Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.6 appalti pubblici |
Data: | 31/03/2004 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni. |
Art. 2. Enti aggiudicatori. |
Art. 3. Gas, energia termica ed elettricità. |
Art. 4. Acqua. |
Art. 5. Servizi di trasporto. |
Art. 6. Servizi postali. |
Art. 7. Disposizioni riguardanti prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi nonché porti e aeroporti. |
Art. 8. Elenchi di enti aggiudicatori. |
Art. 9. Appalti che riguardano più attività. |
Art. 10. Principi per l'aggiudicazione degli appalti. |
Art. 11. Operatori economici. |
Art. 12. Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all’Organizzazione mondiale del Commercio. |
Art. 13. Riservatezza. |
Art. 14. Accordi quadro. |
Art. 15. Sistemi dinamici di acquisizione. |
Art. 16. Importi delle soglie degli appalti. |
Art. 17. Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione. |
Art. 18. Concessioni di lavori e di servizi. |
Art. 19. Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi. |
Art. 20. Appalti aggiudicati per fini diversi dall’esercizio di un’attività interessata o per ’esercizio di un’attività in un paese terzo. |
Art. 21. Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. |
Art. 22. Appalti aggiudicati in forza di norme internazionali. |
Art. 22 bis. Appalti nei settori della difesa e della sicurezza |
Art. 23. Appalti aggiudicati ad un’impresa collegata ad una jointventure ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture. |
Art. 24. Appalti relativi a taluni servizi esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva. |
Art. 25. Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo. |
Art. 26. Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura i energia o di combustibili destinati alla produzione di energia. |
Art. 27. Appalti sottoposti a un regime speciale. |
Art. 28. Appalti riservati. |
Art. 29. Appalti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza, |
Art. 30. Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza. |
Art. 31. Appalti di servizi di cui all’allegato XVII A. |
Art. 32. Appalti di servizi di cui all’allegato XVII B. |
Art. 33. Appalti misti comprendenti servizi elencati nell'allegato XVII A servizi elencati nell'allegato XVII B. |
Art. 34. Specifiche tecniche. |
Art. 35. Comunicazione delle specifiche tecniche. |
Art. 36. Varianti. |
Art. 37. Subappalto. |
Art. 38. Condizioni di esecuzione dell'appalto. |
Art. 39. Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro. |
Art. 40. Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate. |
Art. 41. Avvisi periodici indicativi e avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione. |
Art. 42. Avvisi con cui si indice una gara. |
Art. 43. Avvisi relativi agli appalti aggiudicati. |
Art. 44. Redazione e modalità di pubblicazione degli avvisi. |
Art. 45. Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte. |
Art. 46. Procedure aperte: capitolati d'oneri, documenti e informazioni supplementari. |
Art. 47. Inviti a presentare offerte o a negoziare. |
Art. 48. Norme applicabili alle comunicazioni. |
Art. 49. Informazione di coloro che hanno chiesto una qualificazione, dei candidati e degli offerenti. |
Art. 50. Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati. |
Art. 51. Disposizioni generali. |
Art. 52. Mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni. |
Art. 53. Sistemi di qualificazione. |
Art. 54. Criteri di selezione qualitativa. |
Art. 55. Criteri di aggiudicazione degli appalti. |
Art. 56. Ricorso alle aste elettroniche. |
Art. 57. Offerte anormalmente basse. |
Art. 58. Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi. |
Art. 59. Relazioni con i paesi terzi per quanto riguarda gli appalti di lavori, forniture e servizi. |
Art. 60. Disposizione generale. |
Art. 61. Soglie. |
Art. 62. Concorsi di progettazione esclusi. |
Art. 63. Norme in materia di pubblicità e di trasparenza. |
Art. 64. Mezzi di comunicazione. |
Art. 65. Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice. |
Art. 66. Decisioni della commissione giudicatrice. |
Art. 67. Obblighi statistici. |
Art. 68. Comitato consultivo. |
Art. 69. Revisione delle soglie. |
Art. 70. Modificazioni. |
Art. 71. Attuazione. |
Art. 72. Meccanismi di controllo. |
Art. 73. Abrogazione. |
Art. 74. Entrata in vigore. |
Art. 75. Destinatari. |
§ 3.6.20 – Direttiva 31 marzo 2004, n. 17. [1]
Direttiva n. 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 134).
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato il 9 dicembre 2003 dal comitato di conciliazione,
considerando quanto segue:
(1) In occasione di nuove modificazioni alla
(2) Un importante motivo per introdurre norme che coordino le procedure di aggiudicazione degli appalti in questi settori è il fatto che le autorità nazionali possono influenzare il comportamento degli enti in questione in vari modi, partecipando al loro capitale sociale o inserendo propri rappresentanti nei loro organi amministrativi, direttivi o di vigilanza.
(3) Un’altra delle ragioni principali per cui è necessario un coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti degli enti che operano in questi settori è il carattere chiuso dei mercati in cui operano, dovuto alla concessione da parte degli Stati membri di diritti speciali o esclusivi, per l’approvvigionamento, la messa a disposizione o la gestione di reti che forniscono il servizio in questione.
(4) La normativa comunitaria, e in particolare il
(5) Nel campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE rientrano attualmente taluni appalti di enti aggiudicatori che operano nel settore delle telecomunicazioni. Per aprire tale settore delle telecomunicazioni, è stato approvato un quadro legislativo, descritto nella quarta relazione sull’attuazione della regolamentazione nel campo delle telecomunicazioni del 25 novembre 1998. Una delle sue conseguenze è stata l'introduzione di una concorrenza effettiva, di fatto e di diritto. A titolo informativo, tenuto conto di questa situazione, la Commissione ha pubblicato un elenco dei servizi di telecomunicazione che possono già essere esclusi dal campo d’applicazione di tale direttiva, in forza del suo articolo 8. Ulteriori progressi vengono confermati dalla settima relazione sull’attuazione della normativa in materia di telecomunicazioni del 26 novembre 2001. Non è dunque più necessario regolare gli acquisti degli enti che operano in questo settore.
(6) Di conseguenza, viene meno l’esigenza di mantenere il comitato consultivo per gli appalti di telecomunicazioni, istituito dalla
(7) Tuttavia, è opportuno continuare a sorvegliare gli sviluppi nel settore delle telecomunicazioni e riesaminare la situazione nel momento in cui si constatasse il venir meno di una concorrenza effettiva in detto settore.
(8) La direttiva 93/38/CEE esclude dal suo campo di applicazione l’acquisizione di servizi di telefonia vocale, telex, radiotelefonia mobile, radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite. Tali esclusioni sono state introdotte per tener conto del fatto che, spesso, i servizi in questione potevano essere forniti, in una determinata zona geografica, da un solo prestatore di servizi a causa della mancanza di concorrenza effettiva e dell’esistenza di diritti speciali o esclusivi. L’introduzione di una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni rende infondate tali esclusioni. È dunque necessario far rientrare l’aggiudicazione di tali servizi di telecomunicazioni nel campo di applicazione della presente direttiva.
(9) Al fine di assicurare l'apertura alla concorrenza degli appalti pubblici di enti che operano nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali è opportuno stabilire disposizioni di coordinamento comunitario per gli appalti con valore superiore ad una certa soglia. Tale coordinamento è fondato sui requisiti desumibili dagli articoli 14, 28 e 49 del trattato CE e dall’articolo 97 del trattato Euratom, vale a dire il principio di parità di trattamento, di cui il principio di non discriminazione non è che una particolare espressione, il principio di mutuo riconoscimento, il principio di proporzionalità, nonché il principio di trasparenza. In considerazione della natura dei settori interessati da tale coordinamento, quest’ultimo, pur continuando a salvaguardare l’applicazione di detti principi, dovrebbe istituire un quadro per pratiche commerciali leali e permettere la massima flessibilità.
Per gli appalti pubblici il cui valore è inferiore alla soglia che fa scattare l’applicazione di disposizioni di coordinamento comunitario, è opportuno fare riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui si applicano le norme e i principi dei trattati citati.
(10) La necessità di garantire l’effettiva liberalizzazione del mercato e un giusto equilibrio nell’applicazione delle norme sull’aggiudicazione degli appalti nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali esige che gli enti interessati siano definiti in modo diverso dal riferimento alla loro qualificazione giuridica. Non dovrebbe dunque essere violata la parità di trattamento tra enti aggiudicatori del settore pubblico ed enti che operano nel settore privato. Si dovrebbe inoltre far sì che, a norma dell’articolo 295 del trattato, sia lasciato impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.
(11) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che la partecipazione, in veste di offerente, di un ente disciplinato dal diritto pubblico a una procedura di aggiudicazione di un appalto non provochi distorsioni della concorrenza nei confronti di offerenti privati.
(12) Conformemente all'articolo 6 del trattato, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente sono integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3 del trattato, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La presente direttiva chiarisce dunque in che modo gli enti aggiudicatori possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, garantendo loro la possibilità di ottenere per i loro contratti il migliore rapporto qualità/prezzo.
(13) Nessuna disposizione della presente direttiva vieta di imporre o di applicare misure necessarie alla tutela dell'ordine, della moralità e della sicurezza pubblici, della salute, della vita umana e animale o alla preservazione dei vegetali, in particolare nell'ottica dello sviluppo sostenibile, a condizione che dette misure siano conformi al trattato.
(14) La
(15) Prima dell'avvio di una procedura di aggiudicazione di un appalto, gli enti aggiudicatori possono, avvalendosi di un dialogo tecnico, sollecitare o accettare consulenze che possono essere utilizzate nella preparazione del capitolato d'oneri, a condizione che tali consulenze non abbiano l'effetto di impedire la concorrenza.
(16) Vista la diversità che presentano gli appalti di lavori, è opportuno che gli enti aggiudicatori possano prevedere sia l'aggiudicazione separata che l'aggiudicazione congiunta di appalti per la progettazione e l'esecuzione dei lavori. La presente direttiva non è intesa a prescrivere un'aggiudicazione separata o congiunta degli appalti. La decisione relativa a un'aggiudicazione separata o congiunta dell'appalto dovrebbe fondarsi su criteri qualitativi ed economici, che possono essere definiti dalle legislazioni nazionali.
Un appalto dovrebbe essere considerato appalto di lavori soltanto se il suo oggetto riguarda specificamente nell'esecuzione delle attività di cui all'allegato XII, anche se l'appalto include la prestazione di altri servizi necessari per l'esecuzione di dette attività. Gli appalti di servizi, segnatamente nel settore dei servizi di gestione immobiliare, possono in talune circostanze comprendere dei lavori. Tuttavia, se tali lavori sono accessori rispetto all'oggetto principale dell'appalto e costituiscono quindi solo una conseguenza eventuale o un complemento del medesimo, il fatto che detti lavori facciano parte dell'appalto non può giustificare la qualificazione dell'appalto come appalto di lavori.
Ai fini del calcolo del valore stimato di un appalto di lavori, è opportuno basarsi sul valore dei lavori stessi, nonché, se del caso, sul valore stimato delle forniture e dei servizi che gli enti aggiudicatori mettono a disposizione dei contraenti, purché detti servizi o forniture siano necessari all'esecuzione dei lavori in questione. Si dovrebbe intendere che, ai fini del presente paragrafo, i servizi interessati sono quelli prestati dagli enti aggiudicatori tramite il loro personale. D'altro canto il calcolo del valore degli appalti di servizi, a prescindere che siano stati messi a disposizione o meno del contraente per l'esecuzione ulteriore dei lavori, segue le norme applicabili agli appalti di servizi.
(17) Per applicare le norme procedurali previste dalla presente direttiva e a fini di controllo, il modo migliore di definire il settore dei servizi è quello di suddividerli in categorie corrispondenti a voci particolari di una classificazione comune, e di raggrupparli in due allegati, XVII A e XVII B, a seconda del regime cui sono soggetti. Quanto ai servizi di cui all’allegato XVII B, le disposizioni pertinenti della presente direttiva dovrebbero far salva l’applicazione delle specifiche norme comunitarie ai servizi in questione.
(18) Per quanto concerne agli appalti di servizi, l’applicazione integrale della presente direttiva dovrebbe essere limitata, per un periodo transitorio, ad appalti per i quali le disposizioni della direttiva stessa consentiranno il pieno sfruttamento del potenziale di crescita degli scambi con l'estero. Gli appalti degli altri servizi dovrebbero essere sottoposti a osservazione durante tale periodo transitorio prima che una decisione venga presa su una piena applicazione della presente direttiva. A questo proposito è opportuno definire le modalità di osservazione. Tali modalità dovrebbero nel contempo consentire l’applicazione integrale della presente direttiva. Tale meccanismo dovrebbe contemporaneamente permettere agli interessati di avere accesso alle informazioni in materia.
(19) È necessario evitare ostacoli alla libera circolazione dei servizi. I prestatori di servizi possono, pertanto, essere persone sia fisiche che giuridiche. La presente direttiva non dovrebbe tuttavia pregiudicare l’applicazione, a livello nazionale, delle norme sulle condizioni di esercizio di un’attività o di una professione, purché siano compatibili con il diritto comunitario.
(20) Alcune nuove tecniche di acquisto elettronico sono in costante sviluppo. Tali tecniche consentono un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica, in particolare grazie al risparmio di tempo e di danaro derivante dal loro utilizzo. Gli enti aggiudicatori possono far uso delle tecniche di acquisto elettronico, purché il loro utilizzo avvenga nel rispetto delle norme stabilite dalla presente direttiva e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. A tal fine, la presentazione di un'offerta da parte di un offerente, in particolare nell'ambito di un accordo quadro o nei casi in cui è stato utilizzato un sistema dinamico di acquisizione, può assumere la forma del catalogo elettronico di detto offerente, a condizione che quest'ultimo utilizzi i mezzi di comunicazione scelti dall'ente aggiudicatore conformemente all'articolo 48.
(21) Tenuto conto della rapida espansione dei sistemi di acquisto elettronici, occorre prevedere fin d'ora norme adeguate per consentire agli enti aggiudicatori di trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte da detti sistemi. In questa prospettiva occorre definire un sistema dinamico di acquisizione interamente elettronico per acquisti di uso corrente e fissare norme specifiche riguardanti l'istituzione e il funzionamento di un siffatto sistema onde garantire l'equo trattamento degli operatori economici che desiderassero farne parte. A qualsiasi operatore economico che presenta un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e che soddisfa i criteri di selezione dovrebbe essere consentito di partecipare a detto sistema. Questa tecnica di acquisizione consente agli enti aggiudicatori di disporre, grazie alla creazione di un elenco di offerenti già ammessi e alla possibilità offerta a nuovi offerenti di aderirvi, di un ventaglio particolarmente ampio di offerte grazie ai mezzi elettronici disponibili, e, quindi di assicurare un'utilizzazione ottimale dei mezzi finanziari mediante un'ampia concorrenza.
(22) Poiché l'uso della tecnica delle aste elettroniche è destinato a diffondersi, occorre introdurre una definizione comunitaria di dette aste e regolamentarle mediante norme specifiche per garantire che si svolgano nel pieno rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. A tal fine occorre prevedere che le aste elettroniche riguardino soltanto appalti di lavori, forniture e servizi le cui specifiche possono essere definite in modo preciso. Ciò può avvenire in particolare nel caso di appalti di forniture, lavori e servizi ricorrenti. Allo stesso fine è necessario altresì prevedere che la classificazione degli offerenti possa essere stabilita in ogni momento dell'asta elettronica. Il ricorso alle aste elettroniche consente agli enti aggiudicatori di chiedere agli offerenti di presentare nuovi prezzi modificati al ribasso e, quando l'appalto è attribuito all'offerta economicamente più vantaggiosa, anche di migliorare elementi delle offerte diversi dal prezzo. Per garantire il rispetto del principio di trasparenza possono essere oggetto di asta elettronica solo gli elementi che possono essere soggetti ad una valutazione automatica a mezzo elettronico, senza intervento e/o valutazione da parte dell'ente aggiudicatore, ossia solo gli elementi quantificabili in modo tale da poter essere espressi in cifre o percentuali. Al contrario, gli aspetti delle offerte che implicano una valutazione di elementi non quantificabili non dovrebbero essere oggetto di aste elettroniche. Di conseguenza taluni appalti di lavori e di servizi che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, quali la progettazione di lavori, non dovrebbero essere oggetto di aste elettroniche.
(23) In alcuni Stati membri sono state sviluppate tecniche di centralizzazione delle committenze. Diverse amministrazioni aggiudicatrici sono incaricate di procedere ad acquisti o di aggiudicare appalti/concludere accordi quadro per altri enti aggiudicatori. Tali tecniche consentono, dato il volume degli acquisti, un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica. Occorre pertanto prevedere una definizione comunitaria di centrale di committenza destinata agli enti aggiudicatori. Occorre altresì fissare le condizioni in base alle quali, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, gli enti aggiudicatori che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza possono essere considerati in linea con la presente direttiva.
(24) Al fine di tener conto delle diversità esistenti negli Stati membri, occorre lasciare a questi ultimi la facoltà di prevedere la possibilità per gli enti aggiudicatori di ricorrere a centrali di committenza, a sistemi dinamici di acquisizione o ad aste elettroniche, quali sono definiti e disciplinati dalla presente direttiva.
(25) È necessario dare una definizione appropriata della nozione di diritti speciali o esclusivi. Da questa definizione deriva che il fatto che un ente si possa avvalere, per costruire reti o installare strutture portuali o aeroportuali, di una procedura per l'esproprio per pubblica utilità o per l'uso della proprietà privata, o possa usare, per installare impianti della rete, il suolo, il sottosuolo e lo spazio sovrastante la pubblica via, non costituisce in sé un diritto esclusivo o speciale ai sensi della presente direttiva. Neppure il fatto che un ente alimenti di acqua potabile, elettricità, gas o calore una rete a sua volta gestita da un ente che gode di diritti speciali o esclusivi concessi da un’autorità competente dello Stato membro interessato costituisce, in sé, un diritto esclusivo o speciale ai sensi della presente direttiva. Parimenti, non possono essere considerati diritti esclusivi o speciali quelli concessi da uno Stato membro in qualsiasi forma, anche mediante atti di concessione, ad un numero limitato di imprese in base a criteri obiettivi, proporzionali e non discriminatori, che offrano agli interessati che soddisfino tali criteri la possibilità di beneficiarne.
(26) È opportuno che gli enti aggiudicatori applichino procedure comuni di aggiudicazione degli appalti per le loro attività relative all’acqua e che tali procedure vengano applicate anche quando un’autorità aggiudicatrice ai sensi della presente direttiva aggiudica appalti per proprie attività riguardanti progetti idraulici, di irrigazione, di drenaggio nonché di evacuazione e trattamento delle acque reflue. Tuttavia, le regole sugli appalti come quelle proposte per gli appalti di forniture sono inadeguate per gli acquisti d’acqua, data la necessità di approvvigionarsi presso fonti vicine al luogo di utilizzazione.
(27) Taluni enti che forniscono servizi di trasporto pubblico mediante autobus erano già esclusi dal campo d’applicazione della direttiva 93/38/CEE. Tali enti dovrebbero essere esclusi anche dal campo d’applicazione della presente direttiva. Per evitare il moltiplicarsi di regimi particolari applicabili solo a taluni settori, è opportuno che la procedura generale, che consente di tenere conto degli effetti dell'apertura alla concorrenza, si applichi anche a tutti gli enti che forniscono servizi di trasporto mediante autobus diversi da quelli esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtù dell'articolo 2, paragrafo 4, della stessa.
(28) Tenuto conto dell'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità e del fatto che detti servizi sono forniti tramite una rete da amministrazioni aggiudicatrici, da imprese pubbliche e da altre imprese, occorre prevedere che gli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori che forniscono servizi postali siano sottoposti alle norme della presente direttiva, comprese quelle dell'articolo 30 che, pur salvaguardando l'applicazione dei principi enunciati nel considerando 9, istituiscano un quadro favorevole a pratiche commerciali leali e consentano maggiore flessibilità rispetto a quella offerta dalle disposizioni della
A prescindere dal loro statuto giuridico gli enti che forniscono servizi postali non sono attualmente soggetti alle norme stabilite nella direttiva 93/38/CEE. Pertanto l'adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti alle norme della presente direttiva potrebbe richiedere più tempo per questi enti rispetto agli enti già soggetti a dette norme, che dovranno semplicemente adeguare le loro procedure alle modifiche apportate dalla presente direttiva. Occorre pertanto permettere l'applicazione differita della presente direttiva in funzione dei tempi necessari a detto adeguamento. Considerata la diversità delle situazioni degli enti interessati, occorre consentire agli Stati membri di prevedere un periodo transitorio per l'applicazione della presente direttiva agli enti aggiudicatori che operano nel settore dei servizi postali.
(29) È possibile procedere all'aggiudicazione di appalti per venir incontro a necessità inerenti a varie attività, che possono essere soggette a regimi giuridici diversi. Si dovrebbe precisare che il regime giuridico applicabile a un unico appalto destinato a contemplare varie attività dovrebbe essere soggetto alle norme applicabili all'attività cui è principalmente destinato. Per determinare l'attività cui l'appalto è principalmente destinato, ci si può basare sull'analisi delle necessità cui l'appalto specifico deve rispondere, effettuata dall'ente aggiudicatore ai fini della valutazione dell'importo degli appalti e della fissazione del capitolato d'oneri. In taluni casi, come ad esempio per l'acquisto di un impianto unitario destinato alla prosecuzione delle attività per le quali non si dispone di informazioni che consentano di valutare i rispettivi tassi di utilizzazione, potrebbe rivelarsi oggettivamente impossibile determinare l'attività cui l'appalto è principalmente destinato. Occorrerebbe prevedere quali norme si debbano applicare in siffatti casi.
(30) Fatti salvi gli impegni internazionali della Comunità, è necessario semplificare l’attuazione della presente direttiva, in particolare semplificando le soglie e applicando a tutti gli enti aggiudicatori, indipendentemente dal settore in cui operano, le norme in materia di informazioni da dare ai partecipanti sulle decisioni adottate in relazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e ai loro risultati. Inoltre, nell'ambito dell'unione monetaria tali soglie dovrebbero essere espresse in euro, in modo da semplificare l’applicazione di queste disposizioni pur garantendo il rispetto delle soglie previste dall’Accordo, espresse in diritti speciali di prelievo. In tale prospettiva si dovrebbe prevedere la revisione periodica delle soglie espresse in euro al fine di adeguarle, ove necessario, alle eventuali variazioni del valore dell’euro rispetto al diritto speciale di prelievo. È inoltre opportuno che le soglie per i concorsi di progettazione siano identiche a quelle per gli appalti di servizi.
(31) Occorrerebbe tener conto dei casi in cui la presente direttiva potrebbe non essere necessariamente applicata per motivi attinenti alla sicurezza dello Stato o di riservatezza o a causa dell'applicabilità di norme specifiche in materia di aggiudicazione degli appalti quali quelle derivanti da accordi internazionali, quelle riguardanti lo stazionamento di truppe o le norme proprie agli organismi internazionali.
(32) È opportuno escludere taluni appalti di servizi, forniture e lavori attribuiti a un’impresa collegata la cui attività principale consista nel prestare tali servizi, forniture o lavori al gruppo cui appartiene, invece di offrirli sul mercato. È anche opportuno escludere taluni appalti di servizi, forniture e lavori attribuiti da un ente aggiudicatore a una joint-venture, costituita da più enti aggiudicatori per svolgere attività considerate dalla presente direttiva e di cui essa faccia parte. Tuttavia, è appropriato evitare che tale esclusione provochi distorsioni di concorrenza a beneficio di imprese o joint-ventures che sono collegate agli enti aggiudicatori; occorre prevedere un insieme appropriato di norme, segnatamente per quanto riguarda i limiti massimi entro cui le imprese possono ricavare parte della loro cifra d'affari dal mercato e oltre i quali perderebbero la possibilità di vedersi attribuiti appalti senza indizioni di gara, la composizione di tali joint-ventures e la stabilità delle relazioni tra queste ultime e gli enti aggiudicatori di cui sono composte.
(33) Nell'ambito dei servizi, gli appalti relativi all’acquisto o alla locazione di beni immobili o a diritti su tali beni presentano caratteristiche particolari che rendono inappropriata l’applicazione delle norme sugli appalti.
(34) I servizi d’arbitrato e di conciliazione sono di solito prestati da organi o persone selezionate o designate secondo modalità che possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti.
(35) In conformità dell'Accordo, i servizi finanziari soggetti alla presente direttiva non comprendono gli appalti relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; in particolare non sono contemplate le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale degli enti aggiudicatori.
(36) La presente direttiva dovrebbe coprire la fornitura dei servizi soltanto se basata sugli appalti.
(37) A norma dell’articolo 163 del trattato, la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico costituisce uno dei mezzi per potenziare le basi scientifiche e tecnologiche dell’industria comunitaria, e l’apertura degli appalti di servizi contribuisce al conseguimento di questo obiettivo. Il cofinanziamento di programmi di ricerca e sviluppo non dovrebbe essere oggetto della presente direttiva: risultano pertanto esclusi i contratti per servizi di ricerca e sviluppo, diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all’ente aggiudicatore perché li usi nell’esercizio della propria attività, a condizione che la prestazione dei servizi sia interamente retribuita da tale ente.
(38) Per evitare il moltiplicarsi di regimi particolari relativi solo a taluni settori, è opportuno che il vigente regime speciale di cui all’articolo 3 della direttiva 93/38/CEE e all’articolo 12 della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, che disciplina gli enti che sfruttano una zona geografica per la prospezione o l’estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi, sia sostituito dalla procedura generale che permette l’esenzione dei settori direttamente esposti alla concorrenza. Ciò tuttavia senza pregiudizio della
(39) L'occupazione e le condizioni di lavoro sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e contribuiscono all'inserimento nella società. In questo ambito i laboratori protetti ed i programmi di lavoro protetti contribuiscono efficacemente a promuovere l'inserimento od il reinserimento dei disabili nel mercato del lavoro. Tuttavia, detti laboratori potrebbero non essere in grado di ottenere degli appalti in condizioni di concorrenza normali. Appare pertanto opportuno prevedere che gli Stati membri possano riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici a tali laboratori o riservare l'esecuzione degli appalti nel contesto di programmi di lavoro protetti.
(40) La presente direttiva non dovrebbe essere applicata agli appalti destinati a permettere la prestazione di una delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 della presente direttiva, né ai concorsi di progettazione organizzati per esercitare tali attività se, nello Stato membro in cui tale attività è esercitata, essa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. È dunque opportuno introdurre una procedura, applicabile a tutti i settori di cui alla presente direttiva, che permetta di prendere in considerazione gli effetti di una apertura alla concorrenza attuale o futura. Tale procedura dovrebbe offrire certezza del diritto agli enti interessati e un adeguato procedimento di formazione delle decisioni, assicurando in tempi brevi un'applicazione uniforme del diritto comunitario in materia.
(41) L’esposizione diretta alla concorrenza dovrebbe essere valutata in base a criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. L'attuazione e l'applicazione della pertinente legislazione comunitaria, che apre l'accesso a un determinato settore o parte di esso, saranno ritenute motivi sufficienti per presumere che vi sia libero accesso al mercato in questione. Tale legislazione pertinente dovrebbe essere specificata in un allegato che la Commissione potrà aggiornare. Nel farlo, la Commissione terrà conto in particolare della possibile adozione di misure che comportino una reale apertura alla concorrenza di settori diversi da quelli per i quali una legislazione è già menzionata nell'allegato XI, ad esempio quella per il settore dei trasporti ferroviari. Se dall'attuazione della pertinente legislazione comunitaria non consegue il libero accesso a un determinato mercato, occorre dimostrare che tale accesso è libero di fatto e di diritto. A tal fine l'applicazione da parte di uno Stato membro di una direttiva, quale la direttiva 94/22/CE che liberalizza un determinato settore, a un altro settore come quello del carbone, è una circostanza di cui tenere conto ai fini dell'articolo 30.
(42) Le specifiche tecniche fissate dagli acquirenti dovrebbero permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A questo scopo dovrebbe essere possibile la presentazione di offerte che riflettano la pluralità delle soluzioni tecniche. Pertanto le specifiche tecniche dovrebbero poter essere fissate in termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, in caso di riferimento alla norma europea o, in mancanza di quest'ultima, alla norma nazionale, offerte basate su altre soluzioni equivalenti che soddisfano i requisiti degli enti aggiudicatori e che sono equivalenti in termini di sicurezza dovrebbero essere prese in considerazione dagli enti aggiudicatori. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti dovrebbero poter utilizzare qualsiasi mezzo di prova. Gli enti aggiudicatori, laddove decidano che in un determinato caso l'equivalenza non sussiste, dovrebbero poter motivare tale decisione. Gli enti aggiudicatori che desiderano definire requisiti ambientali nelle specifiche tecniche di un determinato contratto possono prescrivere le caratteristiche ambientali, quali un metodo di produzione determinato, e/o gli effetti ambientali specifici di gruppi di prodotti o di servizi. Possono utilizzare, ma non vi sono obbligati, le specifiche adeguate definite dall'ecoetichettatura, come l'ecoetichettatura europea, l'ecoetichettatura (multi)nazionale o qualsiasi altra ecoetichettatura, purché i requisiti per l'etichettatura siano elaborati e adottati in base a informazioni scientifiche mediante un processo cui possano partecipare le parti interessate, quali gli organi governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e purché l'etichettatura sia accessibile e disponibile per tutte le parti interessate. Ogni qualvolta ciò sia possibile, gli enti aggiudicatori dovrebbero definire specifiche tecniche in modo da tener conto dei criteri di accessibilità per i portatori di handicap o di una progettazione adeguata per tutti gli utenti. Le specifiche tecniche dovrebbero essere chiaramente indicate, affinché tutti gli offerenti siano al corrente degli aspetti coperti dai requisiti fissati dall'amministrazione aggiudicatrice.
(43) Per favorire l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, è necessario prevedere disposizioni in materia di subappalto.
(44) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie e siano indicate nell'avviso con cui si indice la gara o nel capitolato d'oneri. Esse possono, in particolare, essere elaborate per favorire la formazione professionale nel cantiere, l’occupazione di persone con particolari difficoltà di inserimento, la lotta contro la disoccupazione o la tutela dell'ambiente. A titolo di esempio si possono citare, tra gli altri, gli obblighi — applicabili all'esecuzione dell'appalto — di assumere disoccupati di lunga durata o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale, e di assumere un numero di persone disabili superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale.
(45) Durante l'esecuzione di un appalto si applicano le leggi, le regolamentazioni e i contratti collettivi, sia nazionali che comunitari, in vigore in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro, purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto comunitario. Nelle situazioni transfrontaliere, in cui lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro per la realizzazione di un appalto, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, stabilisce le condizioni minime che devono essere rispettate nel paese ospitante nei confronti dei lavoratori distaccati. Qualora il diritto nazionale preveda disposizioni in tal senso, il mancato rispetto di questi obblighi può essere considerato una colpa grave o un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico, e che può comportare l'esclusione di quest'ultimo dalla procedura di aggiudicazione di un appalto.
(46) Tenendo conto dei nuovi sviluppi nelle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e delle semplificazioni che esse possono apportare nella pubblicità degli appalti e in termini di efficacia e di trasparenza delle procedure di aggiudicazione, è opportuno parificare i mezzi elettronici a quelli classici di comunicazione e di scambio di informazioni. Per quanto possibile, i mezzi e le tecnologie adottate dovrebbero essere compatibili con quelle usate dagli altri Stati membri.
(47) L'uso di mezzi elettronici determina economie di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso a mezzi elettronici a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello comunitario. È tuttavia necessario far sì che l'effetto cumulativo delle riduzioni dei termini non porti a termini eccessivamente brevi.
(48) Nel quadro della presente direttiva, alle trasmissioni di informazioni per via elettronica si dovrebbero applicare la
(49) È opportuno che i partecipanti ad una procedura di aggiudicazione siano informati delle decisioni relative alla conclusione di un accordo quadro o all'aggiudicazione di un appalto o all'abbandono della procedura entro limiti di tempo che siano sufficientemente brevi, in modo da non rendere la presentazione delle domande di riesame impossibile; tale informazione dovrebbe essere data il più rapidamente possibile ed in generale entro 15 giorni dalla decisione.
(50) È opportuno chiarire che gli enti aggiudicatori che fissano criteri di selezione nell'ambito di una procedura aperta dovrebbero attenersi a norme e criteri oggettivi, così come oggettivi dovrebbero essere i criteri di selezione nelle procedure ristrette e negoziate. Queste norme e criteri oggettivi, così come i criteri di selezione, non dovrebbero necessariamente comportare ponderazioni.
(51) Occorre tener conto della giurisprudenza della Corte di giustizia nei casi in cui un operatore economico si avvalga delle capacità economiche, finanziarie o tecniche di altri enti, a prescindere dalla natura giuridica del legame tra quest'ultimo e detti enti, al fine di soddisfare i criteri di selezione o, nell'ambito di sistemi di qualificazione, a sostegno della sua domanda di qualificazione. In quest'ultimo caso spetta all'operatore economico provare che disporrà effettivamente di detti mezzi durante tutta la durata di validità della qualificazione. Ai fini di detta qualificazione, un ente aggiudicatore può quindi determinare il livello di requisiti da raggiungere e in particolare può richiedere, ad esempio quando detto operatore si avvale della capacità finanziaria di un altro ente, l'impegno, se necessario solidale, di quest'ultimo ente.
I sistemi di qualificazione dovrebbero essere gestiti conformemente a norme e criteri oggettivi che, a scelta degli enti aggiudicatori, possono riguardare le capacità degli operatori economici e/o le caratteristiche dei lavori, forniture o servizi contemplati dal sistema. Ai fini della qualificazione, gli enti aggiudicatori possono eseguire loro propri test al fine di valutare le caratteristiche dei lavori, forniture o servizi in questione, segnatamente in termini di compatibilità e sicurezza.
(52) Le norme comunitarie in materia di reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri documenti atti a comprovare una qualifica formale sono applicabili quando si esiga la prova del possesso di una particolare qualifica per partecipare a una procedura d'appalto o a un concorso di progettazione.
(53) Nei casi appropriati, in cui l'applicazione di misure o sistemi di gestione ambientale durante l'esecuzione dell'appalto è giustificata dalla natura dei lavori e/o dei servizi, può essere richiesta l'applicazione di tali misure o sistemi. I sistemi di gestione ambientale, indipendentemente dalla loro registrazione conformemente agli strumenti comunitari quale il
(54) Occorre evitare l'aggiudicazione di appalti pubblici a operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione o di frode a danno degli interessi finanziari delle Comunità europee o di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Tenuto conto del fatto che gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici potrebbero non avere accesso a elementi di prova incontestabili al riguardo, occorre lasciare a questi ultimi la scelta di decidere se applicare o meno i criteri di esclusione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della
Se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal senso, il mancato rispetto della normativa ambientale o di quella degli appalti pubblici in materia di accordi illeciti, che sia stato oggetto di una sentenza definitiva o di una decisione avente effetti equivalenti, può essere considerato un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico o una colpa grave.
Il mancato rispetto delle disposizioni nazionali che attuano le direttive 2000/78/CE e 76/207/CEE in materia di parità di trattamento dei lavoratori, che sia stato oggetto di una sentenza definitiva o di una decisione avente effetti equivalenti, può essere considerato un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico o come una colpa grave.
(55) L'aggiudicazione dell'appalto deve essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza. Di conseguenza occorre ammettere soltanto l'applicazione di due criteri di aggiudicazione: «il prezzo più basso» e «l'offerta economicamente più vantaggiosa».
Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento in sede di aggiudicazione degli appalti è opportuno prevedere l'obbligo — sancito dalla giurisprudenza — di assicurare la trasparenza necessaria per consentire a qualsiasi offerente di essere ragionevolmente informato dei criteri e delle modalità applicati per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Spetta quindi agli enti aggiudicatori indicare i criteri di aggiudicazione nonché la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di tali criteri e questo in tempo utile affinché gli offerenti ne siano a conoscenza quando preparano le loro offerte. Gli enti aggiudicatori possono derogare all'indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione in casi debitamente motivati, che devono essere in grado di giustificare, quando detta ponderazione non può essere stabilita preliminarmente, in particolare a causa della complessità dell'appalto. In questi casi esse dovrebbero indicare l'ordine decrescente di importanza di tali criteri.
Quando gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, essi dovrebbero valutare le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. A tal fine dovrebbero stabilire i criteri economici e qualitativi che, nel loro insieme, dovrebbero consentire di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'ente aggiudicatore. La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto in quanto essi dovrebbero consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta. Al fine di garantire la parità di trattamento, i criteri di aggiudicazione dovrebbero consentire di paragonare le offerte e di valutarle in maniera oggettiva. Se tali condizioni sono soddisfatte, criteri di aggiudicazione economici e qualitativi, come quelli relativi al rispetto dei requisiti ambientali, possono consentire all'ente aggiudicatore di rispondere alle necessità del pubblico interessato, quali espressi nelle specifiche dell'appalto. Alle stesse condizioni un ente aggiudicatore può utilizzare criteri volti a soddisfare esigenze sociali, segnatamente in risposta alle necessità — definiti nelle specifiche dell'appalto — di categorie di popolazione particolarmente svantaggiate a cui appartengono i beneficiari/utenti dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto.
(56) I criteri di aggiudicazione devono far salva l'applicazione di norme nazionali sulla remunerazione di taluni servizi, come gli onorari di architetti, ingegneri e avvocati.
(57) Al computo dei termini di cui alla presente direttiva si dovrebbe applicare il
(58) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi internazionali cui sono tenuti la Comunità o gli Stati membri nonché l’applicazione delle norme del trattato e, in particolare, degli articoli 81 e 86.
(59) La presente direttiva non dovrebbe influire sugli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione della direttiva 93/38/CEE indicati all’allegato XXV.
(60) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
SUGLI APPALTI E I CONCORSI DI PROGETTAZIONE
CAPO I
Definizioni
Art. 1. Definizioni.
1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui al presente articolo.
2. a) Gli «appalti di forniture, di lavori e di servizi» sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto fra uno o più enti aggiudicatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e uno o più imprenditori, fornitori o prestatori di servizi.
b) Gli «appalti di lavori» sono appalti aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato XII o di un'opera, oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'ente aggiudicatore. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica.
c) Gli «appalti di forniture» sono appalti diversi da quelli di cui alla lettera b) aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
Un appalto avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un «appalto di forniture».
d) Gli «appalti di servizi» sono appalti diversi dagli appalti di lavori o di forniture aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato XVII.
Un appalto avente per oggetto tanto dei prodotti quanto dei servizi ai sensi dell'allegato XVII è considerato un «appalto di servizi» quando il valore dei servizi in questione supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto.
Un appalto avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato XVII e che preveda attività ai sensi dell'allegato XII solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale dell'appalto è considerato un appalto di servizi.
3. a) La «concessione di lavori» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo.
b) La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.
4. Un «accordo quadro» è un accordo concluso tra uno o più enti aggiudicatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
5. Un «sistema dinamico di acquisizione» è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, limitato nel tempo ed aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.
6. Un' «asta elettronica» è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Di conseguenza, taluni appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.
7. I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica o giuridica o un ente aggiudicatore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b), o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi.
Il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore, il prestatore di servizi. È utilizzato unicamente per semplificare il testo.
Un «offerente» è l’operatore economico che presenta un’offerta, e un «candidato» è colui che sollecita un invito a partecipare ad una procedura ristretta o negoziata.
8. Per «centrale di committenza» s'intende un'autorità aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o un'autorità aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9 della
— acquista forniture e/o servizi destinati ad enti aggiudicatori o
— aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad enti aggiudicatori.
9. Le «procedure aperte, ristrette o negoziate» sono le procedure di aggiudicazione applicate dagli enti aggiudicatori e nelle quali:
a) riguardo alle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta;
b) riguardo alle procedure ristrette, ogni operatore economico può chiedere di partecipare e possono presentare un'offerta solo i candidati invitati dall’ente aggiudicatore;
c) riguardo alle procedure negoziate, l’ente aggiudicatore consulta gli operatori economici di propria scelta e negozia con uno o più di essi le condizioni dell’appalto;
10. i «concorsi di progettazione» sono le procedure intese a fornire all’ente aggiudicatore, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica dell’architettura, dell’ingegneria o dell’elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.
11. I termini «scritto» o «per iscritto» designano un'espressione che consiste in parole o cifre che può essere letta, riprodotta e comunicata. Tale espressione può includere informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.
12. Un «mezzo elettronico» è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.
13. Il «Vocabolario comune per gli appalti», in appresso CPV («Common Procurement Vocabulary»), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal
Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione della presente direttiva derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato XII o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato XVII, avrà la prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.
CAPO II
Campo d’applicazione: definizione delle attività e degli enti interessati
Sezione 1
Enti
Art. 2. Enti aggiudicatori.
1. Ai fini della presente direttiva, s’intende per:
a) «amministrazioni aggiudicatrici»: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.
Per «organismo di diritto pubblico» s'intende qualsiasi organismo:
— istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale,
— dotato di personalità giuridica, e
— la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi o il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
b) «imprese pubbliche»: le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione.
L’influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all’impresa:
— detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dall’impresa, oppure
— controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa, oppure
— hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa.
2. La presente direttiva si applica agli enti aggiudicatori:
a) che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 3 a 7;
b) che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 3 a 7 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente di uno Stato membro.
3. Ai fini della presente direttiva, i «diritti speciali o esclusivi» sono diritti, concessi da un’autorità competente di uno Stato membro mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, avente l’effetto di riservare a uno o più enti l’esercizio di una attività di cui agli articoli da 3 a 7 e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri enti di esercitare tale attività.
Sezione 2
Attività
Art. 3. Gas, energia termica ed elettricità.
1. Per quanto riguarda il gas e l’energia termica, la presente direttiva si applica alle seguenti attività:
a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica; oppure
b) l’alimentazione di tali reti con gas o energia termica.
2. L’alimentazione con gas o energia termica di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un’amministrazione aggiudicatrice non è considerata un’attività di cui al paragrafo 1, se:
a) la produzione di gas o di energia termica da parte dell’ente interessato è l’inevitabile risultato dell’esercizio di una attività non prevista dai paragrafi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli da 4 a 7; e
b) l’alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del fatturato dell’ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l’anno in corso.
3. Per quanto riguarda l’elettricità, la presente direttiva si applica alle seguenti attività:
a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità; oppure
b) l’alimentazione di tali reti con l'elettricità.
4. L’alimentazione con elettricità di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un’amministrazione aggiudicatrice non è considerata un’attività di cui al paragrafo 3 se:
a) la produzione di elettricità da parte dell’ente interessato avviene perché il suo consumo è necessario all’esercizio di un’attività non prevista dai paragrafi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli da 4 a 7; e
b) l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell’ente e non supera il 30% della produzione totale di energia dell’ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l’anno in corso.
Art. 4. Acqua.
1. La presente direttiva si applica alle seguenti attività:
a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile, o
b) l’alimentazione di tali reti con acqua potabile.
2. La presente direttiva si applica anche agli appalti o ai concorsi attribuiti od organizzati dagli enti che esercitano un’attività di cui al paragrafo 1, e che:
a) riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d’acqua destinato all’approvvigionamento d’acqua potabile rappresenti più del 20% del volume totale d’acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio, o
b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.
3. L’alimentazione con acqua potabile di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un’amministrazione aggiudicatrice non è considerata un’attività di cui al paragrafo 1 se:
a) la produzione di acqua potabile da parte dell’ente interessato avviene perché il suo consumo è necessario all’esercizio di una attività non prevista dagli articoli da 3 a 7; e
b) l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell’ente e non supera il 30% della produzione totale d’acqua potabile dell’ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l’anno in corso.
Art. 5. Servizi di trasporto.
1. La presente direttiva si applica alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.
Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite dalla competente autorità di uno Stato membro, quali le condizioni relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.
2. La presente direttiva non si applica agli enti che forniscono un servizio di autotrasporto mediante autobus al pubblico i quali erano esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtù dell'articolo 2, paragrafo 4, della stessa.
Art. 6. Servizi postali.
1. La presente direttiva si applica alle attività relative alla fornitura di servizi postali o, alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), altri servizi diversi dai servizi postali.
2. Ai fini della presente direttiva e fatta salva la direttiva 97/67/CE, si intende per:
a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso. Oltre agli invii di corrispondenza, si tratta — ad esempio — di libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;
b) «servizi postali»: servizi consistenti nella raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Tali servizi comprendono:
— «servizi postali riservati»: servizi postali riservati o che possono esserlo ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 97/67/CE,
— «altri servizi postali»: servizi postali che possono non essere riservati ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 97/67/CE e
c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti ambiti:
— servizi di gestione di servizi postali (servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio, come i «mailroom management services»),
— servizi speciali connessi e effettuati interamente per via elettronica (come trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, i servizi di gestione degli indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata),
— servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo,
— servizi finanziari, quali definiti nella categoria 6 di cui all'allegato XVII A e all'articolo 24, lettera c), compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali,
— servizi di filatelia, e
— servizi logistici (servizi che associano la consegna fisica e/o il deposito di merci ed altre funzioni non connesse ai servizi postali),
a condizione che tali servizi siano forniti da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi della lettera b), primo o secondo trattino, e le condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, non siano soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti ai suddetti trattini.
Art. 7. Disposizioni riguardanti prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi nonché porti e aeroporti.
La presente direttiva si applica alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai seguenti fini:
a) prospezione o estrazione di petrolio, gas, carbone o di altri combustibili solidi, oppure
b) messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.
Art. 8. Elenchi di enti aggiudicatori.
Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai sensi della presente direttiva figurano negli allegati da I a X. Gli Stati membri notificano periodicamente alla Commissione le modificazioni intervenute nei loro elenchi.
Art. 9. Appalti che riguardano più attività.
1. Ad un appalto destinato all’esercizio di più attività si applicano le norme relative alla principale attività cui è destinato.
Tuttavia la scelta tra l'aggiudicazione di un unico appalto e l'aggiudicazione di più appalti distinti non può essere effettuata al fine di escludere detto appalto dall'ambito di applicazione della presente direttiva o, dove applicabile, della
2. Se una delle attività cui è destinato l’appalto è disciplinata dalla presente direttiva e l’altra dalla citata
3. Se una delle attività cui è destinato l’appalto è disciplinata dalla presente direttiva e un’altra attività non è disciplinata né dalla presente direttiva né dalla citata
CAPO III
Principi generali
Art. 10. Principi per l'aggiudicazione degli appalti.
Gli enti aggiudicatori trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza.
TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 11. Operatori economici.
1. I candidati o gli offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione di cui trattasi, non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.
Tuttavia, per gli appalti di servizi e di lavori nonché per gli appalti di forniture che comportano anche servizi e/o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto di indicare, nell’offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione per l'appalto di cui trattasi.
2. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o a candidarsi. Ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione gli enti aggiudicatori non possono esigere che i raggruppamenti di operatori economici abbiano una forma giuridica specifica; tuttavia al raggruppamento selezionato può essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, qualora la trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell'appalto.
Art. 12. Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all’Organizzazione mondiale del Commercio.
In sede di aggiudicazione degli appalti da parte degli enti aggiudicatori, gli Stati membri applicano, nelle loro relazioni, condizioni favorevoli quanto quelle che concedono agli operatori economici dei paesi terzi in applicazione dell’Accordo. A tal fine gli Stati membri si consultano, in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici, sulle misure da adottare a norma di tale Accordo.
Art. 13. Riservatezza.
1. All’atto della trasmissione delle specifiche tecniche agli operatori economici interessati, della qualificazione e della selezione degli operatori economici e dell'aggiudicazione degli appalti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono.
2. Fatte salve le disposizioni della presente direttiva, in particolare quelle relative agli obblighi in materia di pubblicità sugli appalti aggiudicati e di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti rispettivamente agli articoli 43 e 49, e conformemente alla legislazione nazionale cui è soggetto l'ente aggiudicatore, quest'ultimo non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate; tali informazioni comprendono in particolare segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte.
Art. 14. Accordi quadro.
1. Gli enti aggiudicatori possono considerare un accordo quadro come un appalto ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2 e aggiudicarlo secondo la presente direttiva.
2. Gli enti aggiudicatori, quando hanno aggiudicato un accordo quadro secondo la presente direttiva, possono applicare l’articolo 40, paragrafo 3, punto i), se aggiudicano appalti basati su tale accordo quadro.
3. Quando un accordo quadro non sia stato aggiudicato secondo la presente direttiva, gli enti aggiudicatori non possono applicare l’articolo 40, paragrafo 3, punto i).
4. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo per ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.
Art. 15. Sistemi dinamici di acquisizione.
1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per gli enti aggiudicatori di ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione.
2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione gli enti aggiudicatori seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'aggiudicazione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema; le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che esse restino conformi al capitolato d'oneri. Per l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del medesimo gli enti aggiudicatori utilizzano esclusivamente mezzi elettronici conformemente all'articolo 48, paragrafi da 2 a 5.
3. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione gli enti aggiudicatori:
a) pubblicano un bando di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
b) precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema d'acquisizione, l'attrezzatura elettronica utilizzata nonché gli accordi e le specifiche tecniche di connessione;
c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare e indicano nel bando di gara l'indirizzo Internet presso il quale è possibile consultare tali documenti.
4. Gli enti aggiudicatori accordano a qualsivoglia operatore economico per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un'offerta indicativa e di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al paragrafo 2. Essi portano a termine la valutazione dell'offerta entro 15 giorni a decorrere dalla presentazione dell'offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare la valutazione a condizione che nel frattempo non si indica alcuna gara.
Gli enti aggiudicatori informano al più presto l'offerente di cui al primo comma in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.
5. Ogni appalto specifico dovrebbe essere oggetto di una gara. Prima di procedere a detta gara gli enti aggiudicatori pubblicano un bando di gara semplificato e invitano tutti gli operatori economici interessati a presentare un'offerta indicativa, conformemente al paragrafo 4, entro un termine che non può essere inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato. Gli enti aggiudicatori procedono all'indizione della gara soltanto dopo aver valutato tutte le offerte indicative introdotte entro questo termine.
6. Gli enti aggiudicatori invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare un'offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione delle offerte.
Essi aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito menzionato nel primo comma.
7. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.
Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere a detto sistema in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema contributi di carattere amministrativo.
CAPO II
Soglie ed esclusioni
Sezione 1
Soglie
Art. 16. Importi delle soglie degli appalti. [2]
La presente direttiva si applica agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli da 19 a 26 o ai sensi dell'articolo 30 concernente l'esercizio dell'attività in questione e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 400000 EUR per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi [3];
b) 5000000 EUR per quanto riguarda gli appalti di lavori [4].
Art. 17. Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione.
1. Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'ente aggiudicatore. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e di rinnovi eventuali del contratto.
Quando l'ente aggiudicatore prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.
2. Gli enti aggiudicatori non possono eludere l'applicazione della presente direttiva suddividendo i progetti d'opera o i progetti di commessa volti ad ottenere un certo quantitativo di forniture e/o di servizi o utilizzando modalità di calcolo particolari del valore stimato degli appalti.
3. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione il valore stimato da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata dell'accordo o del sistema.
4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 16, gli enti aggiudicatori includono nel valore stimato degli appalti di lavori il valore dei lavori stessi nonché di tutte le forniture o di tutti i servizi che sono necessari all’esecuzione dei lavori e che mettono a disposizione dell’imprenditore.
5. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all’esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell’appalto di lavori in modo da sottrarre l’acquisto di tali forniture o servizi dell’applicazione della presente direttiva.
6. a) Quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.
Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 16, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.
Gli enti aggiudicatori possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80 000 EUR per i servizi o a 1 milione di EUR per i lavori, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti.
b) Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, nell'applicazione dell'articolo 16 si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti.
Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 16, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.
Gli enti aggiudicatori possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80 000 EUR, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20 % del valore complessivo della totalità dei lotti.
7. Se gli appalti di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo di appalti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale, oppure
b) il valore stimato complessivo degli appalti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna, o dell'esercizio finanziario se questo è superiore a dodici mesi.
8. Il calcolo del valore stimato di un appalto che include sia servizi che forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e installazione.
9. Per gli appalti di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:
a) per gli appalti a durata determinata, se quest’ultima è pari o inferiore a dodici mesi, il valore complessivo stimato per la durata dell’appalto oppure, se questa è superiore a dodici mesi, il valore complessivo compreso l’importo stimato del valore residuo;
b) per gli appalti a durata indeterminata o se questa non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.
10. Ai fini del calcolo del valore stimato degli appalti di servizi si tiene conto, se del caso, dei seguenti importi:
a) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di rimunerazione;
b) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di rimunerazione;
c) ppalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di rimunerazione.
11. Per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo, il valore da assumere come base per il calcolo dell’importo stimato dell’appalto è il seguente:
a) se si tratta di un appalto a durata determinata pari o inferiore a 48 mesi: il valore complessivo dell'appalto per l'intera sua durata;
b) se si tratta di un appalto a durata indeterminata o superiore a 48: mesi il valore mensile moltiplicato per 48.
Sezione 2
Appalti e concessioni, nonché appalti sottoposti a un regime particolare
SOTTOSEZIONE 1
Art. 18. Concessioni di lavori e di servizi.
La presente direttiva non si applica alle concessioni di lavori e di servizi rilasciate da enti aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli articoli da 3 a 7, quando la concessione ha per oggetto l'esercizio di dette attività.
SOTTOSEZIONE 2
Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori e tutti i tipi di appalto
Art. 19. Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi.
1. La presente direttiva non si applica agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l’ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale od esclusivo per la vendita o la locazione dell’oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell’ente aggiudicatore.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o di attività che considerano escluse in virtù del paragrafo 1. La Commissione può pubblicare periodicamente sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a titolo d’informazione, l’elenco delle categorie di prodotti e di attività che considera escluse. Al riguardo, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono far valere quando comunicano le informazioni.
Art. 20. Appalti aggiudicati per fini diversi dall’esercizio di un’attività interessata o per ’esercizio di un’attività in un paese terzo.
1. La presente direttiva non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall’esercizio delle loro attività di cui agli articoli da 3 a 7, o per l’esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un’area geografica all’interno della Comunità.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, qualsiasi attività che considerano esclusa in virtù del paragrafo 1. La Commissione può pubblicare periodicamente sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a titolo d’informazione, l’elenco delle categorie di attività che considera escluse. Al riguardo, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono far valere quando comunicano le informazioni.
Art. 21. Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza.
La presente direttiva non si applica agli appalti dichiarati segreti dagli Stati membri quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi, quando ciò è necessario ai fini della tutela degli interessi essenziali della sicurezza di tale Stato.
Art. 22. Appalti aggiudicati in forza di norme internazionali.
La presente direttiva non si applica agli appalti disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:
a) ad un accordo internazionale concluso in conformità del trattato tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e riguardante forniture, lavori, servizi o concorsi di progettazione destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo viene comunicato alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 68;
b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
c) alla particolare procedura di un’organizzazione internazionale.
Art. 22 bis. Appalti nei settori della difesa e della sicurezza [5]
La presente direttiva non si applica agli appalti ai quali è applicata la
Art. 23. Appalti aggiudicati ad un’impresa collegata ad una jointventure ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture.
1. Ai fini del presente articolo «impresa collegata» è qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell’ente aggiudicatore a norma della settima
2. Alle condizioni previste dal paragrafo 3, la presente direttiva non si applica agli appalti aggiudicati:
a) da un ente aggiudicatore a un’impresa collegata, o
b) da una joint-venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere un'attività ai sensi degli articoli da 3 a 7, presso un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.
3. Il paragrafo 2 si applica:
a) agli appalti di servizi purché almeno l’80% del fatturato medio realizzato dall’impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei servizi provenga dalla fornitura di tali servizi alle imprese cui è collegata;
b) agli appalti di forniture purché almeno il 80% del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo delle forniture provenga dalla messa a disposizione di tali forniture alle imprese cui è collegata;
c) agli appalti di lavori purché almeno il 80% del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei lavori provenga dalla fornitura di tali lavori alle imprese cui è collegata.
Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell’attività dell’impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, basta che l’impresa dimostri, in base a proiezioni dell’attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui alle lettere a), b) o c).
Se più imprese collegate all’ente aggiudicatore forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le suddette percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale dovuto rispettivamente alla fornitura di servizi, forniture o lavori da parte di tali imprese collegate.
4. La presente direttiva non si applica agli appalti aggiudicati:
a) da una joint-venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere attività di cui agli articoli da 3 a 7, a uno di tali enti aggiudicatori, oppure
b) da un ente aggiudicatore a una joint-venture di cui fa parte, purché la joint-venture sia stata costituita per svolgere le attività di cui trattasi almeno negli ultimi tre anni e che l'atto costitutivo della joint-venture preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte per almeno lo stesso periodo.
5. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, su sua richiesta, le seguenti informazioni relative all’applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4:
a) i nomi delle imprese o delle joint-venture interessate;
b) la natura e il valore degli appalti considerati;
c) gli elementi che la Commissione può giudicare necessari per provare che le relazioni tra l’ente aggiudicatore e l’impresa o la joint-venture cui gli appalti sono aggiudicati rispondono agli obblighi stabiliti dal presente articolo.
SOTTOSEZIONE 3
Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori, ma solo gli appalti di servizi
Art. 24. Appalti relativi a taluni servizi esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.
La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi:
a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione della presente direttiva;
b) concernenti i servizi d’arbitrato e di conciliazione;
c) concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare transazioni degli enti aggiudicatori per reperire mezzi finanziari o capitali;
d) concernenti i contratti di lavoro;
e) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'ente aggiudicatore perché li usi nell’esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita dall'ente aggiudicatore.
Art. 25. Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo.
La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi aggiudicati a un ente, esso stesso amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato.
SOTTOSEZIONE 4
Esclusioni riguardanti taluni enti aggiudicatori
Art. 26. Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura i energia o di combustibili destinati alla produzione di energia.
La presente direttiva non si applica:
a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano le attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 3 o all'articolo 7, lettera a).
SOTTOSEZIONE 5
Appalti sottoposti a un regime speciale, disposizioni riguardanti le centrali di committenza procedura generale in caso di esposizione diretta alla concorrenza
Art. 27. Appalti sottoposti a un regime speciale.
Fatto salvo l'articolo 30 il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito e la Repubblica d'Austria e la Repubblica federale di Germania provvedono, attraverso regimi di autorizzazione o altre misure appropriate, affinché ogni ente che opera nei settori di cui alle decisioni 93/676/CEE, 97/367/CEE, 2002/205/CE e 2004/73/CE:
a) osservi i principi di non discriminazione e di concorrenza nell’aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori e di servizi, soprattutto riguardo all’informazione che esso rende disponibile agli operatori economici sulle proprie intenzioni di aggiudicare appalti;
b) comunichi alla Commissione, alle condizioni definite dalla
Art. 28. Appalti riservati.
Gli Stati membri possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti a laboratori protetti o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali.
Il bando di gara menziona il presente articolo.
Art. 29. Appalti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza,
1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per gli enti aggiudicatori di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza.
2. Gli enti aggiudicatori che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza nei casi di cui all'articolo 1, paragrafo 8, sono considerati in linea con la presente direttiva a condizione che detta centrale abbia rispettato la presente direttiva o, ove opportuno, la
Art. 30. Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza.
1. Gli appalti destinati a permettere la prestazione di un'attività di cui agli articoli da 3 a 7 non sono soggetti alla presente direttiva se, nello Stato membro in cui è esercitata l’attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.
2. Ai fini del paragrafo 1, per determinare se un’attività è direttamente esposta alla concorrenza, si ricorre a criteri conformi alle disposizioni del trattato in materia di concorrenza come le caratteristiche dei beni o servizi interessati, l’esistenza di beni o servizi alternativi, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei beni o servizi in questione.
3. Ai fini del paragrafo 1, un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le norme della legislazione comunitaria di cui all’allegato XI.
Se non è possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al primo comma, si deve dimostrare che l'accesso al mercato in questione è libero di fatto e di diritto.
4. Quando uno Stato membro ritiene che, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, il paragrafo 1 sia applicabile ad una data attività, esso ne dà notifica alla Commissione e le comunica tutti i fatti rilevanti e in particolare ogni legge, regolamento, disposizione amministrativa o accordo che riguardi la conformità con le condizioni di cui al paragrafo 1, ove del caso unitamente alla posizione assunta da una amministrazione nazionale indipendente competente nella attività di cui trattasi.
Gli appalti destinati a permettere la prestazione dell'attività di cui trattasi non sono più soggetti alla presente direttiva se la Commissione:
— ha adottato una decisione che stabilisca l'applicabilità del paragrafo 1 in conformità del paragrafo 6 e entro il termine previsto, oppure
— non ha adottato una decisione sull'applicabilità entro tale termine.
Tuttavia se il libero accesso ad un mercato è presunto in base al paragrafo 3, primo comma e qualora un'amministrazione nazionale indipendente competente nell'attività di cui trattasi abbia stabilito l'applicabilità del paragrafo 1, gli appalti destinati a permettere la prestazione dell'attività di cui trattasi non sono più soggetti alla presente direttiva se la Commissione non ha stabilito l'inapplicabilità del paragrafo 1 con una decisione adottata in conformità del paragrafo 6 e entro il termine previsto da detto paragrafo.
5. Qualora sia previsto dalla legislazione dello Stato membro interessato, gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione di stabilire l'applicabilità del paragrafo 1 ad una determinata attività mediante decisione a norma del paragrafo 6. In tal caso la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro interessato.
Lo Stato membro interessato informa la Commissione, tenendo conto dei paragrafi 2 e 3, di tutti i fatti rilevanti e in particolare di ogni legge, regolamento o disposizione amministrativa o accordo che riguardi la conformità con le condizioni di cui al paragrafo 1, ove necessario unitamente alla posizione assunta da una amministrazione nazionale indipendente competente nell'attività di cui trattati.
La Commissione può anche avviare d’ufficio il procedimento per adottare la decisione che stabilisce l'applicabilità del paragrafo 1 ad una determinata attività. In tal caso la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro interessato.
Se, scaduto il termine di cui al paragrafo 6, la Commissione non ha adottato una decisione sull'applicabilità del paragrafo 1 ad una determinata attività, il paragrafo 1 è ritenuto applicabile.
6. Per prendere una decisione ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, la Commissione dispone di un periodo di tre mesi a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui essa riceve la notifica o la domanda. Tale termine può tuttavia essere prorogato una volta di tre mesi al massimo in casi debitamente giustificati, in particolare se le informazioni che corredano la notifica o la domanda o i documenti allegati sono incomplete o inesatte o se i fatti riportati subiscono modifiche sostanziali. Tale proroga è ridotta ad un mese qualora un'amministrazione nazionale indipendente competente nell'attività di cui trattati abbia stabilito l'applicabilità del paragrafo 1 nei casi di cui al paragrafo 4, terzo comma.
Quando un'attività in un dato Stato membro è già oggetto di una procedura ai sensi del presente articolo, le ulteriori domande riguardanti la stessa attività nello stesso Stato membro pervenute prima della scadenza del termine previsto per la prima domanda non sono considerate come nuove procedure e sono esaminate nel quadro della prima domanda.
La Commissione adotta le modalità di applicazione dei paragrafi 4, 5 e 6, conformemente alla procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2.
Tali modalità comprendono almeno:
a) la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, per informazione, della data da cui decorre il termine di tre mesi di cui al primo comma e, in caso di proroga del termine, la data di inizio della proroga e il periodo per cui è prorogato;
b) la pubblicazione dell'eventuale applicabilità del paragrafo 1, conformemente al paragrafo 4, secondo o terzo comma o conformemente al paragrafo 5, quarto comma; e
c) le modalità di trasmissione di eventuali prese di posizione di un'autorità indipendente competente per le attività interessate, su questioni pertinenti ai fini dei paragrafi 1 e 2.
CAPO III
Norme applicabili agli appalti di servizi
Art. 31. Appalti di servizi di cui all’allegato XVII A.
Gli appalti aventi per oggetto i servizi di cui all’allegato XVII A sono aggiudicati secondo le disposizioni degli articoli da 34 a 59.
Art. 32. Appalti di servizi di cui all’allegato XVII B.
L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi di cui all’allegato XVII B è disciplinata esclusivamente dagli articoli 34 e 43.
Art. 33. Appalti misti comprendenti servizi elencati nell'allegato XVII A servizi elencati nell'allegato XVII B.
Gli appalti che hanno per oggetto sia servizi elencati nell’allegato XVII A che servizi elencati nell’allegato XVII B sono aggiudicati secondo gli articoli da 34 a 59, se il valore dei servizi di cui all'allegato XVII A è superiore al valore dei servizi di cui all’allegato XVII B. Negli altri casi gli appalti sono aggiudicati secondo gli articoli 34 e 43.
CAPO IV
Disposizioni specifiche sul capitolato d’oneri sui documenti dell'appalto
Art. 34. Specifiche tecniche.
1. Le specifiche tecniche, definite al punto 1 dell’allegato XX figurano nei documenti dell’appalto, quali il bando di gara, il capitolato d’oneri o i documenti complementari. Ogni qualvolta ciò sia possibile, tali specifiche tecniche dovrebbero essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i portatori di handicap o di una progettazione adeguata per tutti gli utenti.
2. Le specifiche tecniche consentano pari accesso agli offerenti e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.
3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:
a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell’allegato XXI e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»;
b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali che possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e agli enti aggiudicatori di aggiudicare l'appalto;
c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a) quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti funzionali;
d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.
4. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al paragrafo 3, lettera a), gli enti aggiudicatori non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dall'ente aggiudicatore, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
5. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al paragrafo 3, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, gli enti aggiudicatori non possono respingere un'offerta di prodotti, di servizi o di lavori conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o a un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.
Nella propria offerta, l'offerente è tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dall'ente aggiudicatore, con qualunque mezzo appropriato, che il prodotto, il servizio o il lavoro conforme alla norma ottempera alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell'ente aggiudicatore.
Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
6. Gli enti aggiudicatori, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate all'articolo 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee, (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, purché
— tali specifiche siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto,
— i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche,
— le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli entigovernativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e
— siano accessibili a tutte le parti interessate.
Gli enti aggiudicatori possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
7. Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova e di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili.
Gli enti aggiudicatori accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri.
8. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica con l'effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i paragrafi 3 e 4; una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente».
Art. 35. Comunicazione delle specifiche tecniche.
1. Gli enti aggiudicatori mettono a disposizione degli operatori economici interessati alla concessione di un appalto e che ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici indicativi ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1.
2. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti accessibili agli operatori economici interessati, si considera sufficiente l’indicazione del riferimento a tali documenti.
Art. 36. Varianti.
1. Laddove il criterio per l'aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli enti aggiudicatori possono prendere in considerazione varianti presentate da un offerente, se queste rispondono ai requisiti minimi da essi prescritti.
Gli enti aggiudicatori precisano nel capitolato d'oneri se autorizzano o meno le varianti e, se le autorizzano, i requisiti minimi che le varianti devono rispettare nonché le modalità per la loro presentazione.
2. Nelle procedure di aggiudicazione di appalti di forniture o di servizi, gli enti aggiudicatori che abbiano autorizzato varianti a norma del paragrafo 1 non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto di servizi.
Art. 37. Subappalto.
Nel capitolato d'oneri l'ente aggiudicatore può chiedere o può essere obbligato da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti. Tale comunicazione lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale.
Art. 38. Condizioni di esecuzione dell'appalto.
Gli enti aggiudicatori possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto purché siano compatibili con il diritto comunitario e siano precisate nell'avviso con cui si indice la gara o nel capitolato d'oneri. Le condizioni di esecuzione di un appalto possono basarsi in particolare su considerazioni sociali e ambientali.
Art. 39. Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro.
1. L’ente aggiudicatore può indicare, o può essere obbligato da uno Stato membro a precisare, nel capitolato d’oneri l'organismo o gli organismi dai quali i candidati o gli offerenti possono ottenere le pertinenti informazioni sugli obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro che sono in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono essere fornite le prestazioni, e che si applicheranno ai lavori effettuati nel cantiere o ai servizi forniti nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
2. L’ente aggiudicatore che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 chiede agli offerenti o ai candidati in una procedura di aggiudicazione di appalti di indicare di aver tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo in cui la prestazione deve essere effettuata.
Il primo comma non osta all’applicazione dell’articolo 57.
CAPO V
Procedure
Art. 40. Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate.
1. Per aggiudicare gli appalti di forniture, di lavori e di servizi, gli enti aggiudicatori applicano procedure adattate ai fini della presente direttiva.
2. Gli enti aggiudicatori possono scegliere una delle procedure di cui all’articolo 1, paragrafo 9, lettere a), b) o c), purché, fatto salvo il paragrafo 3, sia stata indetta una gara conformemente all’articolo 42.
3. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura senza previa indizione di una gara nei seguenti casi:
a) quando, in risposta a una procedura con indizione di una gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna candidatura, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate;
b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l'aggiudicazione dell’appalto non pregiudichi l’indizione di gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;
c) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
d) nella misura strettamente necessaria, quando per l’estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per l’ente aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure aperte, ristrette o per le procedure negoziate con previa indizione di gara originarie non possono essere rispettati;
e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l’ente aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali siano divenuti necessari, per circostanze impreviste, all’esecuzione dell’appalto, purché questo sia aggiudicato all’imprenditore o al prestatore di servizi che ha eseguito l’appalto iniziale:
— quando tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall’appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti agli enti aggiudicatori, oppure
— quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;
g) nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che consistano nella ripetizione di opere simili affidate dagli stessi enti aggiudicatori all’impresa titolare del primo appalto, purché i nuovi lavori siano conformi a un progetto di base, aggiudicato con un appalto in seguito all’indizione di una gara; la possibilità di ricorrere a questa procedura è indicata già al momento dell’indizione della gara per il primo appalto e, ai fini degli articoli 16 e 17, gli enti aggiudicatori tengono conto dell’importo complessivo previsto per i lavori successivi;
h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
i) per gli appalti da aggiudicare in base a un accordo quadro, purché sia soddisfatta la condizione di cui all’articolo 14, paragrafo 2;
j) per gli acquisti d’opportunità, quando è possibile, approfittando di un’occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;
k) per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l’attività commerciale o presso curatori o liquidatori di un fallimento, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe previste dalle leggi e regolamenti nazionali;
l) quando l’appalto di servizi in questione consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo il disposto della presente direttiva e debba, in base alle norme vigenti, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione debbono essere invitati a partecipare ai negoziati.
CAPO VI
Norme in materia di pubblicità e di trasparenza
Sezione 1
Pubblicazione degli avvisi
Art. 41. Avvisi periodici indicativi e avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione.
1. Gli enti aggiudicatori comunicano, almeno una volta all'anno, mediante un avviso periodico indicativo come indicato nell'allegato XV A, pubblicato dalla Commissione o dagli enti stessi nel loro «profilo di committente», di cui all'allegato XX, punto 2 b, le seguenti informazioni:
a) per le forniture, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppo di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli articoli 16 e 17, risulti pari o superiore a 750 000 EUR.
I gruppi di prodotti sono definiti dagli enti aggiudicatori mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV;
b) per i servizi, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato XVII A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli articoli 16 e 17, sia pari o superiore a 750 000 EUR;
c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi e il cui valore stimato sia pari o superiore alla soglia indicata nell'articolo 16, tenuto conto del disposto dell'articolo 17.
Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) sono inviati alla Commissione o pubblicati nel «profilo di committente» il più rapidamente possibile dopo l'inizio dell'anno finanziario.
L'avviso di cui alla lettera c) è inviato alla Commissione o pubblicato nel profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che approva il programma degli appalti di lavori o degli accordi quadro che gli enti aggiudicatori intendono aggiudicare.
Gli enti aggiudicatori che pubblicano l'avviso periodico indicativo sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica, secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato XX, punto 3, una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso periodico indicativo su un profilo di committente.
La pubblicazione degli avvisi di cui alle lettere a), b) e c) è obbligatoria solo se gli enti aggiudicatori si avvalgono della facoltà di ridurre i termini per la ricezione delle offerte conformemente all'articolo 45, paragrafo 4.
Il presente paragrafo non si applica alle procedure senza previa indizione di gara.
2. Per progetti di grandi dimensioni, gli enti aggiudicatori possono pubblicare o far pubblicare dalla Commissione avvisi periodici indicativi senza ripetere l’informazione già inclusa in un avviso periodico indicativo, purché indichino chiaramente che si tratta di avvisi supplementari.
3. Se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un sistema di qualificazione a norma dell’articolo 53, tale sistema va reso pubblico con un avviso di cui all’allegato XIV, indicando le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento. Quando il sistema ha una durata superiore a tre anni, l’avviso viene pubblicato annualmente. Quando il sistema ha una durata inferiore è sufficiente un avviso iniziale.
Art. 42. Avvisi con cui si indice una gara.
1. Nel caso degli appalti di forniture, lavori o servizi, la gara può essere indetta come segue:
a) mediante un avviso periodico indicativo di cui all’allegato XV A, o
b) mediante un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione di cui all'allegato XIV, o
c) mediante un avviso di gara di cui all’allegato XIII, parte A, B o C.
2. Nel caso del sistema dinamico di acquisizione, l'indizione di gare per il sistema avviene mediante un avviso di gara ai sensi del paragrafo 1, lettera c), mentre l'indizione di gare per appalti basati su questo tipo di sistemi avviene mediante avviso di gara semplificato di cui all'allegato XIII, parte D.
3. Se l’indizione della gara avviene mediante un avviso periodico indicativo questo si conforma alle seguenti modalità:
a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell’appalto da aggiudicare;
b) indica che l’appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un bando di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto, e
c) è stato pubblicato ai sensi dell’allegato XX non oltre 12 mesi prima della data di invio dell’invito di cui all’articolo 47, paragrafo 5. L’ente aggiudicatore rispetta altresì i termini previsti dall’articolo 45.
Art. 43. Avvisi relativi agli appalti aggiudicati.
1. Gli enti aggiudicatori che abbiano aggiudicato un appalto o concluso un accordo quadro inviano un avviso relativo all'appalto aggiudicato, entro due mesi dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro, di cui all'allegato XVI, in base a condizioni da definirsi dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2.
Nel caso di appalti aggiudicati nell'ambito di un accordo quadro in conformità all'articolo 14, paragrafo 2, gli enti aggiudicatori sono esentati dall'obbligo di inviare un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.
Gli enti aggiudicatori inviano un avviso relativo agli appalti aggiudicati basati su un sistema dinamico di acquisizione al più tardi entro due mesi a decorrere dall'aggiudicazione di ogni appalto. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, essi inviano gli avvisi raggruppati al più tardi due mesi dopo la fine di ogni trimestre.
2. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e destinate alla pubblicazione sono pubblicate in conformità con l’allegato XX. A tale riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile segnalato dagli enti aggiudicatori quando comunicano informazioni sul numero di offerte ricevute, sull’identità degli operatori economici o sui prezzi.
3. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto per servizi di ricerca e sviluppo senza indire una gara a norma dell’articolo 40, paragrafo 3, lettera b), possono limitare le informazioni da fornire, secondo l’allegato XVI, sulla natura e quantità dei servizi forniti, alla menzione «servizi di ricerca e di sviluppo».
Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto di ricerca e sviluppo che non può essere aggiudicato senza indire una gara a norma dell’articolo 40, paragrafo 3, lettera b), possono limitare le informazioni da fornire ai sensi dell'allegato XVI, sulla natura e quantità dei servizi forniti, per motivi di riservatezza commerciale.
In tal caso, essi provvedono affinché le informazioni pubblicate ai sensi del presente paragrafo siano almeno altrettanto dettagliate di quelle contenute nell’avviso di gara pubblicato a norma dell’articolo 42, paragrafo 1.
Se usano un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori provvedono affinché tali informazioni siano almeno altrettanto dettagliate di quelle della corrispondente categoria dell’elenco dei prestatari qualificati di servizi, redatto a norma dell’articolo 53, paragrafo 7.
4. Nel caso di appalti aggiudicati per servizi elencati nell’allegato XVII B, gli enti aggiudicatori indicano nell’avviso se acconsentono alla sua pubblicazione.
5. Le informazioni fornite ai sensi dell’allegato XVI e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e ai sensi dell’allegato XX per motivi statistici.
Art. 44. Redazione e modalità di pubblicazione degli avvisi.
1. Gli avvisi contengono le informazioni indicate negli allegati XIII, XIV, XV A, XV B e XVI e, se del caso, ogni altra informazione ritenuta utile dall'ente aggiudicatore secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all’articolo 68, paragrafo 2.
2. Gli avvisi che l'ente aggiudicatore invia alla Commissione sono trasmessi per via elettronica secondo la forma e le modalità di trasmissione precisate all'allegato XX, punto 3, o con qualsiasi altro mezzo.
Gli avvisi di cui agli articoli 41, 42 e 43 sono pubblicati conformemente alle specifiche tecniche di pubblicazione di cui all'allegato XX, punto 1, lettere a) e b).
3. Gli avvisi redatti e trasmessi per via elettronica, secondo la forma e le modalità di trasmissione di cui all'allegato XX, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dal loro invio.
Gli avvisi non trasmessi per via elettronica, secondo la forma e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato XX, punto 3, sono pubblicati entro 12 giorni dal loro invio. Tuttavia, in casi eccezionali e in risposta a una domanda dell’ente aggiudicatore, gli avvisi di gara di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettera c), sono pubblicati entro cinque giorni, purché l’avviso sia stato inviato mediante fax.
4. Gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dall'ente aggiudicatore; il testo pubblicato in tale lingua originale è l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
Le spese di pubblicazione degli avvisi da parte della Commissione sono a carico della Comunità.
5. Gli avvisi e il loro contenuto non possono essere pubblicati a livello nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione.
Gli avvisi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi trasmessi alla Commissione o pubblicati su un profilo di committente conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, primo comma, ma fanno menzione della data della trasmissione dell'avviso alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente. Gli avvisi periodici indicativi non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stata inviata alla Commissione la comunicazione che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; essi fanno menzione della data di tale trasmissione.
6. Gli enti aggiudicatori devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi.
7. La Commissione rilascia all'ente aggiudicatore una conferma della pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione. Tale conferma vale come prova della pubblicazione.
8. Gli enti aggiudicatori possono pubblicare, conformemente ai paragrafi da 1 a 7, avvisi relativi ad appalti non soggetti all’obbligo di pubblicazione previsto dalla presente direttiva.
Sezione 2
Termini
Art. 45. Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte.
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, gli enti aggiudicatori tengono conto in particolare della complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 52 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
3. Nelle procedure ristrette e in quelle negoziate precedute da una gara si applicano le seguenti disposizioni:
a) il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, in risposta a un avviso pubblicato a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, lettera c), o a un invito degli enti aggiudicatori a norma dell’articolo 47, paragrafo 5, è, di regola, di almeno 37 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso o dell’invito, e non può comunque essere inferiore a 22 giorni se l'avviso è inviato alla pubblicazione con mezzi diversi da quello elettronico o dal fax, o a 15 giorni, se l'avviso viene inviato con tali mezzi;
b) il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l’ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché tutti i candidati dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte;
c) se è impossibile pervenire a un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l’ente aggiudicatore fissa un termine che, di regola, è di almeno 24 giorni e comunque non inferiore a 10 giorni dalla data dell’invito a presentare un’offerta.
4. Se gli enti aggiudicatori hanno pubblicato un avviso periodico indicativo di cui all’articolo 41, paragrafo 1, in conformità all’allegato XX, il termine minimo per la ricezione delle offerte nella procedura aperta è, di regola, di almeno 36 giorni e comunque non inferiore a 22 giorni a decorrere dalla data di invio dell’avviso.
Tali termini ridotti sono ammessi a condizione che l’avviso periodico indicativo contenesse, oltre alle informazioni richieste nell'allegato XV A, parte I, tutte le informazioni richieste nell'allegato XVA, parte II, sempreché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che l'avviso sia stato inviato alla pubblicazione non meno di 52 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione dell'avviso di gara di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettera c).
5. Qualora gli avvisi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato XX, punto 3, i termini per la ricezione delle domande di partecipazione alle procedure ristrette e negoziate, e per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte, possono essere ridotti di sette giorni.
6. Tranne nel caso di un termine fissato consensualmente secondo il paragrafo 3, lettera b), è possibile un’ulteriore riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte, ristrette e negoziate quando l’ente aggiudicatore offre, dalla data di pubblicazione dell’avviso con cui si indice la gara, ai sensi dell'allegato XX, un accesso libero, diretto e completo per via elettronica al capitolato d’oneri e a qualsiasi documento complementare. Nell'avviso deve essere indicato il sito Internet presso il quale la documentazione è accessibile.
7. Nel caso delle procedure aperte, l’effetto cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 15 giorni dalla data di invio dell'avviso di gara.
Se, tuttavia, l'avviso di gara non viene trasmesso mediante fax o per via elettronica, l’effetto cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte in una procedura aperta inferiore a 22 giorni dalla data di invio dell'avviso di gara.
8. L’effetto cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione della domanda di partecipazione, in risposta a un avviso pubblicato a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, lettera c) o in risposta a un invito degli enti aggiudicatori a norma dell’articolo 47, paragrafo 5, inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione dell’avviso o dell’invito.
Nel caso di procedure ristrette o negoziate, e tranne nel caso di un termine fissato consensualmente a norma del paragrafo 3, lettera b), l’effetto cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 10 giorni dalla data dell’invito a presentare un’offerta.
9. Qualora, per qualunque motivo i capitolati d’oneri, i documenti o le informazioni complementari, seppure richiesti in tempo utile, non siano stati forniti entro i termini di cui agli articoli 46 e 47, o qualora le offerte possano essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco di documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini per la ricezione delle offerte, sono prorogati di conseguenza, tranne nel caso di un termine fissato consensualmente a norma del paragrafo 3, lettera b), in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.
10. Una tabella che riepiloga i termini previsti dal presente articolo figura all’allegato XXII.
Art. 46. Procedure aperte: capitolati d'oneri, documenti e informazioni supplementari.
1. Nelle procedure aperte, qualora l'ente aggiudicatore non offra per via elettronica, conformemente all'articolo 45, paragrafo 6, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare, i capitolati d'oneri e i documenti complementari sono inviati agli operatori economici entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda, purché questa sia stata presentata in tempo utile prima della data di presentazione delle offerte.
2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri sono comunicate dagli enti aggiudicatori o dai servizi competenti almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
Art. 47. Inviti a presentare offerte o a negoziare.
1. Nel caso delle procedure ristrette e delle procedure negoziate gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare. L'invito ai candidati contiene:
— una copia del capitolato d'oneri e dei documenti complementari, oppure
— l'indicazione che il capitolato d'oneri e i documenti complementari di cui al primo trattino sono accessibili, quando sono messi direttamente a disposizione per via elettronica conformemente all'articolo 45, paragrafo 6.
2. Qualora il capitolato d'oneri e/o documenti complementari siano disponibili presso un ente diverso dall'ente aggiudicatore responsabile della procedura di aggiudicazione, l'invito precisa l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri e detti documenti e, se del caso, il termine ultimo per la presentazione di tale richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma dovuta per ottenere detti documenti. I servizi competenti inviano senza indugio la documentazione in questione agli operatori economici non appena ricevuta la richiesta.
3. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri o sui documenti complementari sono comunicate dagli enti aggiudicatori o dai servizi competenti almeno sei giorni prima del termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte.
4. L'invito contiene, inoltre, almeno quanto segue:
a) se necessario, l'indicazione del termine per chiedere la documentazione complementare nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma eventualmente da versare per ottenere tali documenti;
b) il termine ultimo per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) un riferimento all'avviso di gara pubblicato;
d) l'indicazione dei documenti eventualmenteda allegare;
e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non compaiono nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;
f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure, all'occorrenza l'ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni non figurano nell'avviso di gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d'oneri.
5. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo, gli enti aggiudicatori invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all’appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.
L’invito comprende almeno tutte le seguenti informazioni:
a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell’appalto;
b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;
c) eventualmente, data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l’esecuzione dei lavori o dei servizi;
d) indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande per essere invitati a formulare un’offerta nonché la lingua o le lingue autorizzate per la loro presentazione;
e) indirizzo dell’ente che aggiudica l’appalto e fornisce le informazioni necessarie per ottenere il capitolato d’oneri e gli altri documenti;
f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;
g) importo e modalità di versamento delle somme dovute per ottenere la documentazione relativa alla procedura di aggiudicazione dell’appalto;
h) forma dell’appalto oggetto della gara: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d’una fra queste forme;
i) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell’avviso indicativo o nel capitolato d'oneri o nell'invito a presentare offerte o a partecipare a una trattativa.
Sezione 3
Comunicazioni e informazioni
Art. 48. Norme applicabili alle comunicazioni.
1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni di cui al presente titolo possono avvenire, a scelta dell'ente aggiudicatore, per posta, mediante fax o per via elettronica, conformemente ai paragrafi 4 e 5, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al paragrafo 6 o mediante una combinazione di tali mezzi.
2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.
3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e da non consentire agli enti aggiudicatori di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
4. Gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso.
5. Le seguenti norme sono applicabili ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione:
a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi per la ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazion sono conformi alle esigenze dell'allegato XXIV;
b) gli Stati membri possono, in conformità dell'articolo 5 della
c) gli Stati membri possono introdurre o mantenere sistemi di accreditamento facoltativo miranti a ottenere livelli più perfezionati di prestazione di servizi di certificazione per questi dispositivi;
d) gli offerenti o i candidati si impegnano a presentare, entro la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte o delledomande di partecipazione, i documenti, certificati e dichiarazioni di cui all'articolo 52, paragrafi 2 e 3, e agli articoli 53 e 54 qualora non esistano in formato elettronico.
6. Alla trasmissione delle domande di partecipazione si applicano le regole seguenti:
a) le domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti possono essere presentate per iscritto o per telefono;
b) qualora siano presentate per telefono, le domande di partecipazione devono essere confermate per iscritto prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione;
c) gli enti aggiudicatori possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica, ove ciò sia necessario a scopo di prova legale. L’ente aggiudicatore deve precisare, nell'avviso con cui si indice la gara di cui all'articolo 47, paragrafo 5, ogni richiesta in tal senso, unitamente al termine per l’invio della conferma per lettera o per via elettronica.
Art. 49. Informazione di coloro che hanno chiesto una qualificazione, dei candidati e degli offerenti.
1. Gli enti aggiudicatori informano gli operatori economici partecipanti, quanto prima possibile, delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro o all’aggiudicazione dell’appalto o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, compresi i motivi dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale vi è stata indizione di gara, o di riavviare la procedura, o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione; tale informazione è comunicata per iscritto dietro richiesta rivolta agli enti aggiudicatori.
2. Su richiesta della parte interessata, gli enti aggiudicatori comunicano quanto prima possibile:
— ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della sua candidatura,
— ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all’articolo 34, paragrafi 4 e 5, i motivi della loro decisione di non equivalenza o della loro decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o requisiti funzionali,
— ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto o delle parti dell’accordo quadro.
Il termine per tali comunicazioni non può in alcun caso essere superiore a quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.
Tuttavia, gli enti aggiudicatori possono decidere di non comunicare alcune informazioni relative all’aggiudicazione dell’appalto, o alla conclusione dell’accordo quadro o all’ammissione in un sistema dinamico di acquisizione indicate al primo comma qualora la diffusione di tali informazioni possa ostacolare l’applicazione della legge, essere contraria all’interesse pubblico o ledere legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati, o dell’operatore economico cui è stato aggiudicato l’appalto, oppure arrecare pregiudizio alla leale concorrenza tra operatori economici.
3. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione devono informare i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro un congruo termine.
Se la decisione sulla qualificazione richiede più di sei mesi a decorrere dal deposito della relativa domanda, l’ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi da tale deposito, le ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.
4. I richiedenti la cui qualificazione è respinta vengono informati di tale decisione e delle sue motivazioni quanto prima e in ogni caso entro quindici giorni dalla data della decisione. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui all’articolo 53, paragrafo 2.
5. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione possono porre fine alla qualificazione di un operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui all’articolo 53, paragrafo 2. L’intenzione di porre fine alla qualificazione è preventivamente notificata per iscritto all’operatore economico, almeno quindici giorni prima della data prevista per porre fine alla qualificazione, con indicazione della ragione o delle ragioni che giustificano l'azione proposta.
Art. 50. Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati.
1. Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni appropriate relative ad ogni appalto atte a permettere loro di giustificare in seguito le decisioni riguardanti quanto segue:
a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l’aggiudicazione degli appalti;
b) il ricorso a procedure non precedute da una gara, a norma dell’articolo 40, paragrafo 3;
c) la non applicazione dei capi da III a VI del presente titolo in virtù delle deroghe previste dal capo II del titolo I e dal capo II del presente titolo.
Gli enti aggiudicatori prendono gli opportuni provvedimenti per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.
2. Le informazioni sono conservate per almeno quattro anni dalla data di aggiudicazione dell’appalto, affinché, durante tale periodo, l’ente aggiudicatore possa fornire alla Commissione le necessarie informazioni, qualora questa le richieda.
CAPO VII
Svolgimento della procedura
Art. 51. Disposizioni generali.
1. Ai fini della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti, gli enti aggiudicatori:
a) se hanno stabilito norme e criteri di esclusione degli offerenti o candidati ai sensi dell'articolo 54, paragrafi 1, 2 o 4, escludono gli operatori economici in base a detti criteri;
b) selezionano gli offerenti e i candidati secondo le norme e i criteri oggettivi stabiliti in base all’articolo 54;
c) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con indizione di gara riducono, se del caso, il numero dei candidati selezionati in conformità delle lettere a) e b) e applicando le disposizioni dell'articolo 54.
2. Quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione e al fine di selezionare i partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti specifici oggetto della gara, gli enti aggiudicatori:
a) qualificano gli operatori economici conformemente alle disposizioni dell'articolo 53;
b) applicano a tali operatori economici qualificati le disposizioni del paragrafo 1 che sono pertinenti in caso di procedure ristrette o negoziate.
3. Gli enti aggiudicatori verificano la conformità delle offerte presentate dagli offerenti così selezionati alle norme e ai requisiti applicabili alle stesse e aggiudicano l'appalto secondo i criteri di cui agli articoli 55 e 57.
Sezione 1
Qualificazione e selezione qualitativa
Art. 52. Mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni.
1. Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, nel decidere sulla qualificazione o nell’aggiornare i criteri e le norme, gli enti aggiudicatori non possono:
a) imporre condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;
b) esigere prove o pezze d’appoggio già presenti nella documentazione valida già disponibile.
2. Quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la rispondenza dell’operatore economico a determinate norme di garanzia della qualità, gli enti aggiudicatori si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi conformi alle serie di norme europee relative alla certificazione.
Essi riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Essi accettano anche altre prove di misure equivalenti di garanzia della qualità presentate dagli operatori economici.
3. Per gli appalti di lavori e di servizi e solo in determinati casi, per accertare la capacità tecnica dell'operatore economico, gli enti aggiudicatori possono chiedere che l'operatore economico indichi i provvedimenti di gestione ambientale che egli sarà in grado di applicare in occasione della realizzazione dell'appalto. In tali casi, se gli enti aggiudicatori chiedono l'esibizione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che l'operatore economico si conforma a talune norme di gestione ambientale, esse si riferiranno all'EMAS o alle norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi conformi alla normativa comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione.
Gli enti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti di organismi di altri Stati membri. Essi accettano anche altre prove di provvedimenti equivalenti di gestione ambientale fornite dagli operatori economici.
Art. 53. Sistemi di qualificazione.
1. Gli enti aggiudicatori possono, se lo desiderano, istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici. Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione provvedono affinché gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.
2. Il sistema di cui al paragrafo 1 può comprendere vari stadi di qualificazione.
Esso è gestito in base a criteri e norme di qualificazione oggettivi, definiti dall’ente aggiudicatore.
Quando tali criteri e norme comportano specifiche tecniche, si applica il disposto dell’articolo 34. Tali criteri e norme possono all’occorrenza essere aggiornati.
3. I criteri e le norme di qualificazione di cui al paragrafo 2 possono includere i criteri di esclusione di cui all’articolo 45 della
Se l’ente aggiudicatore è un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto a), tali criteri e norme comprendono i criteri di esclusione di cui all’articolo 45, paragrafo 1, della
4. Se i criteri e le norme di qualificazione di cui al paragrafo 2 comportano requisiti sulla capacità economica e finanziaria dell’operatore economico, questi può far valere, se necessario, le capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso, egli deve provare all’ente aggiudicatore di disporre di tali mezzi per tutto il periodo di validità del sistema di qualificazione esibendo, ad esempio, l’impegno di tali soggetti.a tal fine.
Alle stesse condizioni, un gruppo di operatori economici di cui all’articolo 11 può fare valere le capacità dei partecipanti al gruppo o di altri soggetti.
5. Se i criteri e le norme di qualificazione di cui al paragrafo 2 comportano requisiti sulle capacità tecniche e/o professionali dell’operatore economico, questi può far valere, se necessario, le capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso, egli deve provare all’ente aggiudicatore di disporre di tali mezzi per tutto il periodo di validità del sistema di qualificazione esibendo, ad esempio, l’impegno di tali soggetti a mettergli a disposizione i mezzi necessari.
Alle stesse condizioni, un gruppo di operatori economici di cui all’articolo 11 può fare valere le capacità dei partecipanti al gruppo o di altri soggetti.
6. I criteri e le norme di qualificazione di cui al paragrafo 2 sono resi disponibili, a richiesta, agli operatori economici interessati. Gli aggiornamenti di tali criteri e norme sono comunicati agli operatori economici interessati.
Se un ente aggiudicatore ritiene che il sistema di qualificazione di taluni enti od organismi terzi risponda ai propri requisiti, comunica agli operatori economici interessati il nome di tali enti od organismi.
7. Viene conservato un elenco degli operatori economici; esso può essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione è valida.
8. Nel quadro dell'istituzione e gestione di un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori osservano in particolare le disposizioni dell'articolo 41, paragrafo 3, concernenti l'avviso sull'esistenza di una sistema di qualificazione, dell'articolo 49, paragrafi 3, 4 e 5 riguardanti la comunicazione agli operatori economici che hanno fatto domanda di qualificazione, dell'articolo 51, paragrafo 2, concernenti la selezione dei partecipanti quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nonché dell'articolo 52 sul mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni.
9. Se viene indetta una gara con un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.
Art. 54. Criteri di selezione qualitativa.
1. Gli enti aggiudicatori che fissano criteri di selezione in una procedura aperta, devono farlo secondo regole e criteri oggettivi che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati.
2. Gli enti aggiudicatori che selezionano i candidati ad una procedura di appalto ristretta o negoziata devono farlo secondo regole e criteri oggettivi da essi definiti che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati.
3. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate, i criteri possono fondarsi sulla necessità oggettiva, per l’ente aggiudicatore, di ridurre il numero dei candidati a un livello che corrisponda a un giusto equilibrio tra caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell’esigenza di garantire un'adeguata concorrenza.
4. I criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 possono comprendere quelli di esclusione elencati all’articolo 45 della
Se l’ente aggiudicatore è un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i criteri e le norme di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo comprendono i criteri di esclusione elencati all’articolo 45, paragrafo 1, della
5. Se i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 comportano requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria dell’operatore economico, questi può, se necessario e per un determinato appalto, fare valere le capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso, egli deve provare all’ente aggiudicatore di disporre dei mezzi necessari esibendo, ad esempio, l’impegno di tali soggetti a tal fine.
Alle stesse condizioni, un gruppo di operatori economici di cui all’articolo 11 può fare valere le capacità dei partecipanti al gruppo o di altri soggetti.
6. Se i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 comportano requisiti relativi alle capacità tecniche e/o professionali dell’operatore economico, questi può, se necessario e per un appalto determinato, fare valere le capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso, egli deve provare all’ente aggiudicatore di disporre dei mezzi necessari all’esecuzione dell’appalto, esibendo, ad esempio, l’impegno di tali soggetti di mettergli a disposizione i mezzi necessari.
Alle stesse condizioni, un gruppo di operatori economici di cui all’articolo 11 può fare valere le capacità dei partecipanti al gruppo o di altri soggetti.
Sezione 2
Aggiudicazione degli appalti
Art. 55. Criteri di aggiudicazione degli appalti.
1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, i criteri su cui gli enti aggiudicatori si basano per aggiudicare gli appalti sono i seguenti:
a) quando l'appalto è aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'ente aggiudicatore, diversi criteri collegati con l'oggetto dell’appalto in questione, quali i termini di consegna o di esecuzione, il costo di utilizzazione, l'economicità, la qualità, il carattere estetico e funzionale e le caratteristiche ambientali, il pregio tecnico, il servizio post vendita e l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento e i prezzi; oppure
b) esclusivamente il prezzo più basso.
2. Fatte salve le disposizioni del terzo comma, nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), l’ente aggiudicatore precisa la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri scelti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra un minimo e un massimo deve essere appropriato.
Se, a giudizio dell'ente aggiudicatore, la ponderazione non è possibile, per motivi che possono essere dimostrati, l'ente aggiudicatore indica i criteri in ordine decrescente di importanza.
Tale ponderazione relativa o tale ordine di importanza sono precisati all'occorrenza nell'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a confermare l'interesse di cui all'articolo 47, paragrafo 5, nell'invito a presentare offerte o a negoziare o nel capitolato d'oneri.
Art. 56. Ricorso alle aste elettroniche.
1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per gli enti aggiudicatori di ricorrere ad aste elettroniche.
2. Nelle procedure aperte, ristrette o negoziate precedute da una gara gli enti aggiudicatori possono decidere che l'aggiudicazione di un appalto sarà preceduta da un'asta elettronica quando le specifiche del contratto possono essere fissate in maniera precisa.
Alle stesse condizioni si può ricorrere all'asta elettronica anche in occasione dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 15.
L'asta elettronica riguarda:
a) unicamente i prezzi quando l'appalto viene attribuito al prezzo più basso;
b) oppure i prezzi e/o i valori degli elementi dell'offerta indicati nel capitolato d'oneri quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Gli enti aggiudicatori che decidono di ricorrere ad un'asta elettronica lo indicano nel bando di gara.
Il capitolato d'oneri comporta, tra l'altro, le seguenti informazioni:
a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili ed espressi in cifre o in percentuali;
b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dalle specifiche dell'oggetto dell'appalto;
c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;
d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica;
e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.
4. Prima di procedere all'asta elettronica gli enti aggiudicatori effettuano una prima valutazione completa delle offerte conformemente al (ai) criterio(i) di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.
Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi e/o dei nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione pertinente per il collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.
5. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 55, paragrafo 2, primo comma.
L'invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, durante dell'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o nel capitolato d'oneri; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un determinato valore.
Qualora siano autorizzate le varianti, per ciascuna variante è fornita una formula separata.
6. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, gli enti aggiudicatori comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Essi possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché sia previsto nel capitolato d'oneri. Gli enti aggiudicatori possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla fase dell'asta. Tuttavia in nessun caso essi possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.
7. Gli enti aggiudicatori dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:
a) indicano nell'invito a partecipare all'asta la data e l'ora preventivamente fissate;
b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi. In questo caso gli enti aggiudicatori precisano nell'invito a partecipare all'asta il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica;
c) quando il numero di fasi dell'asta fissato nell'invito a partecipare all'asta è stato raggiunto.
Quando gli enti aggiudicatori hanno deciso di dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi della lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b), l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta.
8. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, gli enti aggiudicatori aggiudicano l'appalto sensi dell'articolo 55, in funzione dei risultati dell'asta elettronica.
9. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, quale sottoposto a indizione di gara mediante la pubblicazione dell'avviso di bando di gara e quale definito nel capitolato d'oneri.
Art. 57. Offerte anormalmente basse.
1. Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'ente aggiudicatore, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione.
Dette precisazioni possono riguardare in particolare:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, del metodo di prestazione del servizio o del procedimento di costruzione;
b) le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l'originalità delle forniture, dei servizi o dei lavori proposti dall'offerente;
d) il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la prestazione;
e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.
2. L'ente aggiudicatore verifica, consultando l'offerente, detti elementi costitutivi tenendo conto delle giustificazioni fornite.
3. L'ente aggiudicatore che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per tale motivo unicamente se consulta l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'ente aggiudicatore, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando l'ente aggiudicatore respinge un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.
Sezione 3
Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi
Art. 58. Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi.
1. Il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi con cui la Comunità non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli appalti di tali paesi terzi. Esso fa salvi gli obblighi della Comunità o degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi.
2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del
3. Salvo il disposto del secondo comma, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all’articolo 55, viene preferita l’offerta che non può essere respinta a norma del paragrafo 2. Il valore delle offerte è considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3%.
Tuttavia, un’offerta non è preferita ad un’altra in virtù del primo comma, se l’ente aggiudicatore, accettandola, è tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, con conseguente incompatibilità o difficoltà tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.
4. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei paesi terzi di cui al paragrafo 2, sono esclusi i paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio ai sensi del paragrafo 1, è stato esteso il beneficio della presente direttiva.
5. La Commissione presenta al Consiglio una relazione annuale, per la prima volta nel secondo semestre del primo anno successivo all’entrata in vigore della presente direttiva, sui progressi compiuti nei negoziati multilaterali o bilaterali relativi all’accesso delle imprese della Comunità agli appalti dei paesi terzi nei settori contemplati dalla presente direttiva, su ogni risultato che detti negoziati abbiano consentito di conseguire e sull’applicazione effettiva di tutti gli accordi conclusi.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare, alla luce di questi sviluppi, le disposizioni del presente articolo.
Art. 59. Relazioni con i paesi terzi per quanto riguarda gli appalti di lavori, forniture e servizi.
1. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni difficoltà d’ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dalle proprie imprese nell’ottenere l’aggiudicazione di appalti di servizi in paesi terzi e da esse riferita.
2. La Commissione riferisce al Consiglio entro il 31 dicembre 2005, e successivamente a intervalli periodici, sull’apertura degli appalti di servizi nei paesi terzi e sullo stato di avanzamento dei negoziati condotti in proposito con tali paesi, segnatamente in seno all’OMC.
3. La Commissione, intervenendo presso il paese terzo in oggetto, si adopera per ovviare ad una situazione in cui constata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 oppure in base ad altre informazioni, che riguardo all’aggiudicazione di appalti di servizi un paese terzo adotta i seguenti comportamenti:
a) non concede alle imprese della Comunità un accesso effettivo comparabile a quello accordato dalla Comunità alle imprese di tale paese terzo;
b) non concede alle imprese della Comunità il trattamento riservato alle imprese nazionali o possibilità di concorrenza identiche a quelle di cui godono le imprese nazionali, oppure
c) concede alle imprese di altri paesi terzi un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese della Comunità.
4. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni difficoltà, di fatto o di diritto, incontrata dalle proprie imprese mentre tentavano di ottenere l’aggiudicazione di appalti di servizi in paesi terzi, da esse riferita e dovuta all'inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell'allegato XXIII.
5. Nelle circostanze di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può in qualsiasi momento proporre al Consiglio di decidere di sospendere o limitare, per un periodo da determinare nella relativa decisione, l’aggiudicazione di appalti di servizi a:
a) imprese soggette alla legislazione del paese terzo in questione;
b) imprese legate alle imprese di cui alla lettera a), la cui sede sociale si trovi nella Comunità ma che non hanno un legame diretto ed effettivo con l’economia di uno Stato membro;
c) imprese che presentano offerte aventi per oggetto servizi originari del paese terzo in questione.
Il Consiglio delibera quanto prima a maggioranza qualificata.
La Commissione può proporre tali misure di propria iniziativa o dietro richiesta di uno Stato membro.
6. Il presente articolo fa salvi gli obblighi della Comunità nei confronti dei paesi terzi derivanti da accordi internazionali in materia di appalti pubblici, in particolare nel quadro dell'OMC.
TITOLO III
NORME APPLICABILI
AI CONCORSI DI PROGETTAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI
Art. 60. Disposizione generale.
1. Le regole relative all’organizzazione di un concorso di progettazione sono conformi al paragrafo 2 del presente articolo e agli articoli 61 e da 63 a 66 e sono rese disponibili a quanti siano interessati a partecipare al concorso.
2. L’ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non può essere limitata:
a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso,
b) dal fatto che i partecipanti, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso, dovrebbero essere persone fisiche o persone giuridiche.
1. Il presente titolo si applica ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato, IVA esclusa, sia pari o superiore a 400000 EUR. Ai fini del presente paragrafo, la «soglia» è il valore stimato al netto dell’IVA dell'appalto di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione e/o versamenti ai partecipanti [7].
2. Il presente titolo si applica a tutti i concorsi di progettazione in cui l’importo totale dei premi di partecipazione ai concorsi e dei pagamenti versati ai partecipanti sia pari o superiore a 400000 EUR [8].
Ai fini del presente paragrafo la «soglia» è il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 3, qualora l'ente aggiudicatore non escluda tale aggiudicazione nell'avviso di concorso.
Art. 62. Concorsi di progettazione esclusi.
Il presente titolo non si applica:
1) ai concorsi indetti nei casi previsti agli articoli 20, 21 e 22, per gli appalti di servizi;
2) ai concorsi indetti per esercitare nello Stato membro interessato un’attività in merito alla quale l'applicabilità dell'articolo 30, paragrafo 1 sia stata stabilita da una decisione della Commissione o il suddetto paragrafo sia considerato applicabile, conformemente al paragrafo 4, secondo o terzo comma, o al paragrafo 5, quarto comma, di tale articolo.
Art. 63. Norme in materia di pubblicità e di trasparenza.
1. Gli enti aggiudicatori che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un avviso di concorso. Gli enti aggiudicatori che abbiano organizzato un concorso ne comunicano i risultati con un avviso. Tale avviso di concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato XVIII e l'avviso sui risultati di un concorso di progettazione contiene le informazioni indicate nell'allegato XIX in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 68, paragrafo 2.
L'avviso sui risultati di un concorso di progettazione è trasmesso alla Commissione entro due mesi dalla chiusura del medesimo e nei modi che essa definisce secondo la procedura di cui all’articolo 68, paragrafo 2. Al riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono mettere in rilievo nel trasmettere tali informazioni, riguardo al numero di progetti o piani ricevuti, all'identità degli operatori economici e ai prezzi proposti nelle offerte.
2. L'articolo 44, paragrafi da 2 a 8 si applica anche agli avvisi relativi ai concorsi di progettazione.
Art. 64. Mezzi di comunicazione.
1. L'articolo 48, paragrafi 1, 2 e 4 si applica a tutte le comunicazioni relative ai concorsi di progettazione.
2. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da garantire l'integrità dei dati e la riservatezza di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti al concorso e da non consentire alla commissione giudicatrice di prendere visione del contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
3. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti si applicano le seguenti regole:
a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di piani e progetti per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti devono sono conformi ai requisiti dell'allegato XXIV;
b) gli Stati membri possono introdurre o mantenere sistemi di accreditamento facoltativo al fine di migliorare il livello della prestazione di servizi di certificazione relativamente ai suddetti dispositivi.
Art. 65. Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice.
1. Per organizzare i concorsi di progettazione, gli enti aggiudicatori applicano procedure conformi alle disposizioni della presente direttiva.
2. Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, gli enti aggiudicatori stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi di progettazione, si tiene comunque conto della necessità di garantire un'effettiva concorrenza.
3. La commissione giudicatrice è composta unicamente di persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede la stessa qualifica o una qualifica equivalente.
Art. 66. Decisioni della commissione giudicatrice.
1. La commissione giudicatrice è autonoma nella sue decisioni e nei suoi pareri.
2. Essa esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima ed unicamente sulla base dei criteri specificati nell'avviso di concorso.
3. Essa iscrive la classifica dei progetti in un verbale firmato dai suoi membri e redatto in base ai meriti di ciascun progetto, contenente inoltre le osservazioni ed eventuali punti che richiedano di essere chiariti.
4. L'anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice.
5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti.
6. È redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.
TITOLO IV
OBBLIGHI STATISTICI, COMPETENZE D’ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 67. Obblighi statistici.
1. Gli Stati membri fanno pervenire alla Commissione ogni anno, nelle forme stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 68, paragrafo 2, un prospetto statistico sul valore totale, ripartito per Stato membro e per ogni categoria di attività cui si riferiscono gli allegati da I a X, degli appalti aggiudicati che non raggiungono le soglie di cui all’articolo 16 ma che, a prescindere dalle soglie, sarebbero disciplinati dalla presente direttiva.
2. Per le categorie di attività di cui agli allegati II, III, V, X e IX, gli Stati membri fanno pervenire alla Commissione, nelle forme stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 68, paragrafo 2, un prospetto statistico sugli appalti aggiudicati entro il 31 ottobre 2004, per l’anno precedente e prima del 31 ottobre di ogni anno. Il prospetto statistico contiene le informazioni necessarie alla verifica della corretta applicazione dell’accordo.
Le informazioni di cui al primo comma non riguardano gli appalti aventi per oggetto i servizi della categoria 8 dell’allegato XVII A, i servizi di telecomunicazione della categoria 5 dell'allegato XVII A le cui voci nella nomenclatura CPV sono l’equivalente dei numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 o i servizi elencati all’allegato XVI B.
3. Le modalità d’applicazione previste ai paragrafi 1 e 2 sono stabilite in modo da garantire quanto segue:
a) la possibilità di escludere, a fini di semplificazione amministrativa, gli appalti di minore importanza, senza nuocere all’utilità delle statistiche;
b) il rispetto del carattere riservato delle informazioni trasmesse.
Art. 68. Comitato consultivo.
1. La Commissione è assistita dal Comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dall’articolo 1 della
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 69. Revisione delle soglie.
1. La Commissione procede alla verifica delle soglie di cui all'articolo 16 ogni due anni dal 30 aprile 2004, e procede, se necessario in relazione al secondo comma, alla loro revisione secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2.
Il calcolo del valore di tali soglie è basato sulla media del valore giornaliero dell’euro espresso in diritti speciali di prelievo durante i 24 mesi che terminano l’ultimo giorno del mese d’agosto precedente la revisione che ha effetto dal 1° gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute è arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore rispetto al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall'Accordo ed espresse in diritti speciali di prelievo.
2. In occasione della revisione prevista dal paragrafo 1, la Commissione allinea, secondo la procedura di cui all’articolo 68, paragrafo 2, le soglie di cui all’articolo 61 (concorsi di progettazione) alla soglia riveduta relativa agli appalti di servizi.
Il controvalore delle soglie fissate a norma del paragrafo 1 nella valuta nazionale degli Stati membri non partecipanti all’Unione monetaria è soggetto, di regola, a revisione ogni due anni, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media del valore giornaliero di tali valute espresso in euro durante i ventiquattro mesi che terminano l’ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1° gennaio.
3. Le soglie rivedute di cui al paragrafo 1, il loro controvalore in valute nazionali e le soglie allineate di cui al paragrafo 2, sono pubblicati dalla Commissione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea all’inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.
Art. 70. Modificazioni.
La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all’articolo 68, paragrafo 2 quanto segue:
a) l’elenco degli enti aggiudicatori di cui agli allegati da I a X in modo che rispondano ai criteri di cui agli articoli da 2 a 7;
b) le modalità di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e di distribuzione degli avvisi di cui agli articoli 41, 42, 43 e 63;
c) le modalità di riferimento specifico a voci particolari della nomenclatura CPV negli avvisi;
d) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all'allegato XVII lasciando immutato il campo di applicazione «ratione materiae» della presente direttiva, e le modalità di riferimento, negli avvisi, a voci particolari della suddetta nomenclatura all'interno delle categorie di servizi elencate in detti allegati;
e) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all’allegato XII, lasciando immutato il campo di applicazione «ratione materiae» della presente direttiva e le modalità di riferimento a voci particolari della suddetta nomenclatura negli avvisi;
f) l'allegato XI;
g) le modalità di trasmissione e pubblicazione dei dati di cui all'allegato XX per motivi di progresso tecnico o di ordine amministrativo;
h) le modalità e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronica di cui ai punti a), f) e g) dell'allegato XXIV;
i) ai fini di semplificazione conformemente all'articolo 67, paragrafo 3, le modalità di applicazione e di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e distribuzione dei prospetti statistici di cui all'articolo 67, paragrafi 1 e 2;
j) le modalità tecniche dei metodi di calcolo di cui all'articolo 69, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo comma.
Art. 71. Attuazione.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 31 gennaio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri possono accordarsi un termine supplementare di 35 mesi dalla scadenza del termine di cui al primo comma ai fini dell'attuazione delle disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 6 della presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Le disposizioni dell'articolo 30 sono applicabili dal 30 aprile 2004.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 72. Meccanismi di controllo.
Conformemente alla
A tal fine essi possono, tra l’altro, designare o istituire un’agenzia indipendente.
Art. 73. Abrogazione.
La direttiva 93/38/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione di cui all’allegatoXXV.
I riferimenti alla direttiva abrogata s’intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegatoXXVI.
Art. 74. Entrata in vigore.
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 75. Destinatari.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
ENTI AGGIUDICATORI
NEI SETTORI DEL TRASPORTO
O DELLA DISTRIBUZIONE DI GAS O ENERGIA TERMICA
Belgio
— Distrigaz/NV Distrigaz
— Enti locali e intercomunali, per questa parte delle loro attività
Danimarca
— Enti di distribuzione del gas o di energia termica in base a un’autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 della lov om varmeforsyning, cfr. decreto n. 772 del 24 luglio 2000.
— Enti di trasporto di gas naturale in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10 della lov nr. 449 del 31 maggio 2000 om naturgasforsyning (relativa all'approvvigionamento di gas naturale).
— Enti di trasporto di gas in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi del bekendtgørelse nr. 141 af 13. marts 1974 om rørledningsanlaeg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter (posa di condotte sulla piattaforma continentale per il trasporto di idrocarburi).
Germania
— Enti locali, organismi di diritto pubblico o loro consorzi o imprese pubbliche, per la distribuzione di gas o di energia termica o la gestione di reti di approvvigionamento generale, ai sensi dell'articolo 3 della Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) del 24 aprile 1998, modificata da ultimo con legge del 10 novembre 2001.
Grecia
— «Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε.», per il trasporto e la distribuzione di gas ai sensi della legge 2364/95, modificata dalle leggi 2528,97, 2593/98 e 2773/99.
Spagna
— Enagas, S.A.
— Bahía de Bizkaia Gas, S.L.
— Gasoducto Al Andalus, S.A.
— Gasoducto de Extremadura, S.A.
— Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.
— Regasificadora del Noroeste, S.A.
— Sociedad de Gas de Euskadi, S.A
— Transportista Regional de Gas, S.A.
— Unión Fenosa de Gas, S.A.
— Bilbogas, S.A.
— Compañía Española de Gas, S.A.
— Distribución y Comercialización de Gas de Extramadura, S.A.
— Distribuidora Regional de Gas, S.A.
— Donostigas, S.A.
— Gas Alicante, S.A.
— Gas Andalucía, S.A.
— Gas Aragón, S.A.
— Gas Asturias, S.A.
— Gas Castilla — La Mancha, S.A.
— Gas Directo, S.A.
— Gas Figueres, S.A.
— Gas Galicia SDG, S.A.
— Gas Hernani, S.A.
— Gas Natural de Cantabria, S.A.
— Gas Natural de Castilla y León, S.A.
— Gas Natural SDG, S.A.
— Gas Natural de Alava, S.A.
— Gas Natural de La Coruña, S.A.
— Gas Natural de Murcia SDG, S.A.
— Gas Navarra, S.A.
— Gas Pasaia, S.A.
— Gas Rioja, S.A.
— Gas y Servicios Mérida, S.L.
— Gesa Gas, S.A.
— Meridional de Gas, S.A.U.
— Sociedad del Gas Euskadi, S.A.
— Tolosa Gas, S.A.
Francia
— Société nationale des gaz du Sud-Ouest (trasporto di gas)
— Gaz de France, istituita con la loi n° 46-628 dell'8 aprile 1946 modificata sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, che ne regola anche il funzionamento
— Enti per la distribuzione di elettricità di cui all'articolo 23 della loi n° 46-628 dell'8 aprile 1946 modificata sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
— Compagnie française du méthane (trasporto di gas)
— Enti locali, o loro consorzi, per la distribuzione di energia termica
Irlanda
— Bord Gáis Éireann
— Altri enti che possono ottenere una licenza per l'esercizio dell'attività di distribuzione o trasmissione di gas naturale dalla Commission for Energy Regulation ai sensi delle disposizioni del Gas Acts 1976 to 2002.
— Enti titolari di una licenza ai sensi dell'Electricity Regulation Act 1999 che in qualità di operatori di «Combined Heat and Power Plants» distribuiscono energia termica.
Italia
— SNAM Rete Gas SpA, S.G.M. e EDISON T. e S. per il trasporto di gas.
— Enti per la distribuzione di gas, disciplinati dal testo unico delle leggi sull’assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con
— Enti per la distribuzione dell’energia termica al pubblico, richiamati dall’art. 10 della
— Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l’esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.
— Enti locali, o loro consorzi, per l’erogazione di energia termica al pubblico.
Lussemburgo
— Société de transport de gaz SOTEG S.A.
— Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.
— Service industriel de la Ville de Dudelange.
— Service industriel de la Ville de Luxembourg.
— Enti locali, o loro consorzi, per la distribuzione di energia termica.
Paesi Bassi
— Enti operanti nel settore del trasporto o distribuzione di gas sulla base di una (vergunning) concessa dalle amministrazioni locali ai sensi della Gemeentewet.
— Enti locali e provinciali per il trasporto o la distribuzione del gas ai sensi della Gemeentewet e della Provinciewet.
— Enti locali, o loro consorzi, per l'erogazione di energia termica al pubblico Austria
— Enti responsabili del trasporto o della distribuzione di gas ai sensi della Energiewirtschaftsgesetz dRGBl I S 1451- 1935 o della Gaswirtschaftsgesetz, BGB
— Enti responsabili del trasporto o della distribuzione di calore ai sensi del Gewerbeordnung, BGB
Portogallo
— Enti per il trasporto e la distribuzione del gas ai sensi dell'articolo 1 del Decreto-Lei n. 8/200, dell'8 febbraio, tranne i punti ii) e iii) della lettera b) del paragrafo 3 del suddetto articolo.
Finlandia
— Enti pubblici o d’altro genere che gestiscono una rete di trasporto di gas e che distribuiscono o trasportano gas su licenza ai sensi del capitolo 3, punto 1 o del capitolo 6, punto 1 della maakaasumarkkinalaki/naturgasmarknadslagen (508/200); e enti municipali o imprese pubbliche che producono, trasportano o distribuiscono calore o forniscono calore a reti.
Svezia
— Enti di trasporto o distribuzione di gas o energia termica in virtù di una concessione rilasciata ai sensi della lagen (1978:160) om vissa rörledningar.
Regno Unito
— Un ente pubblico di trasporto del gas quale definito all'articolo 7, paragrafo 1 del Gas Act 1986
— Una persona riconosciuta titolare di un'impresa di fornitura di gas ai sensi dell'articolo 8 del Gas (Northern Ireland) Order 1996
— Un ente locale che mette a disposizione o gestisce una rete fissa che fornisce o fornirà un servizio al pubblico in relazione alla produzione, al trasporto o alla distribuzione di energia termica
— Una persona titolare di una licenza rilasciata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), dell'Electricity Act 1989 che include le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, di detta legge
— The Northern Ireland Housing Executive
ALLEGATO II
ENTI AGGIUDICATORI
NEI SETTORI DELLA PRODUZIONE,
DEL TRASPORTO O DELLA DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITÀ
Belgio
— SA Electrabel/NV Electrabel
— Società comunali e intercomunali, per tale parte delle loro attività
— SA Société de Production d'Electricité/NV Elektriciteitsproductie Maatschappij
Danimarca
— Enti di produzione di energia elettrica in virtù di una licenza concessa ai sensi dell'articolo 10 della lov om elforsyning, cfr. decreto n. 767 del 28 agosto 2001.
— Enti di trasporto di energia elettrica in virtù di una licenza concessa ai sensi dell'articolo 19 della lov om elforsyning, cfr. decreto n. 767 del 28 agosto 2001.
— Enti responsabili del sistema in virtù di una licenza concessa ai sensi dell'articolo 27 della lov om elforsyning, cfr. decreto n. 767 del 28 agosto 2001.
Germania
— Enti locali, organismi di diritto pubblico o loro consorzi o imprese pubbliche, per la distribuzione di energia elettrica o la gestione di reti di approvvigionamento generale, ai sensi dell'articolo 3 della Gesetz über die Elektrizitäts-und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) del 24 aprile 1998, modificata da ultimo con legge del 10 novembre 2001.
Grecia
— «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.», istituita con
— «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» denominata «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ΔΕΣΜΗΕ», basata sull'articolo 14 della
Spagna
— Red Eléctrica de España, S.A.
— Endesa, S.A.
— Iberdrola, S.A.
— Unión Fenosa, S.A.
— Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.
— Electra del Viesgo, S.A.
— Otras entidades encargadas de la producción, transporte y distribución de electricidad en virtud de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico y su normativa de desarrollo.
Francia
— Électricité de France, istituita e operante ai sensi della loi 46/628 dell'8 aprile 1946 modificata sur la nationalisation de l’électricité et du gaz.
— Enti di distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 23 della loi 46-628 dell'8 aprile 1946 modificata sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
— Compagnie nationale du Rhône
Irlanda
— The Electricity Supply Board
— ESB Independent Energy [ESBIE – fornitura di energia elettrica]
— Synergen Ltd. [generazione di energia elettrica]
— Viridian Energy Supply Ltd. [fornitura di energia elettrica]
— Huntstown Power Ltd. [generazione di energia elettrica]
— Bord Gáis Éireann [fornitura di energia elettrica]
— Fornitori e produttori di energia elettrica titolari di licenza ai sensi dell'Electricity Regulation Act 1999 Italia
— Società del Gruppo Enel alle quali sono state conferite le attività di produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità, ai sensi del
— Altre imprese operanti sulla base di concessioni ai sensi del
— Compagnie grand-ducale d’électricité de Luxembourg (CEGEDEL), di produzione o distribuzione dell'energia elettrica ai sensi della convenzione dell'11 novembre 1927 concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution d’énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg, approvata dalla loi del 4 gennaio 1928.
— Le autorità locali preposte al trasporto o alla distribuzione dell'energia elettrica.
— Société électrique de l’Our (SEO).
— Syndicat de communes SIDOR.
Paesi Bassi
— Enti operanti nel settore della distribuzione di elettricità sulla base di una vergunning concessa dalle amministrazioni provinciali ai sensi della Provinciewet.
Austria
— Enti che gestiscono una rete di trasmissione o distribuzione ai sensi della Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGB
Portogallo
— NORMATIVE DI BASE
— ELECTRICIDADE DE PORTUGAL (EDP), istituita ai sensi del Decreto-Lei 182/95, del 27 luglio e redazione conforme al Decreto-Lei n. 56/97 del 14 marzo.
— EMPRESA ELÉCTRICA DOS AÇORES (EDA), che opera ai sensi del Decreto-Legislativo Regional n. 15/96/A, del 1° agosto.
— EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA (EEM), che opera ai sensi del Decreto-Lei n. 99/91 e del Decreto- Lei n. 100/91, entrambi del 2 marzo.
— PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
— Enti produttori di elettettricità ai sensi del Decreto-Lei n. 183/95, del 27 luglio, con redazione conforme al Decreto-Lei n. 56/97, del 14 marzo, modificato dal Decreto-Lei n. 198/2000, del 24 agosto.
— Produttori indipendenti di energia elettrica, ai sensi del Decreto-Lei n. 189/88, del 27 maggio, con redazione conforme aí Decretos-Lei n. 168/99, del 18 maggio, n. 313/95, del 24 novembre, n. 312/2001, del 10 dicembre e n. 339-C/2001, del 29 dicembre.
— TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA
— Enti che trasportano l'elettricità ai sensi del Decreto-Lei n. 185/95, del 27 luglio, con redazione conforme al Decreto-Lei n. 56/97, del 14 marzo.
— DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA
— Enti che distribuiscono elettricità ai sensi del Decreto-Lei n. 184/95, del 27 luglio, con redazione conforme ai Decretos-Lei n. 56/97, del 14 marzo, n. 344-B/82, del 19 settembre, n. 297/86 del 19 settembre e n. 341/90, del 30 ottobre.
Finlandia
— Enti municipali e imprese pubbliche che producono elettricità e enti responsabili della manutenzione delle reti di trasporto o distribuzione di elettricità e del trasporto di elettricità o della rete elettrica su licenza in conformità della sezione 4 o della sezione 16 della sähkömarkkinalaki/elmarknadslagen (396/1995).
Svezia
— Enti di trasporto o distribuzione di energia elettrica in virtù di una concessione rilasciata in base alla ellagen (1997:857). Regno Unito
— Una persona titolare di una licenza ai sensi dell'articolo 6 dell'Electricity Act 1989
— Una persona titolare di una licenza ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'Electricity (Northern Ireland) Order 1992
ALLEGATO III
ENTI AGGIUDICATORI
NEI SETTORI DELLA PRODUZIONE,
DEL TRASPORTO O DELLA DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE
Belgio
— Aquinter
— Società comunali e intercomunali, per tale parte delle loro attività
— Société wallonne des Eaux
— Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening
Danimarca
— Enti di distribuzione d'acqua di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del lovbekendtgørelse nr. 130 om vandforsyning ecc. del 26 febbraio 1999.
Germania
— Enti di produzione o distribuzione di acqua ai sensi degli Eigenbetriebsverordnungen o delle Eigenbetriebsgesetze dei Laender (Kommunale Eigenbetriebe).
— Enti di produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle Gesetze über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit der Länder.
— Enti di produzione d’acqua soggetti alla Gesetz über Wasser- und Bodenverbände del 12 febbraio 1991, modificata da ultimo il 15 maggio 2002.
— Enti (Regiebetriebe) di produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle Kommunalgesetze e, in particolare, delle Gemeindeverordnungen der Länder.
— Società istituite in virtù dell’Aktiengesetz del 6 settembre 1965, modificata da ultimo il 19 luglio 2002, o della GmbH-Gesetz del 20 aprile 1892, modificata da ultimo il 19 luglio 2002, o che hanno lo statuto giuridico di una Kommanditgesellschaft, e che producono o distribuiscono acqua in base a un contratto speciale con le autorità regionali o locali.
Grecia
— «Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.» («Ε.Υ.Δ.Α.Π.» o «Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.»). La struttura giuridica della compagnia è disciplinata dalle seguenti normative,
— «Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» («Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.») disciplinata dalle disposizioni della
— «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου» («ΔΕΥΑΜΒ»), che opera ai sensi della
— Οι «Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης», che producono e distribuiscono l'acqua ai sensi della
— Οι «Σύνδεσμοι Ύδρευσης», che operano ai sensi del decreto presidenziale 410/1995, in applicazione del codice dei comuni.
— Οι «Δήμοι και Κοινότητες», che operano ai sensi del
Spagna
— Mancomunidad de Canales de Taibilla.
— Otras entidades públicas integradas o dependientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales que actúan en el ámbito de la distribución de agua potable.
— Otras entidades privadas que tienen concedidos derechos especiales o exclusivos por las Corporaciones locales en el ámbito de la distribución de agua potable.
Francia
— Enti territoriali e enti pubblici locali che esercitano un'attività di produzione o di distribuzione di acqua potabile
Irlanda
— Enti di produzione o distribuzione di acqua ai sensi del Local Government [Sanitary Services] Act 1878 to 1964.
Italia
— Soggetti incaricati della gestione del servizio idrico nelle sue varie fasi, ai sensi del testo unico delle leggi sull’assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con
— Ente autonomo acquedotto pugliese istituito con
— Ente acquedotti siciliani istituito con leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980, n. 81.
— Ente sardo acquedotti e fognature istituito con
Lussemburgo
— Servizi degli enti locali per la distribuzione d’acqua.
— Consorzi di enti locali di produzione o distribuzione di acqua, istituiti con la loi del 23 febbraio 2001 concernant la création des syndicats de communes, modificata e completata dalla loi del 23 dicembre 1958 e dalla loi del 29 luglio 1981 e con la loi del 31 luglio 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre.
Paesi Bassi
— Enti di produzione o distribuzione di acqua ai sensi della Waterleidingwet Austria
— Comuni e raggruppamenti di comuni competenti per la produzione, il trasporto e la distribuzione di acqua potabile ai sensi delle Wasserversorgungsgesetze dei nove Länder federali.
Portogallo
— SISTEMI COMUNALI PLURIMI — Imprese che associano lo Stato o altri enti pubblici, con posizione maggioritaria nel capitale sociale, e imprese private ai sensi del Decreto-Lei n. 379/93, del 5 novembre. È consentita l'amministrazione diretta da parte dello Stato.
— SISTEMI COMUNALI — Comuni, associazioni di comuni, servizi municipalizzati, imprese con capitale interamente pubblico o in maggioranza pubblico o imprese private, ai sensi del Decreto-Lei n. 379/93, del 5 novembre e della legge n. 58/98, del 18 agosto.
Finlandia
— Autorità di fornitura d’acqua che rientrano nella sezione 3 della vesihuoltolaki/lagen om vattenjänster (119/2001).
Svezia
— Enti locali e aziende municipali che producono, trasportano o distribuiscono acqua potabile in virtù della lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.
Regno Unito
— Un'impresa designata quale water undertaker o sewerage undertaker ai sensi del Water Industry Act 1991
— Una water and sewerage authority istituita dall'articolo 62 del Local Government etc (Scotland) Act 1994
— The Department for Regional Development (Northern Ireland)
ALLEGATO IV
ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI
Belgio
— Société nationale des Chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Danimarca
— Danske Statsbaner
— Enti di cui alla
— Ørestadsselskabet I/S
Germania
— Deutsche Bahn AG.
— Altri enti che forniscono servizi ferroviari pubblici ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della Allgemeine Eisenbahngesetz del 27 dicembre 1993, modificata da ultimo il 21 giugno 2002.
Grecia
— Ο «Oργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.» («Ο.Σ.Ε. Α.Ε.»), in conformità della legge 2671/98
— «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» in conformità della legge 2366/95
Spagna
— Ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF)
— Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE).
— Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
— Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
— Eusko Trenbideak (Bilbao).
— Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. (FGV).
— Ferrocarriles de Mallorca.
Francia
— Société nationale des chemins de fer français e altre reti ferroviarie pubbliche, di cui alla loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 del 30 dicembre 1982, titolo II, capitolo 1
— Réseau ferré de France, ente pubblico istituito dalla loi n° 97-135 del 13 febbraio 1997
Irlanda
— Iarnród Éireann[Irish Rail]
— Railway Procurement Agency
Italia
— Ferrovie dello Stato SpA.
— Trenitalia SpA.
— Enti, società e imprese che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata ai sensi dell'art. 10 del
— Enti, società e imprese che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma dell'art. 4 della
— Enti, società e imprese o autorità locali che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma dell'art. 14 della
— Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi degli articoli 8 e 9 del
Lussemburgo
— Chemins de fer luxembourgeois (CFL)
Paesi Bassi
— Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari
Austria
— Österreichische Bundesbahnen,
— Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH sowie
— Enti competenti per la fornitura di servizi di trasporto ai sensi della Eisenbahngesetz, BGB
Portogallo
— CP — Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., ai sensi del Decreto — Lei n.109/77, del 23 marzo,
— REFER, E.P., ai sensi del Decreto-Lei n.104/97, del 29 aprile,
— RAVE, S.A, ai sensi del Decreto-Lei n. 323-H/2000, del 19 dicembre,
— Fertagus, S.A, ai sensi del Decreto-Lei n.189-B/99, del 2 giugno,
— Metro do Porto, S.A, ai sensi del Decreto-Lei n. 394-A/98, del 15 dicembre, modificato dal Decreto-Lei n.261/2001, de 26 settembre,
— Normetro, S.A, ai sensi del Decreto-Lei n. 394-A/98, del 15 dicembre, modificato dal Decreto-Lei n. 261/2001, del 26 settembre,
— Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A, ai sensi del Decreto-Lei n.15/95, dell'8 febbraio,
— Metro do Mondego, S.A, ai sensi del Decreto-Lei n.10/2002, del 24 gennaio,
— Metro Transportes do Sul, S.A, ai sensi del Decreto-Lei n. 337/99, del 24 agosto,
— Camere municipali e enti comunali che prestano servizi di trasporto ai sensi del Decreto-Lei n.159/99, del 14 settembre,
— Autorità pubbliche e imprese pubbliche che prestano servizi di trasporto ferroviario ai sensi del Decreto-Lei n.10/90, del 17 marzo,
— Imprese private che prestano servizi di trasporto ferroviario ai sensi del Decreto-Lei n. 10/90, del 17 marzo, quando sono titolari di diritti speciali o esclusivi.
Finlandia
— VR Osakeyhtiö/VR Aktiebolag
Svezia
— Enti pubblici che prestano servizi ferroviari ai sensi del förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar e della lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.
— Enti pubblici regionali e locali che assicurano le comunicazioni ferroviarie regionali e locali in virtù della lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik.
— Enti privati che effettuano servizi ferroviari in virtù di una autorizzazione accordata ai sensi del förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, se tali autorizzazioni sono conformi all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva.
Regno Unito
— Railtrack plc
— Eurotunnel plc
— Northern Ireland Transport Holding company
— Northern Ireland Railways Company Limited
ALLEGATO V
ENTI AGGIUDICATORI
NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI URBANI,
DEI SERVIZI TRAMVIARI, FILOVIARI E DI AUTOBUS
Belgio
— Société des Transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel
— Société régionale wallonne du Transport e relative società di gestione (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)/ Société régionale wallonne du Transport en haar exploitatiemaatschappijen (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)
— Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)
— Società di diritto privato che beneficiano di diritti speciali o esclusivi
Danimarca
— Danske Statsbaner
— Enti che forniscono servizi pubblici d’autobus (almindelig rutekørsel) in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi del lovbekendtgørelse nr. 738 dem 22 dicembre 1999 om buskørsel.
— Ørestadsselskabet I/S
Germania
— Enti che forniscono servizi pubblici autorizzati di trasporto su brevi distanze in virtù della Personenbeförderungsgesetz del 21 marzo 1961, modificata da ultimo il 21 agosto 2002.
Grecia
— «Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς Α.Ε.» («Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.»), che sono stati fondati e operano ai sensi del
— «Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς» («Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.»), che sono stati fondati e operano ai sensi della
— «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.» («Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.»), 2175/1993 (Α΄211) και του ν.2669/1998 (Α΄283)
— «Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.» («Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.»), che è stato fondato e opera ai sensi della
— «Αττικό Μετρό Α.Ε.»,che è stato fondato e opera ai sensi della
— «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης» («Ο.Α.Σ.Θ.»), che è stato fondato e opera ai sensi del decreto 3721/1957, del
— «Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων» («κ.τ.ε.λ.»), che opera ai sensi della
— «Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω», denominate rispettivamente «ΡΟΔΑ» e «ΔΕΑΣ ΚΩ», che operano ai sensi della
Spagna
— Entidades que prestan servicios públicos de transporte urbano con arreglo a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real
— Entidades que prestan servicios públicos de autobuses con arreglo a la disposición transitoria tercera de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Francia
— Enti aggiudicatori che forniscono servizi di trasporto pubblico, in virtù dell’articolo 7-II della loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 del 30 dicembre 1982
— Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français e altri enti che forniscono servizi di trasporto in base ad autorizzazione rilasciata dal Syndicat des transports d’Ile-de-France in virtù dell’ordonnance n° 59-151 del 7 gennaio 1959 modificata e relativi decreti applicativi concernenti l'organizzazione dei trasporti di passeggeri nella regione Ile-de-France
— Réseau ferré de France, ente pubblico istituito dalla loi n° 97-135 del 13 febbraio 1997
Irlanda
— Iarnród Éireann[Irish Rail]
— Railway Procurement Agency
— Luas[Dublin Light Rail]
— Bus Éireann[Irish Bus]
— Bus Átha Cliath[Dublin Bus]
— Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico in base alle disposizioni del Road Transport Act 1932, modificato.
Italia
— Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto pubblico per ferrovia, sistemi automatici, tramvia, filovia e autobus o che gestiscono le relative infrastrutture a livello nazionale, regionale e locale.
Essi sono, ad esempio:
— Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico in base a concessione rilasciata ai sensi della
— Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi dell'art. 1, n. 4 o n. 15, del
— Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi del
— Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi dell’art. 113 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
— Enti, società e imprese che operano in base a concessione rilasciata a norma dell'art. 242 o 256 del
— Enti, società e imprese e autorità locali che operano in base a concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 4 della
— Enti, società e imprese che operano in base a concessione rilasciata ai sensi dell'art. 14 della
Lussemburgo
— Chemins de fer du Luxembourg (CFL).
— Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg.
— Transports intercommunaux du canton d’Esch-sur-Alzette (TICE).
— Le imprese di autobus, che operano ai sensi del règlement grand-ducal del 3 febbraio 1978 concernant les conditions d’octroi des autorisations d’établissement et d’exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées.
Paesi Bassi
— Enti di trasporto pubblici ai sensi del capo II (Openbaar vervoer) della Wet Personenvervoer
Austria
— Enti competenti per la fornitura di servizi di trasporto ai sensi della Eisenbahngesetz, BGB
Portogallo
— Metropolitano de Lisboa, E.P., ai sensi del Decreto — Lei 439/78, del 30 dicembre,
— Camere municipali, servizi comunali e imprese comunali, previste dalla Lei n. 58/98, del 18 agosto, che forniscono servizi di trasporto ai sensi della Lei 159/99, del 14 settembre,
— Autorità pubbliche e imprese pubbliche che forniscono servizi di trasporto ferroviario ai sensi della Lei 10/90, del 17 marzo,
— Imprese private che forniscono servizi di trasporto ferroviario ai sensi della Lei 10/90, del 17 marzo, allorché sono titolari di diritti speciali o esclusivi,
— Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 98º del Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto n. 37272, del 31 dicembre del 1948,
— Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico ai sensi della Lei n. 688/73, del 21 dicembre,
— Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico ai sensi del Decreto — Lei n. 38144, del 31 dicembre del 1950.
Finlandia
— Enti che forniscono servizi regolari di trasporto con autocorriere nel quadro di una licenza speciale o esclusiva a titolo della laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä/lagen om tillstandspliktig persontrafik pa väg (343/1991), autorità municipali di trasporto e imprese pubbliche che forniscono servizi di trasporto pubblico di autocorriere, ferrovia o ferrovia sotterranea, o che mantengono una rete ai fini di fornire detti servizi di trasporto.
Svezia
— Enti che prestano servizi ferroviari o tramviari urbani in virtù della lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik e della lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.
— Enti pubblici o privati che prestano un servizio di filobus o di autobus in virtù della lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik e della yrkestrafiklagen (1998:490).
Regno Unito
— London Regional Transport
— London Underground Limited
— Transport for London
— Una filiale della Transport for London ai sensi della section 424 del Greater London Authority Act 1999
— Strathclyde Passenger Transport Executive
— Greater Manchester Passenger Transport Executive
— Tyne and Wear Passenger Transport Executive
— Brighton Borough Council
— South Yorkshire Passenger Transport Executive
— South Yorkshire Supertram Limited
— Blackpool Transport Services Limited
— Conwy County Borough Council
— Una persona che fornisce un servizo locale a Londra quale definito nella section 179 del Greater London Authority Act 1999 (servizio di autobus) ai sensi di un accordo sottoscritto dalla Transport for London di cui alla section 156 di detta legge o ai sensi di un accordo di filiale di trasporto quale definito dalla section 169 di detta legge
— Northern Ireland Transport Holding Company
— Una persona titolare di una licenza di servizio stradale ai sensi della section 4 del Transport Act (Northern Ireland) 1967 che lo autorizza a fornire un servizio regolare quale previsto da detta licenza
ALLEGATO VI
ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI POSTALI
BELGIO
De Post/La Poste
DANIMARCA
Post Danmark, jf. Lov nr. 569 om Post Danmark A/S af 6. juni 2002.
GERMANIA
—
GRECIA
Ελληνικά Ταχυδρομεία ΕΛ.ΤΑ fondate con decreto legge 496/70 e che operano ai sensi della legge 2668/98 (ELTA)
SPAGNA
Correos y Telégrafos, S.A.
FRANCIA
La Poste
IRLANDA
An Post plc
ITALIA
Poste Italiane SpA.
LUSSEMBURGO
Entreprise des Postes et Télécommunications Luxembourg
PAESI BASSI
—
AUSTRIA
Österreichische Post AG
PORTOGALLO
CTT — Correios de Portugal
FINLANDIA
—
SVEZIA
Posten Sverige AB
Posten Logistik AB
BLSI-I AB
DPD Nordic AB
DPD Sverige AB
Falcon Air AB
Hultbergs Inrikes Transporter AB (HIT)
Posten Express AB
Posten Logistik AB
Poståkeriet Sverige AB
SwedeGiro AB
TAB
—
REGNO UNITO
—
ALLEGATO VII
ENTI AGGIUDICATORI
NEI SETTORI DELLA RICERCA ED ESTRAZIONE DI PETROLIO O DI GAS
Belgio
—
Danimarca
— Enti ai sensi delle seguenti leggi:
— Lov om Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 11. juni 2002.
— Lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 1. maj 1979.
Germania
— Enti di cui alla Bundesberggesetz vom 13. August 1980.
Grecia
— «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.», ai sensi della legge 2593/98 riguardante la ristrutturazione della Δ.Ε.Π. Α.Ε. e delle imprese sussidiarie, statuto e altre disposizioni pertinenti.
Spagna
— BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.
— Cambria Europe, Inc.
— CNWL oil (España), S.A.
— Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.
— Conoco limited.
— Eastern España, S.A.
— Enagas, S.A.
— España Canadá resources Inc.
— Fugro — Geoteam, S.A.
— Galioil, S.A.
— Hope petróleos, S.A.
— Locs oil compay of Spain, S.A.
— dusa oil Ltd.
— Muphy Spain oil company
— Onempm España, S.A.
— Petroleum oil & gas España, S.A.
— Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.
— Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.
— Taurus petroleum, AN.
— Teredo oil limited
— Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.
— Wintersahll, AG
— YCI España, L.C.
— Otras entidades que operan en virtud de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de hidrocarburos y su normativa de desarrollo.
Francia
— Enti di prospezione ed estrazione di petrolio o di gas ai sensi del codice minerario e dei relativi testi di applicazione, in particolare il décret n° 95-427 del 19 aprile 1995
Irlanda
— Enti titolari di un'authorisation, license, permit o concession per la prospezione o estrazione di petrolio e di gas in forza dei seguenti atti:
— Continental Shelf Act 1968
— Petroleum and Other Minerals Development Act 1960
— Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development 1992
— Petroleum (Production) Act (NI) 1964.
Italia
— Enti titolari di un’autorizzazione, di un permesso, di una licenza o di una concessione per la prospezione o estrazione di petrolio e di gas o per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale in forza dei seguenti atti:
—
—
—
—
Lussemburgo
—
Paesi Bassi
— Enti ai sensi della Mijnbouwwet (per 1 januari 2003)
Austria
— Enti competenti per la prospezione o l'estrazione di petrolio o gas ai sensi della Mineralrohstoffgesetz, BGB
Portogallo
Enti ai sensi del
— Decreto-Lei n. 109/94, del 26 aprile e Portaria n. 790/94, del 5 settembre;
— Decreto-Lei n. 82/94, del 24 agosto e Despacho n. A-87/94, del 17 gennaio.
Finlandia
—
Svezia
— Enti che beneficiano di una concessione per la prospezione o l’estrazione di petrolio o di gas in virtù della minerallagen (1991:45) o che hanno ottenuto un’autorizzazione ai sensi della lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.
Regno Unito
— Una persona che opera in virtù di una licenza rilasciata ai sensi del Petroleum Act 1998 o di effetto equivalente
— Una persona titolare di una licenza ai sensi del Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964
ALLEGATO VIII
ENTI AGGIUDICATORI
NEI SETTORI DELLA PROSPEZIONE ED ESTRADIZIONE
DI CARBONE E DI ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI
Belgio
—
Danimarca
— Enti di prospezione o estrazione del carbone o altri combustibili solidi ai sensi della lovbekendtgørelse nr. 569 del 30 giugno 1997.
Germania
— Enti di prospezione o estrazione del carbone o altri combustibili solidi ai sensi della Bundesberggesetz del 13 agosto 1980.
Grecia
— «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού», impresa pubblica di prospezione o estrazione di carbone o altri combustibili solidi ai sensi del codice minerario del 1973, modificato dalla legge del 27 aprile 1976.
Spagna
— Alto Bierzo, S.A.
— Antracitas de Arlanza, S.A.
— Antracitas de Gillon, S.A.
— Antracitas de La Granja, S.A.
— Antracitas de Tineo, S.A.
— Campomanes Hermanos, S.A.
— Carbones de Arlanza, S.A.
— Carbones de Linares, S.A.
— Carbones de Pedraforca, S.A.
— Carbones del Puerto, S.A.
— Carbones el Túnel, S.L.
— Carbones San Isidro y María, S.A.
— Carbonifera del Narcea, S.A.
— Compañia Minera Jove, S.A.
— Compañía General Minera de Teruel, S.A.
— Coto minero del Narcea, S.A.
— Coto minero del Sil, S.A.
— Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.
— Endesa, S.A.
— Gonzalez y Diez, S.A.
— Hijos de Baldomero García, S.A.
— Hullas del Coto Cortés, S.A.
— Hullera Vasco-leonesa, S.A.
— Hulleras del Norte, S.A.
— Industrial y Comercial Minera, S.A.
— La Carbonífera del Ebro, S.A.
— Lignitos de Meirama, S.A.
— Malaba, S.A.
— Mina Adelina, S.A.
— Mina Escobal, S.A.
— Mina La Camocha, S.A.
— Mina La Sierra, S.A.
— Mina Los Compadres, S.A.
— Minas de Navaleo, S.A.
— Minas del Principado, S.A.
— Minas de Valdeloso, S.A.
— Minas Escucha, S.A.
— Mina Mora primera bis, S.A.
— Minas y explotaciones industriales, S.A.
— Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.
— Minera del Bajo Segre, S.A.
— Minera Martín Aznar, S.A.
— Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.
— Muñoz Sole hermanos, S.A.
— Promotora de Minas de carbón, S.A.
— Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa.
— Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.
— Unión Minera del Norte, S.A.
— Union Minera Ebro Segre, S.A.
— Viloria Hermanos, S.A.
— Virgilio Riesco, S.A.
— Otras entidades que operan en virtud de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y su normativa de desarrollo.
Francia
— Enti di prospezione ed estrazione di carbone e altri combustibili solidi ai sensi del code minier e dei relativi testi di applicazione, in particolare il décret n° 95-427 del 19 aprile 1995
Irlanda
— Bord na Mona plc. set up and operating pursuant to the Turf Development Act 1946 to 1998.
Italia
— Carbosulcis SpA.
Lussemburgo
—
Paesi Bassi
—
Austria
— Enti competenti per la prospezione o l'estrazione di carbone o di altri combustibili solidi ai sensi della Mineralrohstoffgesetz, BGB
Portogallo
— Empresa Nacional de Urânio.
Finlandia
— Enti che beneficiano di una concessione speciale per l’esplorazione o l’estrazione di combustibili solidi a titolo della laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta/lagn om rätt att överlata statlig fastighetsförmögenhet (…).
Svezia
— Enti che beneficiano di una concessione per la prospezione e l’estrazione di carbone o di altri combustibili solidi in virtù della minerallagen (1991:45) o della lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter o che hanno ottenuto un’autorizzazione ai sensi della lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.
Regno Unito
— Un operatore titolare di licenza (ai sensi del Coal Industry Act 1994)
— The Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Ireland)
— Una persona che opera in virtù di una licenza di prospezione, una concessione mineraria, una licenza mineraria o un permesso minerario quali definiti dalla section 57 del Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969
ALLEGATO IX
ENTI AGGIUDICATORI
NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI PORTUALI MARITTIMI O INTERNI O ALTRI TERMINALI
Belgio
— Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen
— Havenbedrijf van Gent
— Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen
— Port autonome de Charleroi
— Port autonome de Namur
— Port autonome de Liège
— Port autonome du Centre et de l’Ouest
— Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel
— Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen
Danimarca
— Porti, quali definiti all’articolo 1 della lov nr. 326 del 28 maggio 1999 om havne.
Germania
— Porti marittimi appartenenti, in toto o in parte, agli enti territoriali (Länder, Kreise, Gemeinden).
— Porti interni soggetti alla Hafenordnung in virtù delle Wassergesetze dei Länder.
Grecia
— «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.Π. Α.Ε.»), ai sensi della legge 2688/99
— «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Aνώνυμη Εταιρία» («Ο.Λ.Θ. Α.Ε.»), ai sensi della legge 2688/99
— «Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.Α. Α.Ε.») ai sensi della legge 2932/01
— «Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.Β. Α.Ε.») ai sensi della legge 2932/01
— «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.Ε. Α.Ε.») ai sensi della legge 2932/01
— «Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.»), ai sensi della legge 2932/01
— «Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.Η. Α.Ε.»), ai sensi della legge 2932/01
— «Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.Κ. Α.Ε.»), ai sensi della legge 2932/01
— «Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.»), ai sensi della legge 2932/01
— «Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.Λ. Α.Ε.»), ai sensi della legge 2932/01
— «Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.»), ai sensi della legge
2932/01
— «Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.»), ai sensi della legge 2932/01
— «Oργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.»), ai sensi della legge 2932/01
— Altri porti disciplinati dal Decreto presidenziale 649/ 1977. (Sorveglianza organizzazione del funzionamento e controllo amministrativo dei porti).
Spagna
— Ente público Puertos del Estado
— Autoridad Portuaria de Alicante
— Autoridad Portuaria de Almería — Motril
— Autoridad Portuaria de Avilés
— Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
— Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
— Autoridad Portuaria de Baleares
— Autoridad Portuaria de Barcelona
— Autoridad Portuaria de Bilbao
— Autoridad Portuaria de Cartagena
— Autoridad Portuaria de Castellón
— Autoridad Portuaria de Ceuta
— Autoridad Portuaria de Ferrol — San Cibrao
— Autoridad Portuaria de Gijón
— Autoridad Portuaria de Huelva
— Autoridad Portuaria de Las Palmas
— Autoridad Portuaria de Málaga
— Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra
— Autoridad Portuaria de Melilla
— Autoridad Portuaria de Pasajes
— Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
— Autoridad Portuaria de Santander
— Autoridad Portuaria de Sevilla
— Autoridad Portuaria de Tarragona
— Autoridad Portuaria de Valencia
— Autoridad Portuaria de Vigo
— Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa
— Otras entidades Portuarias de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia.
Francia
— Port autonome de Paris istituito con la loi n° 68-917 del 24 ottobre 1968 relative au port autonome de Paris
— Port autonome de Strasbourg istituito dalla convention del 20 maggio 1923 entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port, approvata dalla loi del 26 aprile 1924
— Porti autonomi disciplinati dagli articoli L. 111-1 e seguenti del code des ports maritimes
— Porti non autonomi disciplinati dagli articoli R. 121-1 e seguenti del code des ports maritimes
— Porti gestiti dalle autorità regionali o dipartimentali che operano in base a concessione rilasciata dalle autorità regionali o dipartimentali a norma dell’articolo 6 della loi n° 83-663 del 22 luglio 1983 complétant la loi n° 83-8 del 7 gennaio 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l'État
— Voies navigables de France, ente pubblico soggetto alle disposizioni dell'articolo 124 della loi n° 90-1168 del 29 dicembre 1990 modificata
Irlanda
— Porti disciplinati dagli Harbours Acts 1946 to 2000
— Porto di Rosslare Harbour gestito ai sensi degli Fishguard and Rosslare Railways and Harbours Acts 1899.
Italia
— Porti statali e altri porti gestiti dalle Capitanerie di Porto a norma del Codice della navigazione,
— Porti autonomi (enti portuali) istituiti con leggi speciali a norma dell’art. 19 del Codice della navigazione,
Lussemburgo
— Port de Mertert, istituito e disciplinato dalla loi modificata del 22 luglio1963 relative à l’aménagement et à l’exploitation d’un port fluvial sur la Moselle.
Paesi Bassi
— Enti aggiudicatori nel settore delle attrezzature per porti marittimi, porti fluviali o altri terminali
Austria
— Porti per la navigazione interna parzialmente o totalmente di proprietà dei Länder e/o dei Gemeinden.
Portogallo
— APDL — Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A, ai sensi del Decreto — Lei n. 335/98, del 3 novembre del 1998;
— APL — Administração do Porto de Lisboa, S.A, ai sensi del Decreto — Lei n. 336/98, del 3 novembre 1998;
— APS — Administração do Porto de Sines, S.A, ai sensi del Decreto — Lei n. 337/98, del 3 novembre 1998;
— APSS — Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A, ai sensi del Decreto — Lei n. 338/98, del 3 novembre 1998;
— APA — Administração do Porto de Aveiro, S.A, ai sensi del Decreto — Lei n. 339/98, del 3 novembre 1998;
— IPN — Instituto Portuário do Norte, ai sensi del Decreto — Lei n. 242/99, del 28 giugno 1999;
— ICP — Instituto Portuário do Centro, ai sensi del Decreto — Lei n. 243/99, del 28 giugno 1999;
— IPS — Instituto Portuário do Sul, ai sensi del Decreto — Lei n. 244/99, del 28 giugnol 1999;
— IDN — Instituto da Navegabilidade do Douro, ai sensi del Decreto — Lei n. 138-A/97, del 3 giugno.
Finlandia
— Porti operanti a titolo dellalaki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista annetun lain/lagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter(955/76) e porti istituiti su licenza a titolo della sezione 3 dellalaki yksityisistä yleisistä satamista/lagen om privata allmänna hamnar(1156/1994).
— Saimaan kanavan hoitokunta/Förvaltningsnämnden för Saima kanal
Svezia
— Impianti portuali e terminali ai sensi della lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn e del förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal.
Regno Unito
— Un'autorità locale che gestisce un'area geografica per quanto riguarda gli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali utilizzati dai vettori per via marittima o via navigabile interna
— Un'autorità portuale ai sensi della section 57 del Harbours Act 1964
— British Waterways Board
— Un'autorità portuale ai sensi della section 38 del Harbours Act (Northern Ireland) 1970
ALLEGATO X
ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI AEROPORTUALI
Belgio
— Belgocontrol
— Brussels International Airport Company
— Luchthaven van Deurne
— Luchthaven van Oostende
— SA Brussels South Charleroi Airport
— SA Société de Développement et de Promotion de l’Aéroport de Bierset
Danimarca
— Aeroporti che operano in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, lla lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse n. 543 del 13 giugno 2001.
Germania
— Aeroporti quali definiti all’articolo 38, paragrafo 2, punto 1, lla Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung del 19 giugno 1964, modificata da ultimo il 21 agosto 2002.
Grecia
— «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας» («ΥΠΑ»), che opera in base al decreto legge 714/70, modificata dalla legge 1340/83, e la cui organizzazione è disciplinata dal Decreto presidenziale 56/89, modificato successivamente.
— La compagnia «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών» con sede a Spata, che opera ai sensi della legge 2338/95 «Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, “ίδρυση της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.” έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις»).
— «Φορείς Διαχείρισης» ai sensi del Decreto presidenziale 158/02 «Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμετάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α 137)
Spagna
— Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).
Francia
— Aerodromi gestiti da enti pubblici in virtù degli articoli L. 251-1, L.260-1 e L. 270-1 del code de l’aviation civile
— Aerodromi gestiti nel quadro di una concessione rilasciata dallo Stato in virtù dell'articolo R.223-2 del code de l’aviation civile
— Aerodromi gestiti in virtù di un'ordinanza prefettizia di autorizzazione di occupazione temporanea
— Aerodromi istituiti da un ente pubblico e oggetto di una convenzione contemplata dall'articolo L. 221-1 del code de l’aviation civile
Irlanda
— Aeroporti di Dublin, Cork e Shannon gestiti daAer Rianta–Irish Airports.
— Aeroporti che operano in base a una public use licence rilasciata in base all'Irish Aviation Authority Act 1993 modificato dall'Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, e nei quali i servizi aerei di linea sono effettuati con aeromobili per il trasporto pubblico di passeggeri, posta e merci.
Italia
— AAAVTAG.
— Enti di gestione per leggi speciali.
— Enti che gestiscono impianti aeroportuali in base a concessione rilasciata a norma dell’art. 694 del c.n.,
— R.A.I. Registro Aeronautico Italiano.
Lussemburgo
— Aéroport du Findel.
Paesi Bassi
— Aeroporti civili gestiti a norma degli articoli 18 e seguenti del Luchtvaartwet
Austria
— Enti competenti per l'allestimento degli aeroporti ai sensi della Luftfahrtgesetz, BGB
Portogallo
— ANA — Aeroportos de Portugal, S.A., istituita ai sensi del Decreto — Lei n. 404/98, del 18 dicembre;
— NAV — Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P.., istituita ai sensi del Decreto — Lei n. 404/98, del 18 dicembre.
— ANAM — Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S.A., istituita ai sensi del Decreto — Lei n. 453/91, dell'11 dicembre;
Finlandia
— Aeroporti gestiti dal «Ilmailulaitos/Luftfartsverket» o da un’impresa municipale o pubblica a titolo dellailmailulaki/- luftfartslagen(281/1995).
Svezia
— Aeroporti pubblici che operano ai sensi della luftfartslagen (1957:297).
— Aeroporti privati che operano in base a licenza di gestione rilasciata ai sensi della suddetta legge se la licenza corrisponde ai criteri dell'articolo 2, paragrafo 3, lla direttiva.
Regno Unito
— Un'autorità locale che gestisce un'area geografica per quanto riguarda gli impianti aeroportuali o altri terminali utilizzati dai vettori aerei
— Un'operatore aeroportuale ai sensi dell'Airports Act 1986 che gestisce un aeroporto nel rispetto dell'economic regulation di cui alla Part IV di detto Act
— Highland and Islands Airports Limited
— Un'operatore aeroportuale ai sensi dell'Airports (Northern Ireland) Order 1994
ALLEGATO XI
ELENCO DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
DI CUI ALL’ARTICOLO 30, PARAGRAFO 3
A. TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI GAS O DI ENERGIA TERMICA
Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l 22 giugno 1998, concernente norme comuni per il mercato del gas naturale
B. PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITÀ
Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica
C. PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE
—
D. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI
—
E. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI URBANI, DEI SERVIZI TRAMVIARI, FILOVIARI E DI AUTOBUS
—
F. ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI POSTALI
Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio
G. RICERCA ED ESTRAZIONE DI PETROLIO O DI GAS
Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
H. PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI CARBONE O DI ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI
—
I. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI PORTUALI MARITTIMI O INTERNI O ALTRI TERMINALI
—
J. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI AEROPORTUALI
—
ALLEGATO XIII
INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI DI GARA
A. PROCEDURE APERTE
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell’ente aggiudicatore.
2. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro).
Categoria del servizio ai sensi dell’allegato XVII A o XVII B e sua descrizione (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).
Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.
4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.
5. Per le forniture e i lavori:
a) Natura e quantità dei prodotti da fornire (numero/numeri di rimando alla nomenclatura). Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, il calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l’entità delle prestazioni, e le caratteristiche generali dell’opera (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).
b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di esse.
Per gli appalti di lavori, se l’opera o l’appalto è suddiviso in più lotti, l’ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti.
c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull’obiettivo dell’opera o dell’appalto, quando quest’ultimo comporti anche l’elaborazione di progetti.
6. Per i servizi:
a) Natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti.
b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione.
c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
d) Indicare se le persone giuridiche siano tenute a indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale responsabile della prestazione del servizio.
e) Indicare se i prestatori di servizi possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
7. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.
8. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell’appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.
9. a) Indirizzo presso cui possono essere chiesti il capitolato d’oneri e i documenti complementari.
b) Eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma necessaria per ottenere tali documenti.
10. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta dell'istituzione di un sistema di acquisizione dinamico.
b) Indirizzo cui esse vanno spedite.
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
11. a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte.
b) Data, ora e luogo di tale apertura.
12. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
14. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l’appalto.
15. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l’operatore economico aggiudicatario dovrà soddisfare.
16. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta.
17. Eventualmente, condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell’appalto.
18. Criteri definiti all'articolo 54 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta.
19. Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell’avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente», cui si riferisce l’appalto.
20. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
21. Data di invio dell’avviso da parte dell’ente aggiudicatore.
22. Data di ricevimento dell’avviso da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio).
23. Altre informazioni pertinenti.
B. PROCEDURE RISTRETTE
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell’ente aggiudicatore.
2. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro). Categoria del servizio ai sensi dell’allegato XVII A o XVII B e sua descrizione (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).
Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.
4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.
5. Per le forniture e i lavori:
a) Natura e quantità dei prodotti da fornire (numero/numeri di rimando alla nomenclatura). Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l’entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell’opera (numero/numeri di rimando alla nomenclatura).
b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di esse.
Per gli appalti di lavori, se l’opera o l’appalto è suddiviso in più lotti, l’ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti.
c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull’obiettivo dell’opera o dell’appalto quando quest’ultimo comporti anche l’elaborazione di progetti.
6. Per i servizi:
a) Natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti.
b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione.
c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
d) Indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio.
e) Indicare se i prestatari possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
7. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.
8. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell’appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.
9. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l’appalto.
10. a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione.
b) Indirizzo cui esse vanno spedite.
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
11. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.
12. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
14. Informazioni riguardanti la situazione propria dell’operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.
15. Criteri definiti all'articolo 55 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta.
16. Eventualmente, condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell’appalto.
17. Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell’avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente», cui si riferisce l’appalto.
18. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
19. Data di invio dell’avviso da parte dell’ente aggiudicatore.
20. Data di ricevimento dell’avviso da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio).
21. Altre informazioni pertinenti.
C. PROCEDURE NEGOZIATE
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell’ente aggiudicatore.
2. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti e se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro).
Categoria del servizio ai sensi dell’allegato XVII A o XVII B e sua descrizione (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).
Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.
4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.
5. Per le forniture e i lavori:
a) Natura e quantità dei prodotti da fornire (numero/numeri di rimando alla nomenclatura). Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l’entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell’opera (numero/numeri di rimando alla nomenclatura).
b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di esse.
Per gli appalti di lavori, se l’opera o l’appalto è suddiviso in più lotti, l’ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti.
c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull’obiettivo dell’opera o dell’appalto, quando quest’ultimo comporti anche l’elaborazione di progetti.
6. Per i servizi:
a) Natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti.
b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione.
c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
d) Indicare se le persone giuridiche siano tenute a indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale responsabile della prestazione del servizio.
e) Indicare se i prestatari possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
7. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.
8. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell’appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.
9. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l’appalto.
10. a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione.
b) Indirizzo cui esse vanno spedite.
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
11. Eventualmente, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.
12. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
13. Informazioni riguardanti la situazione propria dell’operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.
14. Criteri definiti all'articolo 54 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta.
15. Eventualmente, nomi e indirizzi di operatori economici già selezionati dall’ente aggiudicatore.
16. Eventualmente, la data o le date di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
17. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell’appalto.
18. Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell’avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente», cui si riferisce l’appalto.
19. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
20. Data di spedizione del bando di gara da parte dell’ente aggiudicatore.
21. Data di ricevimento dell’avviso da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio).
22. Altre informazioni pertinenti.
D. AVVISO DI GARA SEMPLIFICATO NELL'AMBITO DI UN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
1. Paese dell'ente aggiudicatore.
2. Denominazione e indirizzo elettronico dell'ente aggiudicatore.
3. Riferimento della pubblicazione del bando di gara sul sistema di acquisizione dinamico.
4. Indirizzo elettronico in cui sono disponibili il capitolato d'oneri e i documenti complementari relativi al sistema dinamico di acquisizione.
5. Oggetto dell'appalto: descrizione secondo il(i) numero(i) di riferimento alla nomenclatura «CPV» e quantità o entità dell'appalto da aggiudicare.
6. Termine per la presentazione delle offerte indicative.
ALLEGATO XIV
INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE
NEGLI AVVISI SULL’ESISTENZA DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell’ente aggiudicatore.
2. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
3. Oggetto del sistema di qualificazione (descrizione dei prodotti, servizi o lavori, o loro categorie, che vanno acquistati con tale sistema — numero/numeri di rimando alla nomenclatura).
4. Requisiti che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione in base al sistema e metodi di verifica di ciascuna di tali condizioni. Se la descrizione dei requisiti e dei metodi di verifica è voluminosa e si basa su documenti cui gli operatori economici interessati hanno accesso, una sintesi dei requisiti e dei metodi principali e un riferimento a tali documenti sarà sufficiente.
5. Periodo di validità del sistema di qualificazione e formalità da espletare per il suo rinnovo.
6. Menzione del fatto che l’avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara.
7. Indirizzo presso cui è possibile ottenere ulteriori informazioni e la documentazione relativa al sistema di qualificazione (se l’indirizzo è diverso da quello di cui al punto 1).
8. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
9. Criteri, se noti, definiti all'articolo 55 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.
10 Altre eventuali informazioni.
ALLEGATO XV A
A INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI PERIODICI
I. RUBRICHE DA COMPILARE IN OGNI CASO
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell’ente aggiudicatore o del servizio presso cui si possono ottenere ulteriori informazioni.
2. a) Per gli appalti di forniture: natura e quantità o valore delle prestazioni o dei prodotti da fornire, numero/numeri di riferimento alla nomenclatura.
b) Per gli appalti di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera o dei lotti relativi all’opera, numero/numeri di riferimento alla nomenclatura.
c) Per gli appalti di servizi: importo totale previsto in ciascuna delle categorie di servizi di cui all’allegato XVII A, numero/numeri di riferimento alla nomenclatura.
3. Data di invio dell’avviso o di invio dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente».
4. Data di ricevimento dell’avviso da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio).
5. Altre eventuali informazioni.
II. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SE L’AVVISO FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DELLA GARA O CONSENTE UNA RIDUZIONE DEI TERMINI DI RICEZIONE DELLE CANDIDATURE O DELLE OFFERTE
6. Indicazione del fatto che i fornitori interessati devono far conoscere all’ente aggiudicatore il loro interesse per lo/gli appalto/i.
7. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
8. Termine ultimo per la ricezione delle domande per ottenere un invito a presentare un'offerta o a negoziare.
9. Natura e quantità dei prodotti da fornire o caratteristiche generali dell’opera o categoria del servizio ai sensi dell’allegato XVII Ae sua descrizione; indicare se si prevedono uno o più accordi quadro. Indicare tra l’altro eventuali opzioni per acquisti complementari e il calendario provvisorio per esercitale tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche il calendario provvisorio dei successivi bandi di gara.
10. Indicare se si tratta di acquisto, leasing, locazione, acquisto a riscatto o di una combinazione tra tali possibilità.
11. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell’appalto e, se possibile, data di inizio.
12. Indirizzo cui le imprese interessate devono manifestare per iscritto il proprio interesse.
Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni d’interesse.
Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.
13. Requisiti di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e tecniche che i fornitori devono soddisfare.
14 a) Data provvisoria, se nota, di inizio delle procedure di aggiudicazione dello/degli appalto/i.
b) Tipo di procedura di aggiudicazione (ristretta o negoziata).
c) Importo e modalità di versamento delle somme da pagare per ottenere la documentazione relativa alla consultazione.
15. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione del/degli, appalto/i.
16. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
17. Criteri, se noti, definiti all'articolo 55 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a manifestare il proprio interesse di cui all'articolo 46, paragrafo 3 o nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.
ALLEGATO XV B
INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE
NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE
NEL «PROFILO DI COMMITTENTE» DI UN AVVISO PERIODICO INDICATIVO,
CHE NON FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DI UNA GARA
1. Paese dell'ente aggiudicatore
2. Nome dell'ente aggiudicatore
3. Indirizzo internet del «profilo di committente» (URL)
4. Numero/numeri di rimando alla nomenclatura
ALLEGATO XVI
INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE
NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I. Informazioni per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
1. Nome e indirizzo dell’ente aggiudicatore.
2. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi e numero/numeri di riferimento alla nomenclatura; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro).
3. Indicazione succinta del tipo e della quantità di prodotti, lavori o servizi forniti.
4. a) Forma di indizione della gara (avviso relativo al sistema di qualificazione, avviso periodico, bando di gara).
b) Riferimento della pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
c) Nel caso di appalti aggiudicati senza indizione di gara, indicare la pertinente norma dell’articolo 40, paragrafo 3, o dell’articolo 32.
5. Procedura di aggiudicazione dell’appalto (procedura aperta, ristretta o negoziata).
6. Numero di offerte ricevute.
7. Data di aggiudicazione dell’appalto.
8. Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità effettuati ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 3, punto j).
9. Nome e indirizzo del/degli operatore/i economico/i.
10. Indicare, eventualmente, se l’appalto è stato o può essere subappaltato.
11. Prezzo pagato o prezzo dell’offerta più elevata e di quella più bassa di cui si è tenuto conto nell’aggiudicazione dell’appalto.
12. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
13. Informazioni facoltative:
— valore e percentuale dell’appalto che è stata o può essere subappaltata a terzi.
— criterio di aggiudicazione dell’appalto.
II. Informazioni non destinate ad essere pubblicate
14. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto è stato suddiviso tra più fornitori).
15. Valore di ciascun appalto aggiudicato.
16. Paese d’origine del prodotto o del servizio (origine comunitaria o non comunitaria e, in quest’ultimo caso, ripartizione per paese terzo).
17. Criteri di attribuzione utilizzati (offerta economicamente più vantaggiosa, prezzo più basso).
18. Indicare se l’appalto è stato aggiudicato a un offerente che presentava una variante ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1.
19. Indicare se vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse, in base all’articolo 57.
20. Data di invio dell’avviso da parte dell’ente aggiudicatore.
21. Nel caso di appalti aventi per oggetto servizi di cui all’allegato XVII B, accordo dell’ente aggiudicatore per la pubblicazione dell’avviso (articolo 43, paragrafo 4).
ALLEGATO XVIII
INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE
NEGLI AVVISI DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax degli enti aggiudicatori e del servizio cui possono venir richiesti i documenti complementari.
2. Descrizione del progetto (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura)
3. Tipo di concorso: aperto o ristretto.
4. Nel caso di concorsi aperti, termine ultimo per la presentazione dei progetti.
5. Nel caso di concorsi ristretti:
a) Numero di partecipanti auspicato, o margini di variazione accettati;
b) eventualmente, nomi dei partecipanti già selezionati;
c) criteri di selezione dei partecipanti;
d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.
6. Eventualmente, indicare se la partecipazione è riservata a una particolare professione.
7. Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti.
8. Eventualmente, nomi dei membri della giuria selezionati.
9. Indicare se la decisione della giuria sia vincolante per l’ente aggiudicatore.
10. Eventualmente, numero e valore dei premi.
11. Eventualmente, indicare gli importi pagabili a tutti i partecipanti.
12. Indicare se gli autori dei progetti premiati abbiano diritto all’attribuzione di appalti complementari.
13. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione dei ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
14. Data di invio dell’avviso
15. Data di ricevimento dell’avviso da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
16. Altre informazioni pertinenti.
ALLEGATO XIX
INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE
NEGLI AVVISI SUI RISULTATI DEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax degli enti aggiudicatori.
2. Descrizione del progetto (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura)
3. Numero totale dei partecipanti.
4. Numero dei partecipanti esteri.
5. Vincitore/i del concorso.
6. Eventualmente, premio o premi.
7. Altre informazioni.
8. Riferimento all'avviso di concorso.
9. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
10. Data di invio dell’avviso.
11. Data di ricevimento dell’avviso da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
ALLEGATO XX
CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE
1. Pubblicazione degli avvisi
a) Gli avvisi di cui agli articoli 41, 42, 43 e 63 sono trasmessi dagli enti aggiudicatori all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nella forma prescritta dalle misure di esecuzione che la Commissione adotta con la procedura di cui all’articolo 68, paragrafo 2. Anche gli avvisi periodici indicativi previsti all'articolo 41, paragrafo 1, pubblicati nel profilo di committente quale previsto al punto 2, lettera b), devono rispettare questa forma, come l'avviso che annuncia tale pubblicazione. [11]
b) Gli avvisi di cui agli articoli 41, 42, 43 e 63 sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee o dagli enti aggiudicatori qualora si tratti di avvisi di preinformazione pubblicati nel profilo di committente ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1.
Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici possono divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicandole nel loro «profilo di committente» come specificato al punto 2, lettera b).
c) L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee conferma all'ente aggiudicatore la pubblicazione di cui all'articolo 44, paragrafo 7.
2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive
a) Gli enti aggiudicatori sono incoraggiati a pubblicare integralmente su Internet il capitolato d'oneri e i documenti complementari.
b) Il «profilo di committente» può contenere gli avvisi periodici, di cui all'articolo 41, paragrafo 1, informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, sulle commesse programmate, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra utile informazione come punti di contatto, numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed elettronici (e mail).
3. Forma e modalità di trasmissione di avvisi per via elettronica
La forma e le modalità di trasmissione degli avvisi per via elettronica sono accessibili all’indirizzo Internet: «http://simap. eu.int».
ALLEGATO XXI
DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1. a) «specifiche tecniche», nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilità per i disabili) e la valutazione della conformità, la proprietà d’uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità.
b) «specifiche tecniche», nel caso di appalti pubblici di lavori, l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute in particolare nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dagli enti aggiudicatori. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale, la progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilità per i disabili) la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, nonché i processi e i metodi di produzione. Esse comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'ente aggiudicatore può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione all’opera finita e ai materiali o alle parti che la compongono;
2. «norme», le specifiche tecniche approvate da un organismo riconosciuto avente funzioni normative, la cui osservanza non è in linea di massima obbligatoria, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, che rientrano in una delle seguenti categorie:
— norma internazionale: una norma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;
— norma europea: norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;
— norma nazionale: norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico.
3. «omologazione tecnica europea», la valutazione tecnica favorevole sull’idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali di costruzione, secondo le caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e il suo uso. L’omologazione europea è rilasciata dall’organismo designato a questo scopo dallo Stato membro;
4. «specifiche tecniche comuni», le specifiche tecniche elaborate secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. «riferimento tecnico», qualunque prodotto, diverso dalle norme ufficiali, elaborato dagli organismi europei di normalizzazione secondo procedure adattate all’evoluzione delle necessità di mercato. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT 30.4.2004 L 134/99
ALLEGATO XXII
(Omissis)
ALLEGATO XXIII
DISPOSIZIONI INTERNAZIONALI
DI DIRITTO DEL LAVORO AI SENSI DELL'ARTICOLO 59, PARAGRAFO 4
— Convenzione 87 sulla libertà d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione;
— Convenzione 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;
— Convenzione 29 sul lavoro forzato;
— Convenzione 105 sull'abolizione del lavoro forzato;
— Convenzione 138 sull'età minima;
— Convenzione 111 sulla discriminazione nell'ambito del lavoro e dell'occupazione;
— Convenzione 100 sulla parità di retribuzione;
— Convenzione 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile.
ALLEGATO XXIV
REQUISITI RELATIVI AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE
ELETTRONICA DELLE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE,
DELLE DOMANDE DI QUALIFICAZIONE, O DEI PIANI/PROGETTI NEI CONCORSI
I dispositivi di ricezione elettronica delle offerte/domande di partecipazione, delle domande di qualificazione e dei piani/progetti devono almeno garantire, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, quanto segue:
a) le firme elettroniche relative alle offerte/domande di partecipazione, alle domande di qualificazione, e all'invio di piani/progetti sono conformi alle disposizioni nazionali adottate in applicazione della
b) l'ora e la data esatta della ricezione delle offerte/domande di partecipazione, delle domande di qualificazione e dei piani/progetti possono essere stabilite con precisione;
c) si può ragionevolmente garantire che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti prima della scadenza dei termini specificati;
d) in caso di violazione di questo divieto di accesso, si può ragionevolmente garantire che la violazione sia chiaramente rilevabile;
e) solo le persone autorizzate possono fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;
f) solo l'azione simultanea delle persone autorizzate deve permettere l'accesso alla totalità o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di qualificazione, della procedura di aggiudicazione dell'appalto o del concorso;
g) l'azione simultanea delle persone autorizzate deve dare accesso ai dati trasmessi solo dopo la data specificata;
h) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti devono restare accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza.
ALLEGATO XXV
TERMINI DI RECEPIMENTO E DI ATTUAZIONE
Direttiva |
Termine di recepimento |
Termine di attuazione |
93/38/CEE (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84) |
1.7.1994 |
Spagna: 1.1.1997 Grecia e Portogallo: 1.1.1998 |
98/4/CE (GU L 101 dell’1.4.1998, pag. 1) |
16.2.1999 |
Grecia e Portogallo: 16.2.2000 |
ALLEGATO XXVI [12]
Tabella di concordanza [1]
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|
|
Presente direttiva |
Direttiva 93/38/CEE |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 1, par. 1 |
Articolo 1, par. 1, 1ª frase |
|
Articolo 1, par. 2, lettera a) |
Articolo 1, par. 4, 1ª frase |
Adattato |
Articolo 1, par. 2, lettera b), 1ª frase |
Articolo 1, par. 4, lettera b), 1ª frase |
Modificato |
Articolo 1, par. 2, lettera b), 2ª frase |
Articolo 14, par. 10, 2ª frase |
Adattato |
Articolo 1, par. 2, lettera c), 1° comma |
Articolo 1, par. 4, lettera a) |
Adattato |
Articolo 1, par. 2, lettera c), 2° comma |
|
Nuovo |
Articolo 1, par. 2, lettera d), 1° comma |
Articolo 1, par. 4, lettera c), prima parte |
Adattato |
Articolo 1, par. 2, lettera d), 2° comma |
Articolo 1, par. 4, 2° comma |
Adattato |
Articolo 1, par. 2, lettera d), 3° comma |
|
Nuovo |
Articolo 1, par. 3, lettera a) |
|
Nuovo |
Articolo 1, par. 3, lettera b) |
|
Nuovo |
Articolo 1, par. 4 |
Articolo 1, par. 5 |
Adattato |
Articolo 1, par. 5 |
|
Nuovo |
Articolo 1, par. 6 |
|
Nuovo |
Articolo 1, par. 7, 1° comma |
Articolo 1, par. 6, in fine |
Modificato |
Articolo 1, par. 7, 2° comma |
|
Nuovo |
Articolo 1, par. 7, 3° comma |
Articolo 1, par. 6, 1ª frase |
Adattato |
Articolo 1, par. 8 |
|
Nuovo |
Articolo 1, par. 9, lettere a) -c) |
Articolo 1, par. 7 |
Adattato |
Articolo 1, par. 10 |
Articolo 1, par. 16 |
Adattato (23) |
Articolo 1, par. 11 |
|
Nuovo (24) |
Articolo 1, par. 12 |
|
Nuovo (25) |
Articolo 1, par. 13 |
|
Nuovo (26) |
|
Articolo 1, paragrafi 14 e 15 |
Soppresso |
Articolo 2, par. 1, lettera a) |
Articolo 1, par. 1 |
|
Articolo 2, par. 1, lettera b) |
Articolo 1, par. 2 |
|
Articolo 2, par. 2 |
Articolo 2, par. 1 |
Adattato |
Articolo 2, par. 3 |
Articolo 2, par. 3 |
Modificato |
Articolo 3, par. 1 |
Articolo 2, par. 2, lettera a) iii) |
Adattato |
Articolo 3, par. 2 |
Articolo 2, par. 5, lettera b) |
Adattato |
Articolo 3, par. 3 |
Articolo 2, par. 2, lettera a) ii) |
Adattato |
Articolo 3, par. 4 |
Articolo 2, par. 5, lettera a) |
Adattato |
Articolo 4, par. 1 |
Articolo 2, par. 2, lettera a) i) |
Adattato |
Articolo 4, par. 2 |
Articolo 6, par. 2 |
Adattato |
Articolo 4, par. 3 |
Articolo 2, par. 5, lettera a) |
Adattato |
Articolo 5, par. 1 |
Articolo 2, par. 2, lettera c) |
Modificato |
Articolo 5, par. 2 |
Articolo 2, par. 4 |
Modificato |
Articolo 6 |
|
Nuovo |
Articolo 7 |
Articolo 2, par. 2, lettera b) |
|
|
Articolo 2, par. 2, lettera d) |
Soppresso |
Articolo 8 Articolo 2, par. 6 |
|
Modificato |
Articolo 9 |
|
Nuovo |
Articolo 10 |
Articolo 4, par. 2 |
Modificato |
Articolo 11, par. 1, 1° comma |
Articolo 33, par. 2 |
|
Articolo 11, par. 1, 2° comma |
Articolo 33, par. 3 |
Modificato |
Articolo 11, par. 2 |
Articolo 33, par. 1 |
Modificato |
Articolo 12 |
Articolo 42a |
|
Articolo 13, par. 1 |
Articolo 4, par. 3 |
|
Articolo 13, par. 2 |
Articolo 4, par. 4 |
Modificato |
Articolo 14 |
Articolo 5 |
|
Articolo 15 |
|
Nuovo |
Articolo 16 |
Articolo 14, par. 1 |
Modificato |
Articolo 17, par. 1 |
Articolo 14, par. 2 e par. 6 |
Modificato |
Articolo 17, par. 2 |
Articolo 14, par. 13 |
Adattato |
Articolo 17, par. 3 |
Articolo 14, par. 9 |
Modificato |
Articolo 17, par. 4 |
Articolo 14, par. 11 |
Adattato |
Articolo 17, par. 5 |
Articolo 14, par. 12 |
Adattato |
Articolo 17, par. 6, lettera a), 1° comma |
Articolo 14, par. 10, 3ª frase |
Modificato |
Articolo 17, par. 6, lettera a), 2° comma |
Articolo 14, par. 10, 2° comma, 2ª frase |
Adattato |
Articolo 17, par. 6, lettera a), 3° comma |
Articolo 14, par. 10, 2° comma, 3ª frase |
Modificato |
Articolo 17, par. 6, lettera b), 1° comma |
Articolo 14, par. 10, 2° comma, 1ª frase |
Modificato |
Articolo 17, par. 6, lettera b), 2° comma |
Articolo 14, par. 10, 2° comma, 2ª frase |
Adattato |
Articolo 17, par. 6, lettera b), 3° comma |
|
Nuovo |
Articolo 17, par. 7 |
Articolo 14, par. 7 |
Modificato |
Articolo 17, par. 8 |
Articolo 14, par. 8 |
|
Articolo 17, par. 9 |
Articolo 14, par. 4 |
Modificato |
Articolo 17, par. 10 |
Articolo 14, par. 3 |
Modificato |
Articolo 17, par. 11 |
Articolo 14, par. 5 |
|
Articolo 18 |
|
Nuovo |
Articolo 19 |
Articolo 7 |
|
Articolo 20 |
Articolo 6, par. 1 e par. 3 |
Adattato |
Articolo 21 |
Articolo 10 |
|
Articolo 22, lettera a) |
Articolo 12, 1 |
Modificato |
Articolo 22, lettera b) |
Articolo 12, 2 |
|
Articolo 22, lettera c) |
Articolo 12, 3 |
|
Articolo 23, par. 1 |
Articolo 1, par. 3 |
|
Articolo 23, par. 2 |
Articolo 13, par. 1, 1° comma, lettere a) e b) |
Modificato |
Articolo 23, par. 3, 1° comma, lettera a) |
Articolo 13, par. 1, 1° comma in fine |
Modificato |
Articolo 23, 1° comma, lettere b) e c) |
|
Nuovo |
Articolo 23, par. 3, 2° comma |
|
Nuovo |
Articolo 23, par. 3, 3° comma |
Articolo 13, par. 1, 2° comma |
Modificato |
Articolo 23, par. 4, lettera a) |
Articolo 13, par. 1, 1° comma, lettera b) |
Modificato |
Articolo 23, par. 4, lettera b) |
|
Nuovo |
Articolo 23, par. 4 in fine |
|
Nuovo |
Articolo 23, par. 5 |
Articolo 13, par. 2 |
Modificato |
Articolo 24, lettera a) |
Articolo 1, par. 4, c) i) |
|
Articolo 24, lettera b) |
Articolo 1, par. 4, c) iii) |
|
Articolo 24, lettera c) |
Articolo 1, par. 4, c) iv) |
Modificato |
Articolo 24, lettera d) |
Articolo 1, par. 4, c) v) |
|
Articolo 24, lettera e) |
Articolo 1, par. 4, c) vi) |
|
|
Articolo 1, par. 4, c) ii) e Allegato XVI A, nota 2 |
Soppresso |
Articolo 25 |
Articolo 11 |
Modificato |
Articolo 26, lettera a) |
Articolo 9, par. 1, a |
Adattato |
Articolo 26, lettera b) |
Articolo 9, par. 1, b |
Adattato |
|
Articolo 9, par. 2 |
Soppresso |
|
Articolo 3, par. 1 |
Soppresso |
Articolo 27 |
Articolo 3, par. 2 |
Modificato |
|
Articolo 3, paragrafi 3-5 |
Soppresso |
Articolo 28 |
|
Nuovo |
Articolo 29 |
|
Nuovo |
Articolo 30 |
|
Nuovo |
|
Articolo 8 |
Soppresso |
Articolo 31 |
Articolo 15 |
Adattato |
Articolo 32 |
Articolo 16 |
|
Articolo 33 |
Articolo 17 |
|
Articolo 34 |
Articolo 18 e Articolo 34, par. 4 |
Modificato |
Articolo 35 |
Articolo 19 |
Adattato |
Articolo 36, par. 1 |
Articolo 34, par. 3 |
Modificato |
Articolo 36, par. 2 |
|
Nuovo |
Articolo 37 |
Articolo 27 |
Modificato |
Articolo 38 |
|
Nuovo |
Articolo 39, par. 1 |
Articolo 29, par. 1 |
Modificato |
Articolo 39, par. 2 |
Articolo 29, par. 2 |
|
Articolo 40, par. 1 |
Articolo 4, par. 1 |
|
Articolo 40, par. 2 e par. 3 |
Articolo 20, par. 1 e par. 2 |
|
Articolo 41, par. 1, 1° comma |
Articolo 22, par. 1 |
Modificato |
Articolo 41, par. 1, dal 2° al 6° comma |
|
Nuovo |
Articolo 41, par. 2 |
Articolo 22, par. 4 |
|
Articolo 41, par. 3 |
Articolo 30, par. 9 |
Adattato |
Articolo 42, par. 1 |
Articolo 21, par. 1 |
|
Articolo 42, par. 2 |
|
Nuovo |
Articolo 42, par. 2, lettere a) e b) |
Articolo 21, par. 2, a e b |
Adattato |
Articolo 42, par. 2, lettera c), 1ª frase |
Articolo 22, par. 3, 1ª frase |
|
Articolo 42, par. 2, lettera c), 2ª frase |
Articolo 22, par. 3, 2ª frase |
|
Articolo 43, par. 1 |
Articolo 24, par. 1 |
Modificato |
Articolo 43, par. 2 |
Articolo 24, par. 2 |
Adattato |
Articolo 43, par. 3 |
Articolo 24, par. 3, dalla 1ª alla 3ª frase |
Adattato |
Articolo 43, par. 4 |
Articolo 24, par. 3, 4ª frase |
Adattato |
Articolo 43, par. 5 |
Articolo 24, par. 4 |
Adattato |
Articolo 44, par. 1 |
|
Nuovo |
Articolo 44, par. 2 |
|
Nuovo |
Articolo 44, par. 3, 1° comma |
|
Nuovo |
Articolo 44, par. 3, 2° comma, 1ª frase |
Articolo 25, par. 3, 1ª frase |
Modificato |
Articolo 44, par. 3, 2° comma, 2ª frase |
Articolo 25, par. 3, 2ª frase |
Adattato |
Articolo 44, par. 4, 1° comma |
Articolo 25, par. 2 |
Modificato |
Articolo 44, par. 4, 2° comma |
Articolo 25, par. 4 |
|
Articolo 44, par. 5 |
Articolo 25, par. 5 |
Modificato |
Articolo 44, par. 6 |
Articolo 25, par. 1 |
|
Articolo 44, par. 7 |
|
Nuovo |
Articolo 44, par. 8 |
|
Nuovo |
|
Articolo 25, par. 3, 3ª frase |
Soppresso |
Articolo 45, par. 1 |
|
Nuovo |
Articolo 45, par. 2 |
Articolo 26, par. 1, 1° comma, 1ª frase |
|
Articolo 45, par. 3 |
Articolo 26, par. 2 |
Adattato |
Articolo 45, par. 4 |
Articolo 26, par. 1, 2ª e 3ª frase |
Adattato |
Articolo 45, paragrafi 5-8 |
|
Nuovo |
Articolo 45, par. 9 |
Articolo 28, par. 3 |
Modificato |
Articolo 45, par. 10 |
|
Nuovo |
Articolo 46, par. 1 |
Articolo 28, par. 1 |
Modificato |
Articolo 46, par. 2 |
Articolo 28, par. 2 |
Modificato |
Articolo 47, par. 1, 1ª frase |
Articolo 28, par. 4, 1ª frase |
|
Articolo 47, par. 1, 2ª frase, 1° trattino |
|
Nuovo |
Articolo 47, par. 1, 2ª frase, 2° trattino |
Articolo 28, par. 4, 2ª frase |
Modificato |
Articolo 47, par. 2 |
|
Nuovo |
Articolo 47, par. 3 |
Articolo 28, par. 2 |
Modificato |
Articolo 47, par. 4, lettere a) -d) |
Articolo 28, par. 4, lettere a) -d) e f) |
Adattato |
|
Articolo 28, par. 4, lettera f) |
Soppresso |
Articolo 47, par. 4, lettera e) |
Articolo 28, par. 4, lettera e) |
Modificato |
Articolo 47, par. 4, lettera f) |
|
Nuovo |
Articolo 47, par. 5, lettere a) -h) |
Articolo 21, par. 2, lettera c) |
Adattato |
Articolo 47, par. 3, i |
|
Nuovo |
Articolo 48, par. 1 |
Articolo 28, par. 6, 1ª e 2ª frase e 1° trattino |
Modificato |
Articolo 48, par. 2 |
|
Nuovo |
Articolo 48, par. 3 |
Articolo 28, par. 6, 2° e 4° trattino |
Modificato |
Articolo 48, par. 4 |
|
Nuovo |
Articolo 48, par. 5 |
|
Nuovo |
Articolo 48, par. 6 |
Articolo 28, par. 5 |
Modificato |
Articolo 49, par. 1 |
Articolo 41, par. 3 |
Modificato |
Articolo 49, par. 2, 1° comma |
Articolo 41, par. 4, 1° comma |
Modificato |
Articolo 49, par. 2, 2° comma |
Articolo 41, par. 2, 2° comma |
Adattato |
Articolo 49, par. 3 |
Articolo 30, par. 4 |
|
Articolo 49, par. 4 |
Articolo 30, par. 6 |
Modificato |
Articolo 49, par. 5 |
Articolo 30, par. 8 |
Modificato |
Articolo 50, par. 1 |
Articolo 41, par. 1 |
Modificato |
Articolo 50, par. 2 |
Articolo 41, par. 2 |
|
Articolo 51 |
|
Nuovo |
Articolo 52, par. 1 |
Articolo 30, par. 5 |
Modificato |
Articolo 52, par. 2 |
Articolo 32 |
Modificato |
Articolo 52, par. 3 |
|
Nuovo |
Articolo 53, par. 1 |
Articolo 30, par. 1 |
|
Articolo 53, par. 2 |
Articolo 30, par. 2 |
Modificato |
Articolo 53, par. 3 |
|
Nuovo |
Articolo 53, par. 4 |
|
Nuovo |
Articolo 53, par. 5 |
|
Nuovo |
Articolo 53, par. 6 |
Articolo 30, par. 3 |
|
Articolo 53, par. 7 |
Articolo 30, par. 7 |
|
Articolo 53, par. 8 |
|
Nuovo |
Articolo 53, par. 9 |
Articolo 21, par. 3 |
|
|
Articolo 21, par. 5 |
Soppresso |
Articolo 54, par. 1 |
|
Nuovo |
Articolo 54, par. 2 |
Articolo 31, par. 1 |
|
Articolo 54, par. 3 |
Articolo 31, par. 3 |
Adattato |
Articolo 54, par. 4, 1° comma |
Articolo 31, par. 2 |
Adattato |
Articolo 54, par. 4, 2° comma |
|
Nuovo |
Articolo 54, par. 5 |
|
Nuovo |
Articolo 54, par. 6 |
|
|
Articolo 55, par. 1 |
Articolo 34, par. 1 |
|
Articolo 55, par. 2 |
Articolo 34, par. 2 |
Modificato |
|
Articolo 35, par. 1 e par. 2 |
Soppresso |
Articolo 56 |
|
Nuovo |
Articolo 57), par. 1 e par. 2 |
Articolo 34, par. 5, 1° e 2° comma |
Modificato |
Articolo 57, par. 3 |
Articolo 34, par. 5, 3° comma |
Modificato |
Articolo 58), par. 1 e par. 2 |
Articolo 36, par. 1 e par. 2 |
|
Articolo 58, par. 3 |
Articolo 36, par. 3 e par. 4 |
Adattato |
Articolo 58, par. 4 e par. 5 |
Articolo 36, par. 5 e par. 6 |
|
Articolo 59, par. 1, par. 2, par. 3, par. 5 e par. 6 |
Articolo 37 |
Adattato |
Articolo 59, par. 4 |
|
Nuovo |
Articolo 60, par. 1 |
Articolo 23, par. 3 |
|
Articolo 60, par. 2 |
Articolo 23, par. 4 |
|
Articolo 61, par. 1 e par. 2 |
Articolo 23, par. 1 e par. 2 |
Modificato |
Articolo 62, par. 1 |
Articolo 6, par. 1, Articolo 12 |
Modificato |
Articolo 62, par. 2 |
|
Nuovo |
Articolo 63, par. 1, 1° comma |
Articolo 21, par. 4 |
Modificato |
Articolo 63, par. 1, 2° comma |
Articolo 24, par. 1 e par. 2, 2ª frase |
Adattato |
Articolo 63, par. 2 |
Articolo 25 |
Modificato |
Articolo 64 |
|
Nuovo |
Articolo 65, par. 1 |
Articolo 4, par. 1 |
Adattato |
Articolo 65, par. 2 |
Articolo 23, par. 5 |
|
Articolo 65, par. 3 |
Articolo 23, par. 6, 1° comma |
|
Articolo 66 |
Articolo 23, par. 6, 2° comma |
Modificato |
Articolo 67 |
Articolo 42 |
Modificato |
|
Articolo 39 |
Soppresso |
Articolo 68, par. 1 |
Articolo 40, par. 5 |
Modificato |
Articolo 68, par. 2 |
|
Nuovo |
Articolo 68, par. 3 |
|
Nuovo |
Articolo 69, par. 1, 1 comma |
Articolo 14, par. 15, 1ª frase |
Modificato |
Articolo 69, par. 1, 2 comma |
Articolo 14, par. 15, 2ª frase |
Modificato |
Articolo 69, par. 2, 1° comma |
|
Nuovo |
Articolo 69, par. 2, 2° comma |
Articolo 14, par. 14, 1ª e 2ª frase |
Modificato |
Articolo 69, par. 3 |
Articolo 14, par. 14, 3ª frase e par. 15, 3ª frase |
Adattato |
Articolo 70, par. 1, lettera a) |
Articolo 40, par. 1 |
Modificato |
Articolo 70, par. 1, lettera b) |
Articolo 40, par. 2 |
Adattato |
Articolo 70, par. 1, lettera c) |
Articolo 40, par. 3 |
Modificato |
Articolo 70, par. 1, lettera d) |
Articolo 40, par. 3 |
Modificato |
Articolo 70, par. 1, lettera e |
|
Nuovo |
Articolo 70, par. 1, lettere f), g) e h) |
|
Nuovo |
Articolo 70, par. 1, lettera i) |
Articoli 40, par. 2 e 42, par. 2 |
Adattato |
Articolo 70, par. 1, lettera j) |
Articolo 14, par. 16 |
Adattato |
|
Articolo 40, par. 4 |
Soppresso |
|
Articolo 43 e Articolo 44 |
Soppresso |
Articolo 71 |
|
Nuovo |
Articolo 72 |
|
Nuovo |
Allegato I |
Allegato III |
Adattato |
Allegato II |
Allegato II |
Adattato |
Allegato III |
Allegato I |
Adattato |
Allegato IV |
Allegato VI |
Adattato |
Allegato V |
Allegato VII |
Adattato |
Allegato VI |
|
Nuovo |
Allegato VII |
Allegato IV |
Adattato |
Allegato VIII |
Allegato V |
Adattato |
Allegato IX |
Allegato IX |
Adattato |
Allegato X |
Allegato VIII |
Adattato |
Allegato XI |
|
Nuovo |
Allegato XII |
Allegato XI |
Adattato |
Allegato XIII, A-C |
Allegato XII |
Modificato |
Allegato XIII, D |
|
Nuovo |
Allegato XIV |
Allegato XIII |
Modificato |
Allegato XV, A |
Allegato XIV |
Modificato |
Allegato XV, B |
|
Nuovo |
Allegato XVI |
Allegato XV |
Modificato |
Allegato XVII A |
Allegato XVI A |
Modificato |
Allegato XVII B |
Allegato XVI B |
Adattato |
Allegati XVIII e XIX |
Allegati XVII e XVIII |
Modificato |
Allegato XX, punto 1. a) |
|
Nuovo |
Allegato XX, punto 1. b) |
Articolo 25, par. 2 |
Modificato |
Allegato XX, punto 1. c) |
|
Nuovo |
Allegato XX, punti 2 e 3 |
|
Nuovo |
Allegato XXI, punto 1 |
Articolo 1, par. 8 |
Modificato |
Allegato XXI, punto 2, 1ª frase |
Articolo 1, par. 9 |
Adattato |
Allegato XXI, punto 2, 1° trattino |
|
Nuovo |
Allegato XXI, punto 2, 2° trattino |
Articolo 1, par. 10 |
Modificato |
Allegato XXI, punto 2, 3 trattino |
|
Nuovo |
Allegato XXI, punto 3 |
Articolo 1, par. 12 |
Modificato |
Allegato XXI, punto 4 |
Articolo 1, par. 11 |
|
|
Articolo 1, par. 13 |
Soppresso |
Allegato XXII |
|
Nuovo |
Allegato XXIII |
|
Nuovo |
Allegato XXIV |
|
Nuovo |
Allegato XXV |
|
Nuovo |
Allegato XXVI |
|
Nuovo |
|
|
|
[1] L'indicazione «adattato» segnala una nuova formulazione del testo senza che venga mutata la portata del testo della direttiva abrogata. I mutamenti della portata di quanto disposto dalla direttiva abrogata sono invece segnalati dall'indicazione «modificato».
[1] Abrogata dall'art. 107 della
[2] Articolo già modificato dall’art. 1 del
[3] Lettera così modificata, da ultimo, dall'art. 1 del
[4] Lettera così modificata, da ultimo, dall'art. 1 del
[5] Articolo inserito dall'art. 70 della
[6] Articolo già modificato dall’art. 1 del
[7] Paragrafo così modificato, da ultimo, dall'art. 1 del
[8] Paragrafo così modificato, da ultimo, dall'art. 1 del
[9] Allegato così sostituito dall'art. 2 del
[10] Allegato così sostituito dall'art. 2 del
[11] Lettera così modificata dall’art. 1 della
[12] Allegato così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 3 dicembre 2004, n. L 358.