§ 5.1.34 - L.R. 10 maggio 2019, n. 4.
Legge di stabilità regionale 2019


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 contabilità
Data:10/05/2019
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Rifinanziamento di leggi regionali)
Art. 2.  (Spese per il funzionamento e per l'attività istituzionale degli enti e degli organismi dipendenti)
Art. 3.  (Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2002, n. 4)
Art. 4.  (Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2013, n. 6)
Art. 5.  (Aggiornamento dei canoni tratturali)
Art. 6.  (Aggiornamento dei canoni per l'utilizzo delle foreste demaniali)
Art. 7.  (Funzioni regionali in materia di sismica)
Art. 8.  (Soppressione degli Enti provinciali per il Turismo di Campobasso e di Isernia e riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo dell'Amministrazione regionale)
Art. 9.  (Norme in materia di gestione commissariale delle Comunità montane)
Art. 10.  (Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2015, n. 4)
Art. 11.  (Accesso alla anticipazione di liquidità prevista dall'articolo 1, commi da 849 a 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)
Art. 12.  (Termine di pagamento delle fatture mensili del TPL su gomma)
Art. 13.  (Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2016, n. 5)
Art. 14.  (Variazione delle tariffe dei titoli di viaggio del Trasporto Pubblico Locale)
Art. 15.  (Riordino dell'assetto organizzativo del Sistema Regione Molise)
Art. 16.  (Accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune)
Art. 17.  (Adeguamento dell'articolo 11-bis della legge regionale del 23/03/2010, n. 10, al nuovo assetto organizzativo di cui alla deliberazione di Giunta regionale 30 giugno 2018, n. 321)
Art. 18.  (Ulteriore sospensione di contributo ai gruppi consiliari)
Art. 19.  (Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10)
Art. 20.  (Gestione liquidatoria delle Comunità montane)
Art. 21.  Permanenza degli uffici e del personale regionale nella provincia di Isernia e nell'area del Basso Molise - Termoli)
Art. 22.  (Misure orientate a garantire la massima trasparenza degli atti della CUC)
Art. 23.  (Riforma dei Piani sociali)
Art. 24.  (Recepimento delle diposizioni della legge 28 giugno 2016, n. 132)
Art. 25.  (Fondo pro Venezuela. Impatto)
Art. 26.  (Organizzazione di giornate ed eventi celebrativi previsti da leggi regionali)
Art. 27.  (Rifinanziamento dell'articolo 6 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9)
Art. 28.  (Modifiche agli articoli 8 ed 8-bis della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20)
Art. 29.  (Modifiche all'articolo 8-bis della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 2)
Art. 30.  (Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2000, n. 23)
Art. 31.  (Integrazione alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 16)
Art. 32.  (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2003, n. 25)
Art. 33.  (Inserimento dell'articolo 27-bis nella legge regionale 7 agosto 2003, n. 25)
Art. 34.  (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 2007, n. 17)
Art. 35.  (Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 2007, n. 17)
Art. 36.  (Inserimento di articolo nella legge regionale 20 giugno 2007, n. 17)
Art. 37.  (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 25)
Art. 38.  (Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 2005, n. 31)
Art. 39.  (Entrata in vigore)


§ 5.1.34 - L.R. 10 maggio 2019, n. 4.

Legge di stabilità regionale 2019

(B.U. 13 maggio 2019, n. 17)

 

Art. 1. (Rifinanziamento di leggi regionali)

1. È autorizzato, per gli esercizi finanziari 2019-2021, il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento, per gli importi indicati nella tabella 'A' allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. (Spese per il funzionamento e per l'attività istituzionale degli enti e degli organismi dipendenti)

1. Per il triennio 2019-2021, i fondi di dotazione per gli Enti dipendenti regionali, di seguito indicati, sono costituiti dai seguenti importi:

a) Enti provinciali per il turismo (EPT Molise), euro 250.000,00 per l'anno 2019, euro 250.000,00 per l'anno 2020, euro 250.000,00 per l'anno 2021;

b) Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP), euro 3.800.000,00 per l'anno 2019, euro 3.800.000,00 per l'anno 2020, euro 3.800.000,00 per l'anno 2021;

c) Istituto regionale per gli studi storici del Molise (IRESMO), euro 50.000,00 per l'anno 2019, euro

50.000,00 per l'anno 2020, euro 50.000,00 per l'anno 2021;

d) Agenzia regionale per la Protezione ambientale del Molise (ARPAM), euro 1.100.000,00 per l'anno 2019, euro 1.100.000,00 per l'anno 2020, euro 1.100.000,00 per l'anno 2021;

e) Agenzia regionale Molise Lavoro, euro 500.000,00 per l'anno 2019, euro 500.000,00 per l'anno 2020, euro 500.000,00 per l'anno 2021;

f) Agenzia per la Ricostruzione Post-Sisma (ARPS), euro 1.150.000,00 per il 2019, euro 1.150.000,00 per il 2020 ed euro 1.150.000,00 per il 2021.

2. I fondi di cui al comma 1 sono finanziati con le risorse di cui ai seguenti capitoli del bilancio regionale per il triennio 2019-2021:

a) Enti provinciali per il turismo (EPT Molise), cap. 53000, Missione 7, Programma 1, Titolo 1;

b) Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP), cap. 43802, missione 16, programma 1, titolo 1;

c) Istituto regionale per gli studi storici del Molise (IRESMO), cap. 16000, missione 5, programma 1, titolo1;

d) Agenzia regionale per la Protezione ambientale del Molise (ARPAM), suddivisi nel cap. 36535 (fondo di dotazione ARPAM), missione 9, programma 2, titolo 1, per l'importo di euro 1.100.000,00 e nel cap. 36675 (oneri istituzione Osservatorio regionale sulla qualità degli alimenti di origine vegetale), missione 9, programma 5, titolo 1, per l'importo di euro 883.000,00;

e) Agenzia regionale Molise Lavoro, cap. 37456, missione 15, programma 1, titolo 1;

f) ARPS, cap. 2500, missione 11, programma 2, titolo 1.

3. Il fondo di dotazione, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, è erogato in due rate semestrali anticipate all'inizio di ciascun periodo.

4. Per il triennio 2019-2021, il Fondo di dotazione per l'Ente per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) viene determinato nella misura corrispondente all'importo accertato in entrata al cap. 425, titolo 1, tipologia 101.

5. La misura della spesa per assicurare l'autonomia del Consiglio regionale è stabilita in euro 6.000.000,00 per l'anno 2019, euro 6.000.000,00 per l'anno 2020, euro 6.000.000,00 per l'anno 2021. Gli oneri previsti graveranno sulla Missione 01 - Programma 01 del bilancio pluriennale 2019-2021.

 

     Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2002, n. 4)

1. Alla legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la denominazione del TITOLO VIII è sostituita dalla seguente: 'Servizi di tesoreria e agenti contabili';

b) dopo l'articolo 73 sono aggiunti i seguenti:

     Art.73-bis

'(Agenti contabili)

1. Con il presente articolo vengono fissati i principi generali ai fini della disciplina degli agenti contabili della Regione Molise, delle tempistiche e delle modalità di resa dei conti giudiziali.

2. L'agente contabile è la persona fisica o giuridica che, per contratto o per compiti di servizio inerenti al rapporto di lavoro, ha maneggio di denaro (c.d. 'agenti contabili a denaro'), di valori o beni (c.d. 'agenti contabili a materia') di proprietà della Regione Molise.

3. I servizi per i quali sono identificabili gli agenti contabili sono i seguenti:

a) tesoriere, incaricato della esecuzione dei mandati e delle reversali di regolarizzazione degli incassi della Regione Molise;

b) economo ed altre casse periferiche;

c) agente della riscossione: incaricato della riscossione in base ai ruoli, sulla base di apposito contratto;

d) consegnatario dei beni: trattasi degli incaricati responsabili dei beni mobili (gestione del magazzino unico regionale, gestione dei beni mobili);

e) consegnatario dei titoli: incaricato della gestione dei titoli azionari/quote di partecipazioni regionali.

4. La funzione di agente contabile è esercitata da dipendenti regionali (c.d. 'agenti contabili interni') o terzi (c.d. 'agenti contabili esterni'). L'agente contabile è appositamente individuato e nominato, per ciascuno dei servizi di cui al comma 3, dalla struttura dipartimentale, o su espressa delega, dal servizio regionale competente individuato dalla Giunta regionale con atto regolamentare di cui al comma 10.

5. Entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario (31 gennaio dell'esercizio successivo) o comunque dalla cessazione della gestione, l'agente contabile deve presentare il conto di gestione alla Regione per il tramite del responsabile di procedimento disciplinato al comma 6.

6. La Regione individua e nomina con specifico atto di Giunta un responsabile del procedimento, in conformità con quanto disposto dall'articolo 139, comma 2, dell'allegato 1 al d. lgs. n. 174 del 26 agosto 2016, che svolge le seguenti attività:

a) identificazione della documentazione prevista dalla normativa in materia e dalla procedura telematica, per la predisposizione delle rese dei conti degli agenti contabili e trasmissione ai rispettivi agenti per la corretta predisposizione di quanto necessario;

b) raccolta delle rese dei conti degli agenti contabili;

c) verifica di corrispondenza di ciascuna resa dei conti con la contabilità generale;

d) parificazione formale di ciascuna resa dei conti che consiste nella dichiarazione di concordanza con le scritture della Regione;

e) predisposizione della proposta di deliberazione avente ad oggetto l'approvazione della resa dei conti da sottoporre alla Giunta regionale, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

f) trasmissione della documentazione di cui alla precedente lettera e) all'Organo di controllo interno per la predisposizione di specifico verbale di controllo/attestazione che dovrà essere rilasciato entro 15 giorni dall'acquisizione della stessa e costituirà allegato alla proposta di deliberazione di approvazione dei conti;

g) trasmissione al responsabile del servizio competente in materia finanziaria di ciascuna resa dei conti, comprensiva del provvedimento di approvazione di cui alla lettera e), ai fini della loro successiva trasmissione tramite il sistema informativo per la resa elettronica dei conti del portale servizi on line della Corte dei Conti, così come previsto dall'articolo 138, commi 3 e 4, dell'allegato 1 al d. lgs. n. 174/2016.

7. Qualora, a seguito delle verifiche di corrispondenza tra resa del conto e scritture contabili svolte dal responsabile del procedimento incaricato e responsabile della verifica contabile ovvero della parifica, come richiamato al comma 6, emergessero delle differenze, lo stesso responsabile del procedimento comunicherà agli agenti interessati le difformità chiedendone motivazione e riscontro entro 15 giorni.

8. Dopo la verifica del conto (parificazione) e la sua approvazione, entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione il responsabile del procedimento lo deposita, unitamente alla relazione dell'Organo di controllo interno, presso la Sezione della Corte dei Conti territorialmente competente.

9. Il conto, idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell'agente, può essere compilato e depositato anche mediante modalità telematiche così come stabilito dall'articolo 140, comma 2, dell'allegato 1 al d. lgs. n.174 del 2016.

10. L'attività di resa dei conti giudiziali da parte degli agenti contabili è attuata secondo modalità operative stabilite in un regolamento di esecuzione dalla Giunta regionale.

11. Gli Enti del Sistema Regione Molise, compresi gli organismi/enti strumentali, si adeguano alle disposizioni contenute nella presente legge regionale e nell'ambito delle proprie specifiche competenze provvedono a regolamentare la materia degli agenti contabili.

     Art.73-ter

(Scritture degli agenti contabili interni ed esterni)

1. Le scritture a cui sono obbligati gli agenti contabili devono essere tenute anche attraverso apposito sistema informatico regionale e gestite in ottemperanza ai principi di cui all'articolo 73-bis applicabili in Regione Molise.

2. I responsabili di ogni cassa economale sono responsabili della corretta tenuta e conservazione dei registri, dei moduli e delle ricevute di quietanza per le riscossioni effettuate dal servizio di cassa interno, ognuno per la propria competenza.

3. Le scritture ed ogni altra documentazione riguardante le operazioni di maneggio di denaro pubblico devono essere conservate per il periodo di tempo necessario al compimento dei termini di prescrizione e messe a disposizione degli Organi di controllo sia interni che esterni.

     Art.73-quater

(Conto giudiziale)

1. E' compito dell'agente contabile rendere al responsabile del procedimento, con cadenza annuale, il conto giudiziale in ordine alla propria gestione, per la successiva trasmissione alla Corte dei Conti.

2. Il conto giudiziale è il documento contabile che dà evidenza della gestione contabile al fine di determinare la sfera di responsabilità dell'agente contabile, responsabilità che è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave.

3. Gli agenti contabili hanno l'obbligo di operare nel rispetto di tutte le disposizioni legislative di riferimento. Essi sono tenuti a garantire il buon andamento di tutta la gestione ai medesimi affidata e hanno l'obbligo di tenere costantemente aggiornati i risultati di detta gestione. La gestione loro affidata e gli esiti della medesima devono essere organizzati in modo tale da consentire, in ogni tempo e in modo certo, chiaro e inequivocabile, il collegamento delle risultanze con le scritture elementari e generali tenute dal Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale.

4. Gli agenti contabili trasmettono entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il conto della propria gestione al responsabile del procedimento come individuato all'articolo 73-bis, comma 6, secondo le modalità operative stabilite nel regolamento di esecuzione di cui al comma 10 dello stesso articolo 73-bis.

5. Il responsabile del procedimento certifica che i conti giudiziali, redatti sulla base dei modelli previsti dalla normativa vigente, siano conformi alle scritture contabili della Regione Molise le cui risultanze sono riportate nel rendiconto generale dell'Ente e rilascia l'attestazione di parifica.

6. Qualora le risultanze di tali conti non corrispondano a quelle delle scritture contabili della Regione Molise, il responsabile del procedimento comunicherà agli agenti interessati le difformità chiedendone motivazione e riscontro entro 15 giorni.

7. Il responsabile del procedimento, espletate con esito positivo le verifiche di cui al presente articolo, assume le rese del conto degli agenti contabili con apposita deliberazione di Giunta regionale proposta dallo stesso responsabile del procedimento.
8. Il responsabile del procedimento trasmette la documentazione di cui al comma 7 all'Organo di controllo interno per le verifiche di competenza da riportare nel proprio verbale, come previsto all'articolo 73-bis, comma 6, lett. f), e trasmette, inoltre, la deliberazione di Giunta regionale approvata al responsabile del Servizio competente in materia finanziaria per la successiva trasmissione mediante inserimento nell'applicativo della Corte dei Conti.

9. Il Direttore del Dipartimento competente in materia finanziaria, entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto generale da parte della Regione, mediante specifico provvedimento regionale, prende atto di tutti i conti resi e parificati e provvede al deposito, per il tramite del Servizio competente in materia finanziaria, mediante modalità telematica, all'inserimento nell'applicativo delle rese dei conti degli agenti contabili.

10. La documentazione a corredo deve essere custodita presso il servizio regionale cui l'agente Contabile fa capo e trasmessa al giudice contabile solo se espressamente richiesta in sede di esame del conto.

     Art.7-quinquies

(Anagrafe degli agenti contabili)

1. Il responsabile del servizio competente in materia finanziaria ha l'incarico di caricare e aggiornare, tramite il sistema informativo per la resa elettronica dei conti del portale servizi on line della Corte dei Conti, i dati relativi agli agenti contabili della Regione Molise nominati secondo quanto previsto dall'articolo 73-bis, comma 4, entro 30 giorni dalla comunicazione allo stesso del provvedimento di nomina e dei dati obbligatori previsti dal portale.'.

 

     Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2013, n. 6)

1. Alla legge regionale 15 luglio 2013, n. 6 (Istituzione del Collegio dei revisori dei conti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: 'd-bis) svolge il ruolo di organo di controllo interno per la relazione sui conti giudiziali degli agenti contabili della Regione;';

b) all'articolo 11, comma 1, le parole '20 per cento' sono sostituite dalle parole '22 per cento'.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle norme di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse previste alla Missione 01 - Programma 01 - Titolo I dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di previsione per il triennio 2019-2021.

 

     Art. 5. (Aggiornamento dei canoni tratturali)

1. In attuazione delle competenze regionali in materia di gestione del demanio tratturale ai sensi della L.R. 11 aprile 1997, n. 9 (Tutela, valorizzazione e gestione del demanio tratturi), e del relativo regolamento di attuazione n. 1 dell'8 gennaio 2003, con riferimento al titolo V dello stesso regolamento ed in particolare dell'articolo 18, la Giunta regionale provvede con proprio atto all'aggiornamento dei canoni di concessione dei suoli tratturali, inclusi i canoni di cui all'articolo 26 del regolamento.

2. Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale fissa gli importi delle spese di istruttoria relative al rilascio delle concessioni di suoli tratturali e delle sanzioni per occupazioni abusive di superfici tratturali e per mancati versamenti dei canoni annuali previsti in concessione.

3. La legge di bilancio pluriennale della Regione, a decorrere dall'esercizio 2020, istituisce idoneo capitolo di spesa da finanziarsi con i proventi derivanti dalle entrate annuali delle concessioni di cui al comma 2, per un importo pari al cento per cento dell'ammontare dei canoni concessori riscossi nell'anno precedente, da destinare alle attività di gestione, valorizzazione e vigilanza in materia di demanio tratturale.

4. La legge regionale 5 maggio 2005, n. 19, recante 'Promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio tratturale e della civiltà della transumanza nella Regione Molise' è abrogata.

 

     Art. 6. (Aggiornamento dei canoni per l'utilizzo delle foreste demaniali)

1. In attuazione delle competenze regionali in materia di gestione del demanio forestale, la Giunta regionale provvede con proprio atto all'aggiornamento dei canoni di concessione per l'utilizzo delle foreste demaniali.

2. Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale fissa gli importi delle spese di istruttoria relative al rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle foreste demaniali e delle sanzioni per occupazioni abusive di superfici di foreste demaniali e per mancati versamenti dei canoni annuali previsti in concessione.

3. La legge di bilancio pluriennale della Regione, a decorrere dall'esercizio 2020, istituisce idoneo capitolo di spesa da finanziarsi con i proventi derivanti dalle entrate annuali delle concessioni di cui al comma 2, per un importo pari al cento per cento dell'ammontare dei canoni concessori riscossi nell'anno precedente, da destinare alle attività di gestione, valorizzazione e vigilanza in materia di foreste demaniali regionali, anche attraverso piani di rimboschimento.

 

     Art. 7. (Funzioni regionali in materia di sismica)

1. La Regione Molise, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche come previste dagli articoli 93 e 94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e ss.mm.ii. istituisce i diritti di segreteria quali contributi da corrispondere in sede di presentazione di istanza di autorizzazione sismica di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 settembre 2011, n. 25.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento di attuazione per la determinazione dell'entità e delle modalità del relativo versamento.

3. È istituito, per il bilancio previsionale 2019-2021, apposito capitolo di entrata al Titolo 3 - Tipologia 100 - Categoria 200.

 

     Art. 8. (Soppressione degli Enti provinciali per il Turismo di Campobasso e di Isernia e riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo dell'Amministrazione regionale)

1. Per le finalità richiamate al comma 1, lett. a) e c), dell'articolo 15 della legge regionale n. 11 del 18 aprile 2014 e per la definizione di una strategia istituzionale di promozione turistica regionale improntata all'efficienza, al buon andamento dell'azione amministrativa e al rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, sono soppressi l'Ente Provinciale per il Turismo di Campobasso e l'Ente Provinciale per il Turismo di Isernia e le relative funzioni sono internalizzate nella struttura regionale competente per materia.

2. La Regione Molise, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dei soppressi Enti Provinciali per il Turismo e nei diritti reali di godimento e di proprietà sui beni strumentali posseduti dagli stessi Enti per il turismo.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le deliberazioni necessarie per la messa in liquidazione dell'Ente Provinciale per il Turismo di Campobasso e dell'Ente Provinciale per il Turismo di Isernia con previsione di gestione commissariale unica con funzione liquidatoria, per le attività di ricognizione dei rapporti attivi e passivi, per la redazione dei piani di conferimento e per la devoluzione delle competenze in materia turistica.

4. L'Amministrazione regionale subentra altresì nei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato del personale dipendente degli EPT di Campobasso e Isernia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con conservazione del trattamento giuridico ed economico in godimento.

5. La Giunta regionale, con propria delibera, stabilisce la data del subentro dell'Amministrazione regionale nei rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato in essere presso gli Enti Provinciali per il Turismo di Campobasso e Isernia.

6. Le risorse finanziarie occorrenti per assicurare le finalità del presente articolo, quantificate in euro 20.000,00 e riferite alle attività liquidatorie, trovano copertura nella missione 14, programma 05, titolo 1, del bilancio di previsione 2019-2021.

     Art. 9. (Norme in materia di gestione commissariale delle Comunità montane)

1. Al fine di provvedere al riordino complessivo delle disposizioni regionali in materia di deleghe di funzioni e di esercizio associato in coerenza con l'evoluzione degli assetti istituzionali a livello statale e alla relativa disciplina, al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 22/2012, come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 1/2016, le parole 'sei esercizi successivi' sono sostituite dalle parole 'sette esercizi successivi'.

2. Gli oneri relativi all'attuazione del presente articolo trovano copertura alla Missione 9, Programma 7, Titolo 1, del bilancio di previsione 2019-2021.

3. La Giunta regionale è tenuta alla presentazione di una relazione puntuale al Consiglio regionale riguardante le specifiche attività di ogni commissario liquidatore, con esplicita indicazione delle somme e delle attività riguardanti la medesima, ivi incluse stipule di contratti per il personale, rimborsi spese e acquisti, con relative causali, entro il 31 luglio 2019.

 

     Art. 10. (Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2015, n. 4)

1. Alla legge regionale 26 marzo 2015, n. 4 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP) - Giacomo Sedati), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 3-bis è sostituito dal seguente: '1. L'Amministratore unico è nominato, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, tra i direttori di dipartimento della Giunta regionale, tra i dirigenti regionali ovvero tra i direttori di servizio dell'Agenzia, in possesso dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza nei settori di competenza dell'Agenzia. Il trattamento economico dell'incaricato si conforma ai principi di cui all'articolo 24, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..';

b) il comma 4 dell'articolo 3-bis è abrogato.

 

     Art. 11. (Accesso alla anticipazione di liquidità prevista dall'articolo 1, commi da 849 a 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. E' iscritta nel bilancio di previsione 2019-2021, nell'anno 2019, l'anticipazione di liquidità richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a ai sensi dell'articolo 1, commi da 849 a 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo di euro 201.345,96 per il pagamento di debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2018.

2. L'anticipazione è rimborsata sulla base della liquidità dell'ente ed in ogni caso entro il 28 dicembre 2019, scontando un tasso di interesse debitore pari al parametro Euribor in relazione ad un periodo di tre mesi, rilevato il secondo giorno lavorativo bancario antecedente l'inizio di ciascun trimestre solare dell'anno 2019, maggiorato del margine (che rimarrà fisso per tutta la durata dell'anticipazione) quotato da Cassa Depositi e Prestiti il 14 gennaio 2019 e pari a 0,980 per cento.

3. L'anticipazione determina un costo a carico del bilancio di previsione 2019-2021 per interessi stimato in euro 2.000,00 iscritti alla Missione 50, Programma 01, Titolo I.

4. L'anticipazione di cui al presente articolo non costituisce indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e alla stessa non si applica l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

5. L'anticipazione di cui al presente articolo è iscritta nel bilancio di previsione 2019-2021 come segue:

a) Entrata: Titolo 6, Tipologia 200, Categoria 200 (Anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 1 commi da 849 a 857, l. 30/12/2018, n.145);

b) Spesa: Missione 50, Programma 02, Titolo 4 (Restituzione anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 1 commi da 849 a 857, l. 30/12/2018 n.145);

c) Spesa: Missione 50, Programma 01, Titolo 1 (Interessi passivi su anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 1 commi da 849 a 857, l. 30/12/2018 n.145).

 

     Art. 12. (Termine di pagamento delle fatture mensili del TPL su gomma)

1. A parziale modifica di quanto disposto al comma 5 dell'articolo 9 dei vigenti contratti di servizio per l'esercizio del Trasporto Pubblico locale ed in ottemperanza a quanto disposto dal d. lgs. n. 192/2012 che ha recepito la direttiva comunitaria 16 febbraio 2011, n. 2011/7/UE, il termine per il pagamento delle fatture mensili, rimesse dalle ditte concessionarie del servizio di Trasporto Pubblico Locale su gomma, è fissato in giorni 30 (trenta).

2. Contestualmente alla fattura le imprese affidatarie di servizi del Trasporto Pubblico Locale dovranno trasmettere, pena il rifiuto della fattura inviata attraverso il Sistema di Interscambio SdI, anche la documentazione afferente i titoli di viaggio emessi e l'incasso mensile, utilizzando i modelli predisposti dal Servizio regionale competente in materia di trasporti.

 

     Art. 13. (Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2016, n. 5)

1. L'articolo 13 della legge regionale 4 maggio 2016, n. 5 (Legge di stabilità regionale 2016), è sostituito dal seguente:

'Art. 13

(Imprese affidatarie di servizi minimi)

1. Le imprese affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale a finanziamento pubblico, che effettuano anche altre attività di trasporto a rischio d'impresa, possono optare fra il regime di separazione societaria e il regime di contabilità separata, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio amministrativo ovvero entro sessanta giorni dall'inizio delle attività.

2. Le aziende di cui al comma 1 che abbiano scelto o scelgano il regime di separazione contabile, fermo restando l'obbligo della distinzione della utilizzazione di personale e autobus, dovranno rispettare il principio in forza del quale i conti operativi corrispondenti a ciascuna attività economica, come pure i ricavi ed i costi fissi, devono essere imputati in maniera conforme ai principi contabili.'.

2. Per l'esercizio amministrativo 2019, l'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale, entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, approverà linee guida finalizzate alla corretta individuazione delle poste di bilancio e alla compilazione del cosiddetto modello TR, che le imprese sono tenute ad esibire alla Regione a fine di ogni esercizio annuale.

 

     Art. 14. (Variazione delle tariffe dei titoli di viaggio del Trasporto Pubblico Locale)

1. I soli titoli di viaggio emessi ed incassati direttamente dalle imprese affidatarie del trasporto pubblico extraurbano, approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 2154 del 30/12/1998, sono rivalutati secondo gli indici ISTAT, dal 1999, per le famiglie di operai ed impiegati, a far data dal 31° giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La maggiore somma derivante dall'aumento stabilito al comma 1, computata sugli incassi dichiarati nel precedente anno solare, sarà decurtata dal corrispettivo mensile di ciascuna azienda, per come riconosciuto dai vigenti contratti di servizio stipulati fra la Regione e ciascuna delle società affidatarie del servizio di trasporto pubblico locale.

3. Il sistema di computo di cui al comma 2 avrà vigenza fino all'acquisizione diretta da parte della Regione dei dati inerenti gli introiti da traffico mediante sistemi informatici di rilevamento.

4. Per l'anno 2019, la maggiore somma derivante dagli aumenti tariffari verrà computata sugli incassi dichiarati dalle imprese affidatarie nel 2018 nei periodi mensili corrispondenti a quelli di effettiva adozione del nuovo sistema tariffario.

5. E' fatto salvo il meccanismo di determinazione dei costi effettivi e del corrispettivo contrattuale riconosciuto a ciascuna impresa, come previsto dall'articolo 9 del contratto di servizio, in applicazione della deliberazione di Giunta regionale 9 agosto 2011, n. 644.

 

     Art. 15. (Riordino dell'assetto organizzativo del Sistema Regione Molise)

1. Al fine di razionalizzare e dare uniformità di procedure, la Giunta regionale è autorizzata a regolamentare con apposita disciplina l'utilizzo delle risorse umane all'interno del c.d. Sistema Regione Molise, istituito dall'articolo 7 della L.R. n. 16/2010 e ss.mm.ii., tenendo conto della natura giuridica e delle fonti di finanziamento degli Enti rientranti nel predetto Sistema Regione di cui alla Tabella A1 allegata alla L.R. 4 maggio 2016, n. 5, e ss.mm.ii.

2. La disciplina di cui al comma 1 inerente l'utilizzazione in posizione di distacco del personale dipendente della Regione Molise e degli Enti inseriti nella Tabella A1 allegata alla L.R. 4 maggio 2016, n. 5, deve essere improntata ai seguenti principi:

a) è ammesso il ricorso all'istituto della utilizzazione in posizione di distacco per il personale dipendente degli Enti inseriti nella Tabella A1, allegata alla L.R. 4 maggio 2016, n. 5, presso l'Amministrazione regionale e/o presso gli Enti della predetta Tabella A1;

b) il personale dipendente degli enti di cui alla tabella A1, allegata alla L.R. 4 maggio 2016, n. 5, e il personale dipendente della Regione, utilizzato in posizione di distacco, conserva la posizione giuridica ed economica in godimento al momento dell'attivazione del distacco;

c) l'utilizzazione in posizione di distacco non si configura giuridicamente quale instaurazione di rapporto di comando;

d) la titolarità del rapporto d'impiego resta in capo all'Ente che autorizza il proprio personale a svolgere la prestazione lavorativa presso l'Amministrazione regionale e/o presso altro Ente di cui alla Tabella A1;

e) il periodo di distacco dei dipendenti è equiparato al servizio prestato presso l'ente di appartenenza;

f) gli oneri finanziari relativi al costo ordinario del personale con qualifica non dirigenziale sono a carico dei bilanci dei rispettivi enti di appartenenza. Gli oneri finanziari relativi alla remunerazione degli istituti del lavoro straordinario, dei rimborsi per missione fuori sede, degli eventuali incarichi di responsabilità di unità operative organiche, con esclusione della produttività individuale o istituto equivalente che resta a carico dell'ente di appartenenza, sono a carico dei bilanci degli enti che utilizzano il personale attraverso l'istituto del distacco [1];

g) gli oneri finanziari relativi al costo ordinario del personale con qualifica dirigenziale (stipendio tabellare e retribuzione di posizione) sono a carico dei bilanci dei rispettivi enti di appartenenza. A seguito della valutazione positiva della performance individuale, ai sensi delle vigenti discipline degli enti che utilizzano il personale in distacco, ai dirigenti in posizione di utilizzazione può essere riconosciuta, qualora ne ricorrano le condizioni, la quota differenziale tra la misura massima del risultato prevista presso l'ente di appartenenza e la misura massima di risultato prevista per i dirigenti dell'ente presso il quale si è utilizzati, con imputazione sul relativo fondo per il trattamento accessorio, senza maggiore spesa [2];

h) gli incarichi di funzione dirigenziale, nel numero massimo di complessivi 3, conferiti al personale inquadrato nel ruolo dirigenziale dipendente dei predetti enti, conferiti dalla Giunta regionale presso strutture regionali non sono computati ai fini del calcolo della quota di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del d. lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii [3];

i) l'utilizzazione in posizione di distacco non può superare i 24 mesi, salvo diverso accordo tra gli enti.

3. Al fine del raggiungimento di obiettivi comuni, nell'ottica della più ampia e leale collaborazione fra gli enti del c.d. Sistema Regione Molise, la Giunta regionale è autorizzata altresì a regolamentare con apposita disciplina l'utilizzo delle risorse umane all'interno del c.d. Sistema Regione Molise, tenendo conto della natura giuridica e delle fonti di finanziamento degli Enti inseriti nella Tabella A2 – Società partecipate, allegata alla L.R. 4 maggio 2016, n. 5, e ss.mm.ii., secondo i seguenti principi:

a) è ammesso il ricorso all'istituto della utilizzazione in posizione di distacco per il personale dipendente degli Enti inseriti nella Tabella A2 – Società partecipate, allegata alla L.R. 4 maggio 2016, n. 5, e ss.mm.ii. presso l'Amministrazione regionale e/o presso gli Enti della predetta Tabella A1;

b) la titolarità del rapporto d'impiego dei dipendenti delle società partecipate di cui alla Tabella A2 allegata alla L.R. n. 5/2016, resta in capo alla medesima società che autorizza i dipendenti a svolgere la propria attività lavorativa presso l'Amministrazione regionale e/o presso gli Enti inseriti nelle Tabelle A1 e A2 – Società partecipate, al fine del raggiungimento di obiettivi comuni;

c) il periodo di distacco dei dipendenti, che non può superare i 12 mesi, eventualmente rinnovabili e/o prorogabili, è equiparato al servizio prestato presso la società di appartenenza;

d) il personale dipendente degli Enti inseriti nella Tabella A2 – Società partecipate, utilizzato in posizione di distacco, mantiene la posizione giuridica ed economica prevista dal contratto collettivo di lavoro della società di appartenenza. La potestà datoriale per i lavoratori utilizzati in posizione di distacco resta sempre in capo agli Enti di appartenenza, cui compete la gestione degli istituti contrattuali vigenti;

e) lo svolgimento della prestazione lavorativa dei dipendenti delle società partecipate di cui alla Tabella A2 utilizzati in posizione di distacco non si configura giuridicamente quale instaurazione del rapporto di comando, né dà luogo alla costituzione in capo ai medesimi dipendenti utilizzati in distacco di alcun diritto di preferenza e/o precedenza ai fini di eventuali procedure assunzionali, né tantomeno gli stessi possono invocare alcun diritto di inquadramento nell'organico dell'Ente utilizzatore in ragione del periodo di attività svolto;

f) i dipendenti degli Enti di cui alla Tabella A2 – Società partecipate utilizzati in posizione di distacco per il raggiungimento di obiettivi comuni dovranno continuare ad osservare l'orario di servizio vigente presso la società di appartenenza così come ivi articolato e disciplinato;

g) l'Ente del Sistema Regione presso il quale i dipendenti delle società partecipate della Tabella A2 sono utilizzati in posizione di distacco provvede a raccogliere e trasmettere i dati inerenti le presenze/assenze, così come rilevati, periodicamente;

h) le società partecipate di cui alla Tabella A2, che autorizzano l'utilizzazione in posizione di distacco dei propri dipendenti, sono tenute a fornire agli Enti utilizzatori tutti gli elementi di conoscenza inerenti gli istituti contrattuali connessi alla prestazione lavorativa;

i) gli oneri finanziari relativi al costo ordinario ed accessorio del personale con qualifica non dirigenziale delle società partecipate di cui alla Tabella A2, utilizzato in posizione di distacco, sono a totale carico dei bilanci dei rispettivi enti di appartenenza [4];

j) al personale con qualifica dirigenziale dipendente delle società partecipate di cui alla Tabella A2 allegata alla L.R. 4 maggio 2016, n. 5, e ss.mm.ii., utilizzato in posizione di distacco, in ragione della eterogeneità dei CCNL di riferimento, non può essere conferito alcun incarico di funzione dirigenziale presso l'ente utilizzatore;

k) gli oneri finanziari relativi al costo del personale con qualifica dirigenziale, nelle diverse componenti anche di natura accessoria e variabile, sono a totale carico dei bilanci dei rispettivi enti di appartenenza.

4. Il coordinamento delle procedure di utilizzazione in posizione di distacco del personale della Regione e degli enti inseriti nelle Tabelle A1 e A2 – Società partecipate allegate alla L.R. 4 maggio 2016, n. 5, e ss.mm.ii. appartiene all'Amministrazione regionale.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

 

     Art. 16. (Accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune)

1. In armonia con l'articolo 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e al fine di promuovere l'efficacia delle politiche per la salute attraverso la realizzazione di specifici programmi e interventi nonché programmi di rilevanza regionale, è ammesso il ricorso all'istituto della utilizzazione in posizione di distacco di personale dagli Enti rientranti nel sistema sanitario regionale (ASREM e ARPA) verso le strutture della Giunta regionale e nel rispetto delle prerogative del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, secondo i seguenti principi:

a) è consentita l'utilizzazione in posizione di distacco temporaneo delle risorse umane dagli enti del sistema sanitario regionale alle strutture regionali funzionalmente competenti in materia di politiche sanitarie e di tutela dell'ambiente e della salubrità dell'aria e delle acque;

b) gli incarichi di funzione dirigenziale, nel numero massimo di tre, conferiti al personale inquadrato nel ruolo dirigenziale dipendente dei predetti enti da parte della Giunta regionale presso strutture competenti in materia di programmazione sanitaria, tutela della salute, tutela dell'ambiente, non sono computati ai fini del calcolo della quota di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del d. lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. [5];

c) i dipendenti degli enti indicati al presente comma, inquadrati nel ruolo dirigenziale e non dirigenziale, conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento all'attivazione della utilizzazione in posizione di distacco presso la Regione Molise;

d) la titolarità del rapporto di impiego dei medesimi dipendenti resta in capo agli enti indicati al presente comma, che autorizzano le medesime risorse umane a svolgere la propria attività lavorativa per la realizzazione di programmi, interventi e attività di interesse comune, presso le strutture dell'Amministrazione regionale. In ogni caso, l'utilizzazione in posizione di distacco non si configura quale rapporto di comando;

e) ai dipendenti degli enti di cui al presente comma, utilizzati presso le strutture regionali, l'Amministrazione regionale può, al ricorrere delle condizioni prescritte dalle vigenti discipline regionali, conferire la responsabilità di unità operative organiche;

f) gli oneri finanziari relativi al costo ordinario del personale con qualifica non dirigenziale sono a carico dei bilanci dei rispettivi enti di appartenenza. Gli oneri finanziari relativi alla remunerazione degli istituti del lavoro straordinario, dei rimborsi per missione fuori sede, degli eventuali incarichi di responsabilità di unità operative organiche con esclusione della produttività individuale o istituto equivalente, sono a carico del bilancio della Regione Molise [6];

g) gli oneri finanziari relativi al costo ordinario del personale con qualifica dirigenziale (stipendio tabellare e retribuzione di posizione) sono a carico dei bilanci dei rispettivi enti di appartenenza. A seguito della valutazione positiva della performance individuale, ai sensi della vigente disciplina regionale, ai dirigenti in posizione di utilizzazione può essere riconosciuta, qualora ne ricorrano le condizioni, la quota differenziale tra la misura massima del risultato prevista presso l'ente di appartenenza e la misura massima di risultato prevista per i dirigenti regionali, con imputazione sul relativo fondo per il trattamento accessorio, senza maggiore spesa [7].

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale.

 

     Art. 17. (Adeguamento dell'articolo 11-bis della legge regionale del 23/03/2010, n. 10, al nuovo assetto organizzativo di cui alla deliberazione di Giunta regionale 30 giugno 2018, n. 321)

1. La Regione Molise organizza, nell'ambito del proprio apparato burocratico e nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al personale dipendente, la funzione dell'avvocatura per la difesa in giudizio dell'amministrazione.

2. L'esercizio della funzione di avvocatura si ispira ai canoni di piena indipendenza, autonomia, esclusività e stabilità nella trattazione degli affari legali.

3. Le funzioni di avvocatura della Regione Molise sono svolte dai dipendenti con profilo professionale di 'avvocato', assegnati al Servizio Avvocatura Regionale, quale Servizio 'autonomo' della Presidenza della Giunta regionale, con sede presso la Presidenza della Giunta regionale.

4. E' istituito il ruolo professionale degli Avvocati della Regione Molise, nel quale sono inseriti di diritto gli Avvocati, iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio Avvocatura regionale; i successivi inserimenti avvengono previo reclutamento mediante specifiche procedure selettive, accertato il fabbisogno.

5. L'organizzazione e l'attività dell'Avvocatura regionale, conformemente ai principi dell'ordinamento professionale forense, è demandata ad apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 18. (Ulteriore sospensione di contributo ai gruppi consiliari)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2022 non è corrisposto il contributo aggiuntivo per il funzionamento dei gruppi consiliari, pari a 0,05 euro per abitante della regione, previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 19. (Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 è aggiunto il seguente: '1-bis. La Giunta e l'Ufficio di presidenza del Consiglio procedono, almeno a cadenza triennale, alla revisione delle proprie dotazioni organiche e delle rispettive strutture organizzative, nonché alla programmazione dei fabbisogni professionali. La dotazione organica del Consiglio regionale non può essere inferiore al tredici per cento del totale del personale della Regione.'.

2. In fase di prima applicazione si procederà alla revisione della dotazione organica entro il 31 agosto 2019.

 

     Art. 20. (Gestione liquidatoria delle Comunità montane)

1. Le Commissioni consiliari competenti, anche in forma congiunta, si impegnano entro il 30/9/2019 a relazionare al Consiglio regionale sulle opportune verifiche in riferimento alla gestione liquidatoria e a garantire il rispetto dei termini previsti dalla legge. Contemporaneamente le Commissioni formuleranno proposte in merito alla nuova organizzazione delle funzioni in capo alle Comunità montane.

 

     Art. 21. Permanenza degli uffici e del personale regionale nella provincia di Isernia e nell'area del Basso Molise - Termoli)

1. In vista della riorganizzazione della struttura regionale e del personale, viene assicurata la presenza nei territori di Isernia e di Termoli di tutte le attività attualmente esistenti con la possibilità, ove necessario, di garantire ulteriori servizi.

     Art. 22. (Misure orientate a garantire la massima trasparenza degli atti della CUC)

1. Nel rispetto degli obblighi di trasparenza dell'azione amministrativa stabiliti dalla normativa vigente, al fine di contribuire alla massima trasparenza delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici, la Centrale Unica di Committenza, istituita dall'art. 22 della legge regionale n. 8 del 2015, entro sei mesi giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, pubblica sul portale eproc.regione.molise.it e mantiene costantemente aggiornato l'elenco delle procedure attive e di quelle affidate nei cinque anni precedenti con i relativi atti.

2. La Centrale Unica di Committenza, in riferimento alle procedure di cui al comma 1, pubblica sul portale eproc.regione.molise.it e mantiene aggiornati i seguenti dati in formato tabellare:

a) ente affidante (amministrazione regionale/enti del Sistema Regione Molise/enti locali della regione/enti del Servizio Sanitario Regionale);

b) oggetto della procedura;

c) valore dell'appalto;

d) data di affidamento;

e) data di eventuale sospensione;

f) data di chiusura della procedura;

g) soggetto aggiudicatario;

h) motivo della eventuale sospensione o annullamento della procedura.

3. La Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento presenta al Consiglio regionale una dettagliata relazione afferente lo stato di attuazione degli atti di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 23. (Riforma dei Piani sociali)

1. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale avanza al Consiglio regionale una proposta di riordino dei Piani sociali.

2. La proposta viene avanzata dopo aver sentito le associazioni del settore, i Piani sociali e la Commissione regionale tripartita.

 

     Art. 24. (Recepimento delle diposizioni della legge 28 giugno 2016, n. 132)

1. La Giunta regionale provvede a recepire le disposizioni della legge 28 giugno 2016, n.132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), entrata in vigore il 14 gennaio 2017.

2. L'istituzione del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente garantisce la necessaria funzione di controllo pubblico in materia di qualità dell'ambiente e sicurezza della salute delle persone. In particolar modo l'introduzione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) orienta l'operato dell'amministrazione regionale nei riguardi della protezione ambientale verso un approccio omogeneo a livello nazionale.

 

     Art. 25. (Fondo pro Venezuela. Impatto)

1. Al fine di fronteggiare la crisi umanitaria del Venezuela e per favorire il reinserimento dei cittadini molisani rientrati in regione a seguito della stessa, in attuazione rispetto a quanto disposto unitariamente dal Consiglio regionale al riguardo, è istituito il fondo 'Finanziamento per il reinserimento dei cittadini molisani rientrati dal Venezuela'.

2. Il fondo viene finanziato per un primo avvio con euro 30.000, a valere sulle risorse della Missione 5 - Programma 1, Titolo I.

3. La Giunta regionale, sentiti i Comuni e le associazioni interessate, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, adotta linee guida per le modalità operative per la fruizione dello stanziamento.

 

     Art. 26. (Organizzazione di giornate ed eventi celebrativi previsti da leggi regionali)

1. Le 'Giornate' e gli altri eventi celebrativi, commemorativi e di incontro previsti come ricorrenti da leggi della Regione sono programmati ed organizzati a cura della Presidenza del Consiglio regionale, anche in deroga alle previsioni delle stesse leggi regionali.

 

     Art. 27. (Rifinanziamento dell'articolo 6 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9)

1. Al fine di incentivare l'esodo degli operatori della formazione professionale iscritti all'Albo, sono rifinanziate le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9.

2. Per gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in euro 200.000,00 per l'anno 2019, è autorizzata la relativa spesa a valere sulla Missione 15 - Programma 2 - Titolo I.

 

     Art. 28. (Modifiche agli articoli 8 ed 8-bis della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20)

1. Alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 20 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8, il comma 4 è sostituito dal seguente: '4. All'atto del loro ricevimento dai gruppi consiliari, il Presidente del Consiglio regionale trasmette i rendiconti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti avendo cura di farli pervenire alla Sezione stessa entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012. Il Presidente del Consiglio trasmette altresì i rendiconti al Collegio dei Revisori dei Conti per il rilascio del competente parere.';

b) all'articolo 8, comma 4-bis, dopo le parole 'le trasmette', le parole ', entro 5 giorni,' sono soppresse;

c) all'articolo 8-bis, in fine, sono soppresse le parole 'e si muniscono del parere del Collegio sul rendiconto'.

 

     Art. 29. (Modifiche all'articolo 8-bis della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 2)

1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 8-bis della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 2 (Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale) è aggiunto il seguente: '4-ter. Alla gestione amministrativa dei contratti ed al pagamento delle relative spettanze ai collaboratori di cui al presente articolo, provvedono gli uffici della Giunta regionale competenti alla gestione per le strutture di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n.15.'.

 

     Art. 30. (Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2000, n. 23)

1. Alla legge regionale 13 aprile 2000, n. 23 (Nuova disciplina della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

'Art. 3

(Composizione)

1. La Commissione è composta:

a) da n. 14 elette/i dal Consiglio regionale, in esito alla procedura di cui alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 16 fra le persone in possesso di riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico, politico e sindacale in riferimento ai compiti della Commissione, le cui candidature sono proposte anche dalle associazioni di volontariato e dalle associazioni degli imprenditori e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative a livello regionale;

b) dal Consigliere di parità di cui alla legge n. 125/1991 che:

1) riferisce in merito agli atti ed ai provvedimenti amministrativi delle Regioni che presentino interesse in relazione alle problematiche della parità;

2) funge da tramite tra la Commissione e l'Agenzia Regionale Molise Lavoro di cui alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 27;

3) elabora proposte di progetti di azioni positive;

c) da n. 1 funzionario dell'assessorato regionale al lavoro con funzioni anche di segretario.

2. Della Commissione non possono far parte coloro che ricoprono la carica di consigliere regionale, provinciale o comunale.

3. Nel complesso delle nomine nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima.'.

2. In fase di prima applicazione la modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 23 del 2000 è immediatamente applicabile.

 

     Art. 31. (Integrazione alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 16)

1. Alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 16 (Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale) dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

'Art. 6-bis

Costituzione di nuovi organi amministrativi

1. Nei casi di istituzione, mediante legge regionale, di nuovi organi amministrativi, il Consiglio regionale o la Giunta regionale, a seconda della competenza stabilita, provvedono alle nomine o designazioni occorrenti per rendere operativo l'organo entro il termine previsto dalla legge istitutiva. Qualora il Consiglio o la Giunta non provvedano almeno tre giorni prima della scadenza del termine, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali devono comunque esercitarla entro il termine medesimo.

2. Se la legge istitutiva non prevede espressamente il termine per la costituzione dell'organo amministrativo, le nomine o designazioni sono disposte entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, secondo il riparto di competenze di cui al comma 1.

3. Per gli adempimenti di cui al presente articolo vale quanto previsto all'articolo 6, commi 3 e 4, secondo periodo.'.

 

     Art. 32. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2003, n. 25) [8]

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2003, n. 25 (Norme per l'elaborazione e l'attuazione del Piano di gestione dei rifiuti) è inserito il seguente comma: '3-bis. La Regione persegue l'obiettivo di limitare nel proprio territorio lo smaltimento di rifiuti speciali di provenienza extra regionale, nel limite della percentuale del totale dei rifiuti, speciali e non, trattati nel territorio regionale, scelta dalla Giunta regionale dopo relazione della struttura tecnica. Il competente servizio regionale emana, a tal proposito, specifiche direttive.'.

 

     Art. 33. (Inserimento dell'articolo 27-bis nella legge regionale 7 agosto 2003, n. 25)

1. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 7 agosto 2003, n. 25 (Norme per l'elaborazione e l'attuazione del Piano di gestione dei rifiuti) è inserito il seguente:

'Art. 27-bis

Azioni per lo sviluppo del recupero dei rifiuti

1. La Regione, gli enti locali e i gestori dei servizi provvedono all'approvvigionamento di beni attraverso prodotti provenienti dal mercato del riciclaggio per una quota non inferiore al 35 per cento del fabbisogno annuo. Nei capitolati per gli appalti di opere pubbliche deve essere previsto l'utilizzo di materiali derivanti da attività di recupero di rifiuti.

2. La Regione e gli enti locali prevedono una progressiva dismissione, nell'ambito del servizio della ristorazione collettiva e dell'approvvigionamento della fornitura di derrate alimentari, dei prodotti monouso, come stoviglie e posate, in plastica, sostituendoli con prodotti riutilizzabili, biodegradabili o riciclabili.

3. La Regione prevede incentivi per gli enti locali che provvedono, nell'ambito del servizio della ristorazione collettiva delle mense scolastiche e della fornitura di derrate alimentari, all'approvvigionamento di beni attraverso prodotti riutilizzabili, biodegradabili o riciclabili in luogo dei prodotti monouso in plastica, anche ai fini dell'educazione ambientale.

4. La Regione promuove, anche attraverso la concessione di contributi alle imprese nei limiti di intensità di aiuto previsti dall'Unione europea:

a) la definizione di sistemi omogenei di raccolta differenziata estesa alle categorie dei beni durevoli e dei rifiuti da imballaggio;

b) la diffusione di sistemi di imballaggi cauzionati a rendere per gli utilizzatori industriali, tra cui il deposito cauzionale presso la ristorazione collettiva e le catene di grande distribuzione;

c) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sui comportamenti di consumo orientato al contenimento della produzione dei rifiuti.

5. La Regione, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili, indicati dalla direttiva del Consiglio del 19 novembre 2008 (2008/98/CE) relativa alle discariche di rifiuti, promuove azioni dirette con gli enti locali a:

a) realizzare nuovi piccoli impianti per la produzione di compost di qualità, da utilizzare prioritariamente alle sostanze ammendanti del suolo, e istituire un marchio di qualità del compost molisano;

b) sostenere iniziative, da parte degli enti locali, per la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;

c) incentivare l'estrazione di energia recuperabile dalla sostanza organica.'.

 

     Art. 34. (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 2007, n. 17)

1. L'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 2007, n. 17 (Interventi a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi o affetti da patologie rare) è sostituito dal seguente:

'Art. 2

Contributi

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Azienda sanitaria regionale del Molise (A.S.Re.M.) rimborsa al cittadino in attesa di trapianto, o che ha già subìto trapianto, al cittadino affetto da patologia rara, se riconosciuta tale dal Ministero della Salute e non trattabile nelle strutture sanitarie della regione, nonché ai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 le spese di cui al comma 2 sostenute in conseguenza di ricoveri presso strutture sanitarie pubbliche in Italia o all'estero dovuti a:

a) esami preliminari ed esami per la tipizzazione tissutale;

b) intervento di trapianto;

c) tutti i controlli successivi nonché quelli derivanti dalle complicanze dell'intervento stesso, se non effettuabili in regione;

d) trattamenti sanitari nel caso di patologie rare e nel caso di patologie gravi non trattabili in regione di cui sono affetti i minori e nel caso di gravi patologie non trattabili in regione per cui è stato necessario il trattamento presso Istituti al di fuori del territorio regionale;

e) eventuale espianto da donatore.

2. La A.S.Re.M. rimborsa all'assistito ed agli eventuali accompagnatori, nonché al donatore ed ai suoi eventuali accompagnatori, purché adeguatamente documentate:

a) le spese sostenute per il viaggio, compreso il mezzo aereo. In caso di utilizzazione di autovettura privata è corrisposto un rimborso pari ad 1/5 del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei documentati pedaggi autostradali. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell'assistito e quello dove è ubicata la struttura sanitaria di ricovero;

b) le spese di soggiorno, sostenute nella località sede della struttura sanitaria, nelle seguenti misure:

1) per i pazienti che si recano presso strutture sanitarie italiane fino ad un massimo di euro 150 al giorno;

2) per i pazienti che si recano presso strutture sanitarie estere fino ad un massimo di euro 300 al giorno, comprese anche le spese di interprete, trasporto per gli spostamenti nelle città estere di soggiorno;

c) le spese, in caso di decesso del paziente nel luogo di cura estero, per la traslazione delle spoglie nella misura massima di euro 3.000,00.

3. Al fine dell'ottenimento del rimborso, gli accompagnatori, nel numero massimo di due unità, sono consentiti:

a) per tutti i pazienti minorenni;

b) in tutti i casi di legge in cui è previsto l'accompagnamento.

4. In tutti gli altri casi il rimborso per l'eventuale accompagnatore è subordinato a comprovate esigenze cliniche che devono essere certificate dalla struttura sanitaria di ricovero per chi si reca in Italia, mentre per chi si reca all'estero la necessità di un accompagnatore deve risultare dal modello E112.

5. Possono presentare richiesta di anticipazione, nella misura massima dell'80% sul prevedibile contributo loro spettante, i cittadini trapiantati cui la competente struttura sanitaria abbia prescritto un ciclo di cura di durata predeterminata.

6. I rimborsi di cui alla presente legge hanno priorità rispetto all'ordine dei pagamenti.'.

 

     Art. 35. (Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 2007, n. 17)

1. L'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 2007, n. 17 (Interventi a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi o affetti da patologie rare) è sostituito dal seguente:

'Art. 5

Modalità di erogazione dei fondi e di rendicontazione

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale dispone, per ogni esercizio finanziario, il trasferimento delle risorse di cui all'articolo 6 entro e non oltre novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio per l'anno di riferimento.

2. Entro e non oltre il trenta novembre di ogni anno l'A.S.Re.M. trasmette alla Giunta regionale una dettagliata rendicontazione nella quale sono indicati:

a) gli importi dei contributi erogati;

b) le patologie per le quali è stato richiesto il contributo;

c) le modalità di erogazione;

d) gli eventuali residui finanziari disponibili;

e) l'espletamento degli obblighi divulgativi e le eventuali intese a tal fine sottoscritte con soggetti terzi;

f) le eventuali richieste di ampliamento del fondo.'.

 

     Art. 36. (Inserimento di articolo nella legge regionale 20 giugno 2007, n. 17)

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 2007, n. 17 (Interventi a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi o affetti da patologie rare) è aggiunto il seguente:

'Art. 5-bis

Divulgazione e promozione degli interventi

1. La Regione Molise e l'A.S.Re.M., anche attraverso la stipula di accordi e specifiche intese, si impegnano a garantire la divulgazione e la promozione delle misure previste dall'articolo 2 in tutte le strutture e i presidi riferibili al sistema sanitario regionale, ivi comprese le farmacie presenti sul territorio, le strutture sanitarie private e gli ordini delle professioni sanitarie.

2. L'A.S.Re.M cura la divulgazione delle misure di cui all'articolo 2 in tutti i presidi ospedalieri e territoriali tramite manifesti, brochure e ogni altro mezzo idoneo allo scopo, nonché mette a disposizione dell'utenza appositi moduli cartacei per la richiesta dei contributi di cui all'articolo 2.

3. L'A.S.Re.M. sulla home page del proprio sito istituzionale predispone una sezione informativa dedicata alle misure di cui all'articolo 2 in cui è altresì possibile reperire tutti gli estremi e la modulistica per le richieste di contributo.

4. I moduli per la richiesta dei contributi sono rilasciati agli utenti previa richiesta anche solo verbale e senza alcun onere aggiuntivo.'.

 

     Art. 37. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 25)

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 25 (Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati) è sostituita dalla seguente: 'a) alla data del 31 dicembre 2018 risultino ultimati nell'intera struttura portante, regolarmente certificata e realizzata nel rispetto delle normative vigenti e preventivamente sanata;'.

 

     Art. 38. (Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 2005, n. 31)

1. Alla legge regionale 10 ottobre 2005, n. 31 (Interventi per il diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia non statali nelle scuole primarie non statali e paritarie) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 3, lett. a) le parole 'il 50%' sono sostituite dalle parole 'il 35%';

b) all'articolo 2, comma 3, lett. b) le parole 'il 20%' sono sostituite dalle parole 'il 15%';

c) all'articolo 2, comma 3, lett. d) le parole 'il 15%' sono sostituite dalle parole 'il 35%';

d) all'articolo 2, comma 3, lett. e) le parole 'alle scuole' sono sostituite dalle parole 'esclusivamente alle scuole dell'infanzia non statali dei Comuni ove non siano presenti scuole dell'infanzia statali'.

 

     Art. 39. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 30 ottobre 2020, n. 227, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 30 ottobre 2020, n. 227, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 30 ottobre 2020, n. 227, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 30 ottobre 2020, n. 227, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 30 ottobre 2020, n. 227, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 30 ottobre 2020, n. 227, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 30 ottobre 2020, n. 227, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 30 ottobre 2020, n. 227, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.