§ 4.1.89 - L.R. 20 giugno 2007, n. 17.
Interventi a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi o affetti da patologie rare.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:20/06/2007
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Contributi)
Art. 3.  (Modalità di erogazione dei contributi)
Art. 4. (Requisiti reddituali per l'accesso)
Art. 5.  (Modalità di erogazione dei fondi e di rendicontazione)
Art. 6.  (Norme finanziarie)
Art. 7.  (Disposizioni transitorie)
Art. 8.  (Abrogazione)


§ 4.1.89 - L.R. 20 giugno 2007, n. 17.

Interventi a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi o affetti da patologie rare.

(B.U. 30 giugno 2007, n. 15)

 

Art. 1. (Finalità) [1]

1. La Regione tutela il diritto alla salute:

a) di soggetti affetti da patologie che necessitano di trapianto d'organo o di tessuti o affetti da patologie rare, se riconosciute tali dal Ministero della Salute e non trattabili nelle strutture sanitarie della regione;

b) dei minori affetti da gravi patologie non trattabili nelle strutture sanitarie della regione Molise;

c) di soggetti che sono affetti da gravi patologie non trattabili in regione per cui è stato necessario il trattamento presso istituti al di fuori del territorio regionale, purché certificate dalle strutture ospitanti.

 

     Art. 2. (Contributi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Azienda sanitaria regionale del Molise (A.S.Re.M.) rimborsa al cittadino in attesa di trapianto, o che ha già subìto trapianto, al cittadino affetto da patologia rara, se riconosciuta tale dal Ministero della Salute e non trattabile nelle strutture sanitarie della regione, nonché ai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 le spese di cui al comma 2 sostenute in conseguenza di ricoveri presso strutture sanitarie pubbliche in Italia o all'estero dovuti a:

a) esami preliminari ed esami per la tipizzazione tissutale;

b) intervento di trapianto;

c) tutti i controlli successivi nonché quelli derivanti dalle complicanze dell'intervento stesso, se non effettuabili in regione;

d) trattamenti sanitari nel caso di patologie rare e nel caso di patologie gravi non trattabili in regione di cui sono affetti i minori e nel caso di gravi patologie, non trattabili in regione per cui è stato necessario il trattamento presso Istituti al di fuori del territorio regionale;

e) eventuale espianto da donatore [2].

2. La A.S.Re.M. rimborsa all'assistito ed all'eventuale accompagnatore nonché al donatore ed al suo eventuale accompagnatore, purché adeguatamente documentate:

a) le spese sostenute per il viaggio, compreso il mezzo aereo. In caso di utilizzazione di autovettura privata è corrisposto un rimborso pari ad 1/5 del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei documentati pedaggi autostradali. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell'assistito e quello dove è ubicata la struttura sanitaria di ricovero;

b) le spese di soggiorno, sostenute nella località sede della struttura sanitaria, nelle seguenti misure:

1) per i pazienti che si recano presso strutture sanitarie italiane fino ad un massimo di euro 120 al giorno;

2) per i pazienti che si recano presso strutture sanitarie estere fino ad un massimo di euro 200 al giorno, comprese anche le spese di interprete, trasporto per gli spostamenti nelle città estere di soggiorno e le spese telefoniche;

 

c) le spese, in caso di decesso del paziente nel luogo di cura estero, per la traslazione delle spoglie nella misura massima di euro 3.000,00.

3. Al fine dell'ottenimento del rimborso, l'accompagnatore è consentito:

 

a) per tutti i pazienti minorenni;

 

b) in tutti i casi di legge in cui è previsto l'accompagnamento.

 

4. In tutti gli altri casi il rimborso per l'eventuale accompagnatore è subordinato a comprovate esigenze cliniche che devono essere certificate dalla struttura sanitaria di ricovero per chi si reca in Italia, mentre per chi si reca all'estero la necessità di un accompagnatore deve risultare dal modello E112.

 

5. Possono presentare richiesta di anticipazione, nella misura massima dell'80% sul prevedibile contributo loro spettante, i cittadini trapiantati cui la competente struttura sanitaria abbia prescritto un ciclo di cura di durata predeterminata.

 

     Art. 3. (Modalità di erogazione dei contributi)

1. Al fine di ottenere il rimborso ai sensi dell'art. 2 della presente legge, l'interessato deve farne richiesta alla A.- S.Re.M., allegando la relativa documentazione giustificativa delle spese sostenute e delle certificazioni mediche attestanti i ricoveri anche in regime di day hospital e la non autosufficienza del malato. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di sei mesi dalla fine di ogni trattamento sanitario [3].

2. La A.S.Re.M. provvede a rimborsare le spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta ed entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di anticipazione di cui all'articolo 2, comma 5.

 

     Art. 4.(Requisiti reddituali per l'accesso) [4]

1. I rimborsi sono corrisposti nella misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile ai cittadini il cui nucleo familiare evidenzi un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), non superiore ad euro 16.000,00, nella misura del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile per ISEE non superiore ad euro 24.000,00 e nella misura del 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile per ISEE non superiore ad euro 36.000,00.

 

     Art. 5. (Modalità di erogazione dei fondi e di rendicontazione)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale dispone semestralmente l'erogazione dei fondi necessari sulla base di apposita rappresentazione dei fabbisogni presentata dall'A.S.Re.M..

2. L'A.S.Re.M. invia semestralmente alla Giunta regionale una dettagliata rendicontazione dei contributi assegnati ed una relazione sulle modalità di erogazione.

 

     Art. 6. (Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati, per l'esercizio finanziario 2007, in Euro 1.700.000,00. Ai medesimi si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento, iscritto nella U.P.B. n. 300, capitolo n. 38300, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale relativo al predetto esercizio, destinato al finanziamento degli oneri di cui alla legge regionale 17 luglio 2001, n. 18, e sue successive modificazioni, abrogata dalla presente legge.

2. Per gli esercizi finanziari 2008 ed i successivi si provvede con le rispettive leggi approvative di bilancio.

 

     Art. 7. (Disposizioni transitorie)

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti ai sensi della normativa previgente.

 

     Art. 8. (Abrogazione)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 17 luglio 2001, n. 18, recante: "Rimborso spese speciali in favore dei soggetti da sottoporsi a trapianto di organi, dei trapiantati e dei cittadini affetti da gravi patologie non trattabili nelle strutture sanitarie della Regione Molise";

 

b) legge regionale 20 maggio 2005, n. 20, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 luglio 2001, n. 18, concernente: "Rimborso spese speciali in favore dei soggetti da sottoporsi a trapianto di organi, dei trapiantati e dei cittadini affetti da gravi patologie non trattabili nelle strutture sanitarie della Regione Molise"».


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 luglio 2008, n. 23.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 luglio 2008, n. 23.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 18 luglio 2008, n. 23.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2014, n. 20.