Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 controllo ed amministrazione attiva degli enti locali |
Data: | 17/02/2023 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Inserimento dell'articolo 21 bis nella legge regionale 21/2019) |
Art. 2. (Modifica all'articolo 33 della legge regionale 21/2019) |
Art. 3. (Modifica oggetti di interventi di sviluppo concertati tra Regione e autonomie locali) |
Art. 4. (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 18/2015) |
Art. 5. (Concertazione degli investimenti di sviluppo degli Enti locali 2023-2025) |
Art. 6. (Modifica all'articolo 27 bis della legge regionale 18/2015) |
Art. 7. (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 18/2015) |
Art. 8. (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 18/2015) |
Art. 9. (Partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario) |
Art. 10. (Conferma finanziamento al Comune di Azzano Decimo) |
Art. 11. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 13/2022) |
Art. 12. (Interventi locali per il rilancio) |
Art. 13. (Fondo concorso oneri contrattuali) |
Art. 14. (Inserimento dell'articolo 28 bis nella legge regionale 18/2016) |
Art. 15. (Ulteriori disposizioni finanziarie) |
Art. 16. (Entrata in vigore) |
§ 1.4.56 - L.R. 17 febbraio 2023, n. 6.
Norme urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica.
(B.U. 22 febbraio 2023, n. 8 - S.O. n. 8)
Capo I
Disposizioni in materia di autonomie locali
Art. 1. (Inserimento dell'articolo 21 bis nella
1. Dopo l'articolo 21 della
«Art. 21 bis. (Ingresso del Comune di Pagnacco nella Comunità collinare del Friuli)
1. In considerazione della conformazione territoriale, delle peculiarità culturali, paesaggistiche e ambientali delle colline moreniche vocate allo sviluppo di un turismo sostenibile, nonché dell'affinità del tessuto socio-economico, degli insediamenti artigianali e produttivi, fonte di sinergie positive con il Comune di Pagnacco, la Comunità collinare del Friuli, di seguito Comunità, è autorizzata a deliberare l'ingresso del Comune di Pagnacco nella Comunità, previa richiesta dello stesso.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comitato esecutivo della Comunità adotta all'unanimità la proposta recante in particolare le modalità, le condizioni organizzative, economiche e patrimoniali per l'ingresso del Comune di Pagnacco e le correlate modifiche dello statuto della Comunità. La proposta è trasmessa ai Comuni della Comunità e al Comune di Pagnacco, i quali si esprimono entro trenta giorni con delibera dei rispettivi consigli comunali adottata a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora, entro il predetto termine, i due terzi dei Comuni si siano espressi favorevolmente sulla proposta, l'ingresso e le conseguenti modifiche statutarie sono approvate dall'Assemblea della Comunità a maggioranza dei due terzi.».
Art. 2. (Modifica all'articolo 33 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 della
«1 bis. Gli EDR esercitano le funzioni in materia di viabilità di cui alla
Art. 3. (Modifica oggetti di interventi di sviluppo concertati tra Regione e autonomie locali)
1. In attuazione dell'articolo 13, comma 3, della
a) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Carso Isonzo Adriatico denominato «Attuazione del Piano programmatico degli interventi derivanti dal P.G.T.U. del Comune di Grado - REALIZZAZIONE ROTATORIA SP 19 VIALE ORSA MAGGIORE. In collaborazione con FVG Strade» previsto dalla tabella Q riferita all'articolo 12 della
b) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Carso Isonzo Adriatico denominato «Attuazione del Piano programmatico degli interventi derivanti dal P.G.T.U. del Comune di Grado - REALIZZAZIONE ROTATORIA SP 19 VIALE ORSA MAGGIORE» individuato al n. 14 della Tabella 1 del Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: «Messa in sicurezza e completamento intersezioni lungo la SRGO19 in località Grado»;
c) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane denominato «Eco delle Valli e delle Dolomiti Friulane» individuato al n. 36 della Tabella 1 del Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: «Promozione turistica del territorio attraverso pubblicazioni o l'organizzazione di manifestazioni di natura culturale e turistica»;
d) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello denominato «Comune di Fontanafredda: manutenzione e miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti e demolizione dell'ex centrale PEEP» previsto al n. 18 della Tabella 1 del Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, così come riformulato dall'articolo 9, comma 7, lettera c), della
2. All'intervento n. 99, della Tabella O relativa all'articolo 9, comma 54, della
3. Alla Tabella N relativa all'articolo 9, comma 14, della
4. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, al Comune di Trieste, il contributo già concesso con decreto n. 18410/2022, ai sensi dell'articolo 9, comma 14, della
5. Per le finalità previste al comma 4, il Comune di Trieste inoltra istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico, del cronoprogramma dei lavori e il CUP. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.
Capo II
Disposizioni in materia di finanza locale
Art. 4. (Modifica all'articolo 14 della
1. Il comma 9 bis dell'articolo 14 della
Art. 5. (Concertazione degli investimenti di sviluppo degli Enti locali 2023-2025)
1. Per il finanziamento di nuove opere o per il completamento di lotti o opere già finanziate da precedenti concertazioni, o da altri contributi, anche in relazione all'incremento dei prezzi in materia edilizia, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della
2. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse su domanda dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia, presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata del cronoprogramma di attuazione e integrata dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore. L'erogazione è disposta su richiesta dell'ente locale, corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione finale.
3. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 99.768.251,25 euro suddivisa in ragione di 14.583.133,04 euro per l'anno 2023, 45.030.059,10 euro per l'anno 2024 e 40.155.059,11 euro per l'anno 2025, a valere sulle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui alla Tabella A.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 6. (Modifica all'articolo 27 bis della
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 27 bis della
Art. 7. (Modifiche all'articolo 28 della
1. Ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 28 della
Art. 8. (Modifiche all'articolo 30 della
1. All'articolo 30 della
a) al comma 1 le parole «, che permettono di collocare i bilanci medesimi in categorie» sono soppresse;
b) il comma 3 è sostituto dal seguente:
«3. Con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti con cadenza triennale:
a) gli indicatori di stabilità finanziaria;
b) lo schema di documento di sintesi degli indicatori di cui alla lettera a).»;
c) il comma 4 è abrogato.
Art. 9. (Partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni della Regione che partecipano all'attività di accertamento tributario ai sensi dell'articolo 18 del
2. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa di 115.893,80 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 10. (Conferma finanziamento al Comune di Azzano Decimo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento concesso al Comune di Azzano Decimo a valere sul fondo di cui all'articolo 11, commi da 35 a 39, della
2. Il termine di rendicontazione delle risorse concesse ai sensi del comma 1, del cofinanziamento a carico dell'ente, nonché di trasmissione della dichiarazione attestante gli oneri complessivamente sostenuti è confermato al 31 dicembre 2024.
Capo III
Interventi locali per il rilancio
Art. 11. (Modifica all'articolo 10 della
1. Al comma 40 dell'articolo 10 della
Art. 12. (Interventi locali per il rilancio)
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, commi 95 e 96, della
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Corno di Rosazzo per lavori di ampliamento e adeguamento della palestra comunale. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
3. Per le finalità previste al comma 2 è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Cervignano del Friuli per i lavori di rigenerazione urbana dell'ex caserma Monte Pasubio, II° lotto. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
5. Per le finalità previste al comma 4 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Muzzana del Turgnano per lavori di manutenzione straordinaria per installazione di nuove torri faro nel campo di calcio dell'area sportiva di Via Moretton. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
7. Per le finalità previste al comma 6 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Sappada per la realizzazione di una struttura sportiva a uso polifunzionale. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
9. Per le finalità previste al comma 8 è autorizzata la spesa di 1.850.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Comeglians per il completamento dei lavori di riqualificazione e ammodernamento dell'edificio pubblico "ex scuola". Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia pubblica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
11. Per le finalità previste al comma 10 è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Tricesimo per la progettazione dell'intervento relativo alla rigenerazione urbana delle aree degradate della ex Caserma e Via dei Caduti. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo cronoprogramma; con il decreto di concessione contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
13. Per le finalità previste al comma 12 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Villa Santina per il completamento del nuovo plesso scolastico di Via Renier. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per l'istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
15. Per le finalità previste al comma 14 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Sedegliano per il completamento della palestra scolastica. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per l'istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
17. Per le finalità previste al comma 16 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'Ente di decentramento regionale di Gorizia per l'acquisto di moduli prefabbricati per aule-scuola. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente da presentare alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per l'istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
19. Per le finalità previste al comma 18 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Prata di Pordenone per l'intervento di messa in sicurezza di un incrocio sulla S.P. 35 "PN-Oderzo", in frazione Villanova, mediante realizzazione di una rotatoria. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di viabilità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
21. Per le finalità previste al comma 20 è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Pagnacco per l'intervento di completamento dell'intervento sulla scuola media consorziale Tiepolo. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per l'istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
23. Per le finalità previste al comma 22 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Porcia per il completamento dell'Auditorium di Villa Correr Dolfin. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di beni culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'intervento, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
25. Per le finalità previste al comma 24 è autorizzata la spesa di 3.200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la Parrocchia della Santissima Trinità di Mortegliano per la realizzazione di un ascensore nel campanile. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
27. Per le finalità previste al comma 26 è autorizzata la spesa di 650.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) -Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Porpetto per l'acquisto di un'area da destinare alla realizzazione della costruzione della nuova sede della Caserma dei Carabinieri. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'intervento, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
29. Per le finalità previste al comma 28 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Claut per la progettazione di una centralina idroelettrica al servizio del Palaghiaccio "Alceo Della Valentina". Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo cronoprogramma; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
31. Per le finalità previste al comma 30 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Remanzacco per la sistemazione e riqualificazione del Polisportivo comunale - I° lotto. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
33. Per le finalità previste al comma 32 è autorizzata la spesa di 660.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di San Giorgio di Nogaro per l'adeguamento normativo del Palazzetto dello Sport di Via Palladio. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
35. Per le finalità previste al comma 34 è autorizzata la spesa di 390.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Terzo di Aquileia per interventi di viabilità. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di viabilità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
37. Per le finalità previste al comma 36 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Reana del Rojale per la progettazione della realizzazione di un parco urbano. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia pubblica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo cronoprogramma; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
39. Per le finalità previste al comma 38 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
40. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 e 39 si provvede mediante prelievo di 12 milioni di euro per l'anno 2023 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Capo IV
Disposizioni in materia di funzione pubblica
Art. 13. (Fondo concorso oneri contrattuali)
1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 70, della
Art. 14. (Inserimento dell'articolo 28 bis nella
1. Dopo l'articolo 28 della
«Art. 28 bis. (Scavalco d'eccedenza di personale dell'amministrazione regionale)
1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 557, della
Capo V
Disposizioni finali
Art. 15. (Ulteriori disposizioni finanziarie)
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del
2. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del
Art. 16. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.