§ 5.2.8 - L.R. 5 maggio 2005, n. 19.
Promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio tratturale e della civiltà della transumanza nella regione Molise.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 demanio e patrimonio
Data:05/05/2005
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Coordinamento regionale dei tratturi e della civiltà della transumanza.
Art. 3.  Compiti del Coordinamento regionale.
Art. 4.  Segreteria tecnica del coordinamento regionale dei tratturi.
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.  Norme finali.


§ 5.2.8 - L.R. 5 maggio 2005, n. 19.

Promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio tratturale e della civiltà della transumanza nella regione Molise.

(B.U. 16 maggio 2005, n. 10).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge è finalizzata a:

     a) favorire le azioni di valorizzazione, promozione e tutela del patrimonio tratturale regionale e della civiltà della transumanza;

     b) contribuire all'attuazione della legge regionale 11 aprile 1997, n. 9, ad oggetto: "Tutela, valorizzazione e gestione del demanio tratturi" e del regolamento 11 febbraio 2000, n. 1;

     c) contribuire al perseguimento degli obiettivi previsti nell'articolo 114, commi 11, 12 e 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in relazione alla istituzione del "Coordinamento nazionale dei tratturi e della civiltà della transumanza", nonché agli accordi di programma stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed alle delibere CIPE emanate in attuazione di A.P.E., "Appennino Parco d'Europa".

     2. Il patrimonio tratturale regionale, ai fini della presente legge, è costituito dal patrimonio materiale (fisico, storico, archeologico) ed immateriale (etnologico, sociale, antropologico, produttivo).

 

     Art. 2. Coordinamento regionale dei tratturi e della civiltà della transumanza.

     1. La Regione Molise, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, istituisce il Coordinamento regionale dei tratturi e della civiltà della transumanza, di seguito denominato Coordinamento regionale.

     2. Il Coordinamento regionale è un organismo costituito quale nucleo territoriale del Coordinamento nazionale dei tratturi e della civiltà della transumanza di cui all'art. 114, comma 11, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000.

     3. Il Coordinamento regionale è presieduto dall'assessore regionale all'ambiente, o suo delegato, ed è composto da:

     a) un dirigente dell'assessorato al turismo;

     b) un dirigente dell'assessorato alle politiche agricole;

     c) un dirigente dell'assessorato all'ambiente;

     d) un rappresentante dell'Università del Molise;

     e) un rappresentante dell'ANCI per la provincia di Campobasso ed uno per la provincia di Isernia;

     f) un rappresentante dell'UNCEM per la provincia di Campobasso ed uno per la provincia di Isernia;

     g) un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative nella Regione;

     h) un rappresentante delle associazioni agricole maggiormente rappresentative nella Regione;

     i) un rappresentante delle associazioni cooperative maggiormente rappresentative nella Regione;

     j) un rappresentante delle associazioni turistiche riconosciute ai sensi della legge regionale n. 9/1985.

     4. Il Coordinamento regionale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con gli assessorati regionali all'ambiente, alle politiche agricole ed al turismo.

     5. Il Coordinamento ha sede presso l'assessorato regionale all'ambiente.

     6. Ai componenti del Coordinamento è riconosciuto un gettone di presenza nella misura indicata all'art. 1 della legge regionale 1° marzo 1983, n. 7.

 

     Art. 3. Compiti del Coordinamento regionale.

     1. Il Coordinamento regionale svolge le seguenti funzioni:

     a) elabora e propone alla Giunta regionale il modello di sviluppo regionale del sistema dei tratturi e della civiltà della transumanza e le relative modalità attuative;

     b) predispone la redazione del Piano di valorizzazione dei tratturi di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 9/1997 al fine di costituire il 'Parco dei tratturi" previsto all'articolo 4 della legge regionale n. 9/1997;

     c) redige il Piano di alienazione, di cui all'art. 7 del-la legge regionale n. 9/1997, che viene adottato dalla Giunta regionale;

     d) fornisce consulenza sui temi programmatici e di pianificazione riguardanti il sistema dei tratturi e della civiltà della transumanza, ivi comprese le procedure attuative del regolamento regionale 11 febbraio 2000, n. 1;

     e) sviluppa, nell'ambito del sistema dei tratturi, gli a-spetti storici e culturali, etnologici ed antropologici, gli aspetti produttivi, ambientali, turistici, agrituristici e turistico-ambientali.

 

     Art. 4. Segreteria tecnica del coordinamento regionale dei tratturi.

     1. Il Coordinamento, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, si avvale della segreteria tecnica composta dal responsabile della segreteria, con compiti di segretario generale del Coordinamento regionale, e da tre tecnici esperti nelle materie trattate, scelti tra i dipendenti della Regione Molise.

     2. Il responsabile della segreteria ed i componenti sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta del Coordinamento regionale, in base alla formazione professionale da comprovare con appositi curricula.

     3. Il Coordinamento si avvale, per esigenze di ricerca, di elaborazione e di studio connesse all'attuazione del modello di sviluppo, mediante apposita convenzione, delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica di professionisti, di Istituti universitari e di ricerca, di organizzazioni tecnico-professionali.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'esercizio 2005 in Euro 100.000,00, si fa fronte con le risorse iscritte nella U.P.B. n. 290: "Bonifica e irrigazione", dove, ai fini della gestione, è iscritto apposito capitolo con la seguente denominazione: -"Oneri per la tutela, valorizzazione e gestione del demanio tratturi: legge regionale 11 aprile 1997, n.,9".

     2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede con le stesse leggi approvative dei rispettivi bilanci.

 

          Art. 6. Norme finali.

     1. Sono abrogate le norme regionali in contrasto con la presente legge.

     2. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.