§ 16.1.265 - D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4.
Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.


Settore:Normativa nazionale
Materia:16. Caccia e pesca
Capitolo:16.1 disciplina generale
Data:09/01/2012
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Finalità e obiettivi
Art. 2.  Pesca professionale
Art. 3.  Acquacoltura
Art. 4.  Imprenditore ittico
Art. 5.  Giovane imprenditore ittico
Art. 6.  Pesca non professionale
Art. 7.  (Contravvenzioni).
Art. 8.  (Pene principali per le contravvenzioni).
Art. 9.  (Pene accessorie per le contravvenzioni).
Art. 10.  (Pesca senza licenza o autorizzazione).
Art. 11.  (Pesca in zone e tempi vietati).
Art. 12.  (Pesca di quantità superiori a quelle autorizzate).
Art. 13.  (Uso o detenzione di attrezzi o strumenti da pesca vietati).
Art. 13 bis.  (Apparato motore, dispositivi di geolocalizzazione e registrazione delle catture).
Art. 13 ter.  (Contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata).
Art. 13 quater.  (Intralcio all'attività di ispezione degli organi deputati alla vigilanza e al controllo).
Art. 13 quinquies.  (Violazione di obblighi relativi a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali).
Art. 13 sexies.  (Violazione di obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità).
Art. 13 septies.  (Violazioni agli obblighi relativi al rispetto delle taglie minime di riferimento).
Art. 13 octies.  (Violazioni nell'esercizio della pesca non professionale).
Art. 13 novies.  (Sanzioni amministrative accessorie).
Art. 13 decies.  (Disposizioni procedurali).
Art. 14.  (Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi).
Art. 15.  Registro nazionale delle infrazioni
Art. 16.  Sospensione e revoca definitiva della licenza
Art. 17.  Pesca illegale durante la sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca
Art. 18.  Cancellazione di punti
Art. 19.  Sistema di punti per i comandanti dei pescherecci
Art. 20.  Sanzioni applicate al comandante della nave
Art. 21.  Sanzioni disciplinari
Art. 22.  Vigilanza e controllo
Art. 23.  Risarcimento del danno
Art. 24.  Potere di deroga del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Art. 25.  Norme attuative
Art. 26.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 27.  Abrogazioni
Art. 28.  Entrata in vigore


§ 16.1.265 - D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4.

Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.

(G.U. 1 febbraio 2012, n. 26)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

     Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455;

     Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante Statuto speciale per la Sardegna;

     Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 28;

     Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima;

     Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

     Visto l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, di approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Visto l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, recante norme concernenti l'attività di acquacoltura;

     Visto l'articolo 8 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura;

     Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e successive modificazioni;

     Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

     Visti i commi 2 e 3 dell'articolo 1 e gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

     Visti i commi 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

     Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;

     Visto il regolamento (CE), n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

     Visto l'articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008;

     Visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004, abrogando i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999;

     Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

     Visto il regolamento (CE) n. 404/2011 della Commissione, 8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2011;

     Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 2011;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 21 dicembre 2011;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2011;

     Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Finalità e obiettivi

     1. Il presente decreto legislativo in conformità ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, provvede al riordino, al coordinamento ed all'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca ed acquacoltura, fatte salve le competenze regionali, al fine di dare corretta attuazione ai criteri ed agli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, nonchè dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

 

Capo I

Attività di pesca e acquacoltura

 

     Art. 2. Pesca professionale

     1. La pesca professionale è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.

     2. Rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, le seguenti attività:

     a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata "pesca-turismo";

     b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominate "ittiturismo" [1].

     2-bis. Sono connesse all'attività di pesca professionale, purchè non prevalenti rispetto a questa ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:

     a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonchè le azioni di promozione e valorizzazione;

     b) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero [2].

     3. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonchè all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

     4. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), è autorizzato dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.

 

     Art. 3. Acquacoltura

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2135 del codice civile, l'acquacoltura è l'attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine.

     2. Sono connesse all'acquacoltura le attività, esercitate dal medesimo acquacoltore, dirette a:

     a) manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività di cui al comma 1;

     b) fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività di acquacoltura esercitata, ivi comprese le attività di ospitalità, ricreative, didattiche e culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse dell'acquacoltura, nonchè alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese di acquacoltura, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso;

     c) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.

     3. Alle opere, alle strutture destinate alle attività di cui alla lettera b) del comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonchè all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

 

     Art. 4. Imprenditore ittico

     1. E' imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale di cui all'articolo 2 e le relative attività connesse.

     2. Si considerano, altresì, imprenditori ittici le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

     3. Ai fini del presente decreto, si considera altresì imprenditore ittico l'acquacoltore che esercita in forma singola o associata l'attività di cui all'articolo 3.

     4. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo.

     5. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attività di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.

     6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.

     7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico è tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali e di categoria comparativamente più rappresentative, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 3, legge 3 aprile 2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

     8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione.

 

     Art. 5. Giovane imprenditore ittico

     1. E' giovane imprenditore ittico l'imprenditore di cui all'articolo 4 avente una età non superiore a 40 anni.

     2. Ai fini dell'applicazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di imprenditoria giovanile, si considerano imprese ittiche giovanili:

     a) le società semplici, in nome collettivo e cooperative ove almeno i due terzi dei soci abbiano età inferiore a 40 anni;

     b) le società in accomandita semplice ove almeno il socio accomandatario sia giovane imprenditore ittico. In caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui alla lettera a);

     c) le società di capitali di cui i giovani imprenditori ittici detengano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani imprenditori ittici.

     3. All'articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, dopo le parole: «imprenditorialità giovanile in agricoltura» sono inserite le seguenti: «e pesca» e dopo le parole: «a livello nazionale» sono inserite le seguenti: «e delle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative a livello nazionale, delle associazioni nazionali delle imprese di pesca e acquacoltura e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura comparativamente più rappresentativi a livello nazionale».

     4. All'articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il 20 per cento delle risorse del Fondo è destinato alle finalità di cui al presente comma».

 

     Art. 6. Pesca non professionale

     1. La pesca non professionale è la pesca che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici.

     2. La pesca scientifica è l'attività diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel capo III del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

     3. Sono vietati la vendita e il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, a meno che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto [3].

     4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le modalità per l'esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca.

     5. La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari è consentita soltanto ai maggiori di anni sedici.

 

Capo II

Sanzioni

 

     Art. 7. (Contravvenzioni). [4]

     1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonchè di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:

     a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

     b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;

     c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalità di cui alla lettera b);

     d) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti bandiera italiana che pescano nelle acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana;

     e) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;

     f) sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto dell'altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;

     g) sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e di acquacoltura e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi.

     2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non riguarda la pesca scientifica, nonchè le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle normative internazionale, europea e nazionale vigenti. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

 

     Art. 8. (Pene principali per le contravvenzioni). [5]

     1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.

     2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere f) e g), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.

 

     Art. 9. (Pene accessorie per le contravvenzioni). [6]

     1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente decreto comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

     a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste dall'articolo 7, comma 1, lettere f) e g);

     b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali è stato commesso il reato;

     c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dall'articolo 7, comma 1, lettere b), f) e g), qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;

     d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente.

     2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d) ed e), abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza.

     3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), d) ed e), siano commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi [7].

 

     Art. 10. (Pesca senza licenza o autorizzazione). [8]

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione prevista da disposizioni europee o nazionali in corso di validità è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora la validità del titolo sia scaduta da oltre trenta giorni.

 

     Art. 11. (Pesca in zone e tempi vietati). [9]

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 6 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, nei seguenti casi:

     a) pesca in aree marine protette;

     b) pesca a una distanza superiore a 0,5 miglia dal confine interno di ogni altra zona vietata;

     c) quando la navigazione è iniziata in tempi vietati.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene, trasporta e commercia il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca direttamente stock ittici per i quali l'attività di pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso.

 

     Art. 12. (Pesca di quantità superiori a quelle autorizzate). [10]

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

     2. Chiunque effettua catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 6 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso, salvo il caso di un unico esemplare di peso superiore.

 

     Art. 13. (Uso o detenzione di attrezzi o strumenti da pesca vietati). [11]

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca con attrezzi o strumenti vietati o non conformi alla normativa vigente o colloca apparecchi fissi o mobili, ai fini di pesca, senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la violazione comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione. Le violazioni previste dal presente comma costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, nei seguenti casi:

     a) utilizzo di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi;

     b) utilizzo di attrezzi le cui caratteristiche di selettività richieste dalle norme siano modificate riducendone le dimensioni di tre millimetri o del 5 per cento se maggiore;

     c) utilizzo di attrezzi con ami o altri strumenti o apparecchi da pesca in quantità superiori del 10 per cento rispetto al consentito.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente o detiene, trasporta o commercia il prodotto della pesca che sia avvenuta con tali attrezzi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca e la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione.

     3. Chiunque falsifica, occulta o omette la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca ovvero, ove previsto, degli attrezzi da pesca è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

 

     Art. 13 bis. (Apparato motore, dispositivi di geolocalizzazione e registrazione delle catture). [12]

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette, sostituisce, altera o modifica l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque naviga con un dispositivo di geolocalizzazione manomesso, alterato o modificato, nonchè interrompe volontariamente il segnale, ovvero naviga in aree marine soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con sistemi di localizzazione satellitare, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

     3. Chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora i prodotti della pesca oggetto dell'illecito rappresentino almeno il 10 per cento del peso totale dei prodotti di specie.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dal Mar Mediterraneo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora i prodotti della pesca oggetto dell'illecito rappresentino almeno il 10 per cento del peso totale dei prodotti di specie.

     5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni delle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

 

     Art. 13 ter. (Contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata). [13]

     1. Al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, è fatto divieto di:

     a) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunta con pescherecci che esercitano la pesca INN, inclusi nell'elenco dell'Unione europea delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca;

     b) effettuare prestazione di assistenza o rifornimento alle navi di cui alla lettera a);

     c) coadiuvare la pesca INN o svolgere attività a bordo in qualità di operatore o di proprietario effettivo di peschereccio inserito nell'elenco dell'Unione europea delle navi INN.

     2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Le violazioni costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Le violazioni costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN, ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle autorità competenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

 

     Art. 13 quater. (Intralcio all'attività di ispezione degli organi deputati alla vigilanza e al controllo). [14]

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque occulta, manomette o elimina elementi di prova relativi a un'indagine condotta dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque intralcia l'attività condotta dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

 

     Art. 13 quinquies. (Violazione di obblighi relativi a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali). [15]

     1. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando quanto previsto all'articolo 13-bis, comma 4, chiunque viola gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

 

     Art. 13 sexies. (Violazione di obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità). [16]

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di etichettatura e tracciabilità, nonchè gli obblighi relativi alle corrette informazioni all'acquirente finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

 

     Art. 13 septies. (Violazioni agli obblighi relativi al rispetto delle taglie minime di riferimento). [17]

     1. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative europea e nazionale vigenti, è fatto divieto di:

     a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;

     b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.

     2. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al primo periodo devono essere rigettate in mare.

     3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.

     4. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 3, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente autorità marittima secondo modalità, termini e procedure stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Chiunque non ottempera agli obblighi di comunicazione previsti dal presente comma è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

     5. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 non riguardano la pesca scientifica, nonchè le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

     6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dei commi 1, lettere a) e b), 2, 3 e 5 è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

     b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

     c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

     d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

     e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

     7. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 6, al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione è applicata una riduzione pari al 10 per cento del peso rilevato senza arrotondamento di decimali. Non è possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono già comprese nella percentuale sopra indicata.

     8. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, non è applicata la sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca.

     9. Le violazioni di cui ai commi 1 e 3 costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso.

 

     Art. 13 octies. (Violazioni nell'esercizio della pesca non professionale). [18]

     1. Chiunque svolge attività di pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

     2. Chiunque pone in vendita o esercita il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, salvo quanto disposto dall'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro.

     3. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque:

     a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. La sanzione è aumentata di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione e il tonno rosso (Thunnus thynnus);

     b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.

     4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 50.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

     a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 3.000 euro;

     b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

     c) oltre 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 50.000 euro.

     5. Le sanzioni di cui al comma 4 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione e il tonno rosso (Thunnus thynnus). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni dell'articolo 13-septies, comma 7.

     6. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, agli esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 4 si applica la sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi.

 

     Art. 13 novies. (Sanzioni amministrative accessorie). [19]

     1. All'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 10, 11, 12, commi 1 e 3, 13, 13-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies e 13-octies, commi 1, 2, 3, lettera a), e 4, consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

     a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, è sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita dalle normative europea e nazionale. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-sexies, la confisca non è disposta nel caso in cui il trasgressore possa dimostrare che la partita dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura sia comunque rintracciabile in tutte le fasi della produzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio;

     b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. È sempre disposta la confisca degli attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente, anche se il trasgressore o l'obbligato in solido si avvalgono della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Gli attrezzi, strumenti o apparecchi confiscati sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;

     c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 13, comma 1.

     2. Qualora le violazioni di cui agli articoli 11, 12, 13, comma 1, 13-bis, comma 4, 13-ter, comma 1, e 13-septies abbiano ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione, è disposta, in caso di recidiva, nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione.

     3. Qualora le violazioni di cui agli articoli 10, 11, 12, comma 3, 13, comma 1, 13-quater e 13-septies siano commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione.

     4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione della misura della sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori di cui al comma 3.

 

     Art. 13 decies. (Disposizioni procedurali). [20]

     1. Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano per quanto non diversamente disciplinato dal presente capo.

     2. In relazione agli illeciti amministrativi individuati nel presente capo, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Capo del compartimento marittimo territorialmente competente ovvero, in caso di violazioni accertate oltre il limite delle acque territoriali italiane, il Capo del compartimento marittimo di iscrizione dell'unità da pesca.

     3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13-sexies e fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, le disposizioni di cui al presente capo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.

     4. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante dell'unità da pesca per le sanzioni amministrative inflitte per illeciti commessi nell'esercizio dell'attività di pesca marittima.

     5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo, determinate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono ridotte del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

     6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 12, comma 2, 13-bis, commi 3 e 5, e 13-sexies, sono aumentate fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione e il trasgressore non si avvale della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     7. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 10, 11, 12, commi 1 e 3, 13, comma 1, 13-bis, comma 4, 13-ter, commi 2 e 4, 13-quinquies e 13-septies, comma 6, sono aumentate di un terzo nel caso in cui abbiano a oggetto specie ittiche soggette a piani di gestione per la ricostituzione.

 

     Art. 14. (Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi). [21]

     1. È istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.

     2. Le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) ed e), costituiscono infrazioni gravi [22].

     3. La commissione di un'infrazione grave dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come individuati nel presente capo e nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione [23].

     4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo, ferma restando la competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in ordine alla revoca della licenza di pesca.

     5. Il sistema di punti per infrazioni gravi si applica anche all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale, secondo modalità, termini e procedure da individuare con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

     Art. 15. Registro nazionale delle infrazioni

     1. Il Registro nazionale delle infrazioni è istituito presso il Centro controllo nazionale pesca del Comando generale delle Capitanerie di porto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

     Art. 16. Sospensione e revoca definitiva della licenza

     1. L'assegnazione di un numero totale di punti pari o superiore a 18, comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di due mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 36, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di quattro mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 54, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di otto mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 72, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di un anno.

     2. Se nel corso di una ispezione vengono individuate due o più infrazioni gravi, alla licenza di pesca sono assegnati fino a un massimo di 12 punti.

     3. L'accumulo di 90 punti sulla licenza di pesca comporta la revoca definitiva della licenza di pesca.

     4. Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa ai sensi del presente articolo, eventuali nuovi punti assegnati alla licenza di pesca vengono aggiunti ai punti esistenti.

 

     Art. 17. Pesca illegale durante la sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca

     1. Se un peschereccio la cui licenza di pesca è stata sospesa o revocata a titolo definitivo, conformemente all'articolo 16, svolge attività di pesca durante il periodo di sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca, gli organi preposti al controllo adottano le misure di esecuzione immediata ritenute più idonee tra quelle previste dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

 

     Art. 18. Cancellazione di punti

     1. Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa ai sensi dell'articolo 16, eventuali nuovi punti assegnati alla licenza di pesca vengono aggiunti ai punti esistenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 16.

     2. Se il numero totale di punti assegnati alla licenza di pesca è superiore a due vengono cancellati due punti qualora:

     a) il peschereccio utilizzato per commettere l'infrazione per cui sono stati assegnati i punti utilizzi in seguito il sistema di controllo dei pescherecci «vessel monitoring system» - VMS o proceda alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco senza essere legalmente obbligato all'uso di tali tecnologie, o;

     b) il titolare della licenza di pesca si offra volontariamente, dopo l'assegnazione dei punti, per partecipare a una campagna scientifica per il miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca, o;

     c) il titolare della licenza di pesca sia membro di un'organizzazione di produttori e accetti un piano di pesca adottato dall'organizzazione di produttori nell'anno successivo all'assegnazione dei punti che comporti una riduzione del 10 per cento delle possibilità di pesca per il titolare della licenza di pesca, o;

     d) il titolare della licenza di pesca partecipi a una attività di pesca che rientri in un programma di etichettatura ecologica destinato a certificare e promuovere etichette per i prodotti provenienti da una corretta gestione della pesca marittima e focalizzato su temi correlati all'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca.

     3. Per ciascun periodo triennale successivo alla data dell'ultima infrazione grave, il titolare di una licenza di pesca può avvalersi una sola volta di una delle opzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 per ridurre il numero di punti assegnatigli, a condizione che tale riduzione non comporti la cancellazione di tutti i punti della licenza di pesca.

     4. Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati sulla licenza di pesca sono annullati.

     5. Se i punti sono stati cancellati a norma dei commi 2 e 4, il titolare della licenza viene informato dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura di tale cancellazione e del numero di punti eventualmente rimanenti.

 

     Art. 19. Sistema di punti per i comandanti dei pescherecci

     1. E' istituito un sistema di punti per infrazioni gravi del comandante a norma dell'articolo 92, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e dell'articolo 134 del regolamento (CE) n. 404/2011.

     2. La commissione di un'infrazione grave dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti al marittimo imbarcato con la funzione di comandante della unità da pesca, come individuati nel presente capo e nell'allegato I, anche se non viene emessa l'ordinanza di ingiunzione [24].

     3. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo [25].

 

     Art. 20. Sanzioni applicate al comandante della nave

     1. L'applicazione del sistema di punti di cui all'articolo 19, comporta:

     a) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 18, il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti;

     b) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 54, il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti;

     c) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 90, il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 2 mesi dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti.

     2. Se nel corso di una ispezione vengono accertate due o più infrazioni gravi, sono assegnati fino a un massimo di 12 punti.

     3. Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati alle funzioni di comandante sono annullati.

 

     Art. 21. Sanzioni disciplinari

     1. Se le infrazioni di cui al presente titolo sono commesse da appartenenti al personale marittimo, laddove ricorrano i presupposti di cui agli articoli 1249 e seguenti del codice della navigazione, sono applicate anche le sanzioni disciplinari ivi previste.

 

     Art. 22. Vigilanza e controllo

     1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, coordina le attività di controllo.

     2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca.

     3. L'attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonchè l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorità marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui al comma 4.

     4. Le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.

     5. Gli agenti giurati di cui al comma 4 debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza. La loro nomina, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo, avviene secondo le norme previste dalle leggi di pubblica sicurezza.

     6. Ai soggetti di cui al comma 3, è riconosciuta, qualora già ad esse non competa, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 55, ultimo comma, del codice di procedura penale.

     7. Gli incaricati del controllo sulla pesca marittima possono accedere in ogni momento presso le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita, commercializzazione e somministrazione e presso i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca e delle disposizioni concernenti la sicurezza e l'igiene dei prodotti ittici destinati al consumo umano, quando gli accertamenti consistono nella verifica di situazioni oggettive di non conformità che non richiedono valutazioni di ordine tecnico-sanitario [26].

 

     Art. 23. Risarcimento del danno

     1. Per i reati previsti dal presente decreto le Amministrazioni interessate possono costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale.

 

     Art. 24. Potere di deroga del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

     1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può, con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, disciplinare la pesca anche in deroga alle discipline regolamentari nazionali, in conformità alle norme comunitarie, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa.

     2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può, con proprio decreto, sospendere l'attività di pesca o disporne limitazioni in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002, al fine di conservare e gestire le risorse della pesca.

 

Capo III

Disposizioni finali

 

     Art. 25. Norme attuative

     1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, è sostituito dal seguente:

     «1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri competenti per materia e di intesa con le regioni e le provincie Autonome sono emanati i decreti di attuazione del presente decreto.».

     2. Restano in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

 

     Art. 26. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 27. Abrogazioni

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:

     a) la legge 14 luglio 1965, n. 963;

     b) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

     c) l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102;

     d) gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni;

     e) i commi 2 e 3 dell'articolo 1 e gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153;

     f) i commi 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

     2. Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto.

 

     Art. 28. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegato I [27]

PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI

 

     

 


[1] L'originario comma 2 è stato così sostituito dagli attuali commi 2 e 2 bis per effetto dell'art. 59 quater del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

[2] L'originario comma 2 è stato così sostituito dagli attuali commi 2 e 2 bis per effetto dell'art. 59 quater del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

[3] Comma così sostituito dall'art. 31 della L. 30 ottobre 2014, n. 161.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 39 della L. 28 luglio 2016, n. 154.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 39 della L. 28 luglio 2016, n. 154.

[6] Articolo sostituito dall'art. 39 della L. 28 luglio 2016, n. 154.

[7] Comma così modificato dall'art. 11 ter del D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla L. 21 maggio 2019, n. 44.

[8] Articolo già sostituito dall'art. 39 della L. 28 luglio 2016, n. 154 e così ulteriormente sostituito dall'art. 20 della L. 21 aprile 2026, n. 75.

[9] Articolo già sostituito dall'art. 39 della L. 28 luglio 2016, n. 154 e così ulteriormente sostituito dall'art. 20 della L. 21 aprile 2026, n. 75.

[10] Articolo già sostituito dall'art. 39 della L. 28 luglio 2016, n. 154 e così ulteriormente sostituito dall'art. 20 della L. 21 aprile 2026, n. 75.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L. 21 aprile 2026, n. 75.

[12] Articolo inserito dall'art. 20 della L. 21 aprile 2026, n. 75.

[13] Articolo inserito dall'art. 20 della L. 21 aprile 2026, n. 75.

[14] Articolo inserito dall'art. 20 della L. 21 aprile 2026, n. 75.

[15] Articolo inserito dall'art. 20 della L. 21 aprile 2026, n. 75.

[16] Articolo inserito dall'art. 20 della L. 21 aprile 2026, n. 75.

[17] Articolo inserito dall'art. 20 della L. 21 aprile 2026, n. 75.

[18] Articolo inserito dall'art. 20 della L. 21 aprile 2026, n. 75.

[19] Articolo inserito dall'art. 20 della L. 21 aprile 2026, n. 75.

[20] Articolo inserito dall'art. 20 della L. 21 aprile 2026, n. 75.

[21] Articolo sostituito dall'art. 39 della L. 28 luglio 2016, n. 154.

[22] Comma così sostituito dall'art. 20 della L. 21 aprile 2026, n. 75.

[23] Comma così modificato dall'art. 20 della L. 21 aprile 2026, n. 75.

[24] Comma così modificato dall'art. 20 della L. 21 aprile 2026, n. 75.

[25] Vedi il D.M. 29 febbraio 2012 (G.U. 4 maggio 2012, n. 103).

[26] Comma così modificato dall'art. 20 della L. 21 aprile 2026, n. 75.

[27] Allegato sostituito dall'art. 39 della L. 28 luglio 2016, n. 154. I numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15 sono stati abrogati dall'art. 20 della L. 21 aprile 2026, n. 75.