§ 1.2.47 – L.R. 14 febbraio 2000, n. 9.
Istituzione dell'Avvocatura regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:14/02/2000
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Avvocatura regionale.
Art. 2.  Relazioni istituzionali dell'Avvocatura regionale.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  Disposizioni transitorie e finali.


§ 1.2.47 – L.R. 14 febbraio 2000, n. 9.

Istituzione dell'Avvocatura regionale.

(B.U. 23 febbraio 2000, n. 10 Straord.).

 

Art. 1. Avvocatura regionale.

     1. E' istituita l'Avvocatura regionale con sede centrale a L'Aquila e sezione distaccata a Pescara quale struttura speciale di supporto della Giunta regionale di cui all'art. 14, n. 2, della L.R. 14.9.1999, n. 77 avente ad oggetto "Norme in materia di Organizzazione e Rapporti di Lavoro della Regione Abruzzo", sotto la lett. e) del citato art. 14, n. 2.

     2. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Regione, salvo nelle ipotesi di controversia con lo Stato e salva la previsione di cui al successivo comma 3°, sono di norma affidati all'Avvocatura dello Stato.

     3. L'Avvocatura regionale è competente, in via generale, per i giudizi in caso di sussistenza, anche virtuale, di conflitto di interessi con lo Stato. Essa rappresenta e patrocina la Regione dinanzi agli Organi di giurisdizione di ogni ordine e grado nelle fattispecie definite, in via generale, con apposito atto di organizzazione della Giunta regionale.

     4. Al fine di assicurare la tutela legale e giurisdizionale della Regione Abruzzo e degli Enti, Organismi, Istituti e strutture ad esse sottoposte o collegate, l'Avvocatura regionale provvede, in particolare:

     a) ad affidare all'Avvocatura dello Stato gli incarichi di patrocinio e rappresentanza dell'Amministrazione;

     b) alla difesa in giudizio dell'Amministrazione regionale nei casi di cui al precedente comma 3;

     c) alla formulazione di pareri legali richiesti dalla Giunta regionale, dal suo Presidente, dai componenti la Giunta e dalle articolazioni organizzative regionali;

     d) allo svolgimento di attività consultiva e di assistenza al Direttore regionale competente in ordine all'opportunità o necessità di promuovere, resistere o abbandonare giudizi, conciliare transigere o concludere accordi, attuare ed eseguire provvedimenti giurisdizionali;

     e) alla gestione della Biblioteca della Giunta regionale;

     f) alla predisposizione e diffusione tra gli Organi e le strutture della Regione Abruzzo del massimario delle decisioni giurisdizionali;

     g) all'esazione dei compensi ad essa spettanti;

     h) ad espletare direttamente la fase istruttoria di ogni contenzioso, prima dell'invio all'avvocatura distrettuale.

     4 bis. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'Avvocatura regionale, presso le direzioni regionali, nei limiti dell'organico previsto e fermo restando la dipendenza funzionale dall'Avvocatura regionale, possono essere assegnati dipendenti con il profilo professionale di funzionario "esperti avvocati" che espletano tutte le attività dell'Avvocatura regionale di cui al comma 4, pertinenti alle direzioni di appartenenza. Gli esperti avvocati espletano inoltre le funzioni amministrative di particolare complessità di competenza delle direzioni e dei servizi della stessa, a cui sono assegnati [1].

     5. In particolari casi e previo parere dell'Avvocatura regionale, gli Organi di direzione politica possono affidare incarichi difensivi a legali di libero foro, con comprovata esperienza nella materia oggetto della controversia.

     6. Nei casi di cui al precedente comma 3, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio vengono svolti dai dipendenti dell'Amministrazione regionale, assegnati all'Avvocatura regionale, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense ed assunti in tale qualifica a seguito di pubblico concorso i quali, al fine indicato, sono iscritti all'Albo Speciale dei legali incaricati della difesa degli Enti. Essi assumono la denominazione di Avvocati della Regione, sono legati con vincolo di esclusività a prestare la propria attività a favore dell'Ente Regione Abruzzo ed esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, anche arbitrale e stragiudiziale. Gli affari giudiziari sono fra essi ripartiti ed affidati dall'avvocato regionale, dirigente l'Avvocatura regionale. Hanno diritto ai compensi di natura professionale recuperati a seguito di soccombenza della parte avversa previsti dal secondo comma dell'art. 59 della L.R. 97/1987.

     7. La Giunta regionale, con atto di organizzazione, regolamenta le modalità di ripartizione tra gli aventi diritto dei compensi di cui al precedente comma.

     8. La responsabilità dell’Avvocatura Regionale è affidata, con provvedimento della Giunta Regionale, a dirigente iscritto, o avente titolo all’iscrizione, all’albo degli avvocati e che abbia maturato almeno dieci anni di servizio nella qualifica dirigenziale presso strutture della Regione Abruzzo, con documentata attività svolta nel campo giuridico-normativo. Egli riferisce periodicamente alla Giunta regionale sullo stato del contenzioso. Nello svolgimento dell’incarico “l’Avvocato regionale” può essere coadiuvato da altro dirigente professionista legale, iscritto, o avente titolo all’iscrizione, all’albo degli avvocati e che abbia maturato almeno 5 anni di servizio nella qualifica dirigenziale presso strutture della Regione Abruzzo, con documentata attività svolta nel campo giuridico-normativo, che assume la funzione vicaria di vice avvocato regionale. All'avvocato regionale è attribuito il trattamento economico corrispondente a quello previsto per i Direttori regionali preposti alle Direzioni di cui alla tabella allegato "A" alla L.R. 77/1999 [2].

     8 bis. L’incarico di responsabilità di cui al comma 8 può essere conferito dalla Giunta regionale, con contratto almeno triennale, eventualmente rinnovabile, comunque non superiore alla durata del mandato, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 22 comma 1 della L.R. 77/1999, anche a professionista esterno, di comprovata capacità ed esperienza, scelto tra avvocati iscritti all’albo dei patrocinanti presso le magistrature superiori da almeno dieci anni, con un compenso che in ogni caso non può essere superiore a quello attribuito ai Direttori regionali [3].

     8 ter. All’incarico di cui al precedente comma 8 bis si applicano le disposizioni contenute nell’art. 20 comma 6 della L.R. 77/1999 [4].

     9. Gli Enti dipendenti dalla Regione Abruzzo, quelli alla stessa comunque collegati, le Aziende ed Istituti partecipanti, gli Enti locali, possono stabilire, secondo le procedure previste dai particolari ordinamenti che le reggono, di avvalersi per la tutela dei propri interessi dell'assistenza dell'Avvocatura di Stato o dell'Avvocatura regionale secondo il riparto di attribuzioni fissato nei commi precedenti. Gli oneri relativi a tale avvalimento sono regolati con apposita convenzione.

 

     Art. 2. Relazioni istituzionali dell'Avvocatura regionale.

     1. Il legale rappresentante della Regione Abruzzo è il Presidente della Giunta regionale.

     2. [La Giunta regionale è competente a deliberare sulle liti attive e passive, rinunzie e transazioni esulanti dalle attribuzioni direttamente al riguardo affidate ai direttori regionali dall'art. 23, n. 1, lett. o), della L.R. 77/1999] [5].

     3. La Giunta regionale, può con deliberazione avente carattere generale, delegare l'avvocato regionale ad affidare all'Avvocatura dello Stato munita per legge dello jus postulandi, ovvero nei casi in cui ne ricorrano le condizioni all'Avvocatura regionale, gli incarichi di difesa, rappresentanza e patrocinio dell'Ente.

     4. Restano in ogni caso riservate alla Giunta regionale le deliberazioni inerenti agli affidamenti di incarichi di legali del libero foro e per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale.

     5. L'avvocato regionale comunica mensilmente alla Giunta regionale, per il tramite del suo Presidente, gli incarichi affidati e gli oggetti relativi. Entro il mese di febbraio dell'anno successivo l'avvocato regionale invia inoltre alla Giunta regionale, sempre per il tramite del suo Presidente, una relazione sullo stato del contenzioso dell'anno precedente, corredata, ove necessario, di proposte concernenti l'adozione o modifica di moduli procedimentali o di assetti organizzativi dell'Amministrazione, finalizzate all'adeguamento dell'azione e dell'attività amministrativa spiegata dalla Regione ai precetti affermati in sede giurisdizionale.

     6. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a rilasciare agli Avvocati della Regione mandato generale alle liti, contenente facoltà di domiciliazione.

     7. Tutti gli Organi, le strutture regionali ed i dirigenti alle stesse preposte, gli Enti dipendenti o collegati alla Regione, sono tenuti a coadiuvare e collaborare con l'Avvocatura regionale per la difesa degli interessi dell'Amministrazione. All'Avvocatura regionale, per ragioni dell'ufficio, non possono essere rifiutati atti o documenti, ancorché per ragioni di riservatezza personale.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. L'onere derivante dall'applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 9, della presente legge, trova copertura nella disponibilità di cui al Cap. 11202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso.

     2. Agli oneri derivanti dal pagamento delle competenze spettanti ai professionisti legali dell'Avvocatura regionale si provvede con lo stanziamento di cui al Cap. 321904 dello stato di previsione della spesa denominato "Oneri connessi al patrocinio in favore della Regione da parte dell'Avvocatura regionale", il cui ammontare è determinato sulla base delle risorse introitate sul Cap. 37212 dello stato di previsione dell'entrata la cui denominazione è così modificata: "Entrate derivanti da attività di contenzioso dell'Avvocatura regionale per onorari professionali".

 

     Art. 4. Disposizioni transitorie e finali.

     1. La Giunta regionale, con atto di organizzazione, entro 30 giorni dalla nomina del Responsabile di cui al precedente art. 1 comma 8°, individua i servizi, le posizioni di staff, ed i relativi profili professionali; determina la dotazione organica dell'Avvocatura, nei limiti di cui alla tabella B allegata alla L.R. 77/1999. Nei successivi 15 giorni la Giunta assegna il personale di qualifica dirigenziale e delle restanti qualifiche e, d'intesa con il Responsabile, conferisce gli incarichi di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 20, comma 7 della L.R. 77/1999.

     2. E' abrogata la L.R. 9.1.1979, n. 3.


[1] Comma inserito dall’art. 45 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e così sostituito dall'art. 12 della L.R.8 novembre 2006, n. 32.

[2] Comma già modificato dall’art. 1 della L.R. 8 giugno 2006, n. 16 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 3 marzo 2010, n. 8.

[3] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 3 marzo 2010, n. 8.

[4] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 3 marzo 2010, n. 8.

[5] Comma soppresso dall’art. 45 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.