§ 3.7.103 - L.R. 11 agosto 2004, n. 25.
Norme per la disciplina dell'attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:11/08/2004
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Definizione della guida speleologica.
Art. 2.  (Elenco regionale dell'attività turistica di guida speleologica)
Art. 2 bis.  (Collegio regionale delle guide speleologiche)
Art. 3.  (Abilitazione)
Art. 4.  Commissione d'esame.
Art. 5.  (Requisiti per l'ammissione ai corsi di abilitazione)
Art. 6.  (Esami finali)
Art. 7.  Qualificazione e aggiornamento professionale.
Art. 8.  (Attestati di abilitazione)
Art. 9.  (Condizioni per l’esercizio)
Art. 10.  (Tessera di riconoscimento)
Art. 11.  Obbligo di collaborazione.
Art. 12.  Divieti ed incompatibilità.
Art. 13.  (Controlli e vigilanza)
Art. 14.  (Sanzioni disciplinari)
Art. 15.  (Sanzioni amministrative)
Art. 16.  (Guide speleologiche provenienti da fuori Regione e dagli Stati dell’Unione Europea)
Art. 17.  Scala di difficoltà.
Art. 18.  Norma transitoria.
Art. 19.  Abrogazioni.
Art. 20.  Norma finanziaria.
Art. 21.  Entrata in vigore.


§ 3.7.103 - L.R. 11 agosto 2004, n. 25.

Norme per la disciplina dell'attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo.

(B.U. 27 agosto 2004, n. 23).

 

Art. 1. Definizione della guida speleologica.

     1. La Regione Abruzzo riconosce l'attività professionale di guida speleologica a coloro che, per professione, accompagnano persone singole o in gruppo nell'esplorazione di grotte o cavità naturali usando tecniche peculiari ed adottando procedure di sicurezza adeguate.

 

     Art. 2. (Elenco regionale dell'attività turistica di guida speleologica) [1]

1. È istituito l'Elenco regionale delle guide speleologiche (di seguito Elenco).

2. L'Elenco è tenuto dal Collegio regionale delle guide speleologiche (di seguito Collegio) di cui all'articolo 2-bis, sotto la vigilanza del Dipartimento regionale competente in materia di turismo.

3. Le guide speleologiche operanti ai sensi della presente legge sono iscritte, su richiesta, nell'Elenco.

4. L'Elenco ha valore ricognitivo e informativo ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

5. L'iscrizione nell'Elenco ha validità triennale ed è rinnovabile a richiesta dell'interessato da effettuare al Collegio entro trenta giorni antecedenti la data di scadenza del triennio, previa dimostrazione del mantenimento dei requisiti amministrativi e dell'idoneità psico-fisica.

6. Il Collegio cancella dall'Elenco i nominativi di coloro che non presentano la richiesta di cui al comma 5.

 

     Art. 2 bis. (Collegio regionale delle guide speleologiche) [2]

1. È istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale delle guide speleologiche.

2. Il Collegio ha compiti di vigilanza sul comportamento degli iscritti e collabora con il Dipartimento regionale competente in materia di turismo e con il Dipartimento regionale competente in materia di formazione professionale.

3. Del Collegio fanno parte di diritto tutte le guide speleologiche iscritte nell'Elenco.

4. Sono organi del Collegio:

a) l'assemblea costituita da tutti gli iscritti nell'Elenco;

b) il consiglio direttivo composto da tre rappresentanti eletti fra tutti i membri del Collegio;

c) il presidente eletto dal consiglio direttivo fra i suoi componenti.

5. L'assemblea:

a) elegge il consiglio direttivo;

b) propone alla Giunta regionale, che lo approva, lo Statuto per la disciplina del funzionamento del Collegio;

c) approva annualmente il bilancio;

d) adotta il codice deontologico per lo svolgimento della professione su proposta del consiglio direttivo;

e) si pronuncia su ogni questione posta dal consiglio direttivo.

6. Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

7. Il consiglio direttivo del Collegio:

a) svolge le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell'Elenco;

b) vigila sull'esercizio della professione e sull'osservanza delle regole di deontologia professionale;

c) applica le sanzioni disciplinari;

d) stabilisce la misura del contributo a carico degli iscritti all'elenco.

8. Le sedute del consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

9. Il Collegio dura in carica quattro anni.

10. La vigilanza sul Collegio è esercitata dal Dipartimento regionale competente in materia di turismo.

 

     Art. 3. (Abilitazione) [3]

1. La Giunta regionale, sentito il Collegio e riscontrata la legittima richiesta di abilitazione all'esercizio della professione nel territorio regionale, istituisce corsi di formazione tecnico, didattico, culturali, anche in compartecipazione con altre regioni, nel rispetto dei criteri e delle tecniche speleologiche definiti in campo nazionale ed internazionale, con oneri a totale carico dei partecipanti.

2. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida speleologica si consegue mediante la frequenza dei corsi di cui al comma 1 ed il superamento dei relativi esami, organizzati dal Dipartimento regionale competente per la formazione professionale con la collaborazione del Collegio nel rispetto della disciplina vigente in materia.

3. La quota di partecipazione ai corsi, a totale carico dei partecipanti, è stabilita dalla Giunta regionale su proposta del Collegio regionale delle guide speleologiche ed è commisurata agli oneri previsti per lo svolgimento degli stessi.

 

     Art. 4. Commissione d'esame.

     1. La commissione per l'accertamento delle capacità tecniche all'esercizio della professione di cui all’art. 3, è nominata con deliberazione della Giunta regionale d’Abruzzo ed è composta come segue [4]:

     a) da un dirigente regionale - Presidente [5];

     b) un membro del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - settore speleologico - membro;

     c) un medico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - settore speleologico - membro;

     d) un membro della federazione speleologica abruzzese con qualifica non inferiore a istruttore di speleologia della Scuola Nazionale di speleologia CAI o Commissione Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana;

     e) da un funzionario in servizio presso la Giunta d’Abruzzo – Direzione regionale competente in materia di turismo - membro con funzioni anche di Segretario [6];

     f) da un docente universitario di Geologia e Geofisica;

     g) da un docente universitario di Speleologia.

 

     Art. 5. (Requisiti per l'ammissione ai corsi di abilitazione) [7]

1. I requisiti per essere ammessi ai corsi di abilitazione all'esercizio della professione di guida speleologica sono:

a) compimento del diciottesimo anno di età;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) possesso del diploma di maturità conseguito presso istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato o di equivalente titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente o riconosciuto in Italia;

d) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio delle professioni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

e) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dall'Azienda sanitaria locale;

f) cittadinanza italiana o di altro Paese membro dell'Unione Europea.

 

     Art. 6. (Esami finali) [8]

1. Gli esami finali dei corsi di formazione professionale per guida speleologica comprendono tre sezioni:

a) pratica tecnica di progressione in cavità nel rispetto dei criteri e delle tecniche speleologiche definiti in campo nazionale ed internazionale;

b) didattica, consistente nella descrizione dell'impostazione di un'escursione in cavità, con evidenziazione degli aspetti pedagogici, metodologici e tecnici;

c) culturale, consistente in un colloquio su nozioni generali di geologia, di geofisica e di speleologia; di pronto soccorso, tecniche di soccorso speleologico e pericoli delle escursioni in cavità, preparazione attrezzi ed equipaggiamento, patrimonio speleologico della Regione Abruzzo, diritti doveri e responsabilità professionali delle guide, organizzazione e legislazione turistica.

2. I programmi dei corsi sono costantemente adeguati alla dinamica evolutiva tecnica e culturale delle progressioni in grotta e resi noti con l'atto istitutivo degli stessi.

 

     Art. 7. Qualificazione e aggiornamento professionale.

     1. Ai fini della qualificazione e dell'aggiornamento professionale delle guide speleologiche, la Giunta regionale può disporre che, nel periodo intercorrente tra l'annuncio e lo svolgimento delle sessioni di esami, siano tenuti corsi di lezioni preparatorie a cura delle competenti strutture regionali della formazione professionale, di concerto con gli istruttori speleologi in possesso delle necessarie competenze tecniche.

 

     Art. 8. (Attestati di abilitazione) [9]

1. Gli atti delle prove di esame, con la graduatoria di merito dei candidati e l’indicazione del punteggio da ciascuno conseguito, sono approvati dalla competente struttura della Giunta regionale d’Abruzzo.

2. Il Dipartimento regionale competente in materia di formazione professionale rilascia all'interessato l'attestato di abilitazione di guida speleologica per il quale è stato effettuato l'accertamento delle relative capacità tecnico-professionali.

 

     Art. 9. (Condizioni per l’esercizio) [10]

1. Chi intende esercitare stabilmente l'attività turistica di guida speleologica presenta al SUAP del Comune territorialmente competente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e smi, su modulistica predisposta dal Dipartimento regionale competente in materia di turismo.

2. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA al Collegio che provvede ad espletare le verifiche di legge e ad aggiornare l'elenco di cui all'articolo 2.

3. I requisiti che consentono l'esercizio dell'attività turistica di guida speleologica sono:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione Europea;

b) maggiore età;

c) idoneità psico-fisica, attestata da certificato rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale;

d) possesso del diploma di maturità conseguito presso istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato o di equivalente titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente o riconosciuto in Italia;

e) non aver riportato condanne penali, che comportino l'interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

f) abilitazione all'esercizio della professione di guida speleologica, anche se conseguita presso altra Regione o Provincia Autonoma.

4. Il Collegio è tenuto a comunicare annualmente i nominativi delle guide speleologiche operanti in Abruzzo al Dipartimento regionale competente in materia di turismo e ai Comuni nei cui ambiti insistono i luoghi di interesse speleologico.

 

     Art. 10. (Tessera di riconoscimento) [11]

1. Alle guide speleologiche è rilasciato da parte del Collegio delle Guide Speleologiche d’Abruzzo una tessera di riconoscimento contenente la fotografia del titolare, i suoi dati anagrafici.

 

     Art. 11. Obbligo di collaborazione.

     1. E’ fatto obbligo alle guide speleologiche di collaborare attivamente e gratuitamente alle operazioni di soccorso speleologico realizzate dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - delegazione speleologica Abruzzo.

 

     Art. 12. Divieti ed incompatibilità.

     1. E’ fatto divieto alle guide speleologiche di esercitare, nei confronti dei turisti, attività estranee alla loro professione e, principalmente, quelle di intermediazione commerciale, nonché quelle in concorrenza con le Agenzie di viaggio, quali la funzione di corrispondente di altre Organizzazioni turistiche estere o nazionali, l'accaparramento diretto ed indiretto di clienti per conto di aziende alberghiere, imprese di trasporto e simili.

 

     Art. 13. (Controlli e vigilanza) [12]

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività professionali disciplinate nella presente legge spettano ai Comuni.

 

     Art. 14. (Sanzioni disciplinari) [13]

1. Nei confronti di chi viola le norme della deontologia professionale o l'articolo 1 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), trova applicazione l'articolo 17 della l. 6/1989 in materia di sanzioni e ricorsi ivi previsti.

 

     Art. 15. (Sanzioni amministrative) [14]

1. Chiunque esercita l'attività di guida speleologica:

a) senza la relativa abilitazione, è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00;

b) senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 9, è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.250,00 [15].

2. Le guide speleologiche che non prestano la propria opera nell’ambito delle operazioni di soccorso, di cui all’art. 11, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti, sono soggette all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,46 a € 2.582,28.

3. Le guide speleologiche che svolgono nei confronti dei propri clienti attività incompatibili con l’esercizio della professione, di cui all’art. 12, sono soggetti all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,29 a € 413,17.

4. Le violazioni di cui ai commi 2 e 3 comportano, altresì, l’applicazione del provvedimento disciplinare in applicazione dell’art. 14.

5. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.

6. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune che ha accertato il comportamento illecito.

 

     Art. 16. (Guide speleologiche provenienti da fuori Regione e dagli Stati dell’Unione Europea) [16]

1. L’esercizio sul territorio regionale dell’attività professionale di guida speleologica in regime di libera prestazione di servizi da parte di guide provenienti da altre Regioni o da Stati dell’Unione Europea, non richiede l’iscrizione nell'elenco della Regione Abruzzo, salva l’osservanza delle altre prescrizioni contenute nella presente legge [17].

1-bis. Le guide speleologiche iscritte in albi o elenchi di altre Regioni o Province autonome, o che provengono da altri Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare la professione di guida speleologica in libera prestazione di servizi nel territorio regionale, anche in forma saltuaria, ne danno preventiva comunicazione al Collegio ed indicano:

a) le località in cui intendono esercitare la professione;

b) il periodo di attività;

c) il recapito in Abruzzo, allegando copia della polizza assicurativa sottoscritta contro i rischi per responsabilità civile verso terzi [18].

1-ter. I soggetti di cui al comma 1-bis rispettano gli altri adempimenti indicati dal Collegio relativamente alla tutela professionale [19].

 

     Art. 17. Scala di difficoltà.

     1. Per quanto concerne l'esercizio della professione di guida speleologica le discese in grotta vengono valutate in quattro scale di difficoltà:

     a) "facile";

     b) "impegnativa";

     c) "difficile";

     d) "estrema".

     2. Nell'apposito catasto speleologico, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 9.4.1975, n. 32, viene citata quale scala di valutazione è scelta per ogni singola cavità, con indicazione delle persone che possono essere assistite dalle guide speleologiche nelle discese, in relazione ad ogni scala di difficoltà.

     3. Ogni singola cavità può essere classificata su diversi livelli in base alla percorrenza.

 

     Art. 18. Norma transitoria. [20]

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le guide speleologiche che già esercitano la professione, anche a titolo gratuito, gli istruttori del Club Alpino Italiano (CAI) o della Società Speleologica Italiana (SSI) sono iscritti di diritto nell'Albo regionale, previa domanda da presentarsi, a pena di decadenza, alla Giunta regionale, Assessorato al turismo, entro sei mesi.

 

     Art. 19. Abrogazioni.

     1. Con la presente norma è abrogata la L.R. 2.5.1980, n. 28.

 

     Art. 20. Norma finanziaria.

     1. Ai componenti la Commissione sono corrisposti, se dovuti, i gettoni di presenza, l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio di cui alla L.R. 2.2.1988, n. 15, e alla L.R. 21.6.1978, n. 31, compatibilmente con lo stanziamento disponibile nel Cap. 11425 assegnato alla Direzione Turismo.

 

     Art. 21. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Articolo già sostituito dall'art. 51 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5 e così ulteriormente sostituito dall'art. 22 della L.R. 30 agosto 2017, n. 44.

[2] Articolo inserito dall'art. 23 della L.R. 30 agosto 2017, n. 44.

[3] Articolo già sostituito dall'art. 52 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5 e così ulteriormente sostituito dall'art. 24 della L.R. 30 agosto 2017, n. 44.

[4] Alinea così modificato dall'art. 53 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[5] Lettera così modificata dall'art. 53 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[6] Lettera così modificata dall'art. 53 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 30 agosto 2017, n. 44.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 26 della L.R. 30 agosto 2017, n. 44.

[9] Articolo sostituito dall'art. 54 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5 e così modificato dall'art. 27 della L.R. 30 agosto 2017, n. 44.

[10] Articolo già sostituito dall'art. 55 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5 e così ulteriormente sostituito dall'art. 28 della L.R. 30 agosto 2017, n. 44.

[11] Articolo sostituito dall'art. 56 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5 e così modificato dall'art. 29 della L.R. 30 agosto 2017, n. 44.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 57 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[13] Articolo già sostituito dall'art. 58 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5 e così ulteriormente sostituito dall'art. 30 della L.R. 30 agosto 2017, n. 44.

[14] Articolo sostituito dall'art. 59 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[15] Comma così sostituito dall'art. 31 della L.R. 30 agosto 2017, n. 44.

[16] Articolo sostituito dall'art. 60 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.

[17] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 30 agosto 2017, n. 44.

[18] Comma aggiunto dall'art. 32 della L.R. 30 agosto 2017, n. 44.

[19] Comma aggiunto dall'art. 32 della L.R. 30 agosto 2017, n. 44.

[20] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 30 agosto 2017, n. 44.