Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.8 assistenza sociale |
Data: | 27/06/1996 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Cooperative sociali. |
Art. 3. Albo regionale delle cooperative sociali. |
Art. 4. (Modalità per l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali). |
Art. 5. Indirizzi e direttive. |
Art. 6. Cancellazione dall'albo regionale. |
Art. 7. Pubblicazione dell'albo regionale. |
Art. 8. Raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione. |
Art. 9. Convenzioni tra cooperative sociali e loro consorzi ed enti pubblici. |
Art. 10. Contenuti degli schemi di convenzioni-tipo. |
Art. 11. Determinazione dei corrispettivi. |
Art. 12. Criteri di valutazione per la scelta del contraente. |
Art. 13. Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali. |
Art. 13 bis. (Consulta regionale sulla cooperazione sociale) |
Art. 13 ter. (Clausole sociali di inserimento lavorativo dei soggetti in condizioni di svantaggio) |
Art. 14. Progetti per lavori socialmente utili. |
Art. 14 bis. (Procedura). |
Art. 15. Procedura. |
Art. 16. (Disposizione finanziaria) |
Art. 17. (Abrogazione di norme). |
§ 5.8.26 - L.R. 27 giugno 1996, n. 24.
Disciplina delle cooperative sociali.
(B.U. 10 luglio 1996, n. 19).
Art. 1. Finalità.
1. La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 4 della Costituzione e dei suoi compiti istituzionali, nonché in attuazione della
Art. 2. Cooperative sociali.
1. Le cooperative sociali perseguono gli scopi previsti dal comma 1 dell'articolo 1 della
a) la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, artigianali, industriali, commerciali, di formazione professionale o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. La denominazione sociale, comunque formulata, deve contenere l'indicazione di «cooperative sociali».
3. Gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere, in applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 della
4. Nelle cooperative sociali, che svolgono le attività di cui alla lettera b) del comma 1, le persone svantaggiate, considerate tali ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della
5. Nelle cooperative di cui al comma 4 la condizione di persona svantaggiata e di appartenenza alle categorie indicate al comma 2 dell'articolo 4 della
6. Possono essere ammessi come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.
Art. 3. Albo regionale delle cooperative sociali.
1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito presso la presidenza della Giunta regionale, settore segreteria della presidenza, ufficio rapporti con le forze sociali, l'albo regionale delle cooperative sociali.
2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:
a) «sezione A» nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
b) «sezione B» nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse, agricole, industriali, commerciali, di formazione professionale o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) «sezione C» nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della
3. Possono essere iscritte all'albo di cui al presente articolo:
a) le cooperative sociali aventi sede legale e che svolgono attività nella Regione;
b) i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali. Nella predetta percentuale almeno la metà deve essere costituita da cooperative sociali iscritte nell'albo della regione Lazio.
4. Le cooperative e i consorzi debbono risultare iscritti nella sezione 8^ del registro prefettizio delle cooperative di cui al comma 2 dell'articolo 13 del
5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
Art. 4. (Modalità per l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali). [1]
1. Per l'iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 3 le cooperative sociali ed i consorzi di cui all'articolo 8 della
a) certificati di iscrizione nella sezione 8^ del registro prefettizio di cui al comma 4 dell'articolo 3 e nella sezione specifica cui direttamente afferisce l'attività svolta;
b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
c) copia conforme del libro dei soci;
d) elenco delle figure professionali che operano nelle attività della cooperativa;
e) relazione sull'attività svolta o che si intende svolgere;
f) certificazione antimafia ai sensi della vigente legislazione;
g) copia dell'ultimo bilancio per le cooperative costituite da oltre un anno.
2. Le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione nella «sezione B» dell'albo regionale, oltre alla documentazione prevista dal comma 1, debbono allegare alla domanda la documentazione relativa alle persone svantaggiate prevista nell'articolo 4 della
3. I consorzi che chiedono l'iscrizione nella «sezione C» dell'albo regionale, oltre alla documentazione prevista nei commi 1 e 2, debbono presentare un certificato attestante l'iscrizione in albi regionali delle cooperative sociali costituenti il consorzio.
4. Per la documentazione a corredo della domanda di iscrizione all'albo regionale le cooperative ed i consorzi possono avvalersi, ove possibile, delle disposizioni di cui alla
5. Entro settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dispone l'iscrizione nel registro ovvero il diniego dell'iscrizione stessa con provvedimento motivato. Qualora il Presidente non si sia pronunciato entro il termine indicato, la domanda si intende accolta.
6. Il decreto è comunicato, entro trenta giorni dall'adozione al richiedente, al comune ove ha sede legale la cooperativa od il consorzio, all'azienda sanitaria locale, alla prefettura, all'istituto nazionale della previdenza sociale, all'istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro ed all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 5. Indirizzi e direttive.
1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente della Giunta regionale d'intesa con gli assessori competenti, provvede ad impartire le direttive per l'istruttoria delle domande di iscrizione nell'albo regionale di cui all'articolo 3, in relazione ai vari settori di intervento ed in conformità alla normativa vigente, sentite le parti sociali ed acquisito il parere della Consulta regionale sulla cooperazione sociale di cui all’articolo 13 bis [2].
Art. 6. Cancellazione dall'albo regionale.
1. La cancellazione dall'albo regionale è disposta d'ufficio in caso di eventuali modificazioni statutarie dirette ad eliminare il carattere di «cooperative sociali». A tale scopo le cooperative sociali ed i consorzi, iscritti nell'albo regionale di cui all'articolo 3, sono tenuti a trasmettere al Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla loro approvazione, eventuali modificazioni dello statuto.
2. La cancellazione è disposta, altresì, quando le cooperative sociali ed i consorzi siano stati sciolti, risultino inattivi da più di ventiquattro mesi o cancellati dal Registro prefettizio a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del
3. La cancellazione è disposta con decreto del presidente della Giunta regionale. Il provvedimento è comunicato alla cooperativa o consorzio, al comune ove ha sede legale la cooperativa od il consorzio, all'azienda unità sanitaria locale, alla prefettura, all'istituto nazionale della previdenza sociale, all'istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro ed all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Qualora il numero delle persone svantaggiate, di cui all'articolo 4 della
Art. 7. Pubblicazione dell'albo regionale.
1. L'albo regionale delle cooperative sociali è pubblicato entro il 31 dicembre di ogni anno sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 8. Raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione.
1. Nell'ambito degli atti di programmazione regionale dell'attività socio-sanitaria di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, è previsto l'apporto delle cooperative sociali e sono determinate le modalità di raccordo con l'intervento regionale.
Art. 9. Convenzioni tra cooperative sociali e loro consorzi ed enti pubblici.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della
a) la gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi;
b) la fornitura dei beni e servizi di cui all'articolo 5, comma 1, della
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale rende noti, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della
3. La gestione dei servizi di cui al comma 1, lettera a), consiste nell'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali ed umani che concorrono alla prestazione di un servizio, con esclusione delle mere sostituzioni di mano d'opera.
4. I consorzi possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 5 della
5. Al fine di garantire la continuità delle prestazioni, le convenzioni di cui al comma 1, lettera b), relative alla fornitura di servizi caratterizzati dalla ricorrenza delle prestazioni, possono avere durata pluriennale con verifiche annuali.
6. Qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, previste nelle convenzioni tipo, la gestione dei servizi e la fornitura di beni di cui al comma 1 può essere affidata in concessione.
Art. 10. Contenuti degli schemi di convenzioni-tipo.
1. Gli schemi di convenzioni-tipo di cui all'articolo 9, differenziate per diversa tipologia di attività, debbono comunque contenere:
a) l'indicazione dell'attività oggetto della convenzione e delle modalità di svolgimento;
b) la durata della convenzione in rapporto alla tipologia del servizio;
c) gli standards relativi al personale impiegato, con l'indicazione dei requisiti di professionalità, in particolare del responsabile tecnico dell'attività;
d) l'eventuale partecipazione del personale ad attività formative e relative modalità;
e) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dal comma 5, dell'articolo 2, della
f) gli standards tecnici relativi alle strutture ed alle attrezzature;
g) le norme contrattuali applicate in materia di rapporti di lavoro;
h) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;
i) le forme e le modalità di verifica e di vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti;
l) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;
m) l'obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti;
n) l'obbligo della tenuta del libro matricola;
o) le modalità di raccordo con le strutture pubbliche competenti nella materia oggetto della convenzione;
p) gli estremi della autorizzazione amministrativa prevista dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività da svolgere.
2. Gli schemi di convenzione-tipo relativi alla fornitura di beni e servizi di cui al comma 1 dell'articolo 5 della
Art. 11. Determinazione dei corrispettivi.
1. Nella determinazione dei corrispettivi le convenzioni devono far riferimento ai seguenti criteri:
a) per i servizi socio-sanitari ed educativi:
1) nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base di tabelle che fissano i parametri di riferimento per le diverse tipologie di servizio. Le tabelle di competenza della Regione sono aggiornate annualmente sulla base di analisi dei costi comparati alla qualità ed al tipo di servizio;
2) nel caso di servizi innovativi o non standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati desumibili dal progetto dettagliato e sono oggetto di specifiche preventive verifiche;
b) per la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della
Art. 12. Criteri di valutazione per la scelta del contraente.
1. La valutazione dell'offerta, ai fini della scelta dei contraenti per l'aggiudicazione della gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, avviene non solo tenendo conto del criterio del massimo ribasso, ma anche dei seguenti elementi oggettivi:
a) la solidità dell'impresa;
b) il possesso degli standards funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
c) il rispetto delle norme in materia di lavoro;
d) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
e) la qualificazione professionale degli operatori;
f) la valutazione comparata costi/qualità desunta da omologhi servizi pubblici o privati.
2. Per la scelta dei contraenti per l'aggiudicazione delle forniture dei beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), oltre agli elementi oggettivi previsti dal comma 1, deve essere valutato anche il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati, con particolare riferimento a:
a) il numero dei soggetti svantaggiati e la tipologia dello svantaggio;
b) le prestazioni lavorative richieste e le attività formative svolte;
c) la presenza di programmi formativi individualizzati ed il numero e la qualifica di eventuali figure di sostegno.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica, con apposita deliberazione, la documentazione che deve essere richiesta nel bando.
Art. 13. Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali.
1. La Giunta regionale, in relazione alle somme previste dalle leggi di bilancio, stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi per la realizzazione dei progetti presentati da:
a) cooperative sociali o loro consorzi, iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 3, che prevedano uno o più dei seguenti interventi:
1) l'incremento di unità lavorative svantaggiate che operano a tempo pieno in qualità di lavoratori e/o di soci lavoratori;
2) il miglioramento della qualità dei servizi resi, anche attraverso il riconoscimento di idonea certificazione conforme alle direttive dell'Unione europea nel settore socio-sanitario, assistenziale ed educativo;
3) la realizzazione di attività integrate finalizzate alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e/o alla migliore acquisizione di capacità lavorative di persone svantaggiate che operano in qualità di lavoratori e/o di soci lavoratori;
4) l'adeguamento del posto di lavoro alle esigenze delle persone svantaggiate;
b) enti locali che sottoscrivono quote di capitale sociale delle cooperative sociali o dei loro consorzi iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 3, in qualità di soci sovventori ai sensi dell'articolo 4 della
2. Le cooperative sociali ed i loro consorzi iscritti nell'albo regionale di cui all'articolo 3, inviano i progetti e/o le richieste di contributi all'assessorato competente in materia di politiche per il lavoro [5].
3. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio, fermo restando quanto previsto dall’articolo 112 del
3 bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 112 del
3 ter. Nelle procedure di affidamento dei contratti di cui ai commi 3 e 3 bis il progetto di inserimento lavorativo relativo ai soggetti in condizioni di svantaggio può essere valutato ai fini dell’attribuzione dei punteggi nell’offerta tecnica secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto del principio di proporzionalità [8].
4. Le cooperative ed i loro consorzi destinatari dei contributi regionali di cui al comma 1, sono tenuti a realizzare il progetto o l'iniziativa entro un anno dalla data di accreditamento del contributo regionale e devono presentare, alla scadenza della realizzazione del progetto, la relazione all'assessorato competente sui risultati ottenuti. Nel caso di omessa rendicontazione o di mancata completa realizzazione del progetto o dell'iniziativa, può essere disposta la revoca del finanziamento ed il recupero delle somme già erogate [9].
5. E' fatto divieto alle cooperative sociali ed ai consorzi di cui al presente articolo di cumulare più contributi regionali o di altri enti pubblici per uno stesso progetto o iniziativa.
Art. 13 bis. (Consulta regionale sulla cooperazione sociale) [10]
1. È istituita, senza oneri sul bilancio regionale, la Consulta regionale sulla cooperazione sociale con la finalità di favorire il raccordo fra le politiche regionali e il ruolo svolto dalla cooperazione sociale in materia socio-sanitaria, educativa, di formazione professionale e di integrazione e inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio.
2. La Consulta è composta da:
a) l’Assessore regionale alle politiche sociali;
b) sei rappresentanti, effettivi e loro supplenti, delle associazioni regionali maggiormente rappresentative della cooperazione sociale aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo [11];
c) un dirigente regionale individuato dal direttore della direzione regionale competente in materia di cooperative sociali;
d) un rappresentante dell’ANCI (Associazione nazionale comuni italiani) regionale.
1. In relazione agli argomenti trattati possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Consulta gli assessori regionali competenti nelle specifiche materie, ulteriori esperti nelle tematiche trattate, rappresentanti delle cooperative sociali operanti nel territorio regionale, rappresentanti delle autonomie ed enti locali o altri organismi.
2. La Consulta svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri agli assessorati competenti e formula proposte in materia di cooperazione sociale;
b) segue l’andamento e lo sviluppo delle cooperative sociali nel territorio della Regione Lazio;
c) verifica lo stato dei rapporti fra le cooperative sociali e le pubbliche amministrazioni per l’insieme delle questioni che attengono al settore e propone l’attuazione delle linee guida regionali per gli affidamenti dei beni e servizi alle cooperative sociali, promuovendo la valorizzazione degli strumenti della coprogrammazione, coprogettazione e accreditamento;
d) esegue il monitoraggio relativamente alle attività delle cooperative sociali con riferimento al mercato del lavoro, alla formazione professionale e agli andamenti occupazionali;
e) svolge rilievi e analisi circa gli standard qualitativi e l’efficienza degli interventi realizzati, monitorando l’attività delle cooperative sociali, con particolare riguardo alla valutazione dell’impatto sociale dei servizi erogati e dei percorsi di inserimento lavorativo attivati in accordo con le “Linee Guida Regionali per la misurazione dell’impatto sociale”, approvate con la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2019, n. 81;
f) individua specifici strumenti, modalità e risorse, anche sperimentali e in settori che non coinvolgono le cooperative sociali, adatti al raggiungimento degli obiettivi programmati e che, in particolare, possano rappresentare ulteriore occasione di sviluppo e implementazione di percorsi di inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio, favorendo anche la diffusione degli strumenti già previsti dalle normative vigenti come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di cui all’articolo 12 della
g) sensibilizza le istituzioni e le imprese pubbliche e private ad avviare iniziative per favorire l’inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio.
Art. 13 ter. (Clausole sociali di inserimento lavorativo dei soggetti in condizioni di svantaggio) [12]
1. La Regione, gli enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale possono inserire negli atti di gara delle procedure per l’affidamento di servizi strumentali ad alta intensità di manodopera, fra le condizioni di esecuzione, l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego di soggetti in condizioni di svantaggio, con l’adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo.
2. Gli enti locali, singoli o associati, possono inserire negli atti di gara delle procedure per l’affidamento di servizi strumentali ad alta intensità di manodopera, fra le condizioni di esecuzione, l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego di soggetti in condizioni di svantaggio, con l’adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo.
3. Il progetto di inserimento lavorativo relativo ai soggetti in condizioni di svantaggio può essere valutato ai fini dell’attribuzione dei punteggi nell’offerta tecnica secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto del principio di proporzionalità.
Art. 14. Progetti per lavori socialmente utili.
1. Le cooperative sociali, nell'ambito della loro attività ordinaria ed ai sensi della normativa statale e regionale vigente, possono presentare progetti per lavori socialmente utili, al fine di promuovere le opportunità di impiego per i disoccupati di lunga durata e per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o in cassa integrazione.
Art. 14 bis. (Procedura). [13]
1. La Giunta regionale fissa, con propria deliberazione, le modalità, i criteri ed i parametri per l'assegnazione dei punteggi da attribuire ad ogni singola cooperativa e/o loro consorzi per la quantificazione dei contributi da erogare. La Giunta regionale acquisisce sulla proposta il parere della commissione consiliare competente.
2. Il contributo è revocato se le cooperative e/o i loro consorzi non iniziano le attività previste dal progetto entro tre mesi dalla data della notifica della concessione del contributo e non le concludono entro dodici mesi dalla data di inizio. Il contributo è altresì, revocato nel caso in cui lo stesso non sia utilizzato secondo quanto previsto nel progetto.
3. Le somme revocate possono essere utilizzate, entro l'esercizio finanziario, per la concessione del contributo di progetti ritenuti ammissibili ma non finanziati per carenza di fondi.
4. Il provvedimento di rendicontazione, approvato dal competente organo della cooperativa e/o del consorzio, deve pervenire al servizio II dell'area 9/C del dipartimento scuola, formazione e politiche del lavoro entro tre mesi dalla conclusione del progetto, unitamente ad una relazione sui risultati conseguiti.
Art. 16. (Disposizione finanziaria)[15]
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante il “Fondo per le cooperative sociali”, da istituirsi nel programma 08 “Cooperazione e associazionismo” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 1.000.000,00 per l’anno 2019, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.
Art. 17. (Abrogazione di norme). [16]
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme regionali con essa incompatibili.
2. Sono fatte salve le norme concernenti le cooperative integrate, di cui alla legge regionale 14 gennaio 1987, come modificata dalla
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dall'art. 16 della
[3] Comma così modificato dall'art. 16 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 29 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 29 della
[6] Comma così sostituito dall'art. 16 della
[7] Comma inserito dall'art. 16 della
[8] Comma inserito dall'art. 16 della
[9] Comma così sostituito dall'art. 29 della
[10] Articolo inserito dall'art. 16 della
[11] Lettera così modificata dall'art. 22 della
[12] Articolo inserito dall'art. 16 della
[13] Articolo inserito dall'art. 228 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 29 della
[15] Articolo così sostituito dall'art. 4 della
[16] Articolo aggiunto dall'art. 1 della