Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa |
Capitolo: | 2.1 partecipazione, iniziativa popolare, referendum |
Data: | 26/06/2019 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità) |
Art. 2. (Definizioni) |
Art. 3. (Amministrazione condivisa dei beni comuni. Ambito di applicazione) |
Art. 4. (Formazione) |
Art. 5. (Informatizzazione dei dati sull’amministrazione condivisa dei beni comuni) |
Art. 6. (Regolamento sull'amministrazione condivisa dei beni comuni e linee guida per l'adozioneda parte degli enti locali dei rispettivi regolamenti. Principi) |
Art. 7. (Elenco regionale telematico dei regolamenti degli enti localisull’amministrazione condivisa) |
Art. 8. (Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegnonell’ambito del patto di collaborazione) |
Art. 9. (Contributi regionali) |
Art. 10. (Clausola valutativa) |
Art. 11. (Abrogazioni e disposizioni transitorie) |
Art. 12. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 13. (Entrata in vigore) |
§ 2.1.24 - L.R. 26 giugno 2019, n. 10.
Promozione dell’amministrazione condivisa dei beni comuni
(B.U. 27 giugno 2019, n. 52)
Art. 1. (Oggetto e finalità)
1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’articolo 118, quarto comma, della Costituzione, dell’articolo 16, comma 6, dello Statuto e dell’articolo 55 del
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge:
a) disciplina l’amministrazione condivisa dei beni comuni e sostiene l’impegno dei cittadini nella loro cura;
b) prevede percorsi formativi idonei a diffondere la cultura della collaborazione civica per la tutela dei beni comuni e a favorire la qualificazione professionale degli operatori della pubblica amministrazione;
c) istituisce, nell’ambito della piattaforma digitale regionale dati, una sezione denominata “Amministrazione condivisa dei beni comuni”;
d) individua principi per l’adozione del regolamento regionale avente ad oggetto la disciplina delle forme di collaborazione tra l’amministrazione regionale e i cittadini, finalizzate alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa dei beni comuni nonché per la definizione da parte della Giunta regionale di linee guida per l’adozione da parte degli enti locali dei rispettivi regolamenti;
e) istituisce un elenco regionale telematico dei regolamenti degli enti locali sull’amministrazione condivisa;
f) prevede disposizioni per l’attribuzione di vantaggi economici o altre forme di sostegno nell’ambito del patto di collaborazione;
g) prevede contributi a favore dei cittadini attivi e degli enti locali, le loro articolazioni territoriali, società controllate ed enti strumentali, che hanno favorito iniziative di cura dei beni comuni promosse e realizzate, anche attraverso l'adozione di un regolamento sull’amministrazione condivisa;
h) accompagna e promuove attività di partecipazione dei cittadini nella cura, nella rigenerazione e nella gestione condivisa dei beni comuni anche attraverso attività di micromecenatismo e crowdfunding.
3. Le attività di amministrazione condivisa dei beni comuni concorrono alla formazione del bilancio sociale.
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini e amministrazione di condividere risorse e responsabilità nell’interesse generale;
b) autogestione: forme di gestione autonoma delle attività di interesse generale, senza scopo di lucro, da stabilire nell’ambito dei patti di collaborazione, svolte dalla cittadinanza e dalle realtà attive nell’ambito dei beni comuni, che abbiano requisiti di trasparenza e finalità sociale;
c) attività d'interesse generale: le attività svolte senza scopo di lucro aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e definite come tali ai sensi dell’articolo 5 del
d) beni comuni: i beni, materiali e immateriali, funzionali al benessere individuale e collettivo e agli interessi delle generazioni future e per i quali le amministrazioni e i cittadini si attivano, ai sensi dell’articolo 118, quarto comma, della Costituzione, per garantirne la fruizione collettiva e condividere la responsabilità della cura, della rigenerazione e della gestione in forma condivisa degli stessi;
e) cittadini attivi: tutti i soggetti, compresi i bambini, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali o di natura imprenditoriale che, indipendentemente dai requisiti formali riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano, anche per periodi di tempo limitati, per la cura, la gestione o la rigenerazione dei beni comuni in forma condivisa, anche con capacità organizzativa e di mobilitazione di risorse umane, tecniche e finanziarie;
f) patto di collaborazione: l’atto attraverso il quale la Regione, gli enti strumentali, le società da essa controllate nonché gli enti locali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, definiscono con i cittadini attivi gli interventi di cura, di rigenerazione, di valorizzazione e di gestione condivisa di beni comuni;
g) rigenerazione: interventi dei cittadini volti al recupero dei beni comuni, con caratteri di inclusività, di integrazione e di sostenibilità anche economica.
Art. 3. (Amministrazione condivisa dei beni comuni. Ambito di applicazione)
1. Le politiche regionali sono improntate alla collaborazione civica tra cittadini e amministrazione per lo svolgimento di attività d’interesse generale secondo i principi di sussidiarietà e di semplificazione amministrativa.
2. Le attività di interesse generale sono valutate e misurate con modalità e criteri predeterminati dai soggetti di cui al comma 1, tenendo conto in particolare degli obiettivi perseguiti, dei risultati ottenuti, delle risorse disponibili e utilizzate, nonché del valore pubblico, sociale, culturale, ambientale, estetico ed economico prodotto.
3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, gli enti strumentali e le società da essa controllate promuovono e realizzano azioni di amministrazione condivisa per la cura, la rigenerazione, la valorizzazione e la gestione dei beni comuni mediante la stipulazione del patto di collaborazione di cui all’articolo 6, comma 2.
4. La Regione promuove presso gli enti locali e le loro articolazioni territoriali, nonché le associazioni di rappresentanza degli stessi, l’amministrazione condivisa di cui al comma 3 e concede contributi secondo quanto stabilito all’articolo 9.
Art. 4. (Formazione)
1. La Regione promuove e organizza per i propri dipendenti, per i dipendenti dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, e, anche in collaborazione con le associazioni di rappresentanza degli enti locali, a favore dei dipendenti degli stessi, delle loro articolazioni territoriali, delle società controllate e degli enti strumentali, nonché a favore delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e dei cittadini attivi percorsi formativi, anche esperienziali, idonei a diffondere la cultura della collaborazione civica, a sviluppare le competenze necessarie per l’amministrazione dei beni comuni, a conoscere e a promuovere le buone pratiche e ad accompagnare la costruzione di nuovi percorsi sul territorio regionale.
2. Entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione e previo parere delle commissioni consiliari competenti, definisce, ai sensi della normativa vigente in materia di formazione, i criteri per la definizione dei programmi dei corsi e le modalità di svolgimento degli stessi.
Art. 5. (Informatizzazione dei dati sull’amministrazione condivisa dei beni comuni)
1. La Regione, nell’ambito della “piattaforma digitale regionale dati” disciplinata all’articolo 3-ter della
2. La Regione assicura la massima trasparenza verso i cittadini e le amministrazioni e stipula intese con gli enti locali al fine di rendere conoscibile, accessibile e riutilizzabile la più ampia quantità del patrimonio informativo acquisito in materia di amministrazione condivisa dei beni comuni.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità di costituzione e funzionamento della sezione di cui al comma 1, nonché di raccordo con i sistemi informativi degli enti locali.
Art. 6. (Regolamento sull'amministrazione condivisa dei beni comuni e linee guida per l'adozioneda parte degli enti locali dei rispettivi regolamenti. Principi)
1. La Giunta regionale adotta, entro centoventi giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente e del Consiglio delle autonomie locali (CAL) di cui alla
a) collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi diretta allo svolgimento di attività orientate al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale e alla durata nel tempo;
b) garanzia, da parte dell’amministrazione, dell’autonomia civica e della massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate;
c) valorizzazione della responsabilità dell’amministrazione e dei cittadini, quale presupposto necessario per il conseguimento di risultati utili e misurabili;
d) inclusività e apertura alla partecipazione dei cittadini interessati a svolgere interventi di amministrazione condivisa, consentendo di presentare proposte ovvero di contribuire ad attività già in corso e comunque di fruire dei beni comuni, senza discriminazione di genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
e) promozione delle pari opportunità per genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità, e contrasto delle discriminazioni nel rapporto di collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi, tenendo conto, ove possibile, del punto di vista dei bambini;
f) sostenibilità delle decisioni assunte nell’ambito del rapporto di collaborazione, che non ingenerino oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e che devono essere sempre confrontati e valutati rispetto alle ricadute ambientali, sociali, culturali, e all'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
g) proporzionalità tra le effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti e gli adempimenti richiesti, adeguatezza delle forme di collaborazione alle esigenze di tutela e differenziazione rispetto alla natura del bene comune;
h) informalità della relazione tra amministrazione e cittadini, improntando i procedimenti alla massima semplificazione amministrativa e allo snellimento delle procedure con il rispetto di specifiche formalità solo quando espressamente previste dalla legge, anche attraverso l’individuazione di un referente unico dell’amministrazione e comunque nel rispetto dei principi di efficienza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;
i) riconoscimento delle comunità locali quali soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione, la valorizzazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani;
l) creazione di modelli di gestione dei beni comuni autonomi e organizzati sui principi di cooperazione, inclusione, co-progettazione, collaborazione e condivisione, con l’obiettivo del benessere, della fruibilità, della sostenibilità e della capacità di generare relazioni per la comunità, anche tenendo conto delle sperimentazioni già in atto nella gestione diretta dei beni comuni, in particolare di quelle con funzioni sociali e culturali, comprese quelle che operano in gestione cooperativa per il recupero di immobili;
m) creazione di un elenco di beni immobili censiti annualmente, in particolare di quelli indisponibili e di quelli in disuso, sul quale è possibile presentare proposte per le finalità di cui alla presente legge;
n) elaborazione e diffusione di rapporti periodici sulla gestione dei beni comuni, ai quali contribuiscono le comunità di cittadini attivi, nonché realizzazione di scambi di esperienze con altre amministrazioni, anche estere, che abbiano adottato regolamenti analoghi.
2. Nel regolamento regionale e nelle linee guida di cui al comma 1, la Giunta regionale prevede il patto di collaborazione quale strumento con cui l’amministrazione e i cittadini attivi definiscono consensualmente gli obiettivi, le attività e le modalità di realizzazione degli interventi di amministrazione condivisa.
Art. 7. (Elenco regionale telematico dei regolamenti degli enti localisull’amministrazione condivisa)
1. È istituito, presso l’assessorato regionale competente in materia di enti locali, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l’elenco regionale telematico dei regolamenti degli enti locali sull’amministrazione condivisa, al fine di monitorarne e promuoverne l'adozione.
2. L’assessorato regionale competente in materia di enti locali trasmette, annualmente, alla commissione consiliare competente in materia e al CAL, una relazione con l'elenco delle amministrazioni che hanno adottato il regolamento di cui all’articolo 6, comma 1 e la pubblica nella sezione “Amministrazione condivisa dei beni comuni”.
Art. 8. (Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegnonell’ambito del patto di collaborazione)
1. Il patto di collaborazione di cui all’articolo 6, comma 2 può prevedere l’attribuzione di vantaggi economici o altre forme di sostegno, qualora abbia ad oggetto attività e interventi di cura, di rigenerazione, di valorizzazione e di gestione condivisa di beni comuni che i soggetti di cui all’articolo 3, commi 3 e 4 ritengano di particolare interesse pubblico e per i quali i cittadini attivi sono in grado di mobilitare risorse adeguate, valorizzando le esperienze che operano in specifici contesti territoriali e di disagio sociale. Gli stessi enti possono concedere, a mero titolo esemplificativo, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto anche di quanto disposto dall’articolo 71 del
a) l’utilizzo di beni immobili per la realizzazione di manifestazioni o iniziative temporanee, o, se non utilizzati per fini istituzionali, per lo svolgimento delle attività dei soggetti interessati;
b) agevolazioni in materia di canoni, in particolare mediante la compensazione tra gli oneri dovuti all’amministrazione per l’uso di beni immobili e il valore economico ragionevolmente attribuito ai servizi offerti a titolo gratuito dai cittadini attivi;
c) l’onere a carico dell’amministrazione di spese relative a utenze, alla manutenzione di beni immobili ovvero alle coperture assicurative;
d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo nonché la fornitura di specifici servizi, rientranti nelle proprie funzioni caratteristiche ed espressamente individuati nel patto di collaborazione, necessari alla realizzazione delle attività previste dallo stesso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) possono riguardare anche i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e destinati al recupero e al riutilizzo a fini sociali nel rispetto della normativa statale vigente.
3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, possono, altresì, concedere esenzioni e agevolazioni in materia di tributi propri nel rispetto della normativa statale.
4. Ai fini dello sviluppo e della sostenibilità dell’amministrazione condivisa dei beni comuni e della loro riproducibilità, la Regione e gli enti locali sostengono processi autonomi e condivisi di economia locale senza scopo di lucro da parte dei cittadini attivi.
Art. 9. (Contributi regionali)
1. La Regione concede contributi per la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa di beni comuni a favore:
a) dei cittadini attivi, anche in partenariato con gli enti locali e le loro articolazioni territoriali;
b) degli enti locali e delle loro articolazioni territoriali, anche in forma associata, che adottano il regolamento sull’amministrazione condivisa nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 6, comma 1;
c) degli enti locali e delle loro articolazioni territoriali, anche in forma associata, che stipulano patti di collaborazione con i cittadini attivi.
2. La Giunta regionale, annualmente, con deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente in materia di enti locali, individua gli ambiti e le tipologie di iniziative rispetto ai quali i soggetti di cui al comma 1 possono presentare le domande di contributo, corredate di apposito progetto. Sono valutati in via prioritaria i progetti presentati dai comuni, anche in forma associata, inerenti alla protezione, alla conservazione e alla manutenzione dei seguenti beni comuni:
a) materiali, quali in particolare, strade, piazze, portici, aree riservate a verde pubblico urbano, aree agricole pubbliche, aree scolastiche, strutture sportive, prospetti di edifici, edifici in stato di abbandono e oggetto di attività di rigenerazione urbana;
b) immateriali, quali, in particolare, interventi di inclusione e coesione sociale, educazione, formazione, cultura, sensibilizzazione civica, educazione alla legalità, sostenibilità ambientale, riuso e condivisione;
c) digitali, quali, in particolare, siti, applicazioni, social media, alfabetizzazione informatica.
3. I contributi di cui al comma 1, lettera c), sono concessi agli enti locali e alle loro articolazioni territoriali, anche in forma associata, e successivamente riversati da questi ai cittadini attivi, sulla base dei criteri e delle modalità definiti con la deliberazione di cui al comma 2.
4. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate, salvo quanto disposto al comma 5, secondo periodo, previo avviso pubblico, alla direzione regionale competente in materia di enti locali.
5. I contributi sono concessi sulla base dei criteri e delle modalità di riparto e di rendicontazione definiti con la deliberazione di cui al comma 2. La medesima deliberazione stabilisce, altresì, i criteri e le modalità per l’individuazione degli interventi di modesta entità per i quali sia possibile l’accesso diretto ai contributi, senza ricorso all’avviso pubblico.
Art. 10. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti. A tal fine, la Giunta regionale presenta, entro il 30 giugno 2021 e successivamente con cadenza biennale, una relazione alle commissioni consiliari competenti e al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali che informi sui seguenti aspetti:
a) l’adozione dei patti di collaborazione stipulati dall’amministrazione regionale e dagli enti locali, con particolare riferimento alla loro diffusione territoriale, alla tipologia dei soggetti coinvolti, dei beni comuni interessati, degli interventi e delle attività realizzati e dei risultati ottenuti;
b) i percorsi formativi realizzati, indicando, in particolare, la tipologia dei corsi realizzati, le modalità di svolgimento degli stessi, il numero dei soggetti partecipanti e di quelli formati nonché il livello di diffusione della cultura della collaborazione civica e della conoscenza e promozione delle buone pratiche che ne è conseguito;
c) lo stato di informatizzazione dei dati sull’amministrazione condivisa dei beni comuni, con l’indicazione delle intese stipulate con gli enti locali e dell’utilizzo della piattaforma digitale regionale;
d) le tipologie dei vantaggi economici e delle altre forme di sostegno attribuite nell’ambito dei patti di collaborazione ai sensi dell’articolo 8, con l’indicazione dei soggetti destinatari dei vari tipi di intervento o agevolazione;
e) l’indicazione dei soggetti beneficiari dei contributi e delle tipologie di progetti approvati ai sensi dell’articolo 9, anche con l’indicazione dei soggetti esclusi;
f) le eventuali criticità incontrate, comprese quelle evidenziate dai soggetti interessati, e le misure adottate per farvi fronte.
Art. 11. (Abrogazioni e disposizioni transitorie)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) i commi da 53 a 57 dell’articolo 4 della
b) l’articolo 16 della
c) l’articolo 8 della
2. Ai procedimenti di concessione dei contributi di cui all’articolo 16 della
Art. 12. (Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, con esclusione di quelli di cui all’articolo 9, comma 2, concernenti gli interventi relativi alla manutenzione delle aree riservate a verde pubblico urbano, si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, di due appositi fondi:
a) “Fondo per la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa di beni comuni – parte corrente”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 30.000,00 per l’anno 2019 ed euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione, rispettivamente, per l’anno 2019, dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 4, commi da 53 a 57, della
b) “Fondo per la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa di beni comuni – parte in conto capitale”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 70.000,00 per l’anno 2019 ed euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione, rispettivamente, per l’anno 2019, dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 4, commi da 53 a 57, della
2. Dalla data di adozione della deliberazione di cui all’articolo 9, comma 2, alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi relativi alla manutenzione delle aree riservate a verde pubblico urbano di cui al medesimo articolo 9, comma 2, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, rispettivamente, nel “Fondo per la gestione diretta di aree verdi da parte dei cittadini – interventi di parte corrente” e nel “Fondo per la gestione diretta di aree verdi da parte dei cittadini – interventi in conto capitale”, di cui al programma 01 della missione 18, titoli 1 e 2.
Art. 13. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.