§ 4.6.27 - L.R. 23 agosto 2016, n. 27.
Disposizioni in materia di Protezione Civile, iniziative a supporto del risanamento dell'ATER di Chieti, norme per l'efficientamento logistico delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.6 calamità pubbliche, protezione civile
Data:23/08/2016
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'articolo 3 della L.R. 58/1989)
Art. 2.  (Sostituzione dell'articolo 8 della L.R. 58/1989)
Art. 3.  (Sostituzione dell'art. 10 della L.R. 58/1989)
Art. 4.  (Norma transitoria)
Art. 5.  (Abrogazioni)
Art. 6.  (Esenzione pagamento bollo auto per le autovetture di proprietà delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile)
Art. 7.  (Interventi urgenti per garantire le attività di allertamento ed emergenze di protezione civile)
Art. 8.  (Iniziative a supporto del risanamento dell'ATER di Chieti)
Art. 9.  (Principi)
Art. 10.  (Disposizioni di attuazione)
Art. 11.  (Norme di prima attuazione)
Art. 12.  (Norma finanziaria)
Art. 13.  (Adeguamento degli stanziamenti relativi al POR FSE Abruzzo 2014 - 2020)
Art. 14.  (Entrata in vigore)


§ 4.6.27 - L.R. 23 agosto 2016, n. 27.

Disposizioni in materia di Protezione Civile, iniziative a supporto del risanamento dell'ATER di Chieti, norme per l'efficientamento logistico delle società in house providing e degli enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto e disposizioni inerenti il Fondo Sociale Europeo.

(B.U. 2 settembre 2016, n. 112 Speciale)

 

CAPO I

Disposizioni in materia di Protezione Civile

 

Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 3 della L.R. 58/1989)

1. L'articolo 3 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 58 (Volontariato, associazionismo ed Albo regionale per la Protezione Civile) è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Convenzioni)

1. Al fine di valorizzare le specifiche competenze e capacità possedute nei settori di interesse per la Protezione Civile dalle Organizzazioni di volontariato, la Regione e gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni con quelle che, aventi la sede legale nel territorio regionale, risultino iscritte all'Elenco Territoriale.

2. La Giunta regionale e gli enti locali, ciascuno per la propria competenza, procedono, con apposito provvedimento amministrativo, alla stipula delle convenzioni di cui al presente articolo.

3. Delle convenzioni stipulate dagli enti locali con le Organizzazioni di volontariato e dei successivi rinnovi o disdette, entro trenta giorni dall'adozione del relativo provvedimento formale, è inviata copia autentica alla struttura della Protezione Civile della Regione, a cura dell'ente pubblico contraente.

4. L'Organizzazione di volontariato fornisce alla Regione l'elenco dei volontari attivi che operano nel campo della protezione civile e risponde delle attività dei singoli soci nell'impiego e nella qualificazione degli stessi, rimanendo esonerato l'ente pubblico da ogni responsabilità anche derivante da imperizia o illegittimo comportamento.

5. Ai volontari attivi delle Organizzazioni convenzionate, la Regione Abruzzo garantisce l'esenzione ticket per le prestazioni sanitarie necessarie al rilascio di certificati di idoneità allo svolgimento delle attività di protezione civile ivi compreso lo spegnimento degli incendi boschivi.

6. Per l'attuazione del comma 5, la Giunta, con apposito atto, disciplina il rapporto tra le strutture regionali competenti in materia di protezione civile e sanità.

7. Le esenzioni di cui al comma 5 sono attivate a decorrere dal 2017; gli oneri derivanti dalle prestazioni sanitarie trovano copertura finanziaria annualmente nelle leggi di bilancio nel rispetto dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità regionale), in coerenza con i vincoli previsti nel Piano di rientro sanitario.".

 

     Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 8 della L.R. 58/1989)

1. L'articolo 8 della L.R. 58/1989 è sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Elenco territoriale delle Organizzazioni di Volontariato)

1. La Regione, al fine di individuare le Organizzazioni con le quali instaurare rapporti di convenzione ai sensi della presente legge, istituisce l'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato per la Protezione Civile.

2. Possono essere iscritte all'Elenco Territoriale:

a) le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);

b) le organizzazioni costituite ai sensi della presente legge purché a componente prevalentemente volontaria ed aventi carattere locale;

c) i gruppi comunali e intercomunali.".

 

     Art. 3. (Sostituzione dell'art. 10 della L.R. 58/1989)

1. L'articolo 10 della L.R. 58/1989 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Presentazione della domanda, termini)

1. La domanda di iscrizione nell'Elenco Territoriale è indirizzata dalle Organizzazioni al competente Servizio entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno.".

 

     Art. 4. (Norma transitoria)

1. Per l'anno 2016 la presentazione delle domande di iscrizione di cui all'articolo 10 della L.R. 58/1989, come sostituito dall'articolo 3, è ammessa entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 5. (Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 11 e 12 della L.R. 58/1989.

 

     Art. 6. (Esenzione pagamento bollo auto per le autovetture di proprietà delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile)

1. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli utilizzati ai fini istituzionali di protezione civile dei quali risultano proprietarie presso il Pubblico registro automobilistico (PRA) le Organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco Territoriale e che siano impiegati nelle attività di protezione civile.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto dietro presentazione di apposita istanza corredata della copia del certificato di proprietà del veicolo unitamente all'attestazione del Servizio competente della Protezione Civile della Regione Abruzzo, che attesta l'iscrizione nell'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile nonché l'effettivo utilizzo dei mezzi ai fini di protezione civile.

3. I beneficiari dell'esenzione comunicano ogni variazione di natura soggettiva o oggettiva intervenuta nei requisiti per i diritti di esenzione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di variazione.

4. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma 3 è applicata una sanzione amministrativa nella misura fissa di euro 150,00 a veicolo.

5. Le esenzioni di cui al comma 1 sono attivate a decorrere dal 2017.

6. Alle minori entrate derivanti dall'esenzione di cui al comma 1, stimate annualmente in euro 25.000,00 ed allocate al Titolo 1, Tipologia 101, Categ. 50, si fa fronte con la diminuzione della spesa di pari importo al Titolo 1, Missione 11, Programma 01, dovuta alla abolizione del rimborso della tassa automobilistica a favore delle Associazioni convenzionate con la Regione per i veicoli utilizzati ai fini istituzionali di protezione civile di cui al comma 1.

 

     Art. 7. (Interventi urgenti per garantire le attività di allertamento ed emergenze di protezione civile)

1. In attuazione dell'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile) e s.m.i. e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.2.2004 avente ad oggetto "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrologico e idraulico ai fini di protezione civile", il Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile Regionale, al fine di assicurare con carattere di continuità il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allertamento per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e per la pianificazione d'emergenza, è autorizzato ad espletare, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, e nei limiti dei posti disponibili in organico nell'ambito della medesima Struttura, una o più selezioni pubbliche, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, previa verifica delle compatibilità finanziarie e di bilancio e nel rispetto dei limiti di spesa e dei principi e requisiti stabiliti dalle norme statali in materia.

2. Al fine di continuare a garantire il coordinamento delle componenti del Sistema regionale di protezione civile della Sala Operativa Regionale, istituita dall'articolo 14 della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 72 (Disciplina delle attività regionali di protezione civile), il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico nell'ambito della medesima Struttura, all'indizione di una o più selezioni pubbliche per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, previa verifica delle compatibilità finanziarie e di bilancio e nel rispetto dei limiti di spesa e dei principi e requisiti stabiliti dalle norme statali in materia.

3. Le procedure selettive di cui ai commi 1 e 2 possono essere espletate all'esito del processo di ricollocazione del personale delle Province di cui ai commi da 421 a 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)).

4. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui ai commi 1 e 2, il Centro Funzionale e il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali potranno procedere, con urgenza, ad indire selezioni pubbliche per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura dei posti, e comunque non superiore ai dodici mesi, a seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di cui ai commi precedenti, previa verifica delle compatibilità finanziarie e di bilancio e nel rispetto dei limiti di spesa e dei principi e requisiti stabiliti dalle norme statali in materia.

5. Alle assunzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si procede a decorrere dall'esercizio 2017.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in euro un milione per ciascuna annualità del biennio 2017-2018, si fa fronte con le risorse appositamente assegnate dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale ed iscritte al Titolo I, Missione 11 "Soccorso Civile", Programma 01 "Sistema di Protezione Civile" del Bilancio regionale 2016 -2018. Agli oneri successivi all'esercizio 2018 si fa fronte con legge di bilancio.

 

CAPO II

Norme in materia di risanamento dell'ATER di Chieti

 

     Art. 8. (Iniziative a supporto del risanamento dell'ATER di Chieti)

1. Al fine di sostenere il processo di risanamento in corso sulla base del piano industriale elaborato ai sensi della legge regionale 28 maggio 2015, n. 11 (Integrazione alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica) e modifiche alle LL.RR. 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione), 21 maggio 2015, n. 10 (Norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) e 10 gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2012)) si concede all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Chieti un contributo sulle spese di funzionamento della somma di euro 200.000,00.

2. Il monitoraggio dell'attuazione del piano industriale di risanamento, con riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario, è effettuato dal Dipartimento Opere pubbliche col supporto del Dipartimento Risorse, sulla base di una apposita certificazione annuale sottoscritta dagli organi dell'Azienda, corredata dal parere del revisore legale.

3. Per il fabbisogno di cassa connesso agli interventi di riparazione degli immobili di proprietà dell'ATER di Chieti danneggiati dal Sisma Abruzzo del 6 aprile 2009, appaltati e realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi nel finanziamento disposto con la Deliberazione CIPE n. 23 del 20 febbraio 2015 (G.U. n. 154 del 6.7.2015), l'Azienda è autorizzata a utilizzare le disponibilità rivenienti sulla contabilità speciale c/n. 1823 Fondi CER fino all'importo di 2 milioni di euro, anche per il reintegro delle somme già anticipate per gli interventi stessi. La relativa disponibilità deve essere ricostituita con l'erogazione dei finanziamenti statali.

3-bis. Per garantire l'attuazione del piano di risanamento presentato ai sensi della legge regionale 28 maggio 2015, n. 11, all'ATER di Chieti, dichiarata in deficit strutturale con deliberazione della Giunta regionale n. 386 del 19 maggio 2014, si concede un contributo sulle spese di funzionamento della somma di euro 440.000,00 annuo per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020 [1].

3-ter. Gli oneri finanziari derivanti dal comma 3-bis del presente articolo, fissati in euro 440.000,00 annui per la programmazione 2018-2020, trovano copertura con gli stanziamenti in bilancio, parte spesa, Titolo 1, Programma 08, Missione 1 [2].

3-quater. La copertura finanziaria di cui al comma 3-ter viene effettuata riprogrammando coerentemente Programmi/Capitoli della Missione sopra indicata [3].

3-quinquies. Per l'estinzione dei debiti esistenti l'ATER di Chieti è autorizzata ad accendere un mutuo a medio e lungo tempo e a concedere garanzia da iscrivere sui propri beni immobili aventi natura commerciale [4].

4. Il personale dipendente dell'Azienda dichiarato in esubero sulla base del Piano industriale di risanamento che maturi i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2016, è collocato in quiescenza. Il restante personale in esubero assunto con contratto a tempo indeterminato, è trasferito con Decreto del Presidente della Giunta regionale presso altra ATER regionale e/o presso altro ente pubblico vigilato dalla Regione sulla base del fabbisogno di personale approvato. Viene mantenuto il trattamento economico fondamentale ed accessorio in godimento al momento del trasferimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto nell'ente di assegnazione, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso Decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato ad altro ente.

5. Gli oneri finanziari derivanti dal comma 1 del presente articolo trovano copertura per l'esercizio 2016 mediante le seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla legge di bilancio 2016-2018:

a) nello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3, tipologia 500, cat. 02, la maggiore somma di euro 200.000,00 riveniente dalle refluenze FIRA su cartolarizzazioni CARTESIO e D'ANNUNZIO di cui alle DGR 1281/2004 e 1326/2005;

b) nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione 08, Programma 02, Titolo 1 la somma di euro 200.000,00 da destinare all'assegnazione di un contributo sul funzionamento per l'anno 2016 di pari ammontare all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Chieti. Per gli esercizi 2017 e successivi la copertura finanziaria sarà garantita con le leggi annuali di bilancio.

 

CAPO III

Norme per l'efficientamento logistico delle società in house providing e degli enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto

 

     Art. 9. (Principi)

1. E' principio generale e vincolante norma di indirizzo il graduale superamento di forme di locazione per le sedi destinate allo svolgimento delle proprie attività istituzionali da parte degli enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto e delle società, fra quelle di cui all'articolo 57 del medesimo, delle quali la Regione ha il controllo analogo. Si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel Regolamento n. 1 del 2014 attuativo dell'articolo 30 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68 (Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti)).

2. I procedimenti per il raggiungimento di quanto prescritto al comma 1 devono essere connotati da ineludibile economicità. A tal fine è prioritario l'utilizzo del patrimonio regionale disponibile e utilmente finalizzabile allo scopo.

 

     Art. 10. (Disposizioni di attuazione)

1. E' fatto obbligo a tutti gli enti, comunque denominati, di cui all'articolo 9, d'intesa con il Dipartimento della Giunta regionale che esercita il controllo, unitamente a quello competente alla gestione del patrimonio regionale, predisporre, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una ricognizione della consistenza patrimoniale e della condizione della logistica proponendo, conseguentemente, un motivato piano di razionalizzazione nel rispetto dei principi sanciti nel medesimo articolo.

2. Il piano di cui al comma 1 è esaminato dalla Giunta regionale per i conseguenti atti amministrativi o legislativi occorrenti.

 

     Art. 11. (Norme di prima attuazione)

1. Per le finalità di cui al presente capo, in sede di prima attuazione è conferito in proprietà alla Abruzzo Engineering S.C.p.A. l'immobile appartenente al patrimonio della Regione Abruzzo sito nella città di L'Aquila censito al catasto urbano al foglio 98, particella 708, subalterno 1 con relative pertinenze.

2. L'immobile di cui al comma 1 è destinato anche a sede legale della medesima società, a titolo gratuito a sede di uffici della Giunta regionale per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, particolarmente di quelle connesse alle attività della società, nonché a sede di altri enti di cui all'articolo 9, comma 1, ubicate nella medesima città, previo accordo fra la società proprietaria e l'ente richiedente applicando, in quanto compatibili, le norme regionali contenenti condizioni agevolative per l'utilizzo del patrimonio regionale da parte di enti pubblici.

3. Alle procedure previste dalle norme del codice civile, applicabili ai conferimenti di beni immobili a società di capitali, provvede la società Abruzzo Engineering S.C.p.A.. Tutti i diritti, oneri e consistenze giuridicamente esistenti alla data della trascrizione della proprietà passano in capo alla società medesima.

4. Il verbale ricognitivo, da redigersi tra le parti per l'esatta individuazione dell'immobile trasferito, costituisce titolo per la trascrizione e voltura catastale del bene in favore della società di cui al comma 1.

 

     Art. 12. (Norma finanziaria)

1. Dal presente capo non devono derivare nuovi oneri finanziari o minori entrate ma solo variazioni decrementative nello stato di consistenza dell'inventario dei beni patrimoniali disponibili della Regione con contestuale pari incremento delle consistenze patrimoniali degli enti di cui all'articolo 9, comma 1.

 

CAPO IV

Disposizioni inerenti il Fondo Sociale Europeo

 

     Art. 13. (Adeguamento degli stanziamenti relativi al POR FSE Abruzzo 2014 - 2020)

1. La Regione, al fine adeguare le previsioni del bilancio di previsione finanziario alle assegnazioni comunitarie e statali, procede all'adeguamento degli stanziamenti relativi al POR FSE Abruzzo 2014 - 2020 (Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo), ivi compreso l'impiego di maggiori risorse regionali pari ad euro 256.472,60 per l'esercizio 2016.

2. Gli oneri derivanti dal presente articolo trovano copertura finanziaria per l'esercizio 2016 nella Missione 01, Programma 12, titolo II, mediante le seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla legge di bilancio 2016-2018:

a) nello stato di previsione delle Entrate dell'esercizio 2016 la competenza e la cassa, del Titolo 4, tipologia 200, cat. 05, sono ridotte della somma di euro 618.374,00, afferente il Fondo Sociale Europeo;

b) nello stato di previsione delle Entrate dell'esercizio 2016 la competenza e la cassa, del Titolo 4, tipologia 200, cat. 01, sono ridotte della somma di euro 432.861,80, afferente il Fondo di rotazione statale;

c) nello stato di previsione delle Entrate dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3, tipologia 500, cat. 02, la maggiore somma di euro 256.472,60 riveniente dalle refluenze FIRA su cartolarizzazioni CARTESIO e D'ANNUNZIO di cui alle DGR 1281/2004 e 1326/2005;

d) nello stato di previsione delle Spese dell'esercizio 2016 la competenza e la cassa della Missione 01, Programma 12, titolo II, sono ridotte della somma di euro 794.763,20 a valere sull'attuazione del POR FSE Abruzzo 2014 - 2020.

 

     Art. 14. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).


[1] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 5 febbraio 2018, n. 6.

[2] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 5 febbraio 2018, n. 6.

[3] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 5 febbraio 2018, n. 6.

[4] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 5 febbraio 2018, n. 6.