontaria, ivi compresi le caratteristiche minime e l'impiego dell'equipaggiamento, nonché le linee guida per il servizio armato da parte delle guardie volontarie venatorie e ittiche qualora autorizzato dalle competenti autorità.
9. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 7 ter della
Art. 46. (Modifica all'articolo 2 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della
«1 bis. Ai fini dell'esercizio professionale dell'attività di tassidermia sono riconosciute anche abilitazioni professionali conseguite in altre regioni italiane nel rispetto delle relative normative regionali vigenti in materia.».
Art. 47. (Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 7 della
«Art. 7 bis. (Misure a contrasto dell'usura nei confronti delle vittime)
1. La Regione, con l'obiettivo di porre in essere delle azioni a contrasto dell'usura, nei confronti delle vittime, persone fisiche e imprese riconosce:
a) in funzione dell'interruzione o della compromissione dell'attività lavorativa e di eventuali ulteriori danni subiti, debitamente documentati, un indennizzo da un minimo di 5.000 euro fino a un massimo di 20.000 euro;
b) in esito a danneggiamenti di immobili e loro pertinenze, un indennizzo in misura non superiore all'80 per cento della spesa da sostenere per il completo ripristino di ciascun immobile e, comunque, fino a un importo massimo di 30.000 euro;
c) a seguito di danneggiamenti di mezzi di trasporto o di mezzi di lavoro qualificati come beni mobili registrati, un indennizzo pari alle spese di riparazione e comunque non superiori a 5.000 euro per ogni singolo mezzo.
2. L'Amministrazione regionale concede alle vittime, così come individuate al comma 1, e altri soggetti sovraindebitati individuati dal
3. Ai fini di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse finanziarie individuate dalla legge regionale di stabilità, a concedere contributi a copertura dei costi per le finalità di cui al comma 1.
4. Con regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.
Art. 7 ter. (Sostegno alla costituzione di parte civile)
1. La Regione sostiene, nei processi per reati di estorsione e di usura di cui agli articoli 629 e 644 del codice penale, mediante la concessione di un contributo, le spese legali per la costituzione di parte civile delle vittime, per coloro che non sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato previsto dal
2. Ai fini di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse finanziarie individuate dalla legge regionale di stabilità, a concedere contributi a copertura dei costi per le finalità di cui al comma 1.
3. Con regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.».
2. Per le finalità previste dall'articolo 7 bis della
a) per 100.000 euro a valere della misura di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 7 bis citato, sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025;
b) per 200.000 euro a valere della misura di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 7 bis citato, sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025;
c) per 50.000 euro a valere della misura di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 7 bis citato, sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025;
d) per 100.000 euro a valere della misura di cui al comma 2 dell'articolo 7 bis citato, sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
3. Per le finalità previste dall'articolo 7 ter della
4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 48. (Modifica all'articolo 4 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della
«2 bis. In caso di decesso di un parente o affine entro il terzo grado, il titolare della farmacia può procedere alla chiusura della farmacia stessa per un periodo massimo di tre giorni, purché sia garantito il servizio pubblico per territorio e dandone comunicazione all'Azienda sanitaria, all'Associazione provinciale dei titolari di farmacia e all'Ordine dei farmacisti competenti per territorio.».
Art. 49. (Modifica all'articolo 6 della
1. Al comma 5 dell'articolo 6 della
Art. 50. (Modifica all'articolo 8 della
1. Al comma 60 dell'articolo 8 della
2. Per le finalità di cui al comma 59 dell'articolo 8 della
Art. 51. (Modifiche alla
1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 14 della
«d bis) sportelli antiviolenza e altri servizi di supporto alle donne.».
2. Dopo l'articolo 18 della
«Art. 18 bis. (Sportelli antiviolenza e altri servizi di supporto alle donne)
1. Gli sportelli antiviolenza e gli altri servizi di supporto alle donne garantiscono gratuitamente e in forma anonima alle donne almeno i servizi di cui all'articolo 15, comma 3, lettere a), b), c), d), e), g).
2. Le strutture antiviolenza possono dotarsi anche di sportelli on-line.».
3. Il comma 1 dell'articolo 19 della
«1. Al fine di garantire un'adeguata e aggiornata conoscenza dei servizi attivi sul territorio regionale e rispondenti ai principi di cui alla presente legge, presso la Direzione centrale regionale competente in materia di politiche sociali è istituito l'elenco regionale delle strutture antiviolenza, suddiviso in cinque sezioni relative ai Centri antiviolenza, alle Case rifugio, alle Case di semiautonomia, ai Centri per autori di violenza e agli sportelli antiviolenza e altri servizi di supporto alle donne.».
Capo II
Incremento dei servizi
Art. 52. (Security manager regionale per le infrastrutture critiche regionali)
1. La Regione, nel rispetto della
2. Le infrastrutture critiche regionali individuate con deliberazione della Giunta regionale ai sensi del comma 1 sono dotate di una gestione integrata di tutti i rischi di natura dolosa e/o criminosa, colposa o accidentale a cura di specifiche figure professionali, quali il Security manager UNI 10459 con certificazione, individuate in modo da garantire la gestione complessiva del processo conformemente alle norme tecniche di settore.
Art. 53. (Incentivi ai Comuni per la riqualificazione dei quartieri)
1. Al fine di incentivare la manutenzione e la riqualificazione dei quartieri urbani o delle circoscrizioni cittadine l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti, per i seguenti fini:
a) interventi volti al mantenimento del decoro urbano;
b) infrastrutture per la sicurezza.
2. Con regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 960.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 54. (Devoluzione contributi agli eredi in caso di premorienza del beneficiario)
1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi e contributi regionali comunque denominati, a seguito di successione per causa di morte, gli incentivi o i contributi assegnati, concessi o erogati possono essere, concessi o confermati in capo agli eredi a condizione che siano rispettate le finalità e gli obiettivi dell'incentivo o del contributo.
2. I regolamenti di settore possono prevedere le modalità e i criteri per l'applicazione del presente articolo.
Art. 55. (Convenzione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le società di concessione della rete autostradale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi, convenzioni o altri atti comunque denominati, con le società di concessione della rete autostradale al fine di:
a) sostenere i residenti in Friuli Venezia Giulia che percorrono la rete autostradale per recarsi sul luogo di lavoro;
b) prevedere la possibilità da parte degli utenti, cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia, di percorrere gratuitamente la tratta regionale per gli spostamenti extraurbani in determinate fasce orarie e giorni della settimana.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. L'importo di 100.000 euro per l'anno 2023 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del
Art. 56. (Attivazione dei progetti di cui all'articolo 12 della
1. La Regione è autorizzata ad attivare i progetti di cui all'articolo 12, comma 13, della
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per il 2023, di 130.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025 e di 80.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 12 (Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generale e di gestione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 57. (Indennità consigliere di parità)
1. In considerazione delle modifiche al
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, è determinato l'importo dell'indennità mensile per il biennio 2023-2024.
3. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 20.140 euro, suddivisa in ragione 10.070 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 58. (Modifiche all'articolo 10 della
1. All'articolo 10 della
a) al comma 1 le parole: «, una tantum,» sono soppresse;
b) al comma 4 le parole: «l'intensità della misura di cui al comma 1,» sono soppresse.
2. Per le finalità previste dall'articolo 10 della
Art. 59. (Modifiche all'articolo 13 della
1. All'articolo 13 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Regione sostiene i progetti rivolti alle famiglie per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di sostegno alla genitorialità promossi e gestiti dagli enti del Terzo settore, di cui al
b) al comma 2 dopo le parole «con regolamento regionale sono stabiliti» sono inserite le seguenti: «le modalità di individuazione degli ambiti di intervento per la realizzazione dei progetti,» e le parole: «i requisiti dei beneficiari,» sono soppresse.
2. Per le finalità previste dall'articolo 13 della
Art. 60. (Dote famiglia)
1. Al fine di garantire la continuità e l'effettività dell'intervento di cui all'articolo 7 della
2. Per la finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 30.900.000 euro, suddivisa in ragione di 5 milioni di euro per l'anno 2023, di 15.900.000 euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2, si provvede come di seguito indicato:
a) per 1.500.000 euro, in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025;
b) per 6 milioni di euro, in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 1 milione di euro per l'anno 2025, mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025;
c) per 13.500.000 euro, in ragione di 500.000 euro per l'anno 2023, di 5.900.000 euro per l'anno 2024, di 7.100.000 euro per l'anno 2025, mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025;
d) per 9.900.000 euro, in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, 6.500.000 euro per l'anno 2024, di 1.400.000 euro per l'anno 2025, mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 61. (Modifica all'articolo 1 della
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della
«2. Per le finalità indicate al comma 1 la Regione, ferma restando l'autonomia delle singole istituzioni, riconosce la valenza formativa delle scuole non statali di musica operanti sul territorio del Friuli Venezia Giulia e sostiene la qualificazione dell'offerta dell'attività didattica musicale di base per l'accesso ai corsi accademici di primo livello delle Istituzioni dell'Alta Formazione e specializzazione Artistica e Musicale (AFAM) e di tipo libero, nonché la realizzazione di progetti didattici musicali particolarmente meritevoli per l'educazione e la formazione musicale di base, da realizzarsi in rete.».
Art. 62. (Promozione e diffusione della cultura e della pratica cattolica attraverso la radiodiffusione sonora)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle associazioni di organizzazioni di volontariato (Odv) che hanno tra gli scopi statutari quello di promuovere la cultura e la pratica cattolica attraverso la radiodiffusione sonora, situate nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.
2. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della
3. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dal beneficiario alla Direzione competente entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della
4. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 1, in seguito a un bando recante modalità, termini, criteri e priorità predeterminati, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di contributi alle emittenti radiotelevisive.
5. Ai fini della pubblicazione del bando di cui al comma 4 devono essere considerati le seguenti attività, in ordine di rilevanza:
a) attività di radiodiffusione sonora via etere e web;
b) attività di promozione e diffusione della dottrina cattolica;
c) realizzazione di programmi informativi radiofonici autoprodotti.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 63. (Modifica all'articolo 15 ter della
1. Il comma 5 dell'articolo 15 ter della
«5. ARDIS richiede alle istituzioni scolastiche il numero degli studenti individuati ai sensi del comma 1, iscritti nell'anno scolastico per il quale il contributo è concesso.».
Art. 64. (Modifica alla
1. Dopo l'articolo 12 della
«Art. 12 bis. (Presentazione delle istanze di contributo)
1. Per gli interventi contributivi di cui agli articoli 6 bis, 9, 11 e 11 bis, è consentita la presentazione di non più di due istanze di contributo per soggetto richiedente. Ogni ulteriore istanza presentata è archiviata.
2. Ai fini del rispetto del limite numerico di cui al comma 1, e dei limiti numerici di presentazione delle istanze previsti nei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 12, non si tiene conto delle istanze ritirate dal richiedente.».
2. Per le finalità previste dall'articolo 12 bis, come inserito dal comma 1, con riferimento agli interventi contributivi di cui agli articoli 6 bis e 11 bis della
Art. 65. (Modifica all'articolo 7 della
1. Al comma 17 dell'articolo 7 della
Art. 66. (Convenzione AUSIR e Università di Udine e Trieste per l'innovazione e la ricerca nell'ambito delle tematiche dell'acqua e dei rifiuti)
1. L'AUSIR, al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità previsti dalla
2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono assicurare e incentivare con continuità sul territorio regionale:
a) la cultura della risorsa acqua e della gestione dei rifiuti nella scuola, nell'Università e in altri luoghi di formazione;
b) l'innovazione in enti pubblici e privati di metodi e conoscenze riguardanti l'acqua e i rifiuti;
c) la ricerca scientifica e tecnologica relativa e tematiche dell'acqua e dei rifiuti con tutte le potenziali connessioni disciplinari trasversali, in ambito pubblico e privato;
d) l'integrazione tra i sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro, anche con riferimento ai poli tecnico-professionali che si occupano dell'acqua e dei rifiuti sui territori;
e) il trasferimento di competenze al territorio e alle aziende in ambito conservazione risorsa acqua e gestione rifiuti;
f) integrazioni, sinergie e accordi per: la realizzazione di progetti di ricerca e innovazione, le partecipazioni congiunte di enti pubblici e privati a bandi regionali, nazionali, europei ed internazionali, l'utilizzo di risorse strumentali e attrezzature;
g) gli investimenti in ambito di istituzione di:
1) posti di ricercatore in qualunque forma determinati a strutture pubbliche e private nelle discipline e ambiti dell'acqua e rifiuti;
2) laboratori e strumentazione a strutture pubbliche e private a supporto delle conoscenze scientifiche e tecnologiche relative ad acqua e rifiuti;
3) studi e ricerche congiunte in materia tariffaria e della regolazione e delle politiche a supporto della gestione della risorsa acqua e dei rifiuti.
Art. 67. (Modifiche all'articolo 7 della
1. All'articolo 7 della
a) al comma 72 le parole «Istituti di formazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «Istituti statali di istruzione professionale»;
b) al comma 73 le parole «in materia di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di istruzione» e le parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal giorno successivo a quello di approvazione di apposito Bando ed entro il 30 aprile 2023».
2. Per le finalità previste dall'articolo 7, commi 72 e 73, della
Art. 68. (Modifica all'articolo 56 bis della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 56 bis della
«4 bis. Al fine di riconoscere l'alto valore sociale delle attività svolte dalla Protezione civile regionale i contributi a valere sul Fondo regionale di solidarietà di cui al comma 2 sono concessi, nei termini e con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3, anche a favore dei familiari dei volontari della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia che siano deceduti nell'adempimento del servizio di protezione civile, anche al di fuori del territorio regionale, a condizione che tale circostanza sia attestata dal responsabile della struttura regionale di Protezione civile e che per il sinistro abbia trovato operatività la tutela assicurativa prevista specificamente per le attività di protezione civile.».
2. La disposizione dell'articolo 56 bis, comma 4 bis, della
3. Per le finalità previste dall'articolo 56 bis, comma 4 bis, della
Art. 69. (Modifica all'articolo 26 della
1. Al comma 7 dell'articolo 26 della
Art. 70. (Modifiche all'articolo 31 della
1. Al comma 7 bis dell'articolo 31 della
a) le parole «fissando un termine perentorio» sono sostituite dalle seguenti: «entro un termine perentorio di sessanta giorni»;
b) alla fine del secondo periodo sono aggiunte le parole: «, e dall'articolo 34 della
2. Il comma 8 dell'articolo 31 della
«8. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al
3. Il comma 9 dell'articolo 31 della
«9. La quota minima di cui al comma 8, determinata con deliberazione della Giunta regionale, è adeguata annualmente in relazione all'indice nazionale dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT.».
Art. 71. (Anticipazione finanziaria alla Fondazione La Fonte)
1. In ragione della situazione finanziaria della Fondazione La Fonte - Comunità Famiglia ONLUS - in lingua slovena lzvir - Skupnost Druzina, con sede a Prosecco in Trieste, succeduta, a seguito di trasformazione operata in occasione dell'amministrazione giudiziale, nei rapporti giuridici attivi e passivi della precedente omonima associazione e nelle relative pendenze erariali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un'anticipazione finanziaria fino a 1 milione di euro alla Fondazione in argomento, finalizzata ad assicurare la liquidità necessaria alla definizione della vertenza erariale in essere con la medesima Agenzia, assicurando il proseguimento delle intraprese azioni di risanamento e riorganizzazione ed evitando il pericolo di interruzione delle prestazioni sociali e sociosanitarie erogate a favore della popolazione fragile accolta e da accogliersi presso la struttura anche in accordo con il Comune di Trieste e l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASUGI).
2. La domanda per l'ottenimento del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Direzione competente per gli enti del Terzo settore, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione, aggiornata alla stessa data, contenente la puntuale e analitica indicazione della posizione erariale e debitoria nel complesso unitamente a una relazione che dia conto delle azioni di risanamento e riorganizzazione poste in essere.
3. La concessione dell'anticipazione di cui al comma 1 è subordinata alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.
4. L'anticipazione concessa è recuperata, maggiorata dell'interesse legale, in trenta rate annuali di pari importo a partire dal 2024.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
6. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 4, previste in complessivi 1 milione di euro, suddivisi in ragione di 33.333,43 euro per l'anno 2024 e di 33.333,33 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2053, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025 e successivi.
7. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 4 relative al recupero degli interessi legali, sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 300 (Interessi attivi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025 e successivi.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
TITOLO VI
NORME FINALI
Art. 72. (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 73 del
2. Per le finalità previste dal comma 1, riga 1, della Tabella A, è autorizzata la spesa di 48.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
3. Per le finalità previste dal comma 1, riga 2, della Tabella A, è autorizzata la spesa di 19.762,22 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 73. (Altre autorizzazioni di spesa)
1. Per le finalità di cui agli articoli 2 e 13 della
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
3. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 4, della
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
5. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del
6. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 5, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del
Art. 74. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 16 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 16 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 16 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 16 della