§ 4.5.39 - L.R. 5 gennaio 2011, n. 1.
Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 urbanistica
Data:05/01/2011
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19)
Art. 2.  (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16)
Art. 3.  (Termini)
Art. 4.  (Abrogazioni)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 4.5.39 - L.R. 5 gennaio 2011, n. 1.

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio)”.

(B.U. 10 gennaio 2011, n. 2)

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19)

1. La legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), è così modificata:

a) all’articolo 1, comma 1, lettera a), le parole “e al miglioramento della qualità architettonica ed edilizia” sono sostituite dalle seguenti “e al miglioramento della qualità urbana ed edilizia utilizzando criteri di sostenibilità nella progettazione con particolare riferimento alle tecnologie passive ed ecosostenibili”;

b) all’articolo 1, comma 1, lettera b), le parole “di fonti di energia rinnovabile ed” sono sostituite dalle seguenti “di energia proveniente da fonti rinnovabili,”;

c) all’articolo 1, comma 1, la lettera d) è abrogata;

d) all’articolo 2, comma 1, lettera b) le parole “nonché gli edifici rurali anche se destinati solo parzialmente ad uso abitativo;” sono sostituite dalle seguenti “nonché gli edifici rurali, ubicati fuori dalle zone classificate agricole, anche se destinati parzialmente ad uso abitativo;”;

e) all’articolo 2, comma 1, la lettera c) è così sostituita “c) la prevalenza dell’uso residenziale è determinata nella misura minima del cinquantacinque per cento del volume esistente dell’intero edificio; la prevalenza dell’uso residenziale fuori dall’ambito delle zone agricole e produttive è determinata nella misura minima del settanta per cento dell’utilizzo dell’intero edificio”;

f) all’articolo 2, comma 1, la lettera e) è così sostituita: “e) per volumetria esistente si intende la volumetria lorda già edificata o in corso di edificazione, o ultimata ma non ancora dotata di certificato di agibilità, o edificabile ai sensi della normativa vigente;”;

g) all’articolo 2, comma 1, la lettera f) è così sostituita: “f) la volumetria lorda da assentire non comprende i volumi tecnici, i collegamenti verticali (vani scale, vani ascensori) ed altri spazi comuni, necessari a garantire il risparmio energetico e le innovazioni tecnologiche in edilizia;”;

h) all’articolo 2, comma 1, lettera g) dopo la parola “primaria” sono aggiunte le seguenti “comprese le fognature di tipo statico regolarmente assentite e per le quali vi è la previsione da parte del comune nel piano triennale delle opere pubbliche.”;

i) [all’articolo 2, comma 1, la lettera h) è abrogata] [1];

l) dopo l’articolo 2 è aggiunto il seguente “Art. 2 bis. Disciplina per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico

1. Per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli interventi di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di Conferenza dei servizi, di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, nonché le norme del “Regolamento recante procedimento semplificativo di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni” approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139.

2. Nel territorio dei comuni disciplinati dai piani territoriali paesistici vigenti, i termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del nuovo piano territoriale paesistico regionale, laddove comporti modifiche, salvo che per gli interventi ammissibili in base al piano paesistico vigente.”;

m) all’alinea del comma 1 dell’articolo 3 dopo il numero “5” è aggiunto il seguente “6-bis”;

n) all’articolo 3, comma 1, lettera a), la parola “abitativo” è sostituita dalle seguenti “abilitativo per i quali non sia stata rilasciata concessione in sanatoria;”;

o) all’articolo 3, comma 1, lettera b) dopo le parole “ strumenti urbanistici comunali” sono aggiunte le seguenti: “, ad eccezione degli edifici realizzati o ristrutturati negli ultimi cinquanta anni qualora non rientrino in altri casi di esclusione ai sensi del presente articolo; ”;

p) all’articolo 3, comma 1, lettera c), le parole “ivi compreso il” sono sostituite con le seguenti “ ai sensi del”;

q) all’articolo 3, comma 1, la lettera d) è così sostituita “d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, e nelle aree sottoposte a vincoli imposti a difesa delle coste marine, lacuali, fluviali secondo le disposizioni dell’articolo 142 del medesimo decreto legislativo, a tutela ed interesse della difesa militare e della sicurezza interna;”;

r) all’articolo 3, comma 1, lettera e) dopo le parole “per dette aree” sono aggiunte le seguenti: “sono fatti salvi per le zone B quelli previsti all’articolo 4;”;

s) all’articolo 3, comma 1, lettera f), le parole “pericolosità idraulica elevata o molto elevata,” sono sostituite dalle seguenti “pericolosità o rischio idraulico elevato o molto elevato,”;

t) all’articolo 3, il comma 2 è così modificato “2. Oltre che nei casi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 7 non si applicano nelle Aree di sviluppo industriale (ASI), nei Piani di insediamenti produttivi (PIP) e nelle zone agricole che non siano urbanizzate.”;

v) all’articolo 4, il comma 1 è così sostituito: “1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito, per uso abitativo, l’ampliamento fino al venti per cento della volumetria esistente per i seguenti edifici:

a) edifici residenziali uni-bifamiliari;

b) edifici di volumetria non superiore ai millecinquecento metri cubi;

c) edifici residenziali composti da non più di tre piani fuori terra, oltre all’eventuale piano sottotetto.”;

z) all’articolo 4, comma 2, la lettera a) è così sostituita: “a) su edifici residenziali come definiti all’articolo 2, comma 1, la cui restante parte abbia utilizzo compatibile con quello abitativo;”;

aa) all’articolo 4, comma 2, lettera c), alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole “di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968”;

bb) all’articolo 4, comma 2, la lettera f) è così sostituita “f) su edifici esistenti ubicati nelle aree sottoposte alla disposizioni di cui all’articolo 338, comma 7, del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e successive modifiche, nei limiti di tale disciplina;”

cc) all’articolo 4 comma 2 è aggiunta la seguente lettera “g) su edifici regolarmente autorizzati ma non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge;”;

dd) all’articolo 4, il comma 3 è così sostituito “3. Per gli edifici a prevalente destinazione residenziale, nel rispetto delle prescrizioni obbligatorie di cui al comma 4, è consentita, in alternativa all’ampliamento della volumetria esistente, la modifica di destinazione d’uso da volumetria esistente non residenziale a volumetria residenziale per una quantità massima del venti per cento.”;

ee) all’articolo 4, comma 4, lettera a), le parole “anche con” sono sostituite dalle seguenti “con criteri di sostenibilità e”;

ff) all’articolo 4, comma 4, la lettera c) è abrogata;

gg) all’articolo 4, comma 5, la parola “residenziali” è soppressa;

hh) all’articolo 4, il comma 7 è così sostituito “7. E’ consentito su edifici non residenziali regolarmente assentiti, destinati ad attività produttive, commerciali, turistico-ricettive e di servizi, fermi restando i casi di esclusione dell’articolo 3 della presente legge, la realizzazione di opere interne finalizzate all’utilizzo di volumi esistenti nell’ambito dell’attività autorizzata, per la riqualificazione e l’adeguamento delle strutture esistenti, anche attraverso il cambio di destinazione d’uso, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. I medesimi interventi possono attuarsi all’interno di unità immobiliari aventi una superficie non superiore a cinquecento metri quadrati, non devono in alcun modo incidere sulla sagoma e sui prospetti dell’edificio, né costituire unità immobiliari successivamente frazionabili.”;

ii) all’articolo 5, comma 1, le parole “all’interno della stessa unità immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato” sono sostituite dalle seguenti “da realizzarsi all’interno dell’area nella quale l’edificio esistente è ubicato, di proprietà del soggetto richiedente.”

ll) all’articolo 5, comma 2, lettera a) la parola “su” è sostituita dalle seguenti “nel caso di”;

mm) all’articolo 5, comma 2, lettera c) la parola “su” è sostituita dalle seguenti “nel caso di”;

nn) all’articolo 5, comma 2, lettera d), le parole “pericolosità idraulica” sono sostituite dalle seguenti “pericolosità o rischio idraulico” ;

oo) all’articolo 5, comma 3, dopo le parole “superficie utile” è soppressa la seguente “lorda”;

pp) all’articolo 5, il comma 4 è abrogato;

qq) all’articolo 5 è aggiunto il seguente comma “8. Negli interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, a parità di volume, di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere mantenute le distanze già esistenti da edifici fronteggianti, qualora inferiori a quelle prescritte per le nuove edificazioni dalla normativa vigente.”;

rr) l’articolo 6 è sostituito dal seguente

“Art. 6

Interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio privato

1. Ad istanza del proprietario dell’immobile, previo accordo con l’amministrazione comunale, è incentivata la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana destinati ad edilizia residenziale caratterizzata da elevati livelli di sostenibilità ambientale ed energetica.

2. L’assessorato competente annualmente provvede all’emanazione di specifico bando rivolto ai comuni con criteri di individuazione dei beneficiari, l’entità dei contributi, le modalità di convenzionamento con i comuni stessi ed i criteri per la verifica della qualità degli interventi.

3. La individuazione dei criteri è disciplinata dalla vigente normativa statale e regionale in materia urbanistica.”;

ss) dopo l’articolo 6 è aggiunto il seguente articolo

“Art. 6 bis. Interventi edilizi in zona agricola

1. Nelle zone agricole sono consentiti i mutamenti di destinazione d’uso di immobili o di loro parti, regolarmente assentiti, per uso residenziale del nucleo familiare del proprietario del fondo agricolo o per attività connesse allo sviluppo integrato dell’azienda agricola.

2. Per gli immobili di cui al comma 1 è possibile applicare le disposizioni dell’articolo 4 o dell’articolo 5 della presente legge, con l’obbligo di destinare non meno del venti per cento della volumetria esistente ad uso agricolo.

3. Le opere di urbanizzazione primaria, nelle zone agricole e nelle zone classificate “E” interessate dagli interventi previsti dal presente articolo, sono realizzate a spese dei soggetti richiedenti i singoli interventi secondo le disposizioni della vigente normativa in materia edilizia.

4. L’applicazione del presente articolo si attua anche mediante il cumulo delle volumetrie di più edifici ricadenti nell’ambito fondiario unitario, formato da particelle contigue, di proprietà del medesimo richiedente già alla data dell’entrata in vigore della presente legge. Le aree oggetto di demolizione, rimaste libere, devono essere oggetto di apposito ripristino ambientale da realizzarsi prima della costruzione del nuovo immobile.

5. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti, al fine di adeguare, incentivare e valorizzare l’attività delle aziende agricole, è consentita la realizzazione di nuove costruzioni ad uso produttivo nella misura massima di 0,03 mc/mq di superficie aziendale.”

tt) all’articolo 7, comma 2, le parole “possono essere individuati dalle amministrazioni comunali ” sono sostituite dalle seguenti “le amministrazioni comunali devono concludere il procedimento” e le parole “con atto consiliare da adottare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti “con provvedimento da adottare, nel rispetto dei termini previsti dalla legge n. 241/90” e dopo le parole “strumenti urbanistici vigenti” aggiungere le parole “relativo agli”;

uu) all’articolo 7, il comma 3 è così sostituito “3. Al fine di favorire la sostituzione e l’adeguamento integrale edilizio ai criteri costruttivi di sostenibilità nelle aree urbane da riqualificare di cui al comma 2, anche in variante e in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, è consentito l’aumento entro il limite del cinquanta per cento della volumetria esistente per interventi sugli edifici residenziali pubblici secondo le tipologie indicate dall’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.380, vincolando la regione all’inserimento, nella programmazione di fondi per l’edilizia economica e popolare, indicando allo scopo opportuni stanziamenti nella legge di bilancio, previa individuazione del fabbisogno abitativo delle categorie e delle fasce di reddito dei nuclei familiari in emergenza.”;

vv) all’articolo 7, comma 4, sono soppresse le parole “gli ambiti di cui al comma 2 contenenti solo”;

zz) all’articolo 7, il comma 5 è così sostituito“5. Per immobili dismessi, in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai parametri edilizi, con particolare riferimento alle altezze fissate dagli stessi strumenti purchè nel rispetto degli standard urbanistici di cui al decreto ministeriale n.1444/1968 e nel rispetto delle procedure vigenti, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia a parità di volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d’uso, che prevedono la realizzazione di una quota non inferiore al trenta per cento per le destinazioni di edilizia sociale di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 22 aprile 2008 (definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dell’obbligo di notifica degli aiuti di stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea). La volumetria derivante dalla sostituzione edilizia può avere le seguenti destinazioni: edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane. Se l’intervento di sostituzione edilizia riguarda immobili già adibiti ad attività manifatturiere industriali, di allevamento intensivo, artigianali e di grande distribuzione commerciale, le attività di produzione o di distribuzione già svolte nell’immobile assoggettato a sostituzione edilizia devono essere cessate e quindi non produrre reddito da almeno tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.”

aaa) all’articolo 7, comma 5, è aggiunto il seguente comma “ 5-bis. Per le industrie inquinanti o per quelle non compatibili con le attività residenziali limitrofe, la sostituzione edilizia è consentita a condizione della preventiva delocalizzazione dell’azienda in ambito regionale, garantendo, con un apposito piano di delocalizzazione, l’incremento del dieci per cento nei successivi cinque anni degli attuali livelli occupazionali. Il piano di delocalizzazione si realizza attraverso il piano urbanistico attuativo di cui alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16.”;

bbb) all’articolo 7, il comma 6 è così sostituito “6. Nelle aree urbanizzate con le esclusioni di cui all’articolo 3, per edifici non superiori a diecimila metri cubi destinati prevalentemente ad uffici e residenze o alloggi di servizio che non abbiano goduto dei benefici contributivi, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, è consentito il mutamento di destinazione d’uso a fini abitativi con una previsione a edilizia convenzionata in misura non inferiore al venti per cento del volume dell’edificio, nel rispetto delle caratteristiche tecnico-prestazionali di cui al comma 4 dell’articolo 4 o del comma 5 dell’articolo 5.”;

ccc) all’articolo 7, comma 6, è aggiunto il seguente comma “6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche alle residenze turistico-alberghiere, a condizione che la quota destinata ad edilizia residenziale sociale sia superiore al trentacinque per cento del volume esistente e nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2000, n. 16 (Sottoposizione a vincolo di destinazione delle strutture ricettive-turistiche).”;

ddd) all’articolo 7, il comma 7 è così sostituito “7. I comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti possono individuare, con provvedimento dell’amministrazione comunale motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, le aree nelle quali non sono consentiti gli interventi di cui al comma 5. Sono fatti salvi gli interventi per i quali è stata presentata istanza precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.”;

eee) all’articolo 7, il comma 8 è così sostituito “8. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente che si esprime nel termine di trenta giorni decorso il quale il parere si intende reso, approva le linee-guida con particolare riguardo ai criteri di sostenibilità edilizia ed urbana e all’uso dei materiali per l’edilizia sostenibile e può, in ragione degli obiettivi di riduzione del disagio abitativo raggiunti, determinare le modalità delle trasformazioni possibili anche promuovendo specifici protocolli d’intesa con le amministrazioni comunali ed avvisi pubblici.”;

fff) all’articolo 7, è aggiunto il seguente comma “ 8-bis. E’ consentito il recupero edilizio soltanto agli aventi titolo alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, mediante intervento di ricostruzione in sito, di edifici diruti e ruderi, purchè ne sia comprovata la preesistenza alla stessa data di entrata in vigore delle presente legge nonché la consistenza e l’autonomia funzionale, con obbligo di destinazione del manufatto ad edilizia residenziale e secondo le disposizioni di cui all’articolo 5 della presente legge.”;

ggg) all’articolo 8, comma 2, sono soppresse le seguenti parole “, e per diciotto mesi a decorrere dalla stessa data,”;

hhh) all’articolo 8, il comma 3 è così sostituito “3. Per i fabbricati adibiti ad attività manifatturiere, industriali ed artigianali, ubicati all’interno delle aree destinate ai piani di insediamenti produttivi di cui all’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865( Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità;modifiche ed integrazioni alla L. 17 agosto 1942, n. 1150; L. 18 aprile 1962, n. 167; L. 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), già realizzati o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge e per diciotto mesi a decorrere dalla stessa data, il rapporto di copertura di cui all’articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1998, n. 7 (Modifica legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, recante indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all’esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica ai sensi dell’articolo 1 secondo comma della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65) e all’articolo 11 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania-Legge finanziaria regionale 2005), è elevabile da 0,50 a 0,60 e tale variazione non costituisce variante allo strumento urbanistico.”;

iii) all’articolo 8, comma 4, le parole “centottanta giorni” sono sostituite con le seguenti “diciotto mesi”;

lll) all’articolo 9, comma 1, le parole “ del quale si intende incrementare la volumetria” sono sostituite dalle seguenti: “oggetto d’intervento”;

mmm) all’articolo 9, comma 1 sono aggiunti i seguenti commi “1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, sulla base di accertamenti eseguiti dai propri uffici tecnici, individuano zone o fabbricati a rischio statico esistenti nei rispettivi territori. L’individuazione è fatta con atto deliberativo del consiglio comunale, su proposta motivata della Giunta, che contiene una inequivoca delimitazione delle zone interessate o una precisa indicazione di singoli fabbricati.

1-ter. Con regolamento della Giunta regionale sono regolate le modalità di ripartizione delle spese fra ente locale e singola proprietà per l’effettuazione della valutazione di cui al comma 1.”

nnn) dopo l’articolo 11 è aggiunto il seguente articolo

“Art. 11 bis. Disposizioni per la delocalizzazione di immobili da aree a rischio idrogeologico molto elevato e dalla zona rossa a rischio eruzione del Vesuvio

1. Al fine di prevenire il rischio idrogeologico e quello di eruzione del Vesuvio e di salvaguardare l’incolumità delle persone e la sicurezza degli insediamenti abitativi, è incentivata la delocalizzazione, nell’ambito dello stesso comune o in altri comuni limitrofi, previo accordo tra i medesimi, degli edifici residenziali contenenti unità abitative destinate a prima casa ricadenti nelle aree classificate dall’Autorità di Bacino a pericolosità o rischio da frana molto elevato, con riferimento ai fenomeni di colata rapida o di crollo di volumi rocciosi per quanto riguarda il rischio idrogeologico, e nella zona rossa del “Piano di Emergenza dell’area vesuviana” del dipartimento di Protezione Civile, per quanto riguarda il rischio eruzione del Vesuvio.

2. I proprietari degli edifici che dimostrano la condizione di pericolosità o rischio molto elevata, con attestazione della competente Autorità di Bacino, nelle aree di rischio idrogeologico possono richiedere di realizzare, al di fuori delle medesime aree e in ambiti destinati dalla pianificazione urbanistica alla edificazione residenziale, una volumetria aggiuntiva, oltre quella assentibile o assentita in base al vigente strumento urbanistico, a favore dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, del DPR n.380/2001, pari al volume dell’unità abitativa destinata a prima casa incrementato fino ad un massimo del trentacinque per cento. La volumetria aggiuntiva è altresì realizzabile negli ambiti di trasformazione urbanistica ed edilizia di cui all’articolo 7 della presente legge.

3. Il richiedente, in ogni caso, provvede, previa stipula di apposita convenzione, alla demolizione dell’intero edificio e al ripristino ambientale delle aree di pertinenza dello stesso, nonché al trasferimento delle medesime nel patrimonio indisponibile del comune, prima della conclusione dei lavori di costruzione del nuovo immobile.

4. L’area acquisita, che non può comunque essere superiore a dieci volte la superficie utile costruita, è gravata da vincoli di inedificabilità.

5. In caso di unità abitative da delocalizzare per le quali è stata presentata istanza di condono edilizio, la volumetria aggiuntiva è concessa solo se le stesse sono suscettibili di sanatoria ai sensi degli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali), e comunque solo se sono state realizzate prima della adozione dei Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico o dei Piani stralcio per l’assetto idrogeologico.

6. Al fine di consentire l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 5, i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge o delle sue successive modificazioni, siano titolari di istanza di condono edilizio ancora non definita, possono richiedere, nei successivi novanta giorni, al comune competente la definizione prioritaria dei relativi procedimenti, mediante apposita istanza, corredata dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente, contenente la dichiarazione che l’edificio ricade nei casi previsti dalla presente legge. A fronte di tale istanza il comune è tenuto a concludere il procedimento con un provvedimento definitivo nel termine di centottanta giorni.

7. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 (Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area Vesuviana), dopo le parole “degli immobili esistenti” sono aggiunte le seguenti “nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche mediante demolizione e ricostruzione in altro sito, in coerenza con le previsioni urbanistiche vigenti, a condizione che almeno il cinquanta per cento della volumetria originaria dell’immobile sia destinata ad uso diverso dalla residenza”.

ooo) all’articolo 12, comma 1 dopo il numero “5” è inserito il seguente “6-bis” e dopo le parole “della presente legge” sono aggiunte le seguenti “di modifica”;

ppp) all’articolo 12 il comma 2 è abrogato;

qqq) all’articolo 12 il comma 3 è abrogato;

rrr) all’articolo 12 sono aggiunti i seguenti commi “5. Nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale n. 1444/68 e dell’articolo 9 del DPR n. 380/2001.”, “6. Gli immobili abusivi acquisiti ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 31 del DPR n.380/2001, su decisione del consiglio comunale assunta ai sensi del comma 5 dell’articolo 31 del medesimo decreto, possono essere trasformati, anche mediante interventi di manutenzione, ristrutturazione e completamento, in alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata” e “7. Ai soli fini amministrativi, gli interventi previsti dagli articoli 4, 5 e 8, comma 2, della presente legge realizzati alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e ad esse conformi possono essere autorizzati”.

sss) all’articolo 12 è aggiunto il seguente

“Art. 12 bis.

1. La presente legge si applica soltanto ai fabbricati regolarmente autorizzati al momento della richiesta di permesso a costruire, ricadenti sull’intero territorio regionale.

2. Le norme della presente legge prevalgono su ogni altra normativa regionale, anche speciale, vigente in materia, fermo restando, per le zone vincolate, il parere obbligatorio delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso, così come individuate dall’articolo 32 della legge n. 47/1985 e successive modifiche.”

 

     Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16)

1. La legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), è così modificata:

a) all’articolo 12, comma 1, le parole “previste dal presente articolo” sono sostituite dalle seguenti “e i tempi previsti dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 43-bis ”;

b) l'articolo 15 è sostituito dal seguente “1. La Giunta regionale adotta il Ptr e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. Il Ptr approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.”;

c) all'articolo 18, comma 8, le parole“secondo le modalità stabilite dall'art. 20, comma 1” sono sostituite dalle seguenti “secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43-bis”;

d) all'articolo 18, comma 9, le parole “secondo le modalità stabilite dall'articolo 20, comma 1” sono sostituite dalle seguenti “secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43-bis”;

e) all'articolo 19, comma 2, le parole “all'articolo 20” sono sostituite dalle seguenti “al regolamento di attuazione previsto dall'articolo 43-bis”;

f) all'articolo 23, comma 5, le parole “il cui procedimento di formazione segue la disciplina prevista dall'articolo 27” sono sostituite dalle seguenti: “il cui procedimento di formazione segue la disciplina prevista dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 43-bis”;

g) all'articolo 23, comma 7, le parole: “di cui agli articoli 33 e 34” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 33”;

h) all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente “f) gli interventi in attuazione dell’articolo 7 della legge regionale n. 19/2009.”;

i) all'articolo 41 il comma 1 è così sostituito “1. I comuni, anche in forma associata, si dotano di strutture, denominate sportelli unici per l'edilizia, alle quali sono affidati i compiti definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43-bis.”;

l) all’articolo 44 , dopo il comma 4 è aggiunto il seguente “4-bis. Nei comuni nei quali è ancora in vigore il programma di fabbricazione nelle zone agricole si applicano fino alla definitiva approvazione ed entrata in vigore del Puc, i limiti di edificabilità previsti dal DPR n. 380/2001, prevalenti su ogni diversa disposizione contenuta nel citato strumento urbanistico generale.”;

m) all'articolo 47, comma 3, le parole: “di cui agli articoli 15, 20 e 24 della presente legge” sono sostituite dalle seguenti “di cui al regolamento di attuazione previsto all'articolo 43 -bis”;

n) all’articolo 49, il comma 10 è così sostituito “10. L’articolo 9 della legge regionale n. 19/2001 è così sostituito “Le disposizioni procedurali della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35.”

2. Dopo l'articolo 43 della legge regionale n. 16/2004 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 43 bis. Regolamento di attuazione

1. Nel rispetto dei principi contenuti nella vigente normativa nazionale e regionale in materia di urbanistica, di edilizia e di procedimento amministrativo, e in attuazione dei principi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), la Regione disciplina con regolamento di attuazione i procedimenti di formazione degli accordi di programma di cui all'articolo 12, del piano territoriale regionale di cui all'articolo 13, dei piani settoriali regionali di cui all'articolo 14, del piano territoriale regionale di cui all'articolo 15, dei piani territoriali di coordinamento provinciale di cui agli articoli 18 e 19, del piano urbanistico comunale di cui all'articolo 23, dei piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 26, del regolamento urbanistico edilizio comunale di cui all'articolo 28, dei comparti edificatori di cui all'articolo 33, nonché le modalità di stipula delle convenzioni tra enti pubblici e soggetti privati previsti dalla presente legge, la disciplina dello sportello unico dell'edilizia di cui all’articolo 41, la disciplina dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 42 e la disciplina, nel rispetto degli articoli 36 e 39 del DPR n. 380/2001, e dell'articolo 10 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10, degli accertamenti di conformità delle opere edilizie abusive.”.

3. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 43-bis della legge regionale n. 16/2004, come introdotto dal comma 2, è emanato entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. (Termini)

1. Le istanze di cui al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale n. 19/2009 devono essere presentate entro il termine perentorio di sessanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [2].

 

     Art. 4. (Abrogazioni)

Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 16/2004:

a) articolo 12, commi da 2 a 12;

b) articolo 14, comma 2;

c) articolo 16, comma 1;

d) articolo 20;

e) articolo 21, comma 1;

f) articolo 24;

g) articolo 27, commi da 3 al 6;

h) articolo 29;

i) articolo 34;

l) articolo 37;

m) articolo 41, commi 2 e 3;

n) articolo 43.

 

     Art. 5. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), i) ed m), e all’articolo 4 che hanno effetto a decorrere dal centocinquantunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.


[1] Lettera abrogata dall'art. 52 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.

[2] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 6 luglio 2012, n. 17, dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 2012, n. 40 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 9 gennaio 2014, n. 2.