§ 3.3.17 - L.R. 7 agosto 2003, n. 25.
Norme per l'elaborazione e l'attuazione del piano di gestione dei rifiuti.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.3 ambiente e tutela dall'inquinamento
Data:07/08/2003
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Finalità ed oggetto della legge).
Art. 2.  (Principi).
Art. 3.  (Specificazioni terminologiche).
Art. 4.  (Competenze della Regione).
Art. 5.  (Competenze delle Province).
Art. 6.  (Competenze dei Comuni).
Art. 7.  (Competenze in ordine alle ordinanze contingibili ed urgenti).
Art. 8.  (Contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti).
Art. 9.  (Procedure per l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti).
Art. 10.  (Contenuti dei Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti).
Art. 11.  (Procedure per l'approvazione dei Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti).
Art. 12.  (Effetti del Piano regionale).
Art. 13.  (Effetti dei Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti).
Art. 14.  (Delimitazione degli ATO).
Art. 15.  (Gestione dei rifiuti urbani in Ambiti Territoriali Ottimali).
Art. 16.  (Costituzione del fondo incentivante tramite ecotassa).
Art. 17.  (Presentazione della domanda).
Art. 18.  (Responsabile del procedimento e convocazione della conferenza di cui all'articolo 27, comma 2 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997; n. 22).
Art. 19.  (Competenze della conferenza).
Art. 20.  (Sospensione dei termini per l'acquisizione della pronuncia sulla valutazione di impatto ambientale statale o regionale).
Art. 21.  (Competenze della Giunta Regionale).
Art. 22.  (Varianti sostanziali agli impianti già autorizzati).
Art. 23.  (Approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione).
Art. 24.  (Osservatorio del ciclo dei rifiuti).
Art. 25.  (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti).
Art. 26.  (Garanzie finanziarie per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero).
Art. 27.  (Procedure semplificate per l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti).
Art. 28.  (Provvedimenti straordinari volti a sopperire a situazioni di necessità ed urgenza).
Art. 29.  (Vigilanza e attività sostitutiva).
Art. 30.  (Anagrafe dei siti da bonificare).
Art. 31.  (Linee guida per la predisposizione dei progetti di bonifica).
Art. 32.  (Adempimenti relativi alla messa in sicurezza e alla bonifica dei siti contaminati).
Art. 33.  (Diffida ad adempiere ed esecuzione d'ufficio).
Art. 35.  (Sanzioni).
Art. 36.  (Disposizioni transitorie).
Art. 37.  (Disposizioni finali).
Art. 38.  (Abrogazione di norme regionali).


§ 3.3.17 - L.R. 7 agosto 2003, n. 25.

Norme per l'elaborazione e l'attuazione del piano di gestione dei rifiuti.

(B.U. 16 agosto 2003, n. 17).

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità ed oggetto della legge).

     1. La Regione con la presente legge, in attuazione del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, detta norme per l'elaborazione e l'attuazione del piano, per la messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati, sostenendo, anche con risorse finanziarie, tutte le iniziative volte alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.

     2. La Regione persegue l'articolazione territoriale degli atti di programmazione, di gestione dei rifiuti ed esercizio delle relative funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 4, 19 e 24 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità ai principi espressi dal Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

     3. La Regione favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla formazione dei Piani previsti dalla presente legge ed al controllo della gestione dei rifiuti; promuove e sostiene, anche in collaborazione con gli Enti Locali, gli Enti di Ricerca, le Università degli Studi, le Istituzioni Scolastiche, le organizzazioni sindacali, le associazioni ambientaliste e quelle di volontariato e dei consumatori, campagne di sensibilizzazione ed educazione nonché la formazione professionale in materia ambientale.

 

     Art. 2. (Principi).

     1. La Regione e gli Enti Locali, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, sono tenuti a dare attuazione ai seguenti principi:

     a) prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti;

     b) favorire la raccolta differenziata, la selezione e la valorizzazione delle frazioni di rifiuti urbani raccolte separatamente;

     c) promuovere il recupero anche energetico dei rifiuti, al fine di ridurre lo smaltimento finale degli stessi;

     d) assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali, superando la frammentazione delle gestioni secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

     e) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani attraverso Proposta di Legge Regionale di Attuazione del Piano, una rete integrata di impianti di recupero e di smaltimento;

     f) favorire lo smaltimento dei rifiuti negli impianti più vicini al luogo di produzione, al fine di ridurre la movimentazione degli stessi, tenuto conto delle esigenze di carattere geografico o della necessità di smaltimento in impianti specializzati;

     g) tenere conto della pianificazione territoriale salvaguardando i valori naturali e paesaggistici;

     h) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie al fine di tutelare la salute della collettività, evitando possibili fonti di inquinamento dell'ambiente, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili a costi non eccessivi.

     2. Per gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti riutilizzabili definiti tali da norme statali, si applica la procedura sulla "disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente" ai sensi della Legge Regionale n. 21/2000. L'Assessorato Regionale all'Ambiente si pronuncia sulla necessità di sottoporre il progetto a V.I.A. o di subordinare la decisione di esclusione dalla V.I.A., introducendo eventuali prescrizioni o adempimenti da adottare.

 

     Art. 3. (Specificazioni terminologiche).

     1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della presente legge si intende per:

     a) DECRETO: il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

     b) ATO: gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani, delimitati ai sensi dell'articolo 14 della presente legge;

     c) ANAGRAFE: l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 17, comma 12 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22.

 

TITOLO II

COMPETENZE

 

     Art. 4. (Competenze della Regione).

     1. È di competenza della Regione l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

     2. Sono altresì di competenza della Regione:

     a) l'emanazione di provvedimenti straordinari;

     b) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dalla presente Legge e dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22;

     c) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli Enti Locali e per l'attività di controllo ambientale ed igienico-sanitario;

     e) l'incentivazione di processi di smaltimento e di recupero tecnologicamente avanzati, mediante lo sviluppo di tecnologie innovative;

     f) la disincentivazione dell'utilizzo delle discariche e dei processi di smaltimento a più elevato impatto ambientale;

     g) la concessione di finanziamenti per la redazione di studi, ricerche, piani, progetti, mostre, convegni, programmi, indagini tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione;

     h) l'elaborazione statistica e la diffusione di dati inerenti la produzione e la gestione di rifiuti urbani e assimilati, sulla base di rilevamenti effettuati negli ATO;

     i) l'attivazione di procedure e di atti con il fine specifico di raggiungere gli obiettivi minimi del piano.

 

     Art. 5. (Competenze delle Province).

     1. Sono di competenza delle Province le funzioni individuate dall'art. 20 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, il cui esercizio decorre dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

 

     Art. 6. (Competenze dei Comuni).

     1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni definite dall'art. 21 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

 

     Art. 7. (Competenze in ordine alle ordinanze contingibili ed urgenti).

     1. Per l'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'articolo 13 del Decreto sono competenti:

     a) il Presidente della Giunta Regionale quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di più Province;

     b) il Presidente della Provincia quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di più Comuni all'interno del territorio provinciale;

     c) il Sindaco quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi l'ambito del territorio comunale.

     2. Le competenze di cui all'articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, sono attribuite al Presidente della Provincia nel caso in cui le ordinanze di cui al comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, siano state emesse dal Presidente della Provincia o dai Sindaci.

 

TITOLO III

PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

 

     Art. 8. (Contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti).

     1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, dovrà contenere:

     a) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da smaltire;

     b) la tipologia ed il complesso degli impianti e delle attività necessari per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti;

     c) i criteri di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione, da parte delle Province, degli impianti di cui alla lettera b);

     d) i criteri per l'individuazione delle aree e degli impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti unitamente alle condizioni ed ai criteri tecnici in base ai quali gli impianti di gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad impianti produttivi;

     e) la determinazione di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

     f) le iniziative e gli interventi atti a ridurre la quantità, i volumi e la pericolosità dei rifiuti, favorire il recupero dai rifiuti di materiali ed energia, a promuovere la razionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti anche tramite la riorganizzazione dei servizi;

     g) i criteri per l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

     h) la stima dei costi delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti.

 

     Art. 9. (Procedure per l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti).

     1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le Province, i Comuni, le Comunità Montane, assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. Il Piano può essere approvato anche per i seguenti stralci funzionali e tematici: rifiuti urbani, rifiuti speciali anche pericolosi, bonifiche siti inquinati.

     2. Il progetto di Piano adottato dalla Giunta Regionale è inviato ai Comuni, alle Province, alle Comunità Montane, perché esprimano il loro parere, formalmente con Delibera di Consiglio, entro 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il parere si intende reso favorevolmente.

     3. Nei successivi 30 giorni il Piano con le osservazioni e le relative valutazioni integrative viene adottato nella versione definitiva dalla Giunta Regionale e trasmesso al Consiglio Regionale per l'approvazione.

     4. Il Piano è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise ed acquisita efficacia dalla data di pubblicazione.

     5. Il Piano regionale ha vigore a tempo indeterminato e può essere modificato in tutto o in parte in ogni tempo quando sopravvengono importanti ragioni che determinano la necessità o la convenienza di modificarlo sia in modo globale, attraverso una variante di carattere generale, sia per singole parti.

     6. Gli aggiornamenti tecnici al piano sono deliberati dalla Giunta Regionale con atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, mentre quelli programmatici sono approvati dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta.

     7. Ogni tre anni, la Giunta Regionale presenta una relazione al Consiglio Regionale sullo stato di attuazione del Piano e sulle eventuali modifiche da apportare.

 

     Art. 10. (Contenuti dei Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti).

     1. Il Piano provinciale di organizzazione della gestione dei rifiuti, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, deve contenere:

     a) la determinazione delle caratteristiche, dei tipi, delle quantità e dell'origine dei rifiuti da recuperare e da smaltire;

     b) il rilevamento e la descrizione dei servizi di raccolta differenziata e degli impianti esistenti di trattamento, di recupero, di riciclo e di innocuità finalizzata allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi;

     c) l'individuazione del sistema integrato dei servizi di raccolta differenziata e relative attività di recupero;

     d) l'individuazione delle frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata in relazione agli obiettivi e relative modalità di recupero;

     e) l'individuazione di tutte le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sulla base dei criteri stabiliti dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti;

     f) le modalità per l'attuazione del Piano;

     g) i criteri per la localizzazione ed il dimensionamento delle aree da adibire a centri di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché alle modalità della loro gestione;

     h) la valutazione degli oneri finanziari connessi alla realizzazione degli interventi;

     i) termini entro i quali devono essere presentati i progetti e realizzati gli interventi di adeguamento o costruzione degli impianti di smaltimento.

 

     Art. 11. (Procedure per l'approvazione dei Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti).

     1. I Piani provinciali di gestione dei rifiuti sono approvati entro quattro mesi dalla data di esecutività del Piano Regionale.

     2. La Provincia adotta il Piano previo parere dei Consigli Comunali, acquisito anche in apposita conferenza.

     3. Il Piano adottato è inviato alla Regione e ai Comuni ed è depositato nella segreteria della Provincia e dei Comuni per 30 giorni, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni, che sono immediatamente comunicate alla Provincia.

     4. La Provincia promuove, nelle diverse aree del proprio territorio, la convocazione di conferenze pubbliche, cui sono invitati, tramite avvisi pubblici, i cittadini e le formazioni sociali, i quali possono presentare osservazioni e memorie.

     5. La Giunta Regionale si pronuncia sulla conformità del Piano adottato ai contenuti del Piano regionale e alla normativa vigente in materia di rifiuti e tutela ambientale, prescrivendo, ove occorra, le modifiche da apportare a tal fine.

     6. Nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 3, dopo aver sentito tutti i Comuni convocati in apposita conferenza ed acquisito i verbali delle conferenze di cui al comma 5 e le memorie ivi presentate, la Provincia approva il Piano, motivando l'eventuale difformità rispetto al parere o ai pareri dissenzienti emersi nella conferenza dei Comuni, dando inoltre atto delle modifiche apportate e motivando in ordine alle osservazioni non accolte.

     7. Il Piano provinciale è inviato alla Giunta Regionale che, verificatane la rispondenza alle prescrizioni di cui al comma 5, ne dispone la pubblicazione per intero nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. Il Piano acquista efficacia dalla data di pubblicazione.

     8. Se la Giunta Regionale ritiene che il Piano non risponda alle prescrizioni di cui al comma 5, può disporne il rinvio per riesame alla Provincia, con le relative osservazioni. La Provincia provvede ad adeguare il proprio Piano entro i successivi 30 giorni.

     9. Le modifiche al Piano provinciale, sono approvate con le stesse procedure di cui ai commi precedenti.

     10. Le modifiche al Piano provinciale sono apportate dalla Provincia ogni volta che si renda necessario per adeguarsi a nuove normative in materia o per individuare nuove localizzazioni di impianti di smaltimento e recupero, sempre secondo le procedure previste nel presente articolo.

 

     Art. 12. (Effetti del Piano regionale).

     1. Le prescrizioni contenute nel Piano Regionale hanno efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività disciplinate dalla presente legge.

 

     Art. 13. (Effetti dei Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti).

     1. I Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, uniformano i propri atti ai contenuti dei Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti.

 

TITOLO IV

AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PER LA GESTIONE UNITARIA DEI RIFIUTI URBANI

 

     Art. 14. (Delimitazione degli ATO).

     1. In attuazione dell'art. 23 del Decreto, sono istituiti tre ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione unitaria dei rifiuti urbani, così come di seguito riportato:

 

ATO

Provincia

ISTAT

COMUNE

1.

Isernia

001

ACQUAVIVA D'ISERNIA 

1

Isernia

012

CASTEL SAN VINCENZO

1

Isernia

014

CERRO AL VOLTURNO

1

Isernia

017

COLLI A VOLTURNO

1

Isernia

018

CONCA CASALE

1

Isernia

021

FORNELLI

1

Isernia

019

FILIGNANO

1

Isernia

028

MONTAQUILA

1

Isernia

029

MONTENERO VAL COCCHIARA

1

Isernia

036

PIZZONE

1

Isernia

038

POZZILLI

1

Isernia

039

RIONERO SANNITICO

1

Isernia

042

ROCCHETTA A VOLTURNO

1

Isernia

048

SCAPOLI

1

Isernia

050

SESTO CAMPANO

1

Isernia

052

VENAFRO

1

Isernia

011

CASTELPIZZUTO

1

Isernia

020

FORLÌ DEL SANNIO

1

Isernia

023

ISERNIA

1

Isernia

024

LONGANO

1

Isernia

025

MACCHIA D'ISERNIA

1

Isernia

027

MIRANDA

1

Isernia

030

MONTERODUNI

1

Isernia

031

PESCHE

1

Isernia

032

PESCOLANCIANO

1

Isernia

034

PETTORANELLO DEL MOLISE

1

Isernia

041

ROCCASICURA

1

Isernia

044

SANT'AGAPITO

1

Isernia

002

AGNONE

1

Isernia

004

BELMONTE DEL SANNIO

1

Isernia

006

CAPRACOTTA

1

Isernia

007

CAROVILLI

1

Isernia

009

CASTEL DEL GIUDICE

1

Isernia

013

CASTELVERRINO

1

Isernia

033

PESCOPENNATARO

1

Isernia

035

PIETRABBONDANTE

1

Isernia

037

POGGIO SANNITA

1

Isernia

043

SAN PIETRO AVELLANA

1

Isernia

046

SANT'ANGELO DEL PESCO

1

Isernia

051

VASTOGIRARDI

1

Isernia

008

CARPINONE

1

Isernia

015

CHIAUCI

1

Isernia

016

CIVITANOVA DEL SANNIO

1

Isernia

005

CANTALUPO DEL SANNIO

1

Isernia

010

CASTELPETROSO

1

Isernia

022

FROSOLONE

1

Isernia

026

MACCHIAGODENA

1

Isernia

047

SANT'ELENA SANNITA

1

Isernia

049

SESSANO DEL MOLISE

1

Isernia

040

ROCCAMANDOLFI

1

Isernia

045

SANTA MARIA DEL MOLISE

1

Isernia

003

BAGNOLI DEL TRIGNO

2

Campobasso

022

DURONIA

2

Campobasso

003

BOJANO

2

Campobasso

007

CAMPOCHIARO

2

Campobasso

017

CERCEMAGGIORE

2

Campobasso

018

CERCEPICCOLA

2

Campobasso

020

COLLE D'ANCHISE

2

Campobasso

028

GUARDIAREGIA

2

Campobasso

067

SAN GIULIANO DEL SANNIO

2

Campobasso

070

SAN MASSIMO

2

Campobasso

071

SAN POLO MATESE

2

Campobasso

075

SEPINO

2

Campobasso

076

SPINETE

2

Campobasso

002

BARANELLO

2

Campobasso

005

BUSSO

2

Campobasso

006

CAMPOBASSO

2

Campobasso

012

CASALCIPRANO

2

Campobasso

013

CASTELBOTTACCIO

2

Campobasso

014

CASTELLINO DEL BIFERNO

2

Campobasso

016

CASTROPIGNANO

2

Campobasso

023

FERRAZZANO

2

Campobasso

033

LUCITO

2

Campobasso

039

MOLISE

2

Campo basso

041

MONTAGANO

2

Campobasso

049

ORATINO

2

Campobasso

052

PETRELLA TIFERNINA

2

Campobasso

054

PIETRACUPA

2

Campobasso

059

RIPALIMOSANI

2

Campobasso

079

TORELLA DEL SANNIO

2

Campobasso

084

VINCHIATURO

2

Campobasso

024

FOSSALTO

2

Campo basso

032

LIMOSANO

2

Campobasso

043

MONTEFALCONE DEL SANNIO

2

Campobasso

060

ROCCAVIVARA

2

Campobasso

062

SALCITO

2

Campobasso

063

SAN BIASE

2

Campobasso

073

SANT'ANGELO LIMOSANO

2

Campobasso

081

TRIVENTO

2

Campobasso

021

COLLETORTO

2

Campobasso

008

CAMPODIPIETRA

2

Campobasso

009

CAMPOLIETO

2

Campobasso

025

GAMBATESA

2

Campobasso

026

GILDONE

2

Campobasso

030

JELSI

2

Campobasso

035

MACCHIA VALFORTORE

2

Campobasso

037

MATRICE

2

Campobasso

038

MIRABELLO SANNITICO

2

Campobasso

040

MONACILIONI

2

Campobasso

053

PIETRACATELLA

2

Campobasso

057

RICCIA

2

Campobasso

066

SAN GIOVANNI IN GALDO

2

Campobasso

068

SAN GIULIANO DI PUGLIA

2

Campobasso

074

SANT'ELlA A PIANISI

2

Campobasso

080

TORO

2

Campobasso

082

TUFARA

2

Campobasso

072

SANTA CROCE DI MAGLIANO

3

Campobasso

004

BONEFRO

3

Campobasso

011

CASACALENDA 

3

Campobasso

019

CIVITACAMPOMARANO

3

Campobasso

027

GUARDIALFIERA

3

Campo basso

034

LUPARA

3

Campobasso

047

MONTORIO DEI FRENTANI

3

Campobasso

048

MORRONE DEL SANNIO

3

Campobasso

056

PROVVIDENTI

3

Campobasso

058

RIPABOTTONI

3

Campobasso

001

ACQUAVIVA COLLECROCE

3

Campobasso

015

CASTELMAURO

3

Campobasso

036

MAFALDA

3

Campobasso

045

MONTEMITRO

3

Campobasso

046

MONTENERO DI BISACCIA

3

Campobasso

050

PALATA

3

Campobasso

064

SAN FELICE DEL MOLISE

3

Campobasso

077

TAVENNA

3

Campobasso

010

CAMPOMARINO

3

Campobasso

029

GUGLIONESI

3

Campobasso

031

LARINO

3

Campobasso

042

MONTECILFONE

3

Campobasso

044

MONTELONGO

3

Campobasso

051

PETACCIATO

3

Campobasso

055

PORTOCANNONE

3

Campobasso

061

ROTELLO

3

Campobasso

065

S. GIACOMO DEGLI SCHIAVONI

3

Campobasso

069

SAN MARTINO IN PENSILIS

3

Campobasso

078

TERMOLI

3

Campobasso

083

URURI

 

     Gli ambiti territoriali ottimali riportati (ATO) al comma 1 possono essere modificati al fine di ottimizzare lo svolgimento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani o per sopravvenute scelte di programmazione regionale.

     Alla modifica delle delimitazioni degli ATO si provvede con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, sentite le Province ed i Comuni interessati.

     Il provvedimento di cui al comma 3 detta altresì le disposizioni per adeguare la convenzione di cui al successivo articolo 15 alla nuova delimitazione dell'ATO.

 

     Art. 15. (Gestione dei rifiuti urbani in Ambiti Territoriali Ottimali).

     1. Negli Ambiti Territoriali Ottimali, le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono Piani di Gestione dei Rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del Decreto Legislativo n. 22/1997.

     2. Le Province possono autorizzare gestioni anche a livello subprovinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.

     3. I Comuni di ciascun Ambito Territoriale Ottimale, di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla perimetrazione dell'Ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

     4 I Comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla Legge 8 giugno 1990 n. 142, come integrata dall'art. 12 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498.

 

     Art. 16. (Costituzione del fondo incentivante tramite ecotassa).

     1. L'importo di cui all'art. 3 della Legge 28 dicembre 1995 n. 549, comma 29, è così stabilito:

     a) per lo smaltimento dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico si fa riferimento agli ammontari fissati nel Decreto Ministeriale 18 luglio 1996:

     - EURO 2 a tonnellata per i rifiuti elencati nell'allegato 3 del Decreto Ministeriale 18 luglio 1996;.

     - EURO 1,6 a tonnellata per i rifiuti elencati nell'allegato 4 che presentano le caratteristiche di cui all'allegato 3 del Decreto Ministeriale 5 settembre 1994;

     - EURO 1 a tonnellata per tutti gli altri rifiuti;

     - EURO 10 a tonnellata per i rifiuti speciali;

     - EURO 26 a tonnellata per gli altri rifiuti.

     2. I proventi derivanti dalle disposizioni del presente articolo, costituiscono il fondo incentivante destinato alle Province e agli ATO secondo i seguenti criteri: una quota del 10% spetta alle province. Il 20% del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in apposito fondo della Regione destinato a favorire la minore produzione dei rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento della agenzia regionale per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette.

     3. Il regolamento di attuazione stabilirà tra l'altro i casi nei quali possono essere ridotti o dichiarati decaduti gli incentivi provenienti dal fondo di cui al comma 1 ed erogati a favore dei soggetti di cui al comma 2.

 

TITOLO V

APPROVAZIONE DEI PROGETTI ED AUTORIZZAZIONE ALLA

REALIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI

DI SMALTIMENTO E RECUPERO

 

     Art. 17. (Presentazione della domanda).

     1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sono tenuti a presentare apposita domanda alla Giunta Regionale, corredata dal relativo progetto definitivo dell'impianto e dalla documentazione tecnica prevista dalle vigenti disposizioni in materia ambientale-paesaggistica, urbanistica, di sicurezza degli impianti e sui luoghi di lavoro, igiene pubblica.

     2. La domanda va inoltrata esclusivamente tramite servizio postale o agenzia autorizzata, in plico raccomandato, corredata di tutta la documentazione prescritta.

     3. La Giunta Regionale approva il progetto e rilascia l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti previsti nei piani provinciali secondo il procedimento definito dall'articolo 27 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

 

          Art. 18. (Responsabile del procedimento e convocazione della conferenza di cui all'articolo 27, comma 2 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997; n. 22).

     1. Il Responsabile del procedimento di cui all'articolo 27 del Decreto è il Dirigente della competente Struttura Regionale che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda:

     a) provvede ad assegnare a se od altro dipendente addetto la responsabilità dell'istruttoria;

     b) valuta le condizioni di ammissibilità e l'esistenza dei presupposti rilevanti ai fini istruttori, nonché la regolarità della domanda e la completezza della documentazione allegata alla stessa;

     c) dispone eventualmente la regolarizzazione della domanda e l'acquisizione della documentazione mancante.

     2. Il Responsabile del procedimento, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, ovvero dalla data di regolarizzazione della domanda e di acquisizione della documentazione di cui al precedente comma lettera c), convoca la conferenza di cui all'art. 27, comma 2 del Decreto, ed invita a parteciparvi anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante.

     3. La conferenza è convocata con lettera inviata a tutti i componenti entro 7 giorni dalla riunione per le sedute istruttorie e con lettera raccomandata A/R 15 giorni prima della data della riunione per le sedute conclusive.

     4. Il Responsabile del procedimento verifica la presenza e la legittimazione dei partecipanti alla conferenza, ne coordina i lavori e redige il verbale della riunione che è sottoscritto da tutti i partecipanti. Qualora non si raggiunga l'unanimità delle valutazioni, nel verbale è riportata la valutazione negativa espressa da ciascun partecipante.

 

     Art. 19. (Competenze della conferenza).

     1. Entro novanta giorni dalla sua convocazione la conferenza di cui al precedente articolo, che può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia Regionale per l’Ambiente del Molise - A.R.P.A.M., provvede agli adempimenti istruttori previsti dall'art. 27, comma 3 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

     2. Entro il predetto termine, la conferenza trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti e con la relativa proposta di deliberazione alla Giunta Regionale per l'adozione del provvedimento finale.

     3. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23, relative alla conferenza prevista dall'articolo 27, comma 2 del Decreto, si provvede con apposita deliberazione della Giunta Regionale.

 

     Art. 20. (Sospensione dei termini per l'acquisizione della pronuncia sulla valutazione di impatto ambientale statale o regionale).

     1. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della vigente normativa statale o della Legge regionale n. 21/2000, il termine di cui al comma 1 dell'articolo precedente resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale, rispettivamente, da parte della competente autorità statale, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche ed integrazioni o regionale, ai sensi della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 21.

 

     Art. 21. (Competenze della Giunta Regionale).

     1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni e della proposta di deliberazione da parte della conferenza, la Giunta Regionale approva il progetto definitivo.

     2. L'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto e comprende le eventuali prescrizioni di visti, pareri, concessioni ed autorizzazioni di organi regionali, provinciali e comunali, nonché il relativo titolo abilitativo edilizio. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

     3. L'approvazione di cui al comma 1 sostituisce anche visti, pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla-osta relativi a funzioni statali qualora i competenti rappresentanti siano intervenuti alla conferenza.

 

     Art. 22. (Varianti sostanziali agli impianti già autorizzati).

     1. Il procedimento di approvazione di cui al presente Titolo V si applica anche per le varianti sostanziali in corso di esercizio che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente articolo.

     2. Non sono varianti sostanziali quelle che sono determinate da esigenze tecnico-funzionali e che non comportano variazioni ed incrementi superiori al 10 per cento dei parametri tecnici del progetto approvato, quali la quantità e la tipologia dei rifiuti indicati nel provvedimento di approvazione, l'ubicazione, l'ingombro volumetrico e la superficie dell'area interessata dalle attività di smaltimento o recupero.

     3. Le variazioni di cui al comma 2 sono soggette alla previa comunicazione alla Giunta Regionale ed al rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio da parte del Comune territorialmente competente, ove necessaria. L'avvio degli interventi in variante può avvenire decorsi sessanta giorni dalla predetta comunicazione.

     4. Qualora la Giunta Regionale accerti che le modifiche proposte non rientrino tra quelle di cui al comma 2, dichiara, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, con provvedimento motivato, che si tratta di modifiche sostanziali e comunica l'avvio del procedimento di approvazione di cui all'articolo 27 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ed al presente Titolo V.

 

     Art. 23. (Approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione).

     1. La Giunta Regionale approva il progetto ed autorizza la realizzazione e l'esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione secondo la disciplina di cui al presente Titolo V; localizzandoli, di norma, nelle aree individuate come idonee dai Piani Provinciali.

     2. I termini per l'approvazione del progetto e per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti alla metà qualora siano rispettate le condizioni di cui all'art. 29, comma 1 del Decreto, integrate dalle seguenti:

     a) indicazione dei criteri e delle modalità di controllo da parte dell'A.R.P.A.M., i cui costi sono a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione alla sperimentazione;

     b) indicazione delle attività di monitoraggio da effettuarsi da parte del soggetto richiedente.

     3. La Giunta Regionale autorizza altresì attività sperimentali, non interferenti con l'attività di pianificazione di cui al Titolo III della presente legge, finalizzate alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed ambientale di tecnologie e sistemi innovativi per la gestione dei rifiuti, alle condizioni di cui ai commi successivi.

     4. Le attività sperimentali autorizzate possono essere interrotte in ogni momento, anche prima della scadenza prevista, qualora le stesse comportino rischi di danno alla salute pubblica ed all'ambiente.

     5. A tal fine, la Giunta Regionale, con apposita deliberazione, definisce:

     a) la procedura di rilascio delle autorizzazioni

     b) i casi in cui le autorizzazioni sono subordinate al deposito di idonea garanzia finanziaria;

     c) i criteri e le modalità di controllo da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.M.), fermo restando che i costi dei controlli sono a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione alla sperimentazione;

     d) le attività di monitoraggio da effettuarsi da parte del soggetto richiedente.

 

     Art. 24. (Osservatorio del ciclo dei rifiuti).

     1. È istituito presso l'Assessorato Regionale all'Ambiente l'Osservatorio del Ciclo dei rifiuti (OCR), con i seguenti compiti:

     a) raccogliere i dati relativi al ciclo dei rifiuti ed effettuare tutte le elaborazioni tecnico-scientifiche;

     b) fornire pareri tecnici ed amministrativi alla Giunta Regionale, alle Province ed agli Enti comunali;

     c) monitorare l'attuazione del Piano Regionale e di quelli Provinciali segnalando alla Giunta Regionale eventuali inadempienze e suggerendo gli strumenti attuativi;

     d) provvedere alla divulgazione dei dati sul ciclo dei rifiuti;

     e) ogni altra attività che potrà essere a quest'organismo assegnata dalla Giunta regionale anche su proposta dell'Osservatorio stesso.

     2. L'Osservatorio sul Ciclo dei rifiuti è presieduto dall'Assessore o suo delegato competente in materia di rifiuti ed è composto:

     a) Da un ESPERTO DESIGNATO dall'ARPAM;

     b) Da due ESPERTI DESIGNATI dalle Province;

     c) Da un ESPERTO DESIGNATO dalla Giunta Regionale;

     d) Da un ESPERTO DESIGNATO dalle Associazioni ambientaliste più rappresentative in ambito regionale.

     3. La Giunta regionale emana le disposizioni concernenti il funzionamento dell'Osservatorio del Ciclo dei rifiuti.

 

TITOLO VI

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI

SMALTIMENTO E RECUPERO E PROCEDURE SEMPLIFICATE

 

     Art. 25. (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti).

     1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti è autorizzato dal dirigente dell'Assessorato Regionale all'ambiente con determinazione dirigenziale secondo il procedimento di cui all'articolo 28 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

     2. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti o di rinnovo o proroga delle stesse, deve contenere:

     a) il riferimento del provvedimento di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto utilizzato;

     b) la documentazione necessaria per accertare che il richiedente possiede i requisiti previsti dalle normative vigenti.

     3. L'istruttoria svolta è diretta a verificare la rispondenza tra lo stato degli impianti, di cui è previsto l'utilizzo e l'attività da autorizzare e a tal fine può avvalersi del supporto tecnico-scientifico del Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A.M.

     4. L'autorizzazione dura cinque anni ed indica in particolare:

     a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;

     b) i requisiti tecnici delle attrezzature da utilizzare;

     c) le precauzioni che occorre osservare per garantire la sicurezza e l'igiene ambientale;

     d) il luogo di smaltimento;

     e) il metodo di trattamento e di recupero dei rifiuti;

     f) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito adibito alle operazioni di smaltimento e recupero;

     g) le garanzie finanziarie;

     h) i requisiti di idoneità e capacità tecnica che deve possedere il soggetto richiedente;

     i) il sistema di monitoraggio a carico del gestore, le modalità di invio dei dati nonché i controlli minimali previsti.

 

     Art. 26. (Garanzie finanziarie per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero).

     1. In sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o di recupero dei rifiuti, ovvero di rinnovo o proroga dalla stessa, la Regione determina l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente è tenuto a fornire.

     2. La garanzia finanziaria deve essere costituita secondo le modalità stabilite dalla Legge n. 348/1982, così come modificata dall'art. 128 del Decreto Legislativo n. 175/1995.

     3. L'importo della fidejussione deve essere proporzionato al progetto relativo alle operazioni messe in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, di cui all'art. 28, comma 1, letto g) del Decreto ed ai costi per la gestione di post-chiusura degli impianti. In caso di variazione delle autorizzazioni per modifiche o ampliamenti, devono essere adeguati il progetto di ripristino finale e la fidejussione.

     4. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, determina le clausole essenziali e fissa i parametri per stabilire l'importo minimo e massimo della fidejussione, articolati per tipo di attività e caratteristiche tecniche degli impianti.

 

     Art. 27. (Procedure semplificate per l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti).

     1. Per i rifiuti individuati nei decreti di cui all'art. 31, comma 2 del Decreto, l'esercizio delle operazioni di smaltimento presso il luogo di produzione dei rifiuti disciplinato dal Titolo I, Capo V del Decreto, è subordinato a comunicazione di inizio di attività, a condizione che siano rispettate le norme tecniche previste dall'art. 31, commi 1, 2 e 3 del Decreto. La comunicazione, che attesta l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, è inviata dall'interessato alla Provincia territorialmente competente ed è rinnovata ogni cinque anni o allorquando intervengano modifiche sostanziali nelle operazioni di autosmaltimento o di recupero.

     2. L'interessato intraprende l'esercizio delle operazioni di autosmaltimento o di recupero decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

     Entro lo stesso termine, la Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione e accerta la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge, avvalendosi dell'A.R.P.A.M.. In caso di accertata insussistenza degli stessi, la Provincia, dispone con provvedimento motivato, il divieto di inizio dell'attività o di prosecuzione della stessa e la rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato provveda, entro il termine fissato dalla Provincia, a conformare l’attività ed i suoi effetti alla normativa vigente.

 

TITOLO VII

PROCEDURE STRAORDINARIE, VIGILANZA E POTERI SOSTITUTIVI

 

     Art. 28. (Provvedimenti straordinari volti a sopperire a situazioni di necessità ed urgenza).

     1. Il Presidente della Giunta Regionale, su parere conforme della Giunta Regionale, anche indipendentemente dalle previsioni degli atti di programmazione vigenti, può emanare provvedimenti volti a sopperire a situazioni di necessità ed urgenza relative alla gestione dei rifiuti. In tali casi, può altresì individuare impianti di smaltimento e di recupero, esistenti ed autorizzati, o nuovi siti, in cui disporre la diretta realizzazione, da parte della Regione, di interventi per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, anche in sostituzione di quanto contenuto nei piani vigenti. Tali atti costituiscono automatica ed immediata modifica dei piani e sostituiscono ogni concessione, autorizzazione od ogni ulteriore atto di assenso, ove occorrenti.

     2. La Giunta Regionale può approvare, per i siti o gli impianti di smaltimento e recupero di cui al primo comma, nuovi progetti o progetti di ampliamento ed adeguamento ed eventualmente disporne la realizzazione e gestione tramite commissari "ad acta".

     3. Gli atti di occupazione e di espropriazione e: comunque ogni atto di competenza degli enti locali per delega o attribuzione da parte delle Regioni, nonché tutte le attività ad essi preordinate, che si rendono necessari per i siti o gli impianti di smaltimento e di recupero di cui al primo comma, sono di competenza della Giunta Regionale.

     4. Il conferimento dei rifiuti negli impianti di cui al primo comma è autorizzato dalla Giunta Regionale nei casi in cui non sia previsto dai Piani provinciali e disciplinato da accordi o altri atti di intesa fra gli enti locali competenti.

 

     Art. 29. (Vigilanza e attività sostitutiva).

     1. La Regione vigila:

     a) che i Piani provinciali di cui all'art. l0 siano approvati nei tempi e con le procedure previste dall'art. 1l ed in conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti;

     b) che siano rispettate le linee di indirizzo e le tariffe di smaltimento fissate ai sensi dell'articolo 16.

     2. Le Province vigilano che gli interventi contenuti nei Piani provinciali siano eseguiti nei tempi e secondo le modalità stabilite nei Piani stessi.

     3. La Provincia esercita le funzioni di vigilanza per l'attuazione del Piano provinciale di organizzazione della gestione dei rifiuti ed informa la Regione delle inadempienze e degli atti assunti in violazione delle prescrizioni del piano. La Provincia annualmente invia alla Giunta Regionale una relazione, nella quale è indicato lo stato di attuazione del Piano provinciale, le autorizzazioni rilasciate per gli interventi contenuti nello stesso, ed i controlli effettuati, pena la decadenza o interruzione di ogni contributo previsto per gli interventi nel territorio provinciale.

     4. La Regione e le Province adottano i provvedimenti per la sostituzione dei soggetti inadempienti, previa diffida ad adempiere, entro un termine fissato nell'atto di diffida stesso. Decorso inutilmente il termine, la Giunta regionale e le Giunte Provinciali nominano un commissario "ad acta" che svolge le funzioni oggetto dell'inadempienza.

     5. I provvedimenti di sostituzione di cui al comma 4, sono adottati, in base ai controlli di cui al comma 1 dalla Regione, e in base ai controlli di cui al comma 2 dalle Province.

     6. La Regione provvede direttamente all'adozione dei provvedimenti di sostituzione:

     a) fino all'approvazione dei Piani provinciali;

     b) in caso di mancata sostituzione da parte delle Province decorsi sessanta giorni dall'accertamento della inadempienza.

 

TITOLO VIII

MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEI SITI INQUINATI

 

     Art. 30. (Anagrafe dei siti da bonificare).

     1.Con la presente legge è istituita l'Anagrafe di cui all'articolo 17, comma 12 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22.

     2. L'Anagrafe è tenuta ed aggiornata (sistema informativo, monitoraggio, prevenzione e controlli) dall'A.R.P.A.M. che, sulla base delle notifiche di cui all'articolo 17, comma 2 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e delle comunicazioni di cui all'articolo 17, comma 3 dello stesso Decreto, individua:

     a) gli ambiti territoriali interessati da fatti di superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione stabiliti dal Decreto Interministeriale;

     b) la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti negli ambiti territoriali individuati ai sensi della lettera a);

     c) i responsabili dei fatti di contaminazione e gli altri soggetti cui competono gli interventi di bonifica, ove i primi non siano individuati o rimangano inadempienti;

     d) il Comune territorialmente competente nei casi di cui all'art. 17, comma 9 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

     e) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati o di mancata esecuzione d'ufficio da parte del Comune territorialmente competente;

     f) la stima degli oneri finanziari.

     3. La Giunta Regionale trasmette gli elenchi all'OCR che cura la pubblicazione periodica sul Bollettino Ufficiale della Regione degli elenchi di siti contaminati contenuti nell'Anagrafe.

 

     Art. 31. (Linee guida per la predisposizione dei progetti di bonifica).

     1. La Giunta Regionale, approva, con propria deliberazione, le norme tecniche per la realizzazione delle operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 17, comma 2, letto b) del Decreto nonché le linee guida per la predisposizione dei progetti di bonifica, definendo i contenuti essenziali dei progetti e la documentazione tecnica da alle- gare agli stessi.

     2. Con la deliberazione di cui al comma 1, la Giunta Regionale provvede anche alla individuazione delle tipologie di progetti non soggetti alla procedura autorizzatoria di cui all'art. 17, comma 4 del Decreto.

     3. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 32. (Adempimenti relativi alla messa in sicurezza e alla bonifica dei siti contaminati).

     1. Chiunque cagiona, anche accidentalmente, il superamento dei limiti di accettabilità di cui al Decreto interministeriale 25 ottobre 1999 n. 471, in Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1999 è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva l'inquinamento. A tal fine:

     a) entro e non oltre quarantotto ore dall'evento di superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione notifica tale fatto alla Giunta Regionale, al Comune ed alla Provincia territorialmente competenti, nonché all'A.R.P.A.M. e al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda A.S.L. competente per territorio;

     b) entro e non oltre le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve comunicare alla Regione, al Comune ed alla Provincia territorialmente competenti, gli interventi di messa in sicurezza adottati per il contenimento o l'isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

     c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato il superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione, deve presentare il progetto di bonifica al Comune territorialmente competente ed alla Giunta Regionale.

     2. Entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto di cui al comma 1, lett. c), il Comune o la Regione, secondo le rispettive competenze indicate al comma 4 dell'articolo 17 del Decreto, approvano il progetto di bonifica ed autorizzano la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale. L'istruttoria tecnica è svolta dall'A.R.P.A.M. Ove l'approvazione del progetto di bonifica sia di competenza comunale, il Comune si avvale delle strutture dell'A.R.P.A.M..

     3. L'autorizzazione di cui al comma 2, qualora riguardi aree in cui non siano raggiungibili attraverso l'uso delle migliori tecnologie a costi sopportabili, i limiti di accettabilità richiesti, può contenere prescrizioni in ordine all'adozione di misure di sicurezza per impedire ulteriori danni derivanti dall'inquinamento residuo nonché in ordine all'apposizione di limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata, anche in variante agli strumenti urbanistici comunali.

     4. Ai sensi dell'art. 17, comma 7 del Decreto, l'autorizzazione di cui al comma 2 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici comunali, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori e sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e ogni altro atto di assenso previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

     5. Le garanzie di cui all'articolo 17, comma 4 del Decreto sono prestate a favore dell'ente che approva il progetto per un ammontare pari al costo dell'intervento progettato.

     6. La Provincia competente per territorio, con apposita relazione semestrale, comunica alla Giunta Regionale, al Comune ed al servizio dell'A.R.P.A.M. lo stato di avanzamento degli interventi di bonifica autorizzati dal Comune.

     7. Il completamento degli interventi di bonifica è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

     8. Qualora sulla base del progetto di bonifica sia possibile l'utilizzazione dell'area per lotti successivi e ricorrano particolari condizioni d'interesse pubblico, con riguardo allo sviluppo economico ed occupazionale della zona interessata, il Comune o la Regione, secondo le rispettive competenze, possono, previa certificazione di avvenuta bonifica dei singoli lotti da parte della Provincia, rilasciare la concessione edilizia ed il certificato di abitabilità ed agibilità relativo alle opere realizzate nei singoli lotti, fermo restando lo svincolo della fidejussione ad avvenuto completamento dell'intero progetto di bonifica.

     9. Ove il progetto di bonifica preveda la realizzazione di un impianto di smaltimento o recupero di rifiuti sottoposto, ai sensi della normativa statale o regionale vigenti, alla procedura di valutazione di impatto ambientale, il termine di cui al comma 2 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale, rispettivamente, da parte della competente autorità statale, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche ed integrazioni ovvero della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della Legge Regionale n. 21/2000.

 

     Art. 33. (Diffida ad adempiere ed esecuzione d'ufficio).

     1. Gli organi e gli uffici di controllo ambientale ed igienico-sanitario che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali i livelli di inquinamento risultano superiori ai limiti statali o regionali, ne danno comunicazione al Comune ed alla Provincia territorialmente competenti, alla Regione ed al Servizio dell'A.R.P.A.M. indicando, ove individuabili, i soggetti cui competono gli interventi di messa in sicurezza e bonifica e specificando gli ambiti territoriali interessati dalla contaminazione e le caratteristiche degli inquinanti presenti.

     2. Il Comune e la Regione, secondo la rispettiva competenza, come determinata ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 del Decreto, con provvedimento motivato, diffidano i responsabili del supera mento dei limiti di accettabilità a realizzare gli interventi di messa in sicurezza ed a presentare il progetto di bonifica secondo le modalità tecniche ed entro i termini precisati nel medesimo provvedimento.

     3. Ove i soggetti responsabili rimangano inadempienti, gli interventi di messa in sicurezza e bonifica sono realizzati d'ufficio dal Comune nel cui territorio è localizzata l'area da bonificare o dalla Regione, se la contaminazione riguardi un'area compresa nel territorio di più Comuni.

     4. A tal fine, il Comune cui compete l'esecuzione d'ufficio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito dalla diffida di cui al comma 2, notifica alla Regione e al Servizio dell'A.R.P.A.M. la data di avvio dell'istruttoria relativa alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica.

     5. In caso di mancata o ritardata notifica di cui al comma precedente, il Comune decade dalla facoltà di realizzare gli interventi di messa in sicurezza e bonifica e la Regione, entro i successivi quindici giorni, comunica al Servizio dell'A.R.P.A.M., gli enti di cui intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio dei medesimi interventi.

     6. Nell'ipotesi di cui al comma 1, qualora i responsabili del superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica sono realizzati d'ufficio dal Comune nel cui territorio è localizzata l'area da bonificare o dalla Regione, se la contaminazione riguardi un'area compresa nel territorio di più Comuni.

     7. Il Comune cui compete l'esecuzione d'ufficio, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, notifica alla Regione ed al Servizio dell'A.R.P.A.M., la data di avvio dell'istruttoria relativa alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica. La mancata o ritardata notifica produce gli effetti di cui al precedente comma 5.

 

TITOLO IX

NORME FINANZIARIE, SISTEMA SANZIONATORIO

E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 34. (Norma finanziaria).

     1. La Regione dà attuazione al Piano Regionale dei Rifiuti dando priorità nell'ambito della programmazione negoziata dei fondi comunitari e statali ai progetti ed azioni definiti dal Piano Regionale e da quello Provinciale.

     2. Con la Legge di bilancio saranno annualmente determinati gli stanziamenti di spesa destinati all'attuazione del Piano di Gestione dei Rifiuti.

 

     Art. 35. (Sanzioni).

     1. Per l'inosservanza delle norme di cui alla presente legge, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione statale vigente, si applicano le seguenti sanzioni amministrative.

     2. Per la mancata o ritardata presentazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 32 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.032,91 a Euro 6.197,48.

     3. Il responsabile di cui all'articolo 17, comma 2 del Decreto che violi le prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 38, comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.582,28 a Euro 15.493, 71.

     4. Chiunque compia qualsiasi azione, attiva od omissiva, che ostacoli ovvero impedisca l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza svolte dal personale ispettivo dell'A.R.P.A.M. in attuazione dei compiti previsti dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.582,28 a Euro 15.493, 71.

     5. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione secondo le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 36. (Disposizioni transitorie).

     1. Sino alla data di approvazione dei piani provinciali di cui all'art. 11, sono dichiarate improcedibili le domande di approvazione dei progetti e di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

     2. Le disposizioni contenute nella presente legge trovano immediata applicazione ai procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore della medesima, relativi all'approvazione dei progetti e all'autorizzazione alla realizzazione o all'ampliamento degli impianti nonché al rilascio all'autorizzazione all'esercizio delle relative operazioni di smaltimento o di recupero. Sono fatte salve le fasi dei medesimi procedimenti che si sono già concluse alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Le autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, rilasciate in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, restano efficaci sino alla loro scadenza e possono essere rinnovate in via provvisoria, ma con durata non superiore a quella stabilita per l'approvazione dei Piani Provinciali. A tal fine, le domande di rinnovo devono essere presentate alla Regione novanta giorni prima della loro scadenza.

 

     Art. 37. (Disposizioni finali).

     1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, con proprie deliberazioni, approva:

     a) le modalità di composizione della conferenza di cui all'articolo 27, comma 2 del Decreto e le norme che disciplinano l'intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 27 del Decreto;

     b) i criteri tecnici da osservare in sede di approvazione e valutazione dei progetti degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;

     c) il modello di domanda per l'approvazione dei progetti di nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e l'elenco della documentazione tecnica da allegare;

     d) il modello di domanda per il rilascio di nuove autorizzazioni, di rinnovo o proroga delle stesse, aventi ad oggetto l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e l'elenco dei documenti da allegare;

     e) i modelli di comunicazione ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 17 del Decreto del comma 1, art. 9 del Decreto Ministeriale n. 471 del 25 ottobre 1999.

     2. Entro lo stesso termine, la Giunta Regionale, d'intesa con le Province e previo parere dell'A.R.P.A.M., approva con deliberazione le schede tecniche relative all'attività di controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti di cui all'art. 20 del Decreto.

     3.Gli atti della Giunta regionale di cui ai precedenti commi sono pubblicati integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 38. (Abrogazione di norme regionali).

     1. A decorrere dalla data di approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti sono abrogate la Legge Regionale 8 marzo 1984, n. 6 ed i successivi connessi provvedimenti.