§ 12.6.150 - L. 8 aprile 2016, n. 49.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.6 disciplina generale
Data:08/04/2016
Numero:49


Sommario
Art. 1. 


§ 12.6.150 - L. 8 aprile 2016, n. 49.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.

(G.U. 14 aprile 2016, n. 87)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18

 

     All'articolo 1:

     al comma 3, le parole: «, sono introdotte» sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite»;

     al comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione"»;

     al comma 5:

     all'alinea, le parole: «Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono introdotti» sono sostituite dalle seguenti: «Nella sezione II del capo V del titolo II del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 37 sono inseriti»;

     al capoverso Art. 37-bis:

     al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

     «c-bis) eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera a) e composti dalle altre società di cui alle lettere b) e c)»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano possono rispettivamente costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a); il requisito minimo di patrimonio netto è stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-bis»;

     al comma 3:

     alla lettera a), le parole: «è attribuita» sono sostituite dalle seguenti: «sono attribuiti»;

     alla lettera b), numero 2), le parole: «ed eccezionali» sono soppresse;

     la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego dell'adesione e di recesso dal contratto, nonchè di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente»;

     al comma 5, dopo le parole: «richieste di adesione» sono inserite le seguenti: «, il recesso»;

     al comma 6, le parole: «Alle partecipazioni delle banche di credito cooperativo» sono sostituite dalle seguenti: «Alle partecipazioni al capitale della capogruppo delle banche di credito cooperativo e delle banche cui fanno capo i sottogruppi territoriali»;

     il comma 7 è sostituito dai seguenti:

     «7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo bancario cooperativo, può stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia:

     a) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo;

     b) una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo;

     c) le modalità e i criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

     7-bis. La Banca d'Italia, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile e delle finalità mutualistiche, detta disposizioni di attuazione del presente articolo e dell'articolo 37-ter, con particolare riferimento:

     a) ai requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo;

     b) al contenuto minimo del contratto di cui al comma 3, alle caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, al procedimento per la costituzione del gruppo e all'adesione al medesimo;

     c) ai requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi bancari cooperativi previsti dal comma 1-bis»;

     al capoverso Art. 37-ter, comma 3, dopo le parole: «le banche di credito» è inserita la seguente: «cooperativo»;

     al comma 6, lettera b), capoverso, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

     al comma 7:

     alla lettera b), le parole: «all'articolo 150-bis, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 150-bis, comma 1»;

     alla lettera f), capoverso 4-bis, primo periodo, la parola: «altresì» è sostituita dalle seguenti: «, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche».

     All'articolo 2:

     al comma 1, primo periodo, le parole: «dalla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente decreto» e le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 7 e 7-bis»;

     al comma 3, primo periodo, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 7 e 7-bis» e dopo le parole: «commi 1 e 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

     dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, la devoluzione non si produce per le banche di credito cooperativo che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, istanza, anche congiunta, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni, anche di nuova costituzione, autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, purchè la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle banche istanti possieda, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.

     3-ter. All'atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.

     3-quater. A seguito del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente, che mantiene le riserve indivisibili al netto del versamento di cui al comma 3-ter, modifica il proprio oggetto sociale per escludere l'esercizio dell'attività bancaria e si obbliga a mantenere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, nonchè ad assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la società per azioni conferitaria, di formazione e informazione sui temi del risparmio e di promozione di programmi di assistenza. Non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettera a), del codice civile. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente comma e dai commi 3-bis e 3-ter, il patrimonio della conferente o, a seconda dei casi, della banca di credito cooperativo è devoluto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni indicate al comma 3-bis entro il termine stabilito dal comma 1, la banca di credito cooperativo può chiedere l'adesione a un gruppo cooperativo già costituito entro i successivi novanta giorni. In caso di diniego dell'adesione si applica il comma 3».

     Nel capo I, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

     «Art. 2-bis. - (Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo). - 1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, l'obbligo di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, introdotto dal presente decreto, è assolto, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del presente decreto e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa a un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dalla Federazione italiana delle banche di credito cooperativo-casse rurali ed artigiane mediante strumento di natura privatistica.

     2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e di concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento nonchè il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.

     3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente».

     All'articolo 3:

     al comma 1, dopo le parole: «da parte di banche» sono inserite le seguenti: «e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "società cedenti",»;

     al comma 3, primo periodo, le parole: «nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nella decisione della Commissione europea».

     All'articolo 4, comma 1:

     all'alinea, la parola: «cartolarizzazioni» è sostituita dalla seguente: «cartolarizzazione»;

     alla lettera a), le parole: «valore netto di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «valore contabile netto alla data della cessione»;

     alla lettera d), la parola: «antergate» è sostituita dalle seguenti: «possono essere antergate»;

     alla lettera f), dopo le parole: «interessi sui Titoli» è inserita la seguente: «senior».

     All'articolo 5:

     al comma 1, secondo periodo, le parole: «Regolamento (UE) 1060/2009» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009,»;

     al comma 2:

     al primo periodo, le parole: «Regolamento (UE)» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n.»;

     al secondo e al terzo periodo, le parole: «banca cedente» sono sostituite dalle seguenti: «società cedente»;

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti è diverso dalla società cedente e non appartiene al suo stesso gruppo. L'eventuale decisione della società cessionaria o dei portatori dei Titoli di revocare l'incarico di tale soggetto non deve determinare un peggioramento del rating del Titolo senior da parte dell'ECAI».

     All'articolo 6, comma 2, le parole: «possa essere differita al ricorrere di determinate condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «, al ricorrere di determinate condizioni, possa essere differita ovvero postergata al completo rimborso del capitale dei Titoli senior».

     All'articolo 7:

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «NPLs Servicer» sono sostituite dalle seguenti: «soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti» e la parola: «impiegati» è sostituita dalla seguente: «impiegate»;

     al numero 3), dopo le parole: «all'articolo 4,» sono inserite le seguenti: «comma 1,»;

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Può essere previsto che i pagamenti di cui al comma 1, numeri 2) e 5), possano essere condizionati a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti ovvero possano essere, al ricorrere di determinate condizioni, postergati al completo rimborso del capitale dei Titoli senior».

     All'articolo 8:

     al comma 1, le parole: «banca cedente» sono sostituite dalle seguenti: «società cedente» e le parole: «della banca» sono sostituite dalle seguenti: «della società cedente»;

     al comma 3, dopo le parole: «Titoli junior o mezzanine» sono aggiunte le seguenti: «emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione per le quali è stata chiesta la garanzia dello Stato di cui all'articolo 3, comma 1».

     All'articolo 9:

     al comma 2, terzo periodo, le parole: «sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «indicati al comma 1»;

     al comma 3, lettera a), le parole: «alla media dei prezzi giornalieri» sono sostituite dalle seguenti: «come la media dei prezzi giornalieri».

     All'articolo 10, comma 1, le parole: «Ministro dell'economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «banca cedente» sono sostituite dalle seguenti: «società cedente».

     All'articolo 11:

     al comma 1, secondo periodo, le parole: «in concerto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di concerto»;

     al comma 2, le parole: «alle scadenze e per l'ammontare originariamente previsti dalla documentazione dell'operazione di cartolarizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «non pagato dalla società cessionaria»;

     al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «di tali diritti» sono inserite le seguenti: «e subordinatamente al pagamento di quanto dovuto a titolo di interessi ai portatori dei Titoli senior» e, al secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 12».

     All'articolo 12, comma 1, primo periodo, le parole: «100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «120 milioni di euro».

     All'articolo 13:

     al comma 1, dopo le parole: «del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,»;

     al comma 2, le parole: «dalla data di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

     Nel capo II, dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

     «Art. 13-bis. - (Vigilanza su obbligazioni bancarie collateralizzate). - 1. All'articolo 7-quater, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, le parole: "commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-ter, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e 7-ter, comma 1"».

     La rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: «Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS)».

     All'articolo 14:

     al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, le parole: «in quanto escluse» sono sostituite dalle seguenti: «in quanto esclusi» e le parole: «all'articolo 70 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 70 e seguenti»;

     al comma 2, secondo periodo, le parole: «come modificato» sono sostituite dalla seguente: «introdotto»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Irrilevanza fiscale dei contributi percepiti a titolo di liberalità da soggetti sottoposti a procedure di crisi».

     All'articolo 15, nella rubrica e ai commi 1 e 2, le parole: «ente ponte», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «ente-ponte».

     All'articolo 16:

     al comma 1, dopo la parola: «emessi» sono inserite le seguenti:

     «, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa,»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota»;

     al comma 3, la parola: «provvedimento» è sostituita dalla seguente: «decreto»;

     al comma 5, la parola: «modificata» è sostituita dalla seguente: «modificato».

     Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 17-bis. - (Modifica all'articolo 120 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi). - 1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

     "a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

     b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purchè prima che l'addebito abbia avuto luogo".

     Art. 17-ter. - (Assegni bancari). - 1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 45 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è sostituito dal seguente:

     "3) con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti".

     Art. 17-quater. - (Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326). - 1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3-bis. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze adegua il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale denominato 'CDP SpA - gestione separatà, al fine di allinearlo ai livelli di mercato in relazione all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto altresì del costo effettivo delle passività che lo alimentano".

     Art. 17-quinquies. - (Strumenti bancari di pagamento). - 1. Il primo e il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento».

     La rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di gestione e di tutela del risparmio».

     All'allegato 1, numero 1), dopo le parole: «INTESA SANPAOLO» è inserita la seguente: «SPA».

     All'allegato 2:

     al numero (7), dopo le parole: «Secondo quanto» è inserita la seguente: «previsto»;

     al numero (11), le parole: «del punto (8) e (9),» sono sostituite dalle seguenti: «dei punti (8) e (9)».