Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 02/05/2003 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Destinatari degli interventi. |
Art. 3. Tipologie di intervento e vincoli. |
Art. 4. Requisiti minimi di ammissione al finanziamento. |
Art. 5. Modalità di intervento. |
Art. 6. Disposizioni attuative. |
Art. 7. Disposizione finanziaria e finale. |
§ 3.1.72 - L.R. 2 maggio 2003, n. 13.
Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta.
(B.U. 6 maggio 2003, n. 45).
Art. 1. Finalità.
1. La Regione del Veneto promuove la realizzazione di boschi nel territorio di pianura al fine di:
a) migliorare la qualità dell'ambiente, dell'aria e dell'acqua nel territorio regionale;
b) fornire spazi naturali in aree verdi che consentano ai cittadini di svolgere attività ricreative e di rilassamento;
c) aumentare la sicurezza idraulica del territorio regionale interconnessa con la presenza di aree boscate;
d) ridurre gli effetti dell'inquinamento atmosferico e delle concentrazioni urbane;
e) incrementare la biodiversità negli ecosistemi di pianura favorendo la diffusione delle specie arboree ed arbustive autoctone;
e bis) concorrere alla produzione di biomasse forestali con finalità di produzione energetica e incrementare l’arboricoltura da legno. [1]
Art. 2. Destinatari degli interventi.
1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge:
a) le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del
b) i consorzi di bonifica;
c) le fondazioni e le associazioni riconosciute e non riconosciute, non aventi carattere di impresa.
Art. 3. Tipologie di intervento e vincoli.
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 sono previsti interventi di:
a) impianto e ripristino boschi di pianura;
b) realizzazione e ampliamento di boschi periurbani;
c) recupero a bosco di aree degradate o in dissesto idrogeologico;
c bis) impianto di siepi e filari alberati in aree agricole; [2]
c ter) realizzazione di parchi urbani e aree verdi attrezzate; [3]
c quater) realizzazione di impianti di arboricoltura da legno, anche con finalità di produzione energetica; [4]
d) comunicazione e divulgazione sull’utilità dei boschi per migliorare la qualità della vita.
2. Gli interventi di cui alle lettere a), b) e c), c bis), c ter) e c quater) del comma 1 sono realizzati su terreni di proprietà dei soggetti di cui all’articolo 2 o su terreni comunque nella disponibilità di tali soggetti, e per le associazioni anche su terreni di proprietà degli associati, utilizzando esclusivamente specie arboree ed arbustive autoctone [5].
[3. Le superfici boscate realizzate con il contributo di cui alla presente legge non possono essere ridotte nella loro estensione.] [6]
Art. 4. Requisiti minimi di ammissione al finanziamento.
1. Ai fini della presente legge, i progetti degli interventi ammessi al finanziamento di cui all’articolo 5 devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:
a) per i boschi di pianura, essere costituiti da un’area di almeno due ettari accorpati, con larghezza minima di trenta metri e copertura arboreo-arbustiva che interessi almeno l’ottanta per cento della superficie e presentare una pendenza media non superiore al tre per cento ed una collocazione a quota non superiore a cento metri rispetto al livello del mare [7];
b) per i boschi periurbani, essere costituiti da un’area di almeno un ettaro accorpato, ubicata in zone adiacenti al centro abitato [8];
b bis) per le siepi e i filari alberati in aree agricole avere una larghezza massima inferiore a venti metri lineari [9];
b ter) per i parchi urbani e le aree verdi attrezzate, essere costituiti da un’area di almeno mezzo ettaro accorpato [10];
b quater) per gli impianti di arboricoltura da legno, anche con finalità di produzione energetica, essere costituiti da un’area di almeno un ettaro accorpato [11].
Art. 5. Modalità di intervento.
1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare gli interventi previsti dalla presente legge mediante la concessione di contributi in conto capitale sino al settanta per cento del costo di realizzazione dell'intervento e per una superficie massima finanziabile di quaranta ettari per intervento e cinquemila metri lineari di siepi e filari alberati [12].
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” di cui alla
2. L’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario provvede a formulare le linee guida per la progettazione e la realizzazione degli impianti, al fine di offrire un supporto di orientamento tecnico ai progettisti ed agli operatori [14].
3. [Le domande per accedere ai benefici della presente legge sono presentate all’Azienda regionale Veneto Agricoltura, unitamente ad un progetto che definisca gli interventi che si intendono realizzare] [15].
4. [L’Azienda regionale Veneto Agricoltura provvede, alla verifica della ammissibilità delle domande presentate, alla valutazione dei progetti allegati alle domande ammesse e alla predisposizione di una graduatoria dei progetti finanziabili da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale] [16].
5. [La Giunta regionale determina, sulla base della graduatoria approvata, i progetti di intervento ammessi al finanziamento, riservando una quota pari ad almeno il sessanta per cento delle risorse ai progetti approvati presentati dai comuni] [17].
6. [L’Azienda regionale Veneto Agricoltura approva i progetti esecutivi degli interventi ammessi al finanziamento entro sessanta giorni dalla loro presentazione e verifica la corretta realizzazione degli stessi] [18].
Art. 6. Disposizioni attuative.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, con proprio provvedimento definisce:
a) i termini, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui all’articolo 5;
b) il contributo da assegnare all’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario in relazione alle attività affidate dalla presente legge [19].
2. Ai boschi realizzati con il concorso finanziario della Regione di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla
2 bis. Gli interventi di cui alle lettere c bis), c ter) e c quater) del comma 1 dell’articolo 3 non sono da considerarsi bosco ai sensi dell’articolo 14 della
Art. 7. Disposizione finanziaria e finale.
1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2003 e in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004 e 2005, si utilizzano le risorse allocate all’u.p.b. U0095 “Risorse forestali” incrementate mediante riduzione di pari importo dell’u.p.b. U0186 “Fondo speciale per le spese di investimento” partita n. 13 “Interventi per la realizzazione di boschi nella pianura veneta” per competenza e per cassa per l’esercizio 2003 e per sola competenza per gli esercizi 2004 e 2005.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione della lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della presente legge, si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U0011 “Attività di informazione e comunicazione istituzionale ai cittadini” del bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003 – 2005.
[1] Lettera aggiunta dall'art. 16 della
[2] Lettera aggiunta dall'art. 17 della
[3] Lettera aggiunta dall'art. 17 della
[4] Lettera aggiunta dall'art. 17 della
[5] Comma già modificato dall'art. 17 della
[6] Comma abrogato dall'art. 17 della
[7] Lettera già modificata dall'art. 18 della
[8] Lettera così modificata dall'art. 25 della
[9] Lettera aggiunta dall'art. 18 della
[10] Lettera aggiunta dall'art. 18 della
[11] Lettera aggiunta dall'art. 18 della
[12] Comma così modificato dall'art. 19 della
[13] Comma inserito dall'art. 26 della
[14] Comma così modificato dall'art. 26 della
[15] Comma modificato dall'art. 19 della
[16] Comma modificato dall'art. 19 della
[17] Comma modificato dall'art. 19 della
[18] Comma abrogato dall'art. 26 della
[19] Comma così sostituito dall'art. 27 della
[20] Comma aggiunto dall'art. 20 della