§ 6.1.268 - L.R. 12 gennaio 2018, n. 4.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:12/01/2018
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti)
Art. 2.  (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 34/2016)
Art. 3.  (Modifiche alla L.R. 41/2011)
Art. 4.  (Modifiche ed integrazioni all'art. 7 della L.R. 27/2016)
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 5 della L.R. 18/2001 e conseguenti abrogazioni)
Art. 6.  (Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale approvata con deliberazione legislativa n. 101/6 del 28.11.2017)
Art. 7.  (Interpretazione autentica art. 3, comma 1, lett. e), L.R. 32/2015)
Art. 8.  (Modifiche e integrazioni alla L.R. 44/2017)
Art. 9.  (Modifiche all'articolo 5 della L.R. 4/2009)
Art. 10.  (Modifiche alla L.R. 68/2012)
Art. 11.  (Clausola di salvaguardia)
Art. 12.  (Entrata in vigore)


§ 6.1.268 - L.R. 12 gennaio 2018, n. 4.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti.

(B.U. 24 gennaio 2018, n. 9 Speciale)

 

Art. 1. (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti)

1. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio), le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

2. All'articolo 85 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole "30 settembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2017";

b) al comma 9, le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

3. Alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative), le parole "Per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2018".

4. All'articolo 55 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";

b) al comma 2, le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

5. Al comma 2-bis dell'articolo 33 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in materia di Commercio" e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio) le parole "al 20 maggio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021".

 

     Art. 2. (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 34/2016)

1. Alla legge regionale 27 settembre 2016, n. 34 recante "Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) e 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali))" sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nelle more della riorganizzazione strutturale e funzionale dell'Agenzia, il Presidente della Giunta regionale individua, con proprio decreto, un Commissario straordinario con il compito di insediare e rendere operativa l'ARIC in relazione alle nuove ed ulteriori funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, senza interferire con le normali modalità di funzionamento della struttura informatica. Il compito del Commissario è di natura transitoria e speciale e riguarda la costituzione e l'insediamento, attraverso la predisposizione di specifici atti espressamente indicati nel decreto, della Centrale Unica di Committenza, della Stazione Unica Appaltante e del Soggetto Aggregatore regionale, nonchè l'avvio delle attività e la conseguente riconnessione a quelle già in corso. Gli eventuali emolumenti previsti per il Commissario sono posti a carico dell'Agenzia.";

b) al comma 3 dell'articolo 3 le parole "La modifica del Regolamento è adottata dal Direttore generale dell'Agenzia ed approvata dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "La modifica del Regolamento è approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale della Giunta sentito il Commissario straordinario di cui al comma 2-bis e sulla base del piano operativo riguardante la programmazione dei fabbisogni redatto a cura del medesimo Commissario";

c) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"4. In sede di prima applicazione, al fine di far fronte alle esigenze conseguenti all'incremento di competenze previste dalla presente legge, l'ARIC è autorizzata, previa approvazione delle modifiche del proprio Regolamento e previa verifica delle compatibilità finanziarie e di bilancio e nel rispetto dei limiti di spesa e dei principi e dei requisiti stabiliti dalle norme statali in materia, all'assunzione delle unità di personale necessarie a dare piena operatività alla struttura.";

d) al comma 5 dell'articolo 3 le parole "sono confermate le funzioni attribuite al Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Genio Civile di L'Aquila in qualità di Stazione Unica Appaltante Abruzzo e soggetto aggregatore regionale individuato ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 e definizione delle modalità operative per le acquisizioni di beni e servizi nel settore sanitario) e successive modifiche ed integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "le funzioni di Stazione Unica Appaltante Abruzzo e soggetto aggregatore regionale sono attribuite a specifica struttura regionale da individuarsi mediante deliberazione di Giunta regionale.";

e) dopo il comma 3 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo sono da interpretarsi come esclusivamente finalizzate alle nuove ed ulteriori funzioni attribuite all'ARIC dalla presente legge.".

 

     Art. 3. (Modifiche alla L.R. 41/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 (Revoca dei contributi) della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere) il periodo "alla conclusione dei lavori entro sessanta mesi dall'avvio degli stessi" è sostituito dal seguente: "alla conclusione dei lavori entro ventiquattro mesi dall'erogazione del contributo stesso".

 

     Art. 4. (Modifiche ed integrazioni all'art. 7 della L.R. 27/2016)

1. All'articolo 7 della legge regionale 23 agosto 2016, n. 27 (Disposizioni in materia di Protezione Civile, iniziative a supporto del risanamento dell'ATER di Chieti, norme per l'efficientamento logistico delle società in house providing e degli enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto e disposizioni inerenti il Fondo Sociale Europeo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Prima di procedere alle selezioni di cui ai commi 1 e 2, dovrà essere verificata prioritariamente l'applicabilità dell'articolo 20 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, concernente "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", previa ricognizione del personale potenzialmente interessato e delle esigenze di professionalità da reclutare.";

b) al comma 5 le parole "a decorrere dall'esercizio 2017" sono sostituite dalle parole "entro il 30 giugno 2018".

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 5 della L.R. 18/2001 e conseguenti abrogazioni)

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) è sostituito dai seguenti:

"4. La dotazione organica delle segreterie di cui ai commi 1, 2, e 3, è determinata nei limiti finanziari derivanti dalla tabella ''C'', tenuto conto del livello economico iniziale delle categorie in essa indicate a cui aggiungere la speciale indennità sostitutiva di cui all'articolo 10 per la corrispondente categoria di personale.

4-bis. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 4 e del limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono autorizzate, oltre alle assunzioni previste dagli articoli 8 e 9, anche le altre forme previste dalla legislazione vigente.".

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni legislative:

a) il comma 5 dell'articolo 5 ed il comma 10 dell'articolo 8 della L.R. 18/2001;

b) l'articolo 12 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 77 (L.R. 11/2001 - Legge finanziaria - Secondo provvedimento di attuazione);

c) l'articolo 13 della legge regionale 27 dicembre 2001, n. 81 (Modifiche alla L.R. 29 marzo 2001, n. 11 (Legge finanziaria 2001) 2a modifica);

d) il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 26 novembre 2002, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 7/2002 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002/2004 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2002));

e) il comma 21 dell'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2002, n. 29 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 - 1 Provvedimento di variazione e modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 maggio 2002, n. 7 (legge finanziaria regionale 2002));

f) l'articolo 28 della legge regionale 26 agosto 2014, n. 35 (Modifiche alla L.R. 77/1999 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", alla L.R. 9/2000 "Istituzione dell'Avvocatura regionale", alla L.R. 18/2001 "Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione", alla L.R. 4/2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali", parziale abrogazione della L.R. 17/2001 "Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale" e ulteriori disposizioni urgenti).

 

     Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale approvata con deliberazione legislativa n. 101/6 del 28.11.2017)

1. L'articolo 11 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale con deliberazione legislativa n. 101/6 del 28 novembre 2017 (Norme per la valorizzazione e promozione dei ristoranti tipici dell'Abruzzo) è sostituito dal seguente:

"Art. 11 (Entrata in vigore e decorrenza dell'efficacia)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

2. L'efficacia della presente legge decorre dalla data di pubblicazione sul BURAT, a cura della struttura della Giunta regionale competente in materia, dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione europea necessario per la verifica di compatibilità del progetto di istituzione del marchio collettivo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2015/1535.".

 

     Art. 7. (Interpretazione autentica art. 3, comma 1, lett. e), L.R. 32/2015)

1. La disposizione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014) è interpretata nel senso che tra le "funzioni di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia", oggetto di trasferimento alla Regione, si intendono ricomprese anche quelle previste al comma 1, lettere b) e c) e ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies dell'articolo 44 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali).

 

     Art. 8. (Modifiche e integrazioni alla L.R. 44/2017)

1. Al comma 9 dell'articolo 2-bis della L.R. 25/2004, inserito dall'articolo 23 della legge regionale 30 agosto 2017, n. 44 (Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e di attività professionale di guida speleologica. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di organizzazione diretta di eventi e concessione di contributi alla cultura (Legge europea regionale 2017)) la parola "collegio" è sostituita dalla seguente: "Consiglio".

2. Il comma 2 dell'articolo 32 della L.R. 44/2017 è sostituito dal seguente:

''2. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della L.R. 25/2004 sono aggiunti i seguenti:

''1-bis. Alle guide speleologiche provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea, non iscritte negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare la professione di guida speleologica stabilmente o temporaneamente in Abruzzo, anche in forma saltuaria, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

1-ter. I soggetti di cui al comma 1-bis rispettano gli altri adempimenti indicati dal Collegio relativamente alla tutela professionale.''.

 

     Art. 9. (Modifiche all'articolo 5 della L.R. 4/2009)

1. All'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina è riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148. Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.";

b) il comma 1-ter è abrogato;

c) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:

"1-quater. Le previsioni di cui al comma 1-bis non si applicano ai componenti dei collegi sindacali delle Aziende Sanitarie Locali designati ai sensi dell'articolo 3-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421).".

2. Le nomine degli organi di controllo non espletate alla data di entrata in vigore del presente articolo sono effettuate secondo le disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso l'elenco regionale dei componenti gli organi di controllo istituito presso il Consiglio regionale.

4. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 10. (Modifiche alla L.R. 68/2012)

1. All'articolo 21, comma 5 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68, le parole ''venti giornì' sono sostituite dalle seguenti: ''dieci giornì'.

 

     Art. 11. (Clausola di salvaguardia)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo.

 

     Art. 12. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).