Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.15 iva |
Data: | 23/03/1998 |
Numero: | 100 |
Sommario |
Art. 1. Dichiarazioni e versamenti periodici. |
Art. 2. Abrogazioni. |
§ 95.15.84 - D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100.
Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(G.U. 16 aprile 1998, n. 88)
Art. 1. Dichiarazioni e versamenti periodici.
1. Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del
1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1, ultimo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 7 del
1 ter. Resta ferma la possibilità per gli aventi diritto di presentare istanza di rimborso infrannuale [3].
2. [4]
2 bis. [5]
2 ter .[6]
3. A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità e ne abbia dato comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata, può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica [7].
4. Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa l'importo della differenza nei modi di cui all'articolo 38 del
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 4 si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 33, 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del
Art. 2. Abrogazioni.
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il primo e il secondo comma dell'articolo 27 del
2. I riferimenti alle disposizioni indicate nel comma 1, contenuti in ogni altro atto normativo, si intendono fatti all'articolo 1 del presente regolamento.
[1] Comma sostituito dall'art. 11 del
[2] Comma inserito dall'art. 11 del
[3] Comma inserito dall'art. 11 del
[4] Comma sostituito dall'art. 2 del
[5] Comma inserito dall'art. 2 del
[6] Comma inserito dall'art. 2 del
[7] Comma già modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 23 aprile 1998, n. 94 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del
[8] Comma già modificato dall'art. 2 del
[9] Comma così modificato dall'art. 2 del