§ 95.15.84 - D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100.
Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:23/03/1998
Numero:100


Sommario
Art. 1.  Dichiarazioni e versamenti periodici.
Art. 2.  Abrogazioni.


§ 95.15.84 - D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100.

Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(G.U. 16 aprile 1998, n. 88)

 

     Art. 1. Dichiarazioni e versamenti periodici.

     1. Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica [1].

     1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1, ultimo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 [2].

     1 ter. Resta ferma la possibilità per gli aventi diritto di presentare istanza di rimborso infrannuale [3].

     2. [4]

     2 bis. [5]

     2 ter .[6]

     3. A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità e ne abbia dato comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata, può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica [7].

     4. Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa l'importo della differenza nei modi di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se l'importo dovuto non supera il limite euro 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. Il versamento relativo al mese di dicembre è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo [8].

     5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 4 si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 33, 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con riferimento ai termini ivi stabiliti [9].

 

          Art. 2. Abrogazioni.

     1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il primo e il secondo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono abrogati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

     2. I riferimenti alle disposizioni indicate nel comma 1, contenuti in ogni altro atto normativo, si intendono fatti all'articolo 1 del presente regolamento.

 


[1] Comma sostituito dall'art. 11 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002 e così modificato dall'art. 14 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

[2] Comma inserito dall'art. 11 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002.

[3] Comma inserito dall'art. 11 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002.

[4] Comma sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002.

[5] Comma inserito dall'art. 2 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002.

[6] Comma inserito dall'art. 2 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002.

[7] Comma già modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 23 aprile 1998, n. 94 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

[8] Comma già modificato dall'art. 2 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, dall'art. del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, dall'art. 9 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, con la decorrenza ivi prevista e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108.

[9] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.