§ 2.9.25 – L.R. 3 agosto 1999, n. 27.
Organizzazione delle politiche regionali del lavoro e del sistema regionale dei servizi per l'impiego.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.9 lavoro, cooperazione e formazione professionale
Data:03/08/1999
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Finalità ed obiettivi.
Art. 2.  Azioni e strumenti.
Art. 3.  Funzioni e compiti della regione.
Art. 4.  Funzioni e compiti delle Province.
Art. 5.  Commissione Regionale Tripartita.
Art. 6.  Commissione Provinciale Tripartita.
Art. 7.  Comitato di Coordinamento Interistituzionale.
Art. 8.  Agenzia Regionale Molise Lavoro.
Art. 9.  Compiti dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro.
Art. 10.  Statuto e organi dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro.
Art. 11.  Direttore dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro.
Art. 12.  Collegio dei Revisori del Conti dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro.
Art. 13.  Controllo sugli atti fondamentali dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro.
Art. 14.  Organizzazione degli uffici e personale dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro.
Art. 15.  Entrate e patrimonio dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro.
Art. 16.  Contabilità e bilancio dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro.
Art. 17.  I Centri per l'Impiego.
Art. 18.  Criteri e modalità di organizzazione dei Centri per l'Impiego.
Art. 19.  Trasferimento del personale.
Art. 20.  Modifiche alla legge Regionale n. 10/1995 e istituzione dell'Albo degli Organismi certificati.
Art. 21.  Norma transitoria e di prima applicazione.
Art. 22.  Norma finanziaria.
Art. 23.  Entrata in vigore.


§ 2.9.25 – L.R. 3 agosto 1999, n. 27.

Organizzazione delle politiche regionali del lavoro e del sistema regionale dei servizi per l'impiego.

(B.U. 16 agosto 1999, n. 15)

 

TITOLO I

Principi generali

 

Art. 1. Finalità ed obiettivi.

     1. La Regione Molise, nell'ambito del processo di decentramento di funzioni a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e in attuazione delle finalità di cui all'art. 4 dello Statuto, al fine di realizzare un sistema integrato delle politiche attive del lavoro, della formazione professionale e delle politiche educativo-scolastiche nonché degli strumenti di gestione dei servizi dell'impiego, promuove e coordina iniziative con gli obiettivi di:

     a) favorire e sostenere la crescita equilibrata sul territorio del sistema socio-economico regionale, favorendo l'inserimento lavorativo ed incentivando un ordinato sviluppo delle attività produttive anche attraverso la semplificazione delle procedure e delle prassi amministrative e la realizzazione di progetti sperimentali e innovativi;

     b) favorire i processi di qualificazione professionale dei cittadini e di miglioramento della qualità del lavoro;

     c) favorire una tempestiva ed efficace attuazione delle politiche attive del lavoro, della formazione professionale, dell'istruzione e dell'educazione.

     2. Sono definite politiche attive del lavoro, della formazione professionale e dell'educazione le iniziative d'ordine normativo e di governo finalizzate allo sviluppo dell'economia regionale tramite interventi concertati con le parti sociali per l'innalzamento dei livelli occupazionali.

     3. La Regione Molise imposta le politiche attive di cui al comma 2, considerando l'occupazione come un risultato legato alla crescita ed allo sviluppo del territorio ed al miglioramento della qualità della vita dei propri cittadini.

     4. La Regione Molise persegue gli obiettivi della presente legge avvalendosi della partecipazione degli Enti Locali, garantendo la concertazione con le parti sociali e favorendo la collaborazione con i soggetti privati.

 

     Art. 2. Azioni e strumenti.

     1. La Regione Molise, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale ed in attuazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 469/1997, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, promuove:

     a) iniziative rivolte ad incrementare l'occupazione, anche attraverso l'applicazione di forme, modalità e tipologie innovative ed originali intese, tra l'altro, a consentire l'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti in condizione di svantaggio personale e sociale;

     b) un sistema integrato tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, che sostenga i cittadini nei percorsi di orientamento e di ricerca del lavoro lungo tutto l'arco della vita;

     c) strumenti di integrazione tra i sistemi della formazione professionale e dell'istruzione, tali da consentire forme di certificazione delle competenze acquisite;

     c) un sistema di informazione e di analisi del mercato del lavoro e eli monitoraggio dei servizi per il lavoro, la formazione, l'istruzione e l'educazione;

     e) sostegno alla creazione di attività imprenditoriali, anche in forma di società cooperative e nuove forme di lavoro autonomo;

     f) progetti e strumenti per attuare un più razionale incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

     g) strumenti per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro;

     h) progetti per l'attuazione di lavori socialmente utili, di pubblica utilità e di ogni altra forma di accompagnamento, nel quadro degli strumenti delle politiche attive del lavoro, individuati negli accordi nazionali e territoriali;

     i) efficaci strumenti di raccordo con il Sistema Informativo Lavoro previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 469/1997;

     j) ogni altro intervento utile per il raggiungimento delle funzionalità di cui al precedente art. 1.

     2. Quale supporto tecnico, ai fini dell'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui agli artt. 1 e 2 di quelli conferiti dal decreto legislativo n, 469/1997, è istituita l'Agenzia Regionale Molise Lavoro.

     3. La Regione Molise promuove forme di programmazione negoziata con gli attori sociali e con le istituzioni locali coinvolte nei processi di sviluppo locale e territoriale.

 

TITOLO II

Ripartizione delle funzioni

 

     Art. 3. Funzioni e compiti della regione.

     1. La Regione Molise svolge funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, vigilanza, e controllo dei sistema regionale per l'impiego. In particolare, promuove lo sviluppo dei servizi secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia, assicura la qualità delle prestazioni e la loro omogenea diffusione nell'ambito del territorio regionale e la semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi. Alla Regione spettano, inoltre, il raccordo con gli organismi nazionali ed il coordinamento dei rapporti con l'Unione Europea.

     2. La Regione Molise, in particolare, svolge le funzioni di cui al comma 1, con riferimento all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 469/1997 e a tutte le altre funzioni di indirizzo di competenza della Commissione Regionale per l'Impiego.

     3. La Regione Molise, in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali, svolge quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 469/1997. La Regione Molise esprime, altresì, motivato parere sulle domande di autorizzazione e di rinnovo per l'attività di mediazione tra domanda ed offerta eli lavoro.

     4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il "Programma Triennale delle politiche integrate del lavoro, formazione ed educazione", di cui all'art. 2, comma 1 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 10. Il Programma definisce gli obiettivi, le priorità, le linee d'intervento, il quadro dei fabbisogni delle risorse finanziarie, i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati e gli indirizzi per le attività dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro, di cui all'art. 8.

     5. L'approvazione dei Programma Triennale avviene nei 90 giorni dalla comunicazione, da parte della Giunta regionale, della relativa proposta. Trascorso inutilmente tale periodo, il Programma si intende approvato.

     6. La proposta della Giunta regionale è formulata previo parere della Commissione Regionale Tripartita e del Comitato di Coordinamento Interistituzionale, di cui agli articoli 5 e 7. I pareri sono resi entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto di piano. Decorso inutilmente il termine, si prescinde dai pareri.

     7. [1]

     8. In coerenza con gli obiettivi e le linee d'intervento del Piano Triennale di cui al comma 4, la Giunta regionale approva il "Piano annuale delle politiche integrate del lavoro, formazione, istruzione ed educazione". il Piano definisce le tipologie prioritarie degli interventi, i tempi di realizzazione, le norme di monitoraggio e verifica, gli indirizzi generali per la formazione del personale dei servizi per l'impiego, gli obiettivi delle attività dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro con il relativo finanziamento, gli standards qualitativi e quantitativi per l'erogazione dei servizi nonché il riparto generale delle risorse finanziari

     9. La Giunta regionale adotta il Piano annuale, di cui al comma 7, previo parere della Commissione Regionale Tripartita e del Comitato di Coordinamento Interistituzionale, di cui agli artt. 5 e 7. I pareri sono resi entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto di piano. Decorso inutilmente il termine, si prescinde dai pareri.

     10. Il Piano annuale è adottato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, la quale si esprime sulla compatibilità delle previsioni di piano con le indicazioni contenute nel Programma Triennale. Il parere è reso entro 30 giorni dalla comunicazione al Consiglio regionale del progetto di Piano, decorso tale termine, la Giunta prescinde dal parere stesso.

     11. La Giunta regionale adotta il Rapporto Annuale di Valutazione sul sistema regionale dei servizi per l'impiego, sulla base dei rilievi, delle analisi e delle indicazioni dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro, di cui all'art. 8 e ne informa il Consiglio regionale.

     12. La Regione esercita le funzioni di monitoraggio e vigilanza sulle funzioni attribuite alle Province e garantisce le funzioni di coordinamento tecnico-operativo del sistema regionale dei servizi per l'impiego.

     13. Al fine di realizzare l'integrazione fra le politiche del lavoro, della formazione e dell'educazione, la Regione indice, almeno una volta l'anno, una Conferenza regionale presieduta dal Presidente della Giunta regionale. Alla Conferenza partecipano pari i soggetti sociali ed istituzionali attivi sul mercato del lavoro e nei settori dell'educazione e della formazione. La Conferenza costituisce un momento di confronto ed esprime valutazioni, orientamenti e proposte.

     14. Per gli stessi fini di cui al comma precedente, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno approvate leggi regionali di riordino delle normative sugli interventi in materia di lavoro, formazione professionale, istruzione ed educazione.

 

     Art. 4. Funzioni e compiti delle Province.

     1. Alle Province sono attribuiti, nell'ambito del sistema regionale per l'impiego e nel rispetto degli indirizzi programmatici del Programma Triennale e del Piano Annuale della Regione:

     a) funzioni e compiti di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 469/1997;

     b) le competenze proprie delle Commissioni soppresse ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo n. 469/1997, attraverso la costituzione delle Commissioni Provinciali Tripartite, di cui all'articolo 6.

     2. Vengono altresì attribuite alle Province la gestione e la erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti conferiti alla Regione ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Decreto Legislativo n. 469/1997.

     3. In particolare, le Province realizzano la gestione e l'erogazione dei servizi, di cui al precedente comma e alla lettera a) del comma 1, tramite i Centri per l'Impiego di cui agli artt. 17 e 18.

     4. Le Province, inoltre, esercitano le funzioni di cui ai commi 1 e 2:

     a) assicurandone l'integrazione con le funzioni esercitate in materia di orientamento e formazione professionale;

     b) individuando i criteri per l'organizzazione, generale dei servizi per l'impiego e le modalità d'integrazione con i progetti di sviluppo locale;

     c) attivando convenzioni o altri strumenti di raccordo con enti locali, strutture pubbliche e private, anche tramite i Centri per l'Impiego di cui agli art. 17 e 18;

     d) realizzando un Rapporto Annuale di Valutazione del sistema provinciale dei servizi per l'impiego.

     4. Le Province fanno pervenire annualmente al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'andamento delle attività.

 

TITOLO III

Organismi di indirizzo e modalità di concertazione

 

     Art. 5. Commissione Regionale Tripartita.

     1. E' istituita la Commissione Regionale Tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche attive del lavoro, della formazione professionale e dell'educazione di competenza regionale.

     2. La Commissione è composta:

     a) dall'Assessore regionale competente in materia o suo delegato, che la presiede;

     b) da sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;

     c) da sei componenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;

     d) dal consigliere di parità di cui alla legge n. 125/1991;

     e) da quattro rappresentanti del Comitato di Coordinamento Interistituzionale, di cui all'art. 7, designati dallo stesso e scelti rispettivamente due tra i rappresentanti dei Comuni e due tra quelli delle Province;

     f) dal direttore della Direzione Regionale del Lavoro del Ministero del Lavoro.

     3. Ai lavori della Commissione sono presenti stabilmente, a titolo consultivo, il direttore dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro, il direttore generale della Regione competente in materia di lavoro. Altresì, possono partecipare, in relazione ai temi trattati, i dirigenti regionali, provinciali, i direttori dei Centri per l'impiego e il direttore regionale dell'INPS.

     4. La Commissione esercita le funzioni già di competenza della Commissione Regionale per l'Impiego.

     5. La Commissione esprime i pareri di cui all'art. 3, commi 6 e 8, nonché sul piano di attività dell'Agenzia Regionale Molise lavoro, di cui all'art. 8.

     6. La Commissione, al fine di acquisire elementi utili alle attività di cui ai commi 4 e 5, indice, almeno una volta l'anno, una Conferenza regionale degli operatori dei Centri per l'Impiego, di cui agli artt. 17 e 18.

     7. Il servizio di segreteria e di assistenza alla Commissione è assicurato dalla Direzione Generale della Regione competente per materia.

     8. La Commissione è costituita con decreto dei Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle designazioni pervenute entro 30 giorni dalla richiesta formulata dalla Regione. La Commissione può essere costituita purché in presenza della maggioranza dei componenti previsti.

     9. All'atto dell'insediamento della Commissione Regionale Tripartita cessano le funzioni del Comitato Regionale per lo Sviluppo

dell'Occupazione, di cui agli artt. 5 e 6 della legge regionale 8 maggio 1995, n. 24.

     10. La Commissione dura in carica per il periodo della legislatura regionale. In via di prima applicazione, la Commissione resterà in carica fino al termine della legislatura in corso.

     11. Per la disciplina del proprio funzionamento, la Commissione si dota di un regolamento interno.

     12. Per l'esercizio dei propri compiti e delle proprie funzioni, la Commissione costituisce, sulla base del proprio regolamento interno, apposite sottocommissioni.

 

     Art. 6. Commissione Provinciale Tripartita.

     1. Ogni Provincia istituisce la Commissione Provinciale Tripartita, con le modalità e con le competenze indicate nell'articolo 4, comma 1, lettera c) e nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 469/1997.

 

     Art. 7. Comitato di Coordinamento Interistituzionale.

     1. Al fine di realizzare l'integrazione delle politiche dei lavoro, i servizi per il lavoro, le politiche della formazione e dell'educazione a scala regionale e locale, è istituito un Comitato di Coordinamento Interistituzionale.

     2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto:

     a) dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che lo presiede;

     b) da tre consiglieri regionali, di cui uno espresso dalla minoranza, eletti con voto limitato, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto della Regione;

     c) [dai Presidenti delle Province, ovvero da un Assessore o da un consigliere, rispettivamente, da questi designato] [2];

     d) da due rappresentanti dei Comuni designati dall'ANCI regionale di cui almeno uno non capoluogo di provincia;

     e) [da due rappresentanti delle Comunità Montane designati dall'UNCEM regionale nel rispetto della suddivisione provinciale] [3].

     3. Ai lavori del Comitato partecipano, a titolo consultivo, il Direttore dell'Agenzia regionale Molise lavoro, i Direttori di dipartimento della Regione competenti per materia, il Rettore dell'Università del Molise. Inoltre partecipano senza diritto di voto ed in relazione ai temi trattati i dirigenti regionali. Il Comitato può anche procedere ad audizioni di esperti ovvero rappresentanti delle parti sociali [4].

     Il Comitato può anche procedere ad audizioni di esperti ovvero rappresentanti delle parti sociali.

     4. Il Comitato esprime i pareri di cui all'art. 3, commi 6 e 8.

     5. Il Comitato valuta l'inserimento delle politiche dei lavoro all'interno dei quadro programmatorio regionale, anche alla luce di eventuali intese istituzionali con le amministrazioni centrali. Inoltre, il Comitato formula proposte, agli organi ed agli enti cui sotto attribuite le funzioni della presente legge, per interventi volti al miglioramento organizzativo e gestionale del sistema regionale dei servizi per l'impiego.

     6. il Comitato può proporre alla Giunta regionale la modifica degli assetti territoriali dei Centri per l'Impiego, di cui agli artt. 17 e 18.

     7. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale. In via di prima applicazione il Comitato resta in carica fino al termine della legislatura in corso.

     8. Il funzionamento dei Comitato è definito con proprio regolamento. il servizio di segreteria e di assistenza è assicurato dalla competente Direzione Generale.

 

TITOLO IV

Servizi per l'impiego

 

     Art. 8. Agenzia Regionale Molise Lavoro.

     1. E' istituita l'Agenzia Regionale Molise Lavoro, con sede in Campobasso, quale Ente strumentale della Regione Molise, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia patrimoniale e contabile.

     2. Le funzioni e le attività dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro sono esercitate in conformità alla programmazione ed agli indirizzi regionali.

     3. L'Agenzia è sottoposta a vigilanza della Regione. A tal fine essa presenta alla Giunta Regionale una relazione annuale sull'andamento delle attività e stilla gestione delle risorse. La Giunta Regionale può, in ogni momento, ordinare ispezioni per accertare la regolarità della gestione, ovvero richiedere al Collegio dei Revisori dei Conti di riferire su specifici aspetti della gestione stessa.

 

     Art. 9. Compiti dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro.

     1. L'Agenzia svolge funzioni di consulenza, di assistenza tecnica e di monitoraggio nelle materie di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 469/1997 secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione.

     In particolare esercita compiti di:

     a) supporto tecnico alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio, alla valutazione in materia di integrazione delle politiche regionali del lavoro, della formazione professionale e dell'educazione;

     b) elaborazione e proposte di standards qualitativi e di criteri per l'accreditamento, la certificazione e per l'accertamento dei crediti formativi;

     c) monitoraggio dei servizi per l'impiego;

     d) monitoraggio, studio ed analisi delle politiche occupazionali nello spirito del titolo VI del trattato U.E.;

     e) collegamento con il "Sistema Informativo Lavoro" secondo la disciplina di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 469/1997 e gestione delle banche dati dei servizi per il lavoro, garantendo il collegamento con il sistema informativo nazionale e l'omogeneità degli standards informativi;

     f) qualificazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego, in particolare, attraverso interventi di supporto tecnico e metodologico, di assistenza tecnica alle diverse attività di formazione degli operatori di promozione delle attività e di documentazione;

     g) realizzazione di studi e ricerche, anche su commesse.

     1 bis. L'Agenzia può provvedere altresì a:

     a) interventi per le persone disabili o comunque svantaggiate;

     b) coordinamento, monitoraggio ed eventuale gestione diretta degli interventi connessi alla filiera dell'istruzione e della formazione professionale ed alla formazione permanente;

     c) work experience ed azioni di contrasto alla disoccupazione;

     d) formazione degli operatori della formazione professionale;

     e) informazione ed orientamento professionale;collegamento con la rete nazionale delle Agenzie;

     f) nodo regionale della Borsa continua nazionale del lavoro;

     g) coordinamento regionale della rete EURES (Servizi europei per l'impiego) costituita sulla base del regolamento CEE n. 1612/1988 relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito dello spazio economico europeo;

     h) ogni altro intervento di particolare rilevanza formativa, occupazionale, e sociale. [5]

     2. Al fine di disporre di analisi delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, l'Agenzia assume le funzioni di "Osservatorio del mercato del lavoro" ed esercita i compiti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) dell'art. 4 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 10, anche sulla base delle informazioni e dei dati provenienti dal Sistema Informativo Lavoro ed assicurando l'articolazione delle relative attività a livello provinciale e subprovinciale;

     3. [6]

     4. Al fine di realizzare le attività di cui al comma 1, l'Agenzia coordina le proprie funzioni con le iniziative poste in essere da soggetti pubblici e privati.

     5. Sulla base degli indirizzi regionali, l'Agenzia formula un piano annuale delle attività da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

     6. L'Agenzia svolge tutti gli altri compiti finalizzati alla qualificazione e allo sviluppo del sistema regionale per l'impiego ad essa affidati dalla Giunta regionale.

     7. Ai sensi della lettera h), comma 1 dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 469/1997, l'Agenzia può erogare servizi a titolo oneroso a soggetti privati che ne facciano richiesta ed avanzare la propria candidatura a bandi di gara nazionali e comunitari.

 

     Art. 10. Statuto e organi dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro.

     1. Lo Statuto dell'Agenzia è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale e determina, per quanto non previsto dalla presente legge, l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente.

     Tale approvazione è resa entro i 60 giorni successivi dalla notifica della proposta della Giunta Regionale, decorsi inutilmente i quali lo Statuto si intende approvato.

     2. Sono organi dell'Agenzia:

     a) il Direttore;

     b) il Collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 11. Direttore dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro.

     1. Il Direttore è nominato dalla Giunta regionale e viene scelto, previo specifico avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise tra i soggetti in possesso di elevata specifica professionalità e documentata competenza nelle problematiche delle politiche attive del lavoro e dell'occupazione, anche in deroga alla legge regionale n. 11/1993.

     Lo stesso è assunto con contratto di diritto privato non superiore a cinque anni, rinnovabile. In fase di prima applicazione della presente legge il contratto va determinato entro quattro mesi dall'insediamento del Consiglio regionale.

     2. L'incarico di Direttore scade nel rispetto delle modalità fissate dal comma 6 dell'art. 13 della legge regionale n. 7/1997.

     3. Il Direttore rappresenta l'Agenzia e ne coordina le strutture secondo criteri di efficienza e produttività e con diretta responsabilità di risultato.

     4. Il contratto regolante il rapporto con il Direttore può essere risolto anticipatamente secondo le modalità previste dallo Statuto dell'Agenzia in caso di gravi o reiterate violazioni di legge, di inosservanza degli indirizzi e delle direttive regionali, di mancato raggiungimento degli obiettivi o di gravi irregolarità gestionali tali da compromettere il buon funzionamento dell'ente.

 

     Art. 12. Collegio dei Revisori del Conti dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro.

     1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, compreso il Presidente, iscritti nel registro dei revisori ufficiali.

     Il Collegio è nominato dal Presidente della Giunta regionale su conforme delibera della Giunta stessa e dura in carica per il periodo della legislatura regionale [7].

     2. Il Collegio, oltre a svolgere i compiti di istituto, è tenuto a trasmettere annualmente alla Giunta regionale, una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente.

 

     Art. 13. Controllo sugli atti fondamentali dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro.

     1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 4 e dall'art. 14, comma 4, sono soggetti al controllo della Regione, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1990, n. 19, come modificata dalla legge regionale 10 marzo 1997, n. 3, esclusivamente i seguenti atti:

     a) bilanci di previsione e relative variazioni;

     b) conti consuntivi;

     c) contratti comportanti spese di importo superiori a 200 milioni.

 

     Art. 14. Organizzazione degli uffici e personale dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro.

     1. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Agenzia utilizza il personale di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 469/1997, nonché il personale di cui al medesimo art. 7, comma 1, lettera b) e quello appartenente al ruolo regionale.

     2. Il personale di cui al comma precedente non può superare il 50% di quello che complessivamente sarà assegnato all'Agenzia Regionale "Molise Lavoro" per lo svolgimento dei propri compiti, e comunque in numero non inferiore a 40.

     3. Il personale di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 469/1997 assegnato all'Agenzia Regionale Molise Lavoro conserva lo stato giuridico ed economico di provenienza fino alla scadenza dei relativi contratti che sono prorogati al termine massimo del 31 dicembre 2004. Entro tale termine, previo accordo con le organizzazioni sindacali, nel rispetto delle leggi vigenti e della contrattazione collettiva nazionale di comparto, saranno esperite apposite procedure riservate a tale personale per l'accertamento delle idoneità all'immissione nel ruolo regionale. Ove necessario la pianta organica sarà automaticamente adeguata con provvedimento della Giunta regionale, in relazione alle idoneità accertate.

     4. Al fine di assicurare la continuità dei servizi erogati il personale, in servizio presso l'Agenzia per l'Impiego del Molise alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce provvisoriamente la dotazione organica dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro.

     5. I regolamenti e gli atti di organizzazione dell'Agenzia, su proposta del Direttore, vengono approvati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 15. Entrate e patrimonio dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro.

     1. L'Agenzia provvede alle spese per il suo funzionamento e per le sue attività con le risorse derivanti da finanziamenti e contributi erogati dalla Regione in funzione dei compiti istituzionali previsti all'art. 9.

     2. La Regione annualmente mette a disposizione dell'Agenzia un fondo di dotazione per la copertura delle spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività ordinarie.

     3. Costituiscono altresì entrate dell'Agenzia:

     a) finanziamenti pubblici differenti da quelli di cui al comma 1;

     b) proventi riscossi per servizi resi a soggetti pubblici e privati.

     4. L'Agenzia ha un proprio patrimonio formato esclusivamente da beni mobili ed immobili strumentali necessari per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

 

     Art. 16. Contabilità e bilancio dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro.

     1. L'Agenzia si dota di un proprio regolamento di amministrazione e contabilità redatto in conformità ai principi fissati nella normativa regionale che disciplina la materia.

     2. Il bilancio di previsione dell'Agenzia è adottato dal Direttore entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

     3. Il conto consuntivo è adottato dal Direttore entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

     4. Qualora il bilancio di previsione non sia stato adottato entro il 31 dicembre o, sebbene adottato, non sia stato approvato dal Consiglio regionale, è autorizzata dalla Giunta regionale la gestione provvisoria, per un periodo non superiore a quattro mesi, sulla base dell'ultimo bilancio gestito.

 

     Art. 17. I Centri per l'Impiego.

     1. Con riferimento all'art. 4, le Province istituiscono apposite strutture denominate "Centri per l'Impiego", aventi sede in Campobasso, Isernia e Termoli, nel rispetto degli ambiti di competenza territoriale stabiliti dalla Giunta regionale. In sede di prima applicazione valgono gli ambiti di competenza territoriale delle soppresse Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego e il Collocamento in Agricoltura.

     2. Le Province, attraverso le strutture di cui al comma 1, erogano i servizi relativi alle funzioni ed ai compiti di cui all'art. 4. In particolare, le Province, attraverso tali strutture attivano:

     a) servizi di orientamento e informazione, con modalità di consulenza individuale o per piccoli gruppi;

     b) servizi di promozione all'inserimento lavorativo, attraverso la qualificazione della domanda e dell'offerta di lavoro, la promozione di attività formative, l'organizzazione in convenzione di attività stagistiche e la promozione di strumenti di incentivazione all'assunzione;

     c) servizi di orientamento e consulenza in chiave di prevenzione primaria, in collaborazione con strutture scolastiche e di formazione professionale.

 

     Art. 18. Criteri e modalità di organizzazione dei Centri per l'Impiego.

     1. L'organizzazione e la gestione dei Centri per l'impiego sono orientate alla piena soddisfazione dei bisogni della collettività regionale, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia e sono ispirate ai seguenti criteri generali:

     a) qualificare le risorse umane;

     b) favorire l'inserimento nel mondo del lavoro.

     2. I Centri per l'Impiego, al fine di realizzare i compiti di cui al comma 1 ed all'art. 17, comma 2, possono stipulare convenzioni ed accordi con i Centri di formazione professionale, gli istituti scolastici, gli enti locali, le strutture private o pubbliche e tutti gli altri soggetti che svolgono un ruolo attivo sul mercato del lavoro e della formazione.

     Le convenzioni sono stipulate nel rispetto degli standards di cui all'art. 3, comma 7.

     I servizi forniti stilla base delle convenzioni si configurano come servizi di interesse pubblico e sono rivolti a tutti i cittadini senza alcuna discriminazione.

     3. Le Province, nell'erogazione dei servizi attraverso i Centri per l'impiego, d'intesa con il Comitato interistituzionale di cui all'art. 7 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, adottano criteri eli flessibilità, potendo curare, in particolare, la proiezione degli stessi Centri sul territorio attraverso:

     a) postazioni mobili e semipermanenti;

     b) terminali informativi di base, valorizzando le potenzialità delle reti telematiche esistenti.

     4. Le Province, nel determinare l'ordinamento dei Centri per l'Impiego, prevedono di dotare le relative strutture di autonomia organizzativa, garantendo alle stesse flessibilità ed operatività nei limiti dell'assegnazione di specifiche dotazioni finanziarie, nel rispetto del proprio ordinamento.

     5. Per il personale dei Centri per l'Impiego si fa riferimento a quanto disposto dall'articolo 19.

 

TITOLO V

Personale

 

     Art. 19. Trasferimento del personale.

     1. Il personale individuato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 1 dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 469/1997, è trasferito alla Regione e direttamente alle Province di appartenenza ed è ripartito secondo i seguenti criteri:

     a) il personale appartenente ai ruoli dei Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in servizio presso le Sezioni Circoscrizionali per l'impiego e il Collocamento in Agricoltura è trasferito alle Province d'appartenenza territoriale per garantire, in particolare, l'esercizio delle attività di collocamento di cui all'art. 4, comma 1,, lettera a);

     b) il personale appartenente ai ruoli del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in servizio presso le Direzioni Provinciali del Lavoro è trasferito alle Province nelle quali sono ubicate le medesime Direzioni per l'esercizio delle funzioni e di compiti di cui all'art. 4;

     c) il personale appartenente ai ruoli del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in servizio presso la Direzione Regionale del Lavoro è trasferito alla Regione per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dalla presente legge.

     2. Una quota ulteriore del personale di cui al comma 1, lettera a) e b), in misura da stabilirsi dalla Giunta Regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali e le Province, può essere utilizzata dalla Regione per la gestione dei compiti previsti dalla presente legge. La definizione dei criteri, tenuto conto delle esigenze funzionali dei nuovi servizi e della volontarietà dei soggetti interessati, viene stabilita previo confronto con le organizzazioni sindacali.

     3. Il personale di cui al comma 1 viene inquadrato con la salvaguardia del trattamento retributivo maturato nonché delle posizioni giuridiche e funzionali acquisite, secondo le tabelle di equiparazione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo n. 469/1997, nel rispetto delle norme contrattuali.

 

TITOLO VI

Norme finali e transitorie

 

     Art. 20. Modifiche alla legge Regionale n. 10/1995 e istituzione dell'Albo degli Organismi certificati.

     1. Alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 10 sono apportate le modificazioni ed integrazioni di cui ai seguenti commi.

     2. [8]

     3. [9]

     4. [10]

     5. [11]

     6. [12]

     7. [13]

     8. [14]

     9. [15]

     10. Sono abrogati il comma 4 dell'art. 4 e l'art. 33, della legge regionale 30 marzo 1995 n. 10.

     11. Presso la Direzione Generale Regionale competente in materia di Lavoro e Formazione professionale viene istituito un apposito ALBO degli Organismi certificati. Tale Albo viene aggiornato ogni tre anni. I requisiti di accesso sono individuati mediante apposito Regolamento. Questi fanno riferimento a standard di qualità, alla tenuta di un bilancio basato sulla contabilità analitica, alle esperienze maturate in materia di politiche del lavoro, alla disponibilità di idonee attrezzature e risorse per la formazione.

     Sono esclusi dall'obbligo di accreditamento i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formativa per il proprio personale. Tali soggetti sono comunque tenuti a rispettare le specifiche condizioni attuative, da definirsi mediante apposito Regolamento, e ad attestare le competenze professionali acquisite dai lavoratori secondo modalità idonee ai fini della certificazione.

     12. La garanzia fidejussoria, prevista dalla legislazione vigente, è sostituita dagli adempimenti previsti per l'istituzione dell'Albo di cui al comma precedente.

     13. Le verifiche amministrativo contabili sono svolte con metodo campionario secondo le disposizioni nazionali e comunitarie.

 

     Art. 21. Norma transitoria e di prima applicazione.

     1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale costituisce la Commissione Permanente Tripartita ed il Comitato di Coordinamento Interistituzionale e provvede alla nomina degli organi dell'Agenzia Molise Lavoro.

     2. L'esercizio delle funzioni conferite, dal decreto legislativo n. 469/1997 decorre dalla data di effettivo inizio dell'operatività dei Centri per l'Impiego e successivamente al trasferimento dei beni e delle risorse previste dall'art. 7 dello stesso decreto legislativo.

 

     Art. 22. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge la Regione provvede mediante:

     a) i trasferimenti operati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e dal Ministero dei Tesoro, come previsto al comma 8 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 469/1997;

     b) l'istituzione di appositi capitoli nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1999 nei modi e per gli effetti previsti al quarto comma dell'art. 35 della legge regionale 3 dicembre 1997, n. 44.

     2. La Regione in base alle risorse finanziarie disponibili, corrisponde annualmente alle Province le somme occorrenti dalla data dell'effettivo avvio dell'espletamento delle funzioni attribuite, salvo diversa disposizione normativa nazionale.

 

     Art. 23. Entrata in vigore.

     1 La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


[1] Modifica la rubrica ed il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 30 marzo 1995, n. 10 e ne sopprime i commi 2, 3, 4, 5 e 6.

[2] Lettera abrogata dall'art. 29 della L.R. 9 dicembre 2019, n. 16.

[3] Lettera abrogata dall'art. 29 della L.R. 9 dicembre 2019, n. 16.

[4] Comma così sostituito dall'art. 29 della L.R. 9 dicembre 2019, n. 16.

[5] Comma inserito dall’art. 2 della L.R. 26 giugno 2006, n. 10.

[6] Modifica il comma 2 dell'art. 4 della L.R. 30 marzo 1995, n. 10 e ne sopprime i commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7.

[7] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 12 settembre 2007, n. 24.

[8] Modifica l'art. 1, comma 1 della L.R. 30 marzo 1995, n. 10.

[9] Modifica l'art. 5, comma 1 della L.R. 30 marzo 1995, n. 10.

[10] Modifica l'art. 8, comma 2 della L.R. 30 marzo 1995, n. 10.

[11] Modifica l'art. 12, comma 1, lettera c1) della L.R. 30 marzo 1995, n. 10 e aggiunge allo stesso art. 12, comma 1, le lettere c6 e c7.

[12] Modifica l'art. 13, rubrica e comma 1 della L.R. 30 marzo 1995, n. 10.

[13] All'art. 13 della L.R. 30 marzo 1995, n. 10, sostituisce i commi 2 e 3 e inserisce i commi 4 e 5.

[14] Aggiunge il comma 3 all'art. 22 della L.R. 30 marzo 1995, n. 10.

[15] Modifica l'art. 23, comma 1 della L.R. 30 marzo 1995, n. 10.