§ 5.2.263 - L.R. 23 aprile 2018, n. 12.
Disposizioni finanziarie e in materia di bilancio.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:23/04/2018
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Misure a favore delle scuole dell'infanzia paritarie.
Art. 2.  Misure di risanamento ambientale.
Art. 3.  Modifiche alla legge regionale n. 18 del 2017.
Art. 4.  Modifiche al comma 23 dell'articolo 1 della legge regionale n. 23 del 2017 (Riversamento di somme).
Art. 5.  Misure per l'assistenza termale.
Art. 6.  Norma finanziaria.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 5.2.263 - L.R. 23 aprile 2018, n. 12.

Disposizioni finanziarie e in materia di bilancio.

(B.U. 26 aprile 2018, n. 22)

 

Art. 1. Misure a favore delle scuole dell'infanzia paritarie.

1. Le risorse iscritte nel bilancio regionale di previsione 2018-2020 in conto della missione 04 - programma 01 - titoli 1 e 2, ai sensi dell'articolo 3, comma primo, lettera a), della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 (Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate) e successive modifiche e integrazioni, sono destinate agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili sedi delle scuole dell'infanzia paritarie. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse.

 

     Art. 2. Misure di risanamento ambientale.

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 41, della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013), relative a interventi volti al risanamento estetico-ambientale attraverso l'interramento dei cavi telefonici aerei e l'eliminazione delle palificazioni, è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 1.000.000 (missione 09 - programma 02 - titolo 2 - capitolo SC04.1284).

 

     Art. 3. Modifiche alla legge regionale n. 18 del 2017.

1. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 18 (Disposizioni finanziarie e prima variazione al bilancio 2017-2019. Modifica alla legge regionale n. 5 del 2017, alla legge regionale n. 6 del 2017, alla legge regionale n. 32 del 2016 e alla legge regionale n. 12 del 2007) sono soppresse le parole "titolo 2".

 

     Art. 4. Modifiche al comma 23 dell'articolo 1 della legge regionale n. 23 del 2017 (Riversamento di somme).

1. Al comma 23 dell'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni finanziarie e terza variazione al bilancio 2017/2019), dopo le parole "modalità del riversamento" sono aggiunte le seguenti "o eventuali deroghe al riversamento espressamente motivate nel rispetto della normativa contabile richiamata dalla presente disposizione".

 

     Art. 5. Misure per l'assistenza termale.

1. Le somme residue del finanziamento regionale per l'assistenza termale, assegnate all'Azienda per la tutela della salute (ATS), possono essere utilizzate dalla medesima azienda anche per prestazioni eseguite e fatturate in annualità successive a quella dell'assegnazione delle risorse.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, determinati in euro 1.000.000 per l'anno 2018, si fa fronte con quota parte delle risorse riversate dall'Agenzia regionale ASPAL all'entrata 2018 del bilancio regionale (titolo 3 - tipologia 30500 - capitolo EC343.016).

3. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui al comma 2 e le ulteriori variazioni riportate all'allegato n. 1 (Variazione in aumento e diminuzione dell'entrata tra tipologie e titoli) e all'allegato n. 2 (Variazione in aumento e diminuzione delle spese tra missioni, programmi e titoli) annessi alla presente legge.

 

     Art. 7. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).