Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 norme finanziarie |
Data: | 28/12/2018 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Leggi regionali di spesa) |
Art. 2. (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche-IRPEF- e di imposta regionale sulle attività produttive - IRAP) |
Art. 3. (Disposizioni per favorire l’interscambio del personale del servizio sanitario regionale) |
Art. 4. (Aggiornamento delle disposizioni finanziarie di leggi regionali ed ulteriori disposizioni di spesa) |
Art. 5. (Disposizioni in materia di enti locali) |
Art. 6. (Modifiche alle leggi regionali 21 gennaio 1984, n. 4, 7 ottobre 1994, n. 50 e 10 agosto 2016, n. 12, in materia di consorzi di bonifica e all’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. [...] |
Art. 7. (Allocazione delle risorse finanziarie in favore del Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest”) |
Art. 8. (Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio) |
Art. 9. (Disposizioni di salvaguardia dell’occupazione nelle strutture che erogano attività sanitarie e socio sanitarie. Definizione agevolata in materia di controlli esterni in ambito sanitario) |
Art. 10. (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 “Norme in materia di autorizzazione all’apertura e al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali” e successive [...] |
Art. 11. (Modifica alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche) |
Art. 12. (Assistenza sanitaria integrativa per il personale dipendente non dirigente) |
Art. 13. (Valorizzazione del dottorato di ricerca nelle procedure di reclutamento del personale in ambito regionale) |
Art. 14. (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e successive modifiche) |
Art. 15. (Cabina di regia dell’economia del mare e Comitato interistituzionale) |
Art. 16. (Semplificazione per la procedura relativa al provvedimento autorizzatorio unico regionale) |
Art. 17. (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, relativo a contributi alle organizzazioni di volontariato della protezione civile) |
Art. 18. (Modifica all’articolo 10 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183” e successive [...] |
Art. 19. (Interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21, relativo agli interventi di ampliamento degli edifici e successive modifiche) |
Art. 20. (Modifica all’articolo 39 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, relativo ad interventi a sostegno del comprensorio sciistico Monte Terminillo) |
Art. 21. (Disposizioni varie) |
Art. 22. (Entrata in vigore) |
§ 6.2.101 - L.R. 28 dicembre 2018, n. 13.
Legge di stabilità regionale 2019
(B.U. 29 dicembre 2018, n. 105 - S.O. n. 1)
Art. 1. (Leggi regionali di spesa)
1. Ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del
a) l’elenco delle leggi regionali di spesa vigenti, suddivise per missioni e programmi, con esclusione di quelle di cui alla lettera b), con la relativa indicazione degli stanziamenti a valere sul bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, nonché del corrispondente titolo di spesa (Allegato A);
b) l’elenco delle leggi regionali di spesa approvate a decorrere dalla X legislatura, con la relativa indicazione degli stanziamenti a valere sul bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, nonché della corrispondente missione, programma e titolo di spesa (Allegato B).
Art. 2. (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche-IRPEF- e di imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)
1. All’articolo 2 della
2. Al fine di favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale, nonché il rilancio della competitività sui mercati esteri, con riferimento al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 la maggiorazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 1, comma 174, della
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, la maggiorazione dell’IRAP di cui all'articolo 1, comma 174, della
4. Le medesime disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione per le nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell’anno 2019. Per le finalità di cui al presente comma, si definiscono imprese femminili le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
a) le imprese individuali il cui titolare sia una donna;
b) le società i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, detentori del 51 per cento del capitale sociale, siano donne;
c) le società cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori, siano donne.
5. La disapplicazione della maggiorazione di cui al comma 4 non è consentita se il valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale è superiore a euro 100.000,00.
6. Le medesime disposizioni di cui al comma 2 trovano, altresì, applicazione per i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del
a) esclusivamente nei comuni montani indicati nella tabella allegata alla presente legge (Allegato E) nelle categorie e sottocategorie della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007 indicate nella tabella allegata alla presente legge (Allegato F);
b) nella categoria della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007 “59.14 – Attività di proiezione cinematografica”.
7. Le disposizioni di cui al comma 2 operano in conformità a quanto previsto dall’articolo 2, comma 80, della
8. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante il “Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale”, iscritto nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria e di provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, la cui dotazione finanziaria è determinata, ai sensi dell’articolo 8, comma 9, della
Art. 3. (Disposizioni per favorire l’interscambio del personale del servizio sanitario regionale)
1. Allo scopo di promuovere l’efficacia delle politiche della salute attraverso l’integrazione del loro ciclo, nonché al fine di realizzare specifici programmi ed interventi ovvero programmi di rilevanza regionale, sono promossi gli istituti e le misure di mobilità e trasferimento di personale tra le strutture della Giunta regionale e degli enti del servizio sanitario regionale e, in particolare, nel rispetto delle prerogative del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario:
a) è consentito il trasferimento, anche temporaneo, delle risorse umane tra gli enti del servizio sanitario regionale e le strutture regionali funzionalmente competenti in materia di politiche sanitarie e dell’integrazione sociosanitaria;
b) gli incarichi dirigenziali conferiti, nel numero massimo di dieci, presso strutture della Giunta regionale preposte agli obiettivi di tutela della salute, comprese le funzioni della programmazione sanitaria, quelle di supporto ai sistemi gestionali e tecnici delle aziende sanitarie, non sono computati ai fini del calcolo della quota di cui all’articolo 19, comma 5bis, del
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), hanno efficacia a decorrere dal centoventesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge.
3. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Art. 4. (Aggiornamento delle disposizioni finanziarie di leggi regionali ed ulteriori disposizioni di spesa)
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 12, della
2. L’articolo 16 della
“Art. 16
(Disposizione finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante il “Fondo per le cooperative sociali”, da istituirsi nel programma 08 “Cooperazione e associazionismo” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 1.000.000,00 per l’anno 2019, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.”.
3. [Il comma 1 ter dell’articolo 28 della
4. L’articolo 17 della
“Art. 17
(Disposizione finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 02 “Casa circondariale e altri servizi” della missione 02 “Giustizia” di due appositi fondi, rispettivamente, di parte corrente e in conto capitale:
a) “Fondo per gli interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio - parte corrente”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 250.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”;
b) “Fondo per gli interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio - parte in conto capitale”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 250.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.”.
5. All’articolo 26 della
a) al comma 1, dopo le parole: “Agli oneri” sono inserite le seguenti: “in conto capitale”;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis. Agli oneri di parte corrente derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede nell’ambito del programma 01 “Polizia locale e amministrativa” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, con un’autorizzazione di spesa pari ad euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2019 e 2020, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.”.
6. Il comma 4 dell’articolo 71 della
“4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante la voce di spesa denominata: “Spese per i progetti di intervento nel quadro di aiuti internazionali attuati dalle Organizzazioni non governative “ONG” e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale “ONLUS”, da istituirsi nel programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 200.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.
7. Dopo il comma 2 dell’articolo 72 della
“2 bis. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione concede contributi alle associazioni del terzo settore aventi i requisiti di cui al comma 2, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell’Assessore competente in materia di pari opportunità, sentita la commissione consiliare competente, a valere sulle risorse iscritte nella voce di spesa denominata: “Contributi in favore delle associazioni senza scopo di lucro che operano nella conservazione e nella promozione della storia e della cultura delle donne, nell’azione di sostegno della libertà femminile e della prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere”, da istituirsi nel programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per l’anno 2019, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.”.
8. Dopo il comma 3 dell’articolo 26 della
“3 bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 8, comma 7ter, si provvede mediante la voce di spesa denominata: “Contributi alle associazioni animaliste di volontariato per interventi in materia di controllo del randagismo”, da istituirsi nel programma 08 “Cooperazione e associazionismo” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2019, 2020 e 2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.”.
9. All’articolo 7 della
a) al comma 1, dopo le parole: “Per le finalità” sono inserite le seguenti: “in conto capitale”;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Per le finalità di parte corrente derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede mediante la voce di spesa denominata: “Contributo al Comune di Canale Monterano per il programma generale di interventi per la valorizzazione e la promozione del territorio – parte corrente”, da istituirsi nel programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 30.000,00 per l’anno 2019, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.”.
10. L’articolo 7 della
“Art. 7
(Disposizione finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante la voce di spesa denominata: “Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente”, da istituirsi nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2019-2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.”.
11. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della
“1 bis. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, è istituito, nell’ambito del programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, un apposito fondo regionale denominato “Fondo per l’autorecupero del patrimonio immobiliare pubblico”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 500.000,00 per l’anno 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Altri fondi e accantonamenti”.”.
12. Al fine di prevedere un intervento di tipo socio-assistenziale per i soggetti affetti da sclerosi laterale amiotrofica, ivi compresi i destinatari dei contributi economici ai sensi della
13. La Regione sostiene la realizzazione di un impianto di trattamento e trasformazione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) al fine di:
a) ridurre l’impatto ambientale e i problemi derivanti dall’abbandono dei RAEE, caratterizzati dalla presenza di sostanze considerate altamente tossiche e, di
conseguenza, prevenire l’inquinamento del suolo, dell’aria, dell’acqua e le ripercussioni negative sull’ambiente e sulla salute umana;
b) valorizzare tutti i componenti di cui sono composti i RAEE quali, in particolare, rame, ferro, acciaio, alluminio, vetro, argento, oro, piombo, mercurio, evitando così uno spreco di risorse che possono essere riutilizzate per costruire nuove apparecchiature;
c) coniugare impiego di manodopera e nuove tecnologie anche al fine di creare nuova occupazione e ricadute economiche positive sul territorio.
14. Per le finalità di cui al comma 13 si provvede mediante l’istituzione della voce di spesa denominata “Realizzazione impianto trattamento e trasformazione RAEE” nell’ambito del programma 03 missione 09 con un’autorizzazione di spesa pari ad euro 1.000.000,00 per l’anno 2019 alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa concernente gli interventi di cui all’articolo 40, comma 4, della
15. La Regione attribuisce un valore centrale e prioritario alle iniziative che possano contribuire a garantire sul territorio regionale maggiori livelli di sicurezza nella circolazione stradale. A tal fine con riferimento all’esercizio di servizi pubblici su strada che implicano il trasporto di persone promuove e sostiene, anche mediante incentivi agli enti locali, lo svolgimento di corsi di formazione alla guida sicura effettuati in impianti specializzati da parte del personale preposto alla conduzione del veicolo. Per personale preposto alla conduzione del veicolo si intende sia il dipendente dell’amministrazione pubblica sia il dipendente della ditta appaltatrice del servizio pubblico, anche se lavoratore autonomo o volontario che conduce un mezzo adibito al trasporto pubblico locale (TPL) nonché un mezzo adibito ad altri servizi pubblici quali, in particolare, servizi di Scuola Bus, di pronto intervento sanitario, dei servizi sociali, ecologici e ambientali, di polizia locale, di protezione civile e operatori del soccorso ed emergenza. Altresì ai fini dell’innalzamento della sicurezza stradale rientrano tra il personale preposto alla conduzione del veicolo anche gli utenti privati che sono necessitati ad usare il mezzo proprio. Lo svolgimento di corsi di formazione alla guida sicura costituisce criterio premiante nelle procedure di selezione per la scelta dei soggetti a cui affidare il servizio pubblico sia di trasporto di persone sia degli altri servizi pubblici sopra elencati. Al fine dell’ottenimento del criterio premiante si deve tenere conto del fatto che il corso rispetti criteri tecnici e organizzativi adottati a livello europeo quali, in particolare, la durata del corso di almeno 8 ore di cui almeno il 70 per cento costituito da prove pratiche in impianti specializzati. Sono impianti specializzati quelli costruiti appositamente per tali fini e che riproducano condizioni di guida critiche mediante tecnologie fisse che siano in grado di riprodurre in modo causale ed imprevedibile fondi stradali con diversi coefficienti di attrito, ostacoli improvvisi, sbandate impreviste e condizioni di scarsa visibilità o di guida notturna e che in parte includano anche percorsi simili a sedi stradali come tratti in salite e discese, rotatorie, careggiate urbane e segnaletica stradale [2].
16. Per le finalità di cui al comma 15 si provvede mediante l’istituzione della voce di spesa denominata “Corsi di formazione alla guida sicura” nell’ambito del programma 02 della missione 15 con un’autorizzazione di spesa pari ad euro 50.000,00 per l’anno 2019 e 100.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021 alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20.
17. La Regione, al fine di sostenere la ripresa economica e produttiva del settore dell’olivicoltura e castanicoltura, colpito dalla depressione produttiva ed economica, concede contributi per il triennio 2018-2020 in favore delle aziende e soggetti agricoli interessati.
18. La concessione del contributo di cui al comma 17 è finalizzata a compensare il mancato reddito derivante dagli impianti colpiti da eccezionali eventi e fitopatie conosciute ed emergenti, al cambio varietale per favorire l’immunoresistenza, alla propagazione con cultivar di interesse scientifico ed alimentare, allo smaltimento degli impianti danneggiati e del materiale di risulta, all’utilizzo di metodologie produttive innovative e all’attuazione di interventi conservativi.
19. Possono presentare istanza di concessione di contributi i coltivatori diretti (CD), così come definiti dall’articolo 2 della
20. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, con deliberazione, le tipologie di intervento finanziabili finalizzate al ripristino della competitività aziendale, l’entità dei contributi per tipologia di intervento, le modalità di presentazione delle domande, i sistemi di verifica delle istanze e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 17.
21. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 17 a 20 si provvede mediante l’istituzione della voce di spesa denominata “Sostegno al reddito nel settore dell’olivicoltura e della castanicoltura” nell’ambito del programma 01 della missione 16 con un’autorizzazione di spesa pari ad euro 500.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020 alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20.
22. Al fine di consentire agli enti pubblici proprietari di impianti per il trattamento dei rifiuti solidi urbani (RSU) l’adeguamento ed il miglioramento tecnologico ed il sostegno alla nascita di nuova impiantistica per il recupero di materia, è istituito il fondo regionale denominato “Fondo per il sostegno all’impiantistica pubblica”, nell’ambito del Programma 03 “Rifiuti” – Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente”.
23. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e previo parere della commissione consiliare competente in materia di rifiuti, definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per il riparto del fondo, per la concessione dei contributi e per la compartecipazione dei comuni agli interventi di recupero di cui al comma 22.
24. All’autorizzazione di spesa del fondo di cui al comma 22, pari ad euro 4.000.000,00 per l’anno 2019 e 5.000.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa concernente gli interventi di cui all’articolo 40, comma 4, della
25. Al fine di migliorare ed ottimizzare i servizi di assistenza sanitaria nei confronti della popolazione, con particolare riguardo alla situazione emergenziale che insiste nell’area del Comune di Anagni, è disposta l’autorizzazione di spesa pari a 100.000,00 euro per l’anno 2019 e a 200.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, nell’ambito della voce di spesa denominata “Spese per la realizzazione di hub per la gestione di situazioni di emergenza sanitaria”, da iscriversi nel Programma 05 “Servizio sanitario regionale – investimenti sanitari” della Missione 13 “Tutela della salute”, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al Programma 03 della Missione 20. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e con quelle dei programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della
26. Per l’anno 2019 è disposta un’autorizzazione di spesa pari a 100.000,00 euro, nell’ambito del programma 07 della missione 13 per la realizzazione di attività di interpretariato Lingua italiana dei segni (LIS) presso gli ospedali pubblici, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20.
27. Per il miglioramento della qualità dei servizi per l’utenza e il potenziamento della rete di distribuzione nel servizio idrico integrato dell’APS (Acqua pubblica sabina) è disposta un’autorizzazione di spesa pari ad euro 450.000,00 per l’anno 2019 e ad euro 200.000,00 per l’anno 2020, nell’ambito del programma 04 della missione 09, relativamente agli interventi in conto capitale previsti dalla
28. Al fine di offrire un sostegno psicologico qualificato e gratuito ai genitori che hanno subito la perdita di un figlio a causa di eventi sismici o di altre calamità naturali è disposta un’autorizzazione di spesa pari ad euro 100.000,00 per l’anno 2019 nell’ambito del programma 05 della missione 12 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20.
29. Al fine di evitare, prevenire e ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l’ambiente, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera, nelle more dell’approvazione del Piano di risanamento qualità dell’aria in corso di aggiornamento, la Regione, attraverso l’azione di coordinamento dell’ARPA Lazio, continua a verificare l’adozione, anche congiunta, di provvedimenti di carattere emergenziale da parte dei comuni ricadenti nelle classi con più elevato grado d’inquinamento atmosferico determinato dal superamento dei limiti di legge, così come definiti nella nuova zonizzazione del territorio regionale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 15 settembre 2016, n. 536 (Aggiornamento dell'Allegato 4 della
30. La Regione continua a coadiuvare i comuni di cui al comma 29 ai fini dell’adozione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei Piani d’intervento operativi (PIO) comunali, per la progressiva attuazione dei provvedimenti da adottare in relazione al persistere o all’aggravarsi delle condizioni di inquinamento.
31. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 29 e 30 e degli interventi previsti dall’accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nella Regione Lazio tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 459 (Approvazione dello schema di accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Lazio, per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Lazio), si provvede mediante l’istituzione di una voce di spesa denominata “Misure urgenti per il miglioramento della qualità dell’aria” nell’ambito del Programma 08 “Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento” della Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, con un’autorizzazione di spesa pari a 500.000,00 euro per l’anno 2019, alla cui copertura si provvede attraverso la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, del fondo speciale di parte corrente iscritto nel Programma 03 “Altri fondi” della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”.
32. Al fine di promuovere uno studio epidemiologico sulla salute degli agenti delle polizie locali del Lazio, è disposta un’autorizzazione di spesa pari a 50.000,00 euro per l’anno 2019 nell’ambito del programma 07 della missione 13 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20.
33. La Regione, nel quadro della sempre maggiore riduzione delle emissioni inquinanti e di gas derivanti dal traffico veicolare, favorisce l’uso di veicoli elettrici e sostiene la realizzazione delle infrastrutture di ricarica per i predetti veicoli.
34. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 33 si provvede mediante l’istituzione della voce di spesa denominata “Riduzione delle emissioni inquinanti e di gas derivanti dal traffico veicolare” nell’ambito del programma 04 della missione 10 con un’autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00 per l’anno 2019 ed euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021 mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 della missione 20.
35. Al fine dell’inserimento nel mondo del lavoro dei ragazzi e ragazze ospitati nelle strutture a ciclo residenziale per minori, è istituita, nell’ambito del programma 02 della missione 15, una apposita voce di spesa denominata “Inserimento nel mondo del lavoro dei ragazzi e ragazze ospitati nelle strutture a ciclo residenziale per minori”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 20.000,00 per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20.
36. Al fine di provvedere al funzionamento del Laboratorio Smart City Lazio, istituito dall’articolo 2 della
37. Per l’istituzione della giornata della “Gioventù per i diritti umani”, è disposta l’autorizzazione di spesa pari ad euro 25.000,00 per gli anni 2019, 2020 e 2021, nell’ambito del Programma 02 della Missione 06, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al Programma 03 della Missione 20.
38. Dopo il comma 1 dell’articolo 38 della
“1 bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante l’istituzione di un’apposita voce di spesa denominata “Istituzione della fiera agroalimentare a Roma” pari ad euro 50.000,00 per l’anno 2019, nell’ambito del Programma 01 della Missione 16, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al Programma 03 della Missione 20.”.
39. Al fine di favorire la partecipazione delle persone anziane ad iniziative di utilità sociale in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche e gli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del
40. Al fine di consentire i diritti di prelazione per l’affitto o l’acquisto di aziende, rami d’azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, da parte di società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell’impresa ai sensi di quanto disposto dall’articolo 11, comma 2, del
41. Il fondo di cui al comma 40 è istituito nell’ambito del programma 01 della missione 14, titolo III del piano dei conti finanziario. Alla relativa autorizzazione di spesa, pari ad euro 2.000.000,00 per ciascuna annualità 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante l’istituzione di un’apposita voce in entrata, iscritta nel titolo V, tipologia 200, del piano dei conti finanziario.
42. L’accesso al fondo di cui al comma 40 è subordinato alla costituzione di società cooperative ai sensi dell’articolo 2511 del codice civile e alla presentazione di un apposito piano industriale dal quale risultano prospettive concrete di recupero della produttività,innovazione del prodotto o del processo o apertura di nuovi mercati nonché alla presentazione di idonee forme di garanzia. La domanda può essere presentata anche prima della costituzione della società al periodo precedente.
43. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni consiliari competenti, sono stabiliti le modalità, i criteri e le garanzie richiesti per l’accesso al fondo di cui al comma 40 per l’individuazione del soggetto gestore.
44. L’Assessore regionale competente riferisce annualmente, con apposita relazione, alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente.
45. Al fine di provvedere agli oneri relativi alla manutenzione ordinaria degli incubatori ittici gestiti dalla Regione è istituito un apposito fondo regionale denominato “Fondo regionale per la manutenzione ordinaria degli incubatori ittici”, iscritto nell’ambito del programma 02 della missione 16, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per l’anno 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20.
46. [Il comma 9 dell’articolo 6 della
“9. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 07 della missione 13, di un apposito fondo denominato “Fondo per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 120.000,00 per l’anno 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma 03 della missione 20.”] [5].
47. La Regione assicura il sostegno ai cittadini residenti affetti da patologie oncologiche ed ai pazienti in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo attraverso sussidi concessi per il tramite delle aziende sanitarie locali (ASL), sulla base di specifica certificazione medica e previa presentazione della documentazione richiesta.
48. Per le finalità di cui al comma 47 è istituito un apposito fondo a cui possono accedere i:
a) pazienti affetti da patologie oncologiche che necessitano di trattamenti medici, clinici, di laboratorio, chirurgici e radioterapici presso strutture sanitarie regionali, le cui patologie sono certificate dai responsabili dei centri di riferimento oncologici o di strutture a valenza regionale o da altro dirigente sanitario da essi delegato;
b) pazienti in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo, che si sottopongono a tipizzazioni tissutali, a trapianti, a controlli periodici ed a interventi e ricoveri conseguenti ad eventuali complicanze.
49. Hanno priorità di accesso al fondo di cui al comma 48 i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui al medesimo comma che non hanno alcun reddito o hanno perso il proprio posto di lavoro o, in ultimo, hanno terminato il periodo di malattia retribuito riconosciuto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) ed hanno dovuto ricorrere al periodo di aspettativa non retribuita.
50. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati:
a) la presentazione delle richieste di accesso al fondo di cui al comma 48;
b) le modalità di erogazione del contributo;
c) eventuali ulteriori requisiti nonché i criteri prioritari di accesso al fondo di cui al comma 48, fermo restando quanto previsto al comma 49;
d) le cause di esclusione e di decadenza dal contributo.
51. La Giunta regionale, con decorrenza dall’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati forniti dalle ASL della Regione, presenta alla commissione consiliare competente, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione concernente:
a) il numero delle richieste non ammesse a contributo e le motivazioni dell’esclusione;
b) il numero delle richieste ammesse a contributo;
c) l’andamento dei flussi migratori verso strutture sanitarie extraregionali.
52. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 47 a 50 si fa fronte mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 02 della missione 12, di un apposito fondo denominato “Fondo per i malati oncologici”, nel quale confluiscono le risorse pari a euro 100.000,00 per l’anno 2019, iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.
53. [La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione, concede contributi ai comuni per sostenere e valorizzare le iniziative dei cittadini attivi, delle associazioni e dei comitati di quartiere presenti sul territorio, volte alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l’amministrazione riconoscono essere funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo] [6].
54. [I comuni, mediante patti di collaborazione con i soggetti di cui al comma 53, disciplinati sulla base dei propri atti o regolamenti, definiscono, tenuto conto di quanto previsto al comma 55, l’ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani, volti alla protezione, conservazione e manutenzione degli stessi al fine di garantirne e migliorarne la fruibilità] [7].
55. [La Regione, annualmente, con avviso pubblico individua le tipologie di iniziative rispetto alle quali i comuni possono presentare le domande di contributo, corredate di apposito progetto. Le tipologie di iniziative possono riguardare i seguenti beni comuni urbani:
a) materiali, quali in particolare, strade, piazze, portici, aiuole, parchi, aree scolastiche, edifici abbandonati;
b) immateriali, quali in particolare, interventi di inclusione e coesione sociale, educazione, formazione, cultura, sensibilizzazione civica, sostenibilità ambientale, riuso e condivisione;
c) digitali, quali in particolare, siti, applicazioni, social, alfabetizzazione informatica] [8].
56. [I contributi sono concessi ai comuni e riversati ai soggetti di cui al comma 53, attuatori delle iniziative, sulla base dei criteri e delle modalità di riparto e di rendicontazione definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione] [9].
57. [Agli oneri derivanti dai commi da 53 a 56 si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” di due appositi fondi, rispettivamente di parte corrente e in conto capitale:
a) “Fondo per la valorizzazione delle iniziative di cittadinanza attiva” – interventi di parte corrente, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 30.000,00 per l’anno 2019 si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”;
b) “Fondo per la valorizzazione delle iniziative di cittadinanza attiva” – interventi in conto capitale, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 70.000,00 per l’anno 2019, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 della missione 20] [10].
58. Dopo il comma 7 dell’articolo 56 della
“7 bis. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituita, nell’ambito del programma 01 della missione 05, un’apposita voce di spesa denominata “Valorizzazione e promozione del territorio tramite i beni culturali”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 20.000,00 per l’anno 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20.”.
59. Al fine di promuovere la salvaguardia dell’ambiente, con particolare riferimento alla mitigazione dei rischi connessi all’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, alla distruzione degli ecosistemi, all’estinzione di piante e specie animali ed all’esaurimento delle risorse non rinnovabili, la Regione promuove campagne di sensibilizzazione a carattere regionale e nazionale.
60. Agli oneri di cui al comma 59 si provvede mediante l’istituzione, nel programma 02 della missione 09, di una apposita voce di spesa denominata “Campagne per la tutela ambientale” alla cui autorizzazione, pari ad euro 25.000,00 per ciascuna annualità 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma 03 della missione 20.
61. Al fine di promuovere la tutela della salute delle donne, del diritto alla maternità ed alla genitorialità è disposta l’autorizzazione di spesa pari ad euro 100.000,00 per l’anno 2019, nell’ambito del Programma 01 della Missione 12, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al Programma 03 della Missione 20.
62. Al fine di contenere gli attacchi dei lupi e canidi al bestiame, la Regione promuove la realizzazione di progetti sperimentali concernenti l’impiego di cani da guardia di razza maremmana-abruzzese, con pedigree e di alta genealogia, e la stipula di polizze assicurative per la copertura degli oneri derivanti dallo smaltimento delle carcasse ovine e per la sostituzione dei capi di bestiame uccisi dal lupo.
63. Agli oneri di cui al comma 62 si provvede mediante l’istituzione di una apposita voce di spesa denominata “Contenimento degli attacchi dei lupi e canidi al bestiame” nell’ambito del programma 01 della missione 16, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma 03 della missione 20.
64. La Regione stipula appositi protocolli di intesa con le istituzioni giudiziarie competenti, al fine di favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei soggetti autori di reati nonché la contestuale tutela delle vittime degli stessi.
65. Agli oneri di cui al comma 64 si provvede mediante l’istituzione di una apposita voce di spesa denominata “Recupero e reinserimento sociale dei soggetti autori di reati” nell’ambito del programma 05 della missione 12, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 20.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma 03 della missione 20.
66. Al fine di sostenere le strutture aziendali agricole per i danni causati dall’evento calamitoso relativo alla tromba d’aria del 6 novembre 2016, è disposta l’autorizzazione di spesa pari a 300.000,00 euro per l’anno 2019 nell’ambito del programma 02 della missione 11, quale contributo regionale integrativo, concesso secondo le modalità di cui all’articolo 5 del
67. La Regione stipula accordi con l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale per l’individuazione, nell’ambito delle aree portuali, di spazi da destinare alla fruibilità pubblica ai fini della valorizzazione turistica e dello sviluppo delle attività ricreative e sociali.
68. Per le finalità di cui al comma 67, la Regione concede appositi contributi all’Autorità per favorire la riqualificazione degli spazi individuati nelle aree portuali secondo le modalità di cui al medesimo comma.
69. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 67 e 68, è disposta l’autorizzazione di spesa pari ad euro 50.000,00 per l’anno 2019, mediante l’istituzione di apposita voce di spesa denominata “Spese per interventi finalizzati alla fruibilità pubblica di spazi nelle aree portuali” nell’ambito del programma 03 della missione 10, alla cui copertura si provvede attraverso la corrispondente riduzione del fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 della missione 20.
70. La Regione promuove la realizzazione di interventi di riqualificazione, pulizia e bonifica delle aree golenali del tratto urbano del fiume Tevere al fine di restituirle alla fruibilità pubblica, assicurandone altresì la sicurezza e la salubrità ambientale. A tal fine è istituito apposito fondo nel programma 01 della missione 09 con uno stanziamento pari a euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2019, 2020 e 2021, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 della missione 20.
Art. 5. (Disposizioni in materia di enti locali)
1. All’articolo 3 della
a) al comma 126, relativo alla trasformazione delle comunità montane, le parole: “Sono escluse dall’applicazione della presente legge le unioni di comuni esistenti a far data dal 1° gennaio 2017” sono soppresse;
b) dopo il comma 138 è inserito il seguente:
“138 bis. Nelle more del completamento del processo di trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni montani fino all’estinzione delle comunità montane stesse secondo il procedimento di cui ai commi 126 e seguenti, il fondo di cui al comma 135, lettera a), può essere altresì utilizzato per le spese di personale e di gestione documentate dalle comunità montane e dalle Comunità di arcipelago delle Isole ponziane, secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;
c) al comma 153, relativo alla quota di compartecipazione dei comuni agli investimenti in conto capitale, dopo le parole: “5.000 abitanti” sono inserite le seguenti: “e per i comuni in stato di dissesto finanziario, dichiarato ai sensi dell’articolo 246 del d.lgs. 267/2000,” e alla lettera a), le parole: “200.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “450.000,00”.
2. Il processo di trasformazione delle comunità montane di cui all’articolo 3, commi da 126 a 138, della
3. Alla
a) al comma 6 dell’articolo 5, le parole: “, la Città metropolitana di Roma capitale, le province e i comuni,” sono sostituite dalle seguenti: “e i soggetti attuatori,”;
b) al comma 1 dell’articolo 8, le parole: “e gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali,” sono sostituite dalle seguenti: “, gli enti strumentali regionali, inclusi gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali, le società controllate dalla Regione,”.
4. All’articolo 9 della
a) nella rubrica ed al comma 1, le parole: “relative a calamità” sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: “conseguenti a calamità,” sono soppresse;
c) al comma 3, la parola: “calamitoso” è soppressa.
5. Dopo il comma 13 dell’articolo 1 della
“13 bis. Con la medesima deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 13 sono definiti, altresì, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi in favore dei piccoli comuni per gli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale da sostenersi a valere sulle risorse iscritte nella voce di spesa denominata: “Contributi ai piccoli comuni per interventi di valorizzazione del patrimonio culturale”, da istituirsi nel programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 400.000,00 per l’anno 2019, 1.200.000,00 per l’anno 2020 e 400.000,00 per l’anno 2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.”.
6. [Al comma 2 dell’articolo 51 della
Art. 6. (Modifiche alle leggi regionali 21 gennaio 1984, n. 4, 7 ottobre 1994, n. 50 e 10 agosto 2016, n. 12, in materia di consorzi di bonifica e all’articolo 3 della
1. All’articolo 2 della
a) alla lettera a) del comma 1 le parole: “Lazio Nord” sono sostituite dalle seguenti: “Etruria meridionale e Sabina”;
b) alla lettera a) del comma 2 le parole: “Lazio Nord” sono sostituite dalle seguenti: “Etruria meridionale e Sabina”.
2. Al comma 1 dell’articolo 2 della
3. Al comma 3 bis dell’articolo 3 della
4. Alla
a) al primo periodo del comma 4 bis, dell’articolo 3, le parole da: “per la gestione delle procedure di gara” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “, per l’espletamento delle procedure di gara per l’acquisizione di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di e-procurement gestita dalla Centrale acquisti regionale e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nel rispetto dei propri regolamenti per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, a gestire attraverso la medesima piattaforma il relativo albo fornitori da cui attingere per l’individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta,”;
b) all’articolo 11:
1) all’alinea del comma 2, le parole: “dei progetti” sono sostituite dalle seguenti: “del rispettivo progetto”;
2) alla lettera a) del comma 2 le parole: “Lazio Nord” sono sostituite dalle seguenti: “Etruria meridionale e Sabina”;
3) al comma 4, dopo le parole: “relativi ai comuni di” sono inserite le seguenti: “Stimigliano, Forano, Selci, Cantalupo in Sabina, Poggio Mirteto, Casperia, Roccantica, Poggio Catino, Salisano, Montopoli di Sabina, Fara in Sabina, Castelnuovo di Farfa, Mompeo, Casaprota, Frasso Sabino, Poggio Nativo, Toffia, Scandriglia, Poggio Moiano, Monteleone Sabino, Poggio San Lorenzo, Nerola, Montorio Romano, Monteflavio, Montelibretti, Moricone, Palombara Sabina,” e le parole: “Lazio Nord” sono sostituite dalle seguenti: “Etruria meridionale e Sabina”;
4) al numero 3) della lettera b) del comma 8, alle parole: “il progetto di fusione” sono premesse le seguenti: “tenendo conto della perimetrazione dei comprensori dei costituendi consorzi di bonifica di cui all’allegato A alla
5) al comma 12:
a) le parole: “vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge,” sono sostituite dalle seguenti: “vigenti alla data di indizione delle elezioni,”;
b) dopo le parole: “fasce di contribuenza.” sono inserite le seguenti: “In deroga a quanto stabilito dall’articolo 23, comma 6, della
6) al comma 14, dopo le parole: “entrano in vigore” sono inserite le seguenti: “per ciascun comprensorio,” e le parole: “dei progetti” sono sostituite dalle seguenti: “del rispettivo progetto”.
5. L’allegato C alla
6. Nei casi in cui la situazione economica, finanziaria e patrimoniale raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l’assolvimento delle funzioni indispensabili ovvero nei casi di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di bilancio di concerto con l’Assessore regionale competente in materia di agricoltura, delibera la messa in liquidazione del consorzio, secondo la disciplina e con gli effetti della liquidazione coatta amministrativa di cui alle disposizioni del
7. Il Presidente della Regione con proprio decreto nomina il commissario liquidatore del consorzio. Il commissario liquidatore si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del consorzio, all’estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del consorzio alienabile sulla base della normativa vigente. Il commissario liquidatore nell’esecuzione delle funzioni attribuite pone in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del consorzio e si avvale del personale del consorzio medesimo.
8. In applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, come richiamata dal comma 6, con il medesimo decreto di cui al comma 7 è nominato il comitato di sorveglianza previsto dall’articolo 198 del
9. L’ammontare del compenso spettante al commissario liquidatore ed ai componenti del comitato di sorveglianza, conformemente alle determinazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 novembre 2016 concernente la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziali, ai commissari straordinari ed ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spesa sostenuta, è a carico del consorzio.
10. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 si applicano, per ciascun consorzio, fino alla data di adozione della deliberazione di approvazione del rispettivo progetto di fusione ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della
Art. 7. (Allocazione delle risorse finanziarie in favore del Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest”)
1. A decorrere dall’istituzione del Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest”, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera c), della
2. Al fine di garantire l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nel Consorzio “Lazio Sud Ovest” sono istituite due aree geografiche funzionali distinte:
a) Area Latina – Agro Pontino;
b) Area Fondi – Sud Pontino.
3. Il progetto di fusione di cui all’articolo 11, comma 8, della
Art. 8. (Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio)
1. All’articolo 19 della
a) al comma 1 le parole: “fatta eccezione per i fondi rustici” sono soppresse;
b) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Nell’ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione dei beni immobili della Regione, l’alienazione dei beni immobili di cui al comma 1 è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia determinato secondo criteri e valori di mercato. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del
c) dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:
“2 ter. La classificazione alla categoria del patrimonio disponibile degli immobili da alienare ai sensi del comma 2 è disposta dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 519, 520 e 521 del
3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 18 della
4. Ferme restando le disposizioni contenute nel
5. Per consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata e la gestione dei beni di cui al comma 4, la Giunta regionale, previa intesa con il Ministero competente in materia di attività culturali, è autorizzata ad attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati. L'individuazione del partner privato avviene mediante le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del
5 bis. Per consentire l’accesso ai fondi di cui all’articolo 47 della
6. Per favorire gli interventi di valorizzazione, fruizione, conoscenza, informazione e formazione relativamente alle dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del
Art. 9. (Disposizioni di salvaguardia dell’occupazione nelle strutture che erogano attività sanitarie e socio sanitarie. Definizione agevolata in materia di controlli esterni in ambito sanitario)
1. A tutela della qualità delle prestazioni erogate e del corretto rapporto tra costo del lavoro e quantificazione delle tariffe, il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona, necessario a soddisfare gli standard organizzativi, dovrà avere con la struttura un rapporto di lavoro di dipendenza regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) sottoscritto dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore sanitario [14].
2. Allo scopo di agevolare la definizione del contenzioso pendente in materia di controlli esterni in ambito sanitario di cui all’articolo 8 octies del
3. La misura è accordata dall’amministrazione esclusivamente in caso di compresenza delle seguenti condizioni:
a) riconducibilità delle sanzioni agli abbattimenti applicati per i controlli non concordati, anche in parte;
b) effettuazione del pagamento integrale del debito nei termini previsti al comma 4;
c) rinuncia da parte della struttura al procedimento amministrativo di risoluzione delle discordanze e all’azione giudiziaria pendente o futura.
4. La struttura deve provvedere al pagamento integrale del debito entro i sessanta giorni successivi all’accoglimento dell’istanza, ovvero entro il termine massimo di venti mesi in caso di richiesta di rateizzazione, con corresponsione degli interessi legali, pena la decadenza dal beneficio.
5. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 10. (Modifiche alla
1. Alla
a) l’articolo 1 bis è abrogato;
b) dopo il comma 2 dell’articolo 12 è inserito il seguente:
“2 bis. La funzione di verifica dello stato di salute degli ospiti delle strutture di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), e la valutazione multidimensionale sul livello di autosufficienza è esercitato dalle aziende sanitarie locali in raccordo con i medici di medicina generale.”.
Art. 11. (Modifica alla
1. Alla lettera e) del comma 4 dell’articolo 12 della
Art. 12. (Assistenza sanitaria integrativa per il personale dipendente non dirigente)
1. Le società a controllo pubblico della Regione possono assicurare forme di assistenza sanitaria integrativa al personale dipendente non dirigente, come previste dall’articolo 11, comma 1, della
2. Per le finalità di cui al comma 1, il piano di assistenza sanitaria integrativa approvato con deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2017, n. 849 (Attuazione
3. Agli oneri di cui al presente articolo le società di cui al comma 1 provvedono a valere sulle risorse stanziate nei rispettivi bilanci, nel rispetto dei vincoli ordinamentali e di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 19 del
Art. 13. (Valorizzazione del dottorato di ricerca nelle procedure di reclutamento del personale in ambito regionale)
1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 3, lettera e ter), del
Art. 14. (Modifiche alla
1. All’articolo 11 della
a) alla rubrica sono aggiunte le seguenti parole: “e manifestazioni tradizionali”;
b) al comma 1 dopo le parole: “di rievocazione storiche” sono inserite le seguenti: “e di manifestazioni tradizionali” e dopo le parole: “delle manifestazioni storiche” sono aggiunte le seguenti: “e delle manifestazioni tradizionali”;
c) al comma 2 dopo le parole: “rievocazioni storiche” sono inserite le seguenti: “e delle manifestazioni tradizionali”.
Art. 15. (Cabina di regia dell’economia del mare e Comitato interistituzionale)
1. Presso la Presidenza della Regione è istituita la Cabina di regia dell’economia del mare, di seguito denominata Cabina di regia, composta:
a) dal Presidente della Regione, o suo delegato, che la presiede;
b) dagli Assessori competenti in materia di sviluppo economico e attività produttive, ambiente, difesa del suolo e della costa, concessioni demaniali marittime e fluviali, pesca e itticoltura, pianificazione paesistica e territoriale, turismo, trasporto marittimo, viabilità e reti infrastrutturali;
c) dai sindaci dei ventiquattro comuni costieri;
d) dal Sindaco della Città metropolitana di Roma capitale;
e) dai Presidenti delle Province di Viterbo e di Latina.
2. La Cabina di regia, al fine di promuovere una politica unitaria per lo sviluppo economico integrato del litorale della Regione, svolge funzioni di coordinamento, di semplificazione delle procedure, di integrazione delle diverse politiche settoriali delle coste e di supporto alla pianificazione dello spazio marittimo. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, sono stabiliti gli indirizzi e gli obiettivi volti al raggiungimento dello sviluppo economico integrato del litorale laziale nonché le modalità operative per il funzionamento della Cabina di regia.
3. Al fine di garantire il necessario supporto tecnico-operativo alla Cabina di regia è istituito, altresì, un apposito Comitato interistituzionale di seguito denominato Comitato.
4. Il Comitato è presieduto dal Direttore regionale competente in materia di sviluppo economico, o suo delegato, ed è composto dai Direttori delle direzioni regionali competenti nelle materie di cui al comma 1, lettera b), nonché, previa richiesta di apposita designazione, dai rappresentanti dei Ministeri interessati, dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale competente, della direzione marittima competente, dell’Agenzia del demanio e dell’Agenzia delle dogane.
5. Al fine di garantire l’adeguata partecipazione di tutti i portatori di interesse, possono essere invitati ai lavori del Comitato anche altri enti e organismi, in base alle specifiche tematiche.
6. Le modalità operative di funzionamento del Comitato sono approvate nella prima seduta su proposta della direzione regionale che lo presiede.
7. La Cabina di regia e il Comitato sono costituiti con decreto del Presidente della Regione e hanno una durata pari a quella della legislatura.
8. I componenti della Cabina di regia e del Comitato possono, con atto formale, delegare un proprio rappresentante.
9. La partecipazione alle sedute della Cabina di regia e del Comitato è a titolo gratuito.
Art. 16. (Semplificazione per la procedura relativa al provvedimento autorizzatorio unico regionale)
1. Al fine di accelerare il rilascio dei provvedimenti di competenza relativi alle autorizzazioni integrate ambientali e alle valutazioni di impatto ambientale (VIA), la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica il
Art. 17. (Modifica all’articolo 5 della
1. Dopo il comma 13 dell’articolo 5 della
“13 bis. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 13 nell’anno precedente, che intendono presentare domanda di contributo per le medesime finalità nell’esercizio in corso, possono richiedere, a titolo di acconto, il rimborso degli oneri di natura fiscale sostenuti per i mezzi in dotazione o in uso alle organizzazioni per lo svolgimento di attività operative di protezione civile, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.”.
Art. 18. (Modifica all’articolo 10 della
1. Dopo il numero 2 bis) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della
“2 ter) i proventi derivanti dagli oneri concessori relativi al demanio lacuale sono assegnati ai comuni, per una percentuale non inferiore al 20 per cento, con criteri e modalità definiti con apposito regolamento;”.
Art. 19. (Interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 1, della
1. La deroga di cui all’articolo 3, comma 1, della
Art. 20. (Modifica all’articolo 39 della
1. La rubrica dell’articolo 39 della
Art. 21. (Disposizioni varie)
1. [Al comma 20 dell’articolo 1 della
2. La Giunta regionale è autorizzata all’espletamento di una procedura di dismissione della totalità delle azioni di Lazio Ambiente S.p.A..
3. Ai fini di cui al comma 2, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce gli indirizzi per la predisposizione di un progetto di riconversione industriale da parte dell’organo amministrativo di Lazio Ambiente S.p.A., salvaguardando gli attuali livelli occupazionali.
4. All’articolo 3 della
a) al comma 39 le parole: “di Laziodisu per l’individuazione di residenze universitarie” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo) e delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER)”;
b) al comma 41 le parole: “esercizi 2017-2019” sono sostituite dalle seguenti: “esercizi 2019-2021”.
5. All’articolo 38 della
a) al comma 3 dopo le parole: “decentramento amministrativo)” sono inserite le seguenti: “e nella
b) dopo il comma 3 bis è inserito il seguente:
“3 ter. Ai fini dell’individuazione dell’autorità amministrativa competente ad introitare direttamente ed integralmente i proventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 3 bis.”.
6. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano ai verbali di illeciti amministrativi già accertati e notificati dal personale di sorveglianza di cui all’articolo 25 della
7. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, stimate in euro 50.000,00 l’anno a decorrere dal 2019, si provvede mediante le risorse iscritte, a valere sul bilancio regionale 2019-2021, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”.
8. [I comuni con popolazione inferiore o pari a 15 mila abitanti non sono tenuti alla quota di compartecipazione finanziaria nell’ipotesi di avvisi pubblici regionali] [18].
9. Dopo il comma 7 dell’articolo 7 della
“7 bis. La convenzione stipulata con le province definisce gli obiettivi e le risorse umane e strumentali necessarie per la gestione delle strutture e dei servizi di cui al comma 7, nell’ambito dello stanziamento relativo di cui al comma 20. Al fine di potenziare, ampliare o valorizzare la fruizione pubblica di tali strutture e servizi, la Giunta regionale può, altresì, avvalersi dei propri enti strumentali o società controllate.”.
10. La Regione assicura la formazione del personale di cui all’articolo 25 della
11. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 10 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per la formazione del personale regionale.
12. Alla
a) al comma 3 dell’articolo 5 le parole: “del diploma di laurea o della laurea magistrale” sono sostituite dalle seguenti: “della laurea”;
b) all’alinea del comma 2 dell’articolo 85 le parole: “30 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “30 dicembre 2019”.
13. In attesa della regolazione del servizio pubblico di taxi e di noleggio di autovettura con conducente del bacino comprensoriale di cui all’articolo 5 bis, comma 2, della
14. Gli importi relativi ai contributi concessi ai comuni per il trasporto pubblico urbano ai sensi della
15. Dopo l’articolo 6 della
“Art. 6 bis. (Stabilizzazione della filiera dei veicoli fuori uso e trattamento dei rifiuti metallici)
1. Al fine di garantire la stabilizzazione della filiera dei veicoli fuori uso ed evitare l’interruzione delle attività di trattamento dei veicoli fuori uso e/o di trattamento dei rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi, trova applicazione l’articolo 15, comma 3, del
2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, del
3. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, gli enti competenti ai sensi della presente legge, per quanto di rispettiva competenza, provvedono a trasmettere alla Regione un quadro complessivo degli impianti esistenti, delle autorizzazioni rilasciate, delle attività di controllo degli impianti attuate e programmate nonché l’elenco delle attività da delocalizzare e delle aree di destinazione individuate. Inoltre, dovranno essere segnalate eventuali attività esistenti e non rientranti in quelle di cui al comma 1 per le quali dovrà essere indicato un programma di ripristino delle aree.”.
16. Alla
a) alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 4 le parole: “iscritte al registro regionale di cui all’articolo 9 della legge regionale 1° settembre 1999, n. 22 (Promozione e sviluppo dell’associazionismo nella Regione Lazio) e successive modiche” sono soppresse;
b) al comma 2 dell’articolo 8 le parole: “iscritte al registro regionale” sono soppresse;
c) al comma 3 dell’articolo 13 le parole: “iscritte al registro regionale” sono soppresse;
d) al comma 1 dell’articolo 14 le parole: “iscritte al registro regionale da oltre ventiquattro mesi” sono soppresse.
17. Alla
a) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 dopo le parole: “I comuni” sono inserite le seguenti: “, ivi incluse le rispettive forme di decentramento amministrativo di cui all’articolo 17 del
b) alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 dopo le parole: “comune capoluogo di provincia” sono inserite le seguenti: “, ivi incluse le rispettive forme di decentramento amministrativo di cui all’articolo 17 del d.lgs. 267/2000,”;
c) al comma 3 dell’articolo 2 dopo le parole: “capoluoghi di provincia” sono inserite le seguenti: “, ivi incluse le rispettive forme di decentramento amministrativo di cui all’articolo 17 del d.lgs. 267/2000,”;
d) al comma 1 dell’articolo 3 dopo le parole: “fornite dai comuni” sono inserite le seguenti: “, ivi incluse le rispettive forme di decentramento amministrativo di cui all’articolo 17 del d.lgs. 267/2000,”;
e) al comma 1 dell’articolo 4 dopo le parole: “ai comuni” sono inserite le seguenti: “, ivi incluse le rispettive forme di decentramento amministrativo di cui all’articolo 17 del d.lgs. 267/2000,”.
18. Al fine di ridurre i consumi e le emissioni dei trattori agricoli, la Regione incentiva l’acquisto di trattori ibridi, per le lavorazioni in serra.
19. Il comma 5 dell’articolo 26 della
“5. Al fine di favorire la vita indipendente delle persone in condizioni di disabilità permanente, fragilità e grave limitazione dell’autonomia personale con interventi di sostegno per lo svolgimento delle attività di base e/o strumentali della vita quotidiana, possono essere predisposti programmi di aiuto alla persona attuati da personale scelto direttamente dagli assistiti e dalle famiglie attraverso l’instaurazione di un rapporto di lavoro a norma di legge, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia. Il servizio sociale professionale, di cui all’articolo 24, in sede di valutazione multidisciplinare dei bisogni della persona, in presenza di bisogni complessi può prevedere nel piano assistenziale individuale l’impiego di operatori qualificati.”.
20. Al comma 1 dell’articolo 18 della
“e dei beneficiari delle altre forme di protezione vulnerabili o con esigenze particolari, come individuati dall’articolo 17, comma 1, del
21. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 8 della
“7 ter. La Regione concede, altresì, contributi alle associazioni animaliste di volontariato e alle altre associazioni del terzo settore a carattere animalistico operanti attraverso l’apporto volontario degli associati per specifici progetti realizzati dalle stesse anche in collaborazione con i comuni e/o con le scuole e/o con le ASL competenti.
7 quater. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce i criteri e i modelli per la concessione dei contributi di cui al comma 7 ter.” [19].
22. Al fine di favorire l’occupazione e accrescere l’occupabilità delle persone, quota parte delle risorse di cofinanziamento regionale al POR FSE 2014/2020 per l’annualità 2019, pari a 2,7 milioni di euro, iscritte nella missione 15, programma 4 è destinata anche ad interventi di qualificazione e riqualificazione professionale nell’ambito di percorsi di politica attiva per il lavoro con il riconoscimento dei servizi erogati dagli operatori subordinatamente al raggiungimento di un risultato occupazionale.
Art. 22. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Allegati
(Omissis)
[1] Comma abrogato dall'art. 17 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 22 della
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 20 ottobre 2020, n. 217, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[4] Comma così modificato dall'art. 22 della
[5] Comma abrogato dall'art. 9 della
[6] Comma abrogato dall'art. 11 della
[7] Comma abrogato dall'art. 11 della
[8] Comma abrogato dall'art. 11 della
[9] Comma abrogato dall'art. 11 della
[10] Comma abrogato dall'art. 11 della
[11] Comma così modificato dall'art. 16 della
[12] Comma abrogato dall'art. 12 della
[13] Comma inserito dall'art. 19 della
[14] La Corte costituzionale, con sentenza 9 maggio 2022, n. 113, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[15] La Corte costituzionale, con sentenza 20 ottobre 2020, n. 217, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[16] La Corte costituzionale, con sentenza 20 ottobre 2020, n. 217, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[17] Comma abrogato dall'art. 16 della
[18] Comma abrogato dall'art. 16 della
[19] Comma così modificato dall'art. 16 della