§ 1.4.98 - L.R. 28 giugno 2013, n. 15.
Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:28/06/2013
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 1.4.98 - L.R. 28 giugno 2013, n. 15.

Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province

(B.U. 1 luglio 2013, n. 30)

 

Art. 1. Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province

     1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale approva una proposta di legge costituzionale di modifica dell'articolo 43 dello Statuto.

     2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale approva una legge di riforma organica dell'ordinamento degli enti locali. In detta legge, in attesa della modifica dell'articolo 43 dello Statuto, è disciplinato il trasferimento delle funzioni svolte dalle province, ad eccezione di quelle relative a: raccolta e coordinamento delle proposte dei comuni relativamente alla programmazione economica, territoriale e ambientale del territorio regionale di loro competenza; adozione di atti di programmazione territoriale a livello provinciale.

     3. Al fine di assicurare la continuità dell'espletamento delle funzioni già svolte dalle province, nelle more dell'approvazione della legge di cui al comma 2, per le province, in relazione alle quali sono stati proposti i quesiti abrogativi, di Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio, soppresse a seguito dei referendum svoltisi il 6 maggio 2012, e del relativo decreto del Presidente della Regione n. 73 del 25 maggio 2012, sono nominati, con delibera della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, commissari straordinari che assicurano la continuità delle funzioni già svolte dalle province e predispongono entro sessanta giorni dall'insediamento gli atti contabili, finanziari e patrimoniali ricognitivi e liquidatori necessari per le procedure conseguenti alla riforma di cui al comma 2, con particolare riferimento a:

     a) lo stato di consistenza dei beni immobili e mobili;

     b) la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;

     c) la situazione di bilancio;

     d) l'elenco dei procedimenti in corso;

     e) le tabelle organiche, la composizione degli organici, l'elenco del personale per qualifiche e ogni altra indicazione utile a definirne la posizione giuridica.

     I commissari straordinari provvedono inoltre all'amministrazione ordinaria dell'ente e garantiscono il proseguimento dell'esercizio delle funzioni e dell'erogazione dei servizi alla data di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso l'affidamento diretto ad organismi a totale partecipazione pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria.

     4. In relazione alle province per le quali sono stati proposti referendum consultivi, nelle more dell'approvazione della riforma cui al comma 2, continua ad applicarsi l'articolo 1, comma 3, della legge regionale 25 maggio 2012, n. 11 (Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011), salvi i casi di cessazione anticipata, nei quali si nomina un commissario straordinario in conformità a quanto previsto al comma 3. Le gestioni provvisorie in carica e i commissari straordinari svolgono le funzioni di cui al comma 3.

     5. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane)).

 

     Art. 2. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).