§ 3.1.185 - L.R. 24 luglio 2020, n. 28.
Modifiche della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:24/07/2020
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Modifica al titolo della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.
Art. 2.  Modifica all’articolo 1 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.
Art. 3.  Modifiche alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.
Art. 4.  Modifica alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.
Art. 5.  Modifica alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.
Art. 6.  Modifica alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.
Art. 7.  Norma finanziaria.


§ 3.1.185 - L.R. 24 luglio 2020, n. 28.

Modifiche della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura".

(B.U. 24 luglio 2020, n. 110)

 

Art. 1. Modifica al titolo della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.

1. Il titolo della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31: “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura” è sostituito dal seguente: “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti”.

 

     Art. 2. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.

1. Al comma 1, dell’articolo 1 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 dopo le parole: “Agenzia veneta per i pagamenti” sono soppresse le parole: “in agricoltura”.

 

     Art. 3. Modifiche alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.

1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis. Funzioni in materia di gestione di strumenti finanziari regionali.

1. L’Agenzia esercita le funzioni e svolge le attività in materia di gestione degli strumenti finanziari regionali per la concessione di finanziamenti, anche in forma mista, e di garanzie, anche nella forma della riassicurazione, a sostegno delle imprese in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale.

2. La Commissione consiliare competente esprime il proprio parere sui provvedimenti attuativi assunti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1, relativi alla gestione degli strumenti finanziari regionali, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta della Giunta regionale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 comprendono anche le attività inerenti al recupero dei crediti, all’irrogazione delle sanzioni amministrative e alla gestione del contenzioso.

4. In attuazione di quanto previsto al comma 1, dal 1° gennaio 2022 l’Agenzia esercita le funzioni e svolge le attività di gestione degli strumenti finanziari regionali individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1.

5. L’Agenzia è autorizzata ad erogare le forme di sostegno previste dai fondi di cui ai commi 1 e 4 anche per il tramite di specifici soggetti convenzionati.

6. L’Agenzia predispone annualmente entro il mese di marzo una relazione conclusiva sullo svolgimento delle attività di cui al comma 1 relative all’anno precedente, sottoposta all’approvazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

7. In attuazione del vincolo della coerenza tra funzioni e risorse, all’Agenzia è trasferita la capacità assunzionale e la proporzionale facoltà di adeguamento dei fondi per il trattamento accessorio del personale in termini finanziari nel limite massimo del 70 per cento della spesa attualmente sostenuta nel bilancio consolidato regionale per lo svolgimento della funzione. La Giunta regionale determina la capacità assunzionale attribuita all’Agenzia per l’esercizio della funzione di cui al comma 1 e definisce gli indirizzi per l’utilizzo della stessa anche ai fini della determinazione dei fabbisogni e degli adempimenti connessi.”.

2. Entro il 31 marzo 2021, la Giunta regionale adotta disposizioni attuative dell’articolo 3 bis della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, introdotto con il comma 1 del presente articolo ed entro il 31 dicembre 2021 determina la consistenza finanziaria iniziale degli strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 4 del medesimo articolo 3 bis [1].

3. L’Agenzia è autorizzata ad intraprendere tutte le iniziative necessarie ai fini dell’esecuzione delle disposizioni attuative di cui al comma 2 e dell’operatività, a far data dal 1° gennaio 2022, della delega di funzioni di cui all’articolo 3 bis della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, introdotto con il comma 1 del presente articolo [2].

 

     Art. 4. Modifica alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.

1. Dopo l’articolo 3 bis della legge regionale 9 novembre 2001, n 31, come inserito dall’articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

“Art. 3 ter. Indirizzi per la programmazione e gestione della partecipazione regionale ad interventi comunitari.

1. La disciplina di cui all’articolo 9 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea” in tema di programmazione ed attuazione a livello regionale sulle politiche europee, trova applicazione ad ogni ulteriore intervento comunitario cui la Regione partecipa, anche finanziariamente, ai sensi della presente legge, in ragione delle proprie competenze.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce gli indirizzi per la partecipazione regionale agli interventi di cui al comma 1, ivi comprese la individuazione delle priorità strategiche e il relativo piano finanziario e la Commissione consiliare competente esprime il proprio parere sui provvedimenti attuativi assunti dalla Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.”.

 

     Art. 5. Modifica alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.

1. Dopo l’articolo 3 ter della legge regionale 9 novembre 2001, n 31, come inserito dall’articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

“Art. 3 quater. Relazione sulla gestione della partecipazione regionale ad interventi comunitari.

1. L’Agenzia con riferimento alle funzioni affidate ed afferenti la gestione della partecipazione regionale ad interventi comunitari di cui all’articolo 3 ter, è tenuta a inviare con cadenza annuale relazioni alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare.”.

 

     Art. 6. Modifica alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.

1. Al comma 4 bis dell’articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n 31, è aggiunto in fine, il seguente periodo: “Per l’esecuzione delle citate rilevazioni statistiche e tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1 bis, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 “Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154” e successive modifiche ed integrazioni, l’Agenzia stessa può avvalersi dei CAA per provvedere all’attività di raccolta dei dati di base, previa stipula di apposite convenzioni.”.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 700.000,00 per l’esercizio 2021 e in euro 1.400.000,00 per l’esercizio 2022, si fa fronte mediante il contributo ordinario destinato al funzionamento dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b) della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 allocato nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui disponibilità viene incrementata mediante contestuale riduzione, negli esercizi 2021 e 2022, delle risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.


[1] Il termine del 31 dicembre 2021 di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2022 dall'art. 10 della L.R. 25 giugno 2021, n. 17.

[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 1° gennaio 2023 dall'art. 10 della L.R. 25 giugno 2021, n. 17.